CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 9 giugno 2005 1(1)
Causa C‑46/03
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
contro
Commissione delle Comunità europee
Coadiuvata da: Consiglio dell’Unione europea
«Fondo europeo di sviluppo regionale – Programma Manchester/Salford/Trafford 2 (“MST 2”) – Impegno di bilancio – Termine previsto dall’art. 52, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260 – Decisione della Commissione sul disimpegno»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
III – Fatti
IV – Procedimento
V – Analisi giuridica
A – Ricevibilità del ricorso ai sensi degli artt. 230 e 231 CE
B – Fondatezza
1. Primo motivo di ricorso: errori di diritto, d’interpretazione e di valutazione nella decisione 22 novembre 2002
a) Argomenti del Regno Unito
b) Argomenti della Commissione
c) Analisi
i) Sul rapporto tra i singoli regolamenti
ii) Sull’argomento concernente l’avvenuta tempestiva presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999
iii) Sull’asserita omissione dell’esercizio del potere discrezionale
iv) Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità
v) Sull’asserita violazione del principio della certezza del diritto
vi) Sull’asserita violazione dei principi di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria, di partnership regionale e del principio di leale collaborazione
2. Secondo motivo di ricorso: il comportamento della Commissione
a) Principali argomenti
b) Valutazione
i) Sulla concludenza degli argomenti
ii) Sull’obbligo d’informazione gravante sulla Commissione in forza dell’art. 31, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999
iii) Sul comportamento della Commissione in particolare
3. Terzo motivo di ricorso: insufficiente motivazione della decisione della Commissione C (92) 1358/8
a) Argomenti del Regno Unito
b) Argomenti della Commissione
c) Analisi
VI – Conclusioni
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede alla Corte di Giustizia, in via principale, di dichiarare, conformemente agli artt. 230 e 231 CE, la nullità della decisione della Commissione 22 novembre 2002, concernente il disimpegno del saldo di EUR 11 632 600 stanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo Manchester/Salford/Trafford 2 (“MST 2”). In sostanza, il Regno Unito sostiene che detta decisione si fonda su un’erronea interpretazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 (2), ovvero dell’art. 10, dell’allegato alla decisione della Commissione C (92) 1358/8.
2. In via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento dell’interpretazione, sostenuta dalla Commissione, dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 e/o dell’art. 10, dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8, il Regno Unito chiede che, in base all’art. 241 CE, le menzionate misure vengano dichiarate inapplicabili nei suoi confronti. Con lettera 23 marzo 2005 il Regno Unito ha tuttavia rinunziato a tale capo della domanda.
II – Contesto normativo
3. L’art. 21, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (3), è intitolato «Pagamenti». Al n. 4 esso dispone:
«Il pagamento del saldo di ciascun impegno è effettuato se:
– l’autorità designata di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di pagamento nei sei mesi successivi alla fine dell’anno in questione o al completamento materiale dell’azione,
– le relazioni di cui all’art. 25, paragrafo 4, sono presentate alla Commissione,
– lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni».
4. Il regolamento n. 4253/88 è stato sostituito dal regolamento n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (4), entrato in vigore il 1° gennaio 2000.
5. L’art. 52 del regolamento n. 1260/1999, è intitolato «Disposizioni transitorie». Al n. 5 esso dispone:
«Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest’ultima disimpegnate d’ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari».
III – Fatti
6. Il 6 luglio 1992, in seguito ad una richiesta avanzata in proposito dal Regno Unito in data 20 settembre 1991, la Commissione adottava la decisione C (92) 1358/8 di intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR») e del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE»), per un programma operativo integrato riguardante le città di Manchester, Salford e Trafford, nell’ambito di un quadro di sostegno comunitario nel Regno Unito del 18 dicembre 1991 a favore dell’Inghilterra nord-occidentale volto al raggiungimento dell’obiettivo n. 2 (in prosieguo: il «programma MST 2»).
7. Con tale decisione la Commissione approvava il programma MST 2 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1993 e, conformemente al piano di finanziamento, fissava l’importo del contributo finanziario del FESR in ECU 56,51 milioni. L’istituzione fissava altresì al 31 dicembre 1995 la scadenza del termine per i pagamenti del Regno Unito ai beneficiari finali, incaricati della gestione degli interventi a livello nazionale, salva la facoltà della Commissione di concedere al Regno Unito, dietro tempestiva e motivata richiesta di quest’ultimo, una proroga del suddetto termine.
8. Nell’art. 6 della medesima decisione si sottolinea chiaramente che per poter ottenere un contributo finanziario dai Fondi strutturali debbono essere rispettate le particolari condizioni indicate all’art. 10 dell’allegato alla decisione, che costituisce parte integrante della decisione medesima, il cui mancato rispetto può comportare la sospensione del contributo finanziario.
9. L’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8 così recita:
«Il pagamento del saldo di ciascun impegno dipende dal soddisfacimento delle seguenti condizioni cumulative:
– l’autorità designata ha l’obbligo di presentare una richiesta di pagamento alla Commissione nei sei mesi successivi alla fine dell’anno in questione o al completamento materiale dell’azione; detta richiesta deve essere redatta facendo riferimento alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e debitamente giustificate;
– alla Commissione debbono essere presentate le relazioni di cui all’art. 25, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4253/88, nelle forme generalmente riconosciute;
– lo Stato membro deve presentare alla Commissione un attestato che confermi le informazioni contenute nella richiesta di pagamento e nelle relazioni».
10. Con decisione C (93) 3804 del 17 dicembre 1993 la Commissione aumentava a ECU 58,163 milioni il contributo del FESR, modificando così la propria decisione C (92) 1358/8.
11. Con lettera 22 dicembre 1993 una funzionaria del Government Office for the North West [Dipartimento governativo per il Nord-Ovest dell’Inghilterra] (la competente amministrazione regionale; in prosieguo: il «GONW») trasmetteva ai membri del comitato di sorveglianza e alla Commissione le tabelle di finanziamento rivedute e corrette sulla base della nuova decisione della Commissione. Nella lettera si faceva erroneamente riferimento ad un importo complessivo del contributo FESR pari a ECU 58,76 milioni.
12. Con fax 14 febbraio 1994 la Commissione faceva quindi pervenire al GONW una copia della tabella in cui la somma complessiva di ECU 58,163 milioni era rettificata a mano, chiedendone conferma alla detta autorità. Con fax 21 febbraio 1994 quest’ultima confermava alla Commissione l’esattezza delle cifre delle tabelle di finanziamento rettificate dalla Commissione ed inviate per fax il 14 febbraio 1994.
13. Con decisione C (96) 461 del 4 marzo 1996 la Commissione prorogava al 31 dicembre 1996 la scadenza del termine, inizialmente fissata al 31 dicembre 1995, per i pagamenti del Regno Unito ai beneficiari finali, modificando quindi nuovamente la decisione C (92) 1358/8.
14. L’11 giugno 1999 il GONW presentava alla Commissione la bozza di una relazione finale sul programma MST 2. Il 31 luglio 2000 il GONW inviava nuovamente alla Commissione una copia riveduta della bozza della relazione finale.
15. Con lettera 26 febbraio 2001 il GONW comunicava alla Commissione di essere in procinto di redigere le tabelle finanziarie riepilogative del programma MST 2. Queste sarebbero state inviate alla Commissione per posta elettronica non appena pronte e, comunque, prima del termine del 31 marzo 2001, alla cui scadenza i fondi stanziati sarebbero stati disimpegnati.
16. Con lettera 15 marzo 2001 il GONW inviava quindi alla Commissione la relazione finale sul programma MST 2, precisando che i documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute sarebbero stati inviati per posta elettronica non appena fossero state chiarite le questioni ancora aperte con il consiglio comunale di Manchester e, comunque, anch’esse prima della scadenza del termine per il disimpegno dei fondi.
17. Con posta elettronica 21 marzo 2001 la detta amministrazione inviava alla Commissione quattro tabelle finanziarie, che in tal modo la Commissione sarebbe stata in grado di poter concludere il programma MST 2. Contestualmente, data l’imminente scadenza del termine, l’impiegato responsabile invitava a chiarire per telefono eventuali ulteriori questioni.
