CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 18 gennaio 2005 (1)
Causa C-165/03
Mathias Längst
contro
SABU Schuh & Marketing GmbH e altri
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente»
I – Introduzione
1. La presente causa riguarda una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Stuttgart (Germania) e relativa all’interpretazione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (2), come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (3) (in prosieguo: la «direttiva»).
2. In sostanza, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se i principi derivanti dall’ordinanza emessa nella causa Gründerzentrum (4), relativa all’attività dei notai del distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe (in prosieguo: l’«OLG Karlsruhe») siano applicabili anche ad un caso concernente, questa volta, i notai pubblici dipendenti del distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart (in prosieguo: l’«OLG Stuttgart»).
II – Quadro giuridico
Il diritto comunitario
3. La direttiva mira a promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata una condizione essenziale alla creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno (primo ‘considerando’). Il perseguimento di tale obiettivo presuppone, per quanto riguarda le imposte indirette sulla raccolta di capitali, la loro armonizzazione (secondo ‘considerando’).
4. L’art. 4 della direttiva prevede che:
«1. Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:
a) la costituzione di una società di capitali;
b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;
c) l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
d) l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all’attivo risultante dalla liquidazione;
(…)
2. Possono essere sottoposte all’imposta sui conferimenti le seguenti operazioni:
a) l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;
b) l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;
(…)
3. Non si considera costituzione di società ai sensi del paragrafo 1, lettera a), qualsiasi modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali (…)».
5. La direttiva prevede inoltre, conformemente al suo ultimo ‘considerando’, la soppressione delle altre imposte indirette che presentano le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti. Tali imposizioni, delle quali è vietata l’applicazione, sono specificamente elencate all’art. 10, che dispone quanto segue:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».
6. L’art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva precisa infine che:
«1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
(…)
e) diritti di carattere remunerativo;
(…)».
Il diritto nazionale
7. Ai sensi degli artt. 2 e seguenti e 53, n. 2, del Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge tedesca relativa alle società a responsabilità limitata), le modifiche al contratto sociale di una GmbH (società a responsabilità limitata) necessitano una certificazione notarile (5).
8. L’art. 116 della Bundesnotarordnung (codice federale del notariato, in prosieguo: la «BNotO») (6), letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 2, del Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (legge del Land sulla volontaria giurisdizione) (7) prevede che nel distretto dell’OLG Stuttgart – a differenza della rimanente area del Land, che corrisponde al distretto dell’OLG Karlsruhe – la professione di notaio è esercitata sia da notai pubblici funzionari, sia da notai liberi professionisti.
9. L’ammontare dei diritti che i notai possono percepire sono stabiliti dal Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (8) (Kostenordnung) (legge federale sulla tassazione degli atti), nella versione risultante dal Drittes Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze (9) (terza legge di riforma del codice federale notarile che modifica diverse disposizioni di legge, in prosieguo: la «KostO»). Tali diritti si applicano uniformemente su tutto il territorio tedesco e valgono sia per i notai liberi professionisti sia per quelli statali.
10. Ai sensi degli artt. 12, n. 1, frase 2, e 14, n. 1, del Landesjustizkostengesetz (legge del Land sulle spese di giustizia, in prosieguo: la «LJKG»), i notai pubblici funzionari dell’OLG Stuttgart, a differenza di quelli dell’OLG Karlsruhe, sono essi stessi creditori dei diritti dovuti dai contribuenti per le certificazioni. Essi devono poi, sulla base di una normativa regionale, trasferire all’erario del Land un importo forfettario dei suddetti diritti. L’erario è autorizzato alla trattenuta diretta, conformemente all’art. 15, n. 2 della LJKG, solo nel caso in cui, nonostante la messa in mora, il trasferimento non avvenga.
11. Per quanto riguarda poi la procedura di ricorso contro la nota delle spese presentata dal notaio per la certificazione di una determinata operazione, va menzionato l’art. 156, n. 1, della KostO, che dispone come segue:
«1. Le obiezioni al calcolo dei costi, ivi comprese quelle concernenti l’obbligo di pagamento e l’esecuzione della clausola esecutoria, devono essere comunicate mediante denuncia indirizzata al Landgericht della circoscrizione in cui il notaio ha il proprio studio. Prima di prendere una decisione, il Landgericht deve ascoltare le parti e l’autorità gerarchica del notaio. Qualora il contribuente contesti il calcolo dei costi effettuati dal notaio, quest’ultimo può chiedere al Landgericht di arbitrare.
