CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 16 dicembre 2004 (1)
Causa C-112/03
Société financière et industrielle du Peloux
contro
Axa Belgium, Zurich Assurances SA, AIG Europe SA, Fortis Corporate Insurance SA, Gerling Konzern Belgique SA, Établissements Bernard Laiterie du Chatelard, Calland Réalisations SARL, Joseph Calland, Maurice Picard, Abeille Assurances Cie, Mutuelles du Mans SA, SMABTP, Axa Corporate Solutions Assurance SA, Zurich International France SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel de Grenoble (Francia)]
«Convenzione di Bruxelles 1968 – Art. 12 – Competenza in materia di contratti di assicurazione – Clausola di proroga della giurisdizione – Efficacia nei confronti del terzo assicurato»
I – Introduzione
1. La causa in esame riguarda un quesito pregiudiziale relativo all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nel prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles» o semplicemente la «Convenzione») (2), sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee dalla Cour d’appel (Corte d’appello) de Grenoble (Francia).
2. In sintesi, il giudice a quo chiede se una clausola di proroga della giurisdizione, stipulata secondo le prescrizioni di cui all’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, sia efficace nei confronti dell’assicurato o del beneficiario di un contratto di assicurazione nel caso in cui tali soggetti siano diversi dal contraente dell’assicurazione.
II – Quadro giuridico
Le norme della Convenzione di Bruxelles
3. Com’è noto, la Convenzione di Bruxelles si applica alle controversie in materia civile e commerciale ed intende determinare, con le disposizioni dettate nel suo titolo II, la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell’ambito dello spazio giuridico comunitario.
4. La regola generale, enunciata dall’art. 2 della Convenzione, sancisce il principio della competenza dei giudici del luogo ove è domiciliato il soggetto convenuto. A tale regola, tuttavia, la Convenzione apporta importanti deroghe, sia attraverso la previsione di competenze speciali (sezione 2 del titolo II) o esclusive (sezione 5), sia attraverso l’istituto della prorogatio fori (sezione 6) nell’ambito della disciplina generale, sia attraverso la predisposizione di sottosistemi tendenzialmente ispirati ad un differente principio, quello della tutela della parte debole (sezioni 3 e 4). Rileva qui in particolare la sezione 3 del titolo II della Convenzione. Secondo quanto risulta dall’art. 7, infatti, la competenza giurisdizionale in materia di contratti di assicurazione è disciplinata dagli articoli seguenti (8-12 bis) in maniera tendenzialmente autonoma rispetto al regime posto dalle sezioni 1 e 2 dello stesso titolo.
5. In particolare, l’art. 8 istituisce un vero e proprio forum actoris, a favore della parte contrattuale debole, stabilendo che:
«L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, oppure
2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione (…)».
6. L’art. 9 dispone a sua volta che:
«(…) l’assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile (…)».
7. In aggiunta ai fori così individuati, l’art. 10, primo comma, della Convenzione prevede che «in materia di assicurazione di responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta».
8. Per quanto attiene poi ai casi in cui ad agire in giudizio sia l’assicuratore, l’art. 11 stabilisce che l’azione di quest’ultimo «può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario».
9. Nella presente causa assume particolare rilievo l’art. 12 della Convenzione, il quale stabilisce che le norme di competenza appena illustrate possono essere derogate dalle parti «solo con una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, conclusa tra un contraente dell’assicurazione ed un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni (…)».
10. In relazione alla proroga della giurisdizione occorre infine ricordare l’art. 17 della Convenzione, il quale stabilisce che:
«[1]. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
(…)
[4]. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme di competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 16.
[5]. Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione».
III – Fatti e procedura
11. La Société Financière et Industrielle du Peloux (in prosieguo: «SFIP»), precedentemente denominata SA Plast’Europ, è una filiale francese della società di diritto belga Recticel SA (in prosieguo: «Recticel»).
12. Nel 1988, Recticel ha sottoscritto un contratto di assicurazione nel suo interesse e nell’interesse delle sue filiali europee, tra cui SFIP, con un gruppo di assicuratori belgi.
13. La clausola K del contratto di assicurazione stabilisce che: «In caso di controversia in merito al presente contratto, la compagnia si assoggetterà alla giurisdizione del foro del domicilio del sottoscrittore».
14. Nel corso del 1990, la società di diritto francese SARL Calland Réalisations ha svolto una serie di lavori di isolamento presso la società SA Établissements Bernard Laiterie du Chatelard (in prosieguo: «Laiterie du Chatelard») a Eydoche (Francia), consistenti nella posa di pannelli sandwich fabbricati dall’allora Plast’Europ con anima di poliuretano, iniettata tra due paramenti.
15. Una perizia ha riscontrato l’esistenza di difetti nella progettazione e nella fabbricazione dei pannelli suddetti e ha stabilito che tali vizi rendevano inidonei alla loro destinazione i locali in cui Laiterie du Chatelard svolgeva le proprie attività.
16. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, con ricorsi del 1° e del 12 marzo 2001 tale impresa ha convenuto dinanzi al Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (Francia) (a) la SA Abeille Assurances, assicuratore della SARL Calland Réalisations, (b) SFIP, (c) SMABTP, assicuratore per la responsabilità professionale di SFIP, (d) la SA AXA Global Risks e (e) la SA Zurich International, assicuratori rischi diversi di SFIP.
17. Nel corso del giudizio così instaurato, SFIP ha chiamato in garanzia, ai sensi dell’art. 10, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, tutti gli assicuratori belgi che nel 1988 avevano stipulato la polizza assicurativa con Recticel.
18. Gli assicuratori belgi chiamati in garanzia hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, invocando l’operatività della clausola K di cui al contratto di assicurazione, in virtù della quale competente a conoscere dell’azione di garanzia sarebbe il giudice del domicilio di Recticel, ossia il Tribunal de première instance de Bruxelles.
19. Con sentenza del 13 settembre 2002, il Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ha accolto l’eccezione formulata dagli assicuratori belgi e ha dichiarato la competenza del giudice belga relativamente alla domanda di garanzia proposta da SFIP nei confronti dei detti assicuratori.
20. Quest’ultima ha presentato un ricorso (contredit de compétence) avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Grenoble, la quale, nutrendo dubbi sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles, ha sospeso il procedimento innanzi ad essa pendente e ha posto alla Corte di giustizia, ai sensi del Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971 (3), la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’assicurato beneficiario di un contratto d’assicurazione per conto [di chi spetta], concluso tra un contraente dell’assicurazione (sottoscrittore) e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato membro, possa essere vincolato dalla clausola che attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali di detto Stato, quando l’assicurato non abbia personalmente approvato tale clausola, il danno si sia verificato in un altro Stato membro, e l’assicurato abbia altresì citato, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato, assicuratori aventi domicilio nello stesso».
21. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte il governo francese, il governo del Regno Unito, la Commissione, e le compagnie assicuratrici Gerling Konzern, Mutuelles du Mans, Axa Belgium, Zurich International Belgique, Ace Insurance, Fortis Corporate Insurance (in prosieguo: le «compagnie assicuratrici»).
22. All’udienza del 27 ottobre 2004 sono intervenuti la Axa Belgium, la Gerling Konzern, la Francia, il Regno Unito e la Commissione.
IV – Analisi giuridica
23. Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola di proroga della giurisdizione, stipulata conformemente alle prescrizioni contenute nell’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, sia efficace nei confronti dell’assicurato o del beneficiario di un contratto di assicurazione, nel caso in cui tali soggetti non coincidano con il contraente dell’assicurazione e risiedano abitualmente (o abbiano domicilio) in uno Stato membro diverso rispetto a quest’ultimo (e all’assicuratore).
24. Nel presentare alla Corte le proprie osservazioni, gli intervenienti hanno fornito risposte contrastanti al quesito.
25. Seguendo un primo orientamento, propugnato dalla Commissione con motivazioni di cui si darà conto, per quanto necessario, nel prosieguo, una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto sottoscritto da un assicuratore e da un contraente nell’interesse di un terzo non sarebbe a questi opponibile. Nella specie, pertanto, la clausola sottoscritta da Recticel e dalle compagnie assicuratrici non sarebbe opponibile a SFIP.
26. Opposto è invece l’orientamento del Regno Unito e delle compagnie assicuratrici, secondo i quali una simile clausola sarebbe in ogni caso opponibile al terzo assicurato e quindi, nella specie, a SFIP.
27. A questa linea ha poi aderito in udienza anche il governo francese, che invece nelle osservazioni scritte aveva accuratamente analizzato le due opposte tesi, ritenendole entrambe plausibili.
28. Ciò detto, per prendere posizione sulle due tesi, conviene anzitutto dare un rapido sguardo all’insieme delle disposizioni che la Convenzione dedica alla competenza giurisdizionale in materia di contratti di assicurazione.
29. In proposito, ricordo che le regole di competenza di cui alla sezione 3 della Convenzione rispondono all’esigenza di tutelare i soggetti, quali il contraente dell’assicurazione, l’assicurato ed il terzo beneficiario, che «nella maggior parte dei casi, si trova[no] di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative e [sono] l[e] person[e] economicamente più debol[i]» (4) del rapporto contrattuale assicurativo.
30. Per l’essenziale, tale tutela viene assicurata su due fronti. Se è l’assicuratore ad agire in giudizio, l’art. 11 della Convenzione attribuisce la competenza esclusivamente ai giudici del domicilio della parte debole. Se invece ad agire in giudizio è la parte debole del rapporto, questa ha la facoltà, ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 2, della Convenzione, di convenire l’assicuratore, oltre che davanti al giudice del domicilio di quest’ultimo, anche davanti al giudice del domicilio del contraente dell’assicurazione.
