Causa T-381/02
Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort
contro
Commissione delle Comunità europee
«Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta”— Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso di un’organizzazione interprofessionale incaricata della protezione di interessi collettivi, stabilita in uno Stato membro diverso da quello di origine del formaggio «feta» — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92; regolamento della Commissione n. 1829/2002)
È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’organizzazione interprofessionale composta dalla Fédération régionale des syndicats des éleveurs de brebis e dalla Fédération des syndicats des industriels de roquefort, con sede in Francia, contro il regolamento n. 1829/2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine in forza del procedimento previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto esso reca la registrazione della denominazione «feta» come denominazione protetta alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».
Da un lato, infatti, detto regolamento costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, poiché esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti rispondano a requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzare i prodotti medesimi con la menzionata denominazione e rifiutando tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali requisiti. Tale portata generale emerge d’altronde dall’oggetto della disciplina di cui trattasi, vale a dire tutelare, erga omnes e in tutta la Comunità europea, indicazioni geografiche e denominazioni di origine validamente registrate.
D’altro lato, se non è escluso che una disposizione che possiede, per sua naturale portata, carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica e che, a questo proposito, in taluni casi, un’associazione professionale costituita per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei suoi membri può essere ammessa a proporre un ricorso di annullamento, anche in mancanza di un pregiudizio ai suoi interessi, in quanto associazione, ciò non si verifica nel caso di specie.
In primo luogo, detto regolamento n. 2081/92 non riconosce alcun diritto di natura processuale di cui possa fruire tale organizzazione. Inoltre, non stabilisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli.
In secondo luogo, tale organizzazione non rappresenta gli interessi di membri che sarebbero legittimati ad agire in quanto, conformemente ai suoi statuti, essa non ha per missione di difendere dinanzi ai giudici gli interessi dei produttori di feta ed in quanto è incaricata della tutela di interessi esclusivamente collettivi e non di rappresentare uno solo tra i membri quale titolare di un marchio, nonché in quanto tali produttori non sarebbero comunque legittimati ad agire.
(v. punti 52-55, 57-58, 82-83)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 dicembre 2005 (*)
«Regolamento (CE) n. 1829/2002 – Registrazione di una denominazione di origine – “Feta”– Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Nel procedimento T-381/02,
Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort, con sede in Millau (Francia), rappresentata dagli avv.ti M. Jacquot e O. Prost, avocats,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle P. Ormond e R. Caudwell, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Iglesias Buhigues e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. V. Kontolaimos, I. Chalkias e dalla sig.ra M. Tassopoulou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere : sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), stabilisce all’art. 1 le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana di cui possono fruire taluni prodotti agricoli ed alimentari.
2 A norma dell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento di base si intende per:
«denominazione d’origine»: «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata».
3 L’art. 2, n. 3, del regolamento di base prevede:
«Sono altresì considerate come denominazioni d’origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino».
4 A norma dell’art. 3 del regolamento di base, le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
5 La registrazione come denominazione di origine protetta del nome di un prodotto agricolo o alimentare deve a tal fine soddisfare le condizioni poste dal regolamento di base e, in particolare, essere conforme ad un disciplinare definito all’art. 4, n. 1 del suddetto regolamento. Tale registrazione conferisce alla suddetta denominazione la protezione comunitaria.
6 Gli artt. 5-7 del regolamento di base stabiliscono una procedura di registrazione di una denominazione, cosiddetta «procedura normale», che permette a qualsiasi raggruppamento, definito come organizzazione di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, o, a determinate condizioni, a qualsiasi persona fisica e giuridica di presentare una domanda di registrazione presso lo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica in questione. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione. Quest’ultima, se ritiene che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni specifiche che sono esposte nei dettagli all’art. 6, n. 2, del regolamento di base.
7 L’art. 7 del regolamento di base dispone:
«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all’articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti.
(…)».
