Causa T-391/02
Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eVet Josef Kloh
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1774/2002 — Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano — Irriceviblità manifesta»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 maggio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso presentato da un’associazione di imprese che ha partecipato al procedimento di adozione dell’atto — Ricevibilità — Presupposti
(Art 230, quarto comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso presentato da operatori particolarmente colpiti dal regolamento impugnato — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. La ricevibilità dei ricorsi d’annullamento presentati da un’associazione di imprese, allorché questa associazione ha partecipato al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato, può essere ammessa in almeno tre fattispecie tipiche: quando una disposizione di natura normativa le riconosce espressamente una serie di facoltà di carattere procedurale; quando l’associazione stessa è identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui si chiede l’annullamento; o quando essa rappresenta gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire.
A tale riguardo, un pregiudizio della posizione di negoziatrice di un’associazione che ha partecipato al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato può ledere gli interessi specifici di questa solo allorché la sua posizione di negoziatrice è chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso dell’atto adottato. Pertanto, la semplice fornitura di informazioni da parte dell’associazione alle istituzioni comunitarie nonché alle autorità nazionali interessate nel corso del procedimento legislativo che ha portato all’adozione dell’atto impugnato non è sufficiente per dimostrare che esso può pregiudicare la posizione di negoziatore chiaramente circoscritta dell’associazione.
(v. punti 44, 47, 49)
2. Il fatto che taluni operatori siano dal punto di vista economico maggiormente colpiti da un regolamento rispetto ad altri non è sufficiente perché possano essere considerati individualmente interessati da tale atto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Del resto, essi non sono individualmente interessati nemmeno se si vedono obbligati a cessare un’attività economica autonoma che esercitano in forza dell’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale.
(v. punti 53-54)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 maggio 2004(1)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1774/2002 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Irriceviblità manifesta»
Nella causa T-391/02,
Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, con sede in Bochum (Germania),Josef Kloh, residente a Eichenried (Germania), rappresentati dagli avv.ti R. Steiling e S. von Zimmermann-Wienhues,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, eConsiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-P. Hix e F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti,
convenuti, sostenuti daCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, p. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia e ambito normativo
1 Il Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV (in prosieguo: il «BNS») è un’associazione di diritto tedesco il cui scopo è la protezione e la promozione degli interessi economici e sanitari comuni collegati alla trasformazione dei rifiuti di ristorazione in alimenti per animali. Esso dichiara di raggruppare un centinaio di imprese le quali, per la maggior parte, raccolgono rifiuti di cucina e ristorazione e producono, a partire da questi, mangimi per suini. Il BNS ritiene di rappresentare gli interessi dei suoi membri sia nei confronti delle diverse autorità nazionali e comunitarie sia nei confronti dell’opinione pubblica.
2 Il sig. Kloh (in prosieguo: il «secondo ricorrente») è un imprenditore agricolo, allevatore di maiali, che ricicla rifiuti di ristorazione nella sua impresa. Egli è membro del BNS.
3 Il 3 ottobre 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, p. 1). Ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. b), di questo regolamento l’«alimentazione di animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi [è vietata]».
4 L’art. 32 del regolamento n. 1774/2002 prevede:
«1. Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda il divieto di alimentazione a base di rifiuti alimentari di cui all’articolo 22, qualora negli Stati membri esistano adeguati sistemi di controllo anteriori all’applicazione del presente regolamento, saranno adottate misure transitorie conformemente al paragrafo 1 per poter mantenere l’uso di alimentazione a base di taluni tipi di rifiuti alimentari in base a condizioni rigorosamente controllate per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dal 1° novembre 2002. Tali misure devono garantire che non vi siano indebiti rischi per la salute pubblica o animale durante il periodo transitorio».
5 Dall’art. 38, secondo comma, del regolamento n. 1774/2002 risulta che l’art. 22, n. 1, lett. b), e l’art. 32 di questo stesso regolamento si applicano a decorrere dal 1° novembre 2002.
6 Successivamente alla proposizione del presente ricorso, la Commissione ha adottato la decisione 12 maggio 2003, 2003/328/CE, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 nei mangimi per suini e al divieto di riciclaggio all’interno della specie per quanto attiene alla somministrazione di broda ai suini (GU L 117, pag. 46). Questa decisione autorizza, in sostanza, la Germania e l’Austria a continuare a concedere, a talune condizioni, e fino al massimo al 31 ottobre 2006, riconoscimenti su base individuale agli operatori di locali e installazioni per l’impiego dei rifiuti di cucina e ristorazione nei mangimi per suini.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2002 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
8 Essi concludono che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 32, n. 2, del regolamento n. 1774/2002 in quanto autorizza misure transitorie ai sensi dell’art. 32, n. 1, del detto regolamento per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dal 1° novembre 2002 (in prosieguo: la «disposizione impugnata»);
– condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.
