CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
POIARES MADURO
presentate il 29 giugno 2004(1)
Causa C-181/03 P
Albert Nardone
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Pensione d'invalidità – Malattia professionale – Esposisione all'amianto – Dimissioni presentate prima del riconosciumento dell'origine professionale della malattia»
1. La Corte è invitata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal sig. Albert Nardone contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 febbraio 2003, Nardone/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata» (2) , con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Nardone diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 marzo 2000. Con tale decisione la Commissione respingeva una richiesta di pensione di invalidità sostenendo che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni prescritte dall’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
2. La causa in oggetto è solo in apparenza semplice. In realtà, essa solleva problemi giuridici assai complessi e, inoltre, interviene nel settore delle malattie professionali legate all’amianto, il cui carattere particolare e sensibile è stato riconosciuto in tutti gli Stati membri oltre che dalla stessa Comunità (3) . Nella soluzione che verrà data all’esame del presente ricorso, la Corte dovrà sicuramente tener conto della peculiarità della situazione.
I – Il contesto di diritto e di fatto del ricorso
3. L’art. 78, primo comma, dello Statuto dispone che «[a]lle condizioni previste dagli articoli 13, 14 15 e 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera». Ai sensi del comma successivo, «[s]e l’invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d’invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario». L’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto stabilisce che «[f]atte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da un’invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità, ha diritto, per tutto il periodo d’inabilità, alla pensione d’invalidità di cui all’articolo 78 dello Statuto».
4. Il sig. Nardone entrava al servizio dell’Alta Autorità della CECA nel 1963. Nel 1971 egli passava al servizio della Commissione per esercitare le funzioni di capo dell’officina serramenti prima nel seminterrato e successivamente nel piano ammezzato del palazzo Berlaymont a Bruxelles (Belgio). Nel 1981 il sig. Nardone presentava le sue dimissioni e sostiene che, da allora, il suo stato di salute non gli ha consentito di esercitare nessuna attività professionale. Il 18 novembre 1999 egli presentava, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda avente ad oggetto la concessione di una pensione d’invalidità per motivi di malattia professionale. Nella domanda il ricorrente dichiarava patologie legate ad una prolungata esposizione all’amianto nel corso dell’esercizio delle sue funzioni presso la Commissione. Quest’ultima respingeva la domanda del ricorrente con decisione 20 marzo 2000 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
5. Il sig. Nardone presentava reclamo contro la suddetta decisione ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. A seguito del rigetto implicito del reclamo, egli proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
6. Tale ricorso veniva respinto con la sentenza impugnata. Dopo aver rilevato, al punto 14 di tale sentenza, che il ricorso era effettivamente diretto contro la decisione controversa, e non contro la decisione 26 ottobre 1981 con cui la Commissione aveva accettato le dimissioni del ricorrente, il Tribunale dichiara il ricorso ricevibile, respingendo però nel merito tutti i motivi di annullamento dedotti.
7. In via preliminare, il Tribunale osserva che non vi è motivo di pronunciarsi sull’applicazione dei principi generali di diritto invocati dal ricorrente, dal momento che egli non ha sollevato eccezioni di illegittimità contro le disposizioni statutarie rilevanti. A tal riguardo, esso constata inoltre che la Commissione ha respinto la domanda di concessione di una pensione d’invalidità per ragioni esposte in modo sintetico ma chiaro, e attinenti al fatto che le condizioni di diritto relative alla situazione amministrativa del ricorrente, e non a quella clinica, prescritte dallo Statuto e dall’allegato VIII dello stesso erano manifestamente inesistenti. Di conseguenza, il Tribunale respinge il motivo attinente allo sviamento di potere.
8. Secondo il Tribunale è però necessario controllare se la Commissione abbia correttamente applicato le disposizioni pertinenti dello Statuto nella decisione controversa. Al riguardo esso conclude che non sussistono le condizioni per l’instaurazione di un procedimento di accertamento dell’invalidità. Da un lato, il Tribunale rileva che il ricorrente, essendosi dimesso nel 1981 e avendo presentato la domanda per la concessione di una pensione d’invalidità nel 1999, non può soddisfare la condizione secondo la quale solo il dipendente che debba sospendere l’esercizio delle sue mansioni per l’impossibilità di continuare a svolgerle a causa del suo stato d’invalidità può essere oggetto di un procedimento d’invalidità. Dall’altro lato, è pacifico che il ricorrente, avendo presentato le dimissioni nel 1981, non era in grado di soddisfare la seconda delle condizioni prescritte dallo Statuto secondo la quale il dipendente interessato deve trovarsi nel periodo in cui sta maturando i diritti a pensione per ottenere l’avvio di un procedimento d’invalidità.
9. A sostegno del suo ricorso il sig. Nardone deduce due motivi attinenti all’errata valutazione di entrambe le condizioni che, secondo il Tribunale, consentono di instaurare un procedimento per l’accertamento dell’invalidità.
10. Prima di esaminare il ricorso contro la sentenza del Tribunale, occorre sottolineare che la controversia verte sulla decisione di avvio del procedimento d’invalidità e non sulla decisione finale di concessione della pensione. Benché formalmente lo Statuto non distingua tra questi due tipi di decisione, che sono legate l’una all’altra, vengono imposte condizioni differenti. Lo Statuto è concepito in modo che la decisione di avviare il procedimento è distinta da quella che concede al funzionario la pensione d’invalidità. La Commissione decide innanzi tutto di riunire una commissione d’invalidità che emette un parere sulla base del quale tale istituzione adotterà una decisione relativa alla concessione della pensione. In tale contesto, la convocazione di una commissione speciale, composta di periti medici, costituisce una misura di istruzione del fascicolo normalmente richiesta in un settore complesso che necessita di valutazioni scientifiche, il cui scopo è di consentire all’autorità amministrativa di emettere una decisione con piena cognizione di causa (4) .
