CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 25 marzo 2004(1)
Causa C-19/03
Verbraucher-Zentrale Hamburg eV
contro
02 (Germany) GmbH & Co. OHG
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München (Germania)]
«Politica economica e monetaria – Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro – Conversione di unità monetarie nazionali in unità euro – Continuità dei contratti in materia di telecomunicazioni - Importi monetari da arrotondare dopo la conversione – Nozione di “importi monetari da pagare o contabilizzare” – Costo al minuto di una telefonata»
1. Il Landgericht München (Tribunale di Monaco) chiede lumi riguardo all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 1103/97»). L’introduzione dell’euro ha avuto un effetto particolare sulla vita quotidiana di tutti gli operatori economici nella zona euro. Sostanzialmente, il Landgericht München chiede se gli importi monetari corrispondenti al prezzo al minuto delle tariffe telefoniche, ove convertiti in euro, possano o debbano essere arrotondati al cent più vicino o se la cifra risultante dalla conversione debba essere indicata con un grado di accuratezza maggiore rispetto al cent più vicino. La soluzione per tali questioni può riguardare un ampio numero di contratti, in particolare negli Stati membri che partecipano alla moneta unica, nei quali il valore della più piccola unità divisionale della moneta nazionale – utilizzata di frequente per mostrare tariffe con prezzi per unità nei contratti per la fornitura di beni o servizi quali l’elettricità, le telecomunicazioni o il carburante – è inferiore al valore della più piccola unità divisionale dell’euro (il cent). È inoltre importante rilevare che i problemi affrontati nella presente causa molto probabilmente si ripresenteranno ogni volta che uno Stato membro adotti la moneta unica.
I – Fatti della causa principale e questioni sottoposte alla Corte
2. La convenuta nella causa principale, la O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (in prosieguo: la «O2»), che fino all’aprile 2002 era denominata VIAG INTERCOM GmbH & Co., è una società avente sede in Monaco (Repubblica federale di Germania) che gestisce una rete di telefonia mobile. Nell’estate del 2001 la O2 ha proceduto alla conversione in euro dai marchi tedeschi (DEM) dei suoi contratti di telefonia mobile. Le tariffe in tali contratti erano mostrate mediante un prezzo base al minuto indicato in marchi tedeschi. I contratti stabilivano anche che gli importi individuali fatturati per ogni telefonata sarebbero stati calcolati in base ad unità di 10 secondi.
3. La O2 convertiva i diversi prezzi al minuto in conformità del tasso di conversione fissato dall’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 31 dicembre 1998, n. 2866, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (3) , il quale stabilisce che un euro corrisponde a 1,95583 marchi tedeschi. Essa li arrotondava poi al cent più vicino, in conformità della prima frase dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, ai sensi del quale gli importi monetari da pagare o contabilizzare, dopo una conversione in unità euro, devono essere arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino.
4. Secondo l’esempio fornito dal Landgericht München, per le chiamate effettuate dopo le 9 di sera verso la rete di telefonia fissa in base alla tariffa «Genion Home», la convenuta ha convertito il prezzo al minuto da DEM 0,05 a EUR 0,02556, utilizzando il tasso fisso di conversione, arrotondando poi per eccesso a EUR 0,03 (al cent più vicino), conformemente all’art. 5 del regolamento n. 1103/97. Di conseguenza una conversazione telefonica di 10 minuti veniva così a costare EUR 0,30 (corrispondente a DEM 0,59), invece del precedente importo di DEM 0,50 (corrispondente a EUR 0,26).
5. Avendo constatato che i consumatori che si avvalgono di detto prezzo al minuto per le telefonate effettuate dopo le 9 di sera verso la rete di telefonia fissa avrebbero subito siffatto aumento di prezzo, la Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V. (in prosieguo: la «Verbraucher-Zentrale») – un’associazione di consumatori competente a proporre azioni legali riguardanti violazioni delle norme a tutela dei consumatori – ha avviato un’azione dinanzi al Landgericht affermando, in sostanza, che la decisione unilaterale della convenuta di adottare il metodo di conversione e arrotondamento di cui trattasi violava i principi della continuità contrattuale e del massimo grado possibile di accuratezza nella conversione sottesi alle normative pertinenti relative all’introduzione dell’euro.
6. Il Landgericht ritiene che, per poter stabilire se la prassi di conversione e di arrotondamento della convenuta sia compatibile con il regolamento n. 1103/97, sia indispensabile una pronuncia della Corte sulle seguenti due questioni:
«1) Se l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di rapporti contrattuali di diritto privato, può o deve essere arrotondato solo l’importo finale fatturato oppure una singola voce riportata nella fattura, ovvero se, ai sensi della detta disposizione, un importo monetario da pagare o da contabilizzare sia costituito da un prezzo per unità/tariffa (nella fattispecie, un prezzo al minuto) anch’esso fissato contrattualmente. Se sia rilevante, ai fini della soluzione della questione se una tariffa rappresenti un importo da pagare o da contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, la circostanza che la detta tariffa faccia riferimento ad un determinato multiplo (nel caso di specie il sestuplo) dell’unità alla base della determinazione dell’importo finale fatturato (nel caso di specie lo scatto ogni dieci secondi) oppure che essa rappresenti, dal punto di vista del consumatore, l’entità di calcolo decisiva.
2) Se il regolamento n. 1103/97 (in particolare il suo art. 5) debba essere interpretato nel senso che contiene una disciplina esaustiva in forza della quale importi diversi da quelli da pagare o da contabilizzare (ove essi esistano) non possono essere arrotondati secondo le modalità prescritte all’art. 5 e quindi devono essere ancora indicati nella vecchia valuta nazionale oppure si deve procedere ad indicare esattamente il risultato della conversione».
7. Al fine di risolvere le dette questioni, è in particolare necessaria un’interpretazione delle seguenti disposizioni di diritto comunitario.
8. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97 stabilisce che:
«L’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti».
9. L’art. 1 enuncia che ai fini del detto regolamento si intende per:
«– “strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica».
10. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 1103/97:
«1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.
3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
4. Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».
11. Infine, l’art. 5 del regolamento dispone:
«Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
12. Osservazioni scritte e orali sono state presentate dalla O2 e dalla Commissione. Si farà riferimento a tali osservazioni nell’ambito della valutazione delle questioni giuridiche sollevate dal giudice nazionale.
II – Valutazione
A – Osservazioni preliminari
13. La Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale nella fattispecie alla luce del fatto che la mera conversione e arrotondamento del prezzo al minuto contrattualmente convenuto di DEM 0.05 in EUR 0.03 ha come conseguenza che persino una telefonata di quel tipo della durata di due minuti costa al consumatore che ha optato per il detto prezzo specifico al minuto un pfennig (DEM 0,01) in più rispetto a prima della conversione. Quanto più è lunga una telefonata con quella particolare tariffa, tanto maggiore è l’aumento sull’importo da pagare. Ad esempio, una telefonata di 10 minuti costa nove pfennig più di quanto costasse prima dell’introduzione della moneta unica. Convertito in euro, l’importo di DEM 0.09 corrisponde a EUR 0.05. Considerato che le tariffe e gli altri prezzi per le telecomunicazioni aumentano periodicamente nei contratti di lunga durata, tale aumento non sarebbe particolarmente sorprendente, se non risultasse esclusivamente dalla conversione in euro di importi monetari espressi in precedenza in marchi tedeschi. In altre parole, il problema sorge per il fatto che l’aumento dell’importo da pagare non è presentato come risultato di un esplicito aumento dei prezzi, ma è invece celato nell’operazione di conversione che dovrebbe essere neutra con riguardo ai prezzi contrattualmente convenuti.
