CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 6 maggio 2004(1)
Causa C-123/03 P
Greencore Group plc
«»
1. In questa causa la Commissione impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di primo grado (2) ha rigettato la sua eccezione d’irricevibilità sollevata contro un ricorso proposto dalla Greencore Group plc (di seguito: la «Greencore»), per l’annullamento di una pretesa decisione della Commissione.
Fatti all’origine del ricorso
2. Nel 1997, la Commissione infliggeva un’ammenda alla Irish Sugar plc, una società consociata della Greencore, per violazione dell’art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) (3) . Nel 1999 il Tribunale di primo grado, su domanda della Irish Sugar, riduceva tale ammenda di euro 916 674 (4) .
3. Nell’ottobre 1999, poco dopo la sentenza del Tribunale di primo grado, la Greencore inviava via fax alla Commissione le indicazioni dettagliate del conto bancario della Irish Sugar sul quale doveva essere effettuato il rimborso di quella somma. Il fax si concludeva nei seguenti termini:
«Si prega di confermare che seguirà il pagamento degli interessi maturati sulla somma rimborsata nel periodo compreso tra il pagamento della somma a Voi effettuato dalla Irish Sugar plc e la data del rimborso. Si prega di comunicare l’ammontare degli interessi».
4. Il 4 gennaio 2000 la Commissione trasferiva sul conto indicato la somma capitale, senza però corrispondere interessi.
5. Nell’ottobre 2001, nella sentenza «Corus» (5) , il Tribunale di primo grado dichiarava che, nel caso di sentenza che annulli o riduca un’ammenda imposta ad un’impresa per violazione delle regole di concorrenza contenute nel Trattato, la Commissione aveva l’obbligo, sulla base dell’art. 34 del Trattato CECA (6) , di rimborsare non soltanto la somma capitale corrispondente all’ammenda pagata in eccesso, ma anche gli interessi moratori maturati su tale somma (7) .
6. Nel novembre 2001 la Greencore, richiamandosi alla sentenza «Corus», chiedeva alla Commissione di versare alla Irish Sugar la somma di euro 154 892 a titolo di interessi maturati sull’ammontare dell’ammenda pagata in eccesso.
7. Con lettera in data 11 febbraio 2002 la Commissione replicava come segue:
«Il pagamento della somma capitale senza interessi, avvenuto in data 4 gennaio 2000, significava che la Commissione rifiutava di pagare interessi. Voi non avete impugnato questa decisione di non pagare interessi entro il termine di due mesi stabilito dall’art. 230 Trattato CE (ex art. 173 CE). Avete preferito invece aspettare l’esito della causa “Corus” per ritornare sulla questione.
(…)
Avendo Voi accettato dall’inizio il pagamento della somma capitale senza interessi, Vi è adesso precluso avvalervi della sentenza “Corus”».
8. Nell’aprile 2002 la Greencore presentava al Tribunale di primo grado ricorso per annullamento di tale pretesa decisione ai sensi dell’art. 230 CE. A sua volta la Commissione sollevava un’eccezione d’irricevibilità, sostenendo che quella lettera non aveva modificato in alcun modo la situazione giuridica della Greencore, ma informava semplicemente la Greencore del fatto che la Commissione considerava che essa aveva omesso di impugnare la decisione della Commissione del 4 gennaio 2000, e che perciò era decaduta dal diritto di impugnarla; essendo tale lettera un mero atto informativo, essa non era impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. A fronte di ciò la Greencore sosteneva che prima di allora non vi era stata alcuna decisione riguardante gli interessi e che pertanto la lettera non poteva avere carattere meramente informativo.
9. Con ordinanza 7 gennaio 2003 il Tribunale di primo grado rigettava l’eccezione di irricevibilità della Commissione, dichiarando:
«Lungi dall’essere meramente informativa, la lettera della Commissione dell’11 febbraio 2002, come emerge dai termini esatti della sua formulazione (…), esprime con chiarezza il rifiuto di quell’istituzione di pagare gli interessi moratori pretesi dalla ricorrente a favore della sua consociata. Il motivo addotto per questo rifiuto è che la richiedente sarebbe decaduta dal diritto di esigere il pagamento degli interessi per non avere sollevato la questione subito dopo avere ottenuto il rimborso della somma capitale dell’ammenda, avvenuto il 4 gennaio 2000.
