CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 30 marzo 2004(1)
Causa C-168/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/655/CEE – Sicurezza e tutela della salute nell'uso di attrezzature di lavoro – Attrezzature di lavoro già in funzione»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento per inadempimento verte sulla questione se il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario nella trasposizione della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (2) (in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995, 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (3) (in prosieguo: la «direttiva di modifica»), in quanto tale Stato membro ha previsto un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature di lavoro già in uso prima dell’entrata in vigore della normativa spagnola, avvenuta il 27 agosto 1997.
II – Quadro normativo
A – Diritto comunitario
2. L’art. 4 n. 1 della direttiva dispone in particolare:
«Norme concernenti le attrezzature di lavoro
1) Fatto salvo l’articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: (…)
ii) i requisiti minimi previsti nell’allegato I (…);
b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell’allegato I».
3. All’allegato I della direttiva, la direttiva di modifica ha aggiunto, al punto 1 (osservazione generale), la seguente frase:
«Le prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove».
I punti 2 e 3 dell’allegato I contengono prescrizioni minime generali e speciali per le attrezzature di lavoro.
B – Diritto nazionale
4. La disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (4) (in prosieguo: il «regio decreto»), contiene una disciplina transitoria per l’impiego delle attrezzature di lavoro già in funzione prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 27 agosto 1997.
5. Tale disposizione, al n. 1, secondo, terzo e quarto comma, prevede che se in taluni settori a causa di specifiche situazioni obiettive le attrezzature di lavoro oggetto della direttiva non possono essere adeguate ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva entro il termine di 12 mesi (5) dall’entrata in vigore del regio decreto, l’autorità competente in materia di lavoro può autorizzare programmi per l’adattamento delle attrezzature di lavoro ai requisiti dell’allegato I della direttiva (in prosieguo: i «programmi di adattamento»).
6. Una tale autorizzazione presuppone una corrispondente domanda motivata da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per il settore; successivamente vengono consultati i sindacati dei lavoratori, l’Ispettorato per il lavoro e la sicurezza sociale e l’Istituto nazionale per la sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro. La decisione sulla domanda di autorizzazione di un programma di adattamento è presa tenendo in considerazione sia la gravità e le ripercussioni dei problemi tecnici di adeguamento, sia la disponibilità di misure alternative idonee a garantire un corrispondente livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’autorizzazione può essere concessa integralmente ovvero in parte. La domanda deve essere presentata entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore del regio decreto, e la relativa decisione deve essere adottata nei tre mesi successivi. La durata del programma di adattamento non può essere superiore a cinque anni. In base al rispettivo programma, le imprese a cui esso si estende possono richiederne l’applicazione che, previo nuovo esame da parte delle autorità competenti, e mediante un ulteriore provvedimento amministrativo, può essere rifiutata, concessa integralmente, in parte, oppure a certe condizioni.
III – Fatti, procedimento precontenzioso e ricorso
7. Con sentenza del 26 settembre 1996 (6) la Corte di giustizia ha condannato il Regno di Spagna per violazione della menzionata direttiva, non avendo lo stesso adottato, entro il termine prescritto, una normativa di trasposizione. Poi, nel 1997, veniva emanato il regio decreto al fine di trasporre le disposizioni della direttiva nell’ordinamento spagnolo.
8. Nel 2000 la Commissione, ritenendo che la disposizione transitoria del regio decreto relativa alle attrezzature di lavoro già in uso prima della sua entrata in vigore contravvenisse alle prescrizioni della direttiva, ha dato avvio ad una nuova procedura di inadempimento nei confronti del Regno di Spagna. Dopo avere messo il Regno di Spagna in condizione di formulare le proprie osservazioni, in data 1° luglio 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui sollecitava quest’ultimo Stato ad adottare, entro il termine di due mesi, provvedimenti idonei a rendere la disciplina spagnola conforme alla direttiva. Il governo spagnolo ha risposto con lettera del 31 luglio 2002 contestando l’inadempimento addebitatogli.
9. Successivamente, con atto depositato il 10 aprile 2003 ed iscritto nel registro della Corte di Giustizia in data 11 aprile 2003, la Commissione ha proposto ricorso nei confronti del Regno di Spagna ai sensi dell’art. 226 CE. Essa chiede alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno di Spagna, avendo previsto al n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso dell’attrezzatura di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 CE e 249 CE e dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, come modificata dalla direttiva 5 dicembre 1995, 95/63/CE;
2) condannare il Regno di Spagna alle spese.
Il Regno di Spagna domanda di
– rigettare il ricorso e condannare la Commissione alle spese.
