CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. POIARES MADURO
presentate il 15 luglio 2004(1)
Causa C-124/03
1. Artrada (Freezone) N.V.
2. Videmecum B.V.
3. Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V.
contro
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Interpretazione degli artt. 2, punti 2) e 4), e 22 della Direttiva 92/46/CEE – Norme sanitarie applicabili per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte – Nozioni di “latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte” e di “prodotto a base di latte” – Composto di zucchero, cacao e latte magro in polvere, importato dalle Antille Olandesi e utilizzato per la produzione di bevande al latte con cioccolato»
1. Nell’ambito di una controversia vertente su una misura con cui è stata negata l’autorizzazione all’importazione nella Comunità europea di una partita di un prodotto composto contenente zucchero, latte magro in polvere e cacao, destinato alla fabbricazione di bevande al latte con cioccolato, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Tribunale commerciale) sottopone alla Corte quattro questioni pregiudiziali relative alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2) . Dette questioni riguardano l’interpretazione delle nozioni di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» e di «prodotto a base di latte», che definiscono l’ambito di applicazione della direttiva.
I – Contesto giuridico
A – Normativa comunitaria
2. Conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva 92/46, essa «stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano».
3. A tenore dell’art. 2, punto 2), della direttiva 92/46, ai fini della stessa si intende per «“latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte”: il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o congelato, ottenuto da latte crudo, sottoposto o no a un trattamento fisico autorizzato, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o no nella composizione, a condizione che tale modifica sia limitata all’aggiunta e/o alla detrazione dei costituenti naturali del latte». Il punto 4) della detta disposizione definisce «prodotto a base di latte» i «prodotti lattiero-caseari, cioè i prodotti derivati esclusivamente dal latte, con l’eventuale aggiunta delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte, nonché i prodotti composti di latte, cioè i prodotti in cui nessun elemento si sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità, o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto».
4. L’art. 22 della direttiva 92/46, che fa parte del capitolo III della stessa e riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi, dispone che «[i] requisiti applicabili alle importazioni provenienti da paesi terzi di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte contemplati dalla presente direttiva devono essere almeno equivalenti a quelli previsti nel capitolo II per la produzione comunitaria». Ai fini dell’applicazione uniforme di questa disposizione, la direttiva prevede che possono essere importati nella Comunità soltanto il latte o i prodotti a base di latte «provenienti da un paese terzo incluso nell’elenco da compilare ai sensi del paragrafo 3, lettera a)» e «accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello elaborato secondo la procedura di cui all’articolo 31, firmato dall’autorità competente del paese esportatore, in cui si attesti che il latte e i prodotti a base di latte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II o le eventuali condizioni supplementari o garanzie equivalenti contemplate al paragrafo 3 e provengono da stabilimenti che offrono le garanzie previste all’allegato B» [art. 23, n. 2, lett. a) e b)] (3) .
5. Infine, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE, fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4) .
B – Normativa nazionale
6. La direttiva 92/46 è stata trasposta nel diritto olandese mediante il Warenwetbesluit Zuivel (decreto sui prodotti lattiero-caseari) (5) , il cui art. 4 prevede che la preparazione, il trattamento e la commercializzazione del latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte, del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte debbono essere effettuati secondo metodi igienici.
7. L’art. 16 del Warenwetregeling Zuivelbereiding (6) (normativa relativa alla fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari) dispone che il latte e i prodotti a base di latte possono essere importati nei Paesi Bassi da paesi terzi soltanto se provengono da un paese terzo incluso nell’elenco di cui alla decisione 95/340 e sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello previsto dalla decisione 95/343.
8. Ai sensi dell’art. 4 del Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) (normativa sui prodotti alimentari – controlli veterinari (paesi terzi)), il Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (servizio nazionale per il controllo sanitario sugli animali e sulle carni) è l’autorità competente ai fini dei controlli previsti dalla direttiva 97/78. Infine, il Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen (decreto sull’importazione di generi alimentari da paesi terzi) (7) si applica ai prodotti alimentari e alle bevande provenienti da paesi terzi non disciplinati da una normativa comunitaria. Tali prodotti possono essere importati nei Paesi Bassi solo qualora siano idonei al consumo umano sotto l’aspetto sanitario.
C – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
9. La controversia principale oppone le imprese Artrada (Freezone) N.V. (in prosieguo: la «Artrada»), Videmecum B.V. e Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. al Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
10. L’Artrada gestisce ad Aruba uno stabilimento in cui si producono, tra l’altro, composti di zucchero, latte in polvere e cacao. La Videmecum B.V. è un’impresa interamente controllata dall’Artrada, cui sono affidate le operazioni di trasporto dei prodotti della società madre. La Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. è una commissionaria doganale che effettua dichiarazioni relative all’immissione in libera pratica dei detti prodotti nella Comunità europea a nome della Videmecum B.V.
11. Il 26 gennaio 2001, la Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. espletava due dichiarazioni di importazione da Aruba, per l’immissione in libera pratica di una partita di 167 475 kg di un prodotto composto costituito da zucchero per il 75,75%, latte magro in polvere per il 15,15% e cacao per il 9,1%, i cui costituenti non sono separabili e che viene utilizzato per la produzione di latte al cioccolato in stabilimenti siti in Germania e Belgio.
12. Con decisione 23 febbraio 2001, il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees negava l’immissione in libera pratica della partita, in quanto essa conteneva un costituente di origine animale e mancava il certificato veterinario.
13. La decisione veniva impugnata dinanzi alla VWS-commissie bezwaarschriften Awb (commissione del ministero per la Sanità, l’Igiene e lo Sport competente per i ricorsi amministrativi), la quale, in data 2 agosto 2001, dichiarava irricevibile il ricorso in relazione alle ultime due imprese indicate al paragrafo 10 e lo respingeva nella parte riguardante l’Artrada. Quanto alla direttiva 92/46, la VWS-commissie bezwaarschriften Awb dichiarava che il latte in polvere contenuto nel composto doveva essere considerato «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva, e soddisfare i requisiti da essa previsti. Poiché le Antille olandesi e Aruba non erano incluse nell’elenco di paesi terzi contenuto nella direttiva, l’importazione del composto non poteva essere autorizzata.
14. Detta decisione veniva impugnata dinanzi al Rechtbank te Rotterdam (Tribunale di Rotterdam), il quale, con sentenza 4 marzo 2002, accoglieva l’appello e annullava la decisione impugnata, in quanto non era stata adottata dall’autorità competente, ma dichiarava che gli effetti giuridici di tale decisione restavano in pieno vigore. Quanto alla direttiva 92/46, il Rechtbank dichiarava, alla luce di un documento di lavoro della Direzione generale per l’Agricoltura della Commissione (VI/8972/93), che il composto, un prodotto semifinito, non poteva essere considerato un «prodotto a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 4), della direttiva, disposizione che riguarda soltanto i prodotti finiti. Dichiarava invece che il latte in polvere contenuto nel composto costituiva «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva. A suo parere, tale punto di vista è più adeguato ai fini della tutela della salute pubblica, obiettivo primario della direttiva. Poiché il prodotto importato proveniva da un paese non incluso nell’elenco dei paesi terzi, il Rechtbank statuiva che l’importazione del composto non poteva essere autorizzata.
15. L’Artrada, la Videmecum B.V. e la Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha dichiarato irricevibile il ricorso per quanto riguarda le ultime due imprese – ritenendo che non avessero interesse diretto nella controversia – e, dopo avere illustrato la posizione delle parti e la propria valutazione, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1a) Se il concetto di “latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte”, di cui all’art. 2, (…) [punto] 2, della direttiva 92/46/CEE, debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano (anche) costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, cioè non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti diversi da quelli lattiero-caseari.
1b) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 22 della direttiva 92/46/CEE debba essere interpretato nel senso che, in caso d’importazione da paesi terzi, la direttiva si applica solo al costituente lattiero-caseario di un prodotto e pertanto non si applica al prodotto nella cui composizione tale costituente rientra.
2a) Se il concetto di “prodotto a base di latte” di cui all’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE, riguardi esclusivamente prodotti finiti o anche prodotti semifiniti, che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.
2b) Qualora l’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE contempli anche prodotti semifiniti, in applicazione di quali criteri possa stabilirsi se il latte o un prodotto lattiero-caseario sia costituente essenziale di un prodotto per la sua quantità, ovvero per il fatto che il suo effetto caratterizza il prodotto, secondo l’accezione dell’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE».
16. L’Artrada, il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, il governo ellenico e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 24 giugno 2004.
II – Valutazione
A – Considerazioni preliminari
17. Anzitutto è importante rammentare che Aruba è un paese terzo ai fini dell’applicazione della direttiva 92/46, sebbene si tratti di uno dei «paesi e territori» di cui alla quarta parte del Trattato CE (8) .
