CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. POIARES MADURO
presentate il 6 maggio 2004(1)
Causa C-72/03
Carbonati Apuani Srl
contro
Comune di Carrara
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara)
«Libera circolazione delle merci – Tassa di effetto equivalente a un dazio doganale – Tassa sui marmi estratti nel territorio di un comune e trasportati fuori da quest'ultimo – Situazione puramente interna»
1. Non è più raro che la Corte venga sollecitata affinché si pronunci sull’applicazione delle norme sulla libera circolazione in relazione a situazioni interne agli Stati membri. In questa materia, una delle questioni aperte della nostra giurisprudenza è di sapere fin dove si estenda il campo di applicazione del diritto comunitario, e quindi, fino a qual punto la Corte sia competente a rispondere a domande pregiudiziali inerenti a tali situazioni. Mi pare che il rinvio in esame offra alla Corte l’occasione di affrontare di nuovo questa questione.
2. Con il rinvio in esame, infatti, la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di un tributo riscosso all’atto del trasporto di merci fuori dal territorio di un comune situato in uno Stato membro, il quale grava indistintamente sulle merci esportate verso un altro Stato membro e sulle merci spedite verso un’altra parte dello Stato membro in questione (2) . A prima vista, si potrebbe essere tentati di chiedersi se occorra distinguere il caso in cui i prodotti vengano tassati in ragione della loro esportazione fuori dall’Italia dal caso in cui i prodotti siano tassati in ragione della loro spedizione verso altre parti del territorio italiano.
3. Qualora si tenga conto delle sentenze rese nelle cause Lancry e a. e Simitzi la risposta appare scontata (3) . Un tributo è suscettibile di costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nel momento in cui venga riscosso in occasione dell’attraversamento di una frontiera, sia pure interna. In tale caso è del tutto inutile chiedersi se tale tributo incida solamente sugli scambi intracomunitari o anche sugli scambi interni. È sufficiente che abbia luogo un attraversamento della frontiera e la disciplina istitutiva del tributo è, in quanto tale, in toto contraria all’art. 25 CE. La giurisprudenza della Corte fornisce dunque una soluzione apparentemente semplice e chiara alla questione proposta nella presente causa.
4. Tale soluzione appare però poco soddisfacente. La giurisprudenza costante della Corte induce praticamente ad affermare il principio inverso a quello prevalente in materia di tasse di effetto equivalente. Stando ad essa, le norme relative alla libera circolazione non sono applicabili ad una situazione che incida soltanto sugli scambi interni di uno Stato membro. Se talune eccezioni sono state apportate al rigore di detto principio, esse lo sono state a titolo eccezionale, con riguardo a circostanze particolari della fattispecie, e mantenendo sempre fermo il principio dell’inapplicabilità delle norme sulla libera circolazione a situazioni puramente interne (4) . È perciò opportuno domandarsi se la soluzione affermatasi in materia di tasse di effetto equivalente sia sempre giustificata e, ove non lo sia, se non sarebbe necessario adottare un approccio più coerente, che conduca allo stesso risultato.
I – Contesto giuridico, fatti e domanda pregiudiziale
5. Il tributo di cui trattasi in questa causa è un’eredità del passato. Si rinviene traccia in una notificazione governatoriale del 14 luglio 1846 promulgata dal governatore della provincia della Lunigiana Estense. Dopo l’unificazione del Regno d’Italia, esso è stato istituito, in forza di un Regio decreto del 19 settembre 1860, come diritto di pedaggio per il transito dei marmi sulle strade di Carrara. In forza della legge 15 luglio 1911, n. 749, fu trasformato in tassa sul trasporto di marmi escavati nel comune.
6. Attualmente tale tributo poggia su di una normativa complessa. Modificata in talune sue disposizioni dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, la legge n. 749/1911 dispone, all’epoca dei fatti, nel suo articolo unico:
«È istituita a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal Comune all’uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio Comunale, sentite le parti sociali.
Ogni anno il Consiglio Comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilisce la misura in cui la tassa dovrà essere percetta per l’anno successivo. Tuttavia quando il Comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio Comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura minima della tassa stessa.
Potrà il Comune, con deliberazione consiliare, secondo le forme della legge comunale o provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese e agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto di Marina di Carrara, accordandosi l’eventuale applicazione della legge 12 febbraio 2003, n. 50, ed una parte in contributi all’iscrizione degli operai dell’industria marmifera alla cassa nazionale di previdenza per gli operai».
7. Tale disposizione è stata in seguito precisata dal decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1999, n. 75, la quale dispone:
«L’articolo unico della legge n. 749/1911 (...) va interpreto nel senso che la tassa da esso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale».
8. Occorre, infine, tenere conto di un regolamento adottato dal Comune di Carrara il 23 marzo 1999, il quale prevede che il Consiglio comunale stabilisca, anno per anno, il tariffario della tassa tenendo conto in particolare del danno ambientale causato dall’industria marmifera. Le modifiche regolamentari e legislative che possono essere state apportate a detta normativa nel 2001 e 2004, essendo posteriori ai fatti riferiti (dedotti in giudizio), non sono invece rilevanti ai fini dell’analisi della Corte nella presente causa (5) .
9. Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’applicazione di tale normativa ha per conseguenza che i marmi estratti ed utilizzati nel territorio del Comune di Carrara sono esenti dalla tassa, mentre i marmi utilizzati o lavorati nei comuni limitrofi possono esserlo sia parzialmente che totalmente.
10. I fatti della causa sono i seguenti. La società Carbonati Apuani Srl pratica un’attività di estrazione e trasformazione di scaglie di marmo e di rimozione terra nel Comune di Carrara. Con avviso di liquidazione del 7 maggio 2001, il Comune di Carrara ha preteso da essa la liquidazione della tassa marmi dovuta per le esportazioni effettuate fuori dal comune nel mese di aprile 2001. La società ha impugnato tale avviso dinanzi al giudice a quo, sostenendo che la normativa in base alla quale si richiede tale liquidazione è in contrasto con il diritto comunitario.
11. La questione sollevata dal giudice investito della causa verte sulla conformità della normativa richiamata con gli artt. 23 CE, 81 CE, 85 CE e 86 CE.
II – Osservazioni preliminari
12. Tali osservazioni sono di tre ordini. Esse ci consentono di precisare il contesto nel quale s’iscrive la questione sollevata.
A – Sulla ricevibilità della questione sottoposta
13. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione chiede alla Corte di pronunciarsi sulla ricevibilità della questione proposta. Sarebbe necessario chiedersi se tale rinvio soddisfi i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte in base ai quali il giudice nazionale ha l’obbligo di definire il quadro fattuale e giuridico nel quale si inseriscono le questioni sollevate (6) .
14. Detta obiezione è infondata. La situazione di fatto non presenta nessuna difficoltà particolare, e sebbene nell’ordinanza di rinvio non sia stata descritta con molti dettagli, una descrizione completa può essere agevolmente ricavata dalla lettura delle osservazioni scritte depositate dalle parti nel giudizio principale. Per quanto riguarda l’ambito normativo, esso emerge con chiarezza dall’ordinanza di rinvio (7) . Atteso quanto prima esposto, sarebbe fuori luogo esigere che la Corte disponga dell’integralità degli elementi della controversia per valutare l’utilità dell’interpretazione richiestale. Il mero fatto che, nella presente causa, la Commissione sia stata in grado di presentare delle osservazioni utili è del resto sufficiente a dimostrare che l’ordinanza era sufficientemente motivata (8) . In questa causa la Corte è in possesso degli elementi necessari per pronunciarsi sulla questione di diritto sottopostale.
15. In materia di rinvio pregiudiziale sarebbe ad ogni modo imprudente estendere i motivi d’irricevibilità al di la delle ipotesi in cui l’oggetto della controversia risulta sottratto alla conoscenza della Corte per mancanza di informazioni (9) , ovvero per il carattere artificioso della lite (10) . Detta regola di prudenza appare conforme alla natura ed allo spirito di cooperazione giurisdizionale prevista dall’art. 234 CE che poggia sulla necessaria collaborazione delle due giurisdizioni ai fini della risoluzione della medesima controversia.
