CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 24 febbraio 2005 (1)
Causa C-199/03
Irlanda
contro
Commissione delle Comunità europee
«Fondo sociale europeo – Ricorso di annullamento – Riduzione di un concorso finanziario – Errore di valutazione dei fatti – Proporzionalità – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»
I – Introduzione
1. Con ricorso del 13 maggio 2003 l'Irlanda ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione C(2003) 99 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che riduce il contributo del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») per tre programmi operativi concernenti rispettivamente lo sviluppo delle risorse umane, il turismo e lo sviluppo industriale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
II – Quadro giuridico
2. L'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), enuncia quanto segue:
«L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti – comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali – designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership". La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner».
3. L'art. 13, n. 3, dello stesso regolamento fissa poi il limite massimo della partecipazione comunitaria nell'ambito dei vari Fondi strutturali al 75% della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all'«obiettivo n. 1» (4). Nel periodo di programmazione dal 1994 al 1999 l'Irlanda era legittimata a beneficiare di un tale tipo di intervento.
4. Viene poi qui in rilievo il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 (6) (in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), che prevede disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.
5. L'art. 17, n. 2, di tale regolamento dispone che:
«La partecipazione finanziaria dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali sovvenzionabili o rispetto all'insieme delle spese pubbliche o assimilabili sovvenzionabili (nazionali, regionali o locali e comunitarie), relativi a ciascuna azione (programma operativo, regimi di aiuti, sovvenzione globale, progetto, assistenza tecnica o studio)».
6. Tale regolamento fissa poi al suo Titolo VI («Disposizioni finanziarie») regole in materia di controllo finanziario (art. 23) e di riduzione, sospensione e soppressione del contributo (art. 24).
7. L'art. 23 prevede che:
«1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per:
– verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,
– prevenire e sanzionare le irregolarità,
– recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate (...).
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali appropriate, concernenti il controllo delle misure previste dai programmi o dalle azioni in questione.
(...)
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell'articolo 206 del trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo.
Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della partnership. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.
La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.
La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all'esito dei controlli effettuati.
3. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo ad una azione, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'azione».
8. L'art. 24 enuncia a sua volta quanto segue:
«1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione.
(…)».
9. Va poi richiamato il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (7) (in prosieguo: il «regolamento n. 2064/97»).
10. In particolare l'art. 2, n. 1, lett. c), di tale regolamento dispone che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri devono «prevedere una pista di controllo adeguata», vale a dire un percorso chiaro e preciso che consenta di «seguire i dati dal momento del loro ingresso in un sistema di gestione e di controllo interno fino alla loro uscita» (8).
11. In virtù dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, una pista di controllo è adeguata quando consente:
«a) di verificare la corrispondenza fra gli importi sintetici certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa ai vari livelli dell'amministrazione e dei destinatari finali;
b) controllare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili».
12. Occorre infine menzionare il regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990 (9), che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (in prosieguo: il «regolamento n. 1866/90»). Per quanto qui rileva, l'art. 5, n. 2, di tale regolamento dispone:
«Gli Stati membri che presentano le dichiarazioni di spesa in ecu convertono in ecu gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, utilizzando il tasso del mese durante il quale tali spese sono state registrate nella contabilità degli organismi responsabili della gestione finanziaria dei programmi. A tal fine, la Commissione comunica mensilmente agli Stati membri il tasso applicabile».
III – Fatti e procedura
13. Con decisione 94/626/CE del 13 luglio 1994 la Commissione ha definito il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Irlanda interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'intero territorio irlandese (10), relativamente al periodo di programmazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.
14. In attuazione di tale provvedimento e con tre diverse decisioni la Commissione ha concesso nel 1994, per quanto qui interessa, il concorso finanziario del FSE a dei programmi operativi riguardanti rispettivamente lo sviluppo delle risorse umane (11), il turismo (12) e lo sviluppo industriale (13) per un importo complessivo pari ad EUR 1 897 206 226.