(…)».
12. L’art. 156, n. 6, della KostO sancisce infine che:
«6. L’autorità alla quale il notaio è subordinato può, in ogni caso, invitare quest’ultimo a chiedere una decisione del Landgericht e presentare un ricorso contro tale decisione. La decisione giudiziaria che ne risulta può anche aumentare l’importo della nota delle spese».
III – Fatti e quesiti pregiudiziali
13. Il sig. Längst (notaio statale nel distretto dell’OLG Stuttgart) ha autenticato, in qualità di pubblico notaio, talune deliberazioni relative alla società SABU Schuh & Marketing GmbH (in prosieguo: la «SABU»), relative ad operazioni di raggruppamento di quote sociali in un’unica quota, conversione in euro del capitale sociale e delle quote sociali, aumento del capitale sociale con risorse proprie nonché modifica della denominazione sociale.
14. Con avviso di liquidazione, il sig. Längst invitava pertanto la SABU a procedere al pagamento di euro 2 892,46 a titolo di diritti e spese dovute per la certificazione degli atti. Tale importo include un diritto di certificazione pari a euro 1 584 netti – calcolato su un valore complessivo di euro 484 007 – dovuti per l’aumento di capitale e la modifica dello statuto. La quota a favore dello Stato ammonta ad euro 1 183,83, quella a favore del notaio ammonta ad euro 400,17.
15. Alla luce dell’ordinanza Gründerzentrum pronunciata dalla Corte di giustizia, il presidente del Landgericht Stuttgart, superiore gerarchico del notaio, ha considerato che il calcolo delle spese di certificazione era parzialmente in contrasto con la direttiva 69/335 in quanto, a suo avviso, i diritti richiesti per l’aumento di capitale e la modifica dello statuto costituirebbero imposte vietate da tale direttiva. Egli ha pertanto invitato il sig. Längst a rettificare l’importo della nota delle spese, nel senso di riscuotere dalla SABU solo un ammontare lordo pari ad euro 1 465,66, e ad adire il Landgericht Stuttgart, ai sensi all’art. 156, n. 6, della KostO, al fine di ottenere una decisione sulla legittimità dell’avviso di liquidazione in questione.
16. Per parte sua, il sig. Längst si è conformato all’ingiunzione di trasmettere gli atti alla sezione competente per i ricorsi del Landgericht Stuttgart pur considerando il calcolo delle spese da lui effettuato integralmente giustificato.
17. Di fronte a tali divergenti posizioni e nutrendo dubbi a sua volta sull’interpretazione della citata ordinanza della Corte, il Landgericht Stuttgart ha pertanto deciso, con ordinanza del 31 marzo 2003, di sospendere il procedimento innanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1. Se, a differenza della fattispecie all’origine dell’ordinanza della Corte 21 marzo 2002, causa C-264/00, Gründerzentrum-Betriebs-GmbH, debbano essere considerati imposte ai sensi della direttiva 69/335, nella versione modificata, i diritti da versare per la certificazione notarile di un negozio giuridico che rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva, certificazione effettuata da un notaio pubblico funzionario in un ordinamento giuridico come quello della regione del Württemberg (Land Baden-Württemberg, distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart), nel quale esercitano tanto notai pubblici funzionari quanto notai liberi professionisti, che comunque percepiscono i diritti, ma in cui, nel caso di attività svolta dai notai pubblici funzionari, questi ultimi, ai sensi di una legge del Land, devono versare una quota forfettaria dei diritti allo Stato, al quale sono subordinati e che li utilizza per finanziare le sue funzioni.
2. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1, se venga meno il carattere tributario della percezione dei diritti ove lo Stato rinunci a far valere la sua quota relativa al negozio giuridico, non applicando la norma dell’ordinamento del Land che dispone il versamento allo Stato di una quota dei diritti».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
18. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte il governo tedesco, quello spagnolo e la Commissione.
19. Nell’istruzione della causa la Corte ha chiesto al Landgericht Stuttgart, ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, alcuni chiarimenti sullo svolgimento e la natura della procedura pendente dinanzi ad esso.