II – Valutazione dei motivi del ricorso contro la sentenza del Tribunale
11. La questione fondamentale posta dal ricorso in oggetto è quella di accertare se un dipendente, che sia vittima di una malattia professionale al punto da trovarsi nell’impossibilità di esercitare qualunque nuova attività dopo la cessazione dal servizio, possa far valere, al momento in cui le cause della sua malattia siano accertate, i propri diritti statutari all’ottenimento di una pensione d’invalidità. Nel caso di specie, alcune considerazioni giuridiche sembrano opporsi a tale possibilità. Nella sentenza impugnata viene fatta, almeno in apparenza, un’applicazione rigorosa delle disposizioni dello Statuto. Inoltre, essa sembra essere basata su una chiara giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia. A sostegno del suo ragionamento, il Tribunale invoca in particolare la sentenza della Corte 17 maggio 1984, Bähr/Commissione (5) , nonché la propria sentenza 3 giugno 1999, Coussios/Commissione (6) , la quale segue i principi sanciti dalla Corte.
12. La presente causa ha dunque un duplice aspetto. Si tratta di pronunciarsi al contempo sull’interpretazione della giurisprudenza della Corte e sull’applicazione delle disposizioni dello Statuto in circostanze particolari come quelle del caso di specie. La difficoltà della causa è dovuta al fatto che né la giurisprudenza né lo Statuto sono stati concepiti per affrontare simili circostanze (7) .
A -- Il primo motivo del ricorso
13. Con il primo motivo il ricorrente fa valere una contraddizione tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte. A torto il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità di riconoscergli il diritto di avviare un procedimento per l’accertamento dell’invalidità nel momento in cui egli ha presentato la relativa domanda, ed avrebbe erroneamente interpretato la condizione individuata dalla Corte di giustizia in materia.
14. Lo Statuto stabilisce le condizioni per la concessione di una pensione d’invalidità. Esso però non indica esplicitamente le condizioni in presenza delle quali può essere avviato un procedimento d’invalidità ai sensi dell’art. 78. Chiamata a pronunciarsi su questo punto, la Corte, nella citata sentenza Bähr/Commissione ha dichiarato quanto segue:
«dalla chiara lettera dell’art. 13 dell’allegato VIII - che, in base all’art. 78 dello Statuto, stabilisce le condizioni alle quali è subordinato il diritto del dipendente alla pensione d’invalidità - risulta che il procedimento per l’accertamento dell’invalidità può applicarsi soltanto nei confronti del dipendente che si trovi nell’impossibilità di continuare a svolgere le sue mansioni per invalidità e sia pertanto costretto a sospendere l’attività lavorativa.
Ne consegue che il dipendente il quale abbia cessato di prestare servizio da diversi anni e venga colpito da un’infermità che lo renderebbe inidoneo ad espletare le sue mansioni se fosse ancora in servizio non ha il diritto di chiedere, per questo solo motivo, che venga instaurato il procedimento per l’accertamento dell’invalidità» (8) .
15. Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale si è espressamente basato sulla lettera di tale giurisprudenza. Esso ha potuto quindi agevolmente considerare che il ricorrente, essendosi dimesso nel 1981 e avendo presentato la domanda per la concessione di una pensione d’invalidità nel 1999, si trovasse nella situazione di fatto descritta dalla Corte. Da ciò, naturalmente, il Tribunale trae la conclusione che la prima condizione per tale concessione non è soddisfatta.
16. È di fatto incontestabile che il sig. Nardone ha presentato la sua domanda successivamente all’interruzione delle funzioni. Da ciò deriva forse che la Commissione è legittimata a ritenere che la sua situazione sia quella di un ex dipendente colpito da una malattia che lo renderebbe inabile ad esercitare le sue funzioni nel caso in cui fosse ancora in servizio? Con il suo ragionamento, il Tribunale sembra ammettere che la sola presentazione di una domanda successiva alla cessazione dal servizio osta all’avvio di un procedimento d’invalidità.
17. Non è però questo il senso esatto della giurisprudenza della Corte. A mio avviso, nella citata sentenza Bähr/Commissione la Corte si è limitata a dedurre la condizione per l’instaurazione del procedimento dalla condizione prescritta nello Statuto per la concessione della pensione. Un procedimento per l’accertamento dell’invalidità può essere avviato solo se è possibile stabilire una concomitanza tra uno stato d’invalidità e lo svolgimento di un servizio presso le Comunità, dal quale risulti un’incapacità permanente di proseguire nell’esercizio delle funzioni. Nel contesto particolare di una domanda di pensione per malattia professionale, la concomitanza non è sufficiente; occorre accertare anche l’esistenza di un nesso di causalità. È necessario dimostrare che «lo svolgimento di tali mansioni costituisce la causa principale o prevalente della contrazione della malattia o del peggioramento delle condizioni di salute» (9) . Di conseguenza, sembra evidente che il riferimento ad un «fatto successivo» sopravvenuto indipendentemente dal tempo e dal luogo dell’attività professionale e, quindi, privo di legami con quest’ultima, non può dar luogo all’instaurazione di un procedimento d’invalidità. Se non può essere dimostrato il nesso tra l’esercizio delle funzioni e lo stato di invalidità, non è possibile avviare il procedimento.
18. Di conseguenza, occorrerà in linea generale respingere le richieste tardive di instaurazione di tale procedimento, non tanto per il fatto che sono tardive, quanto perché il fatto che siano presentate in ritardo rende improbabile stabilire un nesso di causalità tra la malattia invalidante e l’attività professionale. Si presume infatti che una domanda tardiva si riferisca a un evento successivo all’esercizio delle funzioni, senza legami con quest’ultimo. Una domanda di questo tipo, che manifestamente non soddisfa la condizione per la concessione di una pensione d’invalidità, dev’essere giustamente considerata come priva di qualsiasi fondamento.
19. Nel caso in oggetto, però, il ricorrente non invoca un «fatto successivo», ma si basa su «elementi nuovi», emersi successivamente alla cessazione dal servizio, e che riguardano la natura della sua patologia. Devo precisare che l’origine professionale di alcune delle malattie che hanno colpito il ricorrente è già stata riconosciuta dalla Commissione nell’ambito del procedimento di cui all’art. 73 dello Statuto, relativo alla concessione di un’indennità in caso di invalidità legata a una malattia professionale (10) . Vero è che questi due procedimenti sono distinti, in quanto il riconoscimento di un’invalidità ai sensi del suddetto art. 73 non pregiudica affatto il diritto ad instaurare un procedimento per l’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 78 dello Statuto (11) . Tale riconoscimento è peraltro sufficiente a stabilire che le asserite patologie non possono essere considerate semplicemente come fatti successivi al servizio e prive di legami con esso (12) . Se il ricorrente presenta la propria domanda nel 1999, non è perché egli è stato colpito da una nuova malattia a tale data, come tende a far pensare il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata: ciò dipende dal fatto che il carattere professionale delle patologie di cui egli soffre da tempo ha potuto essere diagnosticato e riconosciuto solo da pochi anni.
