CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 15 luglio 2004(1)
Causa C-106/03 P
Vedial SA
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo e figurativo HUBERT – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 – Violazione del principio dispositivo – Violazione della nozione di rischio di confusione»
Introduzione
1. Nella causa in esame riveste un particolare interesse la determinazione dell’ambito di applicazione del principio dispositivo in alcuni procedimenti relativi ai marchi comunitari, e, specialmente, nei procedimenti proposti dinanzi al Tribunale di primo grado, laddove sia contestata la validità di una decisione amministrativa che conclude un procedimento di opposizione alla registrazione di uno di tali marchi.
Fatti all’origine della controversia
2. Il 1° aprile 1996 la France Distribution, società avente sede ad Emerainville (Francia), ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (2) , il marchio del quale veniva chiesta la registrazione era costituito da un segno misto, denominativo e figurativo, riprodotto qui sotto:
3. I prodotti che il marchio doveva designare, compresi nelle classi 29, 30 e 42 dell’Accordo di Nizza (3) , corrispondono alla seguente descrizione:
– classe 29: «Carne, prodotti di salumeria, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, prodotti a base di uova, latte ed altri prodotti derivati dal latte; conserve di frutta e ortaggi conservati o surgelati, sottaceti»;
– classe 30: «Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto; salse; spezie; ghiaccio»;
– classe 42: «Servizi alberghieri e di ristoranti».
4. Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 6 ottobre 1997, n. 22/97.
5. Il 6 gennaio 1998 la Vedial SA, società ricorrente nel presente procedimento di impugnazione, avente sede a Ludres (Francia), faceva opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 nei confronti del marchio richiesto, per una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, vale a dire, «latte e altri prodotti derivati dal latte», rientranti nella classe 29 e «aceto, salse», compresi nella classe 30.
Il titolo anteriore che veniva fatto valere era costituito dalla registrazione francese n. 1.552.214 del marchio denominativo SAINT‑HUBERT 41, richiesta per designare «burro, grassi alimentari, formaggi e altri prodotti derivati dal latte», ricompresi nella classe 29.
6. Con decisione 1° dicembre 1999 la divisione di opposizione dell’UAMI respingeva l’opposizione, con il motivo che non sussisteva un rischio di confusione per il pubblico stabilito sul territorio francese, nel quale il marchio anteriore è protetto ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (4) .
7. Il 31 gennaio 2000 la Vedial presentava ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente allegava alla propria memoria alcuni documenti destinati a dimostrare la notorietà del suo marchio in Francia.
8. Il ricorso veniva respinto con decisione della prima commissione di ricoso dell’UAMI 9 marzo 2001.
9. Tale commissione ha ritenuto che la decisione della divisione di opposizione relativamente all’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 fosse fondata, in quanto, pur se esiste un forte grado di somiglianza tra i prodotti controversi e, benché, ai fini dell’applicazione di tale disposizione si debba tener conto della notorietà del marchio anteriore dimostrata dalla ricorrente, non sussiste un rischio di confusione nel pubblico interessato, in quanto i segni di cui trattasi non presentano forti somiglianze.
La sentenza impugnata
10. Avverso la suddetta decisione, il 23 maggio 2001 la Vedial ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado. Il ricorso si fondava su un unico motivo, vale a dire, sulla violazione della nozione di rischio di confusione, di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94.
11. Con sentenza 12 dicembre 2002, Vedial/UAMI (5) , il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso.
12. In via preliminare, il Tribunale ha esaminato la ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI in cui si contestava la decisione della commissione di ricorso, adducendo che quest’ultima non avrebbe dovuto riconoscere la notorietà del marchio anteriore in Francia, poiché la Vedial non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di tale notorietà entro il termine accordatole dalla divisione di opposizione.
Nondimeno, secondo l’UAMI, tale errore non era sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
13. Nelle sue conclusioni, l’UAMI chiedeva al Tribunale di primo grado di:
– dichiarare che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto riconoscere la notorietà del marchio anteriore;
– statuire sul rischio di confusione e annullare la decisione impugnata solo dopo aver concluso per la sussistenza di tale rischio, e
– decidere che ciascuna parte dovesse sopportare le proprie spese (6) .
