ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
29 settembre 2004
Causa T-394/02
Arnaldo Lucaccioni
contro
Commissione delle Comunità europee
«Pensione — Pignoramento della remunerazione — Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di procedere al pignoramento della pensione del ricorrente in seguito alla sentenza di un giudice italiano che condanna il ricorrente al pagamento degli onorari del medico da lui designato per rappresentarlo nella commissione d’invalidità e nella Commissione medica nonché, dall’altro, una domanda intesa ad ottenere il rimborso di taluni spese ed onorari e il risarcimento dei danni.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Termine — Rinuncia in seguito a un accordo in via amichevole — Proposizione successiva di un nuovo ricorso avente sostanzialmente lo stesso scopo e basato sugli stessi fatti e causa — Decadenza — Eccezione — Sopravvenienza di un fatto nuovo — Nozione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Privilegi e immunità delle Comunità europee — Dipendenti di ruolo e agenti delle Comunità — Assoggettamento al diritto nazionale per quanto riguarda i rapporti giuridici privati — Pignoramento della pensione di un dipendente ordinata da un tribunale nazionale — Necessità di un’autorizzazione della Corte unicamente in caso di obiezioni dell’istituzione considerata
(Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, art. 1; Statuto del personale, art. 23, n. 1)
1. Nel caso in cui un ricorrente che abbia proposto un ricorso contro il rigetto di una domanda di pagamento che aveva presentato all’amministrazione rinuncia al suo ricorso a seguito di un accordo in via amichevole della lite, conformemente all’art. 98, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nel quale egli rinuncia ad una parte delle sue pretese, la decisione di rigetto del suo reclamo è divenuta definitiva per il resto ed osta all’avvio di un nuovo procedimento, nel quale sono invocate la stessa situazione fattuale e la stessa causa, al fine di ottenere una somma maggiore di quella convenuta con l’accordo in via amichevole.
Un fatto nuovo e sostanziale potrebbe giustificare una domanda di riesame della decisione divenuta definitiva; il ricorrente non può però invocare a tale scopo il fatto che il terzo, le cui pretese finanziarie nei suoi confronti erano state all’origine della domanda di pagamento da lui stesso presentata all’istituzione, rifiuta di limitare dette pretese all’importo stabilito dalla transazione cui egli non faceva parte, poiché l’eventualità di un tale rifiuto non poteva essere ignorata dal ricorrente quando ha transatto con l’amministrazione.
(v. punti 65, 66 e 70)
Riferimento: Corte 10 luglio 1986, causa 153/85, Trenti/CES (Racc. pag. 2427, punti 11-16); Tribunale 9 febbraio 2000, causa T-165/97, Gómez de la Cruz Talegón/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-19 e II-79, punti 46 e segg.); Tribunale 7 febbraio 2001, causa T-186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punto 49); Tribunale 29 aprile 2002, causa T-68/98, Jung/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-55 e II-251, punti 38, 39, 41 e 43); Tribunale 13 dicembre 2002, causa T-112/02, Van Dyck/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-317 e II-1527, punti 60, 62 e 64)
2. Per i rapporti privati con altri singoli, i dipendenti comunitari sono, conformemente all’art. 23, primo comma, dello Statuto, interamente soggetti al diritto nazionale applicabile, indipendentemente dall’esistenza di taluni privilegi e immunità in forza del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Tenuto conto degli obiettivi di protezione perseguiti dal Protocollo, soltanto nel caso in cui l’istituzione comunitaria, presso la quale un terzo intende procedere ad un pignoramento di una pensione di un ex dipendente, sollevi obiezioni basate sull’assunto secondo cui il pignoramento previsto può portare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità il creditore interessato deve investire la Corte di una domanda di autorizzazione di effettuare un pignoramento, conformemente all’art. 1 del detto Protocollo.
(v. punti 73 e 75)
Riferimento: Corte 11 maggio 1971, causa 1/71 SA (Racc. pag. 363, punto 7); Corte 17 giugno 1987, cause riunite 1/87 SA, Universe Tankship/Commissione (Racc. pag. 2807, punto 5); Tribunale 29 marzo 1995, causa T-497/93, Hogan/Corte di giustizia (Racc. pag. II-703, punti 38, 49 e 60)
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