B – Sulla determinazione del diritto applicabile nella specie
16. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità della normativa italiana sia con l’art. 23 CE, relativo all’unione doganale, che con gli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE, relativi alle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.
17. Si ricorda anzitutto che, nell’ambito di un procedimento introdotto ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario. Stando ad una giurisprudenza costante, occorre intendere il quesito proposto nella presente causa come richiesta rivolta alla Corte di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione rientranti nel diritto comunitario che possano consentirgli di valutare la compatibilità di detta normativa ai fini della definizione della controversia di cui è investito (11) .
18. È poi opportuno delimitare l’oggetto della domanda alla prima parte della questione.
19. Su tale punto, l’evidenza consente di non dilungarsi sulla trattazione. In primo luogo, l’art. 86 CE non ha attitudine ad essere applicato alla presente fattispecie, poiché il provvedimento in discussione non riguarda né le imprese pubbliche né l’esercizio di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese.
20. In secondo luogo, il tributo è una misura statale alla quale non possono essere applicati gli artt. 81 CE e 82 CE. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese non vengono prese in considerazione allorché si tratti di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di un provvedimento legislativo o regolamentare di uno Stato membro (12) . Certamente, non è da escludersi che un provvedimento statale si ponga in contrasto con gli artt. 81 CE e 82 CE in combinato disposto con l’art. 10 CE, ove sia atto a far venir meno l’efficacia delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese. Tale caso ricorre, secondo la Corte, allorquando uno Stato membro imponga o favorisca la conclusione di intese contrarie all’art. 81 CE o aggravi gli effetti di tali intese, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere statale, delegando ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento in campo economico (13) . È quantomeno necessario che si possa dimostrare un legame diretto tra il provvedimento in questione e i comportamenti d’impresa anticoncorrenziali. Orbene, nelle circostanze della causa principale, nulla ci consente di concludere per l’esistenza di un tale nesso. Comunque sia, l’asserita «mera incidenza sul libero gioco della concorrenza», come sostenuto dalla ricorrente nella causa principale, non può bastare ad assoggettare la tassa controversa alla suddette norme.
21. Non essendo, in linea di principio, gli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE applicabili in circostanze analoghe a quelle della causa principale, essi non possono servire da elementi di riferimento nella valutazione della compatibilità della tassa controversa con il diritto comunitario.
C – Modalità seguite nelle presenti conclusioni
22. La questione sollevata, in tal modo circoscritta, richiama in apparenza una risposta semplice. Il motivo di incompatibilità di una tassa di questo genere con il diritto comunitario è un classico nella giurisprudenza della Corte. È facile da trattare in forza dei principi interpretativi dell’art. 25 CE enucleati nelle citate sentenze Lancry e a. e Simitzi. Tale sarà in effetti il nostro modo di procedere in un primo momento.
23. Tale procedimento appare tuttavia insufficiente. Secondo una giurisprudenza consolidata, le norme sulla libera circolazione non sono applicabili a situazioni i cui elementi ed effetti rimangono confinati all’interno di un unico Stato membro (14) . Qualora la Corte dovesse confermare l’indirizzo interpretativo tracciato nelle cit. sentenze Lancry e a. e Simitzi, sussisterebbe il rischio di un’incoerenza nelle materie relative alle libertà di circolazione. Orbene, ritengo che una disposizione di diritto comunitario non dovrebbe mai essere interpretata in modo da originare un’incoerenza nell’ordinamento giuridico comunitario laddove sia possibile una diversa interpretazione. È dunque quest’altra interpretazione quella che vorrei suggerire alla Corte in un secondo momento.
III – L’applicazione alla tassa controversa della giurisprudenze della Corte in materia di tasse di effetto equivalente
A – Sulla fondatezza dell’applicazione della giurisprudenza Lancry e a. e Simitzi
24. La presente causa ha un precedente noto nel caso Simitzi, cit.. In tale procedimento, si trattava di un tributo gravante sia sui prodotti importati in una parte geograficamente remota del territorio greco, le isole del Dodecaneso, sia sui prodotti da essa esportati. Seguendo l’analisi sviluppata nella sentenze Legros e a. e Lancry e a., la Corte ha sancito, in tale causa, il principio dell’equivalenza tra, da una parte, un ostacolo risultante da un tributo riscosso ad una frontiera nazionale in ragione dell’esportazione di prodotti a partire dall’intero territorio di uno Stato membro e, dall’altra, un ostacolo risultante da una tassa riscossa ad una frontiera regionale per il fatto della spedizione di prodotti a partire da una regione di uno Stato membro e destinati ad altre regioni dello medesimo Stato (15) . Essendo gli effetti di questi due tipi di tassa equivalenti, entrambe devono essere proibite allo stesso modo.
25. Sulla base del summenzionato principio, la questione sollevata dal giudice del rinvio può essere facilmente risolta nel senso che una tassa riscossa da un comune sulle merci trasportate fuori dal suo territorio costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione, non solo in quanto colpisce le merci esportate fuori dal territorio dello Stato nel quale si trova il Comune, ma anche in quanto essa viene riscossa su merci che lasciano il Comune a destinazione di altre zone del territorio dello stesso Stato (16) .
26. Il Comune di Carrara ha tuttavia sollevato due obiezioni nei confronti di tale analisi. Una di esse verte sul fatto che, contrariamente alle circostanze che hanno dato origine alla sentenza Simitzi, cit., il tributo controverso colpisce solo un prodotto, il marmo di Carrara, e non la generalità delle merci esportate fuori dal Comune.
27. Tale prima obiezione non è fondata. In materia di tasse di effetto equivalente, non esiste nessun requisito numerico in ordine ai prodotti colpiti dalla tassa. Un simile requisito emerge dalla definizione data dalla Corte alla nozione di imposizione interna di cui all’art. 90 CE, poiché tale nozione riguarda «intere categorie di prodotti» che possono essere ricomprese in un «sistema generale di tributi interni» (17) . Essa è tuttavia irrilevante nell’ambito delle tasse di effetto equivalente. In tale ambito, il Trattato CE si prefigge l’eliminazione di ogni ostacolo tariffario agli scambi, anche se dovesse interessare un solo prodotto (18) .
28. L’altra obiezione attiene alle dimensioni modeste del Comune di Carrara, rapportate con la regione di cui trattava nella causa Simitzi, cit.
29. Neanche tale obiezione è condivisibile. Ciò di cui si tratta, in entrambi i casi, è l’operazione consistente, da parte dei poteri pubblici competenti, a frapporre un ostacolo tariffario agli scambi. Nella causa Simitzi, cit., tale operazione viene semplicemente ripetuta più volte. Tuttavia, ai fini della qualifica in questione, conta soltanto il risultato di una tale operazione, ossia l’esistenza di un ostacolo pecuniario agli scambi nel mercato comune, sia pure di importo modesto o addirittura minimo (19) . Un tributo, quale la tassa in esame nella presente fattispecie, istituito da un Consiglio comunale, in forza di una legge nazionale, sul territorio di un Comune, non va dunque trattato in modo diverso rispetto ad un tributo, quale la tassa di cui era questione nella causa Simitzi, cit., istituito dai Consigli comunali dei capoluoghi di regione in virtù di un decreto governativo per ogni parte del territorio rientrante nella loro competenza.
B – Sul rigetto degli argomenti invocati dalla difesa
30. Supponendo che il principio dell’applicabilità della giurisprudenza Simitzi sia ammesso al caso di specie, rimane da valutare la portata degli argomenti fatti valere dal Comune di Carrara a propria difesa. Detti argomenti sono di tre tipi.
31. Essi vertono da un lato, sui presunti effetti della tassa in questione. Il Comune considera che tale tassa non può avere nessun effetto di turbativa della concorrenza sul mercato comunitario.