14. A giudizio del Tribunale, la conclusione dell’UAMI, nella parte in cui chiede di dichiarare che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto riconoscere la notorietà del marchio anteriore, equivaleva ad una richiesta di riforma della decisione impugnata.
Ciononostante, il Tribunale ha tenuto conto dei seguenti fattori: che l’UAMI non era stato parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; che, per di piú, in quanto autore dell’atto di cui veniva controllata l’illegittimità, poteva agire dinanzi al Tribunale solo in qualità di parte convenuta; che le commissioni di ricorso sono parte integrante dell’UAMI e che, infine, per poter riconoscere all’UAMI il diritto di impugnare una decisione di una commissione di ricorso nell’ambito dei procedimenti cosiddetti «inter partes», sarebbe stato necessario che il regolamento di procedura del Tribunale avesse concesso alle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione, che partecipano nel procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti, la facoltà di formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione impugnata, anche su un punto non sollevato nel controricorso dell’UAMI.
15. Il giudice di primo grado ha pertanto considerato che l’UAMI non disponesse della legittimazione attiva per chiedere l’annullamento o la riforma di decisioni adottate dalle commissioni di ricorso, e ha pertanto dichiarato irricevibile la sua conclusione.
16. Quanto al merito del ricorso, la ricorrente in primo grado sosteneva che la decisione della commissione aveva violato la nozione di rischio di confusione quale è interpretata dalla Corte, adducendo che il marchio anteriore possedeva intrinsecamente un fortissimo carattere distintivo e che la commissione di ricorso aveva commesso vari errori di valutazione nel comparare i marchi oggetto della controversia.
Per quanto atteneva al confronto fonetico, la Vedial ha rilevato che la commissione di ricorso non aveva constatato che la somiglianza tra i segni in questione riguardava gli elementi dominanti dei marchi confliggenti.
17. Da parte sua, l’UAMI ha sostenuto che, laddove il Tribunale avesse constatato che l’elemento dominante del marchio anteriore era costituito dal nome «HUBERT», sarebbe stato difficile negare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi controversi. Per contro, se il Tribunale avesse considerato che il marchio anteriore non era particolarmente distintivo e costituiva un insieme nel quale nessun elemento risultava dominante, le differenze tra i marchi dovevano allora essere sufficienti per negare l’esistenza di qualsiasi rischio di confusione.
18. Nella sentenza, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto, innanzi tutto, che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato che taluni dei prodotti controversi erano identici e che altri erano simili.
19. Di seguito, esso ha proceduto a comparare i due segni dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale e, dopo un’accurata analisi, è giunto alla conclusione che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra gli stessi costituivano un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui era rivolto il marchio (7) .
20. Più precisamente, con riguardo all’esame fonetico, il giudice di primo grado si è espresso nei seguenti termini:
«(…) la commissione di ricorso afferma che il marchio anteriore contiene sette fonemi ed il marchio richiesto due. Essa inoltre constata che, in francese, l’accento cade, per il marchio anteriore, sulla prima, terza e quinta sillaba e, per il marchio richiesto, sulla seconda sillaba (punto 31 della decisione impugnata).
Si deve considerare che l’analisi [prosodico] effettuata dalla commissione di ricorso è corretta. Va infatti constatato che l’elemento comune dei due segni è costituito solo dal secondo vocabolo del sintagma che compone il marchio anteriore, marchio che è composto da due vocaboli e da una cifra. I marchi di cui trattasi sono pertanto diversi dal punto di vista fonetico» 8 –Ibidem, punti 55 e 56..
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
21. Il ricorso di impugnazione proposto dalla Vedial è pervenuto nella cancelleria della Corte il 7 marzo 2003.
Tanto la ricorrente quanto l’UAMI hanno presentato osservazioni scritte. Si è soprasseduto alla fase orale.
Il 23 marzo 2004 la causa è stata assegnata alla seconda sezione della Corte di giustizia; l’iter si è concluso il successivo 7 giugno.