9 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2003 la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio. Con ordinanza 9 luglio 2003 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso questo intervento. L’interveniente ha depositato, entro il termine ad essa impartito, una memoria d’intervento, limitata alla questione della ricevibilità.
10 Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 21 e il 24 marzo 2003, il Parlamento e il Consiglio hanno, ciascuno, sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
11 Nella sua eccezione il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– statuire sulle spese in base alla normativa vigente.
12 Nella sua eccezione il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
13 I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle due eccezioni di irricevibilità il 19 maggio 2003.
14 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 4 e, rispettivamente, il 24 aprile 2003, il sig. J. Tafarner, da un lato, e la Landwirtschaftskammer Vorarlberg (camera dell’agricoltura del Land Vorarlberg) e il sig. Wohlgenannt, dall’altro, hanno chiesto d’intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
Sulla ricevibilità
15 I convenuti, sostenuti dalla Commissione, sollevano tre eccezioni di irricevibilità. La prima è basata sul fatto che l’oggetto del ricorso eccede la competenza del giudice comunitario nell’ambito di un ricorso di annullamento. La seconda è sollevata solo in quanto il ricorso mira all’annullamento del divieto incondizionato di alimentare taluni animali d’allevamento con rifiuti di cucina e di ristorazione alla scadenza del periodo transitorio. Essa deriva dal carattere puramente confermativo di questo divieto. La terza eccezione di irricevibilità è basata sull’assenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto essi non sarebbero né direttamente né individualmente interessati dalla disposizione impugnata.
16 Nelle circostanze della fattispecie occorre esaminare, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità basata sull’assenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto non sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata.
Argomenti delle parti
17 I convenuti, sostenuti dalla Commissione, fanno valere anzitutto che il regolamento n. 1774/2002, che legifera in maniera generale e astratta, ha per sua natura e per sua portata un carattere normativo e non costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 249 CE. Essi ammettono tuttavia che un tale atto può costituire oggetto di un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica in quanto questa persona dimostri che essa è colpita dall’atto di cui trattasi a causa di sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e per tale motivo la identifica in modo analogo al destinatario dell’atto (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36).
18 Essi fanno valere poi che né il BNS né il secondo ricorrente sono identificati ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente.
19 Per quanto riguarda il BNS, il Consiglio fa valere che, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da un’associazione può essere ammessa solo in tre ipotesi, ossia quando una disposizione di natura normativa riconosce espressamente all’associazione una serie di facoltà di carattere procedurale, quando l’associazione rappresenta gli interessi di membri che, a loro volta, siano legittimati ad agire o, inoltre, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T‑122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II‑1559). Secondo il Consiglio, la presente fattispecie non s’inserisce in alcuna di queste tre ipotesi.
20 Innanzi tutto, né l’art. 152 CE, il quale, secondo il Consiglio, costituisce il fondamento normativo del regolamento n. 1774/2002, né l’art. 251 CE, che stabilisce la procedura di codecisione in forza della quale il regolamento n. 1774/2002 è stato adottato, riconoscono alle associazioni come il BNS il minimo diritto di natura procedurale.
21 Inoltre, il semplice fatto di promuovere il suo punto di vista presso taluni membri del Parlamento, taluni dipendenti della Commissione e un’amministrazione nazionale non conferirebbe al BNS il ruolo di negoziatore. A tal riguardo, il Consiglio fa valere che la posizione del BNS non differisce da quella delle associazioni che hanno presentato i ricorsi nelle cause che hanno dato luogo, da un lato, all’ordinanza del Tribunale 23 novembre 1999, causa T‑173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. II‑3357), e alla menzionata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio e, dall’altro, all’ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T‑99/94, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. II‑871), e all’ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I‑4149), nelle quali i giudici comunitari hanno affermato che le associazioni di cui era causa non erano identificate in forza di alcuno dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia di ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da un’associazione.
22 Infine, secondo il Consiglio, il BNS non potrebbe far valere la legittimità ad agire delle imprese di cui difende gli interessi, compreso il secondo ricorrente, poiché esse non possiedono tale qualità.
