CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 10 giugno 2004(1)
Causa C-28/03
Epikouriko kefalaio
contro
Ypourgos Anaptyxis
(Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Simvoulio tis Epikratias)
«Interpretazione degli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita e interpretazione degli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio – Normativa nazionale che stabilisce un privilegio sul fondo di garanzia per i crediti salariali – Compatibilità»
I – Introduzione
1. Nella causa in esame il Simvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato ellenico) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità, con le direttive comunitarie in materia di assicurazione (2) , della legislazione nazionale che dispone il trattamento privilegiato dei crediti dei lavoratori dipendenti nei confronti di un’impresa di assicurazione in stato di insolvenza rispetto ai crediti degli assicurati presso tale impresa. Sebbene questa problematica sia stata affrontata in una specifica direttiva del 2001 (3) ,quest’ultima non sembra essere stata sottoposta all’attenzione del giudice a quo, probabilmente in quanto i fatti sui quali si fonda la causa principale erano antecedenti rispetto all’adozione della direttiva.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. Il mercato interno per i servizi assicurativi è stato progressivamente creato da tre generazioni di direttive riguardanti, da un lato, l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e, dall’altro, l’assicurazione sulla vita. La disciplina di entrambi i rami di assicurazione è governata degli stessi principi fondamentali. Il primo di questi principi è quello della licenza unica, che consta di due aspetti: (1) la prestazione di servizi assicurativi nel mercato interno è soggetta ad autorizzazione da parte di uno Stato membro e (2) detta autorizzazione è sufficiente per poter prestare tali servizi nell’ambito dell’intera Comunità. Il secondo principio è quello del controllo del paese d’origine, nel senso che ogni prestatore di servizi assicurativi è sottoposto alla sorveglianza solo dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale.
3. Le disposizioni delle direttive sull’assicurazione che vengono in rilievo nella causa in esame sono quelle volte a garantire la stabilità finanziaria delle imprese assicurative: gli artt. 15, 16 e 22 della direttiva 73/239, come modificata dalla direttiva 92/49, e le corrispondenti disposizioni della direttiva 79/267 come modificata dalla direttiva 92/96, cioè gli artt. 17, 18 e 26. Considerato che le disposizioni nelle direttive sull’assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita e sull’assicurazione sulla vita sono redatte in termini quasi identici e che la soluzione della questione pregiudiziale non dipende dall’esatto tenore letterale, mi limiterò a citare le disposizioni della prima.
4. Gli artt. 15, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva 73/239 nel periodo rilevante erano redatti in termini quasi identici e dispongono che lo Stato membro d’origine prescriva ad ogni impresa di assicurazione di costituire, rispettivamente, riserve tecniche e un margine di solvibilità sufficienti per l’insieme delle sue attività.
5. Ai sensi dell’art. 22, n. 1, l’autorizzazione concessa dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa può essere revocata in determinate circostanze. In tal caso, l’autorità di controllo del paese della sede sociale adotta, tra l’altro, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e, in particolare, restringe la libera disponibilità degli attivi dell’impresa.
6. Sebbene non sia stata menzionata dal Simvoulio tis Epikratias, si dovrebbe fare riferimento anche alla direttiva 2001/17, in quanto costituisce un elemento importante per fornire una soluzione alla questione pregiudiziale. Gli artt. 10 e 11 di questa direttiva dispongono quanto segue:
Art. 10 (Trattamento dei crediti di assicurazione)
«1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione secondo uno dei due seguenti metodi od entrambi:
(a) i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione, a valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche;
(b) i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l’impresa di assicurazione, con la sola possibile eccezione dei:
(i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro,
(ii) (…)
a valere sull’insieme degli attivi dell’impresa di assicurazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, definite dalle rispettive normative nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.
3. (…)
Art. 11 (Surrogazione a un regime di garanzia)
Lo Stato membro d’origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell’art. 10, paragrafo 1».
B – Normativa nazionale
7. Le direttive sull’assicurazione sono state recepite nell’ordinamento ellenico dai decreti presidenziali 118/1985 e 252/1996, che hanno modificato il decreto legge 400/1970 sull’impresa privata di assicurazione.
8. L’art. 3 del decreto legge dispone che il funzionamento di un’impresa di assicurazione avente sede in Grecia è subordinato ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro del commercio. Prevede altresì le circostanze in cui l’autorizzazione può essere revocata. Ai sensi del n. 7 dell’art. in esame «con la revoca definitiva dell’autorizzazione al funzionamento dell’impresa di assicurazione è automaticamente revocata l’autorizzazione alla costituzione e si dà avvio allo scioglimento».