14. A titolo di osservazione preliminare, è importante rilevare che la conversione di importi monetari, quali i prezzi al minuto contrattualmente convenuti, doveva avvenire entro la fine del «periodo transitorio», vale a dire, ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 974/98»), «il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001».
15. La conversione dei detti importi monetari deve avvenire, in primo luogo, in base al principio di equivalenza legale tra l’euro e le unità monetarie nazionali sancito, in particolare, dall’art. 14 del regolamento n. 974/98. Ai sensi della detta disposizione «[i] riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione» (5) . In secondo luogo, la necessità di convertire importi quali i prezzi al minuto che sono stati fissati contrattualmente è una conseguenza anche del principio secondo cui, una volta terminato il periodo transitorio, l’euro doveva essere utilzzato come unica moneta avente corso legale (6) .
16. Ciò risolve implicitamente l’ultima parte della seconda questione posta dal Landgericht. Una volta terminato il periodo transitorio, continuare ad operare facendo riferimento ai vari prezzi al minuto espressi in marchi tedeschi, come avveniva prima della conversione, non costituiva più una valida alternativa per la O2. Tanto la Commissione quanto la O2 concordano in proposito.
17. Quel che resta da stabilire, e che costituisce la questione basilare riguardo alla quale il Landgericht chiede lumi alla Corte, è se il regolamento n. 1103/97 consenta aumenti relativi ad importi che devono essere pagati in definitiva dai consumatori che si avvalgono di una determinata tariffa, nei limiti in cui tali aumenti risultino unicamente dalla conversione in euro di prezzi al minuto convenuti contrattualmente in precedenza espressi in una valuta nazionale e dal successivo arrotondamento degli stessi al cent più vicino.
18. Laddove si concludesse che l’art. 5 del regolamento n. 1103/97 esige l’arrotondamento dei prezzi al minuto secondo le regole in esso contenute, la prassi di conversione e arrotondamento della O2 sarebbe ammissibile, nonostante gli effetti negativi sui consumatori che hanno scelto tariffe particolari, quali quella di un prezzo al minuto di DEM 0.05 per telefonate fatte dopo le 9 di sera verso la rete di telefonia fissa. Qualora, invece, si considerasse che tali importi non rientrano tra quelli a cui si riferisce l’art. 5, la detta disposizione non ne esigerà l’arrotondamento al cent più vicino; resterà pur sempre la questione se la O2 possa nondimeno procedere unilateralmente a tali arrotondamenti. Si presentano tre possibili soluzioni: la prima, secondo cui, come sostiene la O2 quale alternativa, il regolamento n. 1103/97 non vieta espressamente l’arrotondamento di importi diversi da quelli di cui all’art. 5 e la prassi d’arrotondamento adottata è pertanto compatibile con il regolamento; la seconda, secondo cui, come sostenuto dalla Verbraucher-Zentrale, il regolamento n. 1103/97 esige il livello massimo di precisione nella conversione di importi monetari che non rientrano nell’ambito dell’art. 5 e che, di conseguenza, la prassi d’arrotondamento della O2 è incompatibile con il regolamento; la terza, secondo cui il regolamento n. 1103/97, pur non vietando l’arrotondamento di importi monetari diversi da quelli cui si riferisce l’art. 5, lo assoggetta a taluni limiti.
19. Per affrontare le dette questioni fondamentali è necessario riflettere sugli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1103/97 e sul contesto in cui esso è stato adottato. Analizzerò di conseguenza la regola fondamentale della continuità degli strumenti giuridici prevista all’art. 3 del regolamento n. 1103/97. Sosterrò che la detta regola costituisce una norma basilare per qualsiasi valutazione dell’impatto dell’introduzione dell’euro sui contratti esistenti. Le questioni specifiche sollevate dal Landgericht saranno affrontate nel seguente ordine: se un prezzo al minuto, come quello descritto nella causa principale, costituisca un importo da pagare o contabilizzare; in caso di soluzione negativa, se un importo di questo tipo possa essere arrotondato successivamente alla sua conversione in euro; laddove l’arrotondamento sia ammissibile per importi diversi dagli importi da pagare o contabilizzare, quali siano gli eventuali limiti derivanti dal regolamento n. 1103/97 qualora una parte del contratto decida unilateralmente che tali importi devono essere arrotondati.
B – Obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1103/97
20. Il principio di certezza del diritto, riconosciuto dalla Corte come principio generale del diritto comunitario (7) , costituisce il principio fondamentale su cui si basa il regolamento n. 1103/97.
21. Si deve ricordare che il regolamento n. 1103/97 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 20 giugno 1997, ben prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 974/98, relativo all’introduzione dell’euro, e del regolamento n. 2866/98, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro. Detta circostanza costituisce, di per sé, prova dell’importanza di garantire la certezza del diritto per tutti gli operatori economici della Comunità mediante l’adozione delle regole dettate nel regolamento n. 1103/97, in particolare le regole relative alla continuità degli strumenti giuridici e alla conversione e arrotondamento di importi monetari.
22. Era di fondamentale importanza garantire che la transizione verso la nuova moneta non favorisse l’instabilità dei rapporti contrattuali e l’incertezza tra gli operatori economici riguardo alle conseguenze dell’introduzione dell’euro. La continuità, in euro, del valore di importi espressi nelle unità monetarie nazionali doveva essere uniformemente garantita quanto prima e quanto più chiaramente possibile, giacché senza la detta continuità – nell’ipotesi, ad esempio, di uno scarso livello d’accuratezza delle operazioni di conversione – si sarebbe potuta verificare una pericolosa instabilità dei prezzi a scapito dei consumatori (8) . In detto contesto le regole stabilite dal regolamento n. 1103/97 forniscono un quadro uniforme per evitare l’incertezza tra gli operatori economici.
C – La regola della continuità degli strumenti giuridici contenuta nell’art. 3 del regolamento n. 1103/97
23. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97 stabilisce la regola fondamentale della continuità degli strumenti giuridici, che costituisce un principio guida dell’intero processo di introduzione della moneta unica.
24. Il principio della continuità dei contratti, «pacta sunt servanda», costituisce un principio generale del diritto che la Corte ha espressamente definito quale «principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico» (9) . L’art. 3, tuttavia, ha una finalità più ampia della mera asserzione del detto principio giacché esso garantisce che tutti i termini degli strumenti giuridici rimarranno invariati con l’introduzione della nuova moneta. Gli strumenti giuridici, ai sensi dell’art. 1, comprendono, inter alia e oltre ai contratti, le disposizioni normative e gli atti amministrativi. L’art. 3 non può quindi essere considerato come una mera norma volta ad attirare l’attenzione sulla circostanza che, nella normativa degli Stati membri, esistono norme affermanti il principio generale della continuità dei contratti nel contesto dell’introduzione di una nuova moneta. Questo aspetto risulta particolarmente chiaro se si considerano alcune delle ragioni specifiche per l’inserimento dell’art. 3 nel regolamento n. 1103/97.