15. L'autorità di gestione incaricata dall'Irlanda dell'attuazione dei progetti cofinanziati dal FSE era il Department of Enterprise, Trade and Employment (in prosieguo: il «DETE»).
16. Dal 6 al 10 novembre e dal 4 al 6 dicembre 2000 i servizi della Commissione effettuavano a Dublino, ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, verifiche in loco e indagini concernenti operazioni cofinanziate dal FSE per il periodo 1994-1998. Tali controlli riguardavano in particolare le azioni intraprese dal National Training and Development Institute (in prosieguo: il «NTDI») e dalla Central Remedial Clinic, entrambi operanti sotto la responsabilità del National Rehabilitation Board. Nel corso di tali verifiche la Commissione controllava inoltre la «pista di controllo» fornita dal DETE al fine di verificare la corrispondenza tra quanto versato dalla Commissione e l'ammontare richiesto dai diversi beneficiari finali partecipanti ai tre programmi operativi in questione.
17. In seguito a tali accertamenti la Commissione riscontrava alcune irregolarità nelle richieste di concorso finanziario del FSE relative ai tre programmi operativi.
18. In particolare, essa rilevava che:
a) il NTDI non aveva dichiarato – nell'ambito del programma operativo concernente lo sviluppo delle risorse umane – la totalità delle risorse nazionali effettivamente disponibili, ma soltanto quelle fino ad un importo pari al 25% del costo totale del finanziamento, vale a dire fino alla percentuale minima di partecipazione di fondi nazionali richiesta per poter beneficiare del cofinanziamento del FSE in regime di «obiettivo 1». Tale irregolarità aveva pertanto provocato l'eccessiva richiesta di partecipazione comunitaria al progetto;
b) il DETE – dopo aver correttamente applicato il meccanismo di conversione in ecu di cui all'art 5, n. 2, del regolamento n. 1866/90 – aveva effettuato degli aggiustamenti sugli importi ottenuti in seguito a tale operazione trasferendo una parte delle spese pubbliche non cofinanziate verso quelle cofinanziate. In tal modo aveva massimizzato la partecipazione del FSE inizialmente prevista per i tre programmi operativi presentando pertanto richieste di cofinanziamento eccessive;
c) le summenzionate irregolarità avevano entrambe generato – al livello delle operazioni effettuate rispettivamente dal NTDI e dal DETE – alterazioni della «pista di controllo» in quanto non consentivano di verificare la corrispondenza tra le spese effettuate ed i finanziamenti richiesti.
19. Sulla base di tali accertamenti la Commissione redigeva una relazione di audit – di cui inviava copia alle autorità irlandesi il 13 febbraio 2001 – e invitava il DETE a pronunciarsi sulla stessa.
20. Dopo aver condotto un'inchiesta sulle presunte irregolarità evidenziate nella suddetta relazione, con lettera del 20 dicembre 2001 il DETE rispondeva alle contestazioni mosse dalla Commissione.
21. Non avendo tali indagini prodotto, a suo giudizio, alcun fatto nuovo, la Commissione azionava la procedura di cui all'art. 24 del regolamento n. 4253/88 e, con lettera del 28 febbraio 2002, notificava la propria decisione alle autorità irlandesi invitandole a presentare le proprie osservazioni.
22. Con lettera del 18 giugno 2002, integrata dalla lettera del 25 giugno 2002, il DETE faceva presente che:
a) le domande iniziali di cofinanziamento del FSE presentate dal NTDI non erano conformi alle buone pratiche operative del FSE e per tali ragioni erano state riformulate in seguito ad accurate verifiche, quantomeno per gli anni 1998 e 1997. Non era invece stato possibile compiere tali verifiche con lo stesso grado di precisione per gli anni anteriori al 1997, soprattutto a causa del cambiamento del sistema informatico budgetario dell’NTDI che aveva comportato la perdita di numerosi dati. L'Irlanda aveva di conseguenza fatto ricorso, per ricostruire il quadro finanziario dal 1994 al 1996, a tecniche di estrapolazione che consentivano comunque di accertare la regolarità dei finanziamenti concessi;
b) sebbene il meccanismo di aggiustamento delle domande di cofinanziamento del FSE adoperato dal DETE non fosse appropriato, esso non aveva comunque dato luogo ad alcun finanziamento comunitario indebito o eccessivo;
c) le verifiche intraprese dalle autorità irlandesi avevano dimostrato che l'insieme delle richieste di finanziamento corrispondevano a spese eleggibili, rimediando così alle involontarie alterazioni della «pista di controllo» riscontrate dalla Commissione.