32. È opportuno ricordare, tuttavia, che ai sensi del Trattato si definisce come tassa di effetto equivalente ogni onere pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, anche se non viene riscossa a profitto dello Stato e non produce nessun effetto discriminatorio o protezionistico (20) . Di conseguenza, tale qualifica non dipende né dall’effetto che la tassa può avere sul commercio intracomunitario, né dalle distorsioni di concorrenza che può causare. Ne discende altresì che è del tutto irrilevante l’argomento del Comune volto a sostenere che il prodotto tassato non si trovi in concorrenza con una produzione proveniente da territori esterni del Comune.
33. L’argomentazione del Comune è d’altro canto incentrata sugli scopi perseguiti mediante l’istituzione della tassa. Questa avrebbe lo scopo di consentire la costruzione e riparazione di infrastrutture stradali e portuali, di adottare provvedimenti di protezione ambientale, di sostenere iniziative culturali, infine di finanziare provvedimenti di assistenza sociale a favore degli operai. Tale è stato altresì l’argomento principale che la Repubblica italiana ha fatto valere in udienza. Quest’ultima aggiunge che tutte queste attività sarebbero direttamente legate al settore e all’attività marmiferi.
34. Dal carattere generale ed assoluto del divieto di istituire dazi doganali applicabili alle merci circolanti tra gli Stati membri, si evince tuttavia che i dazi doganali sono vietati a prescindere da ogni considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti, come pure dalla destinazione dei proventi che ne derivano (21) . Quindi, né lo scopo sociale, ambientale, culturale o altro in vista del quale è stata istituita, né il fatto che i proventi che ne derivano siano destinati al settore marmifero, possono ostare alla qualificazione della tassa controversa come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE (22) .
35. La Corte ammette una sola deroga al principio del divieto delle tasse di effetto equivalente. Essa riconosce che «non si può escludere che, in determinate ipotesi, un determinato servizio effettivamente prestato possa dar luogo ad una controprestazione ad esso proporzionata» (23) . Ma in simili casi, occorre inoltre che il servizio sia stato effettivamente eseguito, che sia stato concesso individualmente agli operatori interessati e che l’importo dell’onere sia strettamente proporzionato a detto servizio (24) . Qualora ricorrano questi presupposti, che sono cumulativi, è legittimo considerare che l’onere imposto non sia una mera misura protezionistica dello Stato membro interessato.
36. Spetterà al giudice nazionale statuire sulla sussistenza di tali presupposti nel caso di specie. È tuttavia opportuno ricordare i principali elementi di interpretazione che possono essere utili ai fini di detta valutazione allorché emergono dagli atti del fascicolo forniti alla Corte. Invocando comunque il beneficio di tale deroga, il Comune riconosce nelle sue osservazioni che dalla legge n. 75/99, contenente l’interpretazione autentica alla legge istitutiva della tassa controversa, si evince che gli operatori del settore non siano i «beneficiari diretti dei proventi della tassa» (25) . Indirettamente, la tassa risponderebbe ad un interesse comune a tutti gli operatori di tale industria. Sarà opportuno anzitutto verificare che i proventi di tale tributo siano destinati alle spese connesse al settore marmifero. Ma, anche a supporre che così sia, l’asserito vantaggio tratto dal tributo corrisponderebbe comunque all’interesse generale dell’insieme degli esportatori e non di un servizio effettivamente ed individualmente reso (26) . Tale conclusione è confortata dal fatto che l’onere sostenuto dagli esportatori è determinato esclusivamente in funzione della quantità di marmo da trasportare. In pratica, esso appare dunque senza nesso con il costo reale di un qualsiasi servizio reso a titolo individuale (27) .
37. Da tale analisi emerge che nessuno degli argomenti invocati dal Comune di Carrara a propria difesa può essere accolto.
C – Sul rigetto della qualificazione del tributo come imposizione interna
38. In ultima analisi, il Comune di Carrara suggerisce di qualificare il tributo controverso come imposizione interna ai sensi dell’art. 90 CE. Essa si basa, in via principale, sul fatto che non esiste o perlomeno non in quantità significativa, produzione marmifera che rimanga sul territorio del Comune. Ne deriverebbe logicamente che la tassa debba essere intesa come tributo interno a portata generale al quale fa eccezione solamente il marmo destinato a rimanere sul territorio del Comune. Inoltre, tale imposizione inciderebbe nella stessa misura ed allo stesso stadio commerciale sul marmo che rimane nel territorio italiano e sul marmo esportato. Poiché tale regime non comporta alcun elemento discriminatorio, lo si dovrebbe giudicare conforme alle norme del Trattato.
39. Tale ragionamento non è convincente. Da un lato, le parti non sono d’accordo sul fatto che la produzione locale destinata a rimanere sul territorio del Comune sia effettivamente trascurabile. Dall’altro però, il fatto asserito non ha alcuna influenza sulla qualifica della tassa contestata. Secondo la giurisprudenza costante, l’art. 90 CE contemplerebbe gli oneri pecuniari facenti parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente secondo gli stessi criteri sulle merci nazionali ed estere (28) . Orbene, è pacifico nel caso di specie che le merci prodotte e rimanenti nel territorio del Comune di Carrara non sono colpite dai dazi controversi. Contrariamente a quanto affermato dal Comune di Carrara e dalla Repubblica italiana in udienza, la destinazione dei prodotti è condizione decisiva per l’assoggettamento alla tassa. Ai fini dell’imposizione dell’onere non è sufficiente che il marmo venga estratto nel comune. Occorre altresì che tale marmo, in forma grezza o derivata, venga trasportato fuori dal territorio di detto comune. Emerge dunque con chiarezza dal tenore letterale della normativa controversa che il fatto generatore dell’imposizione risiede nell’attraversamento dei confini del comune. Tale meccanismo fiscale è stato dunque posto in essere in modo da colpire specificatamente le spedizioni e le esportazioni. Il fatto che i prodotti non destinati all’esportazione siano in quantità ridotta non modifica in nulla la natura di tale normativa, che è la sola rilevante ai fini della qualifica in questione.
40. Supponendo nondimeno, e contrariamente a quanto appena sostenuto, che la mancanza di uso e consumo locale venga considerata come un elemento rilevante nell’ambito della presente analisi, il Comune sarebbe legittimato ad affermare che tale circostanza ha l’effetto di conferire alla tassa controversa natura di imposizione interna?
41. È il caso di dubitarne. Certamente, la Corte ha statuito che, nel caso in cui un onere gravi su un prodotto importato da altro Stato membro, la mancanza di un prodotto nazionale similare o identico non sottrae tale onere alla disciplina di cui all’art. 90 CE ove l’onere in questione sia ricompreso in un sistema generale di tributi interni (29) . Per contro, qualora in un caso del genere emerga che l’onere è destinato a gravare, di fatto, specificatamente su prodotti importati o esportati esso verrà qualificato quale tassa di effetto equivalente (30) . Orbene, nella specie, l’esame della struttura della tassa controversa non lascia spazio a seri dubbi circa il suo oggetto e l’intenzione del legislatore che l’ha istituita (31) . Una tassa del genere colpisce specificatamente i prodotti esportati. Di conseguenza, essa non può essere qualificata come imposizione interna ai sensi dell’art. 90 CE.
42. Ciò posto, l’affermazione secondo cui la tassa colpisce nella stessa misura e allo stesso stadio commerciale i prodotti italiani ed i prodotti esportati è irrilevante. Se si ammette che l’art. 25 CE si applica a dazi riscossi sulle merci all’atto dell’attraversamento del confine comunale interno ad uno Stato membro, allora il confronto non va più fatto tra prodotti italiani e prodotti esportati bensì tra prodotti destinati a rimanere su una parte del territorio italiano e prodotti spediti fuori da questa. Orbene, sotto questo profilo la tassa sul marmo trasportato costituisce manifestamente un pregiudizio al territorio doganale comunitario nonché una violazione dell’art. 25 CE.