25. I regolamenti sull’euro, fra cui il regolamento n. 1103/97, sono diretti ad «assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori» (10) . In altre parole, come sottolinea il Landgericht, tale passaggio non deve gravare ingiustamente sul consumatore. Le dette preoccupazioni per la tutela del consumatore costituscono inoltre la ragione per la quale l’art. 3 è stato inserito nel regolamento n. 1103/97 (11) .
26. Nello specifico contesto della preparazione al passaggio verso la moneta unica, è comprensibile che i consumatori dovessero essere sicuri che le clausole contrattuali, e in particolare quelle clausole che stabiliscono i prezzi espressi in unità monetarie nazionali, non sarebbero cambiate per il solo fatto della conversione in euro di tali importi monetari.
27. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97, oltre a riguardare la tutela del consumatore, disciplinava anche una questione collegata in quanto rispondeva alle legittime preoccupazioni relative a possibili effetti negativi sulla stabilità dei prezzi nella zona euro risultanti dall’introduzione della moneta unica. Nell’ambito del passaggio all’euro la prevenzione di possibili aumenti dei prezzi risultanti soltanto dall’introduzione della moneta unica non poteva essere lasciata unicamente alle leggi nazionali dei vari Stati membri e ai loro meccanismi intesi a prevenire variazioni dei prezzi. L’art. 3 rappresenta quindi del pari un’importante norma tesa a garantire uniformità nel raggiungimento dell’obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi durante il periodo transitorio verso la nuova moneta. L’introduzione dell’euro costituisce un avvenimento centrale nella conduzione della politica monetaria europea unica e, va ricordato, il mantenimento della stabilità dei prezzi costituisce l’obiettivo primario della definizione e della conduzione della detta politica, come espressamente stabilito all’art. 4, n. 2, CE (12) .
28. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97 è una norma basilare per l’intero processo di introduzione dell’euro. Dalla regola della continuità degli strumenti giuridici fissata all’art. 3 e dal principio dell’equivalenza legale tra l’euro e le unità monetarie nazionali è possibile ricavare un principio di neutralità che è alla base dei regolamenti sull’euro (13) . Secondo il detto principio di neutralità, la conversione di unità monetarie nazionali in euro non può alterare il valore di alcun debito o credito risultante da uno strumento giuridico. Il loro valore deve rimanere uguale al valore che avevano quei debiti o crediti prima della ridenominazione dell’unità monetaria. L’introduzione dell’euro deve essere considerata un evento neutro rispetto agli strumenti giuridici esistenti all’epoca della sua introduzione, compreso il valore di qualsiasi importo monetario menzionato nei detti strumenti. Ciò è conforme alla finalità del regolamento n. 1103/97, che è quella di garantire che i cambiamenti richiesti dall’introduzione dell’euro siano contenuti al minimo, nell’interesse dei consumatori implicati e al fine di evitare una tendenza inflazionistica.
29. Benché l’art. 3 sia stato concepito semplicemente per confermare un principio generale del diritto (14) , che è riconosciuto anche nei vari sistemi giuridici nazionali, la formulazione della detta norma e gli obiettivi del regolamento n. 1103/97 chiariscono che esso ha effetti giuridici propri (15) . In effetti, anche nell’ipotesi in cui disposizioni nazionali di uno Stato membro consentissero ad un operatore economico di modificare unilateralmente gli strumenti giuridici, o più precisamente qualsiasi clausola contrattuale, a scapito dei consumatori, per effetto del mero passaggio all’euro, l’applicazione di dette disposizioni nazionali sarebbe vietata dall’art. 3 (16) .
30. Poiché l’art. 3 del regolamento n. 1103/97 è la norma pertinente riguardo alla protezione e all’uso dell’euro nel corso della sua introduzione, esso fa parte della normativa monetaria unificata della Comunità, nei limiti in cui sono interessati gli Stati membri partecipanti (17) . Sotto tale aspetto, l’art. 3 costituisce un corollario di diritto privato dei regolamenti sull’euro che prevale rispetto a qualsiasi disposizione normativa contraria del diritto nazionale applicabile ai contratti, la lex contractus. Ciò è perfettamente comprensibile se si tiene presente che l’art. 3 è stato incluso nel regolamento n. 1103/97 al fine di garantire che fosse raggiunto un livello uniforme di protezione della moneta unica, come pure un alto livello di certezza del diritto e di trasparenza durante tutto il processo della sua introduzione.
31. La disciplina relativa all’euro stabilita dai regolamenti n. 1103/97 e 974/98 pone pertanto in evidenza i seguenti principi e le seguenti regole: 1) il principio secondo cui l’euro doveva essere utilizzato quale unica moneta avente corso legale, in sostituzione delle monete nazionali; 2) l’equivalenza legale tra l’euro e le unità monetarie nazionali; 3) la regola della continuità degli strumenti giuridici e della neutralità per quanto riguarda il valore degli importi monetari cui si riferiscono i detti strumenti giuridici, e 4) il principio della libertà contrattuale. Essi assumono tutti particolare importanza al fine di determinare se, in base ai regolamenti sull’euro, e in particolare in base al regolamento n. 1103/97, una parte del contratto possa decidere unilateralmente di arrotondare i prezzi per unità al cent più vicino, laddove detto arrotondamento provochi direttamente una significativa variazione delle obbligazioni monetarie finali di altri operatori economici (18) .
D – Se un prezzo del tipo di quello descritto dal Landgericht München costituisca un importo da pagare o contabilizzare
32. Il fatto che l’art. 3 del regolamento n. 1103/97 disponga che l’introduzione dell’euro non deve avere l’effetto di alterare alcuna clausola di uno strumento giuridico o di sollevare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né quello di dare ad una parte il diritto di modificare unilateralmente una clausola di tale strumento giuridico, potrebbe far pensare che tutti i prezzi espressi in una valuta nazionale, in quanto clausole essenziali del contratto, devono essere convertiti in euro con il più alto grado possibile di precisione. Il fatto è, tuttavia, che, nel processo del passaggio da una valuta ad un’altra, ragioni di ordine pratico possono in taluni casi rendere necessario procedere ad un arrotondamento (19) . Non è pertanto sorprendente che il regolamento n. 1103/97 preveda e disciplini l’arrotondamento riguardo a taluni importi monetari.
33. L’art. 5 dispone che si arrotondino al cent più vicino anzitutto gli importi monetari da pagare. Nonostante che non possa rinvenirsi nei regolamenti sull’euro una definizione degli importi monetari da pagare, la O2 e la Commissione concordano sul fatto che nella nozione di «importi monetari da pagare» rientrano tutte le forme di debiti pecuniari (20) .
34. Tuttavia, contrariamente all’interpretazione della O2, un prezzo al minuto non può essere considerato di per sé un importo da pagare poiché esso non costituisce, in quanto tale, un debito pecuniario. Solo al momento in cui sia noto quanti minuti è durata una telefonata sono disponibili i dati indispensabili per calcolare l’importo che deve essere pagato per una determinata chiamata. È in quel preciso momento che il cliente diventa un debitore dell’operatore telefonico con riferimento ad uno specifico importo monetario. Nell’ipotesi in cui il cliente non faccia chiamate telefoniche in un determinato periodo di tempo, non sussiste ovviamente un debito pecuniario, benché rimanga perfettamente valido il prezzo al minuto convenuto.
