CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 13 gennaio 2005 (1)
Causa C-91/03
Regno di Spagna
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Pesca – Regolamento (CE) n. 2371/2002 – Atto di adesione della Spagna – Accesso alla zona delle 12 miglia dalla costa – Conservazione delle risorse alieutiche – Principio di non discriminazione»
I – Introduzione
1. Nella presente causa il Regno di Spagna (in prosieguo, anche: la «Spagna» o la «ricorrente») chiede alla Corte, ai sensi dell’art. 230 CE, di annullare il punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (in prosieguo: il «regolamento n. 2371/2002» o il «regolamento impugnato») (2).
2. A giudizio di quel governo, e per le ragioni che verranno esposte di seguito, tale disposizione viola il principio di non discriminazione, nonché l’Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee del 1985 (in prosieguo: l’«atto di adesione della Spagna» o semplicemente l’«atto di adesione») (3).
II – Quadro giuridico
3. Allo scopo di proteggere le risorse alieutiche comunitarie da uno sfruttamento eccessivo, la Comunità ha adottato diverse misure volte a disciplinare l’accesso dei pescherecci alle acque comunitarie.
4. Per chiarire il contesto in cui si inserisce il regolamento controverso nella presente causa, conviene richiamare anzitutto il regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all’attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (4), che ha stabilito il principio del libero accesso alle acque che rientrano nella giurisdizione o nella sovranità degli Stati membri (art. 2).
5. Occorre poi ricordare che, in deroga a tale principio, l’art. 100, n. 1, dell’Atto di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito alle Comunità europee del 1972 (in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») (5), ha autorizzato gli Stati membri a limitare, fino al 31 dicembre 1982, l’esercizio della pesca nelle acque che rientrano nella loro sovranità o giurisdizione, situate entro un limite di 6 miglia marine dalla costa, alle navi da pesca la cui attività è stata tradizionalmente esercitata in tali acque. Ai sensi dell’art. 103 del medesimo atto, spettava al Consiglio adottare le disposizioni eventualmente necessarie per protrarre l’applicazione della deroga anzidetta oltre la data sopra menzionata.
6. In effetti, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 170/83, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (in prosieguo: il «regolamento n. 170/83») (6), il quale, all’art. 6, n. 1, ha prorogato i summenzionati limiti all’accesso delle acque costiere degli Stati membri fino al 31 dicembre 1992 e li ha estesi fino a 12 miglia dalla costa.
7. Il n. 2 del medesimo articolo ha previsto che «le attività di pesca ai sensi del regime stabilito al [n. 1] sono praticate conformemente agli accordi di cui all’allegato I del presente regolamento, che fissa per ciascuno degli Stati membri le regioni geografiche nelle fasce costiere degli altri Stati membri dove tali attività sono esercitate, nonché le specie cui si riferiscono».
8. Detto allegato è stato modificato tramite l’art. 26 dell’atto di adesione della Spagna, al fine di stabilire, per quanto qui interessa, il regime d’accesso delle navi spagnole alla fascia costiera francese e delle navi francesi alla fascia costiera spagnola, il quale era in precedenza disciplinato in base all’Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna del 1980 (in prosieguo: l’«accordo sulla pesca CEE/Spagna del 1980») (7).
9. In particolare, le modifiche dell’allegato in questione sono consistite nell’aggiunta di una nuova tabella relativa alle «Acque costiere della Spagna» e nell’aggiornamento di quella relativa alle «Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare».
10. Da tali tabelle risulta che l’accesso delle navi spagnole alle acque francesi della costa atlantica, situate tra le 6 e le 12 miglia dalla frontiera tra la Spagna e la Francia (fino a 46°08’ nord) è consentito solo in determinati periodi dell’anno e solo per la pesca delle sardine e delle acciughe.
11. Le navi francesi, invece, possono pescare tutte le specie pelagiche nelle acque spagnole della costa atlantica situate tra le 6 e le 12 miglia dalla frontiera tra la Francia e la Spagna, fino al faro del Cap Mayor (3° 47’ ovest).