31. A tali fori vengono poi ad aggiungersi le due ulteriori competenze speciali previste dagli artt. 9 e 10 della Convenzione, in materia di assicurazione sulla responsabilità civile.
32. In particolare, l’art. 9 precisa, per quanto qui interessa, che l’assicuratore può essere citato anche davanti al giudice del luogo ove si è verificato l’evento dannoso. L’art. 10, primo comma, prevede invece la possibilità che l’assicuratore sia chiamato in causa dall’assicurato davanti al giudice presso il quale la parte lesa abbia esperito l’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’assicurato medesimo, purché la lex fori consenta tale chiamata in garanzia.
33. Infine, la tutela della parte debole del rapporto assicurativo è completata imponendo rigorose condizioni alle eventuali clausole di deroga ai fori stabiliti dalle altre disposizioni della sezione 3 sopra illustrate.
34. L’art. 12 della Convenzione prevede infatti che le regole di competenza in materia di assicurazione possano essere derogate mediante la stipulazione di clausole di proroga della giurisdizione. Ma lo fa imponendo contestualmente condizioni volte ad evitare che tali clausole pregiudichino la parte debole del rapporto assicurativo. Occorre infatti che i) tale parte abbia prestato il proprio consenso esplicito quanto agli effetti della proroga posteriormente all’insorgere della controversia (art. 12, n. 1); ii) il foro prescelto sia compatibile con la tutela dei suoi interessi (art. 12, nn. 2 e 3); iii) non vi sia alcuna parte meritevole di protezione (art. 12, nn. 4 e 5).
35. In tal modo, mentre salvaguarda il principio dell’autonomia delle parti, cui pure attribuisce particolare rilevanza (5), la Convenzione evita tuttavia che le finalità di tutela della parte debole possano essere compromesse tramite la predisposizione di clausole di proroga della giurisdizione imposte dagli assicuratori in virtù del maggior potere contrattuale di cui essi dispongono.
36. Ciò premesso, passo ora ad un’analisi più approfondita dell’art. 12, n. 3, della Convenzione, che costituisce senza dubbio la disposizione centrale per l’odierna fattispecie.
37. Come si è visto, tale disposizione ammette che le parti del contratto assicurativo possano derogare ai comuni criteri di giurisdizione precedentemente illustrati, inserendo nel contratto medesimo una clausola «che, conclusa tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni».
38. In via preliminare, conviene osservare che tale deroga intende principalmente consentire all’assicuratore di escludere l’operatività nei propri confronti delle competenze previste agli artt. 9 e 10 della Convenzione. In effetti, grazie alla predetta clausola, l’assicuratore potrà evitare sia di essere convenuto in giudizio davanti al giudice del luogo ove si è verificato l’evento dannoso (art. 9), sia di essere chiamato in garanzia dall’assicurato davanti al giudice presso il quale la parte lesa ha citato in giudizio l’assicurato (art. 10) (6).
39. A ben vedere, però, una pattuizione derogatoria di tal genere non può nuocere al contraente dell’assicurazione, atteso che essa assume come presupposto che contraente ed assicuratore abbiano domicilio o residenza abituale nel medesimo Stato, per sancire la giurisdizione dei giudici di tale Stato.
40. Problemi sorgono invece qualora, come nell’odierna fattispecie, le persone dell’assicurato e del contraente dell’assicurazione non coincidano, ed il primo risieda in uno Stato membro diverso da quello del contraente e dell’assicuratore.
41. A questo proposito, come ho già accennato, la Commissione ritiene che le esigenze di tutela del terzo assicurato imporrebbero di considerare la clausola di proroga della giurisdizione inopponibile nei suoi confronti.
42. Per contro, il governo del Regno Unito e le compagnie assicuratrici invocano, insieme ad altri argomenti di cui dirò in seguito, esigenze di certezza del diritto per sostenere che la clausola, sebbene intervenuta tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, sarebbe comunque opponibile all’assicurato. A loro avviso, infatti, solo in tal modo verrebbe concretamente tutelato l’interesse dell’assicuratore ad essere citato, specialmente nei giudizi in materia di assicurazione sulla responsabilità civile, davanti ad un unico foro predeterminato.
43. Per parte mia, dico subito che la lettera dell’art. 12, n. 3, non mi sembra offrire una sicura risposta al quesito. Questa disposizione si limita infatti a precisare le condizioni cui deve rispondere la clausola di proroga della giurisdizione da essa prevista, ma nulla dice sul punto qui controverso. Ne è riprova del resto il fatto stesso che, proprio rispetto all’interpretazione letterale della disposizione, gli intervenienti sono giunti a conclusioni opposte.
