CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 30 settembre 2004(1)
Causa C-195/03
Merabi Papismedov e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Hof van Beroep te Antwerpen)
«Codice doganale comunitario – Presupposti della vigilanza dell'autorità doganale – Nascita dell'obbligazione doganale – Presentazione in dogana di merci soggette a vigilanza – Effetti di una dichiarazione doganale con una falsa designazione (“utensili da cucina” invece di “sigarette”) – Successiva sottrazione alla vigilanza doganale»
I – Introduzione
1. I fatti alla base del presente procedimento pregiudiziale possono essere descritti, usando un termine atecnico, come «contrabbando di sigarette». In sostanza si tratta di una vicenda in cui le sigarette, dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, erano state dichiarate come utensili da cucina (« cookware ») e successivamente sottratte alla vigilanza doganale.
2. In relazione a tali fatti è in corso, dinanzi alla Hof van Beroep te Antwerpen (2) belga (in prosieguo anche: il «giudice a quo») in grado d’appello un procedimento per alcuni reati doganali a carico del sig. Papismedov e di altri imputati. Nell’ambito di tale procedimento penale il giudice a quo ha sottoposto alla Corte una serie di questioni relative al concetto di vigilanza doganale e alla nascita dell’obbligazione doganale in base al codice doganale comunitario (3) .
II – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
3. La vigilanza dell’autorità doganale viene definita all’art. 4, punto 13, del codice doganale come segue:
«ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale».
4. La dichiarazione in dogana viene definita all’art. 4, punto 17, del codice doganale come segue:
«atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale».
5. L’art. 4, punto 19, del codice doganale prevede la seguente definizione del concetto di presentazione in dogana :
«comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale».
6. Il momento iniziale e il momento finale della vigilanza doganale risultano dall’art. 37 del codice doganale:
«1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell’articolo 182».
7. Gli artt. 38-42 del codice doganale disciplinano gli obblighi della persona, che ha proceduto a introdurre una merce nel territorio doganale della Comunità, per l’intervallo di tempo compreso tra l’attraversamento della frontiera e la presentazione in dogana. Ivi si dispone, in particolare, quanto segue:
« Articolo 38
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:
a) all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;
(…).
Articolo 40
Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».
8. Gli artt. 202 e segg. del codice doganale contengono disposizioni relative alla nascita dell’obbligazione doganale per l’ipotesi in cui l’importazione delle merci nel territorio doganale della Comunità non avvenga nel rispetto della normativa doganale. Agli attuali fini vengono in rilievo, in particolare, i seguenti articoli:
« Articolo 202
1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione (…)
(…).
Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.
3. Sono debitori:
– la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,
(…).
Articolo 203
1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,
– le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e,
– se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
Articolo 204
1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, (…)
(…)
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari.
3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all’importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime».
B – La normativa nazionale
9. La normativa penale belga in materia doganale nella sostanza prevede, all’art. 257, n. 3, dell’Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen del 18 luglio 1977 (4) (in prosieguo: l’«A.W.D.A.») che è punito chi, senza previa autorizzazione dell’amministrazione doganale, trasporta merci in un luogo diverso da quello indicato nei relativi documenti doganali.
III – Fatti, domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento
10. Il 10 giugno 2001 arrivava nel porto di Anversa una nave con un carico di containers che espletava le relative pratiche doganali presso i servizi doganali locali. In base ai documenti di trasporto a tal fine prodotti, uno dei container sbarcati avrebbe dovuto contenere 406 cartoni con utensili da cucina (« cookware »). La presenza di tale carico era stata preannunciata all’atto della dichiarazione elettronica delle merci (« goederencomptabiliteit ») prima dell’arrivo della nave. In base a tale dichiarazione si sarebbe trattato di merci provenienti dalla Repubblica popolare cinese, destinate ad un acquirente in Belgio.
11. Il giorno successivo, l’11 giugno 2001, il container veniva ispezionato dai servizi doganali. In tal modo si accertava che esso conteneva soltanto 29 cartoni di utensili da cucina, collocati nelle prime due file del vano di carico. Dietro di essi si trovavano identici cartoni nei quali, tuttavia, erano stati imballati sacchetti di plastica nera contenenti ciascuno due cartoni più piccoli di sigarette. Il container veniva quindi richiuso, sigillato e posto sotto osservazione.
12. Sempre in data 11 giugno 2001 la merce veniva dichiarata in dogana per il regime del cosiddetto transito comunitario esterno. A tal fine veniva compilato il cosiddetto «documento T 1», nel quale, nell’apposito campo, veniva nuovamente indicato un carico di utensili da cucina. Obbligato principale del suddetto regime era la società Transocean System Transport B.V.B.A. In base alle indicazioni contenute nel documento di transito, il container doveva essere trasportato dalla United Logistic Partners B.V.B.A in un deposito doganale a Merksem (Belgio), quale ufficio doganale di destinazione.
13. Il giorno successivo, tuttavia, il container veniva trasportato da uno degli imputati a Schoten (Belgio) in un deposito che non era abilitato per la conservazione di merce soggetta a vigilanza doganale. Sul posto intervenivano agenti della dogana belga che avevano seguito il camion senza farsi notare. Durante l’ispezione del deposito veniva sequestrato, insieme ad altri oggetti, l’intero carico del container, tra cui 7 090 000 sigarette.
14. A carico del sig. Papismedov, che era presente nel momento in cui il container veniva scaricato a Schoten, e degli altri coimputati, veniva avviato, dinanzi alla Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, un procedimento penale relativo ai predetti episodi. Essi venivano tra l’altro imputati di aver commesso il reato di cui all’art. 257, n. 3, A.W.D.A. in relazione alle sigarette sequestrate. Agli imputati veniva contestato di aver introdotto di contrabbando le sigarette nel territorio doganale della Comunità, in quanto la merce, durante il suo trasporto in regime di transito, era stata sottratta alla vigilanza doganale.
15. Il giudice di primo grado, la Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, per i fatti suddetti, con sentenza 30 luglio 2001, condannava otto imputati a pene detentive comprese tra i sei e i dieci mesi. Tali imputati venivano, altresì, condannati al pagamento in solido di una pena pecuniaria di ammontare pari a dieci volte l’obbligazione doganale dovuta per l’importazione delle sigarette. Tra i condannati vi era pure il sig. Papismedov.
16. Il giudice a quo si occupa della presente causa in qualità di giudice d’appello. Egli ritiene che per poter decidere sul ricorso sia necessario stabilire se sia sorta l’obbligazione doganale per le sigarette importate ai sensi degli artt. 202, 203 o 204 del codice doganale. Avendo dubbi sull’interpretazione del diritto comunitario, l’Hof van Beroep te Antwerpen, con ordinanza 7 maggio 2003, ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le merci, per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria con indicazione di una inesatta designazione/designazione commerciale (nella specie, utensili da cucina anziché sigarette), o le merci che sono state dichiarate per un regime doganale (come il regime di transito comunitario esterno) con una inesatta designazione/designazione commerciale debbano essere considerate – a prescindere dall’inesatta designazione/designazione commerciale, sia essa dolosa o meno – come regolarmente introdotte nel territorio doganale della Comunità e, pertanto, soggette alla vigilanza doganale (custodia temporanea o regime doganale).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell’ipotesi in cui vengano sottratte alla vigilanza doganale le merci dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale, sorga l’obbligazione doganale sulla base dell’art. 203 del codice doganale comunitario e se debitore di tale obbligazione sia la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza delle merci in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale le merci sono state vincolate (benché con una inesatta designazione).
3) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell’ipotesi in cui le autorità doganali accertino che le merci soggette a vigilanza doganale erano state dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale quando non erano (ancora) state sottratte alla vigilanza doganale e le autorità doganali avevano ancora accesso ad esse, sorga l’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 204 del codice doganale comunitario per le merci dichiarate con una inesatta designazione/designazione commerciale, oppure se per tali merci non sia ancora sorta alcuna obbligazione doganale.