12. Tale regime è stato confermato con l’adozione del regolamento (CEE) n. 3760/92, del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (in prosieguo: il «regolamento n. 3760/92») (8), il cui allegato I riproduce le tabelle dell’allegato I del regolamento n. 170/83, come modificato dall’atto di adesione della Spagna.
13. Il regolamento n. 3760/92 è stato abrogato dal regolamento n. 2371/2002, oggetto del presente ricorso.
14. L’obiettivo di quest’ultimo regolamento è di garantire lo «sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale» (art. 2).
15. In proposito, il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento afferma che:
«Le norme in vigore, che limitano l’accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012».
16. A tal fine l’art. 17 del medesimo regolamento, dopo aver confermato, al n. 1, la regola generale del pari accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse comunitarie, prevede, al n. 2, che:
«Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2012 a limitare le attività di pesca di quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni (…) contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate».
17. I punti 6 e 7 di tale allegato riproducono rispettivamente le tabelle «Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare» e «Acque costiere della Spagna» contenute nell’allegato I del regolamento n. 170/83 modificato dall’atto di adesione della Spagna, sopra descritte (v. supra, paragrafo 9ss.).
18. Ciò detto, ricordo che il citato art. 17, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, prevedendo per la totalità delle acque comunitarie situate oltre le 12 miglia la regola del libero accesso, sostituisce, per quel che attiene all’accesso dei pescherecci spagnoli alle acque francesi, la disciplina dettata dall’atto di adesione, ed in particolare dall’art. 160 dello stesso. Tale disposizione prevedeva limitazioni analoghe a quelle stabilite, per la zona tra le 6 e le 12 miglia, dall’allegato I del regolamento n. 2371/2002 (e dai suoi predecessori).
19. Occorre infine rilevare che il regime previsto dal citato art. 160 era destinato a spirare al più tardi il 31 dicembre 2002, termine ultimo, in base all’art. 166 dell’atto di adesione, per l’applicabilità del regime definito dagli articoli 156-164 dell’atto medesimo (9).
III – Fatti e procedura
20. Durante la fase di negoziazione del regolamento n. 2371/2002, la Spagna aveva chiesto di eliminare le limitazioni che la legislazione comunitaria allora vigente prevedeva per le attività dei suoi pescherecci nella zona situata tra le 6 e le 12 miglia dalla costa nelle acque atlantiche francesi, in modo da allineare le condizioni d’accesso a questa zona a quelle di cui beneficiano le navi francesi nelle acque spagnole.
21. Il Consiglio ha però deciso di lasciare immutato il regime d’accesso dei pescherecci spagnoli, riproducendo ai punti 6 e 7 dell’allegato I del regolamento impugnato le medesime tabelle contenute negli allegati I del regolamento n. 170/83 (modificato dall’atto di adesione della Spagna) e del regolamento n. 3760/92.
22. In seguito a tale rifiuto, con atto depositato il 28 febbraio 2003, la Spagna ha chiesto alla Corte di annullare il punto 6 dell’allegato I del regolamento n. 2371/2002 e di condannare il Consiglio alle spese.
23. A tale richiesta si è opposto il Consiglio, il quale ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
24. Con ordinanze del presidente rispettivamente del 30 giugno e dell’8 settembre 2003, la Corte ha autorizzato la Commissione e la Repubblica francese (in prosieguo: la «Francia») ad intervenire nella presente causa, a sostegno delle conclusioni del Consiglio, ai sensi dell’art. 93, n. 1, del regolamento di procedura.
25. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, il Consiglio, la Commissione e la Francia.
