Causa T-398/02 R
Linea GIG Srl
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Circostanze eccezionali – Ponderazione degli interessi»
Ordinanza del presidente del Tribunale 27 marzo 2003
Massime dell'ordinanza
1.. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità del ricorso di merito – Esame d'ufficio da parte del giudice del procedimento sommario dell'esistenza di un interesse ad agire
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)
2.. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse che si valuta alla data di presentazione del ricorso – Ricorso proposto da un'impresa in liquidazione contro una decisione che le infligge un'ammenda – Procedura di liquidazione che può prolungarsi al di là della pronuncia della decisione del giudice comunitario – Ricevibilità
(Art. 230 CE)
3.. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Sospensione dell'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda – Presupposti per la concessione – Costituzione di una cauzione – Ammissibilità – Limiti – Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4.. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Decisione che impone il pagamento di un'ammenda ad un'impresa in liquidazione – Salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità – Rigetto della domanda di sospensione
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)
1. Poiché una domanda di provvedimenti provvisori non può essere esaminata se il ricorso sul quale s'innesta non è ricevibile, e poiché la mancanza di interesse ad agire rientra tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al giudice del procedimento sommario verificare d'ufficio che il detto interesse esista, prima facie, in capo al ricorrente per quanto riguarda il ricorso di merito. v. punti 44-45
2. L'interesse ad agire per l'annullamento, che esiste solamente se l'annullamento dell'atto può produrre di per sé conseguenze giuridiche per il ricorrente, dev'essere valutato con riferimento al giorno in cui il ricorso è proposto. Quindi, un'impresa che chiede l'annullamento della decisione della Commissione che le infligge un'ammenda, benché soggetta ad una procedura di liquidazione avviata prima della data di proposizione del ricorso, ha interesse ad ottenere l'annullamento della decisione se non è escluso che essa non sarà ancora sciolta nel momento in cui il giudice si pronuncerà sul merito. Infatti, in tali circostanze, l'annullamento della detta decisione o la riduzione dell'ammontare dell'ammenda avrebbe l'effetto giuridico, a seconda dei casi, di estinguere il credito della Commissione ovvero di diminuirne l'importo. v. punti 46, 48-51
3. Una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere una dispensa dall'obbligo, imposto dalla Commissione ad un'impresa, di costituire una garanzia bancaria perché l'importo dell'ammenda inflitta dalla decisione non venga riscosso immediatamente può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di pretendere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione. L'esistenza di tali circostanze può considerarsi dimostrata, in linea di principio, quando la parte che chiede di essere esentata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova che è obiettivamente impossibile costituire tale garanzia ovvero che la sua costituzione rischierebbe di mettere a repentaglio la sua esistenza. A questo proposito, qualora una somma corrispondente all'importo dell'ammenda non possa essere congelata, nell'ambito di un'operazione di liquidazione, a beneficio esclusivo di un istituto di credito, talché quest'ultimo correrebbe il rischio di non essere mai pagato, si deve considerare che la costituzione della garanzia bancaria a favore dell'impresa in corso di liquidazione è obiettivamente impossibile. v. punti 54-55, 59
4. Nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che impone ad un'impresa in liquidazione il pagamento di un'ammenda, la ponderazione degli interessi pende a favore del rigetto della domanda dato che la sospensione avrebbe la conseguenza di impedire alla Commissione di ricorrere a qualsiasi rimedio giuridico dinanzi al giudice nazionale al fine di riscuotere l'ammenda e tutelare, oltre ai propri interessi, gli interessi finanziari della Comunità, e ciò, in realtà, a solo vantaggio degli altri creditori dell'impresa. Infatti, dato che esiste un rischio reale che l'attivo dell'impresa non sia più sufficiente a consentire il pagamento dell'ammenda alla data dell'eventuale rigetto del ricorso di merito e che non è affatto garantito che la somma che l'impresa avrebbe eventualmente accantonato a tal fine sia destinata esclusivamente al pagamento dell'importo dovuto alla Commissione in caso di rigetto del ricorso di merito, è necessario conservare il carattere esecutivo della decisione al fine di non ostacolare i provvedimenti che la Commissione intenda adottare per la riscossione dell'ammenda inflitta. v. punto 62
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
27 marzo 2003 (1)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Circostanze eccezionali – Ponderazione degli interessi»
Nel procedimento T-398/02 R,
Linea GIG Srl, in liquidazione, con sede in Firenze, rappresentata dagli avv.ti L. D'Amario e B. Calzia, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle L. Pignataro-Nolin e O. Beynet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega - Nintendo), nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 1,5 milioni,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Dal fascicolo risulta che la Linea GIG SpA è stata il distributore esclusivo dei prodotti Nintendo in Italia almeno dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1997.