4) In caso di soluzione negativa della prima questione, se le merci dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale siano da considerarsi introdotte irregolarmente (vale a dire in violazione degli artt. 38-41 e 177, [primo comma,] secondo trattino, del codice doganale comunitario) nel territorio doganale della Comunità, con conseguente nascita dell’obbligazione doganale per tali merci ai sensi dell’art. 202 del codice doganale comunitario, e se la persona che ha effettuato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione per il regime doganale, fornendo però una inesatta designazione/designazione commerciale, sia debitore dell’obbligazione doganale soltanto se risulta tale ai sensi dell’art. 202, n. 3, del codice doganale comunitario».
17. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte l’imputato Papismedov, il governo belga, il governo finlandese e la Commissione.
IV – Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte
18. Secondo l’imputato Papismedov, la prima questione deve essere riformulata e risolta nel senso che sussiste un’irregolare introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità ai sensi dell’art. 202 del codice doganale nell’ipotesi in cui tali merci siano presentate in dogana con una inesatta designazione/designazione commerciale. In subordine, il sig. Papismedov propone alla Corte di risolvere negativamente la prima questione, di risolvere, invece, affermativamente, la quarta questione e di lasciare irrisolte la seconda e la terza questione in quanto prive di oggetto.
19. Il governo finlandese e la Commissione sostanzialmente concordano nel ritenere che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, l’obbligazione doganale sorga in base all’art. 202 del codice doganale.
20. Per contro, il governo belga ritiene che l’obbligo di presentare le merci in dogana non comporti anche l’obbligo di una loro esatta designazione, e che le merci presentate in dogana con una falsa designazione siano da considerarsi comunque regolarmente introdotte nel territorio doganale della Comunità, per cui non sorgerebbe l’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 202 del codice doganale. Qualora in occasione di un controllo si accerti che le merci erano state sommariamente dichiarate con una inesatta designazione e successivamente sottratte alla vigilanza doganale, l’obbligazione doganale sorgerebbe, a parere del governo belga, ai sensi dell’art. 203 del codice doganale. Ciò considerato, non ci sarebbe bisogno di risolvere la quarta questione.
V – Valutazione
21. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si ricollega ad una serie di procedimenti in cui la Corte si è occupata, in particolare, dell’interpretazione degli artt. 202 e segg. del codice doganale (5) . Tuttavia, i fatti riferiti dall’Hof van Beroep te Antwerpen sollevano alcune questioni sulle quali la Corte finora non ha ancora preso una posizione specifica. In particolare, al giudice a quo interessa sapere quali siano gli esatti confini esistenti tra le singole fattispecie del codice comunitario, in base alle quali può sorgere un’obbligazione doganale all’importazione.
22. Normalmente l’obbligazione doganale all’importazione sorge quando una merce – per dirla con un termine atecnico – «viene sdoganata», vale a dire – usando le parole dell’art. 201, n. 1, lett. a), del codice doganale – quando una merce soggetta a dazi all’importazione viene immessa in libera pratica (6) .
23. Quando, invece, vengono commesse determinate violazioni della normativa doganale, il sorgere dell’obbligazione doganale all’importazione trova la sua disciplina negli artt. 202-205 del codice doganale. A seconda dei casi, i citati articoli prevedono, nei rispettivi nn. 2 e 3, differenti momenti in cui sorge l’obbligazione doganale e differenti soggetti debitori.
24. Poiché i singoli imputati non hanno partecipato a tutti i fatti svoltisi tra il 10 e il 12 giugno 2001, ma ciascuno di essi ha preso parte soltanto a singole azioni, può darsi che soltanto alcuni di essi debbano essere considerati debitori del dazio all’importazione per le sigarette. Ciò dipende da quale disposizione del codice doganale si applichi.
A – Sulla prima questione: la vigilanza doganale
25. Con la prima questione, che costituisce una questione preliminare rispetto alle altre, il giudice a quo desidera in sostanza sapere se si trovino assoggettate alla vigilanza doganale anche quelle merci importate che siano state designate in modo inesatto nei confronti dell’autorità doganale all’atto della loro dichiarazione sommaria o della loro dichiarazione per il regime doganale.
26. Per risolvere tale questione pare opportuno, prima di tutto, chiarire quali siano i presupposti della vigilanza doganale. Successivamente si dovrà verificare se una dichiarazione doganale inesatta possa avere effetti sulla sussistenza della vigilanza doganale.
1. Presupposti della vigilanza doganale
27. Ai sensi dell’art. 37, n. 1, prima frase, del codice doganale, la vigilanza doganale ha inizio non appena la merce viene introdotta nel territorio doganale della Comunità.
28. A differenza della dichiarazione in dogana (art. 4, punto 17, del codice doganale) e della presentazione in dogana (art. 4, punto 19, del codice doganale), che presuppongono entrambe una dichiarazione nelle forme prescritte nei confronti dell’autorità doganale, l’introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità costituisce un mero facere, un atto materiale .
29. Pertanto, la vigilanza doganale non presuppone né che una determinata merce (nella specie, le sigarette) venga importata consapevolmente , né che tale importazione sia avvenuta regolarmente .
30. Da un lato, infatti, non può essere dato rilievo al fatto che le persone che hanno partecipato all’importazione conoscessero dettagliatamente che tipo di merci essi abbiano importato nel territorio della Comunità. I poteri di controllo delle autorità doganali non possono sussistere soltanto in caso di importazione consapevole di una determinata merce, ma devono a maggior ragione sussistere anche quando le merci – in modo inconsapevole , ad esempio da parte di trasportatori in buona fede – sono state immesse di nascosto nel circuito economico della Comunità senza la corresponsione dei dazi all’importazione (7) . Del resto, al momento dell’introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità, non assume alcun rilievo nemmeno una qualsiasi conoscenza, da parte dell’autorità doganale, dell’esistenza della merce. Anzi, normalmente l’autorità doganale viene a sapere della presenza della merce solo a seguito della sua presentazione in dogana (v. art. 4, punto 19, e art. 40 del codice doganale).
31. Una siffatta interpretazione meramente oggettiva dell’art. 37, n. 1, del codice doganale s’impone anche in forza della ratio della vigilanza doganale. Ai sensi dell’art. 4, punto 13, del codice doganale, infatti, nell’esercizio della vigilanza doganale le autorità doganali sono autorizzate ad adottare, in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, ogni provvedimento per garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, di altre disposizioni (v. anche art. 37, n. 1, seconda frase, del codice doganale). Tale vigilanza verrebbe privata di gran parte del suo effetto utile se ad essa venissero assoggettate soltanto le merci importate consapevolmente ; un efficace controllo del processo d’importazione risulterebbe in tal modo impossibile.
32. D’altro lato, l’inizio della vigilanza doganale non è nemmeno subordinato, ai sensi dell’art. 37, n. 1, del codice doganale, all’introduzione regolare della merce nel territorio doganale della Comunità. Diversamente da quanto sembra presupporre il giudice a quo nella sua prima questione, in realtà non sussiste alcun nesso causale tra la regolare introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità e l’inizio della vigilanza doganale. Dall’art. 202, n. 1, secondo comma, del codice doganale può infatti desumersi, ragionando a contrario, che una merce si considera introdotta regolarmente nel territorio doganale solo quando, in aggiunta al suo mero trasporto oltre frontiera, siano stati anche adempiuti gli obblighi derivanti dagli artt. 38-41 del codice doganale. In particolare, occorre che sia stata effettuata la presentazione in dogana ai sensi dell’art. 40 del codice doganale.
33. Tuttavia, le merci importate sono assoggettate alla vigilanza doganale già prima della loro presentazione in dogana. Ciò assume particolare importanza nei casi in cui l’ufficio doganale competente non si trovi direttamente sulla frontiera esterna del territorio comunitario. In tali casi, infatti, l’autorità doganale, nell’esercizio della sua vigilanza doganale, deve disporre della facoltà di controllare il rispetto delle vie autorizzate (ad esempio, delle strade doganali) per il trasporto della merce dal punto di attraversamento della frontiera all’ufficio doganale (8) . Altrimenti la vigilanza doganale verrebbe nuovamente privata del suo effetto utile e un efficace controllo del processo d’importazione risulterebbe impossibile.