8 Se nessuno Stato membro notifica alla Commissione una dichiarazione di opposizione alla registrazione prevista, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, intitolato «Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette».
9 Se gli Stati membri interessati, in caso di opposizione ricevibile, non raggiungono un accordo tra loro, conformemente all’art. 7, n. 5, del regolamento di base, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all’art. 15 del medesimo regolamento (procedura del comitato di regolamentazione). L’art. 7, n. 5, lett. b), del regolamento di base dispone che la Commissione tiene conto, ai fini della decisione, «delle prassi tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione».
10 L’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento di base si riferisce ad un conflitto tra un marchio e una denominazione d’origine o un’indicazione geografica. Esso dispone in proposito:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.
Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio, (…) registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).
(…)».
11 L’art. 17 del regolamento di base istituisce una procedura di registrazione, detta «procedura semplificata», che differisce dalla procedura normale. Secondo tale procedura, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del regolamento di base. La procedura di cui all’art. 15 del regolamento di base è applicabile mutatis mutandis. L’art. 17, n. 2, seconda frase, di tale regolamento precisa che non è applicabile, nell’ambito della procedura semplificata, il procedimento di opposizione di cui all’art. 7.
Fatti all’origine della controversia
12 Con lettera 21 gennaio 1994 il governo ellenico ha chiesto alla Commissione la registrazione della denominazione «feta» in quanto denominazione d’origine protetta conformemente all’art. 17 del regolamento di base.
13 Il 19 gennaio 1996 la Commissione ha presentato al comitato di regolamentazione istituito dall’art. 15 del regolamento di base una proposta di regolamento contenente un elenco delle denominazioni idonee ad essere registrate come indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette, conformemente all’art. 17 del regolamento di base. In tale elenco figurava il termine «feta». Poiché il comitato di regolamentazione non si è pronunciato su tale proposta nel termine impartitole, la Commissione l’ha sottoposta al Consiglio, conformemente all’art. 15, quarto comma, del regolamento di base, il 6 marzo 1996. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base.
14 Di conseguenza, conformemente all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base, la Commissione ha adottato, il 12 giugno 1996, il regolamento (CE) n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nell’ambito del procedimento di cui all’art. 17 del regolamento [di base] (GU L 148, pag. 1). Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 1107/96, la denominazione «feta» figurante all’allegato del suddetto regolamento, nella parte A, alla rubrica «Formaggi» e sotto il nome del paese «Grecia», è stata registrata quale denominazione di origine protetta.
15 Con sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danemark e a./Commissione (Racc. pag. I-1541), la Corte ha annullato il regolamento n. 1107/96 nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «feta» quale denominazione di origine protetta. La Corte ha considerato nella sua sentenza che la Commissione, quando aveva esaminato la questione se «feta» costituisse una denominazione generica, non aveva correttamente preso in considerazione il complesso dei fattori di cui l’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento di base le imponeva di tener conto.
16 In seguito a tale sentenza la Commissione ha adottato, il 25 maggio 1999, il regolamento (CE) n. 1070/1999, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 sopprimendo la denominazione «Feta» dall’allegato suddetto e dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nonché dall’allegato del regolamento n. 1107/96.
17 Dopo aver successivamente riesaminato la domanda di registrazione del governo ellenico, la Commissione ha sottoposto un progetto di regolamento al comitato di regolamentazione, conformemente all’art. 15, secondo comma, del regolamento di base, che propone di registrare la denominazione «feta» sul fondamento dell’art. 17 del regolamento stesso, in quanto denominazione di origine protetta, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Poiché il comitato non ha preso posizione su tale progetto nel termine assegnatogli, la Commissione l’ha sottoposto al Consiglio in conformità dell’art. 15, quarto comma, del regolamento di base.
18 Poiché il Consiglio non ha statuito sul progetto nel termine previsto all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base, la Commissione ha adottato, il 14 ottobre 2002, il regolamento (CE) n. 1829/2002 che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277 pag. 10: in prosieguo: il «regolamento impugnato»). A norma di tale regolamento, la denominazione «feta» è di nuovo stata registrata quale denominazione protetta ed è stata aggiunta nell’allegato del regolamento n. 1107/96, nella parte A, alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».
