CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEELHOED
presentate l'1 luglio 2004(1)
Causa C-177/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato membro – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento, proposto ai sensi dell’art. 141 EA, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (2) (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
II – La direttiva
2. La direttiva ha lo scopo di garantire che alla popolazione che rischia di essere interessata da un’emergenza radioattiva ovvero di essere effettivamente colpita da una siffatta emergenza vengano fornite le informazioni contemplate nei suoi allegati. Le dette informazioni vanno fornite alla popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva d’ufficio, senza che essa ne debba fare richiesta (art. 5). Nell’eventualità di un’emergenza radioattiva, la popolazione effettivamente interessata deve ricevere le informazioni prescritte «immediatamente» dopo l’incidente (art. 6). Le persone che potrebbero trovarsi a partecipare alle operazioni di soccorso in caso di emergenza devono essere informate sulle possibili conseguenze dell’intervento per la loro salute (art. 7). In tutti questi casi vanno indicate le autorità incaricate di applicare le misure di emergenza (art. 8). La portata di tali obblighi di informazione è determinata dall’espressione «caso di emergenza radioattiva» definita agli artt. 2 e 3 della direttiva. Riporterò le disposizioni rilevanti della direttiva nel riassumere le censure della Commissione. Il termine fissato per la trasposizione della direttiva è scaduto il 27 novembre 1991.
III – Procedimento
3. A seguito di uno scambio di lettere tra la Commissione e la Repubblica francese sui provvedimenti di attuazione della direttiva adottati da quest’ultima, e dopo l’esame di una serie di progetti di provvedimenti di attuazione, notificati alla Commissione dalle autorità francesi in conformità all’art. 33, n. 3, EA, la Commissione giungeva alla conclusione che la direttiva non fosse stata pienamente recepita nell’ordinamento francese. Perciò la Commissione, in data 27 luglio 2000, rivolgeva al governo francese un parere motivato col quale richiedeva l’adozione dei provvedimenti necessari per la completa trasposizione della direttiva entro due mesi dalla sua notifica. Su richiesta del governo francese, il detto termine era prorogato di un mese, sino al 27 ottobre 2000. Ritenendo ancora inadeguati a tale data i provvedimenti adottati dalle autorità francesi, il 16 aprile 2003 la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
IV – Censure della Commissione
4. La prima censura della Commissione attiene all’incompleta trasposizione della definizione di «caso di emergenza radioattiva» di cui all’art. 2 della direttiva, così formulato:
«Ai fini della presente direttiva, per «caso di emergenza radioattiva» si intende ogni situazione:
1) risultante:
a) da un incidente sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro in impianti o nel quadro di attività contemplate al punto 2), il quale provochi o rischi di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi, o
b) dal rilevamento, nel proprio territorio o al di fuori di questo, di tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica in tale Stato membro, o
c) da incidenti diversi da quelli previsti alla lettera a) e sopravvenuti in impianti o nel quadro di attività contemplate al punto 2), i quali provochino o rischino di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi, o
d) da altri incidenti che provochino o rischino di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi;
2) imputabile agli impianti e attività menzionati al punto 1), lettere a) e c) e qui indicati:
a) reattore nucleare, di qualsiasi tipo e ovunque sia installato,
b) qualsiasi altro impianto del ciclo del combustibile nucleare,
c) qualsiasi impianto di gestione di residui radioattivi,
d) trasporto e stoccaggio di combustibili nucleari o di residui radioattivi,
e) produzione, utilizzazione, stoccaggio, evacuazione e trasporto di radioisotopi a scopo agricolo, industriale, medico o a scopi scientifici e di ricerca connessi e
f) utilizzazione di radioisotopi per la produzione di energie nelle macchine spaziali».