2 A causa di una situazione economica divenuta difficile, l'8 gennaio 1999 l'assemblea straordinaria della Linea GIG SpA decideva di mettere la società in liquidazione.
3 Il 16 febbraio successivo, la Linea GIG SpA presentava al Tribunale di Firenze un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (GURI n. 81 del 6 aprile 1942).
4 Con sentenza 17 novembre 1999, il Tribunale di Firenze omologava il concordato preventivo proposto dalla Linea GIG SpA Secondo i termini del concordato omologato, la Linea GIG SpA è tenuta a liquidare tutti i suoi beni al fine di soddisfare integralmente i creditori privilegiati e i creditori chirografari per il 40% del loro credito. Nell'ambito di tale procedura, il liquidatore designato dal tribunale dispone dei beni del debitore sottoposto al concordato al fine di ripartirne il ricavato tra i creditori nel rispetto dell'ordine dei loro crediti stabilito dalla legge.
5 Il 25 aprile 2000 la Commissione avviava un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE nei confronti della Linea GIG SpA, addebitandole di aver partecipato, nell'arco di un certo periodo, ad accordi e pratiche concordate volti a limitare le importazioni e le esportazioni parallele di console e cartucce di giochi Nintendo. Il 24 luglio successivo, la Linea GIG SpA presentava le sue osservazioni in relazione alle censure mosse nei suoi confronti dalla Commissione.
6 Il 30 ottobre 2002 la Commissione adottava una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega ─ Nintendo; in prosieguo: la decisione), in cui constatava che diverse imprese avevano violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE partecipando, nel corso di periodi differenti a seconda dell'impresa interessata, ad accordi e pratiche concordate sui mercati delle console di giochi specializzati e delle cartucce di giochi compatibili con le console di giochi specializzati fabbricati dalla Nintendo, con lo scopo e l'effetto di restringere le esportazioni parallele delle console e delle cartucce di giochi Nintendo. Tra le imprese menzionate all'art. 1 della decisione figurano, oltre alla Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, sette società che garantivano la distribuzione dei detti prodotti.
7 Uno dei distributori menzionati all'art. 1 della decisione è la Linea GIG SpA, che la Commissione ritiene responsabile dell'infrazione di cui al detto articolo per il periodo 1° ottobre 1992 - fine dicembre 1997.
8 Ai sensi dell'art. 3 della decisione, nel caso della Linea GIG SpA l'infrazione commessa viene sanzionata con un'ammenda di EUR 1,5 milioni.
9 L'ammenda inflitta alla Linea GIG SpA deve essere versata, secondo l'art. 4 della decisione, entro tre mesi dalla data della notificazione della stessa. La decisione veniva notificata alla Linea GIG SpA con la lettera della Commissione del 7 novembre 2002. In tale lettera, la Commissione precisava che, ove fosse stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, non si sarebbe proceduto ad alcuna riscossione dell'ammenda fintanto che la causa fosse rimasta pendente dinanzi a tale giurisdizione, purché il credito producesse interessi a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e venisse fornita una garanzia bancaria accettabile.
10 Il 24 settembre 2002 veniva deliberata la modifica della forma giuridica della società e la Linea GIG SpA veniva trasformata in società a responsabilità limitata. A partire da tale data, la sua denominazione sociale è Linea GIG Srl in liquidazione (in prosieguo: la Linea ovvero la richiedente).
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2002, la Linea presentava un ricorso ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, relativo all'annullamento totale o parziale della decisione o, in via subordinata, all'annullamento o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.
