Causa T-397/02
Arla Foods AMBA e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta” — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso di imprese che producono il formaggio «feta» in uno Stato membro diverso da quello di origine di detto formaggio — Regolamentazione del primo Stato riguardante l’uso della denominazione — Imprese che producono una quota importante del formaggio «feta» nell’Unione europea — Irrilevanza — Irricevibilità del ricorso
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/1992; regolamento della Commissione n. 1829/2002)
È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori danesi di formaggio fresco contro il regolamento n. 1829/2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nell’ambito del procedimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto esso registra la denominazione «feta» come denominazione protetta alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».
In effetti, il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto.
Inoltre, i ricorrenti sono interessati dal detto regolamento solo nella loro qualità di operatori economici che fabbricano o smerciano formaggio e in particolare come coloro che hanno del pari commercializzato i loro prodotti come «feta» o «dansk feta», non adempiendo le condizioni di utilizzazione della denominazione di origine protetta «feta», e sono quindi interessati alla stessa stregua di tutte le altre imprese i cui prodotti non sono neppure essi conformi ai requisiti delle disposizioni comunitarie in parola.
A questo proposito, i ricorrenti non possono avvalersi della normativa danese, che esige che la feta prodotta in detto Stato sia contrassegnata da etichette che indicano chiaramente «feta danese» per asserire che versano in una situazione specifica costituente la giustificazione del riconoscimento di un diritto di ricorso avverso il regolamento impugnato diversamente da tutti gli altri produttori di feta della Comunità. In effetti, da un lato, tale regolamentazione non attribuisce loro alcun diritto specifico. D’altro lato, ammesso che i ricorrenti possiedano un diritto particolare riconosciuto dal diritto nazionale, essi non sarebbero individualmente interessati qualora la denominazione «dansk feta» non costituisca una denominazione di origine o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento n. 2081/92. Orbene, diversamente dalla situazione esistente in materia di marchi, ove coesistono un sistema di protezione organizzato a livello nazionale ed uno a livello comunitario, le suddette denominazioni di origine o indicazioni geografiche possono fruire di una protezione in qualsiasi Stato membro solo nei limiti in cui esse siano registrate a livello comunitario conformemente al regolamento di base.
Inoltre, ammesso anche che la detta normativa nazionale possa essere considerata nel senso che istituisce un’etichetta di qualità, codesta sola circostanza non può essere sufficiente a identificare i ricorrenti rispetto a qualsiasi produttore di feta che soddisfi gli obblighi dettati dalla legislazione di cui trattasi.
Infine, la situazione dei ricorrenti non può neanche essere identificata dal fatto che essi producono una parte rilevante del formaggio feta dell’Unione europea, poiché il fatto che un’impresa detenga gran parte del mercato di cui trattasi non è sufficiente, di per sé, a distinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento impugnato. Del pari, il fatto che un ricorrente si trovi, al momento dell’adozione di un regolamento recante registrazione di una denominazione di origine, in una situazione tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura produttiva al fine di soddisfare le condizioni previste da quest’ultimo non è sufficiente perché esso sia individualmente interessato in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un atto.
(v. punti 53, 55-56, 61, 63, 67, 69, 71, 76)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 dicembre 2005 (*)
«Regolamento (CE) n. 1829/2002 – Registrazione di una denominazione di origine – “Feta”– Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Nel procedimento T-397/02,
Arla Foods AMBA, con sede in Viby (Danimarca),
Løgismose A/S, con sede in Broby (Danimarca),
Nordex Food A/S, con sede in Dronninglund (Danimarca),
Sinai Landmejeri, con sede in Broby,
Andelsmejeriet Sædager, con sede in Hobro (Danimarca),
Søvind Mejeri, con sede in Horsens (Danimarca),
Steensgaard Herregårdsmejeri, con sede in Millinge (Danimarca),
Mejeriet Grambogård I/S, con sede in Tommerup (Danimarca),
Kirkeby Cheese Export, con sede in Svendborg (Danimarca),
rappresentate dall’avv. G. Lett,
ricorrenti,
sostenute da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk, J. Iglesias Buhigues e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. V. Kontolaimos, I. Chalkias e dalla sig.ra M. Tassopoulou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV‑GAP), con sede in Atene (Grecia), rappresentato dall’avv. N. Korogiannakis,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composta dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere : sig. E. Coulon,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), stabilisce all’art. 1 le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche di cui possono fruire taluni prodotti agricoli ed alimentari.