Analisi dei motivi di impugnazione
22. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi di carattere principale ed un motivo destinato ad un esame in subordine.
Sul primo motivo di impugnazione
23. Con il primo motivo dedotto in via principale, la Vedial sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato il principio dispositivo, secondo il quale soltanto le parti potrebbero liberamente disporre della controversia e sarebbero capaci di definirne l’oggetto.
24. Secondo la ricorrente, tale principio implica che, quando su un determinato punto non vi è contrasto tra le parti, il giudice non può riesaminarlo, a meno che non vi sia costretto per motivi di ordine pubblico.
25. La Vedial sostiene che, quando aveva partecipato alla fase orale svoltasi dinanzi al Tribunale di primo grado, le parti erano concordi sul fatto che i segni confliggenti presentavano una somiglianza, per lo meno sotto l’aspetto fonetico, come del resto concordavano sul fatto che si sarebbe creato un rischio di confusione, qualora non fosse stato possibile biasimare la commissione di ricorso per avere riconosciuto che il marchio «Saint‑Hubert 41» possedeva un forte carattere distintivo, grazie alla notorietà acquisita in Francia.
La sentenza impugnata avrebbe violato il principio dispositivo, avendo considerato, contrariamente a quanto convenuto dalle parti su tale punto, che i marchi controversi non presentavano alcuna somiglianza.
26. L’UAMI nutre dubbi circa la portata del principio dispositivo nell’ambito di un procedimento di natura amministrativa come quello riguardante i marchi comunitari.
Esso mette inoltre in risalto gli aspetti particolari del procedimento di impugnazione di cui trattasi, caratterizzato da un difetto di legittimazione attiva dell’UAMI dinanzi alla commissione di ricorso, e avente ad oggetto il controllo di legittimità sulla decisione adottata.
Nel presente caso, il Tribunale di primo grado avrebbe esaminato, su domanda della ricorrente, la nozione giuridica di rischio di confusione, senza che la sua interpretazione potesse in alcun modo venire vincolata dall’opinione delle parti.
Infine, l’UAMI precisa che le sue conclusioni nel procedimento di primo grado non esprimono un accordo. A sostegno di tale affermazione, adduce due argomenti: in primo luogo, che la sua posizione sembra suffragata dalla decisione della commissione di ricorso; in secondo luogo, la France Distribution, parte avversa nei procedimenti dinanzi all’UAMI, intervenuta dinanzi Tribunale di primo grado, non avrebbe espresso alcun accordo al riguardo.
27. Affinché tale motivo possa essere accolto, è necessario dimostrare:
– in che misura il principio dispositivo possa essere applicato nei procedimenti giurisdizionali riguardanti il controllo di legittimità delle decisioni dell’UAMI emesse nell’ambito dei procedimenti di opposizione, ed eventualmente,
– se, dagli atti di causa, possa dedursi una violazione del suddetto principio.
28. Il cosiddetto principio dispositivo è particolarmente utile in quanto si riferisce a determinate caratteristiche del processo, di regola civile, che si concretizzano nel riconoscimento dell’autonomia privata delle persone (9) . Alle parti, quali titolari dell’azione, spetta non soltanto avviare o portare a termine quest’ultima, ma anche definirne l’oggetto. Si tratta – dopo tutto – del riflesso processuale della facoltà di disporre dei propri diritti che, sul piano materiale, si manifesta con la preminenza della volontà contrattuale. Costituisce la ratio di tale principio il fatto che il titolare di diritti su una cosa, sia pure potenziale o presunto, deve poter conservare la detta facoltà di disposizione agli effetti di portare tali diritti in giudizio, reclamandoli o cedendoli, in tutto o in parte, mediante rinuncia o acquiescenza, in somma, definendo la lite.
29. Diverso dal principio dispositivo propriamente detto – con il quale, tuttavia, rimane intrinsecamente connesso – (10) , il principio che stabilisce il «potere di allegazione» delle parti (Beibringungsgrundsatz) prevede che siano questi i soggetti del procedimento cui spetta prospettare i fatti di causa, nella forma e nei limiti che a loro interessa, configurandone così l’oggetto e vincolando il giudice, che è obbligato a decidere secundum allegata et probata partium (11) .