23 A tale riguardo, i convenuti fanno valere in sostanza che i membri del BNS, compreso il secondo ricorrente, non sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata, poiché sono colpiti da questa disposizione solo nella loro qualità obiettiva di produttori di mangimi per animali derivati da rifiuti di cucina e di ristorazione e si trovano pertanto in una situazione obiettivamente determinata, comparabile a quella di qualsiasi altro operatore che può, in atto o in potenza, entrare su questo mercato. I membri del BNS non sarebbero quindi identificati in relazione alla disposizione impugnata.
24 Il Parlamento, sostenuto dalla Commissione, aggiunge che, anche se i membri del BNS, specializzati nella trasformazione dei rifiuti di cucina e di ristorazione, dispongono di una posizione preminente sul mercato e, per questo motivo, sono particolarmente colpiti dalla disposizione impugnata, questo non è sufficiente per identificarli rispetto a qualsiasi altro operatore (ordinanza del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II‑2653, punto 50). Per il resto, questo pregiudizio economico particolare non sarebbe comparabile alla situazione della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853), nella quale la ricorrente si sarebbe effettivamente trovata in una situazione che la caratterizzava, in relazione al regolamento impugnato, rispetto all’ambito di tutti gli altri operatori economici.
25 Il Parlamento sostiene inoltre che, anche se, come sostengono i ricorrenti, la situazione dei membri del BNS fosse stata conosciuta dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, questo non sarebbe tale da identificare i membri del BNS (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 9).
26 I ricorrenti sostengono che sia il BNS sia il secondo ricorrente sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata.
27 Innanzi tutto essi fanno valere in sostanza che, nonostante il carattere normativo del regolamento n. 1774/2002, che contiene la disposizione impugnata, non si può escludere che la detta disposizione li riguardi individualmente (sentenza Codorniu/Consiglio, cit., punto 19).
28 Per quanto riguarda il BNS, i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che questo è individualmente interessato a causa del ruolo di negoziatore che ha svolto nell’iter legislativo che ha portato all’adozione del regolamento n. 1774/2002.
29 Il ruolo di negoziatore risulterebbe dal fatto che il BNS avrebbe condotto diverse discussioni informative con rappresentanti del Parlamento e avrebbe loro presentato diversi pareri scritti sulle norme sanitarie che si applicano ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano. Esso avrebbe anche incontrato rappresentanti della Commissione in colloqui nel corso dei quali avrebbe esposto la situazione dei suoi membri, avrebbe presentato in maniera dettagliata la situazione in materia di riciclaggio dei rifiuti di ristorazione in Germania e avrebbe fornito informazioni sullo stato più recente delle conoscenze scientifiche nonché sulle conseguenze economiche e ambientali di un divieto totale di impiego dei rifiuti di cucina e di ristorazione in materia di alimentazione animale. Taluni elementi che hanno costituito oggetto di questi colloqui sarebbero stati anch’essi trasmessi per iscritto alla Commissione.
30 La qualità di negoziatore del BNS risulterebbe anche dal fatto che esso avrebbe partecipato a numerose discussioni con il ministero federale tedesco responsabile della tutela dei consumatori, dell’alimentazione e dell’agricoltura. Esso gli avrebbe sottoposto diversi pareri scritti su questioni collegate ai divieti sanciti in materia di alimentazione animale. Esso sarebbe stato anche invitato da questo ministero a fornire il suo parere sulle disposizioni eccezionali e transitorie da adottare nell’ambito del regolamento n. 1774/2002 e avrebbe dato seguito a questa richiesta inviando a tale ministero un parere scritto in data 1° luglio 2002. Per il resto, esso sarebbe stato un interlocutore privilegiato delle autorità tedesche al fine dell’elaborazione delle misure transitorie che costituiscono oggetto della decisione 2003/328.
31 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il BNS può presentare un ricorso contro la disposizione impugnata in quanto esso rappresenta gli interessi di imprese, tra le quali si trova il secondo ricorrente, anch’esse legittimate ad agire contro la detta disposizione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punti 60-62, e 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione, Racc. pag. II‑5121, punti 63 e seguenti).
32 La legittimazione ad agire del secondo ricorrente nonché quella degli altri membri del BNS risulterebbe dal fatto che essi sono individualmente e direttamente interessati dal regolamento n. 1774/2002 che contiene la disposizione impugnata.
33 I membri del BNS, compreso il secondo ricorrente, sarebbero colpiti dalla disposizione impugnata a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e quindi ad identificarli alla stessa stregua dei destinatari della disposizione (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione CEE, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).