23. Il 27 febbraio 2003, dopo aver esaminato la risposta delle autorità irlandesi, la Commissione ha infine adottato la decisione impugnata con la quale ha ridotto di EUR 15 614 261 l'importo totale del contributo concesso dal FSE per i tre programmi operativi, sulla base delle irregolarità riscontrate nell'esecuzione dei progetti interessati e nelle relative richieste di finanziamento.
24. Con ricorso presentato il 13 maggio 2003 l'Irlanda ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della Commissione alle spese di giudizio. Quest'ultima si è ovviamente opposta a tali richieste, chiedendo a sua volta di rigettare il ricorso come totalmente infondato e di condannare la ricorrente alle spese.
25. Chiusa la procedura scritta, nel corso della quale sono state presentate anche una memoria di replica ed una di controreplica, le parti sono state ascoltate in udienza il 13 gennaio 2005.
IV – Analisi giuridica
1) Sull’errore manifesto di valutazione
26. Con il primo motivo di ricorso il governo irlandese sostiene che la Commissione, applicando la correzione finanziaria in esame, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione in fatto ed in diritto.
27. In particolare, esso fa valere che le asserite irregolarità riscontrate dalla Commissione sono in realtà errori di natura meramente «tecnica» o «procedurale» che non hanno avuto alcun impatto sostanziale sul bilancio comunitario. In altre parole, queste «negligenze» non dovrebbero essere assimilate a delle vere e proprie «irregolarità» tali da giustificare una riduzione del contributo comunitario.
28. Le autorità irlandesi affermano infine che la Commissione ha rifiutato, in modo ingiustificato, di tenere conto delle spiegazioni e dei calcoli rettificativi da esse presentati e destinati a dimostrare che le irregolarità contestate non avrebbero dato luogo ad alcun eccessivo o indebito finanziamento del FSE.
29. Dico subito di non essere convinto dagli argomenti del governo irlandese.
30. La Commissione ha infatti deciso di ridurre il contributo finanziario del FSE sulla base di una relazione di audit (14) che, come ho ricordato in precedenza, ha evidenziato tre tipi di irregolarità nell'esecuzione dei programmi operativi (supra punto 17). Ora, sia durante la procedura amministrativa che dinanzi alla Corte le autorità irlandesi non hanno contestato né l'esistenza né il carattere sistematico di tali irregolarità, ma hanno solo tentato di dimostrarne il limitato impatto finanziario.
31. Si può quindi ritenere che il governo ricorrente abbia accettato i risultati delle verifiche condotte dalla Commissione. È certo, in ogni caso, che quest'ultima non è incorsa in errore nell'accertare carenze sistematiche nella fase di attuazione dei suddetti programmi, essendo state queste carenze, ripeto, esplicitamente riconosciute dalle stesse autorità irlandesi.
32. Ora, come ha ricordato in più occasioni la Corte, una volta che la Commissione individua l'esistenza di irregolarità nella gestione di fondi comunitari da parte di uno Stato membro, essa «è tenuta ad effettuare la rettifica dei conti presentati da quest'ultimo» (15). Del resto, questo è quanto espressamente richiesto dal principio di «buona gestione finanziaria» enunciato dall'art. 274 CE nonché, più specificamente, dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88 che disciplina la «riduzione, sospensione o soppressione» di contributi in caso di irregolarità.