30. Nel diritto processuale civile, affinché si possa far valere efficacemente il principio dispositivo, deve risultare, da un lato, che la parte è il dominus litis e, dall’altro, che l’oggetto del contendere non è indisponibile (12) . Anche l’ordinamento guiridico civile prevede casi in cui, accanto alle facoltà dei singoli, esiste un interesse pubblico equivalente o prevalente, che induce a modulare, limitare o annullare l’applicazione del suddetto principio. Così accade, di norma, nelle cause riguardanti il diritto di famiglia, in cui la partecipazione del pubblico ministero sta ad indicare che la controversia oltrepassa l’ambito di decisione individuale sulla configurazione dei rapporti giuridici (13) .
31. Non vi è alcuna ragione per escludere dall’applicazione di questo principio fondamentale del diritto processuale i ricorsi di natura amministrativa, quali quelli portati dinanzi all’UAMI. Orbene, in un procedimento concreto, tale applicazione dipenderà dalla misura in cui le parti possano far valere la titolarità del bene o dell’interesse che è oggetto della pretesa, vale a dire, che siano effettivamente i padroni della lite (14) .
32. Come ha ammesso la Corte di giustizia (15) «il principio di diritto nazionale secondo il quale in un procedimento civile il giudice deve o può sollevare motivi d’ufficio è limitato dall’obbligo per lo stesso di attenersi all’oggetto della lite e di basare la pronuncia sui fatti che gli sono stati presentati. Tale limitazione è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti, e il giudice può agire d’ufficio solo in quei casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso. Questo principio attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi».
Con tale passaggio la Corte di giustizia ha cercato di giustificare l’esistenza del suddetto principio nel diritto interno, al fine di liberare il giudice nazionale dall’obbligo di sollevare d’ufficio, nei procedimenti che gli vengono sottoposti, un motivo basato sulla violazione di norme comunitarie, abbandonando l’atteggiamento passivo che gli è proprio. Tuttavia, è indiscutibile il fatto che il principio dispositivo si applichi anche nei procedimenti dinanzi al giudice comunitario, sebbene sia soggetto agli adattamenti inerenti alla natura specifica del contenzioso di cui tale giudice è investito.
33. Prova della vigenza di tale principio è la possibilità, prevista dall’art. 77 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che le parti si accordino per risolvere la vertenza e rinuncino ad ogni pretesa. In tal caso il presidente ordina direttamente la cancellazione della causa dal ruolo.
Il regolamento di procedura esclude dall’applicazione generale di questo principio soltanto i ricorsi di annullamento (art. 230 CE) o i ricorsi diretti ad accertare l’inattività da parte di un’istituzione (art. 232 CE), proprio per il loro carattere oggettivo rispetto alla questione su cui vertono.
Anche nei procedimenti dinanzi al giudice comunitario la rinuncia del ricorrente dà luogo alla cancellazione della causa (art. 78 del regolamento di procedura).
Ulteriori esempi atti ad esprimere, con maggiore o minore intensità, i diversi aspetti dell’applicazione del principio dispositivo nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia si trovano nelle disposizioni del regolamento di procedura che riguardano la prospettazione della controversia mediante atto introduttivo o, con riguardo ai ricorsi per inadempimento di uno Stato, il previo parere obbligatorio della Commissione; il divieto di modificare l’oggetto della lite in un ricorso di impugnazione (art. 113, n. 2), o l’impossibilità di dedurre nuovi motivi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (art. 42, n. 2).
Da quanto precede si evince che anche il giudice comunitario deve attenersi al quadro dei fatti ed ai motivi di diritto forniti dalle parti.
34. È tuttavia significativo il fatto che il regolamento non preveda alcuna disposizione riguardo all’acquiescenza del convenuto. Ciò potrebbe spiegarsi con il fatto che nell’ambito del contenzioso comunitario è inusuale che i soggetti che partecipano al procedimento abbiano pieno potere dispositivo sulla controversia.