34 Secondo i ricorrenti, questa identificazione risulta dal fatto che il regolamento n. 1774/2002 è stato adottato dopo che membri del BNS hanno costituito oggetto, dal 3 al 7 settembre 2001, di un’ispezione effettuata per conto della Commissione. I ricorrenti sostengono che dalla giurisprudenza risulta che l’identificazione può derivare dal fatto che l’operatore economico di cui trattasi è stato preso in considerazione nelle indagini su cui l’atto impugnato si basa (sentenze della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005, punto 12, e 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing/Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 5).
35 Inoltre, i membri del BNS sarebbero individualmente interessati dal regolamento n. 1774/2002 per il fatto che essi sono colpiti in maniera particolarmente severa dagli effetti di questo regolamento. A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere che, secondo la giurisprudenza, un operatore economico è individuato in maniera analoga a un destinatario se il provvedimento impugnato lo colpisce in maniera particolarmente seria, a causa della sua posizione particolare sul mercato e delle ripercussioni di questo provvedimento sulla sua impresa (sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punti 16 e seguenti; conclusioni dell’avvocato generale Lenz per la sentenza Codorniu/Consiglio, cit., Racc. pag. I‑1856, punto 52). Dalla giurisprudenza risulterebbe anche che l’essere individualmente interessato risulta dal fatto che la misura impugnata nuoccia, o possa nuocere, in maniera sostanziale agli interessi del ricorrente (sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo-Quéré/Commissione, Racc. pag. II‑2365, punto 51, e conclusioni dell’avvocato generale Jacobs per la sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., Racc. pag. I‑6681, punto 102, paragrafo 4).
36 Nella fattispecie, i membri del BNS sarebbero colpiti in maniera particolarmente severa dal regolamento in quanto si vedono obbligati a cessare completamente la loro attività, per la quale essi beneficiano di autorizzazioni eccezionali, in applicazione della normativa nazionale.
37 I membri del BNS sarebbero anche interessati distintamente da questo divieto in quanto, a differenza del riciclaggio dei rifiuti di cucina e di ristorazione praticato in altri Stati membri, il metodo di riciclaggio vietato dal regolamento costituirebbe, in Germania, un’attività economica autonoma nella quale i membri del BNS sarebbero specializzati e per la quale essi avrebbero effettuato gli investimenti necessari al fine di assicurare il trattamento e la preparazione dei rifiuti in un modo che sia sicuro per la salute animale e la salute umana.
38 I ricorrenti aggiungono che, a causa delle differenti azioni del BNS, il carattere distintivo della situazione nella quale si troverebbero i suoi membri era conosciuto dagli autori del regolamento n. 1774/2002, il che identificherebbe i membri del BNS.
39 I membri del BNS si troverebbero inoltre in una situazione particolare per il fatto che le disposizioni transitorie previste della disposizione impugnata li riguarderebbero specificamente. A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere anzitutto che, se disposizioni transitorie devono e possono essere adottate, è precisamente nei confronti dei membri del BNS che sono sottoposti a misure restrittive di autorizzazione e di sorveglianza da parte delle autorità tedesche. Essi sostengono poi che queste disposizioni transitorie li riguardano specificamente per il fatto che collaboratori della direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione hanno effettuato, dal 28 al 31 ottobre 2002, una visita d’informazione vertente sull’impiego dei rifiuti di ristorazione per mangimi per animali presso taluni membri del BNS. Essi aggiungono inoltre che la loro situazione particolare è confermata dall’adozione della decisione 2003/328. A loro parere, questa decisione dimostra che il legislatore comunitario e il collegio scientifico competente ritengono che le deroghe previste dalla decisione siano giustificate dalle circostanze giuridiche e materiali particolari dell’impiego dei rifiuti di ristorazione in Germania e pertanto dalla situazione particolare dei membri del BNS.
40 Infine, i ricorrenti sostengono che, se nelle circostanze della fattispecie si ritenesse che il ricorso sia irricevibile sulla sola base del carattere normativo dell’atto comunitario adottato, ad essi verrebbe rifiutata una tutela giurisdizionale per il solo motivo che il detto regolamento riguarda anche altre persone che non si trovano nella loro stessa situazione particolare. Un tale rifiuto sarebbe incompatibile con la lettera e lo scopo dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz per la sentenza Codorniu/Consiglio, cit., punti 25 e seguenti).
Giudizio del Tribunale
41 Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
42 Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide, in applicazione di questo articolo, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.
43 È stato ripetutamente dichiarato che un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare individualmente alcune persone fisiche o giuridiche e rivestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti. Ciò si verifica se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36, e giurisprudenza menzionata).