44. Secondo il Regno Unito, infatti, la formulazione dell’art. 12, n. 3, della Convenzione dimostrerebbe che una clausola di proroga di giurisdizione conforme ai requisiti in esso precisati sarebbe pienamente efficace anche nei confronti del terzo assicurato e del beneficiario. A suo avviso, se le parti contraenti avessero voluto trattare in maniera differente questi soggetti rispetto al contraente dell’assicurazione, impedendo di opporre loro una clausola di proroga della giurisdizione validamente conclusa, non avrebbero avuto alcuna difficoltà ad affermarlo espressamente. Quando infatti ha ritenuto di operare una distinzione tra il contraente e gli altri soggetti, la Convenzione vi ha proceduto apertamente. Così è avvenuto, ad esempio, nel caso dell’art. 12, n. 2, il quale sancisce l’ammissibilità di una clausola di proroga della giurisdizione che «consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione» (7). La mancata differenziazione da parte dell’art. 12, n. 3, tra la situazione del contraente e quella degli altri soggetti in questione implicherebbe, ragionando a contrario, un’assimilazione tra tali situazioni e quindi l’opponibilità ai terzi delle clausole fondate su tale disposizione.
45. D’altra parte, continua il Regno Unito, affermare che l’art. 12, n. 3, intende tutelare il terzo assicurato ed il beneficiario in maniera differente dal contraente significherebbe operare un’inammissibile "interpretazione creativa" della disposizione, introducendo una limitazione all’opponibilità della clausola che l’art. 12 non prevede né direttamente né indirettamente.
46. A sostegno della propria tesi il Regno Unito invoca inoltre lo strumento giuridico che è succeduto alla Convenzione, vale a dire il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (8). Nella disposizione del regolamento che corrisponde all’art. 12, n. 3, della Convenzione, e cioè l’art. 13, n. 3, non si parla infatti del terzo assicurato o del beneficiario, sebbene riferimenti a tali soggetti siano invece stati aggiunti in altre disposizioni che riguardano l’attribuzione della competenza in materia di assicurazioni, ed in particolare nell’art. 9, n. 1, lett. b), che corrisponde all’art. 8, n. 2, della Convenzione (9).
47. Ciò confermerebbe, secondo quel governo, che, quando si è inteso inserire disposizioni particolari per il terzo assicurato ed il beneficiario, lo si è fatto expressis verbis.
48. Di opposto avviso è la Commissione, secondo la quale dal silenzio dell’art. 12, n. 3, della Convenzione relativamente alle persone del terzo assicurato e del beneficiario si deve invece dedurre che tali soggetti si trovano in una situazione diversa rispetto al contraente dell’assicurazione. Del resto, prosegue la Commissione capovolgendo l’argomento del Regno Unito, se avesse voluto assimilare il regime riservato a tre soggetti, la Convenzione lo avrebbe detto esplicitamente, come ha fatto con il ricordato art. 12, n. 2.
49. Questa netta contrapposizione di argomenti conferma, a mio avviso, che la lettera dell’art. 12, n. 3, non si presta a fornire indicazioni precise ed incontrovertibili sulla portata della disposizione.
50. D’altra parte, neppure credo che a tal fine offra lumi interpretativi la giurisprudenza della Corte, ed in particolare la sentenza Gerling (10), alla quale gli intervenienti hanno fatto riferimento, desumendone ancora una volta ciascuno argomenti a sostegno della propria tesi.
51. È vero in effetti che in questo caso la Corte ha riconosciuto che, in presenza di un contratto di assicurazione fra un assicuratore ed un contraente che abbia stipulato per sé e a favore di terzi, questi ultimi sono legittimati a far valere nei confronti dell’assicuratore la clausola di proroga della giurisdizione inserita nel contratto (11). È anche vero però che la clausola che veniva in rilievo in tale fattispecie era fondata sul n. 2 dell’art. 12 della Convenzione, il quale obbedisce ad una logica diversa da quella sottostante al n. 3 della medesima disposizione. Come già ricordato, infatti, il n. 2 della disposizione autorizza clausole di proroga della giurisdizione che «consenta[no] al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione».
52. È chiaro allora che una clausola di tal genere non può arrecare alcun pregiudizio alle parti deboli del rapporto assicurativo, atteso che, lungi dall’escludere le regole di competenza fissate dalla Convenzione in materia di contratti di assicurazione, essa aggiunge un foro ulteriore a quelli competenti in base a tali norme. La tutela delle parti deboli del rapporto assicurativo è dunque assicurata ed anzi addirittura rafforzata.
53. Le clausole ex art. 12, n. 3, stabiliscono invece una competenza che esclude le altre possibilità configurate dalle pertinenti disposizioni della sezione 3 della Convenzione. La loro opponibilità a terzi potrà quindi essere ammessa se, e solo se, ciò non implichi un pregiudizio per quelle esigenze di tutela dell’assicurato che improntano la disciplina che la Convenzione detta in materia.
54. Stante dunque tale diversità d’ispirazione e di effetti tra le due disposizioni, non si giustifica, a mio avviso, l’assunto del governo del Regno Unito e delle compagnie assicuratrici secondo cui, se la giurisprudenza ha riconosciuto che l’assicurato può beneficiare di una clausola di proroga della giurisdizione ex art. 12, n. 2, della Convenzione, non vi sarebbe alcun motivo di escludere l’efficacia nei suoi confronti di una clausola ex art. 12, n. 3.