35. Il motivo dell’arrotondamento degli importi espressamente menzionato nell’art. 5 del regolamento n. 1103/97 è di ordine pratico, come osserva la Commissione, ed è diretta conseguenza del fatto che l’euro è suddiviso in 100 cent e non esiste una moneta avente corso legale per le sotto-unità del cent (21) . Gli importi monetari cui si riferisce l’art. 5 sono quelli che, dopo conversione, non consentono per ragioni pratiche un grado di accuratezza maggiore dell’arrotondamento al cent più vicino. Le dette ragioni pratiche non giustificano, a loro volta, l’arrotondamento al cent più vicino di un prezzo al minuto poiché tale prezzo, in quanto tale, non rappresenta un debito pecuniario.
36. L’art. 5 applica la stessa norma sull’arrotondamento al cent più vicino agli importi da contabilizzare. Ancora una volta, i regolamenti sull’euro non prevedono una definizione dei detti importi. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, detta categoria comprende gli importi utilizzati a fini di contabilità, in estratti conto o in bilanci. Pur se tali importi possono non costituire importi finali da pagare, essi rappresentano in definitiva debiti pecuniari. È evidente che un prezzo al minuto non è di per sé un importo per il quale si deve procedere ad un’iscrizione nei libri contabili degli operatori telefonici. Il prezzo al minuto è usato semplicemente per i calcoli intermedi (22) necessari per determinare gli importi da pagare (quale, ad esempio, l’importo finale della fattura) e da contabilizzare (come potrebbe essere il caso per quel che riguarda il costo di ciascuna chiamata telefonica).
37. Inoltre, le ragioni pratiche che giustificano l’arrotondamento al cent più vicino degli importi finali da pagare o da iscrivere nei libri contabili non giustificano l’arrotondamento al cent più vicino di un prezzo al minuto che è utilizzato esclusivamente in sede di calcolo dei detti importi.
38. La circostanza che, secondo le informazioni fornite dal Landgericht, il calcolo del costo di ciascuna chiamata telefonica non si basa in ultima analisi neppure sul prezzo al minuto, ma su un sesto di tale importo, corrispondente ad un prezzo per unità di 10 secondi, rende inconcepibile che il prezzo al minuto debba essere considerato quale un importo da contabilizzare che va arrotondato al cent più vicino dopo la conversione in euro. In effetti, in questo particolare caso, il prezzo al minuto non costituisce neppure un importo direttamente utilizzato nel calcolare il costo da fatturare per ciascuna chiamata telefonica.
39. Non posso pertanto concordare con l’affermazione della O2 secondo cui l’espressione «importi monetari da pagare o contabilizzare» di cui all’art. 5 del regolamento n. 1103/97 si riferisce a tutti gli importi monetari. Tale disposizione non prevede che «tutti gli importi monetari» debbano essere arrotondati al cent più vicino. Essa stabilisce che gli «importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino» (23) .
40. Il fatto che tutti gli importi monetari espressi nella valuta nazionale di uno Stato membro partecipante devono essere convertiti in euro non implica che essi debbano essere arrotondati al cent più vicino. La O2 ha sostenuto che, ogni volta che si abbia una conversione di importi monetari, deve procedersi all’arrotondamento al cent più vicino, ma non ha avanzato argomenti a sostegno di tale conclusione.
41. L’art. 5 del regolamento n. 1103/97 ammette chiaramente, a contrario, che una conversione possa non richiedere necessariamente un arrotondamento. In effetti la detta disposizione prescrive l’arrotondamento al cent più vicino di «importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4» (24) . Non concordo pertanto con la O2 laddove questa sostiene che l’art. 4 rende possibile la conversione e l’arrotondamento, mentre l’art. 5 si limita a regolare le modalità dell’arrotondamento. La conversione e il successivo arrotondamento sono due operazioni completamente diverse. L’art. 4 fissa le condizioni alle quali si effettua la conversione in euro degli importi monetari espressi in unità monetarie nazionali (25) , esso non si occupa dell’arrotondamento degli importi monetari convertiti (26) . L’art. 5 si occupa della detta questione con riferimento agli importi monetari da pagare o contabilizzare.
42. A mio avviso, la soluzione della prima questione dovrebbe pertanto essere che un importo quale un prezzo al minuto non costituisce un importo da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97. Importi quale il prezzo al minuto sono importi monetari utilizzati nei calcoli intermedi effettuati allo scopo di determinare gli importi da pagare o contabilizzare.
43. Poiché gli importi monetari cui si riferisce l’art. 5 sono quelli che, una volta effettuata la conversione, non consentono, per ragioni pratiche, un grado di accuratezza maggiore dell’arrotondamento al cent più vicino, in una fattura telefonica necessariamente solo l’importo finale della fattura sarà assoggettato all’arrotondamento al cent più vicino.
44. Per quanto riguarda i singoli importi corrispondenti al costo di ciascuna telefonata, un arrotondamento al cent più vicino sarebbe ammissibile se il costo di ciascuna chiamata telefonica (per ragioni pratiche riguardanti la contabilizzazione e alla luce delle specifiche clausole contrattuali convenute dalle parti) dovesse essere contabilizzato singolarmente. Qualora l’arrotondamento si esegua in tali circostanze, esso tenderà ad avere, di fatto, un impatto neutro sull’importo finale della fattura da pagare. Poiché il costo individuale di ciascuna chiamata telefonica dipende dalla durata della chiamata e tale elemento è variabile, l’arrotondamento, sia per eccesso sia per difetto, verrà effettuato casualmente rendendo così l’importo finale della fattura praticamente uguale a quello che si avrebbe laddove ci fosse un livello più elevato di accuratezza con riguardo ai singoli importi della fattura (27) .
E – Se un importo quale il prezzo al minuto utilizzato nei calcoli intermedi possa essere arrotondato dopo la conversione in euro
45. Come in precedenza menzionato, l’art. 5 detta norme per gli importi da pagare o contabilizzare che devono essere arrotondati al cent più vicino e nessuna disposizione del regolamento n. 1103/97 suffraga la conclusione che anche gli importi utilizzati nei calcoli intermedi dovrebbero essere arrotondati al cent più vicino. Come osserva la Commissione, nessuna ragione pratica giustifica un divieto di mantenere un grado di accuratezza delle conversioni più elevato dell’arrotondamento al cent più vicino per un importo intermedio, che è semplicemente non assoggettato alle norme sull’arrotondamento dettate dall’art. 5.
46. Per contro, l’arrotondamento di importi, quali i prezzi al minuto, utilizzati in calcoli intermedi, anche laddove si tratti di un arrotondamento al cent più vicino, non è vietato dal regolamento n. 1103/97, purché gli operatori economici interessati, in particolare le parti del contratto, concordino su tale arrotondamento. Il principio della libertà contrattuale è espressamente riconosciuto nell’art. 3 e non vi è alcuna ragione di limitare tale libertà quando si tratti di un arrotondamento per eccesso o per difetto al cent più vicino di importi utilizzati nei calcoli intermedi. Il fatto che l’art. 5 del regolamento non preveda l’arrotondamento di tali importi non può essere interpretato, a contrario, come vietante tale arrotondamento.