44 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità dei ricorsi presentati, come nella fattispecie, da un’associazione può, allorché questa associazione ha partecipato al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato, essere ammessa in almeno tre fattispecie tipiche: quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente ad essa una serie di facoltà di carattere procedurale; quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui si chiede l’annullamento; o quando essa rappresenta gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire (ordinanze del Tribunale Federolio/Commissione, cit., punto 61; 8 dicembre 1998, causa T‑38/98, ANB e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4191, punto 25, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 47).
45 Nella fattispecie, il BNS non può far valere alcuna di queste tre situazioni per giustificare la sua legittimazione a presentare un ricorso di annullamento della disposizione impugnata.
46 Si deve constatare innanzi tutto che i ricorrenti non rivendicano alcun diritto di natura procedurale che il diritto comunitario riconoscerebbe al BNS e che sarebbe inoltre leso dalla disposizione impugnata.
47 Per quanto riguarda il ruolo che il BNS avrebbe svolto nei confronti del Parlamento e della Commissione, è vero che un pregiudizio della posizione di negoziatrice di un’associazione può, quando questa associazione ha partecipato al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto impugnato, costituire il pregiudizio degli interessi specifici di questa associazione (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 28-30), con la precisazione che la posizione di negoziatrice occupata dall’associazione dev’essere chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso dell’atto adottato (sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I‑3659, punto 45).
48 Tuttavia, nella fattispecie, i ricorrenti non dimostrano che il BNS abbia occupato una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata all’oggetto della disposizione impugnata e che questa posizione sia stata ostacolata dall’adozione della detta disposizione.
49 Infatti, si deve considerare che la semplice fornitura di informazioni alle istituzioni comunitarie nel corso del procedimento legislativo che ha portato all’adozione del regolamento n. 1774/2002, in particolare nelle riunioni tra il BNS e queste istituzioni, non è sufficiente per dimostrare che la disposizione impugnata pregiudichi una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta del BNS. Questa fornitura di informazioni consente al massimo di dimostrare la partecipazione del BNS al procedimento di elaborazione del regolamento che contiene la disposizione impugnata. Ora, da una giurisprudenza consolidata risulta che il fatto che una persona intervenga, in un modo o nell’altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all’atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garanzie procedurali (ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T‑585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II‑2205, punto 56, e sentenza del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T‑47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II‑113, punto 55). Tale non è il caso nella fattispecie.
50 Inoltre, nemmeno il fatto non contestato che il BNS sia stato l’interlocutore delle autorità tedesche può attestare il pregiudizio di una posizione di negoziatore. Infatti, la qualità di interlocutore del BNS, in particolare in quanto esso sarebbe stato invitato a fornire alle dette autorità un parere sulla questione delle misure transitorie che dovevano essere previste nel regolamento n. 1774/2002, attesta unicamente il fatto che le autorità tedesche hanno ritenuto opportuno farlo partecipare, in una misura che è impossibile determinare, all’elaborazione della posizione delle dette autorità, così come si è espressa nell’ambito del Consiglio all’atto dell’adozione del regolamento contenente la disposizione impugnata. Pertanto, non è dimostrato che la disposizione impugnata abbia pregiudicato la posizione di negoziatore del BNS (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 11 luglio 2000, causa T‑268/99, Fédération nazionale d’agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. II‑3893, punto 55).
51 Gli argomenti dedotti dai ricorrenti non dimostrano nemmeno la legittimazione ad agire del secondo ricorrente o di qualsiasi altro membro del BNS.
52 Infatti, per quanto riguarda anzitutto l’argomento secondo cui i membri del BNS sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata per il fatto che il regolamento n. 1774/2002 è stato adottato dopo che taluni di questi membri hanno costituito oggetto di un’ispezione da parte dei servizi della Commissione nel settembre 2001, è sufficiente far riferimento a quanto enunciato sopra al punto 48. Nella fattispecie, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva al Parlamento e al Consiglio di seguire, per adottare il regolamento n. 1774/2002, un procedimento nell’ambito del quale i membri del BNS avrebbero beneficiato di garanzie procedurali. Stando così le cose, le indagini effettuate per conto della Commissione presso taluni membri del BNS non hanno per effetto di individuare questi membri del BNS relativamente alla disposizione impugnata.