55. Come la lettera della disposizione, neppure la pertinente giurisprudenza comunitaria offre in definitiva sicuri punti di riferimento per la risposta alla questione pregiudiziale. Non resta dunque che far leva su un’interpretazione sistematica delle disposizioni della Convenzione in materia di contratti d’assicurazione.
56. Sotto questo profilo, conviene subito ricordare che scopo di tali disposizioni è, come più volte sottolineato, la tutela delle parti deboli del rapporto assicurativo, vale a dire il contraente, l’assicurato ed il beneficiario.
57. Se ci si colloca in questa prospettiva, la risposta al quesito andrà allora ricercata verificando se, nell’ipotesi di un’azione di danni intentata dal danneggiato contro il responsabile civile, che sia assicurato per il rischio derivante dalla responsabilità civile ma non sia contraente della polizza, il responsabile civile assicurato possa effettivamente subire un pregiudizio dall’applicazione della clausola di proroga contenuta nella polizza.
58. A tal fine ricordo che, in materia di responsabilità civile, il responsabile può essere convenuto in giudizio dal danneggiato, oltre che davanti al giudice del proprio domicilio (art. 2 della Convenzione), anche davanti al giudice del luogo ove si è verificato l’evento dannoso (art. 5, n. 3, della Convenzione).
59. Ora, nella sua qualità di assicurato per la responsabilità civile, l’assicurato beneficerebbe in entrambe le ipotesi di adeguata tutela nei suoi rapporti con l’assicuratore, in forza della previsione dell’art. 10, primo comma, della Convenzione.
60. Nel primo caso, infatti, egli potrebbe chiamare in garanzia l’assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio. Nel secondo la scelta di instaurare il giudizio con l’assicuratore davanti ad altro giudice sarebbe comunque interamente lasciata alla valutazione dell’assicurato. Questi rimane infatti libero di chiamare in causa l’assicuratore davanti al giudice del forum delicti, più strettamente collegato alla fattispecie, oppure instaurare un’autonoma azione di garanzia nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del proprio domicilio.
61. Se in tale scenario entrasse in gioco la clausola di proroga della giurisdizione di cui all’art. 12, n. 3, della Convenzione, l’assicurato che sia anche parte del contratto di assicurazione e che sia convenuto dal danneggiato dinanzi al giudice del luogo ove l’evento dannoso si è verificato non potrebbe, per effetto di quella clausola, attrarre l’assicuratore innanzi a tale giudice, ma sarebbe comunque in grado di far valere le proprie pretese con un’azione autonoma dinanzi al giudice del proprio domicilio (che, per definizione, nell’ipotesi prospettata è comune). Pertanto la clausola di proroga non sarebbe irrimediabilmente lesiva della tutela della parte debole che informa l’intera sezione della Convenzione dedicata alle assicurazioni.
62. Ove invece si trattasse, come nel caso di specie, di un assicurato terzo rispetto al contratto di assicurazione che sia (come nella specie) domiciliato in uno Stato membro diverso da quello dell’assicuratore, la clausola di proroga produrrebbe l’effetto di privare quel soggetto tanto del giudice del luogo dell’evento dannoso che di quello del proprio domicilio, obbligandolo a coltivare le proprie pretese nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest’ultimo.
63. Non potrebbe dunque dirsi, come pretendono il Regno Unito e le compagnie assicuratrici, che la non opponibilità della clausola al terzo assicurato o al beneficiario comporterebbe che il medesimo contratto di assicurazione conferirebbe a tali soggetti più diritti di quanti non ne dia al contraente, nei confronti del quale la clausola può invece essere fatta valere. Come si è appena visto, infatti, quando (come nel caso di specie) lo Stato di domicilio o residenza abituale del terzo assicurato o del beneficiario non coincide con quello comune all’assicuratore e al contraente, l’applicazione della clausola nei loro confronti finirebbe col precludere agli stessi, a differenza di quanto accadrebbe per il contraente dell’assicurazione, la possibilità di adire il giudice dello Stato del proprio domicilio.
64. E’ chiaro però che, se così fosse, le esigenze di tutela delle parti deboli che improntano la sezione 3 della Convenzione risulterebbero seriamente frustrate.
65. A questa stessa conclusione, d’altra parte, si dovrebbe pervenire, ove si seguisse la tesi qui criticata, anche qualora fosse l’assicuratore ad agire in giudizio nei confronti del terzo assicurato.
66. Per una simile eventualità, infatti, l’art. 11 della Convenzione stabilisce in linea generale (e per le ragioni, più volte ricordate, di tutela della parte debole) che l’assicuratore può agire solo «davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario».
67. Se però fosse prevista una clausola di proroga della giurisdizione ex art. 12, n. 3, e questa fosse opponibile al terzo assicurato, la tutela concessa dall’art. 11 sarebbe inevitabilmente compromessa, atteso che la parte debole si vedrebbe convenuta in giudizio davanti al giudice del domicilio dell’assicuratore.