18. Inoltre si deve osservare che le questioni poste non riguardano il regime applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi, bensì il problema preliminare dell’ambito di applicazione della direttiva, che interessa sia i prodotti comunitari che quelli dei paesi terzi. I prodotti che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva non devono essere conformi alle sue disposizioni (9) . Il composto controverso deve soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva solo qualora essa risulti applicabile.
B – Sulla prima questione
19. Il giudice del rinvio, l’Artrada, il governo ellenico e la Commissione ritengono che il composto in questione non costituisca «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva 92/46. Il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees sostiene che il composto rientra nella suddetta definizione, dato che il latte in polvere in esso presente è latte destinato alla preparazione di prodotti a base di latte. Tale interpretazione sarebbe preferibile sotto il profilo della tutela della salute pubblica e per evitare le frodi (il latte in polvere importato separatamente sarebbe un prodotto lattiero-caseario, ma basterebbe includerlo nel composto per eludere l’applicazione della direttiva).
20. Da parte mia, ritengo che la definizione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» di cui all’art. 2, punto 2), della direttiva 92/46 non includa un composto come quello oggetto della controversia principale. La predetta disposizione presuppone che la composizione del latte non sia stata modificata nei suoi elementi essenziali e non consente l’aggiunta di altri componenti, come è invece avvenuto nel caso di specie. Inoltre, un’interpretazione così ampia dell’art. 2, punto 2), priverebbe di contenuto la definizione di «prodotto a base di latte» del punto 4), che esclude dal campo di applicazione della direttiva i prodotti di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario non sia parte essenziale. Se un composto può essere considerato come latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte in quanto contiene latte in polvere, qualsiasi prodotto contenente latte rientrerebbe nella definizione e la limitazione di cui all’art. 2, punto 4), risulterebbe priva di effetti.
21. Quanto all’argomento teleologico dedotto dal Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, ritengo ch’esso non prevalga sugli argomenti testuali e sistematici testé esposti. Dagli artt. 1 e 2 della direttiva 92/46 si evince che il legislatore non intendeva includere nell’ambito di applicazione della stessa tutti i prodotti contenenti del latte o un prodotto lattiero-caseario. L’interpretazione proposta dal Rijksdienst garantisce forse una maggiore tutela della salute pubblica, ma non risulta ammissibile alla luce del testo e dell’economia della direttiva.
22. In conclusione, la nozione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» di cui all’art. 2, punto 2), della direttiva 92/46 non ricomprende i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contenga anche costituenti non lattiero-caseari e nel quale il costituente lattiero-caseario non possa essere separato dai costituenti diversi da quelli lattiero-caseari.
23. Questa soluzione rende superfluo l’esame della seconda questione.
C – Sulla terza questione
24. Il governo ellenico e la Commissione ritengono che l’art. 2, punto 4), della direttiva 92/46 riguardi sia prodotti finiti che prodotti semifiniti. Il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees sostiene che detta disposizione si riferisce esclusivamente a prodotti finiti, data l’ampia interpretazione dell’art. 2, punto 2) della direttiva, da esso sostenuta. L’Artrada afferma che l’art. 2, punto 4), della direttiva riguarda solo i prodotti finiti, il che risponderebbe alla logica dei punti 1)-4) dell’art. 2, che si riferiscono in ordine successivo al latte, al latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte, al latte alimentare e ai prodotti a base di latte.
25. A mio parere, l’art. 2, punto 4), della direttiva si riferisce anche ai prodotti semifiniti. Anzitutto, il suo tenore letterale non osta a questa interpretazione, giacché i prodotti semifiniti sono prodotti a base di latte, anche se la lavorazione cui sono stati sottoposti non è definitiva. Inoltre dalla direttiva non emerge la volontà di escludere tali prodotti dal suo campo di applicazione, e la loro inclusione è più conforme all’obiettivo sanitario perseguito. Secondo la Corte, «la direttiva 92/46 disciplina l’insieme delle fasi del processo che va dalla produzione del latte fino al trasporto dei prodotti verso i punti di vendita» (10) . Da ciò discende che, in linea di principio, i prodotti semifiniti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
26. Pertanto ritengo che la nozione di «prodotto a base di latte» di cui all’art. 2, punto 4), della direttiva 92/46 riguardi anche i prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.