20. All’udienza del 25 novembre 2004 sono intervenuti il sig. Längst, il presidente del Landgericht Stuttgart ed il Bezirksrevisor (revisore distrettuale) presso il Landgericht Stuttgart, il governo spagnolo e la Commissione.
V – Analisi giuridica
A – Sulla ricevibilità del ricorso
21. Nel corso della procedura sono emersi dubbi quanto alla configurabilità di un litigio pendente dinanzi al Landgericht Stuttgart e al carattere giurisdizionale o meno della decisione richiesta a tale giudice e, di conseguenza, quanto alla competenza della Corte a rispondere ai quesiti ad essa sottoposti. Prima di pronunciarmi nel merito di tali quesiti, esaminerò quindi brevemente il problema.
22. I dubbi sorgono principalmente per il fatto che il procedimento in questione è stato proposto dal signor Längst, su istruzione del suo superiore gerarchico, al fine di accertare la legittimità dell’avviso di liquidazione da lui stesso emesso. Si potrebbe allora considerare che il giudice a quo non sia stato investito di una vera e propria controversia, come per esempio un litigio tra il creditore ed il debitore di onorari notarili, ma di una mera richiesta «interna» alla pubblica amministrazione che non dà luogo ad un procedimento di carattere contraddittorio.
23. Ricordo in primo luogo, a questo proposito, che, secondo una costante giurisprudenza, «risulta dall’art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una controversia e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (10). Determinante è dunque il fatto, come la Corte ha ugualmente precisato, che le questioni pregiudiziali siano poste da giudici chiamati a «decidere una controversia» (11), e ciò indipendentemente, tra l’altro, dal «carattere contraddittorio, o meno, del procedimento [principale]» (12).
24. Ora, che nel caso di specie sussista per l’appunto una controversia può essere, a mio parere, agevolmente dedotto dalla natura stessa del procedimento principale. Risulta in effetti dal fascicolo che i procedimenti ex art. 156 della KostO possono essere proposti solo in caso di contestazione della legittimità e/o dell’importo dei diritti dovuti per un atto notarile. La suddetta disposizione disciplina invero l’unico mezzo di impugnazioneesperibile avverso un avviso di liquidazione emesso da un notaio. Ne consegue che il procedimento principale ha proprio ad oggetto la risoluzione di una lite.
25. Né credo che possa indurre ad una diversa conclusione il fatto che nel caso di specie sia stato il superiore gerarchico del notaio e non il debitore dei diritti in questione a sollevare obiezioni nei confronti degli onorari riscossi dal signor Längst. Quest’ultimo e il suo superiore gerarchico sostengono infatti argomentazioni, e propongono soluzioni, opposte in merito all’interpretazione del diritto comunitario ed in particolare in merito all’applicazione dell’ordinanza Gründerzentrum alla fattispecie. Il presidente del Landgericht Stuttgart ritiene, come si è visto, che una parte dei diritti richiesti costituisca un’imposta vietata dalla direttiva, mentre il notaio lo esclude. Nel controllare la legittimità degli onorari in questione, il giudice a quo è quindi chiamato a scegliere tra due tesi del tutto contrapposte.
26. In secondo luogo, la decisione che il giudice del rinvio dovrà adottare presenta chiaramente, a mio avviso, le caratteristiche di «una pronuncia giurisdizionale». In particolare, come è stato sottolineato nelle precisazioni fornite alla Corte, tale decisione avrà efficacia esecutiva nei rapporti tra il creditore ed il debitore dei diritti in questione e sarà atta ad acquisire forza di giudicato. Inoltre, essa potrà essere oggetto di un ricorso in appello dinanzi all’OLG Stuttgart, ma solo per motivi di diritto e previa autorizzazione della giurisdizione d’appello.
27. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che la Corte sia competente a risolvere i quesiti ad essa sottoposti nella presente causa, che passo ora ad esaminare.
B – Nel merito
Sulla prima questione
28. Come si è visto, con il primo quesito il giudice del rinvio chiede se, alla luce dell’ordinanza Gründerzentrum che riguarda l’attività di notaio nel distretto dell’OLG Karlsruhe, anche i diritti percepiti da un notaio pubblico funzionario del distretto dell’OLG Stuttgart per la certificazione di un’operazione prevista dalla direttiva debbano considerarsi imposte.