43. Dalle considerazioni che precedono emerge che il tributo controverso rientra in quanto tale nella categoria delle tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale a prescindere dal fatto che esso colpisca gli scambi interni ovvero gli scambi comunitari. Esso non può dunque sfuggire al principio sancito dal Trattato, che proibisce tali oneri.
IV – Un diverso approccio
A – Gli inconvenienti della «soluzione Lancry»
44. La soluzione appena delineata, che si rifà alla giurisprudenza della Corte applicabile in materia, in particolare alla causa Lancry e a., cit., presenta il vantaggio di assicurare l’omogenità del territorio doganale comune e, al contempo, l’applicazione uniforme delle disposizioni del Trattato relative all’unione doganale. Sarebbe stato infatti paradossale ammettere, come ricorda l’avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni presentate nella causa Lancry e a., che in un mercato unico «sono vietati gli ostacoli agli scambi tra il Portogallo e la Danimarca, mentre sono irrilevanti gli scambi tra Napoli e Capri» (32) . D’altro canto però, presenta inconvenienti maggiori. Ve ne sono, a mio avviso, principalmente tre.
45. In primo luogo, le fondamenta di tale giurisprudenza sono fragili. Lo dimostra la semplice lettura delle disposizioni del Trattato sulle quali essa si fonda. Nei suoi artt. 23 CE e 25 CE, il Trattato mira ad eliminare gli ostacoli tariffari agli scambi tra gli Stati membri. Non pare dunque che tali disposizioni siano atte ad essere applicate agli scambi tra diverse parti del territorio di un unico Stato membro.
46. La giurisprudenza Lancry muove indubbiamente dall’idea che una tassa sul transito pregiudica, per sua natura, «l’unicità del territorio doganale comunitario» (33) . Ciò può essere vero in teoria, ma conduce in pratica a conseguenze insostenibili. L’art. 23 CE non è altro che l’espressione della volontà degli Stati fondatori della Comunità di limitare l’esercizio da parte degli Stati membri della loro competenza in materia doganale. Con ciò non hanno però inteso privare gli Stati della loro competenza a disciplinare situazioni connesse esclusivamente con il loro territorio. Orbene, dal principio di libera circolazione che disciplina esclusivamente situazioni transnazionali, la Corte ha di fatto tratto un principio che disciplina le situazioni transfrontaliere, assimilando confine regionale e confine nazionale (34) . Tuttavia, la normativa sull’unione doganale è anzitutto una normativa sulla libera circolazione tra gli Stati membri e non una normativa sul passaggio delle frontiere interne. Assimilandole entrambe, la Corte è indotta ad applicare il principio di libera circolazione ad oneri riscossi in situazioni prive di ogni legame con tale principio.
47. In secondo luogo, la sentenza Lancry e a., cit., e la giurisprudenza che ne è seguita, espongono la Corte ad incoerenze. C’era infatti da aspettarsi che la «soluzione Lancry» sarebbe stata estesa al complesso delle materie legate alle disposizioni sulla libera circolazione (35) . Nulla sembrava ostare al fatto che il ragionamento seguito in tale causa venisse riprodotto in caso di altri ostacoli agli scambi. Invece del pregiudizio arrecato all’unicità del territorio doganale comunitario, sarebbe bastato invocare un pregiudizio al mercato interno (36) o perfino all’unità economica nata dall’Unione economica e monetaria (37) . Teoricamente, tali nozioni possono avere gli stessi effetti pratici. Tale non è stata tuttavia la linea adottata dalla Corte. In tutti i detti settori, essa sceglie di mantenere il classico principio di inapplicabilità delle norme di libera circolazione a situazioni puramente interne.
48. Rimane dunque una contraddizione che nulla può giustificare tra la linea adottata in materia di tasse di effetto equivalente e la linea generale adottata dalla Corte in altre materie (38) . La recente giurisprudenza contribuisce indubbiamente a ridurre la differenza tra unione doganale e altre discipline relative alla libera circolazione. La Corte ha di recente provato ad estendere la sua competenza al fine di pronunciarsi sull’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne che possano presentare un nesso con situazioni ad esso soggette (39) . In tale occasione essa non ha tuttavia rimesso in discussione il principio di inapplicabilità del diritto comunitario a situazioni puramente interne. La volontà della Corte di non discostari dal principio in parola tradisce, a mio avviso, legittime riserve concernenti il rischio di estensioni arbitrarie della sfera di applicazione del diritto comunitario.
49. Infine, l’argomento che da ultimo dovrebbe convincere ad abbandonare la «soluzione Lancry» attiene al fatto che esistono valide ragioni per tornare alla giurisprudenza prevalente in materia di misure di effetto equivalente. Da un lato, tale giurisprudenza è in linea con la lettera e lo spirito delle norme relative alla libera circolazione che non hanno vocazione ad essere applicate a situazioni puramente interne. Dall’altro, mi pare che corrisponda alla più generale volontà della Corte di non interpretare le norme sulla libera circolazione delle merci alla stregua di un principio di libero esercizio dell’attività commerciale. Una delle ragioni essenziali che giustificano la delimitazione dell’ambito di applicazione delle norme sulla libera circolazione alle situazioni transnazionali, è quella di mantenere tali regole nella sola prospettiva della liberalizzazione degli scambi (40) .
50. Mi pare che tutte queste ragioni depongano oggi a favore di un approccio nuovo, senza che possa con ciò trattarsi di rimettere in questione le esigenze legittime che hanno condotto alla giurisprudenza Lancry e a..
B – Le soluzioni possibili
51. Secondo un approccio di tipo classico, il tributo controverso si configura come una struttura complessa i cui diversi elementi vanno separati, poiché taluni, a differenza di altri, rientrano nella sfera di applicazione delle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione. Ciò significa che la disciplina in questione non dev’essere presa in considerazione in modo globale, bensì in modo differenziato a seconda del fatto che essa produca o meno effetti sul commercio intracomunitario (41) .
52. Nella misura in cui viene applicato a prodotti esportati fuori dal territorio nazionale italiano, il tributo controverso soggiace al divieto sancito dall’art. 25 CE. A tale parte della normativa nazionale va dunque applicata l’analisi sviluppata ai paragrafi 24–43 delle presenti conclusioni. Tuttavia, nella misura in cui viene applicata a prodotti che rimangono in Italia, essa è sottratta alla disciplina comunitaria relativa all’unione doganale.
53. A tal riguardo, in teoria alla Corte si offrono tre soluzioni.
54. La prima soluzione consisterebbe nel riaffermare l’inapplicabilità del diritto comunitario ad un tributo riscosso da uno Stato membro sugli scambi interni aventi luogo sul suo territorio. La Corte adotterebbe, in tal modo, la posizione suggerita dall’avvocato generale Tesauro nelle conclusioni presentate nella causa Lancry e a.
55. Tale soluzione mi pare criticabile, poiché trascura le legittime preoccupazioni che hanno motivato la «soluzione Lancry». Queste riguardano anzitutto le difficoltà pratiche di identificazione dell’origine o della destinazione dei prodotti in circolazione nella Comunità (42) . Esse attengono altresì alle difficoltà create dalle cosiddette «discriminazioni alla rovescia» (43) . Con tale espressione si fa segnatamente riferimento ai casi in cui i cittadini di uno Stato membro che non si siano avvalsi delle libertà di circolazione sancite dal Trattato si trovino in una situazione giuridica meno favorevole di quella in cui si trovano i cittadini che hanno invece esercitato i diritti derivanti da tali libertà. Come è noto, la Corte ha assunto come regola di ignorare detti casi, muovendo dal fatto che le situazioni puramente interne esulano dalla sfera di applicazione del diritto comunitario (44) . Di conseguenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale la valutazione di siffatte situazioni (45) . Tuttavia, tale dichiarazione di incompetenza può avere l’effetto di lasciare il giudice nazionale impotente di fronte a situazioni discriminatorie che trovano la loro origine nell’applicazione del diritto comunitario (46) . È difficile ammettere che il diritto comunitario si disinteressi ad una situazione che esso stesso ha contribuito a creare. In simili casi, il diritto comunitario ha creato un problema che il diritto nazionale, senza di esso, non avrebbe conosciuto né tanto meno tollerato, e rispetto al quale può accadere che si trovi privo di mezzi.