Procedimento
19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
20 Con lettera 30 gennaio 2003 la Commissione ha chiesto la sospensione della causa sino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02.
21 Con lettera 24 febbraio 2003 la ricorrente ha comunicato che non si opponeva alla domanda di sospensione.
22 Con decisione 19 marzo 2003 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione ed ha ingiunto di proseguire il procedimento.
23 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 7 luglio 2003 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte in merito a tale eccezione.
24 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 16 aprile ed il 2 maggio 2003, la Repubblica ellenica e il Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV-GAP) (Associazione delle industrie greche di prodotti lattiero-caseari) hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
25 Con atto depositato preso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2003, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
26 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2003, la Regione Languedoc-Roussillon ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
27 Con ordinanza 26 agosto 2003 la Repubblica ellenica ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire.
28 Con lettera 19 settembre 2003 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato che rinunciava a presentare una memoria d’intervento.
29 Il 6 ottobre 2003 la Repubblica ellenica ha depositato la propria memoria d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
30 Con lettera 17 agosto 2004 la Regione Languedoc-Roussillon ha informato il Tribunale della sua intenzione di rinunciare all’intervento.
31 Con ordinanza 19 ottobre 2004, la Regione Languedoc-Roussillon è stata cancellata dal ruolo quale interveniente.
Conclusioni delle parti
32 Nel ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato nella parte in cui registra la denominazione «feta»;
– condannare la Commissione alle spese.
33 Nell’eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
34 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– condannare la Commissione alle spese.
35 Nella sua memoria d’intervento la Repubblica ellenica chiede che il Tribunale dichiari il ricorso irricevibile.
In diritto
36 Col presente ricorso la ricorrente, un’organizzazione interprofessionale che raggruppa la Fédération régionale des syndicats des éléveurs de brebis (Federazione regionale dei sindacati degli allevatori di pecore) e la Fédération des syndicats des industriels de roquefort (Federazione dei sindacati dei produttori di roquefort) chiede l’annullamento del regolamento impugnato. Essa fa valere in particolare la violazione degli artt. 2, 3 e 17 del regolamento di base nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.
37 La Commissione e la Repubblica ellenica, interveniente a sostegno della prima, ritengono il ricorso irricevibile sulla base del motivo che la ricorrente non è legittimata ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. La Repubblica ellenica sostiene inoltre che il ricorso è stato presentato fuori termine.
38 A norma dell’art. 114, n. 1, del rgolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo al fine di statuire sull’eccezione sollevata dalla Commissione senza passare alla fase orale.
Sull’eccezione di irricevibilità sollevata della Repubblica ellenica relativa al carattere tardivo del ricorso
39 La Repubblica ellenica sostiene che il ricorso è irricevibile per il motivo che è stato proposto fuori termine. Poiché il regolamento impugnato è stato pubblicato il 15 ottobre 2002 ed il ricorso è stato proposto solo il 18 dicembre 2002, non sarebbe stato osservato il termine di due mesi di cui all’art. 230, quinto comma, CE.
40 Occorre constatare che tale eccezione di irricevibilità è manifestamente infondata. In effetti il termine di ricorso inizia a decorrere, conformemente all’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, solo dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di cui trattasi. A ciò si aggiunge il termine in ragione della distanza di cui all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, cioè dieci giorni supplementari. Pertanto il presente ricorso è stato proposto nei termini.
Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’assenza di legittimazione ad agire della ricorrente
Argomenti delle parti
41 La Commissione sostiene che il ricorso ha per oggetto un regolamento avente portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, e che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato.