29. Per rispondere a tale quesito, occorre innanzi tutto ricordare che nell’ordinanza citata dal giudice a quo la Corte, applicando una giurisprudenza consolidata (13), ha ritenuto, per quanto qui interessa, che costituivano imposte i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla direttiva in una situazione caratterizzata dal fatto che (i) i notai sono dipendenti pubblici e (ii) gli onorari notarili sono in parte versati alla pubblica amministrazione, che li gestisce ed utilizza per finanziare funzioni che le competono (14).
30. La Corte ha poi ritenuto che gli onorari che erano stati riscossi in tali condizioni per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società costituivano un’imposta vietata ai sensi dell’art. 10 della direttiva poiché: (i) l’operazione in questione doveva essere obbligatoriamente certificata mediante atto notarile; (ii) i diritti percepiti non avevano carattere remunerativo, cioè erano «priv[i] di qualunque nesso con il costo del servizio concretamente prestato» (15).
31. Ora, secondo il giudice del rinvio ed il governo tedesco, tale soluzione non sarebbe applicabile al caso di specie. La situazione giuridica dei notai pubblici dipendenti esercitanti nel distretto dell’OLG Stuttgart si distinguerebbe da quella dei loro colleghi del distretto dell’OLG Karlsruhe sotto un doppio profilo.
32. Da una parte, nel distretto dell’OLG Stuttgart, contrariamente a quanto avviene in quello dell’OLG Karlsruhe, è possibile rivolgersi non soltanto a notai dipendenti statali ma anche a notai liberi professionisti. Tale possibilità di scelta escluderebbe il necessario carattere obbligatorio dell’imposta. Nella misura in cui i privati hanno la possibilità di rivolgersi a liberi professionisti, i diritti dovuti per la redazione di atti notarili non sarebbero in effetti necessariamente riscossi dallo Stato.
33. D’altra parte, mentre nel distretto dell’OLG Karlsruhe il creditore dei diritti è sempre l’erario e i notai dipendenti pubblici ricevono una retribuzione corrispondente ad una frazione dei diritti da essi generati, nel distretto di cui trattasi è il notaio che, in linea di principio, riscuote direttamente gli onorari e versa solo successivamente allo Stato un importo forfettario. Sotto questo punto di vista, la situazione del notaio pubblico dipendente esercitante nell’OLG Stuttgart sarebbe quindi molto più simile a quella di un libero professionista.
34. Alla luce di queste due sole differenze, la giurisdizione di rinvio e il governo tedesco sostengono quindi che i diritti percepiti da notai pubblici dipendenti nel distretto dell’OLG Stuttgart non costituiscono imposte ai sensi dell’art. 10 della direttiva.
35. Dico subito che non condivido tale tesi. Ritengo infatti, con il governo spagnolo e la Commissione, che le suddette differenze tra la situazione dei notai pubblici dipendenti nei due distretti non giustifichino una soluzione diversa quanto alla qualifica dei diritti in questione come imposta.
36. Per quanto concerne anzitutto la coesistenza nel distretto dell’OLG Stuttgart di notai dipendenti statali e liberi professionisti, osservo che una situazione simile esisteva già nella fattispecie che ha dato luogo all’ordinanza Gründerzentrum. In effetti, in tale decisione, la Corte ha precisato che «in forza dell’art. 20 della BNotO, la stesura di un atto pubblico può essere richiesta ad un qualsiasi notaio, dipendente pubblico o libero professionista, che rogita sul territorio tedesco, e la validità dell’atto così redatto deve essere riconosciuta nell’intero territorio nazionale» (16). In altre parole, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo e dal governo tedesco, anche in quel caso sussisteva una possibilità di scelta tra i due tipi di notai. Questo non ha tuttavia impedito alla Corte, come abbiamo visto, di concludere che i diritti riscossi dai notai dipendenti del distretto dell’OLG Karlsruhe costituivano imposte.
37. Ciò si spiega perché la questione della qualifica degli onorari come imposte si pone unicamente in relazione ai notai pubblici dipendenti, indipendentemente dal fatto che si possa ricorrere anche a notai liberi professionisti. Essa si pone ogniqualvolta lo Stato, attraverso suoi rappresentanti, percepisce diritti per operazioni previste dalla direttiva. Quel che rileva insomma ai fini dell’applicazione della direttiva, ed in particolare del divieto sancito all’art. 10, è solo il fatto che dipendenti statali esercitino la professione notarile.