Le tabelle finanziarie, in formato Excel, riguardano:
I progetti autorizzati ripartiti per richiedente (allegato 3);
I progetti autorizzati ripartiti per assi prioritari (allegato 4);
Gli importi massimi dei finanziamenti ripartiti per azione (allegato 5, tabelle 1A, 1B, 1C, nonché tabelle 3A e 3B, benché le tabelle 1C e 3A abbiano contenuto identico);
Le spese ammissibili al cofinanziamento relative a ciascun asse prioritario e ripartite per anno civile (allegato 5, tabelle 2A e 2B);
Il quadro riepilogativo dei contributi finanziari approvati, impegnati ed erogati, ripartiti per azione (anch’esso in allegato 3);
Il quadro riepilogativo delle corrispondenti quote annuali (allegato 5, tabella 4).
18. Le tabelle dell’allegato 3 (progetti autorizzati ripartiti per richiedente) e dell’allegato 4 stimano a 111 735 335 GBP l’importo complessivo delle spese relative a tutti i progetti idonei a beneficiare del cofinanziamento. La tabella 2A dell’allegato 5 riporta, invece, un totale complessivo di 107 746 599 GBP, risultante da un elenco di cifre ripartite per assi prioritari, sebbene in questa tabella manchino i dati relativi agli assi prioritari 3 e 5 dell’anno di programmazione 1996.
19. Le tabelle 1A e 1B dell’allegato 5 stimano a ECU 56,51 milioni il contributo finanziario del FESR, mentre nelle tabelle 1C e 3A questa stima ammonta a ECU 58,76 milioni.
20. Anche secondo l’allegato 3 la somma complessiva ammonta a ECU 58,76 milioni. Al riguardo, l’allegato 3 rinvia espressamente alla decisione della Commissione del dicembre 1993.
21. Dalle contraddittorie indicazioni contenute nelle tabelle circa l’importo complessivo del contributo finanziario del FESR derivava per entrambe le parti incertezza quanto all’ammontare dei finanziamenti in definitiva stanziati dal FESR. Il GONW è sempre stato dell’avviso che il piano finanziario allegato alla decisione C (93) 3804 fosse quello vincolante.
22. Con messaggio di posta elettronica 8 maggio 2001 la Commissione chiedeva la trasmissione degli allegati riveduti e corretti concernenti il programma MST 2, cui faceva seguito, nei mesi di luglio e agosto 2001, segnatamente il 14 giugno, il 19 luglio, il 6 e il 13 agosto 2001, uno scambio di corrispondenza elettronica inter partes, nell’ambito del quale il GONW comunicava alla Commissione cifre più volte rettificate. Per tutto questo periodo la Commissione non faceva mai riferimento al termine scaduto il 31 marzo 2001. Al contrario, con messaggio di posta elettronica 5 settembre 2001 essa sollecitava ancora l’invio di due documenti, tra cui «una copia della certificazione finale delle spese concernente il programma MST 2», che i servizi competenti della Commissione ritenevano fosse stata trasmessa già nel 1997.
23. Con messaggio di posta elettronica 24 ottobre 2001 la Commissione reiterava la richiesta, sicché lo scambio di messaggi di posta elettronica tra la Commissione e il GONW proseguiva il 20 dicembre 2001 e il 15 gennaio 2002.
24. Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2002 la Commissione informava il GONW che occorreva anzitutto chiarire se entro il 31 marzo 2001 fosse stata o meno presentata una certificazione finale delle spese debitamente sottoscritta. Ci si sarebbe poi procurati una copia dell’ultimo piano di finanziamento, al momento non ancora disponibile. Dai documenti della Commissione risultava che l’ultimo piano di finanziamento era quello allegato alla decisione C (93) 3804. Con messaggio di posta elettronica 25 gennaio 2002 il GONW replicava che fino ad allora non era stata presentata alcuna certificazione finale relativa al programma MST 2 perché si era ancora in attesa di una comunicazione in cui venisse indicata la decisione della Commissione cui far riferimento nella certificazione.
25. Ciononostante, con lettera 24 gennaio 2002 indirizzata al Rappresentante permanente del Regno Unito presso l’UE, il Direttore generale della DG della Politica regionale chiedeva conferma del fatto che fino al 31 marzo 2001 non erano state presentate né una certificazione finale sulle spese effettuate, né una domanda di saldo, fissando altresì al 7 febbraio 2002 il termine per una presa di posizione al riguardo.
26. Con messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2002 il GONW, in risposta alla lettera 24 gennaio 2002, comunicava alla Commissione di essere ancora in attesa della conferma delle cifre contenute nelle tabelle inviate il 13 agosto 2001. Solo allora si sarebbe proceduto all’invio della dichiarazione certificata finale delle spese effettuate e della domanda di saldo.
27. Avendo la Commissione aveva fatto presente che ciò non costituiva una risposta al quesito da essa posto il 24 gennaio 2002, lo stesso 4 febbraio 2002, nonché con successivo messaggio 6 febbraio 2002, il GONW replicava che i vecchi programmi presentavano l’inconveniente consistente nella difficoltà di reperire i documenti originali e che per questo motivo si era proceduto a lavorare, come di consueto, a stretto contatto con la Commissione. Fino a quando la Commissione non avesse approvato le cifre, le autorità non avrebbero potuto presentare la certificazione finale delle spese sostenute.
28. Con messaggio di posta elettronica 6 febbraio 2002 la Commissione faceva presente di non potere affatto approvare alcuna cifra prima di conoscere l’ammontare delle spese effettuate, reiterando quindi la richiesta di trasmissione tempestiva dei moduli originali firmati.
29. Il giorno stesso il GONW provvedeva alla firma del modulo della Commissione, in cui venivano certificate le spese effettuate richiedendone il pagamento alla Commissione, e lo trasmetteva all’istituzione. Da detto modulo risultava che le spese ammontavano ad un totale di 111 735 335 GBP. La tabella delle spese allegata al modulo riportava per gli anni 1992-1995 le stesse cifre per asse prioritario di quelle contenute nella tabella 2A dell’allegato 5 al messaggio di posta elettronica 21 marzo 2001. Per contro, le spese riguardanti l’anno 1996 erano ora elencate diversamente per asse prioritario, vale a dire che non si era soltanto provveduto ad aggiungere i dati relativi agli assi prioritari 3 e 5 (5).
30. Con lettera 18 aprile 2002 indirizzata al Rappresentante permanente del Regno Unito presso l’UE, il Direttore generale della DG della Politica regionale faceva presente, tra l’altro, che il documento 6 febbraio 2002 non poteva essere accettato quale richiesta di pagamento, poiché l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, fissava al 31 marzo 2001 la scadenza del termine per la presentazione del documento medesimo. In forza della stessa disposizione, il disimpegno del saldo doveva avvenire automaticamente. La Commissione fissava altresì un termine di due mesi, decorrente dalla ricezione della detta lettera, per prendere posizione al riguardo, sospendendo la procedura di pagamento fino alla sua scadenza. In caso di mancata presa di posizione entro il suddetto termine, la Commissione avrebbe agito di conseguenza, procedendo a concludere il programma come sopra indicato.
31. Con lettera 12 giugno 2002 il Rappresentante permanente del Regno Unito replicava che le informazioni rilevanti erano state inviate entro il 31 marzo 2001 e che si era ritenuto che le tabelle finanziarie, trasmesse il 21 marzo 2001, fossero sufficienti ai fini di una certificazione delle spese finché non fossero state appianate le divergenze con la Commissione riguardo a quale fosse, in definitiva, l’ultimo piano di finanziamento. Il GONW ha sempre ritenuto che la decisione C (93) 3804 fosse quella definitiva, cosa che la Commissione avrebbe confermato solamente il 18 gennaio 2002. Il ritardo nella presentazione della domanda non avrebbe potuto essere pertanto evitato. Né sarebbe stato ragionevole presentare una domanda fondata su cifre non riconosciute dalla Commissione ai fini dell’autorizzazione al pagamento del saldo.