2 A norma dell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento di base si intende per «denominazione d’origine»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata».
3 L’art. 2, n. 3, del regolamento di base prevede:
«Sono altresì considerate come denominazioni d’origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 [lettera a)] secondo trattino».
4 A norma dell’art. 3 del regolamento di base, le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini di tale regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
5 Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri Stati membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
6 La registrazione come denominazione di origine protetta del nome di un prodotto agricolo o alimentare deve a tal fine soddisfare le condizioni poste dal regolamento di base, e in particolare essere conforme ad un disciplinare definito all’art. 4, n. 1, del suddetto regolamento. Tale registrazione conferisce alla suddetta denominazione la protezione comunitaria.
7 Gli artt. 5-7 del regolamento di base stabiliscono una procedura di registrazione di una denominazione, cosiddetta «procedura normale», che permette a qualsiasi raggruppamento, definito come organizzazione di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, o, a determinate condizioni, a qualsiasi persona fisica e giuridica di presentare una domanda di registrazione presso lo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica in questione. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione. Quest’ultima, se ritiene che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni specifiche che sono esposte nei dettagli all’art. 6, n. 2, del regolamento di base.
8 L’art. 7 del regolamento di base dispone:
«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all’articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti.
(…)».
9 Se nessuno Stato membro notifica alla Commissione una dichiarazione di opposizione alla registrazione prevista, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, intitolato «Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette».
10 Se gli Stati membri interessati, in caso di opposizione ricevibile, non raggiungono un accordo tra loro, conformemente all’art. 7, n. 5, del regolamento di base, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all’art. 15 del medesimo regolamento (procedura del comitato di regolamentazione). L’art. 7, n. 5, lett. b), del regolamento di base dispone che la Commissione tiene conto, ai fini della decisione, «delle prassi tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione».
11 L’art. 17 del regolamento di base istituisce una procedura di registrazione, detta «procedura semplificata», che differisce dalla procedura normale. Secondo tale procedura, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del regolamento di base. La procedura di cui all’art. 15 del regolamento di base è applicabile mutatis mutandis. L’art. 17, n. 2, seconda frase, di tale regolamento precisa che non è applicabile, nell’ambito della procedura semplificata, il procedimento di opposizione di cui all’art. 7.
Fatti all’origine della controversia
12 Con lettera 21 gennaio 1994 il governo ellenico ha chiesto alla Commissione la registrazione della denominazione «feta» in quanto denominazione d’origine protetta conformemente all’art. 17 del regolamento di base.
13 Il 19 gennaio 1996 la Commissione ha presentato al comitato di regolamentazione istituito dall’art. 15 del regolamento di base una proposta di regolamento contenente un elenco delle denominazioni idonee ad essere registrate come indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette, conformemente all’art. 17 del regolamento di base. In tale elenco figurava il termine «feta». Poiché il comitato di regolamentazione non si è pronunciato su tale proposta nel termine impartitogli, la Commissione l’ha sottoposta al Consiglio, conformemente all’art. 15, quarto comma, del regolamento di base, il 6 marzo 1996. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base.
14 Di conseguenza, conformemente all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base, la Commissione ha adottato, il 12 giugno 1996, il regolamento (CE) n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nell’ambito del procedimento di cui all’art. 17 del regolamento [di base] (GU L 148, pag. 1). Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 1107/96, la denominazione «feta» figurante all’allegato del suddetto regolamento, nella parte A, alla rubrica «Formaggi» e sotto il nome del paese «Grecia», è stata registrata quale denominazione di origine protetta.
15 Con sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C‑299/96, Danimarca e a./Commissione (Racc. pag. I-1541), la Corte ha annullato il regolamento n. 1107/96 nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «feta» quale denominazione di origine protetta. La Corte ha considerato nella sua sentenza che la Commissione, quando aveva esaminato la questione se «feta» costituisse una denominazione generica, non aveva correttamente preso in considerazione il complesso dei fattori di cui l’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento di base le imponeva di tener conto.