La Commissione sostiene che la portata dei provvedimenti di attuazione adottati dalla Repubblica francese è più ristretta di quella della direttiva. In primo luogo, tali provvedimenti non coprono tutte le situazioni contemplate dall’art. 2, n. 2, lett. d), e) e f), della direttiva. In secondo luogo, essi si applicano soltanto ai reattori nucleari con una capacità termica superiore a 10 Mw, mentre l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva si applica chiaramente a tutti i reattori nucleari. In terzo luogo, contrariamente al disposto dell’art. 2, n. 1, lett. b) e c), della direttiva, essi si applicano esclusivamente alle emergenze relative ad impianti e attività ubicati nel territorio francese.
5. La seconda censura attiene alla mancata trasposizione dell’art. 3 della direttiva, ai sensi del quale:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, le espressioni “considerevole emissione di materie radioattive” e “tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica” si riferiscono a situazioni suscettibili di provocare il superamento dei limiti di dose prescritti, per le persone del pubblico, dalle direttive che determinano le norme fondamentali comunitarie in materia di radioprotezione».
La Commissione osserva che le espressioni «considerevole emissione di materie radioattive» e «tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica» non sono state definite nella normativa francese. Insieme all’espressione «caso di emergenza radioattiva», le dette definizioni determinano i casi nei quali sussistono gli obblighi di informazione. È quindi indispensabile che esse siano riportate nei provvedimenti nazionali di attuazione.
6. La terza censura si ricollega alle prime due e attiene alla trasposizione dell’art. 5, che recita:
«1. Gli Stati membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva.
2. Le informazioni fornite devono comprendere almeno gli elementi di cui all’allegato I.
3. Le informazioni sono comunicate alla popolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.
4. Gli Stati membri aggiornano le informazioni, le comunicano regolarmente e anche quando si verificano cambiamenti significativi nelle misure descritte. Dette informazioni sono in permanenza accessibili al pubblico».
Poiché, a detta della Commissione, gli artt. 2 e 3 della direttiva non sarebbero stati trasposti correttamente, ne discende che le misure adottate per l’attuazione dell’art. 5 non si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività precisate all’art. 2. Pertanto taluni settori della popolazione che rischia di essere interessata da un caso di emergenza radioattiva non risulterebbero coperti dalle misure nazionali di attuazione.
7. La quarta censura riguarda la trasposizione dell’art. 6, che dispone:
«1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell’eventualità di una emergenza radioattiva, la popolazione effettivamente interessata sia immediatamente informata sui fatti relativi all’emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
2. Le informazioni fornite riguardano i punti di cui all’allegato II che sono pertinenti secondo il caso di emergenza radioattiva».
La Commissione sostiene che l’art. 6 della direttiva non è stato trasposto in maniera adeguata in quanto i provvedimenti adottati dalle autorità francesi non garantiscono che la popolazione effettivamente colpita da un caso di emergenza radioattiva sia informata «immediatamente». Secondo le disposizioni pertinenti di cui al decreto n. 90‑394, relativo al codice di allarme nazionale, il pubblico è informato nei tempi previsti dal ministro o dal prefetto.
8. La quinta censura attiene alla trasposizione dell’art. 7, che stabilisce:
«1. Gli Stati membri vigilano affinché i soggetti non facenti parte del personale degli impianti e/o non partecipanti alle attività definite all’articolo 2, punto 2), che però potrebbero intervenire nell’organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva, ricevano un’informazione adeguata e regolarmene aggiornata sui rischi che l’intervento comporterebbe per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione tiene conto dei vari casi di emergenza radioattiva che potrebbero verificarsi.
2. Dette informazioni sono completate da informazioni appropriate, nel caso si verifichi un’emergenza radioattiva, considerate le circostanze particolari».
Per la Commissione l’art. 7 della direttiva non è stato pienamente trasposto nell’ordinamento francese. Una circolare del 1987 non è sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi del detto articolo, in quanto non soddisfa la condizione di certezza del diritto stabilita da una consolidata giurisprudenza della Corte.