9. L’art. 7 del decreto legge impone alle «imprese di assicurazione aventi sede in Grecia» di «costituire riserve tecniche sufficienti per l’insieme delle assicurazioni che contraggono tanto in Grecia quanto in altri Stati membri mediante filiali o in regime di libera prestazione di servizi». Dette riserve tecniche sono coperte mediante attivi corrispondenti o espressi nella stessa moneta.
10. Inoltre, l’art. 8, n. 1, del decreto legge obbliga le imprese di assicurazione aventi sede in Grecia a costituire un accantonamento cautelare consistente nella disponibilità di attivi, in Grecia o in qualunque altro Stato membro della Comunità o dello Spazio economico europeo, destinati a garantire gli interessi dei beneficiari di qualunque prestazione derivante da un contratto di assicurazione. Tale fondo di garanzia comprende gli attivi che coprono le riserve tecniche di cui all’art. 7 del decreto legge, nonché gli attivi che coprono un quarto del limite minimo cui fa riferimento l’art. 20, n. 2, lettera a), sub e), del decreto legge.
11. Ai sensi dell’art. 9, n. 1 del decreto legge, qualora un’impresa di assicurazione non si conformi alle disposizioni dei detti artt. 7 e 8 in materia di riserve tecniche, il Ministro del Commercio, con sua decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale e dopo aver informato della propria intenzione le autorità di sorveglianza degli Stati membri in cui l’impresa sia eventualmente attiva attraverso filiali o in regime di libera prestazione di servizi, può destinare ad accantonamento cautelare l’intero patrimonio libero o una sua parte, vietare la libera disponibilità dell’intero patrimonio o di una sua parte, revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione al funzionamento di taluni o di tutti i rami assicurativi che essa esercita, nonché adottare qualunque altra misura appropriata allo scopo di garantire gli interessi degli assicurati nonché di ogni altro beneficiario dell’assicurazione.
12. La disposizione controversa nel procedimento principale è l’art. 10, n. 1, del decreto legge, come modificato dall’art. 39, n. 9 della legge 2496/1997:
«I beneficiari di un’assicurazione e i loro aventi causa a titolo universale o particolare godono di un privilegio sull’accantonamento cautelare che prevale su ogni altro privilegio generale o speciale, fatto salvo il privilegio previsto dall’art. 12A, n. 8, nonché il privilegio per i crediti da lavoro dipendente, ad eccezione dei crediti dei dirigenti e degli amministratori dell’impresa di assicurazione».
L’art. 12A, n. 8 prevede un privilegio per le retribuzioni e le spese sostenute dal curatore fallimentare e dal liquidatore.
13. Infine, si deve rilevare che nel 1996 il potere di vigilanza sulle imprese di assicurazione è stato trasferito dal Ministro del Commercio al Ministro dello Sviluppo.
III – Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
14. Epikouriko Kefalaio è una persona giuridica di diritto privato ellenico, sottoposta alla sorveglianza e al controllo del Ministro ellenico del Commercio. La sua finalità è il pagamento del risarcimento derivante da responsabilità civile per infortuni automobilistici nei casi in cui non vi sia copertura assicurativa, tra l’altro, qualora l’assicuratore sia fallito o l’autorizzazione alla gestione di un’impresa assicurativa sia stata revocata per violazione di legge. Una volta versato il risarcimento, l’Epikouriko Kefalaio si surroga nei diritti del danneggiato derivanti dall’incidente stradale nei confronti dell’obbligato al risarcimento o del suo assicuratore.
15. Nel 1995 il Ministro ellenico al Commercio ha revocato definitivamente l’autorizzazione alla costituzione e al funzionamento della società di assicurazione Intercontinental A.E. e ha posto sotto sequestro, vincolando in un fondo di garanzia, il patrimonio mobiliare e immobiliare della stessa. Successivamente, nel novembre 1998, il Ministro allo sviluppo ha dissequestrato dai beni patrimoniali della società, tra l’altro, l’importo di GRD 28 967 185 «per la copertura in via privilegiata dei crediti da lavoro dipendente», in conformità con l’art. 10, n. 1, del decreto legge 400/1970, come modificato dall’art. 35, n. 9 della legge 2496/1997.