12 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2003, la Linea depositava una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione nella parte in cui questa le infliggeva un'ammenda.
13 Il 14 febbraio 2003 la Commissione presentava le sue osservazioni scritte in relazione alla domanda di provvedimenti provvisori.
14 L'udienza dinanzi al giudice del procedimento sommario aveva luogo il 6 marzo 2003. In tale udienza, il giudice del procedimento sommario si riservava di pronunciarsi in relazione alla possibilità di accogliere la domanda della richiedente di depositare due nuovi documenti, circostanza che veniva messa a verbale.
In diritto
15 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
16 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).
17 Il provvedimento richiesto deve inoltre essere provvisorio nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né di vanificare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata successivamente nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].
Argomenti delle parti
Sul fumus boni iuris
18 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), imponendole un'ammenda superiore all'importo massimo del 10% del volume d'affari realizzato nell'esercizio sociale precedente come previsto dalla norma citata. Infatti, l'esercizio sociale precedente sarebbe sempre stato inteso come riferimento all'esercizio sociale che precede la data della decisione con la quale viene inflitta l'ammenda. Ora, nella fattispecie, il volume d'affari di Linea per l'anno 2001 sarebbe stato pari a zero.
19 Con il secondo motivo, la Linea sostiene che la Commissione ha applicato erroneamente l'art. 81 CE al primo contratto di distribuzione stipulato tra la Linea e la Nintendo Corporation Ltd e che ha violato l'art. 253 CE.
20 Con il terzo motivo, la richiedente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto la Linea responsabile delle pratiche anticompetitive di cui alla decisione.
21 Il quarto motivo è relativo all'esistenza di contraddizioni nella decisione e di una violazione dell'art. 253 CE.
22 Infine, il quinto motivo è relativo alla mancata valutazione del contesto economico nell'ambito del quale si sono iscritti gli accordi e/o le pratiche concordate di cui si tratta.
23 La Commissione ritiene che nessuno dei motivi addotti dalla richiedente consenta di concludere che sussista un fumus boni iuris.
Sull'urgenza e la ponderazione degli interessi
24 La Linea ritiene che nel caso di specie la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta. Essa fonda tale conclusione su tre argomenti relativi alla procedura di concordato preventivo cui è attualmente sottoposta.
25 In primo luogo, ricorda di aver cessato ogni tipo di attività produttiva sin dal 1999 e di essere tenuta a liquidare la totalità del suo attivo al fine di soddisfare integralmente i creditori privilegiati nonché i creditori chirografari nella percentuale del 40% dei loro crediti. Fa presente che il costo del concordato preventivo è stato stimato dal commissario giudiziale in ITL 135 589 911 521, pari a EUR 70 026 345, mentre le attività sono state stimate solamente in ITL 125 241 894 385, pari a EUR 64 682 040, cosicché il deficit che ne risulta ammonta a EUR 5 344 305, rilevando tuttavia che i calcoli del Commissario sono assai prudenziali ed è probabile che il detto deficit non sussista in effetti. Attualmente, gli unici introiti deriverebbero dalla liquidazione dei beni e sarebbero finalizzati al pagamento dei debiti nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Firenze 17 novembre 1999.
26 In secondo luogo, essa afferma che, nell'ambito del concordato preventivo, ogni controversia circa l'esistenza, l'ammontare e il carattere privilegiato o chirografario di un credito incide necessariamente sulla ripartizione dell'attivo e si riflette, quindi, sulla posizione dei titolari degli altri crediti. Sarebbe dunque necessario, prima che la Linea possa provvedere al pagamento dell'ammenda impostale dalla Commissione ed al fine di evitare pagamenti lesivi della par condicio creditorum, che venga accertata ─ se del caso nelle competenti sedi giudiziarie nazionali ─ la natura del credito della Commissione e verificata la sua eventuale prededucibilità, per l'intero o pro quota, rispetto agli altri debiti della società.
27 In terzo luogo, il presupposto oggettivo del concordato preventivo sarebbe il medesimo di quello del fallimento, ovvero lo stato d'insolvenza della società.