47. Si deve tuttavia tener presente che laddove un importo monetario sia arrotondato, quanto è ottenuto da una parte è perso dall’altra, ovvero la somma di quanto si guadagna e di quanto si perde è zero. Pertanto, un accordo sulla possibilità di procedere ad arrotondamento sarà del tutto inusuale, poiché è altamente improbabile che una parte del contratto sia disposta ad accettare le perdite che risulteranno necessariamente dall’arrotondamento degli importi dei «prezzi per unità» utilizzati in calcoli intermedi, esclusivamente a vantaggio dell’altra parte del contratto.
48. Dalle considerazioni precedenti consegue che un arrotondamento al cent più vicino di un prezzo per unità utilizzato nei calcoli intermedi è compatibile con il regolamento n. 1103/97, purché sia stato convenuto tra le parti interessate. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’arrotondamento dei prezzi al minuto utilizzati nei calcoli intermedi è stato deciso unilateralmente dalla O2.
49. Il regolamento n. 1103/97 non contiene alcuna disposizione che vieti espressamente l’arrotondamento, deciso unilateralmente da una delle parti del contratto, della cifra risultante dalla conversione in euro di un prezzo per unità utilizzato nei calcoli intermedi al fine di determinare gli importi che devono essere pagati o contabilizzati dall’altra parte. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione giustamente richiama l’attenzione su tale fatto quando afferma che l’art. 5 non vieta l’arrotondamento di importi monetari diversi da quelli espressamente menzionati in tale disposizione. In primo luogo, un divieto di questo tipo dovrebbe essere espresso chiaramente, in secondo luogo, l’art. 5 avrebbe dovuto necessariamente specificare il numero di decimali prescritto. Contrariamente all’argomento del Verbraucher-Zentrale nella causa principale, non sarà necessario per un operatore economico, quale la O2, mostrare i prezzi al minuto convertiti con il massimo grado possibile di precisione. Inoltre, si deve anche ricordare che l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97 chiarisce che le regole per l’arrotondamento dettate nel regolamento «non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi». Il detto ‘considerando’ è chiaramente in contrasto con l’argomento secondo cui la regola generale deve essere sempre quella che comporta il livello massimo di accuratezza.
50. La circostanza tuttavia che possa, in linea di massima, effettuarsi l’arrotondamento unilaterale di un importo monetario utilizzato ai fini del calcolo dell’importo da pagare o contabilizzare non comporta che il detto arrotondamento non sia assoggettato ad alcun limite direttamente dettato dal regolamento n. 1103/97. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97 stabilisce la norma fondamentale della continuità delle clausole contrattuali. Giacché i prezzi al minuto costituiscono clausole essenziali del contratto, una decisione unilaterale di arrotondare i detti prezzi deve essere inevitabilmente valutata alla luce di tale norma. Di conseguenza, e contrariamente all’interpretazione della O2, esiste una disposizione di diritto comunitario atta ad imporre limiti all’arrotondamento unilaterale delle tariffe basate sui prezzi al minuto contrattualmente convenute con i propri clienti.
F – Limiti imposti dal regolamento n. 1103/97 nel caso in cui una parte del contratto decida unilateralmente di arrotondare i prezzi per unità utilizzati nei calcoli intermedi
51. Tra gli importi da pagare e contabilizzare, da un lato, e gli importi utilizzati nei calcoli intermedi, dall’altro, esiste una chiara differenza. Non possiamo tuttavia separare completamente questi due tipi di importi monetari e ignorare la circostanza che detti importi utilizzati nei calcoli intermedi svolgono un ruolo preminente nella determinazione degli importi da pagare o contabilizzare. Non c’è dubbio che un arrotondamento unilaterale da parte di un operatore economico di un importo utilizzato ai fini del calcolo di una somma da pagare o contabilizzare può avere una significativa incidenza sulla quantificazione della detta somma, a scapito di altri operatori economici (28) .
52. Ciò è esattamente quanto avviene quando un operatore telefonico quale la O2 decide di arrotondare al cent più vicino le proprie diverse tariffe costituite da prezzi al minuto dopo la conversione delle stesse in euro. Nei limiti in cui ciò conduce ad un aumento degli importi da pagare o contabilizzare relativamente a chiamate telefoniche fatte da clienti che si avvalgono di un determinato prezzo al minuto (quale la tariffa di DEM 0.05 per chiamate effettuate dopo le 9 di sera verso la rete di telefonia fissa), tale arrotondamento viola la regola della continuità delle clausole contrattuali dettata all’art. 3 del regolamento n. 1103/97.
53. Tale arrotondamento comporta una modifica unilaterale di una particolare clausola contrattualmente convenuta, in base alla quale è stato pattuito tra le parti un determinato prezzo al minuto per chiamate effettuate dopo una certa ora e nell’ambito di una particolare tariffa. Nessuna delle parti del contratto ha pattuito un determinato prezzo al minuto prevedendo l’effettuazione unicamente di chiamate telefoniche della durata di un minuto. Al contrario, detta tariffa consentiva alle parti di calcolare il costo presumibile di ciascuna chiamata telefonica, secondo la durata della chiamata, e il costo totale di tutte le chiamate telefoniche effettuate. Di conseguenza, l’incidenza dell’arrotondamento del prezzo al minuto deve essere valutata alla luce della sua incidenza sul costo di ciascuna chiamata telefonica e sul costo totale di tutte le chiamate telefoniche effettuate (che costituiscono gli «importi da pagare o da contabilizzare»).
54. Non posso pertanto concordare con la Commissione quando afferma espressamente che la detta precisione nella conversione è altra cosa dalla continuità dei contratti, sostenendo che la fattispecie in esame non è interessata dalla questione della continuità delle clausole contrattuali, ma unicamente dal grado di accuratezza della conversione in euro. A mio avviso, sussiste una stretta connessione tra l’accuratezza della conversione dei prezzi al minuto e la continuità delle clausole contrattuali poiché un prezzo al minuto convenuto contrattualmente costituisce, in effetti, una clausola del contratto. In generale, laddove sia stato convenuto contrattualmente un determinato prezzo unitario, il mantenimento del grado di precisione più elevato rispetto all’arrotondamento al cent più vicino può essere indispensabile per garantire la continuità della clausola del contratto che fissa il prezzo. Ciò è particolarmente chiaro laddove si tenga presente che non rientrava tra gli scopi del regolamento n. 1103/97 che quest’ultimo consentisse il verificarsi di aumenti dei prezzi quale mera conseguenza della conversione di unità monetarie nazionali in euro. Per evitare tali aumenti è essenziale che l’art. 3 del regolamento n. 1103/97 sia interpretato nel senso che in determinate circostanze per gli importi monetari utilizzati nei calcoli intermedi deve essere mantenuto un grado di accuratezza della conversione più elevato rispetto all’arrotondamento al cent più vicino.