20. Certo, il Tribunale ammette che può essere opportuno distinguere tra il momento della domanda di avvio del procedimento e quello del sopraggiungere della malattia. Tuttavia, ai punti 35-42 della sentenza impugnata, tale distinzione viene effettuata basandosi sull’ipotesi contemplata dalla Corte nella citata sentenza Bähr/Commissione. Risulta che tale sentenza sia stata pronunciata in circostanze del tutto diverse da quelle che sono oggetto del presente ricorso. Inoltre, il ragionamento seguito dalla Corte in detta causa è strettamente connesso alle circostanze del caso di specie. Occorre pertanto chiedersi se il mutamento di circostanze non avrebbe dovuto indurre il Tribunale a discostarsi dal suddetto ragionamento.
21. Nella sentenza Bähr/Commissione, sopramenzionata, venivano invocati due fatti distinti, l’uno contemporaneo e l’altro successivo all’esercizio delle funzioni, che avrebbero reso il dipendente inidoneo al lavoro. Bisognava dunque chiedersi se esisteva un legame tra i due fatti. Se si fosse potuto accertare che il secondo infarto, che aveva provocato l’inidoneità al lavoro, era in linea di continuità con il primo, inerente alle funzioni esercitate, si sarebbe potuto dimostrare il nesso di causalità tra l’inattitudine al lavoro e l’esercizio delle funzioni. Di conseguenza, sarebbe stato logico ammettere la possibilità di instaurare il procedimento per l’accertamento dell’invalidità. In tal caso, la relazione continua tra le due malattie rendeva possibile stabilire un nesso causale tra l’invalidità e l’esercizio delle funzioni.
22. Secondo l’avvocato generale Verloren van Themaat, il riferimento ad un simile «fatto continuo» poteva pienamente giustificare una deroga alla regola dello Statuto secondo la quale una pensione d’invalidità può essere concessa solo se il funzionario interessato è costretto a sospendere il servizio presso le Comunità. Egli concludeva quindi che, «[q]ualora fosse stata dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il primo e il secondo infarto del ricorrente e fra le due crisi cardiache non fosse trascorso un periodo di tempo così lungo, non sarebbe forse stato ragionevole trarre conseguenze così estreme da un inciso di una disposizione figurante in un allegato [“e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità”]» (13) . Seguendo tali conclusioni, la Corte decide di riconoscere la peculiarità della situazione e nella sentenza essa ammette una deroga alla regola secondo la quale l’amministrazione non è tenuta a far determinare d’ufficio la causa dell’invalidità (14) . Infatti, «quando sia dimostrato che tra l’invalidità da cui il dipendente è stato da ultimo colpito e le condizioni di salute dello stesso al momento della cessazione del servizio vi è un nesso causale diretto», la Corte considera che «la Commissione era tenuta ad accertare se al momento in cui il ricorrente manifestò la volontà di cessare il servizio le sue condizioni di salute fossero tali da consentirgli di continuare a svolgere le sue mansioni qualora avesse deciso di non mettere fine alla sua attività presso le Comunità» (15) . Nel caso in cui la Commissione non abbia adempiuto a tale obbligo, si potrebbe dichiarare l’illegittimità della sua decisione di rifiutare di convocare la commissione di invalidità.
23. Pur avendo ammesso, al punto 36 della sentenza impugnata, che «le circostanze proprie della causa che ha dato luogo alla sentenza Bähr/Commissione sono molto diverse da quelle del caso di specie», il Tribunale ha scelto di applicare lo stesso tipo di analisi alla causa ad esso sottoposta: tale analisi consiste nel verificare se potesse sussistere un obbligo da parte della Commissione di convocare la commissione di invalidità al momento delle dimissioni del ricorrente. Esso è pertanto indotto a considerare che l’ignoranza riguardo all’effettivo stato di salute del dipendente da parte tanto della Commissione quanto del ricorrente nel 1981, ossia al momento delle sue dimissioni, dispensava la Commissione da qualsiasi obbligo di adire la commissione di invalidità.
24. Questa conclusione è sorprendente. È evidente che il sig. Nardone non si trova in una situazione analoga a quella del sig. Bähr. Quest’ultimo faceva valere l’esistenza di un «fatto grave e continuo», come indicato dal Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, una malattia ben identificata e le cui conseguenze possono, in alcuni casi, essere anticipate. Il sig. Nardone fa valere l’esistenza di patologie professionali la cui vera natura è emersa solo tardivamente. Mentre il sig. Bähr si basava su un fatto dagli effetti continui , conoscibili sin dall’inizio, il sig. Nardone fa valere un elemento nuovo , che rivela a posteriori l’esistenza di fatti patologici connessi all’esercizio delle sue funzioni. Nella presente causa, non era possibile presumere con certezza nel 1981 il sopraggiungere di un’invalidità connessa in modo diretto e immediato con lo stato di salute del ricorrente al momento della cessazione dal servizio. Questo peraltro non vuol dire che tale nesso non esistesse. Tuttavia, nel caso di una patologia la cui natura e i cui effetti emergano soltanto dopo un periodo di latenza sufficientemente lungo, tale nesso può essere dimostrato solo in ritardo. In un caso di questo tipo, la conoscenza della vera natura della malattia da cui è colpito il dipendente non può che essere successiva alle prime manifestazioni delle patologie invalidanti.
25. È necessario distinguere nettamente l’insorgere della malattia, ossia il momento in cui essa viene contratta, dalla sua manifestazione completa, vale a dire il momento in cui se ne risentono tutti gli effetti e la causa della malattia viene portata a conoscenza dell’interessato. Si ricordi che, nella fattispecie, mentre era in servizio il ricorrente non poteva essere a conoscenza della presenza di amianto e degli effetti che l’esposizione a tale prodotto avrebbe avuto su di lui. Il ricorrente pertanto, al momento della cessazione dal servizio, non era in grado di stabilire un nesso tra tale esposizione e le patologie dalle quali già sembrava che fosse colpito.