Così accade, ovviamente, nelle questioni pregiudiziali, che sono un dialogo tra giudici. Spetta unicamente al giudice nazionale ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Neppure i ricorsi per inadempimento, di annullamento o per carenza si prestano all’acquiescenza della parte convenuta 16 –V., tuttavia, sentenze 23 maggio 2000, causa C-58/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3811), e 17 giugno 2004, causa C-255/03, Commissione/Belgio (non pubblicata nella Raccolta), in cui la Corte di giustizia sembra far capire che uno Stato membro possa accondiscendere alla domanda di accertamento di inadempimento proposta dalla Commissione. Non si tratta, tuttavia, di precedenti giurisprudenziali pertinenti, in quanto è più probabile che, in ambedue i casi citati, la Corte di giustizia abbia preferito un ragionamento ellittico, avendo ritenuto che l’infrazione contestata fosse evidente. .
35. Nondimeno, occorre verificare se tali parametri possano essere applicati ai procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di una decisione dell’UAMI sui marchi, adottata nell’ambito di una procedura di opposizione.
36. Le parti, possono esercitare un potere dispositivo in una controversia con tali caratteristiche?
Per rispondere a tale domanda, anche a livello teorico, occorre accertare se siano in gioco beni giuridici diversi dai meri interessi delle parti.
37. Dall’esame della giurisprudenza tradizionale della Corte di giustizia relativa alla funzione del marchio, dovremmo dedurre, almeno provvisoriamente, che tale strumento della proprietà intellettuale non serve solamente a proteggere le imprese titolari, giacché la Corte ha sempre considerato che la sua funzione essenziale consista nel «garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa» ed ha poi aggiunto che, «per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità» (17) .
38. Nell’interpretare il requisito relativo al carattere distintivo concreto, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 (18) , la Corte di giustizia ha dichiarato che tale carattere distintivo ha la funzione specifica di garantire che il marchio sia «atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese» (19) .
39. Da tale dottrina si potrebbe facilmente dedurre l’esistenza di un interesse pubblico, diverso da quello del titolare del marchio, che consiste nel far sì che attraverso questo segno il consumatore identifichi l’impresa di origine dei prodotti. In tal caso sussisterebbe un interesse pubblico ad evitare il rischio di confusione. Questo rischio sussiste, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento, qualora in un determinato mercato, esistano marchi identici o simili che designano prodotti altrettanto identici o simili.
40. Siffatta soluzione, sebbene seducente, non regge, considerato il modo in cui il legislatore comunitario ha organizzato il procedimento di opposizione.
41. Conformemente a quanto disposto nelle sezioni seconda, terza e quarta del titolo IV del regolamento n. 40/94, l’UAMI, dopo ever accertato che un segno del quale è chiesta la registrazione, non incorre in nessuno degli impedimenti assoluti alla registrazione, procede ad una ricerca di marchi comunitari o di domande anteriori i cui titolari potrebbero opporsi alla registrazione ai sensi dell’art. 8. Da parte loro, gli organismi nazionali omologhi agiscono allo stesso modo con riguardo ai marchi vigenti nei loro rispettivi paesi.
42. L’UAMI deve pertanto pubblicare la domanda di registrazione e trasmetterla a tutti i titolari di marchi anteriori, a livello sia comunitario sia nazionale, che figurano nelle relazioni di ricerca.
43. Tuttavia, a tenore dell’art. 42 del regolamento, solo ai titolari di marchi anteriori è concessa la prerogativa di opporsi alla registrazione di un segno per i motivi esposti all’art. 8, tra i quali è compreso il rischio di confusione, oggetto della presente controversia. Né l’UAMI, né le autorità nazionali, né altri organi di diritto pubblico sono legittimati ad iniziare un procedimento di opposizione.