32. Con lettera 22 novembre 2002, che costituisce parimenti l’oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione contestava l’asserita inevitabilità del ritardo nella presentazione della domanda. La domanda finale e la certificazione delle spese sarebbero dipese dagli obblighi assunti a livello nazionale. Né tali obblighi avrebbero potuto essere in seguito modificati. Inoltre, non poteva essere condiviso l’argomento relativo al piano di finanziamento. Insistendo nel sostenere che la decisione C (93) 3804 fosse quella definitiva, il GONW stesso aveva contraddetto la posizione da esso presa nella tabella 3 A, dell’allegato 5 al rapporto finale di esecuzione. Conseguentemente, nessuna delle ragioni esposte poteva essere idonea ad evitare l’applicazione delle conseguenze previste dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 per tardiva presentazione della domanda. La Direzione generale aveva incaricato il servizio competente di procedere al disimpegno del saldo di 11 632 600 EUR. L’istituzione si vedeva inoltre obbligata a chiedere la restituzione di 9 272 767,82 EUR.
33. Con lettera 6 dicembre 2002 il GONW richiamava, inter alia, l’attenzione della Commissione sul fatto che, a termini dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, l’istituzione avrebbe dovuto necessariamente procedere al disimpegno entro il 30 settembre 2001. A tal riguardo la condotta della Commissione stessa sarebbe stata contraddittoria.
IV – Procedimento
34. Il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte di Giustizia il 31 gennaio 2003. Con ordinanza 25 marzo 2003 il Presidente della Corte di Giustizia ha ammesso l’intervento del Consiglio a sostegno della Commissione.
35. Il Regno Unito chiede:
1. che venga dichiarata la nullità dei seguenti atti, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE:
a) della decisione della Commissione, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, di disimpegnare la somma di 11 632 600 EUR;
b) della successiva decisione, adottata nel dicembre 2002 o nel gennaio 2003, la cui data è ignota al Regno Unito, attinente al disimpegno della suddetta somma;
c) di tutti i provvedimenti adottati in seguito a tale decisione, compreso l’atto di disimpegno della suddetta somma;
d) della decisione della Commissione, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, diretta ad ottenere il recupero della quota di 9 272 767 EUR, già liquidata al Regno Unito per il programma MST 2; nonché
e) di qualsiasi atto adottato in seguito a tale decisione;
2. che venga dichiarata l’inefficacia di ciascuno di tali atti, ai sensi dell’art. 231 CE;
3. che, nell’ipotesi in cui dovesse risultare legittima l’interpretazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 e/o dell’art. 10 dell’allegato alla decisione della Commissione C (92) 1358/8, venga dichiarata l’inapplicabilità al Regno Unito di suddetti atti, ai sensi dell’art. 241 CE;
4. che la Commissione venga condannata al pagamento delle spese del giudizio.
36. Avendo la Commissione dichiarato, in data 13 marzo 2003, di voler desistere dalla richiesta di ripetizione della somma di EUR 9 272 767,82, il Regno Unito ha desistito dal relativo capo della domanda [n. 1, lett. d) e e)]. Con lettera 23 marzo 2005, erroneamente datata 23 marzo 2004, il Regno Unito ha desistito dal capo n. 3 della domanda.
37. La Commissione chiede:
– che il ricorso venga respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato;
– in subordine, che esso venga respinto perché totalmente infondato;
– con condanna del ricorrente alle spese.
38. Il Consiglio chiede:
– che, in conformità dell’art. 241 CE, la domanda del Regno Unito venga dichiarata irricevibile o, in subordine, infondata;
– con condanna del ricorrente alle spese.
39. Poiché con lettera 23 marzo 2005 il Regno Unito ha desistito dalla domanda fondata sull’art. 241 CE, si può quindi soprassedere all’esame della questione della sua ricevibilità. Di conseguenza, non verranno neppure esaminate le osservazioni dedotte dal Consiglio e della Commissione in proposito. Le rispettive domande al riguardo devono essere pertanto ritenute prive di oggetto.
V – Analisi giuridica
A – Ricevibilità del ricorso ai sensi degli artt. 230 e 231 CE
40. La Commissione contesta la ricevibilità della domanda con cui il Regno Unito chiede di dichiararsi la nullità di tutte le decisioni e di tutti gli atti, incluso il disimpegno medesimo, adottati successivamente alla lettera 22 novembre 2002. L’istituzione sostiene, al riguardo, che si tratta di mere conseguenze inevitabili della lettera 22 novembre 2002.
41. Quanto alla ricevibilità della domanda, occorre chiarire, in limine, qual è l’oggetto del ricorso. A termini dell’art. 230 CE, un ricorso di annullamento può avere ad oggetto qualsiasi atto della Commissione, eccetto le raccomandazioni e i pareri. Ne deriva che un provvedimento può diventare oggetto di ricorso soltanto se esso sia suscettibile di produrre effetti giuridici, vale a dire qualora il suo contenuto sia diretto a regolare in maniera vincolante fattispecie concrete (6).
42. Nel caso di specie è dubbio – a prescindere dalla comunicazione indirizzata allo Stato membro, riguardante il mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per evitare il disimpegno d’ufficio dei fondi di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 – se lo stesso disimpegno dei fondi, operato sotto forma di istruzione amministrativa interna, possa costituire un atto impugnabile.
43. A tal riguardo si deve ricordare che il disimpegno di fondi rappresenta il “rovescio della medaglia” di un impegno di bilancio. Per impegno di bilancio si intende la decisione di finanziare un determinato programma o progetto. Tale decisione è strumentale all’esecuzione del piano di bilancio, quantunque occorra distinguere tra impegno – interno (7) – di bilancio e decisione – rivolta verso l’esterno – sulla domanda di pagamento. Il disimpegno di fondi determina l’impossibilità di pagare le relative somme, a meno che non venga effettuato un nuovo impegno di bilancio. Ciò premesso, si deve ritenere che una decisione della Commissione che accerti la sussistenza delle condizioni per un disimpegno automatico costituisce un atto rivolto verso l’esterno, mentre il disimpegno di fondi medesimo è un procedimento interno, che, in quanto tale, non è impugnabile.
44. Con lettera 18 aprile 2002 la Commissione segnalava per la prima volta che il saldo dell’intervento stanziato dal FESR doveva essere disimpegnato. Allo stesso tempo, imponendo al Regno Unito un termine di due mesi per la presa di posizione, durante il quale il procedimento veniva sospeso, la Commissione faceva intendere che non era stato ancora adottato alcun provvedimento vincolante.
45. Con lettera 22 novembre 2002 la Commissione confermava quindi la dichiarazione di disimpegno del 18 aprile 2002, comunicando che il servizio interno competente aveva nel frattempo già ricevuto l’ordine di disimpegnare il saldo.
46. Tale decisione è pertanto produttiva di effetti giuridici verso l’esterno, poiché con essa si comunica al Regno Unito in termini vincolanti che il saldo di EUR 1 632 600 non verrà più versato.
47. La suddetta decisione della Commissione costituisce dunque un atto impugnabile. Conseguentemente, tutti gli atti e le decisioni successivi confermativi della decisione medesima ne costituiscono la mera conseguenza pratica, senza che ad essi possa essere attribuito alcun carattere normativo autonomo (8).
48. I capi della domanda di cui al n. 1, lett. b) e c), sono pertanto irricevibili.
49. Il ricorso è ricevibile quanto al resto.
B – Fondatezza
50. Il Regno Unito fonda il proprio ricorso d’annullamento della decisione 22 novembre 2002 su tre motivi. Con il primo motivo di ricorso esso sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione è incorsa in errori di diritto, d’interpretazione e di valutazione. Con il secondo motivo il Regno Unito contesta il comportamento della Commissione. L’inerzia di quest’ultima avrebbe indotto nel ricorrente la convinzione che le forma e le modalità di presentazione della domanda fossero corrette. Con il terzo motivo di ricorso esso censura l’insufficiente motivazione della decisione impugnata.
1. Primo motivo di ricorso: errori di diritto, d’interpretazione e di valutazione nella decisione 22 novembre 2002
a) Argomenti del Regno Unito
51. Con il primo motivo di ricorso il Regno Unito sostiene che la dichiarazione della Commissione, secondo cui il Regno Unito non avrebbe rispettato i requisiti dettati dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, è illegittima in quanto viziata da errori di diritto, d’interpretazione e di valutazione.