34. Al pari di quanto detto in relazione alla presentazione in dogana, anche la dichiarazione sommaria e la dichiarazione per un regime doganale non costituiscono presupposto per l’inizio della vigilanza doganale. Ciò risulta non solo dal tenore letterale delle disposizioni pertinenti, ma anche dalla sistematica del codice doganale. Infatti, sia la dichiarazione sommaria sia l’attribuzione di una destinazione doganale, ad esempio attraverso la dichiarazione per il regime di transito, presuppongono, ai sensi dell’art. 43, prima frase, e dell’art. 48 del codice doganale, la presentazione in dogana della merce, mentre la vigilanza doganale, come si è sopra dimostrato, è collegata alla mera introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità, per cui inizia già prima della presentazione in dogana della merce.
2. Effetti di una dichiarazione doganale inesatta sulla sussistenza della vigilanza doganale
35. Rimane ancora da verificare se una inesatta dichiarazione doganale della merce, come si è avuta nel caso di specie («utensili da cucina» anziché «sigarette»), possa influire sulla permanenza della merce sotto la vigilanza doganale, vale a dire se la vigilanza doganale venga interrotta da una dichiarazione doganale inesatta.
36. Contro un siffatto effetto della dichiarazione doganale inesatta e a favore della immutata permanenza della merce sotto la vigilanza doganale depone lo stesso art. 37, n. 2, del codice doganale. In base a tale disposizione, infatti, una merce rimane assoggettata alla vigilanza doganale per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la sua posizione doganale. Nel caso di merce non comunitaria la vigilanza doganale prosegue addirittura finché essa non abbia cambiato posizione doganale, vale a dire, di regola, finché non sia stata immessa in libera pratica (v. art. 4, punto 7, secondo trattino, e artt. 79 e segg. del codice doganale) (9) . La mera dichiarazione per l’immissione in libera pratica non produce ancora il cambiamento di posizione doganale (10) , il quale, ai sensi dell’art. 4, punto 20, e degli artt. 73 e 74, in combinato disposto con l’art. 79, n. 2, del codice doganale, interviene solo a seguito dello svincolo della merce da parte delle autorità doganali, cioè a seguito della «liberazione» della merce dopo il pagamento dell’obbligazione doganale o dopo la costituzione di una garanzia (11) .
37. Nel caso di specie non si era ancora nemmeno giunti alla fase della dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Era stato, invece, solamente attivato un regime di transito esterno , vale a dire un regime separato e distinto dalla immissione in libera pratica [v. art. 4, punto 16, lett. a) e lett. b), del codice doganale], il quale non produce ancora il cambiamento della posizione doganale della merce. Si tratta di un regime sospensivo grazie al quale si rende possibile il trasporto della merce al luogo di destinazione e il suo «sdoganamento» in tale luogo (12) ; lo scopo del regime di transito esterno, infatti, consiste nel consentire la presentazione della merce e la determinazione della sua posizione doganale presso l’ufficio doganale del luogo di destinazione (v. artt. 92, 40 e 42 del codice doganale).
38. Solo a margine si noti che una inesatta dichiarazione della merce non costituisce nemmeno sottrazione della merce ai sensi dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, a seguito della quale verrebbe interrotta la sorveglianza doganale. In base ad una giurisprudenza ormai consolidatasi, infatti, si è in presenza di una sottrazione allorché un’azione od omissione abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti all’art. 37, n. 1, del codice doganale (13) . Il semplice fatto che una merce sia stata dichiarata in modo inesatto non costituisce, pertanto, sottrazione, in quanto la dichiarazione inesatta non compromette l’ effettiva possibilità delle autorità doganali di accedere alla merce importata.
3. Conclusione
39. In base a quanto sopra sostenuto, deve ritenersi che una merce introdotta nel territorio doganale della Comunità si trovi assoggettata alla vigilanza doganale anche se essa è stata designata – dolosamente o meno – in modo inesatto nei confronti dell’autorità doganale.
B – Sulla quarta questione: l’art. 202 del codice doganale
40. Pare opportuno affrontare la quarta questione pregiudiziale prima della seconda e della terza, seguendo in tal modo l’ordine delle varie fasi del processo di importazione, nonché l’ordine stesso in cui sono collocate le pertinenti disposizioni all’interno del codice doganale.
41. La quarta questione concerne quella porzione dei fatti oggetto del procedimento principale, durante la quale la merce (utensili da cucina e sigarette) è stata introdotta nel porto di Anversa e uno degli imputati ha fornito all’autorità doganale locale determinate dichiarazioni relative a tale merce. Con la questione in esame, che a sua volta si scinde in due sotto-questioni, il giudice a quo desidera in sostanza sapere, da un lato, se sorga l’obbligazione doganale all’importazione in base all’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale nell’ipotesi in cui le merci, dopo l’attraversamento della frontiera, vengano designate in modo inesatto all’autorità doganale, e, dall’altro, se la persona, che ha fornito la designazione erronea, possa essere considerata debitore di tale obbligazione.
42. Contrariamente a quanto è detto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tale questione è rilevante anche qualora la prima questione venga risolta, come nella specie, affermativamente. Una merce è assoggettata alla vigilanza doganale già per effetto della sua introduzione nel territorio doganale della Comunità (14) . Tuttavia, la vigilanza doganale non costituisce né un presupposto per l’applicazione dell’art. 202 del codice doganale, né un elemento che ne esclude l’applicazione. La sussistenza della vigilanza doganale non assume alcun rilievo all’interno della fattispecie di cui all’art. 202.
1. La nascita di un’obbligazione doganale all’importazione in base all’art. 202 del codice doganale
43. Ai sensi dell’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione (15) . In base alla definizione legale di cui all’art. 202, n. 1, secondo comma, del codice doganale, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli artt. 38-41 e 177, secondo trattino, del codice doganale.
44. Pertanto, la soluzione della prima parte della quarta questione dipende dalla possibilità di qualificare l’inesatta designazione della merce nei confronti dell’autorità doganale («utensili da cucina» anziché «sigarette») come violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 38-41 del codice doganale (16) .
45. L’inesatta designazione della merce nei confronti dell’autorità doganale non viola l’art. 38 del codice doganale. In base a tale disposizione, la merce, dopo l’attraversamento della frontiera, deve essere condotta senza indugio, seguendo, se del caso, la via prescritta, in un determinato luogo. Solitamente si tratta di un ufficio doganale presso il quale si può procedere ad identificare la merce. L’art. 38 del codice doganale, quindi, non richiede alcuna dichiarazione, ma soltanto il compimento di un atto materiale, segnatamente il trasporto della merce nel rispetto di determinate indicazioni spaziali e temporali. Una dichiarazione inesatta, pertanto, non rientra nella fattispecie di cui all’art. 38 del codice doganale.
46. Nel caso di specie, d’altra parte, non sussiste nemmeno alcun elemento per ritenere presente una violazione dell’art. 39 del codice doganale. Diversamente da quanto previsto dall’art. 38 del codice doganale, la disposizione in esame fonda, invero, un obbligo di comunicazione all’autorità doganale per il caso in cui il predetto obbligo di trasporto non possa essere adempiuto per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia, si tratta di una norma eccezionale in virtù della quale l’obbligo di trasporto si converte in obbligo di informazione. Ma se la merce è stata regolarmente trasportata ai sensi dell’art. 38, n. 1, lett. a), del codice doganale, dall’art. 39 del codice doganale non può sorgere alcun obbligo di dichiarazione.
47. Nel caso di specie non ricorre, infine, alcun elemento per ritenere sussistente una violazione dell’art 41 del codice doganale.