16 In seguito a tale sentenza la Commissione ha adottato, il 25 maggio 1999, il regolamento (CE) n. 1070/1999, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 sopprimendo la denominazione «feta» dall’allegato suddetto e dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nonché dall’allegato del regolamento n. 1107/96.
17 Dopo aver successivamente riesaminato la domanda di registrazione del governo ellenico, la Commissione ha sottoposto un progetto di regolamento al comitato di regolamentazione, conformemente all’art. 15, secondo comma, del regolamento di base, che propone di registrare la denominazione «feta» sul fondamento dell’art. 17 del regolamento stesso, in quanto denominazione di origine protetta, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Poiché il comitato non ha preso posizione su tale progetto nel termine assegnatogli, la Commissione l’ha sottoposto al Consiglio in conformità dell’art. 15, quarto comma, del regolamento di base.
18 Poiché il Consiglio non ha statuito sul progetto nel termine previsto all’art. 15, quinto comma, del regolamento di base, la Commissione ha adottato, il 14 ottobre 2002, il regolamento (CE) n. 1829/2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «feta» (GU L 277 pag. 10; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). A norma di tale regolamento la denominazione «feta» è stata di nuovo registrata quale denominazione protetta ed è stata aggiunta nell’allegato del regolamento n. 1107/96, nella parte A, alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».
Procedimento
19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
20 Con lettera 5 febbraio 2003 la Commissione ha chiesto la sospensione della causa sino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C‑465/02 e C-466/02.
21 Con lettera 26 febbraio 2003 le ricorrenti hanno comunicato che non si opponevano alla domanda di sospensione.
22 Con decisione 19 marzo 2003 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione.
23 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
24 Il 20 agosto 2003 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte su tale eccezione.
25 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 16 aprile ed il 9 maggio 2003, la Repubblica ellenica ed il Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV-GAP) (Associazione delle industrie greche di prodotti lattiero-caseari) hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
26 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2003, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
27 Con ordinanza 8 settembre 2003 la Repubblica ellenica ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire.
28 Il 21 ottobre 2003 la Repubblica ellenica ha depositato la sua memoria d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
29 Con ordinanza 23 marzo 2004 il SEV-GAP è stato ammesso ad intervenire.
30 Il 10 maggio 2004 il SEV-GAP ha presentato la sua memoria d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
31 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha presentato la sua memoria d’intervento nel termine previsto.
Conclusioni delle parti
32 Nel ricorso le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare la Commissione alle spese.
33 Nell’eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
34 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità le ricorrenti chiedono che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità.
35 Nelle loro memorie d’intervento la Repubblica ellenica ed il SEV-GAP chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
36 Col presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento impugnato.
37 La Commissione nonché la Repubblica ellenica ed il SEV-GAP, intervenienti a sostegno della prima, ritengono il ricorso irricevibile sulla base del motivo che le ricorrenti non sono legittimate ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. La Repubblica ellenica sostiene inoltre che il ricorso è stato presentato tardivamente.
38 A norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo al fine di statuire sull’eccezione sollevata dalla Commissione senza passare alla fase orale.
Sull’eccezione di irricevibilità, sollevata della Repubblica ellenica, relativa al carattere tardivo del ricorso
39 La Repubblica ellenica sostiene che il ricorso è irricevibile per il motivo che è stato proposto fuori termine. Poiché il regolamento impugnato è stato pubblicato il 15 ottobre 2002 ed il ricorso è stato proposto solo il 19 dicembre 2002, non sarebbe stato osservato il termine di due mesi di cui all’art. 230, quinto comma, CE.
40 Occorre constatare che tale eccezione di irricevibilità è manifestamente infondata. In effetti il termine di ricorso inizia a decorrere, conformemente all’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, solo dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di cui trattasi. A ciò si aggiunge il termine in ragione della distanza di cui all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, cioè dieci giorni supplementari. Pertanto il presente ricorso è stato proposto nei termini.
Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’assenza di legittimazione ad agire delle ricorrenti
Argomenti delle parti
41 La Commissione, la Repubblica ellenica ed il SEV-GAP sostengono che il ricorso ha per oggetto un regolamento avente portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, e che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal regolamento impugnato.
42 Le ricorrenti ritengono che il ricorso è ricevibile. Esse fanno valere come la circostanza che il regolamento impugnato si presenti sotto forma di un regolamento di portata generale non escluda che esse siano individualmente e direttamente interessate da quest’ultimo. Esse presentano a tale proposito cinque argomenti.