38. Ora, sotto questo profilo, la situazione vigente nel distretto dell’OLG Stuttgart è esattamente identica a quella della causa Gründerzentrum. Nei due distretti infatti dipendenti statali sono ammessi all’esercizio della professione notarile e percepiscono dei diritti per operazioni previste dalla direttiva.
39. Non mi pare poi che possa incidere sulla qualifica degli onorari in questione neppure la seconda circostanza menzionata dal giudice del rinvio, il fatto cioè che nel distretto dell’OLG Stuttgart i notai dipendenti pubblici siano i creditori di tali onorari.
40. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’unico criterio rilevante al riguardo consiste infatti nell’accertare che gli onorari pagati dai privati siano almeno «in parte versati allo Stato per finanziare spese pubbliche» (17). È quindi indifferente che questo avvenga direttamente, come nel caso del distretto dell’OLG Karlsruhe, o in modo più indiretto, come nella fattispecie. Quel che conta infatti è che in ambedue i casi, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, una parte degli onorari riscossi viene versata all’erario.
41. Mi pare in conclusione di poter dire che la situazione dei notai pubblici dipendenti nei due distretti in questione è simile e che sono quindi applicabili alla fattispecie i principi enunciati dalla Corte nell’ordinanza Gründerzentrum. Osservo inoltre che è proprio alla luce di queste similitudini che la Commissione, come precisato in udienza, ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Germania con riferimento alla disciplina applicabile ai notai pubblici funzionari del Land Baden-Württemberg nel suo insieme, e cioè sia a quelli dell’OLG Karlsruhe sia a quelli dell’OLG Stuttgart.
42. Propongo pertanto alla Corte di rispondere al primo quesito che la direttiva del Consiglio 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che, in un regime come quello vigente nel distretto dell’OLG Stuttgart, i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla direttiva costituiscono un’imposta ai sensi della direttiva ove sussista una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti pubblici e che i diritti sono in parte versati allo Stato per finanziare spese pubbliche.
Sul secondo quesito
43. Con il secondo quesito, il giudice del rinvio chiede alla Corte se venga meno il carattere tributario dei diritti percepiti dai notai pubblici funzionari qualora lo Stato rinunci alla parte degli onorari notarili che gli spettano non applicando la disposizione regionale che prevede il versamento all’erario di una quota di tali diritti.
44. Nel formulare tale quesito, il giudice a quo si è riferito in particolare ad una circolare del Ministero della Giustizia Land Baden-Württemberg adottata il 22 maggio 2002, in seguito all’ordinanza Gründerzentrum, che invita i notai a non esigere la riscossione dei diritti ritenuti imposte ai sensi della direttiva. Nella linea di tale ordinanza, secondo la giurisdizione di rinvio, l’erario potrebbe eventualmente rinunciare a percepire la parte degli onorari che gli spetta qualora considerasse tali diritti contrari al diritto comunitario.
45. Per parte mia ricordo anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, «la ratio del rinvio pregiudiziale, e quindi della competenza della Corte, non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (...), bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia» (18).
46. Ciò premesso, a me sembra sufficiente rilevare che il presente quesito si basa su una circostanza ipotetica e aleatoria, ossia sulla mera supposizione che le autorità del Land decidano di rinunciare ai diritti in questione. Si tratta, in altre parole, di una pura eventualità lasciata alla libera discrezione della pubblica amministrazione.
47. Ora, dal fascicolo non risulta neanche l’intenzione delle autorità del Land di esercitare tale facoltà. Del resto, come rilevato dallo stesso governo tedesco, al momento dei fatti di causa non esisteva alcuna normativa che prevedesse la rinuncia da parte dello Stato a tali diritti, ma soltanto un progetto di legge di modifica in tal senso.
48. Quanto poi alla comunicazione menzionata dal giudice del rinvio, è giocoforza costatare che essa verte su un’altra questione rispetto a quella sollevata nel presente quesito. Tale comunicazione riguarda, in effetti, esclusivamente la riscossione degli onorari da parte dei notai pubblici dipendenti ed invita questi ultimi a non chiedere il pagamento di diritti contrari alla direttiva. Nella fattispecie però, tale pagamento, oggetto della causa principale, è stato richiesto.
49. Ne consegue, a mio avviso, che il presente quesito non è utile alla soluzione della controversia pendente davanti al giudice nazionale e che pertanto la Corte non è tenuta a pronunciarsi a tal riguardo.