48. Può, invece, venire in rilievo la violazione dell’obbligo di presentazione in dogana di cui all’art. 40 del codice doganale. Qualora le merci vengano importate senza che venga effettuata alcuna presentazione in dogana di esse, non vi è dubbio che l’art. 40 del codice doganale sia stato violato. Per contro, è dubbio se anche una mera inesattezza contenutistica nella designazione della merce, che è stata presentata in dogana , possa essere considerata quale violazione dell’obbligo di presentazione di cui all’art. 40 del codice doganale. Tali due ipotesi vengono meglio analizzate qui di seguito.
a) Merce presentata in dogana, ma con una designazione dal contenuto inesatto
49. Nell’ipotesi di merce presentata in dogana con una designazione dal contenuto inesatto («utensili da cucina» anziché «sigarette», ovvero «utensili da cucina» anziché «utensili da cucina e sigarette»), può parlarsi di violazione dell’art. 40 del codice doganale solo qualora si ritenga che per adempiere l’obbligo di presentazione in dogana sia necessaria anche l’ esatta designazione della merce .
50. Ai sensi dell’art. 4, punto 19, del codice doganale, la presentazione in dogana consiste nella comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale. Attraverso la presentazione in dogana l’autorità doganale riceve per la prima volta notizia della presenza di merce importata nel territorio doganale della Comunità. In questa fase non è ancora necessario che il soggetto obbligato informi l’autorità doganale anche del tipo e della quantità delle merci importate. In base alla surriferita definizione, infatti, la presentazione in dogana non è una comunicazione all’autorità doganale relativa a quali merci si trovino nell’ufficio doganale. Con essa si deve semplicemente comunicare che sono ivi arrivate delle merci. Ciò risulta in modo particolarmente chiaro, ad esempio, dalle versioni in lingua inglese e in lingua portoghese dell’art. 4, punto 19, del codice doganale, in base alle quali la presentazione in dogana costituisce una « notification (…) of the arrival of goods », ovvero una « comunicação (…) da chegada de mercadorias ».
51. La sistematica del codice doganale conferma questa interpretazione. Il legislatore comunitario ha, infatti, ritenuto opportuno disciplinare separatamente, collocandole anche in capitoli differenti (17) , da un lato, la presentazione in dogana e, dall’altro, la dichiarazione sommaria, ed ha, inoltre, regolato in modo differente, nelle due ipotesi, la nascita dell’obbligazione doganale in caso di condotta irregolare (18) .
52. Vero è che dall’art. 43 del codice doganale risulta che le due dichiarazioni si collocano in un medesimo contesto sostanziale e cronologico; inoltre, nella prassi, esse di solito vengono rilasciate congiuntamente ovvero nella forma di un’unica dichiarazione. Anche nel caso di specie, oggetto della causa principale, sembra sia avvenuto così.
53. A livello normativo, tuttavia, le due dichiarazioni devono essere tenute distinte, con la logica, necessaria conseguenza che anche i rispettivi contenuti devono presentare requisiti differenti. Nella dichiarazione sommaria (19) , come pure nella successiva dichiarazione doganale, è obbligatoria la precisa designazione delle merci importate. Nella fase della presentazione in dogana, invece, è sufficiente pretendere una generica comunicazione all’autorità doganale che le merci importate si trovano in un determinato luogo.
54. Una siffatta differenza nei requisiti contenutistici della presentazione in dogana e della dichiarazione sommaria si rispecchia, non da ultimo, anche nella rispettiva ratio delle due dichiarazioni. La dichiarazione sommaria serve, infatti, ad identificare la merce e a consentire la riscossione dei dazi doganali nell’ipotesi in cui la merce, dopo la sua presentazione in dogana, venga sottratta alla vigilanza doganale. Per contro, la presentazione in dogana deve semplicemente garantire, in una fase antecedente, che l’autorità doganale possa vigilare fin dall’inizio sul processo di importazione e proseguire i propri controlli con specifiche ispezioni dopo l’arrivo della merce nell’ufficio doganale.
55. Per la vigilanza e il controllo sul processo d’importazione è necessario, ma anche sufficiente, che l’autorità abbia subito notizia del semplice fatto che la merce – indipendentemente dalla sua natura e quantità – è arrivata, e del luogo in cui si trova. Una falsa designazione della merce all’atto della presentazione in dogana, infatti, non influisce in alcun modo sulla circostanza che la merce importata si trovi nel luogo indicato e sia accessibile alle autorità doganali (20) .
56. Nemmeno dal richiamo di cui all’art. 4, punto 19, del codice doganale, alle «forme prescritte» è possibile desumere che all’atto della presentazione in dogana debbano essere fornite ulteriori indicazioni (dal contenuto esatto) sulla merce importata. Il diritto comunitario, in particolare il regolamento d’applicazione del codice doganale (21) , non contiene alcuna ulteriore specificazione della forma e del contenuto della presentazione in dogana. Pertanto, se le eventuali disposizioni nazionali d’attuazione non prevedono ulteriori requisiti, la presentazione in dogana può essere effettuata in qualsiasi forma, anche attraverso un comportamento concludente.
57. Si deve, pertanto, ritenere che l’obbligo di presentare la merce in dogana ai sensi dell’art. 40 del codice doganale, non implichi l’obbligo di una designazione contenutisticamente esatta di tale merce. Nel caso, quindi, di merce presentata in dogana , benché con una designazione dal contenuto inesatto, non sussiste una violazione dell’art. 40 del codice doganale.
b) Merce che non è stata in alcun modo presentata in dogana
58. Dall’ipotesi appena sopra discussa vanno tenuti distinti quei casi in cui la merce (ad esempio, sigarette) non è stata in alcun modo presentata in dogana, sia che tale merce sia stata importata da trasportatori in buona fede che ne ignoravano la presenza, sia che l’esistenza di essa sia stata taciuta in modo assolutamente consapevole allo scopo di evitare i dazi doganali.
59. Nella sentenza Viluckas la Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 4, punto 19, del codice doganale, la presentazione in dogana di merci introdotte nel territorio doganale della Comunità riguarda tutte le merci , comprese quelle occultate in un nascondiglio creato a tale scopo, e che l’obbligo di presentazione grava sia sul conducente principale sia sul secondo conducente di un autotreno che abbiano introdotto i detti prodotti, anche qualora questi ultimi siano stati occultati nel veicolo a loro insaputa (22) . Se tali merci non vengono presentate in dogana, la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità è considerata irregolare ai sensi dell’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale (23) .
60. Occorre, quindi, verificare in ogni singolo caso se una merce, che non è stata espressamente menzionata nella comunicazione di presentazione in dogana, rientri comunque in tale presentazione, vale a dire se essa sia stata oggetto della comunicazione di presentazione in dogana (24) . La Corte, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, non è competente ad applicare direttamente il diritto comunitario al caso di specie. Tuttavia, può fornire al giudice a quo tutte le indicazioni utili per interpretare il diritto comunitario, consentendo a tale giudice di decidere se le merci non espressamente dichiarate all’autorità doganale, come le sigarette sequestrate nel procedimento principale, rientrino comunque nella comunicazione di presentazione in dogana.
61. A tal fine dalla sentenza Viluckas si può desumere, in via indicativa, che una comunicazione (priva di ulteriori specificazioni) di presentazione in dogana si riferisca sempre soltanto alle merci che si trovano collocate nei posti dove normalmente viene conservata la merce sui mezzi di trasporto (25) . Ciò è conforme alla ratio della presentazione in dogana. Infatti, solo in relazione a tali merci l’autorità doganale può esercitare proficuamente i poteri di controllo che le sono attribuiti dal diritto comunitario (26) , e garantire un’efficace vigilanza sul processo d’importazione (27) .
62. In un caso come quello che ha costituito oggetto della causa Viluckas, non è senz’altro agevole per l’autorità doganale esercitare efficacemente i propri poteri di controllo – in quel caso, infatti, le sigarette importate di contrabbando non si trovavano nel normale vano di carico, ma erano state collocate in un nascondiglio, creato appositamente a tale scopo, nel tetto dell’autotreno (28) . Pertanto, non era affatto scontato che l’autorità doganale avrebbe scoperto tale merce effettuando un semplice controllo di routine. Lo stesso può dirsi nel caso di merci nascoste nel vano motore del veicolo, all’interno dei sedili o dietro le ruote.