44. Da ciò si evince che, in mancanza di un’iniziativa da parte del titolare del marchio anteriore nulla impedisce l’accesso alla registrazione non solo dei segni capaci di creare confusione nel consumatore, ma anche dei segni identici ad altri già registrati, destinati a designare prodotti simili (ipotesi prevista all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento). Il titolare del marchio anteriore può, pertanto, disporre liberamente del proprio diritto di fare opposizione.
45. Tale regime, che affida ai soli operatori privati l’osservanza dei motivi relativi di impedimento alla registrazione, può, in alcuni casi, impedire al marchio di svolgere la sua funzione specifica di garantire al consumatore una determinata origine imprenditoriale del prodotto. Anche se così fosse, si deve credere che il legislatore, il quale conosce la realtà commerciale, abbia ritenuto che siffatto sistema risulti probabilmente più efficace nella pratica, ed abbia perciò accettato, come possibilità remota, il rischio che ho ricordato poc’anzi.
46. Orbene, se al momento della domanda di registrazione, il titolare del marchio anteriore può disporre liberamente del proprio diritto, sarebbe assolutamente incoerente applicare criteri differenti nel successivo procedimento giurisdizionale di controllo.
47. Di conseguenza, non si può dubitare del fatto che, dinanzi al giudice comunitario, il titolare di un marchio goda della stessa facoltà di disposizione – di uguale portata –, che gli viene riconosciuta nel procedimento amministrativo.
48. Per tale ragione, il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, allorché disciplina l’intervento del detto titolare nel ruolo di interveniente, attribuisce a quest’ultimo le stesse facoltà che sono concesse alla parte ufficialmente convenuta, l’UAMI, come autore della decisione impugnata. È prevista una disposizione analoga per il caso del proprietario del nuovo marchio che impugna una decisione della commissione di ricorso, che conclude un’opposizione in termini sfavorevoli ai suoi interessi. L’art. 134, infatti, prevede che le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dalla ricorrente possano partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado in quanto parti intervenienti (n. 1) e che, in tal caso, esse godano «degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali», potendo pertanto formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali (n. 2).
49. Da quanto esposto si evince che il titolare del marchio anteriore può disporre senza riserve del proprio diritto di fare opposizione, anche in via giudiziaria, come si ricava dalla posizione che, nell’ambito del procedimento amministrativo, gli è garantita dal regolamento n. 40/94.
50. Inoltre, a contrario, si deduce che lo stesso diritto non spetta all’UAMI, il cui ruolo di parte convenuta è limitato e si esaurisce nella difesa della legittimità della decisione di uno dei suoi organi, cioè della commissione di ricorso interessata. L’UAMI non può contestare la validità della suddetta decisione, come ha correttamente sostenuto il Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata (20) , e tanto meno può disporre della lite, giacché il regolamento n. 40/94 non gli offre la possibilità di fare opposizione alla registrazione di un segno rispetto al quale sussista un motivo di impedimento relativo come quelli contemplati dall’art. 8.
51. In considerazione di quanto precede, questo primo motivo di impugnazione deve essere respinto, senza che si renda necessario analizzare l’esatta portata del presunto accordo raggiunto dalle parti dinanzi al giudice di primo grado: l’ UAMI è privo della qualità di «dominus litis» e, pertanto, è privo della facoltà connessa, di contribuire a delimitare l’oggetto della controversia.
Sul secondo motivo di impugnazione
52. Con il secondo motivo di impugnazione, dedotto anch’esso in via principale come il primo, la ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto almeno ordinare la riapertura del dibattimento per comunicare alle parti che non intendeva conformarsi all’accordo con il quale le stesse avevano riconosciuto l’esistenza di una somiglianza fonetica tra i marchi confliggenti.
53. Tale motivo potrebbe essere accolto solo se venisse dimostrato che il Tribunale di primo grado ha basato la propria decisione su argomenti estranei al dibattito. Questo sarebbe il caso, ad esempio, qualora tale organo avesse fondato la decisione sull’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento.
54. Nel caso di specie, si chiedeva al giudice di primo grado di accertare se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato la nozione di rischio di confusione. Basti dire che il ragionamento esposto al punto 41 e segg. della sentenza impugnata affronta tale questione e si conclude con la constatazione che la commissione di ricorso non aveva commesso alcun errore nell’escludere ogni possibilità di confusione tra il marchio richiesto e quello anteriore.