26. In simili circostanze, il problema sollevato dalla controversia in oggetto non si pone negli stessi termini della causa Bähr/Commissione, sopramenzionata. Nel caso di specie non si tratta di sapere se la Commissione sia venuta meno a uno dei propri obblighi perché non ha convocato d’ufficio la commissione di invalidità al momento in cui il ricorrente manifestava il proprio intento di lasciare il servizio. Da un lato, il Tribunale ha effettivamente indicato, al punto 14 della sentenza impugnata, che la decisione 26 ottobre 1981, con cui la Commissione ha accettato le dimissioni del ricorrente non era oggetto di discussione nel caso di specie. Dall’altro lato, è evidente che qualsiasi omissione colposa da parte della Commissione al riguardo, anche supponendo che possa essere dimostrata, rientra nel campo della responsabilità extracontrattuale della Comunità e non in quello della concessione di una pensione d’invalidità. Pertanto, l’unico problema del caso in oggetto è di stabilire se il procedimento possa ancora essere instaurato su richiesta dell’interessato al momento in cui la malattia viene riconosciuta.
27. La regola secondo la quale il procedimento non può essere avviato a meno che non se ne sia fatta domanda prima della cessazione dal servizio, è ragionevole in caso di «infortuni» legati al servizio. Questa era la situazione che il Tribunale si è trovato ad esaminare nella citata sentenza Coussios/Commissione. In tale ipotesi, il fatto che il Tribunale abbia respinto il ricorso promosso contro il rifiuto di concedere una pensione d’invalidità è dovuto al fatto che il ricorrente poteva presentare la sua domanda quando era ancora in servizio (16) . Una simile regola è ancora ammissibile nell’ipotesi di un «fatto continuo» dalle conseguenze prevedibili e che presenta un nesso diretto e immediato con lo stato di salute del dipendente al momento della cessazione dal servizio, a condizione di far insorgere in capo alla Commissione un obbligo di convocare in tempo utile la commissione di invalidità. Questo è il senso della citata sentenza Bähr/Commissione. Questa regola non è più applicabile invece in circostanze peculiari come quelle del caso di specie.
28. Nel caso in oggetto, infatti, esigere che la domanda venga presentata, dalla Commissione o dal dipendente, prima che quest’ultimo cessi dalle sue funzioni, vuol dire esigere una condizione impossibile da soddisfare . Ciò equivarrebbe a rendere il procedimento inaccessibile ai dipendenti che soffrono di patologie degenerative come quelle dichiarate nel caso di specie. Prima della cessazione dal servizio, lo stato di ignoranza riguardo alla propria situazione in cui possono versare questi dipendenti impedisce loro di far valere i propri diritti pensionistici con piena cognizione di causa. Dopo la cessazione dal servizio, il rifiuto sistematico di convocare la commissione d’invalidità opposto loro dalla Commissione li priva di fatto di qualsiasi possibilità di ristabilire la realtà della loro situazione.
29. Un simile risultato non è ammissibile e non può essere giustificato, come fa il Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, sulla base del fatto che il ricorrente stesso ignorava, nel 1981, la gravità degli effetti sulla sua salute della polvere che aveva inspirato e che tale ignoranza è perdurata fino al 1992. Se si segue tale ragionamento, per fruire del diritto ad avviare il procedimento per l’accertamento dell’invalidità, il ricorrente avrebbe dovuto accettare di restare a servizio presso la Commissione fino a che la malattia non fosse stata riconosciuta, anche se non fosse stato più in grado di esercitare le sue funzioni. Un argomento del genere equivale in realtà ad imporre al ricorrente una duplice sanzione: quella di penalizzare un anticipato abbandono delle sue funzioni per motivi di salute e quella di rendere comunque impossibile l’esercizio dei suoi diritti pensionistici. È difficile rimproverare al ricorrente di non conoscere ciò che non poteva sapere. Lo stato di ignoranza in cui versavano entrambe le parti durante il periodo del servizio non può trasformarsi, per una di loro, in una sanzione. Senza bisogno di preconcetti sull’effettività dell’asserita invalidità, è difficile comprendere che il ricorrente possa essere privato, in simili circostanze, di un procedimento di esame del suo fascicolo.
30. Ritengo pertanto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando in modo erroneo la giurisprudenza della Corte senza tener conto delle diverse circostanze nelle quali tale giurisprudenza era stata elaborata e nelle quali dev’essere applicata. Da ciò consegue che il primo motivo del ricorso dev’essere accolto.
B – Il secondo motivo del ricorso
31. Con il secondo motivo il ricorrente discute il modo in cui il Tribunale ha applicato l’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto. In particolare, a suo giudizio il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli non stesse maturando i diritti pensionistici al momento della domanda.
32. Al punto 33 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto, il dipendente che domanda la concessione di una pensione d’invalidità, nel momento in cui la commissione d’invalidità lo riconosce colpito da un’invalidità permanente totale, deve anche trovarsi nel periodo in cui sta maturando i diritti a pensione. Secondo il ricorrente, tuttavia, si sarebbe dovuto tener conto del beneficio della prestazione d’invalidità parziale riconosciutagli ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Questo basterebbe per dimostrare che la sua situazione amministrativa dev’essere riveduta in particolare nel senso che al momento sarebbero nuovamente aperti i suoi diritti a pensione.
33. Tale argomento è privo di rilevanza. Non c’è dubbio che la pensione di cui all’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto relativo ai «diritti a pensione» è la pensione di anzianità (17) . Come sostenuto dalla Commissione, la prestazione prevista dall’art. 73 dello Statuto non rientra nel calcolo della pensione di anzianità come stabilito dagli artt. 2 e 3 del suddetto allegato. Di conseguenza, il beneficio di tale prestazione non permette di ritenere che il ricorrente stesse maturando dei diritti a pensione nel momento in cui ha formulato la sua domanda di pensione d’invalidità.
34. Nell’ambito dell’esame del presente motivo, resta peraltro da chiedersi se il Tribunale abbia correttamente statuito ritenendo la «condizione» stabilita sulla base dell’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto come una condizione che osta all’avvio di un procedimento per l’accertamento dell’invalidità nel caso di specie.