33. Il governo irlandese incentra tuttavia la propria difesa sul carattere asseritamene «tecnico» delle carenze in questione. A suo avviso, cioè, poiché queste ultime non avrebbero causato danni finanziari al FSE, non si potrebbe parlare in proposito di «irregolarità» ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.
34. Ora, senza che sia necessario esaminare le argomentazioni sviluppate dall'Irlanda sulla portata limitata delle proprie «negligenze», argomentazioni che del resto consistono essenzialmente in valutazioni di puro fatto, mi sembra sufficiente rilevare che la proposta interpretazione dell'art. 24 non trova fondamento nel testo o nelle finalità dello stesso.
35. La disposizione in parola prevede in effetti che la Commissione possa ridurre, sospendere o sopprimere la concessione di finanziamenti comunitari in caso di «irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione». Nessuna distinzione essa opera invece al riguardo in funzione del «valore finanziario» dell'irregolarità o della modifica in questione.
36. È noto del resto, ed è altresì confermato dall'ampia giurisprudenza comunitaria in materia (16), che anche carenze o inadeguatezze (per esempio nelle procedure di gestione e controllo dei fondi) che non abbiano un preciso impatto finanziario possono seriamente ledere gli interessi finanziari dell'Unione nonché il rispetto del diritto comunitario; per questo motivo esse giustificano l'applicazione di correzioni finanziarie da parte della Commissione. E ciò in modo particolare quando, come nel caso di specie, si tratti di violazioni sistematiche della pertinente disciplina, quali tra l'altro dichiarazioni inesatte ed aggiustamenti ex post tra spese cofinanziabili e non cofinanziabili, che si prestano come tali a compromettere la trasparenza dei flussi finanziari e la regolarità delle operazioni e quindi, in definitiva, il corretto finanziamento dell'intero sistema.
37. Il governo ricorrente fa infine valere che la Commissione avrebbe erroneamente rifiutato di tener conto delle correzioni che nel 2001, in risposta alle contestazioni mossele nella relazione di audit, le autorità irlandesi hanno apportato alle richieste di finanziamento da esse presentate per i tre programmi operativi. Tali rettifiche erano essenzialmente volte a dimostrare che le irregolarità accertate dalla Commissione non avevano provocato alcuna richiesta di finanziamento indebito o eccessivo, in quanto il loro importo non aveva superato il limite massimo di cofinaziamento FSE (nel caso di specie il 75%).
38. A prescindere dalla questione dell'attendibilità dei calcoli effettuati dalle autorità irlandesi (17), a me sembra che la Commissione abbia buon gioco nel replicare che tali correzioni erano irricevibili in quanto presentate fuori termine. In effetti, avendo individuato spese e/o fonti nazionali di cofinanziamento che non erano state dichiarate in precedenza, dette rettifiche implicavano necessariamente una riprogrammazione degli impegni del FSE, che erano stati stabiliti sulla base delle dichiarazioni annuali effettuate dalle autorità irlandesi durante il periodo di programmazione 1994-1999. Ora, come si evince chiaramente dalla pertinente normativa (18), nessuna modifica dei piani finanziari poteva intervenire dopo il 31 dicembre 1999, termine ultimo previsto per l'impiego di finanziamenti comunitari nel quadro dei tre programmi operativi in questione. In altre parole, dopo tale data, i piani finanziari erano definitivamente chiusi e non potevano più essere modificati per tenere eventualmente conto delle rettifiche presentate dall'Irlanda.
39. Alla luce delle considerazioni che precedono, mi sembra di poter concludere che la Commissione non sia incorsa in un manifesto errore di valutazione nel ridurre il contributo finanziario del FSE di cui trattasi e che pertanto il primo motivo di ricorso debba essere respinto.
2) Sulla violazione di regole di diritto relative all'applicazione del Trattato
40. Con il secondo motivo di ricorso il governo irlandese contesta la violazione di tre disposizioni di diritto derivato in materia di Fondi strutturali.