26. All’udienza dell’11 novembre 2004 sono intervenuti la ricorrente, il Consiglio e la Commissione.
IV – Analisi giuridica
A – Sul motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione
27. Con il primo motivo di ricorso la Spagna lamenta che il regolamento impugnato darebbe luogo ad una violazione ai suoi danni del principio di non discriminazione, consacrato in termini generali dall’art. 12 CE e, specificamente in materia di politica agricola comune, dall’art. 34, n. 2, CE.
28. In particolare, la Spagna sostiene che la pesca nelle acque spagnole entro le 12 miglia dalla costa da parte delle navi francesi non è soggetta a limitazioni analoghe a quelle invece previste per le navi spagnole nelle corrispondenti acque francesi. Inoltre, limitazioni come quelle in cui incorrono i pescherecci spagnoli non sarebbero rinvenibili in alcun regime d’accesso dei pescherecci di uno Stato membro alle risorse alieutiche delle acque entro le 12 miglia di un altro Stato membro. La Spagna ritiene pertanto di essere l’unico Stato membro le cui navi dispongono di un accesso limitato alle suddette risorse dello Stato membro vicino.
29. La ricorrente aggiunge che nessuna giustificazione oggettiva potrebbe essere invocata per il mantenimento di un simile trattamento discriminatorio, perché essa, in seguito alla scadenza del periodo transitorio (fissata in base all’art. 166 dell’atto di adesione al più tardi al 31 dicembre 2002), si troverebbe nelle medesime condizioni degli altri Stati membri. Le sue navi dovrebbero pertanto beneficiare di un accesso illimitato alle acque francesi, situate entro o oltre le 12 miglia dalla costa.
30. Opposta è la tesi sostenuta dal Consiglio – cui aderiscono la Francia e la Commissione –, secondo il quale la pretesa violazione del principio di non discriminazione sarebbe fondata su due premesse errate. A suo avviso, infatti, non è vero che solo l’accesso delle sue navi sia limitato in funzione delle specie e del periodo dell’anno, così come non è vero che non vi sia alcuna giustificazione oggettiva a tale trattamento.
31. Venendo ad un apprezzamento delle due tesi in campo, osservo anzitutto, con il Consiglio, che l’esame dell’allegato I del regolamento n. 2371/2002 permette di constatare agevolmente che le regole di sfruttamento delle acque entro le 12 miglia non sono basate sul principio di reciprocità. Le navi francesi, ad esempio, hanno accesso alle risorse alieutiche entro le 12 miglia delle acque irlandesi anche se le navi di tale Stato non godono dello stesso privilegio nelle acque francesi; del pari, le navi belghe possono sfruttare le acque costiere del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca, mentre altrettanto non è consentito in Belgio alle navi di questi Stati.
32. In base a detto allegato, inoltre, anche per altri Stati membri diversi dalla Spagna l’attività di pesca incontra limitazioni a seconda della specie (ciò avviene per le navi di Francia, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Belgio nella zona delle 12 miglia del Regno Unito e per le navi di Germania, Paesi Bassi e Belgio nella zona delle 12 miglia della Danimarca) e del periodo dell’anno (ciò avviene per le navi del Belgio nella zona delle 12 miglia della Danimarca e per le navi della Germania nella zona delle 12 miglia della Francia).
33. Accertato dunque che il caso spagnolo non rappresenta una situazione isolata, resta tuttavia da verificare se la descritta situazione non integri comunque un caso di violazione del principio di non discriminazione.
34. A tal fine, conviene anzitutto considerare che scopo del regolamento oggetto dell’odierna controversia è, come indicato in precedenza, di garantire lo «sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale» (art. 2).
35. Per garantire tale obiettivo, come sottolineano il Consiglio e la Commissione, il regolamento impugnato prevede una differenza – che mi pare invece trascurata dalla ricorrente – tra il regime applicabile fino alle 12 miglia dalla costa e quello applicabile oltre tale limite.