16. Nel procedimento di fronte al Simvoulio tis Epikratias, l’Epikouriko Kefalaio chiede l’annullamento di quest’ultimo provvedimento. Esso sostiene che il dissequestro dal fondo di garanzia della società dell’importo di GRD 28 967 185 per la copertura privilegiata dei crediti da lavoro dei dipendenti della società riduce il patrimonio disponibile per coprire i suoi crediti nei confronti della Intercontinental A.E. A suo giudizio, ciò è in contrasto con la finalità delle direttive sull’assicurazione di tutelare gli interessi degli assicurati.
17. Il Simvoulio tis Epikratias ha raggiunto una conclusione sulla compatibilità dell’art. 35, n. 9 della legge 2496/1997 con le direttive sull’assicurazione. Nella sua decisione sottolineava che l’efficace tutela degli assicurati costituisce uno scopo fondamentale della legislazione comunitaria e della normativa nazionale di attuazione e che l’obbligo di costituire riserve tecniche rappresenta la garanzia più importante ai fini della tutela dei diritti di tali soggetti. Ha pertanto ritenuto che l’art. 35, n. 9, della legge 2496/1997, ai sensi del quale i crediti da lavoro dipendente nell’ambito di un’impresa di assicurazione si soddisfano sull’accantonamento cautelare in via privilegiata rispetto ai crediti dei beneficiari dell’assicurazione nonché dei loro aventi causa a titolo universale o particolare, sia in contrasto con le disposizioni pertinenti delle direttive comunitarie sull’assicurazione e che il provvedimento impugnato, fondato sull’art. 35, n. 9, dovrebbe essere annullato. Tuttavia, considerando che ragionevoli dubbi possono essere sollevati in merito a detta interpretazione, il Simvoulio tis Epikratias ha deciso di sospendere il giudizio definitivo della causa e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Alla luce di quanto disposto, in particolare, agli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 73/239/CE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, come completata e modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 88/357/CE e dalla terza direttiva del Consiglio 92/49/CE, nonché agli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 79/267/CE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificata e completata dalla seconda direttiva del Consiglio 90/619/CE nonché dalla terza direttiva del Consiglio 92/96/CE (GU L 360, pag. 1), se il legislatore nazionale possa disporre che, nel caso in cui un’impresa di assicurazione fallisca, sia posta in liquidazione o venga a trovarsi in un’altra situazione di insolvenza, i crediti derivanti da rapporto di lavoro dipendente con quest’ultima siano soddisfatti in via privilegiata sugli attivi ricompresi nelle riserve tecniche, rispetto ai crediti dei beneficiari di un’assicurazione nonché dei loro aventi causa a titolo universale o particolare».
18. Osservazioni scritte sono state presentate dall’Epikouriko Kefalaio, dai governi ellenico e del Regno Unito e dalla Commissione. Il governo ellenico e la Commissione erano rappresentati all’udienza che si è tenuta il 13 maggio 2004.
IV – Soluzione della questione pregiudiziale
19. Innanzi tutto è necessario rendere chiaro che le direttive sull’assicurazione non contengono alcuna regola specifica riguardante le imprese di assicurazione in stato di insolvenza. Disposizioni in materia sono state introdotte a livello comunitario solo con l’adozione della direttiva 2001/17. Il secondo ‘considerando’ di questa direttiva afferma espressamente che le direttive sull’assicurazione «non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure di liquidazione» e che «[è] nell’interesse del corretto funzionamento del mercato interno e della tutela dei creditori» introdurre tali disposizioni. Da ciò, si potrebbe semplicemente concludere a contrario che le direttive sull’assicurazione non impediscono l’adozione e l’applicazione di disposizioni nazionali in materia.
20. Tuttavia, il fatto che questa materia sia stata disciplinata a livello comunitario in un momento successivo non esclude la possibilità che le direttive sull’assicurazione siano interpretate in modo tale da impedire l’adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti come quello su cui verte il procedimento principale. Infatti, il giudice del rinvio è giunto a tale conclusione laddove ha considerato che, poiché le direttive sull’assicurazione hanno lo scopo di tutelare gli interessi degli assicurati, qualsiasi disposizione nazionale che anteponga gli interessi di altre categorie di soggetti ai suddetti interessi degli assicurati debba essere incompatibile con le suddette direttive.