55. A mio avviso, il regolamento n. 1103/97 (e in particolare l’art. 3) non consente di modificare in questo modo una clausola del contratto mediante una prassi d’arrotondamento quale quella adottata unilateralmente dalla O2. Nei limiti in cui si verifichi sostanzialmente un effettivo aumento dell’importo da pagare per chiamate effettuate dopo le 9 di sera da tutti i consumatori che hanno scelto la tariffa «Genion Home», il prezzo al minuto convenuto contrattualmente è assoggettato a modifica. In sostanza era stato pattuito nel contratto tra la O2 e i suoi clienti che sarebbe stato pagato un importo di DEM 0.50 per ciascuna chiamata di 10 minuti effettuata dopo le 9 di sera. Il prezzo al minuto che rappresenta il costo per i consumatori di chiamate telefoniche effettuate dopo le 9 di sera non è l’unica clausola del contratto, ma è, certamente, una clausola contrattuale pattuita tra la O2 e ciascun cliente. Non c’è dubbio che una prassi d’arrotondamento quale quella adottata dalla O2 notifichi e, di conseguenza, rompa la continuità di questa particolare clausola contrattuale a scapito di ciascun cliente che effettui una chiamata telefonica dopo le 9 di sera.
56. Nei limiti in cui tale aumento sia presentato come il mero risultato della conversione in euro degli importi espressi in precedenza in marchi tedeschi, esso costituisce una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97.
57. Per contestare tale analisi, la O2 afferma che l’arrotondamento al cent più vicino che è stato adottato costituisce una prassi neutra per quanto riguarda aumenti di prezzo a scapito dei suoi clienti. A sostegno di tale conclusione essa adduce che l’arrotondamento al cent più vicino di tutti i prezzi al minuto convenuti contrattualmente non danneggia in ultima analisi i clienti considerati nel loro complesso perché, pur se la conversione dei 14 prezzi al minuto ha comportato in sette casi aumenti dei prezzi, negli altri sette casi il prezzo convertito è stato arrotondato per difetto, pertanto a vantaggio dei clienti.
58. Questa affermazione, tuttavia, non tiene conto, in primo luogo, del fatto che quel che è rilevante, per quanto riguarda la regola della continuità contrattuale, è l’incidenza su ciascuna clausola del contratto stipulata con ciascun singolo cliente e non l’effetto complessivo sui contratti dei clienti considerati nel loro insieme. Per valutare ciò è sufficiente rilevare che alcuni clienti possono aver pattuito con la O2 di utilizzare solo talune specifiche tariffe consistenti in prezzi al minuto. Ma neppure l’affermazione della O2 secondo cui l’arrotondamento avrebbe un effetto neutro per un cliente che si avvalga allo stesso modo di tutte le tariffe sembra confermata da un esame più attento. In effetti i sette prezzi al minuto arrotondati per eccesso comportano un aumento che è maggiore della riduzione risultante per i prezzi arrotondati per difetto. In altre parole, anche nell’ipotesi in cui non considerassimo (a torto) ciascuno dei singoli prezzi al minuto come una clausola contrattuale, ma prendessimo l’insieme dei 14 prezzi al minuto nell’ambito della tariffa «Genion Home», la prassi d’arrotondamento unilateralmente adottata dalla O2 non risulterebbe neutra. Essa comporta un aumento dei prezzi anche per i consumatori considerati nel loro complesso (29) .
59. Dette considerazioni mi portano a sottolineare che la decisione unilaterale di arrotondare o meno i prezzi al minuto della tariffa «Genion Home» si verifica in una classica situazione di asimmetria delle informazioni (in cui una parte dispone di informazioni di cui l’altra è all’oscuro). Ciò comporta un rischio concreto di comportamento opportunistico della parte contraente che detiene le informazioni dettagliate circa le preferenze dei propri clienti, i prezzi al minuto utilizzati più di frequente e la durata media delle telefonate per ciascuna tariffa, ovvero tutte le informazioni relative ai costi e ai benefici che possono verosimilmente derivare da una decisione di arrotondare i detti prezzi al cent più vicino.
60. Nell’ottica del regolamento n. 1103/97, la circostanza che sussista un rischio di comportamento opportunistico costituisce una valida ragione per impedire alla O2 di prendere unilateralmente e senza limiti la decisione di arrotondare i diversi prezzi al minuto convenuti in precedenza con i propri clienti, anche laddove l’arrotondamento si applichi indistintamente a tutti i prezzi al minuto nell’ambito della stessa tariffa. In primo luogo, l’arrotondamento al cent più vicino dei detti prezzi al minuto può comportare un aumento complessivo degli importi da pagare o contabilizzare relativi a chiamate telefoniche che senza la conversione non sarebbero aumentati. In secondo luogo, in ragione dell’asimmetria nelle informazioni di cui supra, l’effettiva entità del detto aumento non può essere valutata con una qualche accuratezza da un estraneo.
61. Qualora, nel contesto della detta asimmetria nelle informazioni, un operatore economico quale la O2 scopra che l’arrotondamento al cent più vicino è vantaggioso, deciderà probabilmente di effettuarlo. Ove, al contrario, scopra che in conseguenza del detto arrotondamento subirà perdite economiche, sceglierà in tal caso di mantenere il più alto grado di accuratezza nella conversione al fine di evitare le perdite. In ogni caso, l’operatore economico che beneficia di un’asimmetria nelle informazioni si trova in una posizione privilegiata per decidere unilateralmente di aumentare i prezzi convenuti con i propri clienti facendo ricorso ad un’operazione che si presume neutra, quale il passaggio dalla moneta nazionale all’euro, per mascherare l’aumento.
62. L’art. 3 del regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato quindi nel senso che esso non preclude l’arrotondamento unilaterale degli importi monetari quali i prezzi per unità utilizzati nei calcoli intermedi degli importi da pagare o da contabilizzare, nei limiti in cui tale arrotondamento non comporti, per gli altri operatori economici interessati, un aumento dei detti importi che senza la conversione in euro resterebbero rimasti immutati.
63. Ai sensi del regolamento n. 1103/97 i prezzi per unità utilizzati nei calcoli intermedi degli importi monetari da pagare o contabilizzare possono essere arrotondati unilateralmente da una parte, ma il regolamento pone un limite a tale arrotondamento: esso non deve comportare un aumento sistematico di tali importi. La questione se un arrotondamento unilaterale violi o meno l’art. 3 deve essere valutata caso per caso. Tale valutazione dipenderà da variabili che possono essere diverse da uno Stato membro all’altro. Tali variabili comprendono, ad esempio, il valore della sotto-unità più piccola della valuta nazionale nella quale i prezzi per unità erano indicati in precedenza.
64. Proverò a rendere più chiara la detta questione offrendo un esempio, basato sulle cifre fornite dal Landgericht München nella fattispecie in esame, di un arrotondamento che si sarebbe potuto effettuare unilateralmente senza violare l’art. 3 del regolamento n. 1103/97.