41. a) In primo luogo, esso sostiene che la Commissione abbia violato l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 in quanto:
– in contrasto con tale disposizione, essa non avrebbe adottato entro la data di entrata in vigore del regolamento (3 agosto 1993), ma soltanto nell'aprile 1997, mediante il regolamento n. 2064/97, le misure d'attuazione necessarie in materia di controllo finanziario;
– la decisione impugnata applicherebbe retroattivamente ai progetti di cofinanziamento del FSE per gli anni 1994-1997 il regolamento n. 2064/97, in particolare la nozione di «pista di controllo» contenuta nel suo art. 2, benché al momento dei fatti di causa tale nozione non fosse stata ancora chiaramente definita (supra punto 10).
42. Sul primo punto, però, ritengo di dover concordare con la Commissione quando afferma che la tardiva adozione delle disposizioni attuative del regolamento n. 4253/88 poteva essere contestata soltanto mediante un ricorso per carenza, ai sensi dell'art. 232 CE oppure, al limite, impugnando entro due mesi dalla sua adozione il regolamento n. 2064/97 con un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Il ritardo in questione non può invece essere contestato in occasione di un ricorso diretto ad ottenere, come nel caso di specie, l'annullamento di una decisione di riduzione di finanziamento comunitario.
43. Per quanto concerne l'asserita applicazione retroattiva del regolamento n. 2064/97, osservo innanzi tutto che la decisione impugnata non richiama alcuna disposizione di tale regolamento.
44. Più in particolare, poi, quanto alla nozione di «pista di controllo adeguata», rilevo che, sebbene questa sia stata formalizzata soltanto nel 1997, ciò non significa che prima di tale data uno Stato membro potesse attuare programmi operativi cofinanziati da fondi strutturali senza delineare un percorso chiaro e preciso che consentisse di «seguire i dati dal momento del loro ingresso in un sistema di gestione e di controllo interno fino alla loro uscita» (19) e quindi di valutare la corretta gestione finanziaria dei progetti in questione. In effetti, come si evince dal punto 16 della decisione impugnata, già prima dell'aprile 1997 qualsiasi meccanismo che non permettesse di verificare la corrispondenza fra gli importi sintetici presentati alla Commissione con i singoli documenti giustificativi delle spese, nonché di controllare l'insieme dei flussi finanziari attinenti all'erogazione del contributo comunitario, era ritenuto contrario agli artt. 4, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento n. 2052/88, nonché all'art. 17, n. 2, del regolamento n. 4253/88.
45. In altre parole l'insieme di tali disposizioni, in vigore anteriormente al 1997, richiedevano allo Stato membro di assicurare l'esatta corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute nel quadro di progetti cofinanziati da fondi strutturali e le relative richieste di contributi comunitari, ed erano da sole sufficienti a far sanzionare le irregolarità commesse dalle autorità irlandesi.
46. b) In secondo luogo, a giudizio del governo irlandese, la Commissione avrebbe violato l'art. 24, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4253/88 in quanto:
– non avrebbe adeguatamente esaminato tutti gli elementi del dossier ed in particolare non avrebbe tenuto conto delle rettifiche apportate alle richieste di partecipazione comunitaria;
– le irregolarità constatate non sarebbero state così gravi da giustificare una riduzione del contributo finanziario.
47. Ora a me sembra che tale argomento costituisca una semplice ripetizione di quanto sostenuto dal governo ricorrente nel primo motivo di ricorso circa l'impatto delle irregolarità contestategli. Per tale ragione rinvio alle considerazioni già espresse sul punto (supra punti 29-32).
48. c) L'Irlanda sostiene infine che la Commissione avrebbe violato il principio di partenariato, di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88.
49. Devo rilevare tuttavia che la ricorrente non motiva in alcun modo tale censura. Al pari della Commissione, quindi, ritengo che la stessa sia irricevibile poiché viola l'art. 21 dello Statuto della Corte e l'art. 40 del regolamento di procedura, ai sensi dei quali un ricorso deve sempre contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla convenuta di preparare la propria difesa e alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale (20).