63. Per le autorità doganali, invece, è molto più agevole scoprire una merce non dichiarata o dichiarata in modo inesatto in un caso come quello riferito alla Corte nel presente procedimento. Nella specie, infatti, le sigarette erano state collocate nello stesso posto degli utensili da cucina ed erano state anche imballate negli stessi cartoni (benché quest’ultimi non si riferissero alle sigarette). Le sigarette non erano state occultate ricorrendo, ad esempio, ad un apposito accorgimento, o collocate in un nascondiglio, dove normalmente non si conserva la merce.
64. In sintesi, si deve, pertanto, ritenere che l’obbligo di presentazione in dogana riguardi anche le merci nascoste od occultate con appositi accorgimenti. Siffatte merci rientrano nell’oggetto della comunicazione di presentazione in dogana soltanto se vengono espressamente menzionate in essa, oppure se si trovano collocate nei posti dove normalmente viene conservata la merce sui mezzi di trasporto. In caso contrario sussiste violazione dell’art. 40 del codice doganale.
c) Conclusione
65. La prima parte della quarta questione deve essere, pertanto, così risolta:
Non sorge alcuna obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale, qualora le merci siano state presentate in dogana all’autorità doganale, quantunque con una designazione dal contenuto inesatto.
Tuttavia, le merci nascoste od occultate che non sono state espressamente menzionate nei confronti dell’autorità doganale e che non si trovano nemmeno collocate nei posti dove normalmente viene conservata la merce sui mezzi di trasporto, non rientrano nell’oggetto della comunicazione di presentazione in dogana ai sensi dell’art. 40 in combinato disposto con l’art. 4, punto 19, del codice doganale; pertanto, in relazione a tali merci sorge l’obbligazione doganale all’importazione in base all’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale.
2. Il debitore doganale di cui all’art. 202, n. 3, del codice doganale
66. Con la seconda parte della quarta questione il giudice a quo desidera sapere, da un lato, se la persona, che ha presentato una dichiarazione sommaria dal contenuto inesatto o una falsa dichiarazione per il regime doganale, assuma la qualità di debitore doganale, e, dall’altro lato, se una persona possa essere considerata «debitore dell’obbligazione doganale soltanto se risulta tale ai sensi dell’art. 202, n. 3, del codice doganale».
67. L’art. 202, n. 3, del codice doganale detta una disciplina differenziata per le persone che risultano debitori dei dazi doganali che devono essere applicati in base all’art. 202, n. 1, del codice doganale. Se si tengono presenti, oltre all’art. 202, n. 3, anche le corrispondenti previsioni di cui agli artt. 203, n. 3, 204, n. 3, e 205, n. 3, del codice doganale, risulta evidente che si tratta, in ciascuna delle menzionate ipotesi, di un elenco tassativo di possibili debitori, di volta in volta riferito all’ambito d’applicazione oggettivo di ciascuna delle norme citate. Pertanto, per una inosservanza ai sensi dell’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale, l’amministrazione doganale può considerare come debitori soltanto le persone che presentano i requisiti indicati dall’art. 202, n. 3, del codice doganale (29) .
68. La circostanza che una persona abbia presentato una falsa dichiarazione sommaria o una falsa dichiarazione per il regime doganale , di per sé considerata non ha alcuna importanza ai fini dell’applicazione dell’art. 202 del codice doganale. Tali dichiarazioni, infatti, non rientrano nell’oggetto delle disposizioni richiamate dall’art. 202, n. 1, secondo comma, del codice doganale. In base all’art. 202, n. 3, primo trattino, del codice doganale, invece, è debitore doganale la persona che ha introdotto la merce nel territorio doganale della Comunità violando l’ obbligo di trasporto di cui all’art. 38, n. 1, lett. a), ovvero l’ obbligo di presentazione in dogana di cui all’art. 40 del codice doganale.
69. Tuttavia, come già sopra esposto (30) , la dichiarazione sommaria viene resa nello stesso contesto temporale della presentazione in dogana della merce (v. anche art. 43, n. 2, prima frase, del codice doganale), o addirittura congiuntamente ad essa. Pertanto, qualora nel rendere una dichiarazione sommaria dal contenuto inesatto si violi contestualmente l’obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all’art. 40 del codice doganale – ipotesi che si verifica sempre quando una merce nascosta od occultata non ha costituito affatto oggetto della comunicazione all’autorità doganale e, pertanto, non è stata nemmeno presentata (31) –, debitore ai sensi dell’art. 202, n. 3, primo trattino, del codice doganale è la persona che ha reso la dichiarazione sommaria. È compito del giudice a quo accertare se tale ipotesi si sia verificata anche nel caso sottoposto al suo giudizio.
C – Sulla seconda e sulla terza questione: gli artt. 203 e 204 del codice doganale
70. Con la seconda e la terza questione il giudice a quo non desidera solo ricevere chiarimenti sull’interpretazione degli artt. 203 e 204 del codice doganale, separatamente considerati; le due questioni concernono, infatti, anche il rapporto esistente tra tali due disposizioni. La delimitazione delle due disposizioni riveste un’importanza pratica, tra l’altro, in quanto solo l’art. 204 del codice doganale, alla fine del suo n. 1, prevede la possibilità di una sanatoria per l’ipotesi in cui si constati che l’inosservanza alla normativa doganale non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
1. Sulla terza questione: l’ambito d’applicazione materiale dell’art. 204 del codice doganale
71. La terza questione concerne nuovamente quella porzione dei fatti oggetto del procedimento principale, durante la quale uno degli imputati ha rilasciato all’autorità doganale determinate dichiarazioni relative alla merce importata («utensili da cucina»). Con tale questione il giudice a quo desidera in sostanza sapere se nasca un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 204 del codice doganale, qualora le merci presentate in dogana, pur avendo costituito oggetto di una dichiarazione doganale dal contenuto inesatto, rimangano comunque sotto la vigilanza doganale.
72. In base all’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata.
73. La custodia temporanea della merce ha inizio con la sua presentazione in dogana (v. art. 50 del codice doganale). La presentazione di una dichiarazione sommaria costituisce, ai sensi dell’art. 43 del codice doganale, uno degli obblighi derivanti dalla custodia temporanea. Come sopra esposto (32) , nella dichiarazione sommaria la merce – diversamente da quanto avviene ancora in fase di presentazione in dogana – deve essere specificamente designata. Se, quindi, nella dichiarazione sommaria viene dichiarato qualcosa di diverso dalla merce effettivamente importata (un aliud , ad esempio «utensili da cucina» anziché «sigarette», ovvero «utensili da cucina» anziché «utensili da cucina e sigarette»), allora si ha una inadempienza all’obbligo di cui all’art. 43 del codice doganale.
74. Vero è che le merci in questione, nel momento in cui si verifica un’inosservanza ai sensi dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, per forza di cose si trovano sempre sotto la vigilanza doganale; la menzionata disposizione, infatti, sanziona proprio la violazione di obblighi derivanti dalla custodia temporanea oppure dall’utilizzazione di un regime doganale, e quindi di obblighi che rientrano nell’ambito di applicazione temporale della vigilanza doganale (art. 37 del codice doganale).
75. Tuttavia, non è necessario che, per effetto dell’inadempienza di cui all’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale (ad esempio, per effetto di una dichiarazione sommaria dal contenuto inesatto), si verifichi un pregiudizio alla vigilanza doganale. Ciò risulta dal confronto con l’art. 203 del codice doganale. Come, infatti, la Corte ha già dichiarato nella sentenza Hamann International (33) , gli artt. 203 e 204 del codice doganale hanno sfere di applicazione distinte. Infatti, mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che implicano una sottrazione della merce alla vigilanza doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi privi di effetti sulla vigilanza doganale .