La Corte di Giustizia, nella sentenza 26 maggio 1982, causa 44/81, Repubblica federale di Germania e a./Commissione (Racc. pag. 1855, punto 6), ha dichiarato che nel caso in cui un’istituzione, rifiutando di effettuare un pagamento, revochi un precedente impegno o ne neghi l’esistenza, essa emana un atto che, alla luce dei suoi effetti giuridici, può essere impugnato per annullamento ai sensi dell’art. 230 CE. Qualora, in esito al ricorso, sia annullato il rifiuto di effettuare il pagamento, il ricorrente vedrà riconosciuta la sua pretesa e, in base all’art. 233 CE, graverà sull’istituzione l’obbligo di effettuare il pagamento illegittimamente rifiutato. Se, d’altro canto, l’istituzione omette di rispondere ad una richiesta di pagamento, si potrà ottenere lo stesso risultato in base all’art. 232 CE.
La suddetta giurisprudenza è applicabile anche in una causa, come quella presente, in cui un’istituzione, rifiutando di effettuare un pagamento, nega l’esistenza di un’obbligazione a suo carico in base ad una disposizione del Trattato 8 –Ordinanza 7 gennaio 2003, cit. alla nota 1, punti 14-16.».
10. La Commissione ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di primo grado. Essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel rigettare la sua eccezione d’irricevibilità e che, in particolare, esso ha violato l’art. 230 CE dichiarando ricevibile un ricorso di annullamento contro un atto non impugnabile in quanto esso non determina una modificazione specifica della situazione giuridica della ricorrente.
11. La Greencore, in primo luogo, rileva che il Tribunale di primo grado ha accertato che la lettera «esprime chiaramente il rifiuto di pagare gli interessi moratori» e che in precedenza non vi era stato alcun rifiuto e, in secondo luogo, che il Tribunale ha correttamente affermato l’impugnabilità della lettera, in quanto atto che ha privato la Greencore dei vantaggi dell’art. 233 CE, come interpretato nella sentenza «Corus».
Giudizio
12. Il problema principale nel presente ricorso è quello se il Tribunale di primo grado abbia correttamente interpretato la lettera della Commissione come atto impugnabile.
13. Non condivido la tesi della Greencore secondo cui la qualificazione della lettera come tale, compiuta dal Tribunale di primo grado, è un accertamento di fatto e, di conseguenza, non suscettibile di riesame in sede d’impugnazione. In linea generale, sebbene la Corte di Giustizia non possa procedere ad una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale di primo grado, è giurisprudenza consolidata che la Corte di Giustizia ha competenza a riesaminare la qualificazione giuridica di quei fatti effettuata dal Tribunale di primo grado e le conclusioni giuridiche che da quei fatti esso ha tratto (9) . Nella fattispecie, la qualificazione giuridica della lettera stabilita dal Tribunale di primo grado e le conclusioni giuridiche che esso ha tratto da tale qualificazione erano essenziali per la sua decisione.
14. Il Tribunale di primo grado ha fondato la sua qualificazione della lettera sulla sua convinzione che quella lettera «costituisce chiaramente il rifiuto di quell’istituzione di pagare gli interessi moratori richiesti». L’unica parte della lettera che potrebbe essere prodotta a sostegno di tale conclusione è la frase in cui si afferma:
«Il pagamento della somma capitale senza interessi, avvenuto in data 4 gennaio 2000, significava che la Commissione rifiutava di pagare interessi».
15. Anche ammettendo che tale affermazione contenga un rifiuto di pagare gli interessi, la sua posizione giuridica e le sue conseguenze dipendono dalla corretta qualificazione del pagamento della somma capitale senza interessi effettuato dalla Commissione il 4 gennaio 2000. Se la lettera è solamente la conferma del rifiuto di pagare interessi, già formulato sotto forma di atto impugnabile a pena di decadenza, evidentemente la lettera stessa non potrà essere impugnata. Tuttavia il Tribunale di primo grado ha tralasciato del tutto di risolvere questo problema.