35. L’art. 78 dello Statuto subordina chiaramente la concessione della pensione alle condizioni previste dagli artt. 13-16 dell’allegato VIII allo Statuto. Occorre pertanto stabilire l’esatta portata dell’inciso contenuto nell’art. 13, secondo il quale il dipendente può essere oggetto di un riconoscimento d’invalidità solo nel periodo in cui matura i diritti a pensione. La ragione di tale inciso è chiara: essa mira ad evitare qualsiasi cumulo nella fruizione di regimi pensionistici. Il legislatore ha ritenuto giusto considerare che un ex dipendente, che già beneficia della liquidazione dei suoi diritti pensionistici sotto forma di pensione di anzianità, non debba poter fruire di una seconda pensione, il cui unico oggetto è proprio quello di costituire un reddito sostitutivo in caso di necessità. Di conseguenza, l’inciso controverso dell’art. 13 dev’essere inteso come una semplice limitazione della cerchia di beneficiari del diritto alla pensione d’invalidità. Del resto, la Commissione ha riconosciuto in altre circostanze che, dato che la condizione fondamentale imposta dallo Statuto per concedere una pensione d’invalidità era soddisfatta senza rischio di cumulo delle pensioni, non c’era bisogno di limitarsi alla lettera dell’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto (18) . Analogamente, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato che la legge non può privare i lavoratori del beneficio di una pensione d’invalidità quand’anche ne venga fatta domanda dopo l’età del pensionamento stabilita per legge, dal momento che esistono casi in cui tali lavoratori non fruirebbero ancora di una pensione di anzianità (19) .
36. Non sarebbe prudente estendere la portata dell’inciso di cui all’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto al di là di una norma anticumulo. Si ricordi che tale disposizione si inserisce nell’allegato VIII allo Statuto relativo alle «modalità del regime pensionistico». Il rinvio che l’art. 78 dello Statuto fa a tale disposizione dev’essere pertanto interpretato non come una condizione nuova che va ad aggiungersi alle condizioni sostanziali per il diritto alla pensione d’invalidità previste dallo Statuto, ma come una semplice modalità di applicazione di un diritto da esso garantito. Il suddetto art. 13 assume a tal riguardo la natura di una semplice eccezione. Anche supponendo che siano soddisfatte le condizioni per la concessione della pensione d’invalidità, quest’ultima non verrà erogata se il dipendente interessato già fruisce del regime della pensione di anzianità.
37. In ogni caso, l’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto non può avere come oggetto quello di applicare una limitazione all’art. 78 dello Statuto. La Corte ha già dichiarato che una disposizione inserita in un allegato non può essere tale da privare di ogni effetto utile la disposizione principale alla quale si collega (20) . In un diverso contesto, essa ricorda che i termini previsti da un allegato non sono perentori, ma costituiscono semplicemente norme di buona amministrazione (21) . Questo orientamento giurisprudenziale può essere applicato al caso di specie. Pertanto, ritengo che il suddetto allegato VIII non possa costituire legittimamente un ostacolo dirimente alla concessione di un diritto a pensione, allorché sia dimostrato che la condizione per la concessione prevista dallo Statuto può essere soddisfatta. La sola condizione sostanziale per la concessione di una pensione ex art. 78 dello Statuto è la dimostrazione di un nesso di causalità tra un’invalidità permanente considerata totale e l’esercizio delle funzioni.
38. Nel caso di specie, è riconosciuto che il ricorrente non stava cumulando regimi pensionistici. Senza dubbio egli ha avuto diritto all’indennità una tantum prevista dall’art. 12 dell’allegato VIII allo Statuto al momento della cessazione della sua attività. Pertanto, tale allocazione non equivale a una pensione d’invalidità, che egli non era comunque in grado di domandare nel 1981, per i motivi già indicati.
39. L’art. 13 dello Statuto ha solo una portata sostanziale limitata, che assume forma di deroga. Il suo scopo principale è di stabilire le condizioni procedurali che danno diritto a una pensione d’invalidità. Al riguardo, esso precisa che la pensione d’invalidità può essere concessa solo al termine di una procedura specifica di riconoscimento dello stato di impossibilità del dipendente a continuare nell’esercizio delle sue funzioni. Nell’ambito di tale procedura, dal suddetto art. 13 deriva semplicemente che alla commissione d’invalidità spetta unicamente di procedere agli accertamenti di ordine medico (22) .
40. Da ciò si può dedurre pertanto che il procedimento dev’essere tale da assicurare l’efficacia e la tutela del diritto garantito dallo Statuto. Un diritto può essere esercitato solo se esiste uno mezzo per tutelarlo ( Ubi jus, ibi remedium ). È questa l’altra ragion d’essere delle regole di procedura: esse servono non soltanto ad accertare i fatti che debbono consentire di chiarire la decisione, ma altresì per offrire garanzie di tutela, ossia dare a chiunque sia titolare di un diritto la possibilità di disporne e di farlo valere.
41. Di conseguenza, è del tutto naturale considerare in generale che il riconoscimento dell’invalidità deve corrispondere, cronologicamente, al periodo durante il quale il servizio viene svolto. Questo sistema procedurale è conforme a una regola di buona amministrazione. Da un lato, è evidente che è più facile verificare il nesso di causalità quando la procedura viene iniziata durante il periodo di servizio. Dall’altro lato, l’esercizio di tale diritto non può essere consentito all’infinito. Ciò è imposto dalle esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse pubblico.
42. Occorre pertanto verificare che il diritto ad ottenere una pensione d’invalidità possa essere esercitato. Non si può accettare che esso sia sfruttato in pieno ancora prima di averlo potuto mettere in atto. Questa peraltro è la conseguenza cui conduce inevitabilmente il ragionamento seguito dal Tribunale. Vietando, in un caso di questo tipo, la convocazione della commissione d’invalidità al di fuori del periodo di servizio, esso rende del tutto impossibile l’esercizio del diritto conferito dallo Statuto (23) . Questo è il motivo per cui io non ritengo che questo regime procedurale sia ancora valido in un’ipotesi come quella del caso di specie, quando la malattia, che si è evidenziata e manifestata durante l’esercizio delle funzioni, al punto da determinare una totale inabilità al lavoro, poteva essere riconosciuta soltanto al di fuori del periodo di servizio.