76. L’art. 204 del codice doganale verrebbe, del resto, privato del suo effetto utile se venisse applicato soltanto ad inadempimenti produttivi di effetti sulla vigilanza doganale. In tal caso la disposizione in parola risulterebbe praticamente inutile. Se, infatti, una inosservanza di cui all’art. 204, n. 1, del codice doganale avesse un effetto tale da determinare anche la sottrazione della merce alla vigilanza doganale, allora risulterebbe in ogni caso sempre integrata anche la fattispecie dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, e l’art. 203, in forza dello stesso disposto letterale del codice doganale (34) , dovrebbe essere applicato con priorità rispetto all’art. 204, in quanto lex specialis .
77. I possibili effetti di un inadempimento sulla vigilanza doganale possono tutt’al più venire in rilievo in via indiretta, nell’ambito della sanatoria prevista alla fine dell’art. 204, n. 1, del codice doganale: risulta, infatti, dall’art. 859 del regolamento d’applicazione del codice doganale, il quale elenca in modo tassativo le ipotesi in cui può intervenire la suddetta sanatoria (35) , che è esclusa qualsiasi sanatoria qualora si sia tentato di sottrarre le merci alla vigilanza doganale (36) . Ciò significa, tuttavia, ragionando a contrario, che anche quegli inadempimenti che non hanno effetti, nemmeno a livello di tentativo, sulla vigilanza doganale, rientrano nella fattispecie dell’art. 204, n. 1, del codice doganale (pur potendo essere eventualmente sanati).
78. In sintesi, si deve, pertanto, ritenere che in caso di dichiarazione di merci dal contenuto inesatto nasca un’obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’art. 204 del codice doganale a prescindere dal fatto che a seguito di tale inosservanza la vigilanza doganale abbia o meno subito un pregiudizio.
2. Sulla seconda parte della seconda questione: l’ambito d’applicazione soggettivo dell’art. 203 del codice doganale
79. La seconda questione concerne quella porzione dei fatti oggetto del procedimento principale, durante la quale la merce è stata prelevata dal porto di Anversa e trasportata in un luogo diverso dal deposito indicato nel documento di transito come ufficio doganale di destinazione.
80. Con la seconda parte della seconda questione il giudice a quo desidera in sostanza sapere se possa essere considerato debitore di un dazio all’importazione, sorto in base all’art. 203, n. 1, del codice doganale, anche la persona che deve adempiere gli obblighi derivanti dalla permanenza della merce in custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale. Tale questione assume rilievo, ad esempio, allorché – come è avvenuto nel caso di specie – l’obbligato principale del regime di transito che ha dichiarato la merce per tale regime, non coincida con la persona che ha poi sottratto la merce alla vigilanza doganale durante il suo trasporto o il suo scarico.
81. Occorre, prima di tutto, rilevare che, in base ai primi tre trattini dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, sono debitori le seguenti persone: in primo luogo, la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale; in secondo luogo, le persone che hanno partecipato a tale sottrazione; infine, le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce.
82. Oltre a tali soggetti, tuttavia, è debitore «se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata» (art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale). In tal modo il codice doganale adotta una disposizione a prima vista univoca, in virtù della quale anche la persona da ultimo menzionata, oltre a quelle citate sopra, è tenuta al pagamento del dazio all’importazione. Senonché, a differenza dei precedenti tre trattini dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, in questa disposizione compare un inciso: la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione di un regime doganale, è debitore soltanto se del caso . Non è, tuttavia, agevole desumere dal codice doganale che cosa si intenda con tale inciso.
83. A mio avviso la formula «se del caso» (37) non esprime alcun requisito ulteriore e più restrittivo, cui subordinare la qualità di debitore delle persone in questione. Si tratta, piuttosto, di una mera precisazione del fatto che il quarto trattino può logicamente trovare applicazione soltanto nel caso in cui effettivamente esista una siffatta «persona». Ciò si verifica quando – come è avvenuto nella specie – la merce sottratta alla vigilanza doganale era stata in precedenza presentata in dogana o dichiarata per un regime doganale da un’altra persona , vale a dire quando la presentazione in dogana o la dichiarazione della merce, da una parte, e la sua sottrazione, dall’altra, non sono state compiute dalla stessa persona (38) . Se, invece, la presentazione in dogana o la dichiarazione della merce e la sua sottrazione sono state compiute dalla stessa persona, non c’è alcun bisogno di ricorrere al quarto trattino dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, in quanto a tale persona si applica in ogni caso già il primo trattino. Parimenti non ha alcun senso ricorrere al quarto trattino dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, se la merce non era stata affatto presentata o dichiarata in dogana al momento della sua sottrazione alla vigilanza doganale, come avviene nell’ipotesi in cui la sottrazione della merce sia intervenuta già prima del suo arrivo nell’ufficio doganale, ad esempio perché è stata abbandonata la via prescritta (ad esempio, la strada doganale); in quest’ultima ipotesi non esiste alcun soggetto obbligato ai sensi del quarto trattino.
84. Questa interpretazione della formula «se del caso» quale mera precisazione, e non quale limitazione della disposizione in parola, tiene conto della ratio degli artt. 202 e segg. del codice doganale. In considerazione dell’interesse fiscale della Comunità, infatti, la cerchia dei debitori deve essere ampliata il più possibile, in modo da poter assicurare al meglio la soddisfazione dei diritti doganali.
85. In un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel quale la persona che ha dichiarato la merce in dogana per il regime di transito comunitario esterno non coincide con la persona che ha poi trasportato o scaricato la merce, il quarto trattino dell’art. 203, n. 3, del codice doganale possiede un autonomo ambito d’applicazione, in quanto determina l’esistenza di un ulteriore soggetto debitore, non ricompreso nei precedenti trattini.
86. In sintesi, si deve, pertanto, ritenere che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in forza del quarto trattino dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, sia debitore del dazio all’importazione di cui all’art. 203, n. 1, del codice doganale, anche la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
3. Sul rapporto tra l’art. 203 e l’art. 204 del codice doganale
87. Con la prima parte della seconda questione il giudice a quo richiede, in via meramente preliminare, un’informazione che può essere agevolmente desunta già dal tenore letterale del codice doganale: l’obbligazione doganale all’importazione di cui all’art. 203, n. 1, del codice doganale, sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. A tal riguardo il giudice a quo parte giustamente dal presupposto che una merce in regime di transito comunitario esterno debba in realtà essere considerata sottratta alla vigilanza doganale qualora essa – come è avvenuto nel caso oggetto del procedimento principale – venga trasportata in un luogo diverso dal deposito indicato nel documento di transito come ufficio doganale di destinazione (39) .
88. Se, tuttavia, si prende in esame questa prima parte della seconda questione congiuntamente alle altre questioni, in particolare alla terza, allora si comprende che il giudice a quo si riferisce anche al rapporto tra l’art. 203 e l’art. 204 del codice doganale, desiderando sapere, nello specifico, in base a quale delle due disposizioni sorga l’obbligazione doganale all’importazione nell’ipotesi in cui – come è avvenuto nel caso di specie – in un primo momento sia stata commessa una inosservanza della normativa doganale ai sensi dell’art. 204, n. 1, del codice doganale, e, in un successivo momento, la merce sia stata sottratta alla vigilanza doganale. In sostanza si tratta, quindi, di verificare se si debba applicare l’art. 203, oppure l’art. 204, oppure entrambi tali articoli nel caso in cui, prima ancora della sottrazione della merce alla vigilanza doganale (nel caso di specie: trasporto in un luogo diverso dal deposito doganale previsto), sia già stata commessa una inosservanza ai sensi dell’art. 204, n. 1, del codice doganale, la quale, tuttavia, non ha pregiudicato la vigilanza doganale (nel caso di specie: inesatta designazione della merce nei confronti dell’autorità doganale – «utensili da cucina» anziché sigarette, ovvero «utensili da cucina» anziché «utensili da cucina e sigarette») (40) .