21. Al fine di stabilire se sia possibile interpretare le direttive sull’assicurazione in questa maniera, si dovrebbero considerare le finalità di dette direttive e in particolare la portata dell’armonizzazione che esse mirano a realizzare. Dal primo ‘considerando’ delle direttive sull’assicurazione appare chiaro che il loro scopo principale è quello di completare il mercato interno nel settore delle assicurazioni e di facilitare alle imprese di assicurazione aventi sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all’interno della Comunità. Oppure, come affermato dalla Corte, esse mirano «a realizzare la libera messa in commercio nella Comunità dei prodotti assicurativi» (4) . Al fine di raggiungere tale obiettivo le direttive sono dirette ad «attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un’autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d’origine» (5) . Questo suggerisce che la portata dell’armonizzazione che deve essere realizzata dalle direttive è limitata a quanto è necessario per assicurare l’accesso al mercato assicurativo in tutta la Comunità e pertanto non copre quegli aspetti che non hanno rilevanza ai fini dell’accesso al mercato.
22. Uno dei principali aspetti da armonizzare a tal fine era la legislazione nazionale diretta a garantire la stabilità finanziaria ed economica delle imprese di assicurazione. Come spiegato dalla Corte nella causa Commissione/Germania (6) , in considerazione della sensibilità del settore assicurativo dal punto di vista del consumatore in quanto contraente dell’assicurazione e assicurato, tutti gli Stati membri avevano istituito regimi che sottoponevano le imprese assicurative a norme imperative, per quanto riguarda sia la loro situazione finanziaria, sia le condizioni di assicurazione da esse applicate, nonché ad un controllo permanente dell’osservanza di dette norme. Queste disposizioni, che potevano restringere la libertà di prestazione di servizi, potevano, tuttavia, essere giustificate da esigenze imperative connesse con l’interesse generale, a condizione che le norme dello Stato di stabilimento non fossero sufficienti per raggiungere il livello di tutela necessario e che le condizioni imposte dallo Stato destinatario non andassero al di là di quanto necessario a tal fine (7) . In questa situazione, il mercato interno del settore assicurativo poteva essere realizzato solo se le disposizioni nazionali divergenti, che erano giustificate dal diritto comunitario e quindi continuavano a restringere la libertà di prestazione di servizi, fossero state coordinate attraverso l’armonizzazione.
23. Mentre le differenze tra le disposizioni nazionali volte a prevenire l’insorgere di situazioni di insolvenza, quali l’obbligo di costituire riserve tecniche e un margine di solvibilità, possono avere un’incidenza sulla possibilità di accesso al mercato assicurativo di altri Stati membri, disposizioni nazionali divergenti in materia di fallimento o di procedure di liquidazione non possono essere prima facie ritenute aver una tale incidenza, come è stato anche sottolineato dal Regno Unito nelle sue osservazioni scritte. Ciò è di per sé una chiara indicazione del fatto che le disposizioni sul fallimento non rientrano nell’ambito ratione materiae delle direttive sull’assicurazione, per cui gli Stati membri hanno mantenuto la loro competenza ad adottare provvedimenti in materia.
24. La tesi del giudice a quo e dell’Epikouriko Kefalaio si fonda sull’argomento secondo cui, poiché la costituzione di riserve tecniche è in definitiva volta a tutelare gli interessi dei contraenti dell’assicurazione e degli assicurati, qualora un’impresa di assicurazione fallisca, i loro crediti dovrebbero godere di privilegio sul patrimonio destinato a coprire tali riserve tecniche. Sebbene tale tesi appaia abbastanza logica e ammissibile, resta il fatto che essa non trova sostegno né nel testo né nella finalità delle direttive sull’assicurazione. Mentre la legislazione nazionale che è stata oggetto di armonizzazione era in effetti volta alla protezione degli interessi dei consumatori nel settore assicurativo e le direttive, sulla stessa scia, miravano anche ad assicurare un sufficiente livello di protezione in tutta la Comunità, la funzione principale di dette direttive a livello di processo di armonizzazione, ripeto, era di rimuovere gli ostacoli alla prestazione di servizi assicurativi in conformità con la libertà di stabilimento o la libertà di prestazione di servizi. In questa direzione punta anche il fondamento giuridico delle direttive, cioè gli artt. 57, n. 2, e 66 del Trattato CEE (divenuti artt. 47, n. 2, e 55 CE), che attribuiscono al Consiglio il potere di emanare direttive per facilitare l’accesso alle attività come lavoratori autonomi e l’esercizio delle stesse (incluse le persone giuridiche) o, in altri termini, per facilitare l’accesso al mercato.
