CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 25 maggio 2004 (1)
Causa C-13/03 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Tetra Laval BV
«Regolamento n. 4064/89 – Decisione che ordina la separazione di imprese a seguito di una decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune»
1. La presente causa ha ad oggetto il ricorso in appello presentato dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2002, causa T-80/02, Tetra Laval/Commissione (Racc. pag. II‑4519), con la quale è stata annullata la «decisione della Commissione 30 gennaio 2002, adottata in applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la quale ordina misure per ripristinare una concorrenza effettiva (caso COMP/M.[2416] – Tetra Laval/Sidel)».
I – Quadro giuridico
2. Com’è noto, per contribuire alla creazione di «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune» (art. 3, lett. f, del Trattato CEE, divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. g, del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito ad ulteriore modifica art. 3, n. 1, lett. g, CE), il regolamento del Consiglio n. 4064/89 (in prosieguo, anche il «regolamento concentrazioni» o semplicemente il «regolamento») (2) ha istituito un controllo sulle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria (3). A tal fine, esso ha in particolare stabilito che dette operazioni siano preventivamente notificate alla Commissione, la quale è chiamata a valutarne la compatibilità con il mercato comune in base ai criteri dettati dall’art. 2 del regolamento.
3. Ai presenti fini occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento, le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria non possono essere realizzate prima di essere notificate alla Commissione ed essere da questa esplicitamente od implicitamente autorizzate. Tuttavia, il n. 3 di tale articolo stabilisce che ciò non osta «alla realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione (…), sempre ché l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione (…)».
4. In merito alle decisioni che possono essere adottate dalla Commissione, occorre qui ricordare l’art. 8, n. 3, secondo cui, quando ne ricorrono i requisiti, la Commissione «dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune». Il successivo n. 4 prevede poi che, «[s]e l’operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».
II – Fatti e procedura
L’operazione notificata e le decisioni adottate dalla Commissione
5. Dalla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, per quanto qui interessa, risulta quanto segue:
«6 Il 27 marzo 2001 la Tetra Laval SA, società francese di diritto privato e filiale interamente di proprietà della Tetra Laval BV, società finanziaria appartenente al gruppo Tetra Laval (in prosieguo: la “Tetra” o la “ricorrente”), ha bandito per conto di quest’ultima un’offerta pubblica di acquisto per tutte la azioni in circolazione della Sidel SA, un’impresa quotata in borsa in Francia. La Tetra Laval SA ha acquistato lo stesso giorno circa il 9,75% del capitale della Sidel dall’Azeo (5,56%) e dalla direzione della Sidel (4,19%).
7 In seguito a tale offerta, la Tetra acquisiva circa l’81,3% delle azioni in circolazione della Sidel. Dopo la chiusura dell’offerta, la ricorrente acquisiva talune altre azioni tanto che essa detiene, attualmente, circa il 95,20% delle azioni e il 95,93% dei diritti di voto della Sidel.
8 Il 18 maggio 2001 la Commissione riceveva notifica delle operazioni in seguito alle quali la Tetra aveva acquisito la sua partecipazione nella Sidel. Conformemente all’art. 7, n. 3, del regolamento, la ricorrente si è impegnata, salvo espressa autorizzazione della Commissione, a non esercitare i diritti di voto connessi a tali azioni.
9 E’ pacifico fra le parti che le transazioni costituiscono un’acquisizione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, che riveste una dimensione comunitaria ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento.
10 Il 30 ottobre 2001 la Commissione adottava una decisione fondata sull’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C(2001) 3345 def. (caso COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel); in prosieguo: la “decisione d’incompatibilità”].
11 Ai sensi dell’art. 1 di tale decisione:
“Si dichiara la concentrazione notificata alla Commissione dalla Tetra Laval BV (...) il 18 maggio 2000, che le consentirebbe di acquisire il controllo esclusivo dell’impresa Sidel SA, incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE”.
(…)
15 Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha adottato una decisione che ordina misure idonee a ripristinare una concorrenza effettiva, in applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (caso COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel) (in prosieguo: la “decisione di separazione”). La decisione di separazione (…) ordina la cessione da parte della Tetra delle azioni della Sidel e stabilisce i principi che devono disciplinare tale separazione.
(...)».
Le sentenze del Tribunale ed i ricorsi presentati dalla Commissione dinanzi alla Corte
6. Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2002 ed il 19 marzo 2002 Tetra ha impugnato entrambe le decisioni.
7. Su tali ricorsi il Tribunale si è pronunciato con due sentenze del 25 ottobre 2002, con cui: i) nella causa T-5/02, ha annullato la «decisione d’incompatibilità»; ii) nella causa T-80/02, ha annullato la «decisione di separazione».
8. In questa seconda sentenza – impugnata nella presente causa – il Tribunale ha in particolare affermato che «l’adozione di una decisione di separazione posteriore all’adozione di una decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione presuppone la validità di tale ultima decisione» (4). Dopo aver ricordato che la decisione d’incompatibilità era stata annullata con la sentenza emessa nella causa T-5/02 (5), il Tribunale si è quindi limitato ad osservare che, «[p]oiché l’illegittimità della decisione d’incompatibilità comporta[va] (…) quella della decisione di separazione, la (…) domanda di annullamento diretta contro quest’ultima decisione [doveva] essere accolta» (6).
9. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l’8 gennaio 2003, la Commissione ha impugnato entrambe le sentenze, chiedendone l’annullamento.
III – Analisi giuridica
10. A sostegno della sua impugnazione nella presente causa, la Commissione si limita in sostanza a sostenere che, se nella causa C‑12/03 P la Corte annullasse la sentenza del Tribunale relativa alla «decisione d’incompatibilità», essa dovrebbe annullare anche la sentenza relativa alla «decisione di separazione», che su quella si fonda.
11. Considerato tuttavia che nella causa C-12/03 P ho proposto di rigettare il ricorso della Commissione, non posso che ritenere che anche il presente ricorso vada respinto, senza che sia necessario esaminare le eccezioni d’irricevibilità sollevate al riguardo da Tetra (7).
Sulle spese
12. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto del ricorso, ritengo che la Commissione debba essere condannata alle spese.
IV – Conclusioni
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:
– il ricorso è respinto;
– la Commissione è condannata alle spese.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; rettifica in GU 1990, L 257, pag. 13). Il regolamento n. 4064/89 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180, pag. 1).
3 – Cosa si intenda per «operazione di concentrazione» è precisato all’art. 3 del regolamento, mentre all’art. 1, nn. 2 e 3, è precisato quando un’operazione di concentrazione abbia una «dimensione comunitaria».
4 – Punto 37.
5 – Punto 41.
6 – Punto 42.
7 – Al riguardo v. sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I-1873, punti 51 e 52), dalla quale risulta che, per ragioni di economia procedurale, i giudici comunitari possono respingere nel merito un ricorso senza doversi pronunciare sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla parte resistente.
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