D – Sulla quarta questione
27. La Commissione ritiene che il latte sarà parte essenziale del prodotto ai sensi dell’art. 2, punto 4), della direttiva per la sua quantità (superiore al 50% del prodotto) o per il fatto che il suo effetto caratterizza il prodotto finito. Poiché il composto serve per la produzione di latte al cioccolato, la Commissione sostiene che esso caratterizza il prodotto. Il governo ellenico ritiene che la parte essenziale dal punto di vista quantitativo sarà l’elemento prevalente per quantità. Quanto all’effetto caratterizzante, il governo ellenico sostiene che si tratta del sapore. Poiché il composto contiene molto cacao, esso avrà sapore di cacao, e non di latte, per cui non corrisponde alla definizione dell’art. 2, punto 4). L’Artrada afferma che la presenza del latte magro in polvere non è essenziale per la sua quantità e non ha effetto caratterizzante, dato che la parte essenziale è il cacao zuccherato: per trasformarlo in latte al cioccolato è sufficiente aggiungere latte dopo averlo importato nella Comunità, e non acqua, come aveva affermato il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. Quest’ultimo ritiene che il latte caratterizzi il prodotto finito, che dev’essere considerato un prodotto a base di latte, dato che il composto è destinato alla fabbricazione di latte al cioccolato.
28. Anzitutto occorre rilevare che un prodotto semifinito come il composto controverso rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 92/46 solo se corrisponde alla definizione dell’art. 2, punto 4), della stessa, vale a dire se il latte o un prodotto lattiero-caseario è «parte essenziale» del prodotto, «o per la sua quantità, o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto». Non si tratta di una questione semplice, data l’imprecisione dei criteri scelti dal legislatore.
29. Per quanto riguarda la quantità, non condivido il parere della Commissione e del governo ellenico, secondo cui «parte essenziale» è quella che rappresenta più del 50% della composizione del prodotto o il costituente più importante sotto l’aspetto quantitativo. Molte versioni linguistiche della direttiva si riferiscono ad «una parte essenziale» (versioni francese, portoghese, italiana, tedesca e inglese; tra le versioni da me consultate solo quella spagnola fa riferimento a «la parte essenziale»), il che significa che un prodotto può avere più parti essenziali. Pertanto la parte essenziale per la sua quantità dev’essere definita in forma negativa e in relazione agli altri costituenti, non in base ad una percentuale assoluta. Ad esempio, se il composto fosse costituito per il 33% da latte in polvere, per il 33% da zucchero, per il 33% da cacao e per l’1% da mandorle tritate, queste ultime non sarebbero parte essenziale da un punto di vista quantitativo, mentre gli altri costituenti sì. Pertanto il costituente lattiero-caseario dev’essere considerato essenziale se non è chiaramente accessorio sotto l’aspetto quantitativo rispetto agli altri costituenti del prodotto, interpretazione che massimizza l’obiettivo sanitario della direttiva. Sebbene la decisione spetti al giudice del rinvio, ritengo che in un prodotto contenente zucchero per il 75,75%, latte magro in polvere per il 15,15% e cacao per il 9,1%, l’elemento lattiero-caseario non sia chiaramente accessorio. Inoltre l’importanza del latte in polvere rispetto agli altri elementi aumenta sicuramente con l’aggiunta del liquido necessario per produrre il latte al cioccolato.
30. Per quanto riguarda l’effetto caratterizzante, nel caso di prodotti semifiniti ritengo ch’esso debba essere valutato in funzione della destinazione finale di tali prodotti, che l’importatore deve comunicare alle autorità competenti. L’obiettivo fondamentale della direttiva 92/46 è la tutela della salute pubblica, ma il legislatore ha inteso escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i prodotti con un costituente lattiero-caseario che non sia parte essenziale degli stessi, per la sua quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto. L’applicazione di quest’ultimo criterio può condurre a risultati poco coerenti, in quanto un prodotto semifinito sarà considerato un prodotto lattiero-caseario o meno a seconda della sua destinazione, ma ciò è conseguenza del criterio stabilito dalla direttiva (11) . L’effetto sarà caratterizzante se il prodotto finito è un prodotto a base di latte, prova del fatto che l’elemento lattiero-caseario contenuto nel prodotto semifinito caratterizza il prodotto finale. Quest’ultimo sarà un prodotto a base di latte o per la quantità o per l’effetto caratterizzante del suo costituente lattiero-caseario, che occorrerà valutare alla luce di un insieme di criteri, quali il sapore, la denominazione, l’aspetto e la consistenza. Nel caso di specie sembra evidente che il latte al cioccolato è un prodotto a base di latte. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che per realizzare il prodotto basti aggiungere acqua ovvero sia necessario aggiungere latte, il composto controverso rientrerebbe comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 4).