52. Tale affermazione si fonda sull’assunto che l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, non impone alcuna forma determinata per la presentazione della domanda. In particolare, l’art. 52, n. 5, non imporrebbe agli Stati membri alcun obbligo di conferma dei dati. I requisiti previsti dall’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8 non sarebbero applicabili al caso di specie, trovando applicazione esclusivamente le disposizioni del regolamento n. 1260/1999, ragion per cui non sarebbe neppure necessaria l’utilizzazione del modulo standard del FESR.
53. L’art. 54 del regolamento n. 1260/1999 avrebbe abrogato il regolamento n. 4253/88 a decorrere dal 1° gennaio 2000, cosicché quest’ultimo non sarebbe stato più in vigore all’epoca dei fatti di causa. Ne consegue che sarebbe stato contemporaneamente abrogato anche l’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8. Il regolamento n. 1260/1999 avrebbe istituito una disciplina del tutto nuova.
All'udienza il governo britannico ha richiamato l'attenzione su una pretesa contraddizione tra le tesi sostenute dalla Commissione e dal Consiglio: mentre la Commissione si fonderebbe, inter alia, sull'art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, il Consiglio suggerirebbe di leggere l'art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 nel combinato disposto con l'art. 32, n. 4, del medesimo.
54. L’intendimento del Regno Unito di presentare una richiesta di pagamento del saldo a prescindere dall’utilizzazione del modulo standard risulterebbe chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra il GONW e la Commissione. Del resto sarebbero state trasmesse tutte quante le informazioni richieste anche nel modulo standard.
55. La Commissione avrebbe ricevuto entro il 31 marzo 2001 una domanda debitamente formulata, contenuta nei documenti trasmessi il 26 febbraio, il 15 e il 21 marzo 2001, recanti al contempo tutte le informazioni necessarie alla Commissione per una decisione conclusiva sul programma MST 2. La relazione finale d’esecuzione sarebbe stata trasmessa il 15 marzo 2001, senza necessità di ulteriore approvazione da parte dello Stato, essendo le stesse autorità regionali autorizzate ad effettuare comunicazioni vincolanti. La certificazione delle spese sarebbe stata tempestivamente trasmessa a mezzo posta elettronica il 21 marzo 2001.
56. L’erronea indicazione dell’importo complessivo delle spese in ragione di GBP 107 766 705, anziché di GBP 111 735 335, sarebbe priva di conseguenze, poiché il corretto ammontare risulterebbe dall’allegato 4. Cionondimeno, il Regno Unito avrebbe avuto diritto al pagamento del saldo anche sulla base di tale cifra errata, dato che la liquidazione del saldo sarebbe potuta avvenire sulla base del primo importo summenzionato.
57. L’interpretazione della Commissione violerebbe altresì il principio della certezza del diritto, poiché il disposto dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 non imporrebbe alcun requisito di forma per tale domanda a tal fine necessaria. La drastica sanzione prevista dall’art. 52, n. 5, potrebbe trovare applicazione soltanto nel caso di palese violazione di una disposizione chiara ed univoca.
58. Infine, considerato il carattere drastico della sanzione, risulterebbe altresì violato il principio di proporzionalità dettato dall’art. 5 CE. Infatti, la capacità di funzionamento del Fondo non sarebbe stata mai pregiudicata.
59. In ogni caso, i requisiti previsti dall’art. 10 dell’allegato non sarebbero di natura cogente. Come risulterebbe anche dall’art. 6 della decisione C (92) 1358/8, la Commissione godrebbe di un ampio potere discrezionale al riguardo. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda non determinerebbe automaticamente l’applicazione di una determinata sanzione.
60. Parimenti, l’art. 10 dell’allegato disporrebbe che la forma delle relazioni che devono essere presentate debba essere concertata inter partes. Si tratterebbe, conseguentemente, di disposizioni procedurali derogabili. La dichiarazione della Commissione, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, secondo cui essa non disporrebbe di alcun potere discrezionale riguardo all’asserita violazione delle condizioni dell’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8, sarebbe quindi viziata da errore di diritto.
61. La Commissione avrebbe altresì violato i principi di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria e di partnership regionale, nonché il principio di leale collaborazione di cui all’art. 10 CE.
b) Argomenti della Commissione
62. La Commissione sostiene, invece, la tesi secondo cui il significato e lo scopo dell’art. 52, n. 5, consistono nel mettere a disposizione della Commissione entro il 31 marzo 2001 tutti i documenti necessari affinché essa possa decidere sulla conclusione di un programma. Entro tale data dovrebbero essere quindi presentati alla Commissione tutti i documenti necessari in forma utilizzabile. Una certificazione finale delle spese non autenticata, inviata a mezzo posta elettronica sotto forma di file Excel, non potrebbe essere in nessun caso accettata quale valida domanda di pagamento, e ciò non solo per l’omessa utilizzazione dell’apposito modulo, bensì anche perché, ai sensi dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, un siffatto documento dovrebbe essere sottoscritto ed autenticato.
63. La Commissione, ove considerasse vincolanti tali documenti, violerebbe l’art. 274 CE, in forza del quale essa è obbligata al rispetto del principio della buona gestione finanziaria.
64. Il regolamento n. 4253/88, benché abrogato dall’art. 54 del regolamento n. 1260/1999, continuerebbe tuttavia a trovare applicazione sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 52, n. 1, del regolamento n. 1260/1999, in forza del quale i programmi dei periodi di programmazione 1989‑1993 e 1994‑1999 continuerebbero ad essere soggetti alle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1999. Di conseguenza, l’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, continuerebbe ad applicarsi al programma MST 2.
65. L’interpretazione della Commissione non violerebbe neanche il principio della certezza del diritto. L’art. 10 dell’allegato alla decisione della Commissione C (92) 1358/8, stabilirebbe chiaramente i requisiti necessari per il pagamento del saldo. L’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, fisserebbe il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di pagamento per i programmi approvati in data anteriore al 1° gennaio 1994. Inoltre, tale disposizione indicherebbe in termini precisi anche la conseguenza consistente nel disimpegno d’ufficio dei fondi.
66. Non sussisterebbe neppure una violazione del principio di proporzionalità. La tempestiva presentazione delle domande costituirebbe un obbligo fondamentale per il buon funzionamento dei Fondi strutturali. La sua violazione si troverebbe in contrasto con l’obbligo gravante sulla Commissione ex art. 274 CE. Né l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, attribuirebbe alla Commissione alcun potere discrezionale, dato il suo carattere cogente.
67. È pur vero che la Commissione godrebbe, sulla base dell’art. 6 della decisione C (92) 1358/8, del potere discrezionale di modificare quanto stabilito con la decisione. Ciò non implicherebbe peraltro il potere discrezionale di modificare una norma gerarchicamente superiore.
68. La censura secondo cui l’interpretazione sostenuta dalla Commissione sarebbe in contrasto con i principi di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria e di partnership regionale, nonché con il principio di leale collaborazione l’art. 5 CE non sarebbe conforme né ai requisiti elencati nell’art. 21 dello Statuto della Corte di Giustizia, né a quelli elencati nell’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, in quanto il Regno Unito si limiterebbe a menzionare dei principi, senza dimostrare in qual modo essi possano essere stati violati.
c) Analisi
69. La questione che occorre chiarire, in limine, è se e in qual misura, in relazione alla forma e al contenuto – controversi nella specie – di una richiesta di pagamento del saldo di un contributo di finanziamento comunitario, l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni si siano sostituite non solo a quelle dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, ma anche a quelle della decisione, emanata sulla base del regolamento medesimo, C (92) 1358/8 relativa al programma MST 2, ivi comprese quelle del rispettivo allegato.
70. Qualora tale interpretazione dovesse essere respinta, occorrerà accertare in qual misura i documenti trasmessi dal Regno Unito potevano impedire il verificarsi della conseguenza del disimpegno d’ufficio dei fondi, di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, eventualmente anche a prescindere dal soddisfacimento dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalle disposizioni – in siffatta ipotesi ancora applicabili – dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, ovvero del corrispondente art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8.
i) Sul rapporto tra i singoli regolamenti
71. Il regolamento n. 1260/1999, a termini dell’art. 54 del medesimo, ha abrogato, per effetto della sua entrata in vigore, i regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88, facendo, tuttavia, espressamente salvo l’art. 52, n. 1, del regolamento n. 1260/1999.