28 Questi tre argomenti sarebbero sufficienti a dimostrare che la Linea non può provvedere al pagamento dell'ammenda e/o fornire la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione senza subire un danno grave e irreparabile. Essi spiegherebbero altresì le ragioni per le quali sarebbe materialmente impossibile per la Linea ottenere la garanzia bancaria richiesta. Infatti, nessun istituto di credito sarebbe disposto a garantire il debito della Linea, in quanto, alla luce della giurisprudenza dei tribunali italiani secondo cui i crediti sorti dopo la data di apertura della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti prima di quelli sorti anteriormente a quella data, esso potrebbe trovarsi, in futuro, nella condizione di dover onorare integralmente l'impegno della Linea nei confronti della Commissione, ma di potersi rivalere soltanto pro quota nei confronti della Linea.
29 Infine, il pagamento dei costi relativi alla costituzione di una garanzia bancaria, ammesso che possa avvenire mediante detrazione dall'attivo realizzato, arrecherebbe in ogni caso un gravissimo pregiudizio ai creditori ancora prima che alla società. Il costo non recuperabile della garanzia verrebbe infatti a gravare, in sostanza, sulle spalle dei creditori chirografari della Linea, che vedrebbero proporzionalmente ridotto il già esiguo ammontare destinato al soddisfacimento dei loro diritti.
30 Nell'ultima parte della domanda di provvedimenti provvisori, la Linea aggiunge di aver richiesto e ottenuto dal giudice delegato, per il tramite del commissario giudiziale, l'accantonamento, con divieto di riparto ai creditori sociali fino alla definizione del procedimento principale, di una somma di EUR 1,65 milioni, pari all'importo dell'ammenda inflittale più interessi, a garanzia del credito della Commissione. Tale provvedimento costituirebbe una garanzia ancora più penetrante rispetto alla garanzia bancaria richiesta dalla Commissione e apparirebbe pertanto tale da dissipare ogni eventuale timore di mancato pagamento dell'ammenda per il caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di annullamento della decisione nella causa principale. Infatti, tale provvedimento è stato adottato da un'autorità giudiziaria cui è demandata la direzione della procedura di concordato preventivo e senza il consenso della quale non può procedersi al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione della società.
31 La Commissione ritiene che la Linea non abbia affatto provato che la costituzione della garanzia bancaria le provocherebbe un danno grave e irreparabile.
32 In particolare sostiene che la Linea non ha dimostrato di avere inoltrato ad istituti di credito domande di costituzione di garanzia né che tali domande siano state effettivamente rifiutate.
33 La Commissione afferma, inoltre, che l'accantonamento di EUR 1,65 milioni dovrebbe consentire agli istituti di credito cui sia richiesta la garanzia bancaria di concederla. L'accantonamento di tale somma sarebbe prova dell'esistenza della stessa e, se non altro per il periodo di pendenza del procedimento principale dinanzi al Tribunale, essa non potrebbe essere soggetta al concorso dei diversi creditori.
34 Infine, la richiedente non potrebbe far valere il danno derivante dal pagamento dei costi di costituzione della detta garanzia bancaria, in quanto tale danno sarebbe subito dai creditori chirografari della società. Ora, il danno cagionato a un terzo è irrilevante ai fini della concessione di provvedimenti provvisori (ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. II-1609, punto 46).
35 Qualora, tuttavia si volesse sostenere, quod non, che un danno eventuale possa discendere alla richiedente per effetto della costituzione della garanzia bancaria, data la situazione di difficoltà finanziaria in cui versa, esso non potrebbe tuttavia essere considerato irreparabile, in quanto la richiedente non avrebbe apportato alcuna prova, in particolare mediante dati finanziari convincenti, che la costituzione della detta garanzia metterebbe a repentaglio la sua esistenza [ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2000, causa C-361/00 P(R), Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. I-11657, punto 89; ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 1999, causa T-59/99 R, Ventouris/Commissione, Racc. pag. II-2519, punti 16 e 18].