68. Sulla base di analoghe motivazioni si può contestare anche l’argomento che il Regno Unito tenta di trarre dal citato regolamento n. 44/2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, facendo leva sulla sostanziale identità tra l’art. 13 del regolamento e l’art. 12 della Convenzione (v. supra, paragrafo 46 ss.).
69. In proposito, devo anzitutto osservare che, sebbene le disposizioni di tale regolamento non siano applicabili nella specie (12), nondimeno le modifiche che esso apporta in materia non sono prive di interesse ai presenti fini, stante appunto la sostanziale identità di cui ho appena detto.
70. Ciò posto, ricordo che il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento recita che «nei contratti di assicurazione (…) è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».
71. A tal fine, l’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 ha rafforzato la tutela delle parti deboli del rapporto assicurativo rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, consentendo di citare l’assicuratore non solo davanti al giudice del luogo ove lo stesso è domiciliato ma anche «in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario» (13).
72. In tal modo, invece della sola competenza dei giudici del domicilio del contraente dell’assicurazione, prevista dall’art. 8, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, il regolamento n. 44/2001 attribuisce al terzo assicurato anche la facoltà, di cui non disponeva vigente la Convenzione, di citare in giudizio l’assicuratore davanti al giudice del suo domicilio.
73. Ora, se il regolamento, pur essendo più attento che nel 1968 alla tutela delle parti deboli diverse dal contraente dell’assicurazione, non ha ritenuto di modificare la norma contenuta nell’art. 12, n. 3, della Convenzione e da esso ripresa in termini sostanzialmente identici (appunto con l’art. 13, n. 3), è segno, a mio avviso, che il legislatore comunitario deve essere partito dall’assunto che le clausole di proroga della giurisdizione fondate su detta norma non possano essere fatte valere nei confronti di tali soggetti.
74. Infatti, se si ritenesse che una clausola di proroga della giurisdizione del tipo di quelle previste dall’art. 12, n. 3, della Convenzione, e dall’analogo art. 13, n. 3, del regolamento, fosse opponibile anche al terzo assicurato e al beneficiario domiciliati in un altro Stato membro, questi ultimi sarebbero necessariamente costretti ad agire davanti al giudice del domicilio dell’assicuratore, perdendo così la possibilità, già prevista dalla Convenzione e confermata dal regolamento (14), di coltivare le proprie pretese dinanzi al giudice del forum delicti, nonché la facoltà, introdotta a loro favore dall’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento, di adire il giudice del proprio domicilio.
75. Il che, ripeto ancora una volta, sarebbe inconciliabile con gli obiettivi di tutela della parte debole del rapporto assicurativo perseguiti dalla normativa comunitaria.
76. Mi pare dunque che l’insieme di queste considerazioni di carattere sistematico porti piuttosto a preferire, tra quelle in campo, la tesi secondo cui una clausola di proroga della giurisdizione ex art. 12, n. 3, della Convenzione non può essere opposta ad un assicurato che sia terzo rispetto al contratto di assicurazione.
77. Per completezza, tuttavia, occorre ancora esaminare le obiezioni formulate contro tale tesi dalle compagnie assicuratrici e dal governo del Regno Unito.
78. La prima di tali obiezioni fa leva, come si è accennato, sulle esigenze di certezza del diritto. L’assicuratore, si dice, dovrebbe sapere con certezza, già al momento della conclusione del contratto, quale sia il giudice competente per tutte le controversie che da esso possono derivare, ma questo non sarebbe possibile se si seguisse la tesi della non opponibilità della clausola di proroga.
79. Devo però obiettare che tale tesi non impedisce necessariamente all’assicuratore di sapere in anticipo in quali fori rischia di essere convenuto. Com’è noto, infatti, nella maggior parte dei contratti d’assicurazione stipulati nell’interesse o a beneficio di un terzo, al momento della stipulazione del contratto il contraente dichiara all’assicuratore le generalità del terzo, cosicché l’assicuratore è adeguatamente informato sui giudici eventualmente competenti a conoscere delle controversie che potrebbero vederlo opposto al terzo assicurato o beneficiario.
80. In secondo luogo, le compagnie assicuratrici fanno valere che la tesi dell’inopponibilità comporterebbe un rischio per l’uniforme interpretazione della Convenzione, stante la possibile coesistenza di decisioni contraddittorie sulla medesima materia.
81. Mi pare però agevole rispondere a tale obiezione che l’uniforme applicazione della Convenzione e l’esigenza di evitare giudicati confliggenti sono ampiamente garantite dall’attribuzione alla Corte di giustizia della competenza ad interpretarne le norme, nonché dal complesso delle disposizioni dedicate alla litispendenza e alla connessione.