43 In primo luogo le ricorrenti sostengono che esse sono individualmente interessate nei limiti in cui possiedono il diritto particolare di utilizzare la denominazione «feta» o «dansk Feta». Esse ritengono che, da una parte, il regolamento impugnato leda il loro diritto storicamente provato di utilizzare la denominazione «feta» e, dall’altra, il loro diritto, in quanto produttore danese, di utilizzare la denominazione legalmente protetta «dansk Feta», nei limiti in cui tale regolamento conferisce ai produttori greci il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione «feta». Esse fanno valere che producono formaggio feta, con la denominazione «dansk Feta», conformemente alla legislazione danese, che riserva il diritto di utilizzare tale denominazione ai produttori danesi di feta. Esse asseriscono inoltre che la denominazione «dansk Feta» avrebbe il carattere di un’«etichetta di qualità» la quale permette di indicare che un prodotto soddisfa taluni criteri, determinati per legge, relativi all’origine, alla composizione, al metodo di produzione o alla qualità del prodotto.
44 A sostegno del loro argomento le ricorrenti si riferiscono alla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), nonché alle ordinanze del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie‑confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione (Racc. pag. II‑913), e 30 gennaio 2001, causa T-215/00, La Conqueste/Commissione (Racc. pag. II-181).
45 A tale proposito esse pretendono di fruire, ai sensi di codesta giurisprudenza, di un diritto specifico analogo acquisito a livello nazionale in quanto esse hanno ottenuto, in Danimarca, il diritto protetto di utilizzare la denominazione «dansk Feta», che conferirebbe una protezione analoga a quella accordata dal regolamento n. 2081/92. Tale diritto, utilizzato in maniera sistematica, sarebbe, secondo le ricorrenti, peculiare ai produttori danesi, cui la registrazione della denominazione «feta» arrecherebbe pregiudizio impedendo loro di utilizzare una denominazione ampiamente accettata tra i consumatori.
46 In secondo luogo le ricorrenti considerano che la loro situazione individuale sarebbe identificata in quanto rappresentano la più importante produzione di formaggio feta nell’Unione europea. L’Arla Foods AMBA sarebbe dunque il maggior produttore individuale di formaggio feta nella Comunità con una produzione di 15 609 tonnellate nel 2001. Inoltre la produzione totale delle ricorrenti avrebbe rappresentato in media, per il periodo 1989-1995, il 39% della produzione totale di formaggio feta nell’Unione europea ed il 13% per il 2001.
47 In terzo luogo le ricorrenti sostengono che la loro situazione individuale sarebbe identificata per effetto delle conseguenze, sotto il profilo della concorrenza, della registrazione della denominazione «feta» a solo vantaggio dei produttori greci. Esse affermano al riguardo che, in seguito a tale registrazione in quanto denominazione di origine greca, sarebbe pregiudicata la loro posizione sul mercato, e ciò tanto più che i produttori greci, gli unici ad avere il diritto di utilizzare la denominazione «feta», sono i maggiori concorrenti delle ricorrenti sul mercato europeo.
48 In quarto luogo le ricorrenti ritengono che, quando la Commissione ha l’obbligo di tener conto delle conseguenze, per taluni singoli, dell’atto che si prefigge di adottare, questi ultimi possono essere identificati. Esse considerano nella fattispecie che la Commissione versa in una situazione siffatta, segnatamente in considerazione dell’art. 3 del regolamento di base, da cui risulterebbe che la Commissione avrebbe l’obbligo di tener conto dei prodotti esistenti e legalmente commercializzati in altri Stati membri ai fini di un’opposizione alla denominazione di origine. Esse citano a sostegno del loro argomento la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo‑Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365).