16. A mio parere, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto procedere in tal senso. Il Tribunale ha accertato che sebbene la Commissione avesse trasferito la somma capitale sul conto della Greencore, «essa non aveva accolto la richiesta concernente gli interessi» (10) . A mio parere, dato che la Commissione non ha accolto tale richiesta, si deve ritenere che essa abbia rifiutato di corrisponderli. Quindi il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto accertare che il pagamento della somma capitale senza interessi, eseguito dalla Commissione, fosse correttamente da interpretare come rifiuto implicito del pagamento degli interessi richiesti. In generale, benché il mero silenzio da parte di un’istituzione non possa costituire un rifiuto implicito (11) , la situazione è chiaramente diversa laddove ad una richiesta faccia seguito un comportamento incompatibile col suo accoglimento (12) . In linea di principio una decisione implicita può essere impugnata ai sensi dell’art. 230 CE (13) .
17. L’art. 230 attribuisce un diritto di impugnare in sede giurisdizionale il comportamento di un’istituzione. Se tale comportamento non configura una decisione impugnabile ai sensi di tale articolo, l’art. 232 prevede che si possa intimare all’istituzione di agire. Ciascun articolo impone un termine rigoroso all’esercizio del diritto da esso conferito. E’ chiaro che il sistema di rimedi giurisdizionali verrebbe incrinato se una parte che si considerasse pregiudicata dal comportamento di un’istituzione senza tuttavia aver esercitato alcun diritto entro il termine pertinente potesse ciononostante contestare tale comportamento successivamente.
18. Se, come da me sostenuto, il rifiuto di pagare interessi da parte della Commissione è correttamente interpretato come decisione di non pagarli, a mio parere la lettera non può essere considerata come decisione impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, giacché essa era meramente confermativa di tale precedente decisione. Secondo una consolidata giurisprudenza, è irricevibile il ricorso per annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata, ed una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto all’atto precedente né sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto (14) . In particolare, un fax col quale la Commissione si rifiuti di riesaminare una precedente decisione non configura una nuova decisione (15) . Invece, un incontro tra il destinatario di una precedente misura e l’istituzione che ha rifiutato il pagamento di una somma asseritamente dovuta, in cui si discuta su tale rifiuto di pagamento, dovrebbe essere considerato come un riesame nel senso accolto da tale giurisprudenza (16) .
19. Nella causa Repubblica federale di Germania/Commissione, il solo precedente a cui il Tribunale di primo grado ha fatto riferimento sul punto controverso, la Repubblica federale di Germania aveva preteso il pagamento di un contributo di cui la Commissione aveva in precedenza autorizzato la concessione. Nel luglio 1980 la Commissione informava la Repubblica federale di Germania che la sua richiesta non poteva essere accolta perché fuori termine. Nell’agosto 1980 la Repubblica federale di Germania replicava, contestando la posizione della Commissione e chiedendole di spiegare il suo punto di vista. Questa richiesta veniva formalmente accettata dalla Commissione e si svolgeva un incontro nel quale la Commissione acconsentiva a prendere di nuovo in considerazione il punto di vista della Repubblica federale di Germania. Nell’ottobre e nel dicembre 1980 la Repubblica federale di Germania scriveva nuovamente alla Commissione allo scopo di ottenere il pagamento; nel dicembre 1980 la Commissione confermava il suo rifiuto. La circostanza per cui, dopo il suo iniziale rifiuto di pagare la somma asseritamente dovuta, la Commissione abbia accettato di riesaminare, e abbia riesaminato, in tal modo la questione, basta, a mio avviso, a dimostrare che la causa Repubblica federale di Germania/Commissione è chiaramente diversa dalla presente controversia (17) .
20. Il Tribunale di primo grado nella sentenza «Corus» ha stabilito il principio di un diritto agli interessi su ammende che erano state pagate ed in seguito annullate o ridotte. La Greencore correttamente asserisce che tale interpretazione da parte del giudice comunitario di una norma di diritto comunitario «chiarisce e definisce il significato e lo scopo di detta norma alla cui luce questa avrebbe dovuto essere interpretata e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore» (18) . Tuttavia, non vedo come la suddetta affermazione sia rilevante ai fini della ricevibilità dell’azione promossa dalla Greencore, o come essa possa esimere la Greencore dal rispetto dall’obbligo, stabilito dall’art. 230 CE, di proporre ricorso entro due mesi dalla decisione implicita della Commissione di rifiutare il pagamento di interessi, ove in precedenza richiesti. E’ pacifico che una successiva decisione della Corte non riapre il termine per l’esercizio del diritto all’azione nel caso in cui detto termine sia già scaduto.