56. Per superare tali difficoltà, la seconda soluzione ipotizzabile sarebbe di applicare alla parte interna del tributo una soluzione analoga a quella adottata dalla Corte con la sentenza Guimont (47) . Si tratterebbe in tal modo di proporre al giudice nazionale di trasporre la soluzione discendente dal divieto delle tasse di effetto equivalente alle ipotesi in cui il diritto interno dello Stato interessato imporebbe di agire in modo che un operatore nazionale fruisca degli stessi diritti di cui beneficerebbe, in base al diritto comunitario, un esportatore nella medesima situazione. Distinte sul piano dell’applicazione del diritto comunitario, le due parti della normativa sarebbero in tal modo trattate, direttamente o indirettamente, secondo gli stessi principi, quelli relativi alla libera circolazione delle merci.
57. Benché tale soluzione sia preferibile alla precedente, essa non mi sembra del tutto soddisfacente. Da un lato, grazie all’ampliamento della competenza pregiudiziale della Corte, essa rischia di sfociare in un’estensione della sfera di applicazione del diritto comunitario difficile da controllare. Le formule della sentenza Guimont hanno una portata molto ampia. Stando ad esse, non esistono praticamente situazioni che possono sfuggire alla competenza della Corte e all’influenza, anche indiretta, del diritto comunitario. A tal effetto, è infatti sufficiente che la situazione in questione possa essere messa in correlazione con una questione di interpretazione del diritto comunitario che non sia manifestamente priva di oggetto. Ora, un tale collegamento non pare eccessivamente difficile da operare, soprattutto in considerazione del fatto che, in linea di principio, compete unicamente al giudice nazionale valutare la rilevanza e la necessità di procedere ad un rinvio pregiudiziale (48) . Dall’altro, l’efficacia di detta soluzione rimane condizionata al fatto che il diritto interno offra ai cittadini che si trovano in situazioni puramente interne gli stessi diritti di quelli derivanti dal diritto comunitario (49) . Essa rimette dunque la soluzione di eventuali discriminazioni alla rovescia ai soli mezzi offerti dal diritto interno e alla possibilità di trovarvi uno strumento adeguato. Orbene, in alcuni casi, tale ricerca rischia di scontrarsi con ostacoli inerenti alla natura stessa degli ordinamenti giuridici interessati (50) .
58. Perciò, in definitiva, prediligo una terza soluzione che presenterebbe il duplice vantaggio di salvaguardare il principio dell’inapplicabilità delle regole sulla libera circolazione alle situazioni puramente interne, senza per questo disconoscere le difficoltà che tale principio rischia, in pratica, di causare. Essa consiste nell’operare una distinzione tra la normativa nazionale controversa e le situazioni interne che possono discenderne. Se la prima è in parte assoggettata alle disposizioni comunitarie sull’unione doganale, le seconde di certo non lo sono. Ma ciò non implica che esse siano del tutto sottratte alla sfera di applicazione del diritto comunitario. Trattandosi di situazioni «residuali», che subiscono gli effetti dell’applicazione delle norme del Trattato alla normativa che le disciplina, mi pare che esse rimangano soggette all’influenza dei principi generali del diritto comunitario.
C – La soluzione proposta
59. A fini d’analisi, propongo di tenere distinta la questione dell’applicabilità del diritto comunitario in situazioni interne quali quella di cui trattasi nel caso di specie dalla questione relativa agli strumenti di diritto comunitario che possono essere applicati a tali situazioni, in quanto le due questioni sollevano problematiche diverse.
1. Applicabilità del diritto comunitario in situazioni analoghe a quella in esame nel caso di specie
60. Occorre rammentare il principio secondo cui ogni Stato membro è libero, nei limiti degli obblighi discendenti dal Trattato, di istituire il sistema fiscale che ritiene più idoneo per ciascun prodotto (51) . Non si può rimettere in discussione la riserva di competenza tributaria riconosciuta agli Stati membri in materia di imposizione interna. Ciò non significa, tuttavia, che la situazione interna risultante dall’applicazione delle norme del Trattato ad una normativa fiscale sia totalmente estranea al diritto comunitario.
61. Siamo in presenza di una normativa nazionale privata in parte della sua portata per effetto dell’applicazione delle norme sulla libera circolazione, la quale continua ciònondimeno a porre in essere un insieme di situazioni controverse rispetto al diritto comunitario. In parte, nella misura in cui incide sugli scambi comunitari, la normativa nazionale dovrà essere disapplicata a vantaggio della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione. In parte però, nella misura in cui tocca situazioni puramente interne, essa continuerà a produrre effetti. Ai prodotti contemplati da tale normativa verrà dunque applicato un regime differenziato a seconda della loro destinazione. Può risultarne una discriminazione che sarà il frutto dell’applicazione alternativa di disposizioni nazionali o comunitarie a situazioni apparentemente simili (52) . Nella specie, si applicheranno così due distinti regimi a seconda della destinazione dei prodotti, mentre in tutti i casi, si tratta di disciplinare la stessa situazione di spedizione di prodotti fuori dal territorio di un comune di uno Stato membro.
62. In tal caso, né la normativa nazionale, né il diritto comunitario creano, per loro stessi, una discriminazione. Questa è però il prodotto dell’applicazione parziale del diritto comunitario alla normativa nazionale in esame. Seppure non sia stata né voluta né prevista, tale situazione è la conseguenza necessaria dell’applicazione del diritto comunitario. Pur rientrando, nei suoi principali elementi, nel diritto interno, detta situazione è parimenti una situazione «residuale» sotto il profilo del diritto comunitario. A causa degli effetti da esso volontariamente o involontariamente prodotti, il diritto comunitario ne diviene uno dei suoi elementi costitutivi.
63. È possibile che tale coinvolgimento non appaia come un fattore di collegamento materiale al diritto comunitario abbastanza significativo da considerare che la situazione ricada nella sfera di applicazione del diritto comunitario. Di regola infatti, non basta che la situazione tragga origine dall’applicazione del diritto comunitario per rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. Occorre altresì dimostrare che essa lede uno degli obiettivi specifici del Trattato CE. Tale caso ricorre tipicamente quando la situazione considerata è all’origine di un ostacolo agli scambi intracomunitari (53) . In questo caso, ben si potrà ricondurre detta situazione alle disposizioni relative alle libertà fondamentali e all’obiettivo di protezione del mercato comune. Attualmente però, le finalità del Trattato sono state ampliate. A mio avviso, rientra ormai chiaramente negli obiettivi fondamentali della Comunità evitare che, per effetto dell’applicazione delle proprie norme, si crei una qualsivoglia discriminazione (54) . Ne consegue che l’applicazione di una norma comunitaria deve sempre evitare, nei limiti del possibile, di dare luogo ad una violazione del principio di non discriminazione.
64. Una situazione come quella oggetto della presente fattispecie è sempre connessa al diritto comunitario sia nella sua costituzione che per i suoi effetti. Non può quindi essere esclusa dall’ambito del diritto comunitario.
2. Gli strumenti di diritto comunitario applicabili alla situazione in esame
65. Gli strumenti che naturalmente si prestano a tale relativa estensione dell’ambito di applicazione del diritto comunitario sono i principi generali del diritto comunitario. Tali principi si configurano come regole fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario. Essi attuano un inquadramento oggettivo del complesso delle norme e delle situazioni idonee a rientrare nell’ambito del diritto comunitario (55) . Del pari, essi servono sia come parametro di validità degli atti comunitari, sia come criteri d’interpretazione di atti e situazioni ricadenti nell’ambito del diritto comunitario. È opportuno esaminare sotto quest’ultimo profilo la frequente formula della Corte secondo la quale una giustificazione statale relativa ad un misura nazionale idonea a limitare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato «deve essere interpretata alla luce dei principi generali di diritto ed in particolare, dei diritti fondamentali» (56) . Mi pare senz’altro possibile estendere tale formula alla valutazione di una situazione residuale come precedentemente definita, qualora si accerti che essa rientra nell’ambito del diritto comunitario.