43. La condizione relativa al «periodo in cui [il funzionario] matura i diritti a pensione» non è stata giudicata determinante quando, per esempio, ritardi fortuiti non imputabili al dipendente costringono la commissione d’invalidità a riunirsi più di sei anni dopo il deposito della domanda di collocazione in invalidità, effettuata durante l’esercizio delle funzioni (24) . Sarebbe illogico e ingiusto non ammettere l’esistenza di un lasso di tempo fra il trattamento della domanda e il sopraggiungere della malattia, nel caso in cui il nesso di causalità possa essere stabilito con certezza solo al termine di un periodo di latenza successivo alla cessazione dal servizio. Questo non vuol dire che il termine di convocazione della commissione d’invalidità debba restare aperto indefinitamente. Esiste però un termine ragionevole, a partire dal riconoscimento della malattia e della sua natura professionale, che dovrebbe consentire di domandare una pensione di questo tipo. Giudicare in maniera diversa porterebbe a far dipendere l’esercizio di un diritto individuale dalla sola buona volontà dell’amministrazione e a creare, tra i funzionari che dispongono degli stessi diritti, situazioni di discriminazione basata sulla natura delle loro malattie.
44. Ritengo pertanto che, in circostanze come quelle del caso di specie, le condizioni poste dall’allegato VIII allo Statuto non dovrebbero essere interpretate in modo da privare il ricorrente del suo diritto di chiedere l’avvio di un procedimento per l’accertamento dell’invalidità dovuta a malattia professionale.
45. Interpretando in modo erroneo le disposizioni dello Statuto nelle circostanze proprie del caso di specie, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Di conseguenza, anche il secondo motivo del ricorso dev’essere accolto.
III – L’analisi del ricorso
46. Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Nel caso di specie, agli errori commessi dal Tribunale mi sembra che si possa porre facilmente rimedio. Occorre pertanto che la Corte statuisca definitivamente sui motivi del ricorso respinti dal Tribunale nelle parti annullate della sua sentenza.
47. Con i suddetti diversi motivi il ricorrente sostiene che, nelle circostanze del caso di specie, doveva essere possibile concedere una pensione d’invalidità a un ex dipendente, nonostante il fatto che egli si fosse dimesso dalle sue funzioni.
48. Va ricordato che lo Statuto subordina la concessione di una pensione d’invalidità legata a una malattia professionale a due condizioni diverse: un obbligo di interruzione delle sue funzioni, senza che peraltro sia precisata la forma che tale interruzione deve assumere, e un riconoscimento in giusta e dovuta forma, da parte di una commissione apposita, di un’invalidità permanente considerata totale. Nell’applicazione e nell’interpretazione di tali condizioni, è necessario bilanciare, da un lato, la tutela dei diritti statutari dei dipendenti e, dall’altro lato, le esigenze di certezza del diritto e di tutela degli interessi (specie finanziari) della Comunità. Un tale equilibrio esige la fissazione di limiti alla possibilità di avviare procedimenti per l’accertamento dell’invalidità.
49. Spetta in ogni caso alla Commissione valutare, nelle circostanze di ciascun caso concreto, le condizioni di tale bilanciamento. È però compito della Corte verificare che la valutazione della Commissione si sia mantenuta entro «limiti ragionevoli» e che essa non abbia esercitato il proprio potere «in modo manifestamente errato» (25) . La Corte è chiamata, in particolare, a verificare se con le sue decisioni la Commissione non abbia rimesso in discussione le garanzie dello Statuto, i diritti tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario e i principi della buona amministrazione.
50. In linea generale, è senz’altro conforme allo Statuto e ai suddetti principi limitare il diritto all’avvio di un procedimento alla formulazione della domanda da parte del dipendente prima della cessazione dal servizio. Tuttavia, in circostanze derivanti dal riconoscimento di malattie legate all’amianto, mi sembra necessario ritenere che la domanda possa essere accolta fuori del periodo di servizio. A mio avviso, due sono le ragioni a sostegno di tale soluzione.
51. In primo luogo, la situazione di questi dipendenti mette in discussione un diritto fondamentale di accesso alle prestazioni sociali che garantiscono una tutela in casi come la malattia, gli incidenti sul lavoro, la dipendenza, la vecchiaia o la perdita del lavoro. Tale diritto deriva dall’art. 12 della Carta sociale europea del 1961 e dal punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, cui l’art. 136 CE fa esplicito riferimento, ed è attualmente sancito dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (26) . Pur non essendo ancora dotata di effetti giuridici vincolanti, si può convenire sul fatto che detta Carta funga da elemento rivelatore e da criterio di riferimento dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario (27) . Lo scopo dell’art. 78 dello Statuto è proprio quello di organizzare una tutela di questo tipo nell’ambito della funzione pubblica europea.
52. Nel diritto interno degli Stati membri esiste una giurisprudenza notevole della Corte costituzionale secondo la quale una legge che prevede che la pensione d’invalidità non possa essere ottenuta allorché ne venga fatta domanda successivamente all’età del pensionamento prevista per legge è incompatibile con l’art. 38 della Costituzione italiana, che tutela il diritto dei lavoratori a disporre dei mezzi di sussistenza in caso di malattia (28) . Nel medesimo senso, le legislazioni nazionali prevedono in generale un termine di prescrizione che consente di chiedere una pensione d’invalidità successivamente alla cessazione dell’attività. Inoltre, in tema di invalidità legata all’amianto sono stati attuati dei dispositivi legislativi eccezionali di riapertura dei diritti a prestazioni e a pensioni (29) .
53. Vero è che nel caso di specie non si tratta di rimettere in discussione la validità dello Statuto. Tuttavia, l’esistenza del diritto a una tutela in caso di invalidità non può essere priva di conseguenze sull’interpretazione che occorre dare alle sue disposizioni. Non vi è dubbio che in questo caso debba applicarsi il principio dell’interpretazione conforme (30) . Tale principio esige che le disposizioni relative alle modalità del regime della pensione d’invalidità siano interpretate nel modo più conforme possibile alla disposizione dello Statuto di cui essa intende dare attuazione, nonché ai diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario (31) . Da ciò deriva che la Commissione deve adoperarsi per trattare le domande di convocazione della commissione d’invalidità tenendo conto dell’obiettivo perseguito dall’art. 78 dello Statuto, che è quello di garantire il diritto a un reddito sostitutivo sotto forma di una pensione d’invalidità, in caso di necessità (32) . Nella decisione controversa sembra che la Commissione abbia privilegiato un’interpretazione delle modalità procedurali che rende impossibile esercitare il diritto conferito dallo Statuto. Impedendo la convocazione della commissione d’invalidità al momento in cui ne era stata fatta domanda, la Commissione ha commesso un errore d’interpretazione delle disposizioni dello Statuto.