36 Non sussisterebbe alcuna prova che la costituzione della garanzia bancaria sarebbe la sola causa o la principale causa dell'eventuale scomparsa dell'impresa dal mercato, dal momento che le perdite e le difficoltà invocate avrebbero origine da fatti di molto precedenti alla decisione.
37 Nell'effettuare la ponderazione degli interessi in gioco, la Commissione afferma che occorre contemperare l'interesse della richiedente a evitare ─ dal momento che essa asserisce di non poter costituire una garanzia bancaria ─ che si proceda alla riscossione immediata dell'ammenda con l'interesse finanziario della Comunità a recuperare l'importo, nonché più in generale con l'interesse pubblico a che siano preservati l'efficacia delle regole comunitarie di concorrenza e l'effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione.
38 Nella fattispecie, essa afferma che, sul piano dei principi generali, l'obbligo di costituzione di una garanzia bancaria di un ammontare corrispondente all'ammenda inflitta in alternativa al pagamento, nell'ipotesi in cui un'impresa impugni la decisione che impone l'ammenda, è il minimo richiesto dall'interesse pubblico comunitario.
39 Quanto all'accantonamento della somma di EUR 1,65 milioni (v. precedente punto 30), contrariamente a quanto sostenuto della richiedente, esso non potrebbe costituire una garanzia soddisfacente per la Commissione.
40 Da un lato, il giudice dell'urgenza non sarebbe tenuto ad esaminare le misure alternative proposte dalla richiedente, dato che quest'ultima non è riuscita provare di essere nell'impossibilità di fornire la cauzione bancaria [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, punto 64].
41 Dall'altro, non sarebbe certo che la somma accantonata possa essere garantita ad esclusivo vantaggio della Commissione. Infatti non sarebbe specificato, né emergerebbe dalle prove documentali fornite dalla richiedente, se sulla somma accantonata possano rivalersi i creditori ovvero se il detto accantonamento sottragga al concorso degli altri creditori privilegiati e chirografari la somma corrispondente all'ammenda di cui è creditrice la Commissione.
42 Inoltre, si deve considerare che non può escludersi l'eventuale risoluzione o annullamento del concordato preventivo in virtù della legislazione applicabile, che avrebbe come effetto di riaprire il concorso tra vecchi e nuovi creditori. Pertanto, se la Commissione dovesse attendere la conclusione della causa principale pendente davanti al Tribunale, sussisterebbe il rischio oggettivo, nell'ipotesi di risoluzione o annullamento del concordato, di non avere attivo sufficiente per riscuotere l'ammontare dell'ammenda.
43 Secondo la Commissione, appare pertanto evidente, da un lato, che la soluzione alternativa avanzata dalla Linea non garantirebbe gli interessi finanziari nella stessa misura della garanzia bancaria e, dall'altro, che un'eventuale sospensione della decisione le impedirebbe di ricorrere a qualsiasi altro rimedio giuridico al fine di riscuotere l'ammenda e tutelare i suoi interessi. La Commissione, pertanto, correrebbe il rischio reale, una volta terminata la procedura dinanzi al Tribunale in caso di rigetto del ricorso nel procedimento principale, di non trovare più l'attivo necessario per ottenere il pagamento dell'ammenda, anche solo pro quota. Sarebbe invece manifesto che la costituzione della garanzia bancaria garantirebbe il credito della Commissione nella sua interezza.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
Sulla ricevibilità del ricorso principale
44 E' pacifico che una domanda di provvedimenti provvisori non può essere esaminata se il ricorso sul quale essa s'innesta non è ricevibile. Infatti, occorre evitare che i richiedenti, mediante lo strumento della domanda di provvedimenti provvisori, possano ottenere il beneficio di provvedimenti ai quali non potrebbero avere diritto se il loro ricorso fosse dichiarato irricevibile dal Tribunale durante l'esame del merito.
45 Nella fattispecie, la Commissione non ha contestato la ricevibilità del ricorso principale nell'ambito del procedimento sommario. Tuttavia, poiché la mancanza di interesse ad agire rientra tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanze della Corte 28 novembre 1985, causa 19/85, Grégoire-Foulon/Parlamento, Racc. pag. 3771, punti 7-9, e 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, Racc. pag. 3933, punto 10; sentenza del Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento, Racc. pag. II-83, punto 22), spetta al giudice del procedimento sommario verificare d'ufficio che la richiedente abbia, prima facie, un interesse a ottenere l'annullamento della decisione.