66. Spetterà alle autorità nazionali competenti procedere a tale valutazione. Esse disporranno, evidentemente, di un ampio margine di valutazione nell’utilizzo e nell’applicazione dei mezzi loro messi a disposizione dal diritto comunitario. Ciò deriva dal fatto che dovranno prendere in considerazione una serie di interessi concreti e confliggenti in un ambito meramente nazionale. È pacifico che il giudice nazionale investito della controversia è il più indicato per sapere se, in una determinata fattispecie, sussista una discriminazione. In un caso come quello in esame, occorrerrà ad esempio accertare che il trattamento differenziato che può essere applicato ai prodotti che rimangono sul territorio nazionale e ai prodotti destinati all’esportazione, sia giustificato. Può tuttavia accadere che l’ordinamento interno non gli dia i mezzi necessari per identificare ed eliminare simili discriminazioni (57) . In questo caso mi pare che il diritto comunitario abbia buone ragioni per fornirgli i mezzi normativi di cui dispone.
67. Tra i principi applicabili al presente caso figura in particolare il principio generale di non discriminazione sancito dalla Corte come principio fondamentale del diritto comunitario (58) . È tipico ravvisare in questo principio un mero «prolungamento funzionale» delle norme sulla libera circolazione (59) . In realtà, quando il giudice comunitario ricorre a tale principio, di norma, egli si propone di tutelare le libertà sancite dal Trattato. Nella dottrina classica della Corte, tale principio è stato concepito come uno strumento al servizio della realizzazione delle libertà economiche protette dal Trattato (60) .
68. Mi sembra ora opportuno che a detto principio venga riconosciuta un’esistenza indipendente e che gli venga conferita una portata autonoma. Si può ammettere che l’esercizio delle libertà economiche non sia più condizione necessaria per l’applicazione del principio di non discriminazione. Ciò costituisce il seguito logico della sentenza Martinez Sala, letta alla luce della sentenza della Corte Baumbast e R (61) . Nella causa Martinez Sala, la Corte ha provveduto a scindere l’applicazione del principio di non discriminazione da ogni considerazione relativa al compimento di un’attività economica. Dalla causa Baumbast e R emerge che i diritti relativi alla cittadinanza europea entrano direttamente nel patrimonio personale dei cittadini degli Stati membri, per la loro qualità di cittadini dell’Unione. Orbene, tra questi diritti figura anche quello di non subire discriminazioni ingiustificate (62) .
69. Non si tratta con ciò di allargare l’influenza del diritto comunitario a tutte le situazione nazionali potenzialmente discriminatorie. Non più che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione o le disposizioni sulla cittadinanza dell’Unione (63) , il principio di non discriminazione non ha lo scopo di estendere il campo di applicazione materiale del diritto comunitario a situazioni interne non aventi alcun nesso con il diritto comunitario (64) . Ritengo tuttavia che, con riserva di giustificazione, nessuna discriminazione dovrebbe essere imposta ad un cittadino trovantesi in una situazione residuale d’origine comunitaria a motivo dell’origine o della destinazione dei suoi prodotti. Questi dovrebbe essere in grado di ricevere una protezione comunitaria non già in virtù delle norme di libera circolazione bensì in ossequio al principio di non discriminazione.
3. Conclusione dell’analisi
70. Sintetizzando in un dispositivo coerente i rilievi svolti, ne consegue che:
1) Un tributo come la tassa in causa costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, in quanto colpisce le merci esportate fuori dal territorio di uno Stato membro.
2) Le situazioni che possono discendere dall’applicazione dell’art. 25 CE alla tassa in causa devono essere valutate alla luce dei principi generali di diritto comunitario ed in particolare del principio di non discriminazione quando riguardano prodotti destinati a rimanere sul territorio nazionale.
71. Che aderisca o meno alla mia proposta, vorrei suggerire alla Corte di ristabilire una soluzione di coerenza tra la materia delle tasse di effetto equivalente e gli altri settori afferenti alla libera circolazione. Qualora dia seguito ai miei suggerimenti, essa potrebbe inoltre aspettarsi un duplice beneficio. Da una parte, in linea di principio, potrebbe mantenere fermo il principio secondo cui le norme sulla libera circolazione non si applicano a situazioni non aventi alcun nesso con le situazioni da esse considerate. Dall’altra, nel rispetto dei limiti della competenza di cui dispone già in virtù della sentenza Guimont, cit., essa sarebbe in grado di fornire ai giudici nazionali strumenti efficaci per definire le situazioni contenziose sorte in applicazione del diritto comunitario.
V – Efficacia nel tempo della pronuncia pregiudiziale
72. Nel caso in cui la Corte constatasse l’incompatibilità della tassa marmi con il diritto comunitario, il Comune di Carrara chiede che gli effetti della pronuncia vengano limitati al futuro. Essa adduce a tal proposito, da un lato, le incertezze del quadro giuridico applicabile alla tassa in questione e, dall’altro, le gravi conseguenze finanziarie discendenti da una tale decisioni per il Comune.
73. In linea di principio, la norma interpretata dalla Corte in virtù dell’art. 234 CE può e dev’essere applicata dal giudice nazionale anche ai rapporti sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (65) . Solo in presenza di circostanze eccezionali, tenuto conto di esigenze imperative di certezza del diritto, la Corte ha potuto limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione rapporti giuridici stabiliti in buona fede (66) .
74. Nella specie, l’analisi ha rivelato che non sussisteva nessuna incertezza oggettiva circa la portata dell’art. 25 CE. Non è stato dedotto in giudizio nessun argomento serio, idoneo a fare sorgere dei dubbi sull’incompatibilità di una tale tassa con il diritto comunitario. Occorre solamente fare salvi i casi in cui la tassa è stata reclamata prima che venisse pronunciata la sentenza Legros e a., cit. In effetti, fino alla pronuncia della detta sentenza, il Comune poteva ragionevolmente ritenere che tale tassa non fosse incompatibile con il diritto comunitario, almeno in quanto colpiva gli scambi puramente interni. L’analisi condotta nella sentenza appena citata avrebbe dovuto suscitare, per contro, seri dubbi sulla legittimità del tributo controverso. D’altra parte, in questo stesso modo ha proceduto la Corte nella sentenza Simitzi, cit.
75. Poiché il tributo in causa ha la stessa natura di quello oggetto nella sentenza Simitzi, mi pare appropriato applicargli la soluzione prevalsa in quest’ultima. La Corte potrà allora decidere che le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali possono essere fatte valere a sostegno delle richieste di rimborso delle somme riscosse anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa solo dai richiedenti che abbiano agito in giudizio o abbiano in altro modo contestato l’imposizione con un reclamo equivalente.
76. Si aggiunga, in subordine, che qualora la Corte dovesse decidere di accogliere l’analisi suggerita, non vi sarà bisogno di adottare, a tal riguardo, una soluzione diversa. Da un lato, è giusto considerare che la sentenza Legros e a., cit., abbia creato in questo campo una situazione giuridica nuova che le parti interessate possono considerare stabile e chiara. Dall’altro, non si pretende che la soluzione proposta conduca ad un risultato diverso da quello derivante dalla sentenza Simitzi, cit., anche se l’analisi percorre vie nuove.
VI – Conclusione
77. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione sottopostale in questa causa:
1) Una tassa riscossa da uno Stato membro sulle merci in ragione del loro trasporto fuori dal territorio di un comune del medesimo Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale qualora colpisca le merci esportate in un altro Stato membro.