25. Il governo ellenico sostiene che le direttive sull’assicurazione hanno la finalità di tutelare gli assicurati, ma solo durante il periodo in cui l’impresa di assicurazione funziona normalmente. Non ritengo che ciò sia corretto. L’obbligo per un’impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche adeguate e un margine di solvibilità è evidentemente una misura precauzionale per tutelare gli interessi, tra l’altro, degli assicurati di tale impresa di assicurazione, soprattutto quando l’impresa venga a trovarsi nella situazione di non essere in grado di onorare i propri impegni. Questa funzione, tuttavia, non ha alcuna incidenza sulla graduazione dei crediti di diverse categorie di creditori. Sebbene la protezione degli interessi dei consumatori in questo settore sia una delle finalità sottese alle direttive sull’assicurazione, ciò non esclude che gli interessi di altre categorie di creditori vengano tutelati quando insorga una situazione di insolvenza.
26. L’adozione della direttiva 2001/17 conferma tale punto di vista. Non solo questa direttiva prevede una disposizione specifica, all’art. 10, sulla graduazione dei crediti nei confronti delle imprese di assicurazione poste in liquidazione, ma nei ‘considerando’ afferma espressamente che le direttive sull’assicurazione «non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure di liquidazione» (8) . Questa affermazione inequivocabile del legislatore comunitario in relazione alla portata delle direttive sull’assicurazione conduce all’inevitabile conclusione che prima dell’adozione della direttiva 2001/17, la disciplina di questa materia apparteneva alla competenza degli Stati membri.
27. A questo vorrei aggiungere che, là dove ha osservato supra che le disposizioni relative al fallimento delle imprese di assicurazione non incidono sull’accesso al mercato, la direttiva 2001/17 non persegue questa finalità in quanto tale. Piuttosto, si configura come un provvedimento nell’interesse del «corretto funzionamento» del mercato interno (9) . In altri termini, non ritengo che l’adozione di detta direttiva contraddica le osservazioni da me fatte al paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
28. Per quanto concerne la presunta prevalenza dei crediti dei contraenti di un’assicurazione e degli assicurati, è significativo che la direttiva 2001/17, al secondo ‘considerando’, si riferisca alla tutela dei «creditori» in generale e che i due metodi di graduazione previsti dall’art. 10 della direttiva, che sono descritti come «sostanzialmente equivalenti», rispettino altresì i diritti di altre categorie di creditori, ivi compresi i lavoratori dipendenti dell’impresa di assicurazione. Pertanto, mentre il primo metodo attribuisce ai crediti di assicurazione un privilegio assoluto a valere sugli attivi che costituiscono le riserve tecniche, il secondo metodo attribuisce ai crediti di assicurazione un privilegio relativo, nel senso che essi hanno precedenza sull’intero patrimonio dell’impresa di assicurazione, con l’eccezione dei crediti di altre quattro categorie di creditori, ivi inclusi i crediti dei lavoratori dipendenti dell’impresa di assicurazione.
V – Conclusione
29. Sono pertanto del parere che la soluzione alla questione preliminare sottoposta dal Simvoulio tis Epikratias debba essere la seguente:
Gli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, come completata e modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 88/357/CEE dalla terza direttiva del Consiglio 92/49/CEE, e gli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 76/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificata e completata dalla seconda direttiva del Consiglio 90/619/CEE, e dalla terza direttiva del Consiglio 92/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non impediscono ad un legislatore nazionale di prevedere che, nel caso in cui un’impresa di assicurazione fallisca, sia posta in liquidazione o venga a trovarsi in un’altra situazione di insolvenza, i crediti derivanti da un rapporto di lavoro dipendente con quest’ultima siano soddisfatti in via privilegiata sugli attivi ricompresi nelle riserve tecniche, rispetto ai crediti dei beneficiari di un’assicurazione nonché dei loro aventi causa a titolo universale o particolare.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 88/357/CEE (GU L 172, pag. 1), e dalla terza direttiva del Consiglio 92/49/CEE (GU L 228, pag. 1), e direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 163, pag. 1), come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 90/619/CEE (GU L 330, pag. 50), e dalla terza direttiva del Consiglio 92/96/CEE (GU L 360, pag. 1; in prosieguo: le «direttive sull’assicurazione»).
3 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110, pag. 28; in prosieguo: la «direttiva 2001/17»).
4 – Sentenza 25 febbraio 2003, causa C-59/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1759, punto 26).
5 – Quinto ‘considerando’ delle direttive 92/49 e 92/96.
6 – Sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755).
7 – Punti 30-33.
8 – Secondo ‘considerando’.
9 – Secondo ‘considerando’.
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