72. L’art. 52 contiene, come risulta dal suo titolo, «Disposizioni transitorie» e, al n. 1, stabilisce che il regolamento n. 1260/1999 non osta, in particolare, alla continuazione degli interventi approvati durante la vigenza dei regolamenti ora abrogati. L’art. 52, n. 2, introduce, ad esempio, la possibilità di un’approvazione di nuovi interventi sulla base dei regolamenti abrogati, qualora le relative domande siano state presentate in forza di questi ultimi.
73. Con siffatte disposizioni transitorie il legislatore comunitario ha stabilito che gli interventi già approvati vengano proseguiti sulla base del rispettivo fondamento normativo e che, in casi particolari, nuovi interventi possano essere esaminati e approvati sulla base delle previgenti disposizioni. Per quel che concerne il programma MST 2 in questione, il relativo fondamento normativo è costituito dal regolamento n. 2052/88, dal suo regolamento d’attuazione n. 4253/88, nonché dalla decisione C (92) 1358/8, modificata dalle decisioni C (93) 3804 e C (96) 461.
74. Risulta quindi errata la tesi del Regno Unito, secondo cui tali disposizioni sarebbero state abrogate dal regolamento n. 1260/1999. Rimane ancora aperta la questione del reciproco rapporto intercorrente tra il regolamento n. 1260/1999 e l’originario fondamento normativo del programma MST 2. Infatti, in linea di principio, la continuazione degli interventi già decisi in base al loro originario fondamento normativo non osta ad un disimpegno d’ufficio di fondi ex art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, indubbiamente applicabile anche al programma MST 2. Occorre chiedersi, al riguardo, quali siano i singoli requisiti cui debba ricollegarsi la conseguenza giuridica prevista dalla suddetta disposizione.
75. Il meccanismo del disimpegno automatico dei fondi, ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, costituisce una novità introdotta da questo regolamento rispetto al regolamento n. 4253/88. Quest’ultimo prevedeva esclusivamente la riduzione, la sospensione o la soppressione di un contributo qualora, in base ai controlli eseguiti, la Commissione avesse accertato l’esistenza di irregolarità ovvero di una modificazione rilevante in ordine alla natura o alle condizioni di attuazione dell’azione o della misura non autorizzata dalla Commissione (9). Occorre tuttavia rilevare che, in definitiva, le suddette conseguenze giuridiche sanzionavano il comportamento del beneficiario finale dell’intervento finanziario comunitario (10), mentre il disimpegno di fondi in esame colpisce (soltanto) il comportamento dello Stato membro.
76. Lo scopo che il legislatore comunitario ha voluto perseguire con l’introduzione del disimpegno automatico di fondi è quello di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie attraverso il miglioramento delle previsioni e dell’esecuzione delle spese (11).
77. Con l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, da un lato è stato prorogato fino al 31 marzo 2001 il termine di sei mesi – successivi alla fine dell’anno in questione o al completamento materiale dell’azione – previsto dall’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, per la presentazione della domanda finale di pagamento. Dall’altro lato, è stata introdotta per la prima volta la conseguenza giuridica del disimpegno d’ufficio di fondi in caso di mancato rispetto di detto termine.
78. Occorre, a questo punto, chiarire se la conseguenza giuridica introdotta dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 possa costituire – nel combinato disposto con il termine di presentazione di una «domanda finale di pagamento» – la sanzione per il mancato rispetto dei requisiti elencati nell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, ovvero di quelli, identici ai primi, elencati nell’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8 (12).
79. L’assenza nell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, di un esplicito riferimento ai requisiti dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88 si pone indubbiamente in contrasto con tale assunto. Al riguardo il Regno Unito si richiama alla sentenza 26 maggio 1982, causa Repubblica federale di Germania/Commissione (13), in cui si afferma che «il principio della certezza del diritto richiede (...) che la norma che fissa un termine di decadenza, soprattutto nel caso in cui possa risolversi nel privare uno Stato membro di un sussidio finanziario già approvato e in base al quale lo Stato ha già effettuato spese rilevanti, venga redatta in modo chiaro e preciso, affinché gli Stati membri possano valutare con piena cognizione di causa l’importanza per essi di osservare detto termine». Questa giurisprudenza assume qui rilevanza, in quanto il termine di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, previsto in funzione della conseguenza giuridica consistente nel disimpegno d’ufficio di fondi, viene considerato quale termine perentorio, il cui mancato rispetto determina per lo Stato membro interessato la perdita dei finanziamenti.
80. In effetti, il disimpegno d’ufficio di fondi di cui all’art. 52, n. 5, rappresenta un inasprimento non irrilevante delle sanzioni rispetto alla situazione giuridica preesistente (14), cosicché, alla luce della menzionata giurisprudenza, va indubbiamente respinta l’interpretazione dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, secondo cui tale disposizione sarebbe stata modificata dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, mediante l’aggiunta di una nuova conseguenza giuridica collegata ad un termine perentorio.
81. Da ciò non può tuttavia discendere che i dati che lo Stato membro è obbligato a trasmettere ai fini della presentazione della domanda finale di pagamento di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, non debbano soddisfare alcun requisito. Ciò appunto si evince dal summenzionato scopo di questa disposizione transitoria (15). Sebbene la Commissione non possa pretendere, sulla base dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, il rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, ovvero dall’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8, tuttavia non le si può del tutto negare il diritto di stabilire alcuni requisiti concernenti l’esattezza e l’affidabilità dei dati che il Regno Unito era tenuto a trasmettere prima della scadenza del termine del 31 marzo 2001 (16). Tale diritto deve essere ben riconosciuto alla Commissione proprio in considerazione del fatto che lo scopo chiaramente perseguito con il meccanismo del disimpegno automatico dei fondi è, in ultima analisi, quello della trasposizione nel diritto derivato del principio di diritto primario della buona gestione finanziaria sancito dall’art. 274 CE.
Un'interpretazione della nozione di richiesta di pagamento definitivo ai sensi dell'art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, che prescinda dalle altre disposizioni del regolamento n. 1260/1999 e del regolamento n. 4253/88, si porrebbe parimenti in contrasto con il recepimento del contenuto normativo sostanziale dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88 operato dall'art. 32, n. 4, del regolamento n. 1260/89. A prescindere dalla questione della sfera di applicazione temporale di entrambe le disposizioni, da tale recepimento emerge chiaramente che il regolamento n. 1260/1999 non ha modificato la forma, il contenuto e la funzione della richiesta di pagamento definitivo, ragion per cui l'art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, contrariamente a quanto esposto dal rappresentante del governo britannico all'udienza, non può, in ogni caso, essere interpretato senza tener debitamente conto delle altre disposizioni sia del regolamento n. 4253/88 sia del regolamento n. 1260/1999.
Può soprassedersi, in questa sede, all'esame se la tesi del Consiglio, secondo cui l'art. 52, n. 5, dev'essere letto nel combinato disposto con l'art. 32, n. 4, del regolamento n. 1260/1999, sia conciliabile con la tesi sostenuta dalla Commissione.
82. Da tutte le suesposte considerazioni deriva quindi che l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che il mancato rispetto dei requisiti indicati nell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, non determina di per sé il disimpegno d’ufficio dei fondi, ma che – a fronte di dati relativi alle spese effettuate trasmessi senza il rispetto di qualsiasi forma – la Commissione è indubbiamente legittimata a verificare se i dati suddetti possano essere considerati quale domanda finale di pagamento ai fini dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
83. Con la decisione impugnata la Commissione è quindi incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, avendo ricondotto la sanzione del disimpegno d’ufficio dei fondi, ivi prevista, al mancato rispetto dei requisiti dettati dall’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88, ovvero di quelli dell’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8 della Commissione.
84. Riguardo alla fattispecie qui in esame appare quindi irrilevante, contrariamente all’interpretazione sostenuta dalla Commissione, il fatto che il Regno Unito non si sia servito del modulo fornito dall’istituzione, solitamente utilizzato per la presentazione della domanda di pagamento dei finanziamenti provenienti dai Fondi, nonché per effettuare la dichiarazione certificata delle spese.