9. La sesta e ultima censura attiene all’attuazione dell’art. 8, che dispone quanto segue:
«Le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 contengono anche l’indicazione delle autorità incaricate di applicare le misure previste in questi stessi articoli».
La Commissione riconosce che, a partire dal 2002, l’art. 8 è stato trasposto in maniera adeguata in relazione all’art. 5, ma ciò non è ancora avvenuto per quanto riguarda gli artt. 6 e 7. La prassi francese che consiste nel precisare quali sono le autorità responsabili negli stessi mezzi usati per trasmettere le informazioni (ad esempio opuscoli) non può ritenersi sufficiente al riguardo.
V – La difesa della Repubblica francese
10. Nella sua difesa il governo francese fa riferimento ad una serie di provvedimenti adottati allo scopo di dare attuazione alla direttiva nell’ordinamento francese. Tutti questi provvedimenti sono stati adottati dopo il 27 ottobre 2000, vale a dire dopo la scadenza del nuovo termine fissato dalla Commissione con il parere motivato 27 luglio 2000. Il governo francese non contesta la quinta censura e dichiara che intende modificare l’art. R. 1333‑85 del Code de la santé publique (Codice della sanità) al fine di renderlo pienamente conforme all’art. 7 della direttiva.
11. Riguardo alla prima censura, il governo francese sottolinea che la definizione di «caso di emergenza radioattiva» è stata ora inserita nel Code de la santé publique (Codice della sanità) con il decreto 31 marzo 2003, n. 2003‑295, e che gli impianti e le attività cui esso fa riferimento corrispondono a quelle menzionate nella direttiva, come evidenzia anche il decreto 20 marzo 2002, n. 2002‑367, che modifica il decreto n. 88‑622 sui piani di emergenza allo scopo trasporre pienamente la direttiva. Laddove il detto decreto dispone (art. 6) la formulazione di piani individuali d’intervento (plans particuliers d´intervention; in prosieguo: «PPI») per determinati impianti, l’art. 12 integra la detta disposizione con la previsione di piani di soccorso specifici (plans de secours specialisées o «PSS») in relazione ai rischi tecnologici non coperti da un PPI. A questo proposito si richiamano anche le nuove disposizioni adottate con decreto (arrêté) del 2 giugno 2003.
12. Riguardo alla seconda censura, il governo francese si richiama all’art. R.43‑71 (attualmente art. R.1333‑76) del Code de la santé publique (Codice della sanità), introdotto con decreto 31 marzo 2003, n. 2003‑295, e all’art. 16 dell’arrêté 2 giugno 2003. Le due disposizioni introducono, in termini leggermente diversi, le nozioni di «considerevole emissione di materie radioattive» e «tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica».
13. Il governo francese replica alla terza censura affermando che attualmente, ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto n. 88‑622 sui piani di emergenza, come modificato nel 2002, tutti gli impianti risultano coperti e di conseguenza la popolazione può essere informata e possono essere disposte misure in conformità alla direttiva. Di più, l’art. L 125‑2 del Code de l´environnement (Codice dell’ambiente) riconosce il diritto dei cittadini di essere informati dei rischi tecnologici più rilevanti cui sono soggetti in talune aree, nonché delle misure di salvaguardia loro applicabili.
14. A fronte della quarta censura, il governo francese precisa che, ai sensi di un’arrêté del 30 novembre 2001, nelle vicinanze degli impianti nucleari a cui si applicano i PPI devono essere predisposti sistemi di allarme di emergenza (sirene). Poiché il suono delle sirene, in caso di emergenza, fa scattare l’applicazione del PPI, si ritiene che, nel complesso, ciò costituisca adempimento dell’obbligo di informare «immediatamente» la popolazione effettivamente interessata da un’emergenza. Esso menziona anche il decreto 25 aprile 2001, n. 2001‑368, che modifica il decreto n. 90‑394 relativo code de l´alerte national (codice di allarme nazionale), e traspone l’art. 6 della direttiva identificando tre tipi di informazioni da fornire alla popolazione in caso di emergenza.