46 Secondo una giurisprudenza costante, l'interesse ad agire esiste solamente se l'annullamento dell'atto può produrre di per sé conseguenze giuridiche (sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-188/99, Euroalliages/Commissione, Racc. pag. II-1757, punto 26). Inoltre, l'interesse ad agire dev'essere valutato con riferimento al giorno in cui il ricorso è proposto (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-22/97, Kesko/Commissione, Racc. pag. II-3775, punto 55).
47 Peraltro, è già stato statuito che l'interesse ad agire di una società ricorrente, di diritto italiano, era venuto meno in seguito alla dichiarazione di fallimento intervenuta nel corso del procedimento contenzioso (sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-443/93, Casillo Grani/Commissione, Racc. pag. II-1375).
48 Ora, nella fattispecie, la richiedente è una società in fase di liquidazione e tale liquidazione, lungi dall'essere intervenuta nel corso del procedimento contenzioso, è cominciata ben prima della data di proposizione del ricorso principale.
49 Interrogata dal giudice del procedimento sommario durante l'udienza, la richiedente ha dichiarato che, a quel momento, erano stati soddisfatti solo i creditori privilegiati. Essa deve quindi procedere ancora al rimborso dei creditori chirografari in conformità di quanto disposto dal concordato preventivo. Sempre in risposta a un quesito orale, ha affermato, senza venire contraddetta su tale punto dalla Commissione, che la legge italiana non prevede alcun termine entro il quale la liquidazione debba avvenire.
50 Da tali risposte risulta che non è escluso che la Linea non sarà ancora sciolta nel momento in cui il Tribunale si pronuncerà sul merito della controversia.
51 In tali circostanze e dato che un annullamento della decisione o una riduzione dell'ammontare dell'ammenda avrebbe l'effetto giuridico, a seconda dei casi, di estinguere il credito della Commissione ovvero di diminuirne l'importo, si deve concludere che la richiedente, il giorno della proposizione del ricorso principale, poteva vantare un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione.
52 Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.
Sull'urgenza e la ponderazione degli interessi
53 In via preliminare, occorre definire con precisione l'oggetto della presente domanda di provvedimenti provvisori.
54 Infatti, la presente domanda è volta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione nella parte in cui essa infligge un'ammenda alla richiedente. Ora, è pacifico che, nella sua lettera di notifica della decisione del 7 novembre 2002, la Commissione ha precisato che, in caso di ricorso, non avrebbe proceduto ad alcuna riscossione dell'ammenda a condizione che la richiedente fornisse una garanzia bancaria accettabile. Pertanto, la domanda di sospensione dell'esecuzione non può avere altro oggetto utile che l'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione perché l'importo dell'ammenda inflitta dalla decisione non venga riscosso immediatamente. Una tale domanda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali [ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6; DSR-Senator Lines/Commissione, già citata, punto 48, e 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I-2559, punto 44]. Infatti, la possibilità di pretendere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
55 L'esistenza di tali circostanze eccezionali può considerarsi dimostrata, in linea di principio, quando la parte che chiede di essere esentata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova che è obiettivamente impossibile costituire tale garanzia (v., in tal senso, ordinanze DSR-Senator Lines/Commissione e FEG/Commissione, già citate) ovvero che la sua costituzione rischierebbe di mettere a repentaglio la sua esistenza (v., in particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 24, e 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II-2551, punto 43).
56 Nella fattispecie, è evidente che la richiedente non esercita più alcuna attività economica, che è soggetta dal 1999 ─ cioè tre anni prima che la Commissione le infliggesse l'ammenda prevista dall'art. 3 della decisione ─ ad una procedura di concordato preventivo disciplinata dalla legge nazionale applicabile ed è in corso di liquidazione. Ne consegue che non vi può essere un nesso causale tra il rifiuto del provvedimento richiesto e lo stato d'insolvenza della richiedente. Pertanto, la valutazione del danno grave e irreparabile, date le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la causa in esame, non può essere effettuata mediante il criterio della messa a repentaglio dell'esistenza della richiedente, come suggerito dalla Commissione nelle osservazioni.