54. In secondo luogo, le istituzioni comunitarie sono tenute a un dovere di sollecitudine che le obbliga a esaminare accuratamente i singoli casi di cui sono chiamate ad occuparsi. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione dell’obbligo di sollecitudine dell’amministrazione «corrisponde all’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l’amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l’amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi» (33) . Da ciò deriva che la Commissione è tenuta in particolare a contribuire all’accertamento della situazione effettiva dei membri del proprio personale (34) . Nel caso di specie, nel procedere all’esame del fascicolo l’amministrazione non ha tenuto in considerazione le circostanze concrete. Va rilevato che la decisione controversa non menziona né la circostanza legata a una considerevole esposizione alle polveri d’amianto fatta valere dal ricorrente nella sua domanda, né il nesso che sussisterebbe tra l’invalidità accertata e lo stato di salute del ricorrente stesso al momento in cui ha cessato dalle sue funzioni, come risulta dal fascicolo medico allegato alla domanda. Di tale fascicolo la Commissione decide di accogliere soltanto l’indicazione di un’invalidità esistente «al momento attuale», concludendo per l’impossibilità di soddisfare le condizioni poste dallo Statuto.
55. In simili circostanze, nulla impediva, e anzi, tutto indicava la necessità di consentire l’avvio di un procedimento per l’accertamento dell’invalidità, a partire dal riconoscimento definitivo della natura e degli effetti della malattia. In questo caso, le esigenze legittime di certezza del diritto e le considerazioni di interesse generale sono tutelate se la presentazione della domanda avviene entro un «ragionevole lasso di tempo» dalla data del primo accertamento medico della malattia (35) .
56. In subordine, occorre esaminare un’ultima questione. Deve ritenersi che il ricorrente sia stato giustamente privato dalla Commissione del diritto di chiedere una pensione d’invalidità per la ragione, sostenuta dalla Commissione in udienza, che egli disporrebbe di altri mezzi di sussistenza, in particolare grazie al beneficio dell’assicurazione malattia garantita dall’art. 73 dello Statuto (36) , e di un altro ricorso, tramite un’azione di responsabilità ex art. 236 del Trattato (37) ? Entrambi i capi di tale argomento vanno respinti. In primo luogo, da una giurisprudenza costante emerge che un capitale ottenuto in forza dell’art. 73 dello Statuto va analizzato come un’indennità che non è equivalente né incompatibile con una pensione erogata ex art. 78 dello Statuto (38) . In secondo luogo, dev’essere ben chiaro che la concessione di un’allocazione d’invalidità non si confonde, né per l’oggetto né per l’effetto, con un risarcimento. Da un lato, quest’ultimo presume l’accertamento di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario da parte della Commissione. Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che il risarcimento ottenuto sulla base di un regime di assicurazione previsto dallo Statuto non esclude in linea di principio il risarcimento dei danni in base alle norme generali sulla responsabilità. Nella sentenza 8 ottobre 1986, Leussink e al., la Corte ha riconosciuto in linea di principio «il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l’istituzione sia responsabile dell’infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito» (39) . In pratica, la Corte esclude soltanto che detto principio possa portare a un doppio risarcimento per un medesimo danno (40) .
57. Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la decisione controversa si basa manifestamente su un errore di interpretazione nell’applicazione delle disposizioni pertinenti dello Statuto. Di conseguenza, occorre annullare la decisione della Commissione nella parte in cui reca il rifiuto di avviare, su domanda del ricorrente, un procedimento per l’accertamento dell’invalidità in forza dell’art. 78 dello Statuto.
IV – Conclusione
58. Per questi motivi, ritengo che i motivi del ricorso debbano essere accolti e che di conseguenza si debba annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 febbraio 2003, causa T-59/01, Nardone/Commissione.
59. Inoltre, suggerisco che la Corte, statuendo nel merito, voglia:
– annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 marzo 2000, relativa alla concessione di una pensione d’invalidità a favore del ricorrente;
– condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1 – Lingua originale:il portoghese.
2 – Causa T-59/01 (Racc. PI pagg. I‑A‑55, II‑323).
3 – V., in particolare, direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263, pag. 25), modificata dalla direttiva del Consiglio 25 giugno 1991, 91/382/CEE (GU L 206, pag. 16), dalla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27marzo 2003, 2003/18/CE (GU L 97, pag. 48). Sul punto, v. in generale Bothwell, E., «The Asbestos Problem and the European Economic Community», Columbia Journal of Transnational Law, 1993, pag. 205.
4 – Per quanto riguarda la commissione d’invalidità, v. artt. 7-9 dell’allegato II allo Statuto. Sul margine di valutazione di cui dispone tale commissione nell’esame del fascicolo del ricorrente, v., in particolare, sentenza 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione (Racc. pag. 1357). Quanto alla ripartizione di competenze tra la suddetta commissione e l’amministrazione v., in particolare, sentenza 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione (Racc. pag. 315, punti 8-12).
5 – Causa 12/83 (Racc. pag. 2155).
6 – Causa T-295/97 (Racc. PI pag. I-A-103 e II-577).
7 – «Neque leges senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur»: non esiste legge che possa essere scritta in modo tale da coprire tutti i casi possibili (Giuliano, Digesto, I.3, 3-10).
8 – Già cit. alla nota 5, punti 12 e 13.
9 – Conclusioni dell’avvocato generale Roemer relative alla sentenza 13 luglio 1972, causa 29/71, Vellozzi/Commissione (Racc. pag. 513, in particolare pag. 524). V. in tal senso altresì sentenza 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill (Racc. pag. 4779, punto 17), nella quale la Corte dichiara, al contrario, che per dimostrare l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, il dipendente è obbligato a provare l’esistenza di un nesso causale tra la malattia o il suo aggravamento e l’esercizio delle mansioni alle dipendenze delle Comunità.
10 – Ciò risulta chiaramente dalla sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-27/98, Nardone/Commissione (Racc. PI pag. I-A-267 e II-1293, punto 11), relativa a una decisione della Commissione basata sull’art. 73 dello Statuto attinente alle stesse circostanze di fatto del caso in oggetto. Si ricordi che le malattie legate all’esposizione all’amianto come l’asbestosi e il mesotelioma figurano nell’elenco contenuto nella raccomandazione della Commissione 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238, pag. 28).