65. Prima della conversione dei marchi tedeschi in euro, una telefonata di 10 minuti, ad esempio al prezzo al minuto di DEM 0,05, effettuata dopo le 9 di sera verso la rete telefonica fissa, costava al consumatore DEM 0,50. Dopo la conversione in euro e il susseguente arrotondamento ad opera della O2, la chiamata costa DEM 0,586749, importo che, una volta arrotondato al pfennig più vicino, comporta un aumento di prezzo pari a 9 pfennig, rispetto all’importo pattuito contrattualmente con il cliente per una chiamata di 10 minuti a quella particolare tariffa. Laddove non fosse avvenuto alcun arrotondamento dopo la conversione in euro di tale specifico prezzo al minuto, il prezzo sarebbe stato di EUR 0,0255645, che rappresenta il più alto livello di accuratezza. Laddove tale importo fosse arrotondato al quarto decimale, il detto prezzo al minuto sarebbe di EUR 0,0256. Nel caso in cui tale prezzo al minuto fosse utilizzato nei calcoli di cui trattasi, il consumatore dovrebbe pagare EUR 0,256 per tale chiamata di 10 minuti. Arrotondando tale importo al cent più vicino ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97 si ottiene EUR 0,26. Tale importo corrisponde a DEM 0,5085158, che una volta arrotondato al pfennig più vicino corrisponde a DEM 0,51, invece dell’importo di DEM 0,50 che doveva essere pagato prima della conversione e dell’arrotondamento.
66. L’arrotondamento al quarto decimale non sembra garantire che i clienti che scelgono una particolare tariffa non siano assoggettati ad aumenti degli importi da pagare o contabilizzare che, senza la conversione in euro, sarebbero rimasti immutati. Nondimeno, laddove, invece di una telefonata di 10 minuti, facesse una chiamata di 15 minuti alla stessa tariffa, il cliente si troverebbe a pagare la somma di EUR 0,384 (EUR 0,0256 x 15), che, una volta arrotondata al cent più vicino, dà la somma di EUR 0,38. Tale importo corrisponde alla somma di DEM 0,74, invece di DEM 0,75 che avrebbe dovuto essere pagata per la stessa chiamata telefonica prima della conversione in euro (con una riduzione di DEM 0,01). Inoltre, se prendessimo ad esempio una chiamata telefonica di 5 minuti a questa specifica tariffa, il cliente, con l’arrotondamento al quarto decimale, dovrebbe pagare la somma di EUR 0,13, che corrisponde precisamente alla somma di DEM 0,25 che avrebbe dovuto pagare per una chiamata telefonica fatta con la stessa tariffa prima della conversione.
67. Dall’esempio fornito supra, si può ben vedere che l’arrotondamento al quarto decimale può comportare alcune variazioni, sia per eccesso sia per difetto, degli importi da pagare per ciascuna chiamata telefonica effettuata in base ad un certo prezzo al minuto. È tuttavia importante rilevare, da un lato, che, semmai si verificasse una variazione di questo tipo, essa non supererebbe l’importo in euro corrispondente a DEM 0,01 e, soprattutto, che la variazione opererebbe in maniera casuale, dipendendo unicamente dall’esatta durata della chiamata telefonica. In altre parole, il risultato finale sarebbe neutro per quel che riguarda quanto era stato contrattualmente pattuito tra le parti. Benché ciascun cliente possa controllare la durata di una telefonata, non è realistico ipotizzare che i clienti decideranno (e saranno in grado) di cronometrare le telefonate al fine di essere certi che esse durino un numero determinato di minuti (ad esempio 15 minuti invece di 14) sulla base di tariffe specifiche, al fine di ottenere vantaggi che in ogni caso non supererebbero mai, per ciascuna telefonata effettuata, la somma di DEM 0,01.
68. Pertanto l’arrotondamento unilaterale al quarto decimale nelle circostanze descritte, benché non rappresenti il più alto grado possibile di precisione, non influirebbe sulle clausole contrattuali pattuite dalle parti e pertanto sarebbe ammissibile ai sensi del regolamento n. 1103/97. Lo stesso non avviene, tuttavia, ove si tratti di un arrotondamento al cent più vicino quale quello operato unilateralmente dalla O2 nella fattispecie in esame. Quel che è presentato come (e dovrebbe essere) un’operazione neutra di conversione e arrotondamento maschera in effetti un aumento di prezzo.
69. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97, sarebbe stato possibile arrotondare unilateralmente al quarto decimale i vari prezzi al minuto di una tariffa del tipo «Genion Home», ma non al cent più vicino e neppure al terzo decimale, in quanto queste ultime due prassi d’arrotondamento sono incompatibili con la regola della continuità delle clausole contrattuali e della neutralità dell’operazione di conversione rispetto al valore degli importi monetari cui si riferiscono tali clausole contrattuali. Ciò comporta, in altre parole, che i vari prezzi al minuto possono essere arrotondati, purché l’arrotondamento offra un grado di equivalenza tra il prezzo per unità espresso in euro e il prezzo espresso nella valuta nazionale atto ad evitare gli aumenti sistematici negli importi da pagare o contabilizzare.
70. Quanto precede è illustrato dal fatto che taluni operatori telefonici tedeschi hanno convertito i loro prezzi al minuto e li hanno arrotondati alla quarta cifra decimale (30) . Altri operatori hanno arrotondato i detti prezzi alla terza cifra decimale, ma arrotondandoli sempre per difetto, e pertanto sempre a vantaggio dei consumatori.
71. Nella situazione cui fa riferimento il paragrafo 70, o in qualsiasi altro caso di arrotondamento per difetto che sia a vantaggio degli altri operatori economici interessati (in particolare i consumatori), la prassi d’arrotondamento non comporta alcuna violazione dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97. Un caso del genere infatti implica l’accettazione tacita da parte di ciascun cliente di una riduzione nei prezzi.
72. Infine, limitazioni dell’arrotondamento unilaterale di prezzi per unità, conformi ai criteri sopra menzionati, sono anche essenziali al fine di evitare un significativo allontanamento dal grado massimo di approssimazione nell’arrotondamento consentito dai regolamenti sull’euro nella conversione degli importi da pagare. Il livello massimo di approssimazione tollerato dall’art. 5 del regolamento n. 1103/97 nella conversione in euro di importi da pagare o contabilizzare è di EUR 0,005. Non sarebbe conforme all’obiettivo espresso dall’art. 5 di garantire un elevato grado di accuratezza nella conversione degli importi da pagare consentire ad una parte del contratto di decidere unilateralmente di arrotondare l’importo utilizzato ai fini del calcolo di tali importi con modalità tali da comportare, di fatto, un livello di accuratezza negli importi da pagare molto meno elevato.
III – Conclusione
73. Ritengo di conseguenza che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio debbano essere risolte nel modo seguente:
«1) Un importo quale un prezzo al minuto non costituisce un importo da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97. Esso è un importo monetario utilizzato nei calcoli intermedi effettuati allo scopo di stabilire gli importi da pagare o contabilizzare.
2) Il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce l’arrotondamento unilaterale di importi monetari quali i prezzi al minuto utilizzati nei calcoli intermedi degli importi da pagare o contabilizzare, come pattuiti contrattualmente, purché, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97, tale arrotondamento non comporti un aumento sistematico negli importi da pagare o contabilizzare».
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – GU L 162, pag. 1.
3 – GU L 359, pag. 1.
4 – GU L 139, pag. 1.
5 – L'art. 13 dello stesso regolamento stabilisce che l'art. 14 «si [applica] dopo lo scadere del periodo transitorio».
6 – V. art. 15, n. 1, che dispone specificamente: «Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale».