2) Le situazioni che possono discendere dall’applicazione alla tassa controversa delle disposizioni del Trattato CE relative alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali devono essere valutate alla luce dei principi generali di diritto comunitario ed in particolare del principio di non discriminazione qualora riguardino prodotti spediti in un’altra parte del territorio nazionale.
3) Le disposizioni del Trattato CE relative alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali possono essere fatte valere a sostegno delle domande volte ad ottenere la restituzione degli importi percepiti anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo di riscossione della tassa controversa solo dai richiedenti che hanno agito in giudizio o hanno contestato in altro modo l’imposizione con un reclamo equivalente.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – Si precisa che la Corte è stata investita, a titolo pregiudiziale, di questioni della stessa natura relative all’applicazione del medesimo tributo nell’ambito di tre controversie attualmente pendenti che fanno formato oggetto di un’ordinanza che ne dispone la riunione (GE.M.EG e a./Comune di Carrara, cause riunite da C‑426/03 a C‑429/03.
3 – Sentenze della Corte 9 agosto 1994, cause riunite C‑363/93, C‑407/93, C‑408/93, C‑410/93 e C‑411/93, Lancry e a. (Racc. pag. I‑3957), e 14 settembre 1995, cause riunite C‑485/93 e C‑486/93, Simitzi (Racc. pag.I‑2655). Il punto di partenza di detta giurisprudenza risiede nella sentenza 16 luglio 1992, causa C‑163/90, Legros e a. (Racc. pag. I‑4625).
4 – V., in particolare, sentenze della Corte 7 maggio 1997, cause riunite C‑321/94, C‑322/94, C‑323/94 e C‑324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I‑2343), e 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont (Racc. pag. I‑10663).
5 – Secondo i dibattiti che hanno avuto luogo in udienza, sembrerebbe che tali modifiche comunque non alterino la natura e la portata della normativa che forma oggetto del nostro esame nella specie.
6 – Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I‑393, punti 6 e 7).
7 – Sotto questo profilo, la situazione è diversa da quella che ha dato origine all’ordinanza della Corte 13 maggio 1996, Bando de Fomento e Exterior, causa C‑326/95 (Racc. pag. I‑1385), in cui le questioni pregiudiziali sollevate vennero dichiarate manifestamente irricevibili.
8 – V., in particolare, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a. (Racc. pag. I‑6451, punti 52 e 53).
9 – V., in particolare, sentenze 12 luglio 1979, causa 244/78, Union latière normande (Racc. pag. 2663), e Telemarsicabruzzo e a., cit. alla nota 6.
10 – V., in particolare, sentenze 11 marzo 1980, causa 104/79, Foglia (Racc. pag. 745), e 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045).
11 – V., in particolare, sentenza della Corte 30 aprile 1998, cause riunite C‑37/96 e C‑38/96, Sodiprem e a. (Racc. pag. I‑2039, punto 22).
12 – Sentenza della Corte 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a. (Racc. pag. 523, punto 30).
13 – Sentenze della Corte 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke (Racc. pag. 4769, punto 16), e, da ultimo, 9 settembre 2003, causa C‑198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (Racc. pag. I‑0000, punti 45 e 46).
14 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij (Racc. pag. 4575, punto 9); 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot (Racc. pag. 809, punti 7‑9); 28 gennaio 1992, causa C‑332/90, Steen (Racc. pag. I‑341, punto 9), nonché 9 settembre 1999, causa C‑108/98, RI.SAN (Racc. pag. I‑5219, punto 23).
15 – Sentenza Simitzi, cit. alla nota 3, punti 21 e 25. La Corte fa al riguardo riferimento alle sentenze Legros e a., e Lancry e a., cit. alla nota 3.
16 – V., per analogia, sentenza Simitzi, cit. alla nota 3, punto 22.
17 – V., in particolare, sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3573, punto 24), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Mancini in tale causa.
18 – V., in particolare, sentenza 21 settembre 2000, cause riunite C‑441/98 e C-442/98, Michailidis (Racc. pag. I-7145). Il tributo in esame in tale causa colpiva solo l’esportazione dei prodotti del tabacco.
19 – Sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 193, punti 9 e 14).
20 – V., in particolare, sentenza 1° luglio 1969, cause riunite 2/69 e 3/69, Social Fonds voor de Diamantarbeiders (Racc. pag. 211, punto 18).
21 – Sentenza 1° luglio 1969, Commissione/Italia, cit. alla nota 19, punto 7.
22 – V., in particolare, sentenze 10 dicembre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 617); 14 dicembre 1972, causa 29/72, Marimex (Racc. pag. 1309, punto 7), nonché 21 settembre 2000, Michailidis, cit. alla nota 18, punto 17.
23 – Sentenza 1° luglio 1969, Commissione/Italia, cit. alla nota 19, punto 11.
24 – V., in particolare, sentenze 26 febbraio 1975, causa 63/74, Cadsky (Racc. pag. 281, punto 8), e 17 maggio 1983, causa 132/82, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1649, punto 8).
25 – Osservazione della convenuta, pag. 12. Si ricorda, infatti, che la legge n. 75/99 contenente l’interpretazione della legge n. 749/1911, dispone che la tassa marmo è determinata in relazione alle «esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero».
26 – V., per analogia, sentenza Cadsky, cit. alla nota 24, punto 8.
27 – V., per analogia, sentenza 27 febbraio 2003, causa C-389/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2001, punti 35 e 36).
28 – V., in particolare, sentenze Marimex, cit. alla nota 22, punto 7, e 22 marzo 1977, causa 78/76, Steineke & Weinlig (Racc. pag. 595, punto 28).
29 – V., in particolare, sentenza 3 febbraio 1981, causa 90/79, Francia/Commissione (Racc. pag. 283, punto 14).
30 – V., in particolare, sentenze 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3573), e 22 aprile 1999, causa C-109/98, CRT France International (Racc. pag. I-2237).
31 – Nelle conclusioni rese nella causa che ha dato origine alla sentenza CRT France International (cit. alla nota 32), l’avvocato generale Cosmas ricorda che in casi analoghi, per qualificare il tributo controverso, la Corte non è indifferente alla genesi storica della sua adozione e alla sua finalità (paragrafo 25).
32 – Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa che ha dato origine alla sentenza Lancry e a., cit. alla nota 3, paragrafo 28.
33 – Tale preoccupazione costituisce uno dei motivi essenziali del ragionamento seguito dalla Corte in questa causa. Si precisa che l’espressione «territorio doganale comunitario» è generalmente usata dalla Corte per designare la sfera di applicazione spaziale delle disposizioni del Trattato relative all’unione doganale e non un ambito di competenza riconosciuto in quanto tale alla Comunità.
34 – A tal fine, essa ha dovuto basarsi su un concetto di frontiera non conforme alla definizione comunemente ammessa in diritto internazionale pubblico. Il Dictionnaire de la terminologie du droit international public, pubblicato a cura di J. Basdevant, definisce la frontiera come segue: «Limite del territorio di uno Stato. Limite che determina dove cominciano e finiscono i territori di due Stati vicini» (definizione ripresa dal Dictionnaire de droit international public, pubblicato a cura di J. Salmon, Brylant, Bruxelles, 2001, pag. 520). Una definizione simile si trova nell’Encyclopedia of Public International Law, pubblicata a cura di R. Bernhard, alla voce «Boundaries».
35 – Tale è stata, infatti, la posizione espressa da parte della dottrina: segnatamente, J.-P. Keppenne e P. van Ypersele, «Vers une application du droit communautaire à des obstacles à la libre circulation des marchandises à l’intérieur d’un Etat membre», Journal des tribunaux de droit européen, 1994, pag. 179, nonché A. Rigaux e D. Simon nei loro commenti relativi alla sentenza Lancry e a., Europe, 1994, n. 361.
36 – In tal senso, H.U.J. d’Oliveira, «Is reverse discrimination still possible under the Single European Act?» Forty years on: the evolution of private international law in Europe, Kluwer, Deventer, 1990, pagg. 71-86.