49 In quinto luogo le ricorrenti fanno valere che sono individualmente interessate alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Esse affermano che esse non hanno potuto ottenere risposta ad una questione pregiudiziale rivolta alla Corte nella causa C-317/95, Canadane Cheese Trading AMBA (Racc. 1997, pag. I-4681), in ragione del suo ritiro da parte del giudice nazionale. Esse sostengono inoltre che, durante il periodo transitorio, non possono agire dinanzi ai giudici nazionali poiché solo alla scadenza di tale periodo transitorio la commercializzazione di formaggio con la denominazione «dansk Feta» causerebbe loro conseguenze giuridiche. Esse sostengono infine che la nozione di interesse individuale va applicata in maniera identica ai produttori greci e a quelli danesi. Considerando che, se la domanda greca di registrazione della denominazione «feta» fosse stata respinta, i produttori greci sarebbero stati legittimati a contestare tale decisione, lo stesso dovrebbe valere nel caso di specie per le ricorrenti in rapporto alla decisione negativa nei loro confronti.
Giudizio del Tribunale
50 L’art. 230, quarto comma, CE dispone che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
51 Secondo la giurisprudenza consolidata, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell’atto controverso (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28; e 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
52 Nel caso di specie il regolamento impugnato assicura alla denominazione «feta» la tutela delle denominazioni di origine prevista dal regolamento di base. Tale tutela consiste nel fatto di riservare l’utilizzazione della denominazione «feta» ai produttori originari dell’area geografica descritta i cui prodotti rispettino i requisiti geografici e qualitativi imposti alla produzione di feta nel disciplinare. Il regolamento impugnato riconosce a tutte le imprese i cui prodotti rispondano ai requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzare i prodotti medesimi con la menzionata denominazione e rifiuta tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali requisiti, i quali sono identici per tutte le imprese. Il regolamento impugnato si applica parimenti a tutti i produttori – presenti e futuri – di feta legalmente autorizzati ad utilizzare tale denominazione nonché a tutti quelli nei cui confronti vigerà il divieto di utilizzare la denominazione stessa al termine del periodo transitorio. Esso non riguarda unicamente i produttori degli Stati membri, bensì produce i propri effetti giuridici nei confronti di un numero indeterminato di produttori di paesi terzi che intendano importare, oggi o in futuro, formaggio feta nella Comunità (ordinanza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-370/02, Alpenhain‑Camembert‑Werk e a./Commissione, Racc. pag. II-2097, punto 54).
53 Il regolamento impugnato costituisce quindi una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (ordinanza Alpenhain‑Camembert-Werk e a./Commissione, punto 52 supra, punto 55). Tale portata generale emerge d’altronde dall’oggetto della disciplina di cui trattasi, vale a dire tutelare, erga omnes e in tutta la Comunità europea, indicazioni geografiche e denominazioni di origine validamente registrate.
54 Tuttavia non è escluso che una disposizione che possiede, per sua natura e portata, carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica. Ciò avviene quando l’atto di cui trattasi la riguarda a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, quindi, la identifica alla stregua della destinataria di una decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 223, e Codorníu/Consiglio, punto 44 supra, punti 19 e 20; ordinanza Alpenhain‑Camembert-Werk e a./Commissione, punto 52 supra, punto 56).
55 Nel caso di specie nessun argomento avanzato dalle ricorrenti permette di discernere la minima qualità che loro sarebbe peculiare o una situazione di fatto che le contraddistinguerebbe e, pertanto, le identificherebbe rispetto agli altri operatori economici interessati. Al contrario le imprese ricorrenti sono interessate dal regolamento impugnato solo nella loro qualità di operatori economici che fabbricano e smerciano formaggio senza adempiere le condizioni di utilizzazione della denominazione di origine protetta «feta». Le ricorrenti sono quindi interessate alla stessa stregua di tutte le altre imprese i cui prodotti non sono neppur essi conformi ai requisiti delle disposizioni comunitarie in parola.
56 Per ciò che concerne, in primo luogo, l’argomento secondo cui le ricorrenti sarebbero individualmente interessate in quanto dispongono di un diritto particolare di utilizzare la denominazione «feta» o «dansk Feta», va anzitutto notato come sia certo che tale asserita denominazione «dansk Feta» non costituisca una denominazione di origine o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento di base. Orbene, diversamente dalla situazione prevalente in materia di marchi, ove coesistono un sistema di protezione organizzato a livello nazionale ed uno a livello comunitario, le suddette denominazioni di origine o indicazioni geografiche possono fruire di una protezione in qualsiasi Stato membro solo nei limiti in cui esse siano registrate al livello comunitario conformemente al regolamento di base. Va inoltre osservato che le ricorrenti non hanno neppure dedotto che il Regno di Danimarca avrebbe comunicato alla Commissione, a norma dell’art. 17 del regolamento di base, la denominazione «dansk Feta» quale denominazione giuridicamente protetta in Danimarca. Ne consegue che la normativa danese non può conferire alle ricorrenti un diritto specifico analogo al diritto di marchio detenuto dalla ricorrente nella causa Codorníu/Consiglio, punto 44 supra.