85. Tale interpretazione giuridicamente erronea dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 potrebbe tuttavia risultare irrilevante qualora, nelle circostanze della specie, la Commissione abbia avuto giusto motivo di ritenere che il Regno Unito abbia omesso di presentare tempestivamente una domanda ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
ii) Sull’argomento concernente l’avvenuta tempestiva presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999
La relazione d’esecuzione
86. Con posta elettronica 15 marzo 2001 il GONW ha inviato alla Commissione, in un documento in formato Excel, la relazione finale di esecuzione relativa al programma MST 2. Tuttavia, il Regno Unito non ha confermato i dati suddetti entro il 31 marzo 2001.
87. Non può essere condiviso il punto di vista del Regno Unito, secondo cui non sarebbe necessaria alcuna conferma dei dati da parte dello Stato membro, in quanto la detta amministrazione sarebbe delegata, nell’ambito dell’organizzazione nazionale interna, a fornire autonomamente informazioni alla Commissione.
88. Sia l’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88, sia la corrispondente disposizione contenuta nell’art. 10, terzo trattino, dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8, adottata sulla base del suddetto regolamento, impongono espressamente un attestato di conferma delle informazioni da parte dello Stato membro. Per contro, i requisiti elencati nel primo e nel secondo trattino debbono essere rispettati dalle autorità nazionali summenzionate (17).
89. Questa distinzione è conforme al significato e allo scopo della disposizione. Durante la fase di programmazione lo Stato membro e la Commissione agiscono di concerto, mentre, una volta conclusa tale fase, ossia a decorrere dall’approvazione di un quadro comunitario di sostegno, lo Stato membro affida la gestione dei programmi ad una determinata amministrazione (18). Il vantaggio consiste nel fatto che le autorità locali possono gestire i programmi con maggiore facilità. Rimane tuttavia compito dello Stato membro di vigilare sulla loro corretta attuazione (19).
90. Benché, secondo l’interpretazione giuridica qui accolta, il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 21, n. 4 terzo trattino, del regolamento n. 4253/88, ovvero dell’art. 10, terzo trattino, dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8, non possa di per sé determinare l’applicazione delle conseguenze giuridiche previste dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, si deve tuttavia ritenere che la trasmissione da parte di un’autorità locale di una relazione finale di esecuzione non confermata non offra sufficiente garanzia di affidabilità. In particolare, da una siffatta relazione non emerge che lo Stato membro si assume la responsabilità dell’esattezza – sostanziale e numerica – dei dati forniti. Ciò premesso, va rilevata la mancanza di una dichiarazione certificata dello Stato membro giuridicamente vincolante che, a prescindere, dunque, dal fatto che i menzionati requisiti non siano direttamente applicabili, appare al riguardo indispensabile (20).
91. Né la menzionata delega concessa dallo Stato membro all’amministrazione giustifica un diverso risultato. Una disposizione di diritto interno non può modificare né tanto meno abrogare unilateralmente una disposizione di diritto comunitario.
La certificazione delle spese
92. Il GONW ha altresì presentato, prima della scadenza del termine, vale a dire il 21 marzo 2001, una certificazione delle spese sotto forma di tabella. Dagli atti risulta tuttavia che i dati concernenti le spese effettuate erano contraddittori nonché errati.
93. La somma complessivamente erogata ammonta una volta a 111 735 335 GBP, e un’altra volta a 107 746 599 GBP. Per quanto il corretto importo, pari dunque a 111 735 335 GBP, fosse indicato nell’allegato 4 al messaggio di posta elettronica 21 marzo 2001 del GONW, tuttavia tale importo non corrispondeva a quello indicato nella tabella 2A dell’allegato 5, facendo sorgere incertezza al riguardo.
94. Benché – come eccepito dalla ricorrente – entrambi gli importi siano idonei a giustificare il pagamento, rimane l’incertezza sul carattere vincolante di somme contraddittorie. L’affermazione secondo cui, quantomeno, le somme suddette non superano l’importo stanziato non è sufficiente ai fini di un’eventuale verifica dei dati sulla base dei certificati da produrre.
95. In forza dell’art. 274 CE incombe dunque alla Commissione l’obbligo della buona gestione finanziaria. Ciò esige che l’istituzione, nel decidere sul pagamento di un contributo finanziario da parte dei Fondi e al fine di evitarne un uso indebito, proceda ad una verifica dei dati quanto più accurata possibile. Tuttavia, essa non sarà messa nelle condizioni di poter procedere fintanto che avrà a disposizione soltanto cifre imprecise su spese che, in ultima analisi, non possono neppure essere ricondotte con sicurezza nell’ambito di un intervento.
96. Infine, è pacifico che i relativi dati controversi siano stati rettificati a termini ormai scaduti, segnatamente il 14 giugno, il 19 luglio, nonché il 6 e 13 agosto 2001, e dunque, in ogni caso, in ritardo. Il significato e lo scopo del termine di decadenza dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, esigono la presentazione entro tale termine di qualunque dato rilevante per la Commissione ai fini della decisione. La possibilità, sostenuta dal Regno Unito, di una rettifica successiva appare inconciliabile con lo scopo perseguito da tale disposizione.
Conclusioni provvisorie
97. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la Commissione non ha fatto un uso manifestamente scorretto del diritto, ad essa spettante, di verificare i dati relativi alla richiesta di pagamento prevista dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
98. Quantunque si debba concordare col Regno Unito sul fatto che la comunicazione di cifre e dichiarazioni parzialmente errate non possa di per sé determinare le conseguenze giuridiche di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 – in particolare soprattutto perché, ai fini di una conclusione rapida ed efficace dell’intervento con il pagamento di ogni saldo in sospeso, è sufficiente non tener affatto conto dei saldi divergenti – rettificati dopo la scadenza del termine, laddove tale divergenza vada a scapito del bilancio comunitario – si deve rilevare che nella specie la comunicazione di siffatti dati errati si è accompagnata alla mancata conferma della relazione finale di esecuzione. A fronte di un siffatto cumulo di fonti di rischio la Commissione non poteva restare inerte.
99. Ciò premesso, la Commissione poteva legittimamente giungere alla conclusione che deve ritenersi tardiva la domanda di pagamento presentata dallo Stato membro ex art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, qualora i dati in essa contenuti non presentino sufficienti garanzie – implicite ma indispensabili – di attendibilità proprie dei dati relativi ad una domanda di pagamento e restino privi di conferma sino alla scadenza del relativo termine. Sotto questo aspetto, la decisione impugnata risulta pertanto, in ogni caso, giuridicamente fondata (21).
iii) Sull’asserita omissione dell’esercizio del potere discrezionale
100. L’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, costituisce una disposizione cogente che non conferisce alla Commissione alcun potere discrezionale. Esso disciplina il disimpegno obbligatorio di quei fondi per i quali non sia stata presentata entro il 31 marzo 2001 un’apposita domanda finale di pagamento. Pertanto, la decisione della Commissione che concretizza tale conseguenza giuridica non è illegittima per sviamento di potere (22).
101. È pur vero, come rileva il Regno Unito, che l’art. 6 della decisione C (92) 1358/8, a norma del quale il mancato rispetto delle condizioni di una richiesta di pagamento può avere come conseguenza la sospensione del contributo finanziario, prevede un potere discrezionale della Commissione al riguardo.
102. Come già illustrato in precedenza (23), il meccanismo del disimpegno automatico dei fondi rappresenta una novità introdotta con l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999. In considerazione della drasticità di tale conseguenza giuridica si deve procedere ad un’interpretazione autonoma della relativa disposizione. Occorre pertanto considerare qui irrilevante la questione se, in altri contesti, il regolamento n. 4253/88, ovvero la decisione C (92) 1358/8, che su esso si fonda, lasciassero o meno un certo margine di discrezionalità.
103. Si deve quindi ritenere che l’applicazione del disimpegno d’ufficio dei fondi di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, non rientrasse nella discrezionalità della Commissione laddove, in esito alla verifica dei documenti presentati, l’istituzione avesse rilevato la mancanza di una domanda finale di pagamento.
iv) Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità
104. La decisione della Commissione non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 5 CE, che, secondo la giurisprudenza della Corte, esige che le misure imposte dagli atti delle istituzioni comunitarie siano idonee a raggiungere lo scopo perseguito e non eccedano i limiti di quanto sia all’uopo necessario (24).