82. Ancora, il Regno Unito e le compagnie assicuratrici eccepiscono che le esigenze di protezione della parte debole non sarebbero presenti nel caso di specie dal momento che Recticel e le sue filiali sarebbero società di rilevanza addirittura nazionale ed europea, in grado pertanto di contrattare con gli assicuratori su un piano di sostanziale parità. Del che sarebbe del resto prova il fatto che la clausola di proroga della giurisdizione non sarebbe stata imposta a Recticel, ma da questa espressamente richiesta.
83. L’obiezione non mi pare però condivisibile, anche a voler tacere del fatto che l’interpretazione che la Corte fornisce in sede di competenza pregiudiziale è destinata, per sua natura, a trascendere il caso di specie.
84. Ricordo infatti che la richiesta di limitare la tutela della parte debole del rapporto assicurativo nel caso in cui questa goda di un notevole peso economico venne formulata proprio dal Regno Unito in occasione dei negoziati concernenti la sua adesione alla Convenzione. Ciò per l’appunto in base alla considerazione che l’esigenza di tutela sociale che informa tutta la disciplina della competenza giurisdizionale nei contratti di assicurazione non sarebbe più giustificata qualora il contraente dell’assicurazione sia una grande impresa.
85. In sede di redazione della Convenzione, però, si ritenne che, per ragioni di certezza giuridica, le esigenze di tutela della parte debole del rapporto assicurativo potessero essere limitate solo in relazione a determinati contratti di assicurazione, tipizzati in base al loro oggetto. La pretesa del Regno Unito implicava infatti, come risulta anche dai lavori preparatori della Convenzione (15), la difficoltà di trovare un criterio oggettivo per determinare le circostanze in presenza delle quali si potesse prescindere dall’esigenza di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale assicurativo.
86. Si decise quindi, infine, di inserire nel testo della Convenzione l’art. 12 bis, il quale consente la stipulazione di clausole di proroga della giurisdizione esclusivamente in relazione alle assicurazioni "grandi rischi", ossia ai contratti di assicurazione stipulati in relazione a taluni tipi di trasporto (segnatamente aereo e marittimo). Dal che si deduce, a contrario, che le dimensioni e la rilevanza internazionale dell’impresa contraente o dell’impresa assicurata non portano di per sé ad escludere l’operatività della speciale disciplina dettata dalla Convenzione in materia di contratti d’assicurazione, tale conseguenza essendo ristretta alle ipotesi di cui all’art. 12 bis.
87. Infine, il governo del Regno Unito invoca a sostegno della propria tesi la giurisprudenza relativa a clausole contenute in un contratto di trasporto marittimo, nella quale la Corte ha considerato tali clausole opponibili al terzo portatore di una polizza di carico.
88. Quel governo ricorda, in particolare, che nei casi Tilly Russ del 1984 (16), Castelletti del 1999 (17) e Coreck Maritime del 2000 (18), la Corte ha stabilito che una clausola attributiva di competenza, redatta in conformità all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles e contenuta in una polizza di carico, può essere fatta valere nei confronti del terzo portatore di detta polizza qualora, in virtù della legge applicabile al rapporto, il terzo rispetto al contratto iniziale «sia subentrato ad una delle parti originarie nei suoi diritti ed obblighi» (19).
89. In tale situazione, osservava la Corte, non occorre esaminare se il terzo abbia manifestato il proprio accordo ad essere vincolato dalla clausola di proroga della giurisdizione, poiché «in tale caso, l’acquisto della polizza di carico non può attribuire al terzo portatore più diritti di quanti ne avesse il caricatore» (20).
90. Per contro, nel caso in cui, in forza della lex causae, il terzo rispetto al contratto iniziale non sia subentrato ad una delle parti originarie nei suoi diritti ed obblighi, la Corte ha giudicato che «spetta al giudice adito accertare, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 17, primo comma, della Convenzione, l’effettività del suo consenso alla clausola attributiva di competenza invocata nei suoi confronti» (21).
91. A me sembra però che in tali sentenze la Corte non abbia fatto altro che applicare i principi generali in materia di obbligazioni contrattuali. Essa ha cioè ritenuto che la clausola di proroga della giurisdizione possa, così come ogni altra pattuizione contrattuale, vincolare unicamente le parti che l’hanno stipulata e che, mediante la sua sottoscrizione, hanno manifestato la propria volontà di derogare alle disposizioni sulla competenza della Convenzione.
92. Tale principio generale soffre però, ad avviso della stessa Corte, due eccezioni.
93. In primo luogo, l’accordo tra le parti originarie del contratto sarà vincolante per il terzo qualora questi, sulla base della legge nazionale applicabile al rapporto, sia subentrato nell’insieme delle situazioni giuridiche soggettive che facevano capo ad una delle parti del contratto.
94. Poiché tale evenienza è esclusa nella specie, passo senza indugi alla seconda eccezione, in base alla quale il terzo è vincolato alla pattuizione relativa alla giurisdizione qualora egli manifesti esplicitamente la volontà di aderire a tale clausola.