57 È necessario considerare, in secondo luogo, che le ricorrenti non dimostrano che l’uso della denominazione «feta» o «dansk Feta» di cui esse si avvalgono risulti da un diritto specifico analogo che esse avrebbero acquisito a livello nazionale o comunitario prima dell’adozione del regolamento impugnato e che quest’ultimo avrebbe leso, ai sensi della sentenza Codorníu/Consiglio e dell’ordinanza La Conqueste/Commissione, punto 44 supra.
58 Il fatto che le ricorrenti commercializzino da tempo i loro prodotti con la denominazione «feta» o «dansk feta» non attribuisce loro un diritto specifico ai sensi della menzionata giurisprudenza. La situazione delle ricorrenti non si distingue, pertanto, da quella degli altri produttori che hanno parimenti commercializzato i loro prodotti come «feta» o «dansk feta» e che non sono più autorizzati ad utilizzare tale denominazione ormai protetta per effetto della sua registrazione quale denominazione di origine (v., in tal senso, ordinanza Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione, punto 52 supra, punto 66).
59 L’esistenza della legislazione danese relativa alla denominazione «dansk feta» non può rimettere in questione tale conclusione.
60 Da un lato, la normativa in parola non è idonea a identificare la situazione individuale delle ricorrenti in quanto essa è applicabile a tutti gli operatori che producono formaggi rispondenti ai criteri determinati dalla legislazione danese.
61 Dall’altro, tale normativa non attribuisce alcun diritto specifico alle ricorrenti. In effetti, come emerge dal fascicolo e dalla sentenza Danimarca e a./Commissione, punto 15 supra (punto 63), a tenore della quale «[secondo] il governo danese, dal 1963, esisterebbero in questo Stato norme che prescrivono che la feta in esso prodotta rechi sulla confezione etichette con l’esplicita menzione “feta danese”», la normativa danese, fatta valere dalle ricorrenti, si limita ad imporre un obbligo di indicazione dell’origine del formaggio di cui trattasi.
62 La normativa in questione non costituisce quindi una misura che attribuisce un diritto specifico alle ricorrenti ma, al contrario, impone loro l’obbligo di aggiungere sul loro prodotto la precisazione «dansk» per essere autorizzate a produrre e commercializzare in Danimarca formaggio feta.
63 Le ricorrenti non possono quindi avvalersi della normativa danese per asserire che versano in una situazione specifica costituente la giustificazione del riconoscimento di un diritto di ricorso avverso il regolamento impugnato diversamente da tutti gli altri produttori di feta nella Comunità, segnatamente in Francia o in Germania, i quali potevano liberamente produrre e commercializzare formaggio feta senza essere a tal fine tenuti ad aggiungere una menzione precisante l’origine geografica del loro prodotto.
64 Le ricorrenti sostengono anche che occorre considerare che la normativa danese istituisce un’etichetta di qualità.
65 Va in proposito osservato, anzitutto, che, come emerge dal fascicolo, codesta normativa danese non è stata adottata per proteggere o valorizzare eventuali qualità particolari di cui sarebbe fornita la feta danese, ma risponde alla necessità di garantire l’informazione onesta e corretta del consumatore evitando il rischio di confusione con la feta greca. Peraltro la normativa danese prevede l’aggiunta dell’aggettivo «danese» anche per tutta una serie di altri formaggi prodotti in Danimarca e che trovano la loro origine storica in altri Stati membri o paesi terzi (grana, munster, gouda etc.).
66 Occorre constatare in secondo luogo che le ricorrenti né hanno esposto i motivi idonei a provare che la suddetta legislazione possa considerarsi istituire un’etichetta di qualità, né sono state in grado di giustificare la compatibilità con gli artt. 28 CE e 30 CE di una siffatta etichetta di qualità. Risulta in effetti dalla giurisprudenza che il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere – salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e di indicazione di provenienza – unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione e che tali denominazioni di qualità non devono essere legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers, Racc. pag. 1935, punti 24 e 25; 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-9977, e 6 marzo 2003, causa C‑6/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2389).