21. Si osservi che, se nella fattispecie la Corte rigettasse il ricorso, come conseguenza, il termine contenuto nell’art. 230 CE non potrebbe più essere opposto dalla Commissione ad una qualsiasi altra impresa che in passato sia stata in un qualunque momento assoggettata ad un’ammenda inflittale dalla Commissione, poi ridotta o annullata dal giudice comunitario. E’ giurisprudenza consolidata che la previsione di tale termine si basa in particolare sulla considerazione che i termini entro i quali si deve agire in giudizio hanno lo scopo di garantire la certezza del diritto, evitando che misure produttive di effetti giuridici adottate dalla Commissione possano essere rimesse in discussione all’infinito (19) . Chiaramente non gioverebbe a tale considerazione il verificarsi del risultato sopra descritto.
22. Aggiungerei, infine, che una volta ottenuto il pagamento della somma capitale da parte della Commissione, ove la Greencore considerasse che il mancato pagamento degli interessi non fosse un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, il corretto iter da seguire da parte sua sarebbe stato quello di rivolgersi alla Commissione per richiederle di agire in conformità al secondo comma dell’art. 232 CE. Il fatto che la Greencore «abbia scelto di non ricorrere a tale rimedio», come risulta dal ricorso presentato al Tribunale di primo grado, non può essere rilevante ai fini della ricevibilità dell’azione che essa ha poi scelto di esperire in base all’art. 230 CE.
23. Alla luce di quanto sopra esposto, la contestata ordinanza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata e, ai sensi del primo comma dell’art. 61 dello Statuto della Corte di Giustizia, il ricorso per annullamento della pretesa decisione deve essere dichiarato irricevibile.
Conclusioni
24. In base alle considerazioni che precedono, concludo proponendo alla Corte di:
1) annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 7 gennaio 2003, nella causa T-135/02, Greencore Group/Commissione;
2) dichiarare l’irricevibilità della domanda di annullamento della pretesa decisione della Commissione 11 febbraio 2002 proposta dalla Greencore;
3) condannare la Greencore al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Ordinanza 7 gennaio 2003, causa T-135/02, Greencore Group/Commissione.
3 – Decisione della Commissione 14 maggio 1997, 97/624/CE, relativa ad una procedura a norma dell’art. 86 del Trattato CE (GU L 258, pag. 1).
4 – Sentenza 7 ottobre 1999, causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II‑2969).
5 – Sentenza 10 ottobre 2001, causa T-171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II‑2967).
6 – Da applicarsi alla stessa maniera dell’art. 176 del Trattato CE, divenuto art. 233 CE (v. punto 51 di tale sentenza), che impone ad un’istituzione il cui atto sia stato annullato dal giudice comunitario, di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza.
7 – Punti 52 e 53 della sentenza.
8 – Ordinanza 7 gennaio 2003, cit. alla nota 1, punti 14-16.
9 – Sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 48 e 49).
10 – Ordinanza 7 gennaio 2003, cit. alla nota 1, punto 5.
11 – Sentenza 13 dicembre 1999, cause riunite T-190/95 e T-45/96, Sodima/Commissione (Racc. pag. II-3617, punto 32).
12 – V., anche, sentenza 11 luglio 1996, causa T-271/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II-749, punto 48).
13 – V., ad esempio, sentenza 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca’ Pasta/Commissione (Racc. pag. I-3977, punto 32).
14 – Sentenza 26 ottobre 2000, cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II-3493, punto 33 e giurisprudenza ivi cit.).
15 – Sentenza 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione (Racc. pag. II-1355, punto 48).
16 – Sentenza 15 ottobre 1997, causa T-331/94, IPK-München/Commissione (Racc. pag. II-1665, punti 25 e 26).
17 – V., anche, sentenza 7 maggio 1991, causa C-304/89, Oliveira/Commissione (Racc. pag. I-2283), in occasione della quale l’avvocato generale Darmon ha fatto riferimento alla sentenza nella causa Repubblica federale di Germania/Commissione come un caso in cui è stato rifiutato il riconoscimento del carattere di decisione alle prese di posizione che un’istituzione comunitaria si impegna a riesaminare: paragrafo 12 delle conclusioni.
18 – Replica della Greencore, punto 26.
19 – V., per un esempio recente, sentenza 22 ottobre 2002, causa C-241/01, National Farmers’ Union (Racc. pag. I-9079, punto 34, e giurisprudenza ivi cit.).
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