95. Ora, se in generale una soluzione di tal fatta è rispettosa delle esigenze di autonomia della libertà delle parti cui è improntata la Convenzione, altro è a dire per la materia specifica delle assicurazioni, nella quale, come ricorda la Commissione, dette esigenze devono essere contemperate con quelle, altrettanto fondamentali, di tutela della parte debole del rapporto contrattuale assicurativo.
96. Certo, potrebbe obiettarsi che il terzo, tramite un’esplicita manifestazione di volontà, perda quella "estraneità" alla clausola di proroga che è uno dei fondamenti dell’inopponibilità della stessa. A ben vedere, però, ciò non basta per far valere la clausola nei suoi confronti, almeno qualora, come nel caso di specie, egli non risieda (o abbia domicilio) nel medesimo Stato membro dell’assicuratore (e del contraente l’assicurazione).
97. Come si è visto in precedenza (v. supra, paragrafo 33 ss.), infatti, la Convenzione ammette che la parte debole rinunci ad alcuni dei fori cui avrebbe diritto in base alle regole di competenza fissate dalla sezione 3, solo se ciò non arrechi pregiudizio a tale soggetto. Ora, nel caso delle clausole di proroga ex art. 12, n. 3, l’assenza di pregiudizio deriva dall’elezione dei giudici dello Stato in cui entrambe le parti (e quindi anche quella debole) hanno domicilio (v. supra, paragrafo 39). Trattandosi invece di un terzo residente (o domiciliato) in uno Stato diverso, il foro stabilito mediante la clausola sarebbe quello dello Stato del solo assicuratore, soluzione questa evidentemente incompatibile con le finalità perseguite dalla sezione 3 della Convenzione.
98. Né potrebbe sostenersi che la presenza di un espresso atto di volontà del terzo modificherebbe sostanzialmente la situazione. Come si è detto (v. supra, paragrafo 33 ss.), infatti, alla tutela che gli artt. 7-11 della Convenzione hanno previsto a vantaggio della parte debole è possibile rinunciare, tramite una clausola di proroga della giurisdizione ex art. 12 della Convenzione medesima, soltanto nei casi in cui sia ragionevole presumere che tale clausola non arrechi pregiudizio alla parte debole (v., in particolare, nn. 2 e 3 della disposizione). Il che non può dirsi nel caso ipotizzato, visto che dalla clausola deriverebbe la competenza esclusiva del giudice del domicilio dell’assicuratore, che non coincide con quello del terzo.
99. Non mi pare quindi che le obiezioni fin qui considerate siano idonee a confutare la tesi che ho sopra prospettato.
100. Per questo motivo, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottopostale nel senso che una clausola di proroga della giurisdizione conforme all’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles non è opponibile al terzo soggetto assicurato, residente in uno Stato membro diverso da quello dell’assicuratore e del contraente.
V – Conclusioni
101. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere alla questione sottoposta dalla Cour d’appel de Grenoble nei seguenti termini:
«Una clausola di proroga della giurisdizione conforme all’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles non è opponibile al terzo soggetto assicurato, residente in uno Stato membro diverso da quello dell’assicuratore e del contraente».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1). Una versione consolidata della Convenzione è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 1.
3 – GU 1975, L 204, pag. 28.
4 – Sentenza 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA (Racc. pag. I‑5925, punto 64); v. anche sentenza 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling (Racc. pag. 2503, punto 17).
5 – V. sentenza 9 novembre 1978, causa 23/78, Meeth (Racc. pag. 2133, punto 5).
6 – Ricordo che la parte lesa potrebbe adire il giudice del domicilio dell'assicurato o quello del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, in applicazione, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 5, n. 3, della Convenzione.
7 – Il corsivo è mio.
8 – GU 2001, L 12, pag. 1.
9 – Ai sensi di quest'ultima disposizione, l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto «in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione». L'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 prevede invece che il medesimo soggetto può essere convenuto «in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario».
10 – Sentenza Gerling, cit.
11 – Ibidem, punto 20.
12 – L'art. 66, n. 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che: «Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore», fissata per il 1° marzo 2002. Come si è visto, la SA Établissements Bernard Laiterie du Chatelard ha invece promosso il giudizio a quo il 1° marzo 2001.
13 – Il corsivo è mio.
14 – Art. 9 e art. 10, rispettivamente.
15 – V. il punto 140 della c.d. Relazione Schlosser, relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978 (GU 1979, C 59, pag. 71).
16 – Sentenza 19 giugno 1984, causa 71/83, Tilly Russ (Racc. pag. 2417).
17 – Sentenza 16 marzo 1999, causa C-159/97, Castelletti (Racc. pag. I-1597).
18 – Sentenza 9 novembre 2000, causa C-387/98, Coreck Maritime (Racc. pag. I-9337).
19 – Sentenza Coreck Maritime, cit., punto 24.
20 – Sentenza Coreck Maritime, cit., punto 25.
21 – Sentenza Coreck Maritime, cit., punto 26.
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