IV – Sull’inadempimento
A – Principali argomenti delle parti
10. La Commissione sostiene che la normativa spagnola sui programmi di adattamento prevede un periodo di adeguamento eccedente il termine transitorio di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, poiché in tal modo sarebbe possibile utilizzare le vecchie attrezzature di lavoro non conformi alla direttiva oltre il 31 dicembre 1996, eventualmente sino al 27 agosto 2003. Sempre secondo la Commissione, tale normativa non rientrerebbe neppure nella previsione dell’osservazione generale di cui all’allegato I della direttiva, così come integrata dalla direttiva di modifica, dato che tale osservazione non consente di prorogare il termine di adattamento prescritto dall’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.
11. Il governo spagnolo ritiene che le norme giuridiche nazionali concernenti i programmi di adattamento non siano affatto incompatibili con il disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva. In primo luogo, esso sottolinea come, in ogni caso, le disposizioni nazionali contestate non avrebbero più alcuna rilevanza pratica a partire dal 27 agosto 2003.Ora, per il governo spagnolo, è fondamentale richiamare l’attenzione sul fatto che la normativa sui programmi di adattamento non costituisce un’estensione del periodo transitorio di cui all’art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva comunitaria. Si tratterebbe piuttosto della trasposizione della possibilità, introdotta dalla modificata osservazione generale di cui all’allegato I della direttiva, di applicare alle attrezzature di lavoro già in funzione prescrizioni meno rigide rispetto a quelle contenute nei punti 2 e 3 dell’allegato I della direttiva.
B – Analisi
12. Gli obblighi derivanti dal diritto comunitario in relazione alla trasposizione delle direttive derivano, da un lato, direttamente dalle direttive stesse, e, dall’altro, dagli artt. 249, n. 3, CE e 10 CE. Il caso in esame verte sostanzialmente sulla questione se le disposizioni giuridiche spagnole sui programmi di adattamento rappresentino una violazione dell’art. 4 n. 1, lett. b), della direttiva.
13. Riguardo all’argomento del governo spagnolo relativo alla perdita di efficacia, a partire dal 27 agosto 2003, della disposizione transitoria unica del regio decreto, occorre in primis evidenziare come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l’esistenza di un inadempimento debba essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (7) . Tale termine è scaduto in data 1° settembre 2002. A quella data i programmi di adattamento che, in linea di principio, potevano essere autorizzati fino al 27 agosto 2003 potevano ancora trovare applicazione, di modo che la disciplina giuridica nazionale contestata dalla Commissione era ancora in essere al momento che viene in rilievo.
14. Per quanto concerne gli argomenti delle parti in merito al rapporto tra l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva e la modificata osservazione generale di cui all’allegato I della medesima, si deve rilevare quanto segue.
15. Dall’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva si evince che le attrezzature di lavoro, qualora fossero già in uso negli Stati membri alla data del 31 dicembre 1992 (in prosieguo: le «vecchie attrezzature di lavoro»), potevano essere utilizzate, in ogni caso, quindi indipendentemente dal grado di rischio che esse avevano per i lavoratori, fino al 31 dicembre 1996. Secondo la versione originale della direttiva, a partire dal primo gennaio 1997 tali vecchie attrezzature di lavoro avrebbero però potuto continuare ad essere utilizzate soltanto qualora fossero state pienamente conformi ai requisiti di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della direttiva.
16. Tuttavia, in precedenza è entrata in vigore, il 19 gennaio 1996 (8) , la direttiva di modifica. Poiché l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, nella versione modificata, rinvia all’«allegato I», della direttiva, a partire da quel momento il Regno di Spagna poteva legittimamente emanare disposizioni giuridiche relative alle vecchie attrezzature di lavoro tenendo in considerazione l’osservazione generale integrata dalla direttiva di modifica. Tale osservazione consente agli Stati membri di richiedere per il futuro, per le attrezzature di lavoro già in funzione, «non (…) necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove».
17. In forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva nella sua versione originale, gli Stati membri potevano consentire l’impiego delle vecchie attrezzature di lavoro per un determinato periodo di tempo, anche nell’ipotesi in cui queste non avessero in nessun modo soddisfatto i requisiti indicati nell’allegato I. Conseguentemente, già in base alla versione originaria della direttiva, gli Stati membri potevano anche ammettere le vecchie attrezzature di lavoro che fossero solo parzialmente conformi allo standard prescritto per le attrezzature di lavoro nuove, cioè nei limiti in cui per le prime fossero richieste «non (…) necessariamente le stesse misure».