31. In conclusione, l’art. 2, punto 4), della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che il latte o un prodotto lattiero-caseario va considerato parte essenziale di un prodotto semifinito, per la sua quantità, se non è chiaramente accessorio rispetto agli altri costituenti del prodotto; per il suo effetto che caratterizza il prodotto, se il prodotto finito alla cui fabbricazione è destinato il prodotto semifinito è un prodotto a base di latte per la quantità dell’elemento lattiero-caseario o per il suo effetto caratterizzante, che deve essere valutato alla luce di un insieme di criteri, quali il sapore, la denominazione, l’aspetto e la consistenza.
III – Conclusione
32. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«1) La nozione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» di cui all’art. 2, punto 2), della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, non ricomprende i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contenga anche costituenti non lattiero-caseari e nel quale il costituente lattiero-caseario non possa essere separato dai costituenti diversi da quelli lattiero-caseari.
2) La nozione di «prodotto a base di latte» di cui all’art. 2, punto 4), della direttiva 92/46 riguarda anche i prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.
3) L’art. 2, punto 4), della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che il latte o un prodotto lattiero-caseario va considerato parte essenziale di un prodotto semifinito, per la sua quantità, se non è chiaramente accessorio rispetto agli altri costituenti del prodotto; per il suo effetto che caratterizza il prodotto, se il prodotto finito alla cui fabbricazione è destinato il prodotto semifinito è un prodotto a base di latte per la quantità dell’elemento lattiero-caseario o per il suo effetto caratterizzante, che deve essere valutato alla luce di un insieme di criteri, quali il sapore, la denominazione, l’aspetto e la consistenza».
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – GU L 268, pag. 1.
3 – L’elenco dei paesi terzi e il modello di certificato sanitario sono stati definiti con decisione della Commissione 27 luglio 1995, 95/340/CE, che stabilisce l’elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 200, pag. 38), e con decisione della Commissione 27 luglio 1995, 95/343/CE, relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all’ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione (GU L 200, pag. 52).
4 – GU 1998, L 24, pag. 9.
5 – Stbl. 1994, pag. 813.
6 – Stcrt. 1994, pag. 243.
7 – Stbl. 1993, pag. 698.
8 – Come risulta dalla sentenza 21 settembre 1999, causa C-106/97, DADI e Douane-Agenten (Racc. pag. I-5983, punti 30-46).
9 – Conformemente alla sentenza DADI e Douane-Agenten, cit., «le disposizioni che [la direttiva] stabilisce sono destinate ad applicarsi a tutti i prodotti che essa riguarda e che costituiscono oggetto di una produzione o di una commercializzazione nella Comunità» (punto 33).
10 – Sentenza 13 novembre 2003, causa C-294/01, Granarolo (Racc. pag. 1 I-000, punto 42).
11 – Il legislatore potrebbe adottare criteri più precisi. Inoltre si deve rilevare che apparentemente la direttiva non è applicabile ai prodotti esclusi (ad esempio una pizza con un 2% di formaggio) in quanto si ritiene che il costituente lattiero-caseario utilizzato risponda in ogni caso ai criteri della direttiva 92/46, il che minimizza i rischi sanitari. Se invece si tratta di prodotti provenienti da paesi terzi, nulla garantisce che il latte impiegato sia conforme alle disposizioni della direttiva. In tal caso si devono applicare le disposizioni nazionali residue, con possibili sviamenti del traffico commerciale e un certo rischio di frammentazione del mercato. Potrebbe essere necessario l’intervento del legislatore comunitario per garantire che le condizioni sanitarie dei prodotti non comunitari siano sempre equivalenti a quelle dei prodotti comunitari. Infine, è comprensibile che il legislatore non includa tutti i prodotti contenenti una quantità minima di latte nell’ambito di applicazione della direttiva, poiché ciò potrebbe dare luogo a molti ostacoli e conflitti commerciali. Nondimeno, i criteri definiti dalla direttiva per stabilire se si tratti o meno di un prodotto a base di latte possono avere conseguenze contraddittorie nella pratica e apparentemente non sono fondati su studi scientifici relativi ai rischi reali per la salute pubblica.
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