7 – V., ad esempio, sentenze 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I‑4023, punti 7‑11); 29 febbraio 1996, causa C‑110/94, Inzo (Racc. pag. I‑857, punto 21), e 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I‑1591, punti 29‑37).
8 – Il quinto e il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97 menzionano espressamente la necessità di prendere in considerazione la posizione dei consumatori nel passaggio all'euro.
9 – V. sentenza 16 giugno 1998, causa C‑162/96, Racke (Racc. pag. I‑3655, punto 49).
10 – V. quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97.
11 – Il settimo ‘considerando’ afferma che «le disposizioni sulla continuità possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto se entrano in vigore al più presto» (il corsivo è mio).
12 – L'art. 4, n. 2, CE dispone che «[p]arallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione [degli Stati membri e della Comunità] comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi» (il corsivo è mio).
13 – Alcune normative nazionali tese a garantire che i sistemi nazionali giuridici e monetari siano compatibili con i regolamenti sull'euro affermano espressamente il detto principio della neutralità nei confronti degli strumenti giuridici esistenti. V., ad esempio, l'art. 6 della legge spagnola 17 dicembre 1998, n. 46, sull'introduzione dell'euro, che stabilisce che «la sostituzione della peseta con l'euro non altererà il valore dei crediti e dei debiti, in quanto, indipendentemente dalla loro natura, il loro valore rimarrà identico al valore che essi avevano al momento del passaggio, senza soluzione di continuità» (traduzione non ufficiale).
14 – Cui si riferisce espressamente il settimo ‘considerando’.
15 – Negli ambienti giuridici tedeschi ferve un animato dibattito sulla questione. V. Ritter, Jan Wilhelm: Euro-Einführung und IPR unter besonderer Berücksichtigung nachehelicher Unterhaltsverträge, Lang, Frankfurt a.M., 2003, pagg. 91‑117, spec. pag. 117, e Hahn, Marie-Therese: Europäische Währungsumstellung und Vertragskontinuität: eine Rechtsvergleichende Analyse aus der Perspektive Deutschlands, Frankreichs und Groβbritanniens unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr 1103/97, Lang, Frankfurt a.M., 1999, pagg. 101‑114
16 – Con l'ovvia eccezione, espressamente prevista all'art. 3, per quanto riguarda gli eventuali accordi in senso contrario delle parti interessate.
17 – V. ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, il quale riconosce che l'introduzione dell'euro costituisce un mutamento della normativa monetaria degli Stati membri.
18 – Detta variazione è dovuta alle conseguenze aritmetiche della moltiplicazione, per effetto delle quali una piccola variazione risultante dalla conversione e dall’arrotondamento di un prezzo per unità è amplificata nell'importo finale dovuto, in funzione del numero di unità acquistate.
19 – Martin Mélendez, Maria Teresa: El Euro – Paridad, continuidad, conversión y redondeo; La Ley, Madrid, 2001, pagg. 234‑238, fornisce esempi di precedenti normative relative all'arrotondamento adottate in Spagna nel diciannovesimo secolo e nel Regno Unito nel ventesimo secolo.
20 – V., anche, The Introduction of the euro and the rounding of currency amounts, DGII/C4‑SP(99), Update February 1999, pag. 10.
21 – L'art. 2 del regolamento n. 974/98 dispone che «[a] decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent». L'art. 3 dello stesso regolamento prevede: «[l]'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante».
22 – La nozione di «calcoli intermedi» è espressamente menzionata nell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97.
23 – Il corsivo è mio.
24 – Il corsivo è mio.
25 – L'art. 4, n. 4, stabilisce anche come debba essere effettuata la conversione di un'unità monetaria nazionale in un'altra. Ciò costituisce chiaramente un problema non rilevante per la fattispecie.
26 – L'art. 4 si riferisce all'arrotondamento solo in due circostanze, che esulano entrambe dall'ambito dell'analisi della fattispecie in esame. In primo luogo, l'art. 4, n. 2, vieta l'arrotondamento o la troncatura dei tassi di conversione che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, si compongono di sei cifre significative. Tale riferimento non riguarda ovviamente l'arrotondamento di importi monetari dopo che sia avvenuta la conversione in euro. In secondo luogo, l'art. 4, n. 4, detta regole precise, compresa una norma sull'arrotondamento, per la conversione di importi monetari da una valuta nazionale a un'altra, ipotesi che ancora una volta costituisce una questione che esula dall'ambito di analisi della fattispecie.
27 – Il fatto che il regolamento n. 1103/97 preveda un arrotondamento per eccesso quando la conversione dà un risultato che sia esattamente a metà implica che c'è una maggiore probabilità di arrotondare per eccesso piuttosto che per difetto. In altre parole, il numero di telefonate il cui costo individuale, in quanto importo da contabilizzare, possa comportare un arrotondamento per eccesso tenderà ad essere maggiore rispetto a quello delle telefonate il cui costo è arrotondato per difetto. Tale effetto sarà comunque trascurabile e, ciò che è più importante, esso costituisce una conseguenza del fatto che l’art. 5 del regolamento stesso prescrive l'arrotondamento per eccesso laddove la conversione di importi da pagare o contabilizzare dia un risultato che si colloca esattamente a metà.
28 – Il rischio che un arrotondamento unilaterale al cent più vicino di prezzi per unità, particolarmente nel settore delle telecomunicazioni, possa avere significative conseguenze sugli importi finali che devono essere pagati dai consumatori è stato correttamente valutato da taluni Stati membri. Esso costituisce inoltre la giustificazione per le disposizioni esistenti nelle normative nazionali volte a preparare i sistemi giuridici nazionali all'introduzione dell'euro. Un buon esempio può essere rinvenuto nell'art. 11, n. 2, della legge spagnola 17 dicembre 1998, n. 46, modificata dalla legge 4 giugno 2001, n. 9, che stabilisce che, dopo la conversione, i prezzi unitari, inclusi i prezzi delle telecomunicazioni, devono essere espressi con sei cifre decimali.
29 – Ciò si può illustrare con l'esempio del cliente X della O2 che ogni mese effettua chiamate telefoniche per un totale di 420 minuti sulla base della tariffa «Genion Home» (in media 14 minuti al giorno). Al fine di considerare tutti i 14 prezzi al minuto allo stesso modo, secondo il il ragionamento della O2 dovremmo ipotizzare che i detti 420 minuti siano equamente ripartiti tra i 14 diversi prezzi al minuto, il che significa 30 minuti per ciascun prezzo al minuto durante tale mese. Una volta effettuati i calcoli necessari, si può rilevare che, per effetto della conversione e del successivo arrotondamento al cent più vicino dei vari prezzi unilateralmente adottati dalla O2, tale cliente X dovrà pagare DEM 0,22 (corrispondente a EUR 0,11) in più per le chiamate effettuate rispetto a prima della conversione in euro. Appare quasi superfluo sottolineare l’ordine di cifre di cui si tratta, una volta moltiplicato per il numero totale dei clienti della O2 che telefonano sulla base della tariffa «Genion Home» questo aumento apparentemente insignificante che il cliente X deve pagare.
30 – Ove la O2 avesse proceduto nello stesso senso, la premura da essa espressamente dichiarata di voler mantenere la possibilità per i consumatori di comparare i prezzi al minuto offerti dai diversi operatori telefonici sarebbe superflua.
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