18. L’osservazione generale di cui all’allegato I della direttiva, così come integrata dalla direttiva di modifica, non può quindi che essere interpretata nel senso che essa modifica l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva legittimando per il futuro gli Stati membri ad emanare disposizioni giuridiche che consentano l’utilizzo, anche successivamente al 31 dicembre 1996, e ciò – apparentemente – in linea di massima senza limiti temporali, delle vecchie attrezzature di lavoro che – in corrispondenza – «non necessariamente» soddisfano gli stessi requisiti delle attrezzature di lavoro nuove. Tuttavia, a partire dal primo gennaio 1997, non potevano più essere impiegate le vecchie attrezzature di lavoro che non soddisfano alcuno dei requisiti di cui all’allegato I della direttiva.
19. Comunque, dall’espressione «non necessariamente», risulta difficile trarre punti d’appoggio relativi al livello di sicurezza delle vecchie attrezzature di lavoro. Tutt’al più se ne può ricavare un principio generale secondo cui l’ammissione delle vecchie attrezzature di lavoro deve in qualche modo orientarsi ai contenuti dell’allegato I. Alle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva non possono pertanto essere posti requisiti eccessivamente elevati.
20. Dal punto di vista sostanziale, il sistema spagnolo dei programmi di adattamento appare quindi al riguardo conforme alle prescrizioni dell’osservazione generale modificata di cui all’allegato I della direttiva:
l’autorizzazione dei programmi di adattamento dipende espressamente dal fatto che lo standard delle vecchie attrezzature di lavoro sia idoneo a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Anche il coinvolgimento dei sindacati e delle autorità nazionali per la salute e la sicurezza sul posto del lavoro è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori da tutelare. Del resto, non si tratta di un’autorizzazione in blocco, ma l’ammissione delle vecchie attrezzature di lavoro consegue ad un doppio esame (programmi di adattamento e singole concessioni, eventualmente sottoposte a condizioni), nel quale viene di volta in volta effettuata una ponderazione degli interessi in gioco. Infine, la disciplina relativa all’adattamento delle vecchie attrezzature di lavoro è limitata nel tempo.
21. Ciononostante, il campo di applicazione di fatto delle norme spagnole sui programmi di adattamento non è compatibile con l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.
22. Difatti, è vero che la modificata osservazione generale di cui all’allegato I della direttiva può modificare la disciplina sull’ulteriore impiego delle vecchie attrezzature di lavoro ma non modifica la disciplina sul limite temporale prescritta dall’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva per individuare le attrezzature di lavoro che, come «vecchie» attrezzature di lavoro, possono rientrare nell’ambito dell’eccezione. Tali sono come in precedenza unicamente le attrezzature che erano già in uso alla data del 31 dicembre 1992 (9) .
23. Il regio decreto comprende invece tutte le attrezzature di lavoro che erano utilizzate prima del 27 agosto 1997. Di conseguenza, secondo le disposizioni spagnole, in linea di principio è possibile che vengano autorizzate, mediante un programma di adattamento, anche attrezzature di lavoro che siano state messe in uso per la prima solo dopo il 31 dicembre 1992, benché esse non corrispondano alle prescrizioni dei punti 2 e 3 dell’allegato I della direttiva.
24. Poiché il regio decreto in questione consente che anche le attrezzature di lavoro messe in funzione per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 non corrispondano alle prescrizioni dei punti 2 e 3 dell’allegato I della direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi di diritto comunitario ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, e dell’osservazione generale contenuta nell’allegato I della medesima direttiva, così come modificata dalla direttiva di modifica.
V – Conclusione
25. Suggerisco pertanto alla Corte di giustizia di pronunciarsi nei seguenti termini:
1) Il Regno di Spagna, prevedendo al n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento supplementare anche per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento solo dopo il 31 dicembre 1992, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 CE e 249 CE e del combinato disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b), e dell’osservazione generale contenuta nell’allegato I della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, come modificata dalla direttiva 5 dicembre 1995, 95/63/CE.
2) Il Regno di Spagna sopporta le spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 393, pag. 13.
3 – GU L 335, pag. 28.
4 – BOE n. 188 del 7 agosto 1997, pag. 24063.
5 – Deve osservarsi che se questo primo periodo transitorio generale di 12 mesi (n. 1, primo comma, del regio decreto), è stato contestato in quanto tale dalla Commissione, nel proprio parere motivato, quale autonoma violazione del diritto comunitario, nel successivo ricorso essa si è limitata unicamente a contestare espressamente la normativa sui programmi di adattamento.
6 – Sentenza 26 settembre 1996, causa C-79/95, Commissione /Spagna (Racc. pag. I-4679).
7 – Sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, Commissione/Belgio (Racc., pag. I-10633, punto 16).
8 – V. art. 191, n. 2, del Trattato CE (attualmente art. 254, n. 2, CE): nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (per la versione spagnola, il 30 dicembre 1995).
9 – Tale ulteriore utilizzazione delle vecchie attrezzature di lavoro perderà quindi progressivamente rilevanza, sul mero piano di fatto, per deterioramento, naturale usura, eccetera.
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