42 La ricorrente ritiene il ricorso ricevibile.
43 Essa sostiene, in primo luogo, che è legittimata ad agire perché è abilitata a tutelare gli interessi dei suoi membri nell’ambito del presente procedimento. Essa considera come dai suoi statuti emerga che esso ha in particolare per oggetto «la tutela degli interessi economici comuni agli allevatori di pecore ed ai produttori di roquefort». Secondo la ricorrente, l’obiettivo di tali statuti ed i mezzi attribuitile per la sua realizzazione sono sufficientemente ampi per includere il presente ricorso. Inoltre, la ricorrente sarebbe un’organizzazione interprofessionale, riconosciuta come tale da un decreto francese che segnatamente avrebbe per oggetto la disciplina del mercato del latte di pecora nel bacino di produzione di Roquefort e, per tale ragione, tutelerebbe gli interessi di tutti gli allevatori e di tutti gli industriali trasformatori di tale latte. La ricorrente aggiunge che è stato rilasciato al suo presidente un mandato ad hoc conferentegli il potere di adire la giustizia a suo nome nell’ambito del presente ricorso.
44 La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che i suoi membri sono individualmente interessati dal regolamento n. 1829/2002. In effetti, secondo la ricorrente, al di fuori dei produttori greci di formaggio feta a base di latte di pecora che possono continuare a utilizzare la denominazione «feta», i produttori francesi, riuniti nell’organizzazione stessa, sono gli unici ad avere una produzione realmente significativa e commercializzata di formaggio feta fabbricato a base di latte di pecora. I membri della ricorrente costituirebbero quindi, in forza di tale specificità, una «cerchia chiusa» di operatori ai sensi della giurisprudenza.
45 In terzo luogo la ricorrente fa valere che i produttori francesi di formaggio feta a base di latte di pecora hanno depositato ed utilizzano effettivamente marchi contenenti il termine «feta». Così la ricorrente sostiene che, sulla falsariga di quanto dichiarato nella sentenza Codorníu (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I-1853), la registrazione di tali marchi porta a identificare i suoi membri.
46 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, nei limiti in cui un produttore di formaggio feta è stato oggetto di un finanziamento comunitario, la Commissione avrebbe dovuto, a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo a un’azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), tener conto della situazione particolare di tale produttore, che sarebbe caratterizzata rispetto a quella di qualsiasi altro operatore.
47 Infine la ricorrente fa valere che il ricorso da parte della Commissione alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento di base l’ha privata delle garanzie processuali previste dal procedimento normale che, conformemente all’art. 7 del regolamento di base, accorda a qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata la possibilità di opporsi alla registrazione proposta.
Giudizio del Tribunale
48 L’art. 230, quarto comma, CE dispone che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
49 Secondo la giurisprudenza consolidata, il criterio distintivo fra un atto di natura normativa e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell’atto controverso (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/96, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
50 Nel caso di specie, il regolamento impugnato assicura alla denominazione «feta» la tutela delle denominazioni di origine prevista dal regolamento di base.
51 Tale tutela consiste nel fatto di riservare l’utilizzazione della denominazione «feta» ai produttori originari dell’area geografica descritta i cui prodotti rispettino i requisiti geografici e qualitativi imposti alla produzione di feta nel disciplinare. Come correttamente sottolineato dalla Commissione, il regolamento impugnato, lungi dal rivolgersi ad operatori determinati, quale la ricorrente, riconosce a tutte le imprese i cui prodotti rispondano ai requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzare i prodotti medesimi con la menzionata denominazione e rifiuta tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali requisiti, i quali sono identici per tutte le imprese. Il regolamento impugnato si applica parimenti a tutti i produttori – presenti e futuri – di feta legalmente autorizzati ad utilizzare tale denominazione nonché a tutti quelli nei cui confronti vigerà il divieto di utilizzare la denominazione stessa al termine del periodo transitorio. Esso non riguarda unicamente i produttori degli Stati membri, bensì produce i propri effetti giuridici nei confronti di un numero indeterminato di produttori di paesi terzi che intendano importare, oggi o in futuro, formaggio feta nella Comunità (ordinanza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-370/02, Alpenhain‑Cambembert‑Werk e a./Commissione, Racc. pag. II-2097, punto 54).