36. Mentre infatti in questo secondo caso l’art. 17, n. 1, del regolamento impone la generale applicazione del principio del libero accesso alle risorse alieutiche, per la zona entro le 12 miglia il n. 2 dello stesso articolo proroga la vigenza del regime d’accesso limitato contenuto nei precedenti regolamenti che hanno disciplinato la materia (10). Ne risulta che l’accesso continua ad essere consentito solo alle navi che tradizionalmente hanno operato nelle relative zone, secondo le consuete condizioni previste al riguardo.
37. Scopo di tali restrizioni, come emerge dalla lettura del quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento, è di tutelare la «parte più sensibile delle acque comunitarie», tenendo conto tuttavia, al tempo stesso, della necessità di «preserv[are] le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere».
38. Da un lato, dunque, si è imposta la regola che preserva le risorse alieutiche di tale zona, limitandone il più possibile lo sfruttamento. Dall’altro, si è cercato di conciliare tale obiettivo con la tutela dei pescatori che tradizionalmente hanno operato nelle acque in questione e che si vedrebbero privati dell’attività da cui traggono sostentamento qualora venissero loro imposte limitazioni sconosciute in precedenza.
39. È peraltro importante notare che, nella ricerca di questo equilibrio tra le esigenze di protezione delle risorse alieutiche della zona, particolarmente sensibile, delle 12 miglia e le altrettanto importanti esigenze di tutela dei pescatori tradizionalmente attivi in tali acque, nessun ruolo è stato concesso a considerazioni fondate sulla reciprocità o sui rapporti di vicinato tra gli Stati membri.
40. Posto dunque che la logica del regime d’accesso configurato dal regolamento impugnato riposa sulla «natura tradizionale» o meno dell’attività dei pescherecci degli altri Stati membri nella zona delle 12 miglia di uno Stato membro, si pone ora il problema di accertare se sussista, in tale contesto, una discriminazione ai danni dei pescherecci spagnoli.
41. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (11), il principio di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità.
42. Ciò posto, mi sembra anzitutto che l’argomento della Spagna secondo cui, visto che le sue navi hanno libero accesso alle risorse della zona oltre le 12 miglia, sarebbe discriminatorio porre loro delle limitazioni nella zona antistante, trascuri il fatto che le due zone sono sottoposte a regole diverse, sicché manca il fondamento stesso per l’applicabilità del principio di non discriminazione.
43. D’altra parte, neppure costituisce, a mio avviso, una discriminazione il fatto che il regolamento impugnato sottoponga lo sfruttamento delle acque francesi entro le 12 miglia da parte dei pescherecci spagnoli a condizioni meno vantaggiose di quelle previste per lo sfruttamento della corrispondente zona spagnola da parte dei pescherecci francesi.
44. Infatti, lo sfruttamento delle acque francesi entro le 12 miglia è negato ai pescherecci di tutti gli Stati membri, con l’eccezione di quelli (tra cui i pescherecci spagnoli) che tradizionalmente vi hanno operato, i quali mantengono la possibilità di accedere alle risorse di tale zona, nel rispetto delle condizioni tradizionalmente previste. Lo stesso vale per lo sfruttamento delle acque spagnole entro le 12 miglia, che è negato ai pescherecci di tutti gli Stati membri ad eccezione, anche qui, di quelli che continuano a beneficiare delle condizioni tradizionalmente previste (e che peraltro risultano essere in questo caso solo i pescherecci francesi).
45. In entrambi i casi, la regola generale consiste dunque nel proteggere le risorse alieutiche delle acque, particolarmente sensibili, situate entro le 12 miglia, negando in linea di principio l’accesso ai pescherecci degli altri Stati membri. Tale regola soffre eccezioni che affondano le loro radici nell’oggettiva necessità di non privare i pescatori degli altri Stati membri della possibilità di svolgere l’attività da cui tradizionalmente hanno tratto sostentamento.
46. Poiché dunque il regime di sfruttamento previsto dal regolamento n. 2371/2002 si sostanzia in una regola generale non discriminatoria e in eccezioni oggettivamente giustificate, esso mi sembra superare indenne le censure dedotte dalla ricorrente.