89. A tal proposito occorre prima di tutto rilevare che il codice doganale, all’art. 204, n. 1, detta un’esplicita regola per risolvere le ipotesi di concorso delle due norme, stabilendo che l’obbligazione doganale può sorgere in base all’art. 204 del codice doganale soltanto in casi diversi da quelli di cui all’art. 203 . Nella sentenza Hamann International, pertanto, la Corte ha già stabilito anche che le due disposizioni hanno sfere di applicazione distinte, e che per decidere in base a quale delle due sia sorta l’obbligazione doganale all’importazione si deve verificare se i fatti di cui trattasi costituiscano una sottrazione alla vigilanza doganale ai sensi dell’art. 203, n. 1, del codice doganale. Soltanto se la soluzione di tale questione è negativa, si dovrebbe applicare l’art. 204 del codice doganale (41) .
90. La clausola che risolve il concorso di norme in favore dell’art. 203 del codice doganale trova, quindi, senz’altro applicazione quando si tratta di giudicare il medesimo fatto . Per contro, è dubbio se l’art. 203 del codice doganale debba prevalere, quale norma speciale, sull’art. 204 del codice doganale anche quando si tratta di giudicare fatti diversi , dei quali il primo rientra nella previsione dell’art. 204 del codice doganale ed il secondo nella previsione dell’art. 203 del codice doganale.
91. In quali ipotesi l’art. 203 possa effettivamente prevalere sull’art. 204 del codice doganale dipende dall’interpretazione della nozione di « caso » di cui all’art. 204, n. 1, del codice doganale. A mio avviso tale termine dovrebbe essere inteso quale rinvio ad uno specifico fatto, senza estenderlo fino a fargli ricomprendere tutte le fasi del processo d’importazione (42) .
92. In primo luogo, infatti, deve trattarsi, come risulta dalla lettera dell’art. 204 del codice doganale, di un caso di cui all’art. 203. Tuttavia, l’art. 203, n. 1, contempla soltanto un unico fatto, segnatamente la sottrazione della merce alla vigilanza doganale.
93. In secondo luogo, la sfera d’applicazione dell’art. 204 del codice doganale e, quindi, anche il suo effetto utile subirebbero una notevole limitazione, qualora tale norma dovesse sempre cedere il passo all’art. 203 in caso di successiva sottrazione della merce alla vigilanza doganale. A tale soluzione si oppone l’interesse fiscale della Comunità di potersi rivolgere a tutti i debitori di cui agli artt. 203, n. 3, e 204, n. 3, del codice doganale, tenuti in solido al pagamento dell’obbligazione (43) .
94. In terzo luogo, infine, occorre considerare che la successiva sottrazione della merce alla vigilanza doganale non elimina gli effetti di una precedente inosservanza ai sensi dell’art. 204 del codice doganale, ma, anzi, li aggrava : dopo la sottrazione, infatti, l’autorità doganale non è più in grado di scoprire coi suoi controlli una precedente inadempienza ai sensi dell’art. 204, ad esempio una falsa dichiarazione doganale.
95. Tutto ciò induce a ritenere che la clausola sul concorso di norme di cui all’art. 204, n. 1, del codice doganale, non riguardi quei casi in cui le fattispecie degli artt. 203 e 204 siano state integrate attraverso fatti distinti, succedutisi nel tempo . In siffatti casi, quindi, l’art. 203 non prevale sull’art. 204 del codice doganale (44) .
96. Va, invece, considerata a parte l’ulteriore questione relativa all’effettivo pagamento del dazio. Ovviamente un dazio, anche se la relativa obbligazione è sorta sulla base di più fondamenti normativi, può sempre essere riscosso soltanto una volta e deve essere pagato soltanto una volta. Se per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti in solido (art. 213 del codice doganale).
97. In sintesi, si deve pertanto ritenere che l’obbligazione doganale all’importazione sorga tanto sulla base dell’art. 203, n. 1, quanto sulla base dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale qualora, attraverso fatti distinti, succedutisi nel tempo, prima sia stato violato uno degli obblighi derivanti dalla custodia temporanea o dall’utilizzazione di un regime doganale, e successivamente sia stata sottratta alla vigilanza doganale la merce soggetta a dazi all’importazione.
VI – Conclusione
98. Sulla base di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dall’Hof van Beroep te Antwerpen:
1) Prima questione :
Una merce introdotta nel territorio doganale della Comunità si trova assoggettata alla vigilanza doganale anche se essa è stata designata – dolosamente o meno – in modo inesatto nei confronti dell’autorità doganale.
2) Seconda e terza questione :
L’obbligazione doganale all’importazione sorge tanto sulla base dell’art. 203, n. 1, quanto sulla base dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale qualora, attraverso fatti distinti, succedutisi nel tempo, prima sia stato violato uno degli obblighi derivanti dalla custodia temporanea o dall’utilizzazione di un regime doganale, e successivamente sia stata sottratta alla vigilanza doganale la merce soggetta a dazi all’importazione.
In un caso come quello oggetto del procedimento principale, in forza del quarto trattino dell’art. 203, n. 3, del codice doganale, è debitore del dazio all’importazione di cui all’art. 203, n. 1, del codice doganale, anche la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
Nel caso di una dichiarazione di merci dal contenuto inesatto nasce un’obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’art. 204 del codice doganale a prescindere dal fatto che a seguito di tale inosservanza la vigilanza doganale abbia o meno subito un pregiudizio
3) Quarta questione :
Non sorge alcuna obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale, qualora le merci siano state presentate in dogana all’autorità doganale, quantunque con una designazione dal contenuto inesatto.
Tuttavia, le merci nascoste od occultate che non sono state espressamente menzionate nei confronti dell’autorità doganale e che non si trovano nemmeno collocate nei posti dove normalmente viene conservata la merce sui mezzi di trasporto, non rientrano nell’oggetto della comunicazione di presentazione in dogana ai sensi dell’art. 40 in combinato disposto con l’art. 4, punto 19, del codice doganale; pertanto, in relazione a tali merci sorge l’obbligazione doganale all’importazione in base all’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale.
Qualora nel rendere una dichiarazione sommaria dal contenuto inesatto si violi contestualmente l’obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all’art. 40 del codice doganale, debitore ai sensi dell’art. 202, n. 3, primo trattino, del codice doganale è la persona che ha reso la dichiarazione sommaria.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Corte d’appello di Anversa.
3 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), da ultimo modificato dall’allegato II, sezione A.I, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 762). Le disposizioni rilevanti ai fini dell’attuale decisione pregiudiziale, tuttavia, erano già contenute nella versione originaria del codice doganale.
4 – Staatsblad belga del 21 settembre 1977, nella versione della legge 6 luglio 1978 (Staatsblad belga del 12 agosto 1978).
5 – V. sentenze 1° febbraio 2001, causa C-66/99, D. Wandel (Racc. pag. I-873); 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim (Racc. pag. I-6227); 12 febbraio 2004, causa C-337/01, Hamann International (Racc. pag. I-0000), nonché sentenza 29 aprile 2004, causa C-222/01, British American Tobacco (Racc. pag. I-0000). In particolare, sul contrabbando di sigarette v. sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C-238/02 e C-246/02, Viluckas e a. (Racc. pag. I-0000).
6 – V. in proposito anche la sentenza Wandel, cit. alla nota 5 (punto 41).
7 – Nello stesso senso v. pure sentenza Viluckas, cit. alla nota 4 (punto 24).
8 – Per tali motivi, peraltro, la vigilanza doganale si distingue dalla custodia temporanea delle merci di cui all’art. 50 del codice doganale, la quale ha inizio solo con un’efficace presentazione in dogana delle merci ai sensi dell’art. 40 in combinato disposto con l’art. 4, punto 19, del codice doganale.
9 – Soltanto le merci immesse in libera pratica per una loro particolare utilizzazione restano soggette alla vigilanza doganale nonostante il cambiamento della loro posizione doganale (v. art. 82, n. 1, prima frase, del codice doganale). Questo e gli ulteriori casi menzionati nell’art. 37, n. 2, del codice doganale, nei quali si esaurisce la vigilanza doganale, non ricorrono evidentemente nel caso di specie.