52 Il regolamento impugnato costituisce quindi una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II-3533; 26 marzo 1999, causa T‑114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punti 27‑29; 9 novembre 1999, causa T-114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II-3331, punti 42 e 43, e Alpenhain‑Camembert–Werk e a./Commissione, punto 51 supra, punto 55). Tale portata generale emerge d’altronde dall’oggetto della disciplina di cui trattasi, vale a dire tutelare, erga omnes e in tutta la Comunità europea, indicazioni geografiche e denominazioni di origine validamente registrate.
53 Tuttavia non è escluso che una disposizione che possiede, per sua natura e portata, carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica.
54 Occorre ricordare, in proposito, che la ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati da un’associazione professionale costituita per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei suoi membri può essere ammessa in tre tipi di situazioni, cioè, anzitutto, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale, in secondo luogo, quando essa rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai suoi interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (v. ordinanza del Tribunale 8 settembre 2005, cause riunite da T-295/04 a T-297/04, ASAJA/Consiglio, Racc. pag. II‑3151, punto 50).
55 Nel caso di specie la ricorrente non sostiene di essere legittimata ad agire in ragione del pregiudizio ai propri interessi, ma sostiene unicamente che il ricorso è ricevibile sulla base delle prime due situazioni.
56 Quanto alla prima situazione presa in considerazione, cioè l’esistenza di una disposizione di natura normativa che riconosce espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di natura processuale, la ricorrente fa valere che fruisce di un diritto di natura processuale conferito dalla normativa comunitaria, segnatamente dall’art. 7 del regolamento di base. Essa ritiene inoltre che, se il procedimento normale di registrazione della denominazione «feta» fosse stato seguito dalla Commissione, avrebbe fruito di un diritto di opposizione.
57 Tale argomento non può avere successo. Va in effetti constatato che il regolamento di base non riconosce alcun diritto di natura processuale di cui associazioni professionali come la ricorrente possano fruire in quanto tali.
58 Occorre inoltre ricordare come il Tribunale abbia già dichiarato che il regolamento di base non stabilisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 52 supra, punto 67, e Alpenhain‑Camembert‑Werk e a./Commissione, punto 51 supra, punto 67).
59 La Corte ha confermato tale giurisprudenza nell’ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. I-9097, punti 71-73); v., ugualmente, in tal senso, ordinanza 30 gennaio 2002, causa C-151/01 P, La Conqueste/Commissione (Racc. pag. 1179, punti 43 e 44).
60 Ne consegue che l’argomento fondato sull’esistenza dei diritti processuali sia in capo all’associazione stessa, sia in capo ai suoi membri non è idoneo a identificare la ricorrente.
61 Per quanto riguarda la seconda ipotesi in cui un’associazione può proporre un ricorso di annullamento, va accertato, da un lato, se la ricorrente rappresenti conformemente ai suoi statuti, nell’ambito del presente ricorso, gli interessi dei suoi membri e, dall’altro, se questi ultimi sarebbero legittimati ad agire.
62 Va preliminarmente ricordato in proposito che, conformemente all’art. 1 dei suoi statuti, i membri della Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort sono, da un lato, la Fédération régionale des syndicats des éleveurs de brebis e, dall’altro, la Fédération des syndicats des industriels de roquefort. Il primo membro è costituito da un raggruppamento di sindacati comunali e intercomunali di allevatori di pecore ed il secondo raggruppa il Syndicat aveyronnais des fabricants de fromage de roquefort et la Chambre syndicale des industriels de roquefort.
63 Conseguentemente i membri della ricorrente sono federazioni di sindacati e non produttori di formaggio. Tuttavia, poiché gli argomenti avanzati per stabilire che i membri da essa rappresentati sono legittimati ad agire si riferiscono non soltanto ai suoi membri, che sono le federazioni di sindacati, ma anche a singoli produttori di formaggio, a loro volta membri delle suddette federazioni, la ricevibilità del ricorso verrà esaminata nelle due ipotesi.