47. Né potrebbe opporsi che, limitandosi a fotografare la situazione esistente al momento dell’adesione della Spagna alla Comunità, il regolamento n. 2371/2002 non avrebbe tenuto conto della necessità di tutelare le situazioni acquisite dai pescatori spagnoli prima dell’adesione.
48. Anzitutto, considerati i numerosi anni trascorsi dall’ingresso della Spagna nella Comunità, mi parrebbe difficile sostenere che i pescatori spagnoli possano ancora vantare situazioni acquisite prima dell’adesione (e non confermate, come si è visto, all’atto della stessa), che siano meritevoli di tutela e capaci quindi di comportare un sacrificio della protezione delle risorse alieutiche delle acque francesi entro le 12 miglia.
49. Ma, a parte ciò, devo rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Spagna, il regime precedente all’adesione non concedeva affatto ai pescherecci spagnoli il libero accesso a tale zona.
50. È vero infatti, come risulta dalla sentenza Arbelaiz-Emazabel (12), che, durante i negoziati che hanno portato all’accordo sulla pesca CEE/Spagna del 1980, il governo spagnolo aveva inizialmente chiesto la conservazione dei diritti di cui i suoi pescherecci beneficiavano nella zona da 6 a 12 miglia delle acque atlantiche francesi in base a precedenti accordi internazionali, ed in particolare alla Convenzione di Londra del 1964 (13) e all’accordo sulla pesca franco/spagnolo del 1967 (14). È anche vero però che, nel corso delle trattative, quel governo ha poi abbandonato le proprie pretese, dichiarando che «le disposizioni dell’accordo [del 1980] si sostituiscono a quelle degli accordi riguardanti le relazioni in materia di pesca dei quali sono parti gli Stati membri della CEE e la Spagna» (15), accordi tra i quali rientravano senza dubbio la Convenzione di Londra e l’accordo franco/spagnolo sopra citati.
51. Quanto precede mi porta a concludere che il regolamento n. 2371/2002, ed in particolare il punto 6 dell’allegato I, non viola il principio di non discriminazione. Propongo pertanto alla Corte di respingere il primo motivo di ricorso.
B – Sulla presunta violazione dell’atto di adesione della Spagna alle Comunità europee
52. Con il secondo motivo di ricorso la Spagna sostiene che il punto 6 dell’allegato I del regolamento n. 2371/2002 costituisce una violazione dell’atto di adesione.
53. Essa ritiene infatti che l’art. 160 dell’atto preveda limitazioni all’accesso dei pescherecci spagnoli alle risorse alieutiche delle acque atlantiche francesi che riguardano sia la zona entro le 12 miglia dalla costa sia quella situata al di là di tale soglia. Poiché, in conformità all’art. 166 dell’atto, le disposizioni di cui agli artt. 156-164 del medesimo potevano trovare applicazione esclusivamente per un periodo transitorio destinato a spirare il 31 dicembre 2002 (v. supra, paragrafo 19), successivamente a tale data il legislatore comunitario non avrebbe più potuto legittimamente mantenere in vigore limitazioni per le attività dei pescherecci spagnoli nelle acque atlantiche francesi, neanche se svolte nella zona entro le 12 miglia.
54. Secondo il governo ricorrente, quindi, continuando a sottomettere le navi spagnole alle medesime condizioni d’accesso alla zona anzidetta previste dai regolamenti che lo hanno preceduto (16) e che erano stati adottati nella vigenza dell’art. 160 dell’atto di adesione, il regolamento impugnato configurerebbe un indebito prolungamento del regime transitorio oltre il periodo previsto dall’atto.
55. A tali censure il Consiglio, sostenuto dalla Francia e dalla Commissione, replica con argomenti che ritengo di dover condividere.