57 L'argomento principale addotto della richiedente consiste nel sostenere che nessun istituto di credito può accettare di garantire il suo debito nei confronti della Commissione perché l'avere di un istituto di credito che venisse ad esistenza in seguito all'apertura della procedura di concordato preventivo non potrebbe mai essere recuperato.
58 A questo proposito, la Commissione afferma che è stata accantonata una somma di EUR 1,65 milioni per garantire, secondo l'espressione utilizzata dalla richiedente, il pagamento dell'importo dell'ammenda più gli interessi. Poiché il preteso obiettivo di tale accantonamento è di consentire alla richiedente di pagare il proprio debito alla Commissione qualora il ricorso principale dovesse essere respinto, quest'ultima ritiene che la somma controversa avrebbe potuto essere accantonata nelle stesse condizioni a favore di un istituto di credito al fine di costituire la garanzia richiesta.
59 Tuttavia, come sostenuto dalla Linea in udienza, la somma di EUR 1,65 milioni non può essere congelata a beneficio esclusivo di un istituto di credito, talché quest'ultimo non avrebbe la certezza di essere effettivamente pagato dalla richiedente. Infatti, nell'ipotesi in cui il ricorso principale venisse respinto, tale istituto entrerebbe in concorso con gli altri creditori sociali della richiedente e spetterebbe ancora al giudice nazionale determinare la natura e il rango del credito controverso, sorto successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo. In tal modo, il rischio di non essere mai pagati dalla richiedente appare così concreto che si deve ammettere che nessun istituto di credito accetterebbe di costituire la garanzia bancaria richiesta.
60 Conseguentemente, si deve constatare che la Linea ha sufficientemente dimostrato che la situazione sociale e finanziaria in cui essa si trova attualmente rende oggettivamente impossibile l'ottenimento della garanzia bancaria presso un istituto di credito.
61 Cionondimeno, la ponderazione degli interessi in gioco osta a che la presente domanda di provvedimenti provvisori venga accolta.
62 Infatti, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, la sospensione dell'esecuzione della decisione, nella parte in cui essa impone alla richiedente il pagamento di un'ammenda, avrebbe la conseguenza di impedire alla Commissione di ricorrere a qualsiasi rimedio giuridico dinanzi al giudice nazionale al fine di riscuotere l'ammenda e tutelare, oltre ai propri interessi, gli interessi finanziari della Comunità (ordinanza 28 giugno 2000, Cho Yang Shipping/Commissione, già citata, punto 53), e ciò, in realtà, al solo scopo di tutelare gli altri creditori della Linea. Ora, come ha giustamente sottolineato la Commissione, il rischio che l'attivo della richiedente non sia più sufficiente a consentire il pagamento dell'ammenda, interamente o parzialmente, alla data dell'eventuale rigetto del ricorso di merito, non può essere fugato con certezza. Inoltre, non è affatto garantito, come riconosciuto dalla richiedente in sede di udienza, che la somma di EUR 1,65 milioni accantonata sia destinata esclusivamente al pagamento del debito che la Linea dovrebbe pagare alla Commissione in caso di rigetto del ricorso di merito. E' pertanto necessario conservare il carattere esecutivo della decisione al fine di non ostacolare i provvedimenti che la Commissione ritiene opportuno adottare per la riscossione dell'ammenda inflitta dalla decisione.
63 Quanto al preteso interesse della Linea e dei suoi creditori sociali ad evitare che si proceda alla riscossione dell'ammenda, occorre precisare che esso non può essere valutato se non in funzione della qualificazione e del rango del credito della Commissione che spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, eventualmente dopo aver adito la Corte ai sensi dell'art. 234 CE.
64 Poiché la ponderazione degli interessi induce a propendere per il diniego della sospensione dell'esecuzione, la domanda in esame deve essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 27 marzo 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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