64 Per quanto concerne le federazioni di sindacati, è necessario constatare che la ricorrente non ha avanzato alcun elemento idoneo a dimostrare che queste ultime sarebbero legittimate ad agire ai fini del presente ricorso.
65 Inoltre tali federazioni si limitano a difendere gli intessi generali dei loro membri, operanti nel settore del formaggio, rispettivamente i produttori del latte di pecora in seno alla Fédération régionale des syndicats des éleveurs de brebis ed i trasformatori, in seno alla Fédération des syndicats des industriels de roquefort. Gli interessi propri di tali due federazioni non sono messi in questione dal regolamento impugnato, che non le colpisce in ragione di determinate qualità ad esse peculiari o di una circostanza di fatto che le distinguerebbe da chiunque altro.
66 Le federazioni di sindacati membri della ricorrente non sono quindi individualmente interessate dal regolamento impugnato, che è applicabile a situazioni obiettivamente determinate e produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera astratta.
67 Di conseguenza le due federazioni membri dell’associazione ricorrente non sono legittimate ad agire.
68 Per quanto concerne i singoli produttori di formaggio che sono membri delle federazioni a loro volta membri della ricorrente, va anzitutto esaminata la questione se la ricorrente li rappresenti validamente ai fini del presente ricorso.
69 Occorre rilevare in proposito che la ricorrente invoca a più riprese nelle sue memorie la rappresentanza di interessi generali, distinti dagli interessi individuali di taluni dei suoi membri. Così, nel ricorso, la ricorrente si limita a far valere che la sua funzione è quella di organizzare la raccolta ed il controllo di qualità del latte di pecora, di disciplinare il mercato del latte, di fare la pubblicità collettiva e di garantire un sistema di perequazione dei prezzi del latte tra i diversi utilizzatori. Parimenti, nelle osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità, essa sottolinea che «non tutela (…) gli interessi di tale o tal altra impresa o di tale o tal altro allevatore». Essa sostiene inoltre che la sua azione «intende, in particolare, assicurare uno sbocco agli allevatori di latte di pecora ed ai produttori del bacino di Roquefort».
70 Peraltro l’oggetto sociale della ricorrente, definito all’art. 4 dei suoi statuti, enuncia obiettivi generali diretti allo studio ed alla tutela degli interessi economici comuni agli allevatori di pecore ed ai fabbricanti di roquefort.
71 Ne consegue, da un lato, che non risulta che la ricorrente abbia per missione di tutelare dinanzi ai giudici gli interessi di taluni produttori di feta e, dall’altro, che, dati sia i suoi statuti sia le sue memorie, la ricorrente non è incaricata della tutela degli interessi particolari di taluni produttori di formaggio feta che sono membri di federazioni a loro volta membri della ricorrente, ma esclusivamente della tutela degli interessi generali e collettivi nel settore del mercato del latte di pecora del bacino di Roquefort e della denominazione «roquefort».
72 Alla luce di tali circostanze la ricorrente non può essere considerata come rappresentante validamente gli interessi di taluni produttori di feta ai fini del presente ricorso.
73 Ad abundantiam, pur supponendo che la ricorrente possa validamente rappresentare, conformemente ai suoi statuti, singoli produttori di formaggi, occorre verificare in secondo luogo se tali produttori siano legittimati ad agire contro il regolamento impugnato e, in particolare, se abbiano un interesse ad agire e se siano individualmente interessati dal regolamento impugnato.
74 A tale proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, le osservazioni della ricorrente secondo cui solo i produttori francesi, in essa raggruppati, avrebbero una produzione realmente significativa di formaggio feta a base di latte di pecora e, di conseguenza, tali produttori costituirebbero una cerchia ristretta e sarebbero identificati, va notato che l’argomento dell’associazione ricorrente è privo di pertinenza.