67 In ogni caso, quand’anche si potesse considerare che la suddetta legislazione danese istituisce un’etichetta di qualità, codesta sola circostanza non sarebbe sufficiente a identificare le ricorrenti rispetto a qualsiasi produttore di feta che soddisfi gli obblighi dettati dalla legislazione danese.
68 Va peraltro precisato che l’assenza di diritti specifici conferiti all’uno o all’altro operatore economico è confermata dal fatto che la loro situazione è espressamente disciplinata in termini generali e astratti dall’art. 13, n. 2, del regolamento di base, il quale prevede un periodo transitorio che garantisce a tutti i produttori, senza distinzioni, nel rispetto di talune condizioni, un periodo di adattamento sufficientemente lungo per evitare qualsiasi pregiudizio (v., in tal senso, ordinanza Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione, punto 52 supra, punto 66). Il fatto che le ricorrenti siano interessate da tale regime transitorio non sarebbe quindi sufficiente a identificarle.
69 Per ciò che concerne, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui la situazione delle ricorrenti sarebbe identificata nei limiti in cui esse producono una parte rilevante del formaggio feta nell’Unione europea, è sufficiente ricordare che il fatto che un’impresa detenga gran parte del mercato di cui trattasi non è sufficiente, di per sé, a distinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento impugnato (ordinanze del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 46, e Alpenhain‑Camembert-Werk e a./Commissione, punto 52 supra, punto 58).
70 Per ciò che concerne, in terzo luogo, l’argomento relativo alla presa in considerazione, ai fini dell’identificazione della situazione individuale delle ricorrenti, delle conseguenze, sotto il profilo della concorrenza, della registrazione della denominazione «feta», a vantaggio dei produttori greci, va comunque ricordato come la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non sia tale da caratterizzarli in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, allorché, come nella fattispecie, l’applicazione di tale atto si svolga in forza di una situazione determinata oggettivamente (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 66, e ordinanza La Conqueste/Commissione, punto 44 supra, punto 37).
71 La Corte ha peraltro confermato espressamente come la circostanza che una ricorrente si trovi, al momento dell’adozione di un regolamento recante registrazione di una denominazione di origine, in una situazione tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura produttiva al fine di soddisfare le condizioni previste da quest’ultimo non sia sufficiente affinché essa sia individualmente interessata in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un atto (ordinanza La Conqueste/Commissione, punto 44 supra, punto 35).
72 Per ciò che concerne, in quarto luogo, l’argomento delle ricorrenti relativo all’asserito obbligo in capo alla Commissione di tener conto della situazione delle ricorrenti al momento dell’adozione del regolamento, non può dedursi dalla sola constatazione che la Commissione è tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che l’atto in parola può provocare su talune imprese che queste ultime siano individualmente interessate ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I-3483, punto 75).
73 Per ciò che concerne, in quinto ed ultimo luogo, l’argomento delle ricorrenti fondato sull’esigenza di un’effettiva tutela giurisdizionale, occorre anzitutto notare che un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C-258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 58).
74 Inoltre la Corte ha chiaramente stabilito, circa il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE, che, anche se quest’ultimo deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a identificare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo, espressamente previsto dal Trattato, senza andare oltre le competenze attribuite dal Trattato stesso ai giudici comunitari. Ne consegue che, qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenze della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punti 36, 37 e 39, e 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I-3425, punto 36).
75 Dal complesso delle precedenti considerazioni emerge che i produttori danesi di formaggio feta non possono considerarsi individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento impugnato.
76 Risulta da quanto precede che, poiché il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale e le ricorrenti non sono lese in ragione di determinate circostanze loro peculiari o di una situazione di fatto che le distingue da chiunque altro e pertanto le identifica, il ricorso è irricevibile.
Sulle spese
77 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è soccombente, vista la domanda della Commissione, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
78 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie occorre condannare la Repubblica ellenica ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sopportare le proprie spese.
79 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, le intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni possono essere condannate a sopportare le proprie spese. Nel caso di specie occorre decidere che il SEV-GAP sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica ellenica nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV-GAP) sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 13 dicembre 2005
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: il danese.
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