Con riferimento alla presunta somiglianza dal punto di vista fonetico, il Tribunale di primo grado si è limitato ad esaminare la correttezza del criterio utilizzato dalla commissione di ricorso, dichiarando che i marchi controversi sono diversi (punto 56 della sentenza impugnata) o che non devono essere considerati identici né simili (punto 62), mentre la commissione di ricorso aveva sostenuto che i due segni non presentavano grandi somiglianze (punto 33 della decisione). Siffatte differenze di espressione sono irrilevanti, in quanto non comportano alcuna conseguenza giuridica quanto all’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento, soprattutto perché la stessa commissione di ricorso si era mossa dall’ipotesi – dalla quale si è poi allontanato il giudice di primo grado – secondo cui il marchio anteriore gode di una considerevole notorietà in Francia.
55. Il fatto che, come evidenzia la sentenza impugnata, nelle conclusioni dinanzi al Tribunale di primo grado, l’UAMI si sia discostato dal parere della commissione di ricorso, ammettendo che «se il marchio anteriore potesse essere validamente considerato come un marchio noto, si dovrebbe concludere per la sussistenza di un rischio di confusione con il marchio domandato» (punto 31), non altera gli estremi di un dibattimento sul quale, come ho spiegato quando ho esaminato il primo motivo, l’UAMI non ha facoltà dispositiva.
56. Per le suesposte ragioni il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto.
Sul terzo motivo di impugnazione
57. Con il terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente contesta alla sentenza impugnata un’errata applicazione delle nozioni di «rischio di confusione» e di «pubblico interessato», ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. In proposito, la Vedial formula quattro censure.
58. Il primo errore consisterebbe nell’aver asserito, al punto 62, che il pubblico, trovandosi di fronte ai prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e da quello anteriore, non attribuirebbe ai medesimi una stessa origine commerciale. Secondo la ricorrente, il rischio di confusione include anche la possibilità che il pubblico pensi che le imprese siano legate da un vincolo economico.
59. Tale argomento è, nel migliore dei casi, inoperante. Dal momento che, ai punti 48‑59 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado giunge alla conclusione che i segni non presentano tra loro alcuna somiglianza (come esso ricorda al punto 65 in termini categorici), non sussiste né un rischio di confusione, né un rischio di associazione cui allude la ricorrente. In mancanza di siffatta somiglianza, è del tutto inutile chiedersi se il pubblico potrebbe credere che i prodotti designati con il nuovo marchio provengano da un’impresa che ha un legame economico con l’impresa titolare del marchio anteriore.
Per di più, nello stesso punto 62 della sentenza impugnata, si dichiara che «[d]i conseguenza, non esiste un rischio che il pubblico cui si rivolge il marchio stabilisca un legame tra i prodotti identificati da ciascuno dei due marchi, che evocano nozioni differenti».
60. Il secondo errore si troverebbe al punto 63, dove il Tribunale afferma che, «pur se esistono un’identità e una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio», mentre, secondo la ricorrente, sarebbe stato corretto assumere come criterio una valutazione globale del segno di cui trattasi, per poi stabilire se l’identità o la somiglianza tra i due segni siano tali da poter creare un rischio di confusione.
61. Siffatto argomento deve essere respinto per motivi simili a quelli esposti in relazione alla prima censura: il Tribunale di primo grado ha considerato che i detti segni non presentino tra loro alcuna somiglianza e la ricorrente non ha validamente contestato questa premessa. Perciò, è inutile ricercare le condizioni in cui segni differenti possano dar luogo ad un rischio di confusione.
62. Il terzo errore che la ricorrente dice di riscontrare nella sentenza impugnata consisterebbe in un’errata applicazione della regola dell’interdipendenza. Come spiega la ricorrente, nel caso in cui la Corte di giustizia considerasse che il giudice di primo grado aveva percepito una certa somiglianza, per lo meno fonetica, tra i segni, allora dovrebbe riconoscere che il debole grado di somiglianza era compensato dall’identità dei prodotti e dal forte carattere distintivo del marchio anteriore, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio di confusione.