105. Il rigoroso rispetto del termine previsto nell’art. 52, n. 5, è indispensabile per il mantenimento della capacità di funzionamento e della buona gestione finanziaria dei Fondi strutturali ai sensi dell’art. 274 CE. Tenuto conto del decentramento della gestione dell’attività dei Fondi strutturali attraverso gli Stati membri, solo nel caso di domande di pagamento presentate tempestivamente la Commissione è pienamente in grado di poter ricostruire le spese effettuate, che, in definitiva, giustificano i pagamenti nel contesto dei fondi stanziati.
106. La capacità di funzionamento dei Fondi impone altresì che eventuali integrazioni o correzioni sostanziali tardive delle domande di pagamento di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, non possano più impedire il disimpegno dei fondi, la cui gestione verrebbe, in caso contrario, paralizzata da domande difficilmente verificabili.
v) Sull’asserita violazione del principio della certezza del diritto
107. L’argomento del Regno Unito, secondo cui l’interpretazione dell’art. 52, n. 5, effettuata dalla Commissione, sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, è infondato.
108. L’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, stabilisce inequivocabilmente la data del 31 marzo 2001 quale scadenza per la presentazione della domanda finale di pagamento, e il disimpegno automatico dei fondi quale conseguenza giuridica del mancato rispetto di tale scadenza.
109. Dagli atti risulta che il Regno Unito – anche a livello del GONW – fosse ben a conoscenza di quali fossero i dati da fornire nell’ambito di una domanda finale di pagamento. Il GONW medesimo ha dichiarato in diverse occasioni di essere a conoscenza della scadenza. Inoltre, esso ha evidentemente cercato di approntare tempestivamente una relazione finale di esecuzione comprendente anche le dichiarazioni. A tal riguardo si rimanda alle lettere 26 febbraio, 15 e 21 marzo 2001, nelle quali il GONW fa esplicito riferimento al termine del 31 marzo 2001, dichiarando di essere a conoscenza del fatto di dover rispettare la suddetta imminente scadenza.
vi) Sull’asserita violazione dei principi di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria, di partnership regionale e del principio di leale collaborazione
110. L’argomento del Regno Unito, secondo cui l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni da parte della Commissione sarebbe in contrasto con i principi di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria, di partnership regionale e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 10 CE, deve essere respinto per difetto di specificità. Il Regno Unito ha omesso di spiegare le violazioni contestate. Sia l’art. 21 dello Statuto della Corte di Giustizia, sia l’art. 38, n. 1, lett. c), del Regolamento di procedura della Corte richiedono che i motivi dedotti vengano esposti quantomeno sommariamente. È inoltre necessario che le violazioni contestate vengano spiegate in maniera chiara e comprensibile.
111. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato perché infondato.
2. Secondo motivo di ricorso: il comportamento della Commissione
a) Principali argomenti
112. Con il secondo motivo di ricorso il Regno Unito sostiene principalmente che alla Commissione è precluso eccepire difetti di forma e di sostanza nella presentazione della domanda giacché essa non ha comunicato al Regno Unito, anteriormente alla scadenza del termine, che la domanda non era atta a soddisfare i requisiti di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
113. La Commissione sarebbe stata inoltre obbligata a comunicare al Regno Unito che, a suo parere, la forma della domanda non era inidonea a soddisfare i requisiti vigenti.
114. Poiché soltanto nell’estate 2001 la Commissione ha replicato ai documenti trasmessile il 15 e il 21 marzo 2001, il ricorrente avrebbe avuto fondato motivo di ritenere che fossero state rispettate tutti i requisiti necessari ai fini della domanda di pagamento del saldo.
115. Al riguardo la Commissione replica, in sostanza, che i propri servizi non hanno mai dato adito al convincimento che i documenti presentati entro il termine fossero sufficienti a concludere il programma. Essa rileva, inoltre, che il proprio comportamento resta in ogni caso irrilevante ai fini del disimpegno d’ufficio dei fondi.
b) Valutazione
i) Sulla concludenza degli argomenti
116. Il motivo di ricorso deve essere rigettato per difetto di concludenza. Difatti, anche qualora l’argomento fosse fondato, esso non potrebbe determinare l’annullamento della decisione impugnata.
117. Come affermato dalla Corte nella sentenza 21 settembre 2000, causa C‑46/98 P (25), la concludenza di un motivo dedotto nell’ambito di un ricorso di annullamento si riferisce all’idoneità dello stesso a determinare l’annullamento richiesto dal ricorrente nel caso in cui i relativi argomenti siano fondati.
118. Anche qualora fosse esistito un obbligo d’informazione in capo alla Commissione e questa lo avesse violato, da ciò non discende necessariamente che il Regno Unito avrebbe tempestivamente presentato un’idonea domanda finale di pagamento.
ii) Sull’obbligo d’informazione gravante sulla Commissione in forza dell’art. 31, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999
119. Per esigenze di completezza occorre ancora esaminare l’obbligo d’informazione che l’art. 31, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999, esplicitamente impone alla Commissione, secondo cui la Commissione è tenuta ad informare in tempo utile lo Stato membro e l’autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.
120. Questa disposizione non è applicabile al programma in questione. Secondo le disposizioni transitorie dell’art. 52, del regolamento n. 1260/1999, agli interventi approvati ancora in base al regolamento n. 2052/88 e al relativo regolamento d’attuazione n. 4253/88, non si applica il regolamento n. 1260/1999. Pertanto, l’obbligo della Commissione di richiamare l’attenzione sul pericolo dell’incombente disimpegno dei fondi, di cui all’art. 31, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999, si applica soltanto ai programmi successivi.
121. Tuttavia, il Regno Unito non viene pregiudicato dall’applicazione della disposizione transitoria dell’art. 52, del regolamento n. 1260/1999, atteso che, in definitiva, l’art. 52, n. 5, stabilisce per la presentazione delle domande finali di pagamento un termine notevolmente più lungo di quello originariamente previsto dall’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88.
iii) Sul comportamento della Commissione in particolare
122. Per esigenze di completezza deve essere esaminata qui di seguito la censura relativa al comportamento della Commissione.
123. Sebbene il comportamento della Commissione non sia esemplare per trasparenza, soprattutto in quanto essa ha chiesto chiarimenti sulle indicazioni contraddittorie dello Stato membro, ovvero del GONW, successivamente alla scadenza del termine, ed essa stessa non aveva evidentemente le idee chiare su quale fosse il piano di finanziamento definitivo, tuttavia ciò non toglie nulla al fatto che, in linea di principio, gravava sul Regno Unito la responsabilità di far pervenire alla Commissione entro il termine prescritto qualunque informazione attendibile concernente le spese, così da porre l’istituzione in grado di adottare una decisione finale.
124. Inoltre, la Commissione non ha mai minimizzato né intenzionalmente taciuto la conseguenza del disimpegno d’ufficio dei fondi. Al contrario, essa ha manifestato l’intenzione di concludere il programma MST 2 già il 31 luglio 2000, rivolgendo così al Regno Unito una prima sollecitazione indiretta ad attivarsi.
125. Infine, dalle pertinenti disposizioni non deriva alcun eventuale obbligo incombente alla Commissione di dare individuale conferma in ordine alla scadenza di ogni singolo termine. Né diversa conclusione risulta dall’art. 10 CE, a norma del quale le istituzioni comunitarie sono obbligate a collaborare lealmente con gli Stati membri (26). Non costituisce un comportamento sleale il fatto che la Commissione ometta di avvertire uno Stato membro della scadenza di un termine, qualora lo Stato membro stesso sia a conoscenza dell’obbligo di rispettare tale termine (27).
126. Per quel che concerne l’affidamento eventualmente ingeneratosi, occorre al riguardo rilevare che la Commissione ha adottato la decisione impugnata sulla base di un regolamento del Consiglio, sicché al comportamento della Commissione non può essere in ogni caso attribuito il valore di rinuncia a requisiti formali da essa stessa stabiliti.