53 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui i membri del BNS sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata per il fatto che essi sono colpiti in maniera particolarmente severa da questa disposizione, occorre rilevare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il fatto che taluni operatori siano dal punto di vista economico maggiormente colpiti da un atto rispetto ad altri non è sufficiente perché essi possano essere considerati individualmente interessati da tale atto (ordinanze del Tribunale Van Parys e a./Commissione, cit., punto 50, e 24 gennaio 2001, cause riunite T‑112/00 e T‑122/00, Iberotam e a./Commissione, Racc. pag. II‑97, punto 70).
54 Per il resto, il fatto che i membri del BNS si vedano obbligati a cessare un’attività economica autonoma che essi esercitano in forza di autorizzazioni nazionali non è tale da individuarli ai sensi dell’art. 230 quarto comma, CE. Infatti, i ricorrenti non dimostrano né fanno valere che solo i membri attuali del BNS possono beneficiare di tali autorizzazioni in Germania. Per il resto, essi non dimostrano né fanno valere inoltre che una tale attività economica autonoma non possa essere esercitata da un operatore economico in nessun altro Stato membro. Stando così le cose, i membri del BNS si trovano in una situazione comparabile a quella di qualsiasi altro operatore che potrebbe, al presente o in futuro, esercitare un’attività analoga alla loro (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 6 maggio 2003, causa T‑45/02, DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1973, punto 43, e giurisprudenza menzionata).
55 Inoltre, occorre ancora rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il fatto che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione fossero informati circa la situazione particolare dei membri del BNS, a causa delle azioni di quest’ultimo presso le dette istituzioni, può essere tale da individuare questi membri solo se esisteva una disposizione di diritto comunitario che obbligava gli autori del regolamento n. 1774/2002 a prendere in considerazione questa situazione particolare (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 21 e 28). Ora, tale non è il caso nella fattispecie. Infatti, né l’art. 152, n. 4, lett. b), CE, sulla base del quale è stato adottato il regolamento n. 1774/2002, né alcun’altra disposizione di diritto comunitario impongono agli autori di questo regolamento di tener conto della situazione particolare di imprese, quali i membri del BNS, all’atto dell’adozione di regolamenti in materia di pubblica sanità. In tale contesto, il fatto che le istituzioni che hanno partecipato all’elaborazione del regolamento contenente la disposizione impugnata fossero informate della situazione dei membri del BNS non può individuare questi ultimi in relazione alla detta disposizione.
56 Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la situazione specifica dei membri del BNS risulta dal fatto che le misure transitorie previste dalla disposizione impugnata li riguardano specificamente, è sufficiente rilevare che la disposizione impugnata prevede che misure transitorie siano adottate allorché sistemi di controllo appropriati fossero istituiti negli Stati membri prima dell’applicazione del regolamento n. 1774/2002. Dalla formulazione stessa della disposizione impugnata risulta che il criterio di adozione di provvedimenti transitori è obiettivo e che i membri del BNS possono essere interessati solo nella loro qualità di operatori assoggettati a sistemi di controllo appropriati. Nella formulazione di questa disposizione nulla indica quindi che la possibilità di adottare misure transitorie riguardi particolarmente i membri del BNS (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 64, e giurisprudenza menzionata). In tali circostanze, il fatto che membri di un servizio della Commissione abbiano effettuato una visita d’informazione vertente sull’impiego dei rifiuti di ristorazione nell’alimentazione animale, presso taluni membri del BNS, successivamente all’adozione della disposizione impugnata, non ha alcuna pertinenza nel presente contesto.
57 Infine, anche se la condizione dell’essere individualmente interessato dev’essere interpretata alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44).
58 Da tutto quanto precede risulta che la disposizione impugnata non riguarda alcuno dei ricorrenti individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
59 Ne deriva che il presente ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di irricevibilità.
Sulle domande di intervento
60 Dato che il presente ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile, non occorre nemmeno statuire sulle domande di intervento a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti presentate dalla Landwirtschaftskammer Vorarlberg e dai sigg. Wohlgenannt e Taferner.
Sulle spese
61 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, occorre statuire che essi sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle dei convenuti, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.
62 Ai sensi dell’art. 87, nn. 4 e 6, del regolamento di procedura, la Commissione, la Landwirtschaftskammer Vorarlberg nonché i sigg. Wohlgenannt e Taferner sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) Non occorre statuire sulle istanze di intervento della Landwirtschaftskammer Vorarlberg e dei sigg. Wohlgenannt e Taferner.
3) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese.
5) La Landwirtschaftskammer Vorarlberg nonché i sigg. Wohlgenannt e Taferner, che hanno presentato un’istanza d’intervento, sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 10 maggio 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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