11 – Ai sensi dell’art. 25 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, «il riconoscimento di un’invalidità permanente totale o parziale in applicazione dell’art. 73 dello Statuto e della regolamentazione non pregiudica affatto l’applicazione dell’art. 78 dello Statuto e reciprocamente». V., in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, causa C-76/95, Commissione/Royale belge (Racc. pag. I-5501, punto 86).
12 – In tal senso, la Corte ha dichiarato che «non vi è alcuna ragione valida per ritenere che la nozione di “malattia professionale” debba avere un contenuto diverso a seconda che si tratti dei diritti alla pensione d’invalidità per causa di malattia professionale ex art. 78 dello Statuto o della copertura contro i rischi di malattia professionale ai sensi dell’art. 73 dello Statuto» (sentenza Commissione/Gill, cit. alla nota 9, punto 14).
13 – Conclusioni relative alla causa Bähr/Commissione, cit. alla nota 5.
14 – Tale regola emerge chiaramente dalla sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio (Racc. pag. 1, punto 12).
15 – Sentenza Bähr/Commissione, cit. alla nota 5, punti 15 e 16. Il corsivo è mio.
16 – Devo precisare che, in detta causa, il ricorrente aveva depositato presso la Commissione una dichiarazione di infortunio verificatosi il 26 ottobre 1993, mentre era ancora in servizio, in forza della quale egli aveva ottenuto un risarcimento ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Solo a seguito di tale di concessione egli ha presentato una domanda di pensione d’invalidità ex art. 78 dello Statuto, fondata sui medesimi fatti anche se presentata quattro anni dopo la cessazione dal servizio.
17 – Faccio notare, in tal senso, che il nuovo Statuto del personale delle Comunità europee, dettato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, 723/2004, che modifica lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 124, pag. 1), definisce l’allocazione erogata ai sensi dell’art. 78 come «allocazione d’invalidità» e non più come «pensione d’invalidità». Per contro, il titolo dell’allegato VIII, relativo alle «modalità del regime delle pensioni» rimane invariato.
18 – Nella sentenza 12 giugno 2002, causa T-9/01, Becker/Corte dei conti (Racc. PI pag. I-A-79 e II-379), la Commissione risponde precisando che, nel caso di un dipendente in aspettativa per motivi personali ai sensi dell’art. 40, n. 3, dello Statuto, essa era disposta ad avviare un procedimento per l’accertamento dell’invalidità anche se il dipendente non stesse maturando nuovi diritti a una pensione d’anzianità. Il motivo è che, in tal caso, il dipendente interessato non si trova nella situazione di «ex dipendente» che fruisce della pensione di anzianità. Secondo la Commissione, le disposizioni dello Statuto debbono prevalere, in questo caso particolare, sull’inciso di cui all’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto stesso.
19 – Decisione 25 marzo 1988, n. 436, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, pag. 1978.
20 – V., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C-215/99, Jauch (Racc. pag. I-1901, punti 20-22), nonché le relative conclusioni dell’avvocato generale Alber, paragrafi 62 e 63.
21 – Sentenza 27 novembre 2001, causa C-270/99 P, Z./Parlamento (Racc. pag. I-9197, punto 21).
22 – Sentenza K./Consiglio, cit. alla nota 14, punto 11.
23 – V., in tal senso, il paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
24 – Questa in particolare era la fattispecie riconosciuta nella sentenza del Tribunale 6 aprile 1990, causa T-43/89, Gill/Commissione (Racc. pag. II-173, punto 7).
25 – Sentenza 3 aprile 2003, causa C-277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I-3019, punto 35).
26 – GU 2000, C 364, pag. 1.
27 – V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU /Racc. pag. I-4881, paragrafo 28), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza 6 dicembre 2001, causa C-353/99 P, Consiglio/Hautala (Racc. pag. 9565, paragrafi 82 e 83).
28 – V. decisione cit. alla nota 19.
29 – Per esempio, in Francia l’art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 1999 (come modificata dalla legge 26 dicembre 2001, n. 2001-1246, JORF 26 dicembre 2001, pag. 205552), ha previsto la riapertura dei diritti alle prestazioni e alle indennità della previdenza sociale a vantaggio delle vittime di una malattia legata all’amianto, senza che sia possibile opporre loro dei termini di prescrizione.
30 – Si tratta di uno dei principi interpretativi più caratteristici della giurisprudenza comunitaria (v., per esempio, sentenza 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, punto 52).
31 – V., per analogia, sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1651, punto 37).
32 – Sull’oggetto dell’art. 78 dello Statuto, v. sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, causa T-47/97, Plug/Commissione (Racc. PI pag. I-A-119 e II-527, punto 73).
33 – Sentenza 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I-3009, punto 38).
34 – V. altresì l’art. 24 dello Statuto che sancisce a carico delle Comunità un obbligo di assistenza nei confronti dei propri agenti.
35 – La nozione di «ragionevole lasso di tempo» compariva già nel contesto della regolamentazione relativa alla copertura dai rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata in forza dell’art. 73 dello Statuto. L’art. 17, n. 1, di tale regolamentazione stabilisce che «[i]l funzionario che chiede l’applicazione della presente regolamentazione per causa di malattia professionale deve presentare all’amministrazione dell’istituzione di appartenenza, entro un ragionevole lasso di tempo a partire dall’inizio della malattia o dalla data della prima diagnosi medica, un’apposita denuncia. La denuncia può essere presentata dal funzionario, o dall’ex funzionario, se la malattia che si presume professionale si è manifestata dopo la cessazione definitiva dal servizio». Tale nozione è nota alla giurisprudenza della Corte che si è occupata di problemi di termini non risolti dal Trattato (v., per esempio, sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punto 4).
36 – V., al riguardo, sentenza Nardone/Commissione, già cit. alla nota 10.
37 – Il ricorrente ha promosso un’azione su tale base dinanzi al Tribunale (causa T-Nardone/Commissione). La causa è stata però sospesa in attesa delle decisioni che la Commissione deve adottare a seguito della sentenza Nardone/Commissione cit. alla nota 10.
38 – V., in particolare, sentenza K./Consiglio, cit. alla nota 14, punto 10.
39 – Cause riunite 169/83 e 136/84 (Racc. pag. 2801, punto 13).
40 – Sentenza 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I-5251, punto 21).
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