15. Infine, quanto alla sesta censura, il governo francese sostiene che oggi l’art. 8 della direttiva risulta attuato da un arrêté del 21 febbraio 2002.
VI – Valutazione
16. Come già segnalato in precedenza, la maggior parte dei provvedimenti che il governo francese ha indicato come provvedimenti destinati a completare la trasposizione della direttiva nell’ordinamento francese, è stata adottata oltre la scadenza del termine fissato con il parere motivato della Commissione del 27 luglio 2000. Poiché i detti provvedimenti garantirebbero ormai la piena attuazione della direttiva, il governo francese conclude nel suo controricorso nel senso che la Commissione dovrebbe rinunciare agli atti, e non nel senso che la Corte respinga il ricorso della Commissione. Ciò sembrerebbe implicare che il governo francese non contesta le censure della Commissione. Nondimeno, nella controreplica, esso conclude chiedendo alla Corte di respingere le singole censure (ad eccezione della quinta), anche se la sua conclusione generale è che esso conferma integralmente le conclusioni formulate nel suo controricorso, vale a dire che la Commissione dovrebbe rinunciare alla domanda.
17. La Commissione sottolinea che i provvedimenti cui si richiama il governo francese sono stati adottati dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Benché questa circostanza sia da sola sufficiente a dimostrare che il governo francese è venuto meno all’obbligo di trasporre pienamente la direttiva, la Commissione sostiene che i provvedimenti tardivamente adottati continuano ad essere inadeguati. Essa pertanto utilizza la replica per commentare tali provvedimenti al fine di incitare il governo francese a conformarsi in maniera piena e adeguata alle prescrizioni della direttiva.
18. Dai provvedimenti normativi e dalla documentazione prodotti dinanzi alla Corte risulta evidente che, nei tre anni successivi alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vi sono stati molti progressi, circostanza che era stata riconosciuta anche dalla Commissione. Senza prendere posizione sul se i detti progressi fossero o non fossero sufficienti a garantire la piena attuazione della direttiva, sembrerebbe che le divergenze di opinione tra la Repubblica francese e la Commissione si siano notevolmente ridotte. La questione della mancata osservanza della direttiva, in altre parole, sta venendo meno. Pur se la Commissione dispone di piena discrezionalità in relazione all’avvio e alla prosecuzione di procedimenti per inadempimento contro gli Stati membri, ritengo che la detta discrezionalità debba essere esercitata in maniera funzionale in relazione al problema in esame. Nelle circostanze del caso di specie, non sono pienamente convinto che sia particolarmente utile una declaratoria formale da parte della Corte della mancata osservanza della direttiva al 27 ottobre 2000, se non per porre le basi per un eventuale procedimento ex art. 228, n. 2, del Trattato CE.
19. Comunque sia, secondo una giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso derivanti dal Trattato dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (3) La Corte non può, pertanto, essere trascinata nella discussione tra la Repubblica francese e la Commissione sull’adeguatezza dei provvedimenti adottati dopo il 27 ottobre 2000. Tali provvedimenti sono irrilevanti per determinare l’esito del presente procedimento.
20. Poiché è chiaro che, alla fine del periodo fissato con il parere motivato, prorogato di un mese, la normativa francese non garantiva la piena attuazione nella Repubblica francese degli obblighi di informazione prescritti dalla direttiva, si deve concludere nel senso che la declaratoria chiesta dalla Commissione dev’essere concessa.
VII – Conclusione
21. Sono pertanto del parere che la Corte debba:
– dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;
– condannare la Repubblica francese alle spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – GU 1989, L 357, pag. 31.
3 – V., in particolare, sentenza 30 novembre 2000, causa C‑384/99, Commissione/Regno del Belgio (Racc. pag. I‑10633, punto 16).
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