56. Innanzitutto, mi pare che il regolamento impugnato non possa violare l’art. 166 dell’atto di adesione, perché tale disposizione non intende affatto porre limiti all’attività del legislatore comunitario successivamente alla scadenza del periodo transitorio, ma si limita a prevedere che oltre tale data perdono vigore determinate disposizioni dell’atto di adesione, tra cui l’art. 160.
57. Ma, a parte ciò, mi pare importante sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene il governo ricorrente, la disciplina cui l’ordinamento comunitario sottopone – attualmente con il regolamento impugnato e anteriormente con i suoi predecessori (17) – l’accesso alle acque atlantiche francesi entro le 12 miglia non rientra affatto nel campo di applicazione degli artt. 156-164 dell’atto di adesione e non presenta dunque alcun rapporto con il perdurare o no della loro vigenza.
58. Come giustamente sottolineato in udienza dal Consiglio e soprattutto dalla Commissione, infatti, è ben vero che l’art. 160 dell’atto di adesione non esclude apertamente dal suo campo d’applicazione le acque atlantiche francesi entro le 12 miglia. Sta di fatto però che esso non rileva nel nostro caso perché l’accesso a tali acque è in realtà oggetto di una disciplina speciale, introdotta tramite le modifiche che l’atto di adesione medesimo ha apportato al regolamento n. 170/83. In particolare, come precedentemente illustrato (v. supra, paragrafo 8ss.), l’art. 26 dell’atto ha aggiunto all’allegato I di quel regolamento una nuova tabella relativa alle «Acque costiere della Spagna» ed ha aggiornato quella relativa alle «Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare». Tali tabelle sono state da ultimo riprodotte nell’allegato I del regolamento impugnato.
59. Ora, poiché l’art. 26 figura nella terza parte dell’atto di adesione, relativa agli «Adattamenti degli atti delle istituzioni», e non nella quarta parte, relativa alle «Misure transitorie», esso non presenta alcun legame con il periodo transitorio di cui all’art. 166 dell’atto medesimo. Del resto, il fatto che abbiano carattere transitorio solo le limitazioni all’accesso alle acque oltre le 12 miglia – e non anche quelle relative alle acque antistanti – è la logica conseguenza del fatto che, come si è visto esaminando il primo motivo di ricorso, solo per le prime vale in generale il principio del libero accesso per tutte le navi comunitarie. È dunque logico che un regime di deroga a quel principio potesse essere imposto ai pescherecci spagnoli soltanto per il periodo transitorio legato all’adesione alla Comunità.
60. Poiché però il medesimo principio non vige per la zona entro le 12 miglia, non mi pare fondata l’affermazione del governo ricorrente secondo cui la scadenza del periodo transitorio importerebbe automaticamente anche il venir meno delle limitazioni previste per l’accesso delle navi spagnole alle acque atlantiche francesi entro quella soglia.
61. Tali limitazioni, infatti, sono state introdotte dall’atto di adesione nel regolamento n. 170/83 (e successivamente confermate dai regolamenti che ad esso sono succeduti) al fine di sottoporre l’accesso delle navi spagnole alle acque francesi entro le 12 miglia ad una disciplina conforme alla regola di generale applicazione in materia di accesso alle acque costiere di uno Stato membro da parte dei pescherecci di altri Stati membri. Regola che, come più volte indicato in precedenza, si sostanzia in un divieto di sfruttamento delle risorse alieutiche di quella zona, fatte salve le segnalate eccezioni a favore di quegli Stati i cui pescherecci hanno tradizionalmente operato nelle acque costiere degli altri Stati.
62. Poiché con l’introduzione ed il mantenimento delle limitazioni all’attività dei suoi pescherecci nelle acque francesi entro le 12 miglia la Spagna è stata sottoposta alla stessa regola che continua ad applicarsi tra gli altri Stati membri, non vi è alcuna ragione per ritenere che la scadenza del periodo transitorio legato all’adesione implichi l’automatica illegittimità di tali limitazioni.