63. Questa parte del motivo è manifestamente infondata, poiché muove da una falsa ipotesi, in quanto il Tribunale di primo grado non ha mai constatato l’asserita somiglianza fonetica tra i due segni. Al contrario, esso ha dichiarato che i detti segni non possono essere considerati identici o simili (punto 65), asserzione non contestata dalla ricorrente. Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto.
64. Infine, la Vedial eccepisce che il punto 62 della sentenza impugnata viola la nozione di rischio di confusione, in quanto considera il pubblico interessato composto solo dai consumatori che possono acquistare i prodotti così marcati, e non da tutte le persone in grado di percepire il marchio.
65. Tale argomento non risulta più efficace dei precedenti. Infatti, mancando una somiglianza tra i segni, la determinazione esatta della fascia di pubblico esposta ad un rischio di confusione è irrilevante, giacché si tratta di un’eventualità che, per definizione, non è in grado di verificarsi.
Muovendo da questa idea, la nozione profilata al punto 62 della sentenza impugnata risulta quindi corretta. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio, il pubblico interessato è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi 21 –V. sentenze citate alla nota 19, Philips, punto 63; Henkel, punto 50, e Linde e a., punto 50, nel contesto della direttiva 89/104..
66. Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto, poiché manifestamente infondato.
Spese
67. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso di impugnazione in forza dell’art. 118, la parte soccombente dev’essere condannata alle spese. Di conseguenza, se, come propongo, tutti i motivi di impugnazione dedotti verranno respinti, la ricorrente dovrà essere condannata alle spese.
Conclusione
68. Poiché, per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono, tutti i motivi dedotti sono privi di pertinenza, propongo alla Corte di giustizia di respingere il presente ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado e, conseguentemente, di condannare la ricorrente alle spese.
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
3 – Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.
4 – Durante il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione sono state svolte alcune considerazioni sull’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, che sono prive di rilevanza ai fini del presente procedimento.
5 – Causa T-110/01 (Racc. pag. II-5275).
6 – Punto 11 della sentenza impugnata.
7 – Punto 63 della sentenza impugnata.
8 – Ibidem, punti 55 e 56.
9 – W. Zeiss e K. Schreiber: Zivilprozessrecht, Ed. Mohr Siebeck, 2003, pag. 64 e segg.
10 – E dal quale prende sovente il nome, almeno nella dottrina spagnola.
11 – F. Ramos Méndez.: Derecho procesal civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, pagg. 347 e 348.
12 – Ibidem, pag. 348.
13 – O. Jauernig,: Zivilprozeßrecht, Ed. Beck, Munaco, 1993, pag. 72.
14 – Gimeno Sendra, V. e a.: Derecho procesal administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, Valenza, 1993, pagg. 63 e 64.
15 – Sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van Schijndel e Van Veen (Racc. pag. I-4705, punti 20 e 21).
16 – V., tuttavia, sentenze 23 maggio 2000, causa C-58/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3811), e 17 giugno 2004, causa C-255/03, Commissione/Belgio (non pubblicata nella Raccolta), in cui la Corte di giustizia sembra far capire che uno Stato membro possa accondiscendere alla domanda di accertamento di inadempimento proposta dalla Commissione. Non si tratta, tuttavia, di precedenti giurisprudenziali pertinenti, in quanto è più probabile che, in ambedue i casi citati, la Corte di giustizia abbia preferito un ragionamento ellittico, avendo ritenuto che l’infrazione contestata fosse evidente.
17 – Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag I-5507, punto 28).
18 – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), che corrisponde esattamente all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
19 – Sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 46); 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 35); 8 aprile 2003, cause riunite C-53/01 e C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punto 40), e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punto 48).
20 – V. supra, paragrafi 12-14.
21 – V. sentenze citate alla nota 19, Philips, punto 63; Henkel, punto 50, e Linde e a., punto 50, nel contesto della direttiva 89/104.
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