75 In effetti, secondo la giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pagg. 595, 605 e 606, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48).
76 Ciò si verifica nel caso di specie poiché il regolamento impugnato riguarda indistintamente tutti i produttori presenti e futuri desiderosi di commercializzare formaggio con la denominazione «feta» nella Comunità. I produttori di formaggio a base di latte di pecora o di formaggio roquefort sono quindi interessati alla stessa maniera di tutte le altre imprese i cui prodotti non sono neppur essi conformi alle esigenze del disposto del regolamento impugnato.
77 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le osservazioni della ricorrente secondo cui taluni dei suoi membri, produttori di formaggio feta, avrebbero depositato e utilizzato marchi contenenti il termine «feta», cioè i marchi «Salakis-Feta pecora», «Valbreso feta» e «Salakis, la feta al buon latte di pecora», la cui utilizzazione sarebbe rimessa in questione dal regolamento impugnato, è necessario constatare che quest’ultimo non lede un diritto specifico ai sensi della giurisprudenza (v. ordinanza del Tribunale 30 gennaio 2001, causa T-215/00, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. II-181, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), acquisito dai produttori di formaggio feta, titolari di marchi comprendenti il termine «feta».
78 In effetti, i titolari di tali marchi non sono privati, a causa dell’adozione del regolamento impugnato, della possibilità di usare il loro diritto di marchio nei limiti in cui, conformemente all’art. 14, n. 2, del regolamento di base, l’uso di tali marchi, a condizione che siano registrati in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione «feta», può proseguire nonostante la registrazione di una denominazione d’origine. Solo qualora i marchi incorrano nella nullità o nella decadenza per i motivi previsti dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (GU L 40, pag. 1), i loro titolari potrebbero essere privati del diritto di usarli.
79 Per quanto concerne i marchi contenenti il termine «feta» registrati successivamente alla domanda di registrazione della denominazione «feta», va rilevato, in primo luogo, che i titolari di tali marchi non possono far valere la sentenza Codorníu/Consiglio (punto 45 supra) nei limiti in cui, contrariamente ai fatti all’origine di tale sentenza, i marchi in parola non sono stati registrati e utilizzati per un lungo periodo prima dell’adozione del regolamento che registra la denominazione «feta».
80 Pertanto, il regolamento impugnato non lede un diritto specifico dei produttori di formaggio di feta, derivato dalla registrazione di marchi comprendenti il termine «feta», idoneo a distinguerli rispetto a qualsiasi altro operatore.
81 In terzo luogo, circa l’osservazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto della situazione di un produttore che avrebbe fruito di un finanziamento comunitario, occorre constatare a norma di quali specifiche disposizioni la Commissione era obbligata a tener conto della situazione di tale produttore particolare (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 25). Quand’anche ciò accadesse, non può comunque dedursi dalla sola constatazione che la Commissione è tenuta ad informarsi sulle ripercussioni che l’atto in parola poteva provocare su talune imprese che queste ultime sono individualmente interessate ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C-142/00 P, Commissione/Olanda Antillen, Racc. pag I-3483, punto 75).
82 Risulta dal complesso delle precedenti considerazioni che la ricorrente, da un lato, non fruisce di propri diritti processuali e, dall’altro, non rappresenta gli interessi di membri che sarebbero legittimati ad agire ai fini del presente ricorso in quanto, conformemente ai suoi statuti, essa non ha per missione di difendere dinanzi ai giudici gli interessi dei produttori di feta ed in quanto è incaricata della tutela di interessi esclusivamente collettivi e non di rappresentare uno solo tra i membri quale titolare di un marchio nonché in quanto tali produttori non sarebbero comunque legittimati ad agire.
83 Il presente ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
84 Pertanto non occorre più statuire sulla domanda d’intervento della SEV-GAP.
Sulle spese
85 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è soccombente, vista la domanda della Commissione, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
86 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie occorre condannare la Repubblica ellenica ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica ellenica nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 13 dicembre 2005
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: il francese.
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