3. Terzo motivo di ricorso: insufficiente motivazione della decisione della Commissione C (92) 1358/8
a) Argomenti del Regno Unito
127. Con il terzo motivo di ricorso il Regno Unito sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’art. 253 CE, atteso che la decisione 22 novembre 2002 non conterrebbe l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda e che sono necessarie ai fini della comprensione della motivazione.
128. In particolare, non viene affatto chiarita la ragione per cui le informazioni inviate nel febbraio e nel marzo 2001 non sarebbero state sufficienti ad integrare una domanda ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999. Inoltre, la Commissione non avrebbe neppure chiarito le ragioni per cui sarebbe impossibile concludere il programma a causa dell’asserito inadempimento dei requisiti da soddisfare entro il termine di scadenza. La dichiarazione della Commissione, secondo cui «i servizi competenti (…) non condividono le spiegazioni riguardanti il piano di finanziamento definitivo», sarebbe del tutto insufficiente e incomprensibile.
b) Argomenti della Commissione
129. La Commissione, invece, considera debitamente motivata la decisione perché conforme ai requisiti dell’art. 253 CE. La lettera 22 novembre 2002 dovrebbe essere letta nel contesto dello scambio di corrispondenza con il Regno Unito, ed in particolare unitamente alle lettere 24 gennaio, 18 aprile e 12 giugno 2002. In esse la Commissione avrebbe sempre manifestato il suo punto di vista secondo cui sino al 31 marzo 2001 non sarebbe stata presentata alcuna richiesta di pagamento del saldo.
130. In definitiva, anche il Regno Unito avrebbe riconosciuto, nella lettera 12 giugno 2002, che sino al 31 marzo 2001 non sarebbe stata presentata alcuna domanda formale. Il detto Stato membro quindi, pur non condividendole, sarebbe stato a conoscenza della motivazione della decisione.
c) Analisi
131. Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di un provvedimento conforme all’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo. L’estensione dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto interessato e dal contesto nel quale è stato adottato, nonché dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (28).
132. In particolare, la motivazione di una decisione di ridurre l’importo di un contributo comunitario, tenuto conto delle gravi conseguenze di una decisione di tal genere per il destinatario del contributo, deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano tale decisione (29).
133. È pur vero che il caso di specie non riguarda la riduzione di un contributo comunitario. Tuttavia, anche in questo caso si è verificato un successivo diniego di un contributo finanziario inizialmente concesso, ossia del pagamento del saldo dei contributi stanziati dal FESR a favore del programma MST 2.
134. Nella lettera impugnata 22 novembre 2002 la Commissione ha dichiarato, in sostanza, che la decisione di disimpegnare i fondi era un atto dovuto, giacché fino al 31 marzo 2001 non era stata presentata alcuna domanda di pagamento a termini dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
135. Dal contesto in cui la decisione è stata adottata deriva la conferma del fatto che la motivazione è sufficiente. L’obbligo di motivazione richiede spiegazioni meno dettagliate ogni qualvolta il destinatario della decisione sia già a conoscenza del fondamento normativo e dei relativi presupposti (30). Il Regno Unito – come sopra rilevato (31) – ha dichiarato ancor prima della scadenza del termine, di essere se non altro a conoscenza della brevità dei termini di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999. Si deve pertanto ritenere che il Regno Unito – a prescindere dalla protratta divergenza di vedute tra le parti sui requisiti dettati dall’art. 10 dell’allegato alla decisione C (92) 1358/8 – sapeva che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, avrebbe comportato il disimpegno dei fondi.
136. Infine, durante il lungo scambio di corrispondenza tra le parti, segnatamente nelle lettere 24 gennaio, 18 aprile e 12 giugno 2002, sono state discusse le posizioni contrapposte e sono state esposte al Regno Unito le ragioni del disimpegno dei fondi.
137. Da tutte le suesposte considerazioni discende che, alla luce delle concrete circostanze di fatto, la Commissione ha sufficientemente motivato la sua decisione 22 novembre 2002.
138. Il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.
VI – Conclusioni
139. Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di
– respingere in toto il ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
– condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, p. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1260/1999»).
3 – GU L 374, p. 1 (in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).
4 – V. altresì art. 54 del regolamento n. 1260/1999.
5 – V. supra, paragrafo 18.
6 – V. anche sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑123/03 P, Commissione/Greencore Group (Racc. pag. I‑0000, punto 44): «(...) provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE».
7 – V. sentenza 25 febbraio 1988, causa 190/84, Parti écologiste “Les Verts”/Parlamento (Racc. pag. 1017, punti 7 e seg.): «[il ricorso in questione] è diretto contro atti di impegno (…) di spese (…). [Poiché] atti di questa natura producono effetti giuridici solo nella sfera interna dell’amministrazione, essi non creano diritti od obblighi in capo a terze persone. Pertanto, non costituiscono decisioni impugnabili».
8 – Sentenza 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709), nonché causa C‑123/03 P (cit. alla nota 6), punto 39.
9 – V. art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88.
10 – Sugli eventuali problemi di diritto nazionale che casi di tal genere implicano, v. Nehl, Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung, Berlino 2002.
11 – A termini del quarantaquattresimo ‘considerando’, è opportuno a tal fine che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell’anticipo e a disimpegni d’ufficio.
12 – Tempestiva presentazione di una richiesta di pagamento del saldo, invio di una relazione dettagliata, invio di un attestato di conferma delle spese.
13 – Causa 44/81 (Racc. pag. 1855, punto 16).
14 – Vedi supra, paragrafo 75.
15 – Vedi supra, paragrafo 76.
16 – Va ricordato, al riguardo, che la Corte, nella sentenza 5 ottobre 1999, causa C‑84/96, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑6547, punto 57), ha già avuto modo di interpretare la nozione di richiesta di pagamento definitivo – peraltro in connessione con un altro fondamento normativo – rilevando in proposito che – indipendentemente dalla questione di un'eventuale conferma dei relativi dati – «le richieste di pagamento definitivo inviate dagli Stati membri devono almeno contenere le informazioni destinate a consentire alla Commissione di procedere alla chiusura definitiva di tali progetti ed al pagamento delle somme reclamate».
17 – La disposizione distingue, quindi, tra i requisiti che debbono essere rispettati dalle autorità nazionali e quelli che debbono essere rispettati dallo Stato membro.
18 – Artt. 10 e 14 del regolamento n. 4253/88.
19 – Art. 23 del regolamento n. 4253/88.
20 – V. anche il quarantatreesimo ‘ considerando’ del regolamento n. 1260/1999: «Considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese (…)».
21 – Va rammentato che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 6 novembre 1990, causa C‑86/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3891, punto 20), ai fini della motivazione di una decisione basta che la parte essenziale della motivazione sia di per sé sufficiente a far ritenere legittima la decisione. I vizi dai quali potrebbero essere inficiati i restanti aspetti della motivazione della decisione sono ininfluenti ai fini del giudizio sulla validità della decisione stessa.
22 – Sull'assenza di discrezionalità nel disimpegno d’ufficio di fondi, v. inoltre la sentenza nella causa C‑84/96, cit. supra (nota 16).
23 – Vedi supra, paragrafo 75.
24 – V., per tutte, sentenza “VQPRD”, 18 settembre 1986, causa 116/82, Commissione/Repubblica federale di Germania (Racc. pag. 2519, punto 21).
25 – European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA)/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑7079, punto 38).
26 – V. sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag. 255), e ordinanza 13 luglio 1990, causa 2/88‑IMM, Zwartveld (Racc. pag. I‑3365).
27 – V. a questo proposito anche supra, paragrafo 109.
28 – Sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I‑395, punti 15 e seg.).
29 – Vedi, in tal senso, sentenza 3 febbraio 2000, cause riunite T‑46/98 e T‑151/98, CCRE/Commissione (Racc. pag. II‑167, punto 48).
30 – In questo senso si rimanda anche alla giurisprudenza della Corte sulle liquidazioni dei conti del FEAOG, secondo cui la collaborazione di uno Stato membro al procedimento di elaborazione della decisione influisce sull’estensione dell’obbligo di motivazione. V., ad esempio, sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, Germania/Commissione (Racc. pag. 21, punti 19-21).
31 – V. supra, paragrafo 109.
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