50. Tuttavia, ove la Corte dovesse ritenere opportuno rispondere al quesito, mi sembra che la rinuncia da parte dello Stato a percepire la quota degli onorari che gli spetta non sarebbe da sola sufficiente a privare questi diritti del loro carattere d’imposta ai sensi della direttiva.
51. In effetti, nella misura in cui il notaio è un pubblico dipendente, integrato nell’organizzazione amministrativa e remunerato dallo Stato per l’esercizio di pubbliche funzioni, i diritti pagati a tale notaio sarebbero comunque, almeno indirettamente, versati allo Stato e costituirebbero pertanto un’imposta.
VI – Conclusioni
52. Concludo, pertanto, proponendo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale del Landgericht Stuttgart nel senso che:
«La direttiva del Consiglio 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che, in un regime come quello vigente nel distretto dell’OLG Stuttgart, i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla direttiva costituiscono un’imposta ai sensi della direttiva ove sussista una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti pubblici e che i diritti sono in parte versati allo Stato per finanziare spese pubbliche».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 249, pag. 25.
3 – GU L 156, pag. 23.
4 – Ordinanza 21 marzo 2002, causa C-264/00, Gründerzentrum‑Betriebs‑GmbH/Land Baden-Württemberg (Racc. pag. I-3333).
5 – Legge del 20 aprile 1892 relativa alle società a responsabilità limitata, RGBl., pag. 477, modificata dal parere del 20 maggio 1898 (RGBl., pag. 846).
6 – del 24 febbraio 1961 (BGBl. 1961 I, pag. 98).
7 – del 12 febbraio 1975 (GBl. pag. 116).
8 – del 26 luglio 1957 (BGBl. I, pag. 960).
9 – del 31 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2585).
10 – V. sentenze 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, detta «Job Centre I» (Racc. pag. I‑3361, punto 9); 12 novembre 1998, causa C-134/97, Victoria Film (Racc. pag. I‑7023, punto 14), e 14 giugno 2001, causa C-178/99, Salzmann (Racc. pag. I-4421, punto 14); nonché ordinanza 22 gennaio 2002, causa C-447/00, Holto (Racc. pag. I-735, punto 17). Il corsivo è mio.
11 – V., segnatamente, sentenza Job Centre I, cit., in cui la Corte si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Milano ritenendo che tale giudice, nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria vertente su una domanda di omologazione dell'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, «svolge[va] funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia» (punto 11). Il corsivo è mio.
12 – Sentenza 21 febbraio 1974, causa 162/73, Birra Dreher (Racc. pag. 201, punto 3). V., più di recente, sentenza 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France (Racc. pag I-3949, punto 23), e 15 gennaio 2002, causa C-182/00, Lutz (Racc. pag. I-547, punto 13).
13 – V., in particolare, sentenze 29 settembre 1999, causa C-56/98, Modelo SGPS (Racc. pag. I‑6427), e 21 settembre 2000, causa C-19/99, Modelo Continente SGPS (Racc. pag. I‑7213).
14 – Ordinanza Gründerzentrum, cit. punti 27 e 28.
15 – Ordinanza Gründerzentrum, cit., punti 29-33.
16 – Ordinanza Gründerzentrum, cit., punto 13. Il corsivo è mio. Inoltre, in quel caso una delle parti intervenienti (il revisore distrettuale presso il Tribunale di Friburgo) sosteneva che i diritti riscossi non potevano essere considerati un'imposta ai sensi della direttiva, in particolare, alla luce del fatto che «l'ordinamento nazionale contestato nella citata causa Modelo si distinguerebbe nettamente dal vigente ordinamento tedesco in quanto quest'ultimo riconosce, oltre alla figura del notaio pubblico dipendente, altre due figure, che esercitano in qualità di liberi professionisti» (punto 22).
17 – Sentenze Modelo I, cit., punto 22 e Modelo II, cit., punto 22. Va osservato che nel caso Modelo, come nel sistema dell'OLG Stuttgart, gli onorari erano riscossi dai notai pubblici dipendenti e poi parzialmente riversati allo Stato da questi ultimi. V. anche ordinanza Gründerzentrum, punto 28.
18 – V., tra tante, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 18); 15 giugno 1995, cause riunite da C-422/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I‑1567, punto 29), e 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali (Racc. pag. I-1149, punto 19).
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