10 – In proposito, v. la sentenza Wandel, cit. alla nota 5 (punto 45), secondo cui il cambiamento di posizione doganale non deriva già dalla dichiarazione in dogana e pertanto la vigilanza doganale persiste al di là del momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
11 – V. anche la sentenza Wandel, cit. alla nota 5 (punto 38).
12 – Sul punto v. pure la sentenza Liberexim, cit. alla nota 5 (punto 51), secondo la quale le merci poste sotto il regime di transito comunitario esterno devono rimanere soggette ad una sorveglianza doganale fino alla riscossione dei dazi all’importazione.
13 – Sentenze Wandel (punto 47), Liberexim (punto 55), Hamann International (punto 31) e British American Tobacco (punto 47), tutte cit. alla nota 5.
14 – Come esposto nei paragrafi 31-34, a tal fine non rileva neanche se la merce successivamente venga, o meno, dichiarata regolarmente.
15 – Nel caso di specie non sussistono, invece, elementi che possano dar luogo all’applicazione dell’art. 202, n. 1, lett. b), del codice doganale; essa, infatti, presuppone che la merce venga collocata in zona franca o in deposito franco.
16 – L’art. 177 del codice doganale, anch’esso richiamato dall’art. 202, n. 1, secondo comma, del codice doganale, non viene in rilievo nella specie: l’art. 177, infatti, concerne esclusivamente le ipotesi di cui all’art. 202, n. 1, lett. b), del codice doganale e, pertanto, non è applicabile nel caso in esame (v. nota 15).
17 – V., infatti, da una parte, il capitolo 2 del titolo III del codice doganale (artt. 40 e segg.) e, dall’altra, il capitolo 3 del titolo III del codice doganale (artt. 43 e segg.).
18 – La violazione delle disposizioni sulla presentazione in dogana (art. 40 del codice doganale) comporta la nascita dell’obbligazione doganale in base all’art. 202, n. 1, lett. a), del codice doganale, mentre la violazione delle disposizioni sulla dichiarazione sommaria (artt. 43 e segg. del codice doganale) produce la nascita dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale (v., a proposito di questa seconda ipotesi, quanto esposto in relazione alla terza questione ai paragrafi 71 e segg. delle presenti conclusioni).
19 – Che nella dichiarazione sommaria le merci debbano essere designate con precisione, in passato risultava espressamente dall’art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 30 luglio 1968, 68/312/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2. la custodia temporanea di tali merci (GU L 194, pag. 13, non più in vigore dal 3 gennaio 1989). Nel diritto vigente ciò si desume, invece, dall’art. 44, n. 1, del codice doganale in considerazione dei formulari impiegati, che richiedono espressamente la designazione del tipo di merce.
20 – In fondo anche i fatti della causa principale dimostrano in modo assolutamente evidente che una presentazione in dogana, nonostante le false indicazioni sulla natura delle merci arrivate, può comunque raggiungere il suo scopo. Infatti, l’ufficio doganale del porto di Anversa ha potuto evidentemente esercitare in modo efficace i propri poteri di controllo, benché la dichiarazione in dogana contenesse indicazioni (in parte) inesatte sulla natura della merce importata.
21 – Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del codice doganale»).
22 – Sentenza Viluckas, cit. alla nota 5 (punti 22-24).
23 – Sentenza Viluckas, cit. alla nota 5 (punto 28).
24 – Sentenza Viluckas, cit. alla nota 5 (punto 28).
25 – La sentenza Viluckas, cit. alla nota 5 (punti 11 e 28) parte, infatti, dal presupposto che la merce nascosta non costituisca oggetto della comunicazione di presentazione in dogana.
26 – Che nello stabilire ciascuno di questi obblighi si debba tener conto della necessità di consentire alle autorità doganali un’efficace vigilanza sulle merci, risulta anche dal terzo e dal quinto ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (GU L 367, pag. 1; non più in vigore dal 1° gennaio 1994). Tale regolamento, costituendo l’immediato predecessore del vigente codice doganale, riveste tuttora interesse per la sua interpretazione. Infatti, in base al primo e al secondo ‘considerando’ del codice doganale, quest’ultimo riunisce in un solo codice, tra l’altro, il diritto doganale fino ad allora in vigore.
27 – Su analoghe considerazioni, del resto, si basano anche talune normative degli Stati membri, come ad esempio l’art. 37 della legge austriaca d’applicazione del diritto doganale (BGBl I, n. 126/1998, pag. 1542). Ivi si prevede che oggetto della presentazione in dogana sono soltanto le merci trasportate nei modi consueti e delle quali, pertanto, l’autorità doganale può acquisire agevole cognizione.
28 – Sentenza Viluckas, cit. alla nota 5 (punto 11).
29 – Nello stesso senso si esprime anche l’avvocato generale Tizzano ai paragrafi 20 e segg. delle conclusioni presentate il 6 maggio 2004 nella causa C-414/02, Spedition Ulustrans (Racc. pag. I-0000).
30 – Paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni.
31 – Sul punto v. i paragrafi 58-64 delle presenti conclusioni.
32 – Paragrafi 49-57 delle presenti conclusioni.
33 – Sentenza cit. alla nota 5 (punto 28).
34 – L’art. 204, n. 1, del codice doganale dispone infatti alla lettera che la sua applicazione è possibile soltanto «in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203».
35 – Sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke (Racc. pag. I-7877, punto 43).
36 – V. il primo trattino dell’art. 859 del regolamento d’applicazione.
37 – Nella versione del codice doganale in lingua inglese la formula corrispondente è «where appropriate», in quella francese «le cas échéant», in quella italiana «se del caso», in quella spagnola «en su caso», in quella portoghese «se for caso disso» e in quella olandese «in voorkomend geval».
38 – Analogamente all’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale, anche l’art. 96, n. 2, del codice doganale estende, in relazione al regime di transito comunitario esterno, la cerchia dei potenziali debitori in caso di sottrazione della merce alla vigilanza doganale: ivi si prevede che, in presenza di determinati presupposti, anche lo spedizioniere e il destinatario siano tenuti a presentare regolarmente la merce all’ufficio doganale di destinazione.
39 – Sul punto v. i paragrafi 11 e 13 delle presenti conclusioni.
40 – Diversamente da quanto avviene per gli artt. 203 e 204, ad esempio gli artt. 202 e 204 del codice doganale si escludono già a livello di fatto tipico, in quanto la prima disposizione presuppone una irregolare introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità (ad esempio, per effetto della violazione dell’obbligo di presentare la merce in dogana ai sensi dell’art. 40 codice doganale), mentre la seconda disposizione presuppone proprio una regolare introduzione della merce (presentata in dogana).
41 – Sentenza cit. alla nota 5 (punti 28 e 30). V. pure il paragrafo 57 della conclusioni presentate in tale causa il 12 giugno 2003 dall’avvocato generale Tizzano, il quale designa l’art. 204 del codice doganale quale disposizione di applicazione residuale rispetto all’art. 203.
42 – In tal senso anche la Corte nella sentenza Hamann International parla di «fatti di cui trattasi» (sentenza cit. alla nota 5, punto 30).
43 – V. art. 213 del codice doganale.
44 – Parimenti non avrebbe alcun senso non applicare, nell’ipotesi inversa, l’art. 203 del codice doganale in caso di fatti succedutisi nel tempo soltanto perché per effetto di una inosservanza precedentemente commessa è già sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 204 del codice doganale. Tanto più che la sottrazione della merce alla vigilanza doganale costituisce il fatto più grave, come tra l’altro dimostra l’impossibilità di una sua sanatoria e l’ampia cerchia di soggetti debitori (art. 203, n. 3, del codice doganale). In una siffatta ipotesi non vi è alcun motivo di favorire colui che ha sottratto la merce al controllo doganale soltanto perché qualcun altro ha in precedenza commesso un inadempimento ai sensi dell’art. 204, n. 1, del codice doganale.
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