37 – In tal senso, l’avvocato generale Geelhoed ha potuto considerare che dopo la realizzazione dell’unità del mercato dei capitali nato dall’Unione economica e monetaria, non si possa più parlare di situazioni puramente interne in materia di libera circolazione dei capitali. Egli vede così nell’unità del mercato dei capitali un’unità paragonabile a quella del territorio doganale comune in atto da molto tempo (conclusioni nelle cause che hanno dato origine alla sentenza 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99 e da C-527/99 a C-540/99, Reisch (Racc. pag. I-2157, paragrafi 104 e 105).
38 – Tale contraddizione è stata d’altronde rilevata dalla dottrina, in particolare P. Oliver, Free Movement of Goods in the European Community, Sweet and Maxwell, nn. 6.103‑6.106, 2003.
39 – Detta estensione ha assunto due forme distinte nella giurisprudenza della Corte: sia nel senso che una normativa nazionale, che sia discriminatoria o che intralci l’accesso al mercato di uno Stato membro, crei e mantenga, per essa stessa, una disparità di trattamento che ostacola il commercio intracomunitario (sentenze Pistre e a., cit. alla nota 4, e 13 gennaio 2000, causa C‑254/98, TK-Heimdienst, Racc. pag. I-151), sia che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, la Corte abbia voluto fornire al giudice nazionale una risposta utile per permettergli di procedere alla valutazione della normativa nazionale nella controversia dinanzi a lui pendente (sentenze Covimont, cit. alla nota 4, e Reisch, cit. alla nota 37).
40 – V., in particolare, sentenza 24 novembre 1994, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097); conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa che ha dato origine alla sentenza 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hündermund e a. (Racc. pag. I‑6787), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano presentate il 25 marzo 2004 nella causa C-442/02, CaixaBank France, Racc. pag. I‑0000, paragrafi 62 e 63. In tal senso, v. altresì, N. Bernard «La libre circulation des marchandises, des personnes et des services dans le traité CE sous l’angle de la compétence», Cahiers de droit européen, 1998, in particolare pag. 26.
41 – V., per analogia, sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite da 314/81 a 316/81 e 83/82, Waterkeyn (Racc. pag. 4337, punti 11 e 12).
42 – Sentenza Lancry e a., cit. alla nota 3, punto 31.
43 – Su detto problema v., da ultimo, le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa che ha dato origine alla sentenza 13 novembre 2003, causa C-294/01, Granarolo SpA (Racc. pag. I‑0000, paragrafi 78 e segg.).
44 – V., in particolare, sentenze 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureux (Racc. pag. 897, punto 38); 23 ottobre 1986, causa 355/85, Driancourt (Racc. pag. 3231, punti 10 e 11), e 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot (Racc. pag. 809, punto 7). V., altresì, la posizione più sfumata assunta dall’avvocato generale Mischo nelle cause riunite 80/85 e 159/85, sentenza 13 novembre 1986, Edah (Racc. pag. 3359) che dichiara quanto segue: «Le discriminazioni alla rovescia non sono evidentemente concepibili a lungo andare nell’ambito di un vero e proprio mercato comune che deve necessariamente essere fondato sul principio della parità di trattamento. Esse vanno eliminate mediante lo strumento dell’armonizzazione delle legislazioni».
45 – V., in tal senso, sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen (Racc. pag. I-2715, punto 10).
46 – A titolo di esempio, si citerà l’atteggiamento incerto dei giudici francesi di fronte alla condanna da parte della Corte della normativa francese sulla pubblicità delle bevande alcoliche; v. G. Isaac «La condamnation du regime français de publicité pour les boissons alcooliques», Revue trimestrielle de droit européen, 1983, pagg. 470 e segg.
47 – Cit. alla nota 4.
48 – Secondo una giurisprudenza costante, v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59).
49 – Sentenza Guimont, cit. alla nota 4, punto 23.
50 – Alcuni sistemi giuridici interni sono particolarmenti inefficaci per combattere le discriminazioni derivanti dall’applicazione di una normativa nazionale. Si tratta degli ordinamenti che non dispongono di un controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, ovvero solo di un controllo preventivo. Questo è segnatamente il caso della Francia e del Regno Unito.
51 – Sentenza 22 giugno 1976, causa 127/75, Bobie (Racc. pag. 1079, punto 9).
52 – V., in tal senso, O. Due e C. Gulmann, «Restrictions à la libre circulation intracommunautaire et situations purement internes», Une Communauté de droit. Festschrift für Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Verlag Berlin, 2003, in particolare pag. 383.
53 – V., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399, punti 20 e 24), e Driancourt, cit. alla nota 44, punto 10.
54 – Senza trarne conseguenze sul piano giuridico, si ricorda che il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione europea contiene un art. 2 il quale sancisce che i valori dell’Unione sono «comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione» ed un art. 3 che assegna all’Unione, in particolare, l’obiettivo di combattere le discriminazioni.
55 – V. la trattazione che l’avvocato generale Stix-Hackl dedica alla collocazione dei principi generali nell’ordinamento giuridico comunitario nelle conclusioni presentate il 18 marzo 2004 nella causa C-36/02, Omega, tuttora pendente dinanzi alla Corte.
56 – Nella giurisprudenza della Corte, tale formula si applica tanto alle giustificazioni statali inerenti ad esigenze imperative d’interesse generale (sentenza 26 giugno 1997, causa C‑368/95, Familiapress, Racc. pag. I‑3689, punto 24), quanto a quelle riguardanti le clausole di ordine pubblico previste dal Trattato CE (sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I‑2925, punto 43).
57 – Si segnala che in una sentenza del 30 dicembre 1997, la Corte costituzionale italiana ha già dichiarato costituzionalmente illegittima una normativa nazionale che introduce una situazione di discriminazione alla rovescia, in seguito all’applicazione dell’art. 28 CE, in una parte della detta normativa (sentenza n. 443, punto 5, della motivazione, pubblicata in Rivista di diritto internationale, 1998, pag. 531). In tal caso, essa si basava unicamente sui principi costituzionali nazionali di uguaglianza e libertà di iniziativa economica. Può tuttavia succedere che, confrontato a situazioni analoghe, il giudice nazionale non trovi nell’ordinamento interno i mezzi per giungere ad una soluzione analoga.
58 – Sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel (Racc. pag. 1753, punto 7).
59 – V., in tal senso, in particolare gli studi di K. Lenaerts, «L’égalité de traitement en droit communautaire. Un principe unique aux apparences multiples», Cahiers de droit européen, 1991, pagg. 3-41.
60 – V., in particolare, sentenze 2 febbraio 1989, causa 186/89, Cowan (Racc. pag. 195), e 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop (Racc.pag. I-6191). In tal senso, v. ugualmente le conclusioni dell’avvocato generale Lagrange nella causa che ha dato origine alla sentenza 17 luglio 1963, causa 13/63, Italia/Commissione (Racc. pag. 334), il quale dichiara che «il principio deve essere rispettato solo nell’ambito dei fini perseguiti», nonché le conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa che ha dato origine alla sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martinez Sala (Racc. pag, I-2691) il quale ravvisa in tale principio il «corollario della libera circolazione».
61 – Sentenze Martinez Sala, cit. alla nota 6, nonché 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R (Racc. pag. I-7091). Tra le due sentenze di cui sopra, la Corte ha sviluppato la sua giurisprudenza in questa materia nelle sentenze 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz (Racc. pag, I-7637); 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. Pag. I-6193), e D’Hoop, cit. alla nota 60.
62 – In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa Martinez Sala, cit. alla nota 60, paragrafo 23.
63 – Sentenza 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet (Racc. pag. I-3171, punto 23).
64 – Sentenza 15 gennaio 1986, causa 44/84, Hurd/Jones (Racc. pag. 47, punto 55).
65 – Sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205, punto 16).
66 – Sentenza Legros e a., cit. alla nota 4, punti 30‑36.
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