63. A confermare l’infondatezza degli argomenti addotti dal governo ricorrente sta poi anche il fatto che, sebbene introdotte nel regolamento n. 170/83 tramite l’atto di adesione, le norme sullo sfruttamento delle acque francesi entro le 12 miglia sono entrate a far parte di tale regolamento a tutti gli effetti e devono dunque avere la stessa portata delle altre norme del regolamento ivi contenute ab origine. Ora, poiché il regolamento prevedeva limitazioni anche nei rapporti tra Paesi fondatori (tale è il caso, ad esempio, dei pescherecci tedeschi nelle acque francesi), mi sembra evidente che le misure contenute nel regolamento n. 170/83 sono insensibili alle scadenze di periodi transitori legati alle adesioni.
64. La stessa conclusione deve valere a fortiori per il regolamento n. 2371/2002, che non ha alcun rapporto con l’atto di adesione della Spagna e che è stato adottato unicamente in applicazione dell’art. 37 CE.
65. Sulla base di quanto precede, propongo pertanto alla Corte di rigettare anche il secondo motivo, e quindi l’intero ricorso.
V – Sulle spese
66. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura e in considerazione del risultato cui sono pervenuto quanto al rigetto del ricorso, ritengo che la ricorrente debba essere condannata alle spese sostenute dal Consiglio. La Repubblica francese e la Commissione dovrebbero invece sopportare le proprie spese, conformemente all’art. 69, n. 4, dello stesso regolamento.
VI – Conclusioni
67. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) La Repubblica francese e la Commissione sopportano le proprie spese».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 358, pag. 59.
3 – GU L 302, pag. 69.
4 – GU L 236, pag. 1.
5 – GU L 73, pag. 14.
6 – GU L 24, pag. 1.
7 – Tale accordo è stato approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 3062/80 del Consiglio, del 25 novembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna (GU L 322, pag. 3).
8 – GU L 389, pag. 1.
9 – L'art. 166 afferma che «[i]l regime definito negli articoli da 156 a 164, compresi gli adattamenti che il Consiglio potrà adottare a norma dell’articolo 162, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83». Quest'ultima disposizione prevede che «[l]a Commissione, durante il decimo anno successivo al 31 dicembre 1992, presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica e sociale delle regioni rivierasche in base alla quale il Consiglio, in conformità alla procedura dell’articolo 43 del trattato, definisce le disposizioni che, dopo la scadenza del periodo decennale previsto in questo paragrafo, potrebbero far seguito al regime previsto dagli articoli 6 e 7». Ne risulta che, come indicato nel testo, il termine di cui all'art. 166 dell'atto di adesione era il 31 dicembre 2002.
10 – Si tratta, come dettagliatamente illustrato nel quadro giuridico, del regolamento n. 70/83 (come modificato dall'atto di adesione della Spagna) e del regolamento n. 3760/92.
11 – v., ex multis, sentenze 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner (Racc. pag. 371, punto 18); 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke (Racc. pag. 3791, punto 7); 29 aprile 1999, causa C‑311/97, Royal Bank of Scotland (Racc. pag. I-2651, punto 26), e 25 ottobre 2001, causa C‑120/99, Italia/Consiglio (Racc. pag. I-7997, punto 80).
12 – Sentenza 8 dicembre 1981, causa 181/80, Arbelaiz-Emazabel (Racc. pag. 2961).
13 – Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei trattati delle nazioni unite 581, n. 8432), ratificata dalla Francia e dalla Spagna nel 1965.
14 – Accordo generale sulla pesca, concluso tra la Francia e la Spagna a mezzo di uno scambio di note del 20 marzo 1967 (Journal officiel de la République française del 4 agosto 1967, pag. 7807).
15 – Punto 18.
16 – Mi riferisco, come illustrato nel quadro giuridico, ai regolamenti n. 170/83 (come modificato dall'atto di adesione della Spagna) e n. 3760/92.
17 – V. nota 16.
Full & Egal Universal Law Academy