50. Alla luce di quanto esposto, ritengo quindi che il secondo motivo di ricorso sia in parte infondato ed in parte irricevibile.
3) Sulla violazione del principio di proporzionalità
51. Con il terzo motivo di ricorso l'Irlanda fa valere che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, in quanto ha ridotto il contributo del FSE mentre avrebbe potuto adottare un approccio meno restrittivo, accogliendo le spiegazioni e le correzioni presentate dalle autorità irlandesi volte a dimostrare la natura puramente «tecnica» e l'impatto limitato delle carenze di cui trattasi. La Commissione avrebbe dovuto inoltre tenere conto della natura dei beneficiari dei finanziamenti, essendo il NTDI un organismo senza fine di lucro, e del fatto che i tre programmi operativi erano stati sempre eseguiti in modo efficace e nel pieno rispetto di tutte le condizioni sostanziali poste dal diritto comunitario.
52. In proposito, osservo innanzi tutto che anche in questo caso il governo ricorrente si limita, in gran parte, a riproporre argomentazioni già sviluppate nel primo mezzo di ricorso, in merito alla natura e alla portata dei propri «errori» nella gestione e nell'esecuzione dei programmi. Al riguardo, però, mi sono già espresso (supra punti 28-32).
53. Per quanto poi concerne più specificamente il rispetto del principio di proporzionalità, mi sembra opportuno ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, sono conformi a tale principio le riduzioni di contributi comunitari che «sono direttamente connesse alle irregolarità rilevate e hanno lo scopo di escludere il rimborso soltanto delle spese illegali o inutili» (21).
54. Ora, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che la riduzione applicata nella fattispecie corrisponde esattamente agli importi di finanziamento comunitario su cui, secondo i calcoli effettuati dalla Commissione, hanno avuto un impatto le irregolarità riscontrate e, ripeto ancora una volta, non contestate dal governo ricorrente.
55. Ritengo pertanto che anche il terzo motivo di ricorso debba essere respinto.
4) Sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto
56. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso il governo ricorrente sostiene che, nel corso dei contatti avuti durante il 2001 e il 2002 in seguito ai controlli effettuati dai servizi della Commissione, questi ultimi avrebbero chiesto alle autorità irlandesi di verificare le richieste di finanziamento interessate dalle suddette indagini. Ciò avrebbe fatto sorgere, ad avviso di quel governo, un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione avrebbe accolto i chiarimenti ed i calcoli rettificativi richiesti e non avrebbe ridotto il contributo del FSE. A rafforzare tale legittimo affidamento avrebbe inoltre concorso il diverso e meno restrittivo approccio seguito dalla Commissione nel valutare pratiche contabili nell'ambito di precedenti controlli circa l'esecuzione di programmi finanziati dal FSE in Irlanda.
57. Deludendo queste aspettative, aggiunge il governo ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa anche in una violazione del principio della certezza del diritto. Principio che sarebbe stato ulteriormente leso, secondo quel governo, dal fatto che la decisione impugnata avrebbe applicato regole non previste dalla disciplina vigente al momento dei fatti di causa, in particolare pretendendo che i conti del FSE fossero definitivamente chiusi il 31 dicembre 1999 e che quindi dopo tale data nessuna rettifica o correzione potesse essere operata.
58. Per parte mia ricordo anzitutto che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il principio del legittimo affidamento può essere invocato da chi «si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto nascere in lui fondate aspettative» (22).
59. Ora, dai documenti addotti dallo stesso governo irlandese non si può evincere alcun tipo di assicurazione da parte Commissione circa l'inesistenza di irregolarità nelle pratiche finanziarie e contabili in questione e/o la non applicazione di una riduzione del contributo comunitario. Anzi, già nella ricordata relazione di audit i servizi della Commissione avevano concluso, in modo inequivocabile, che le irregolarità constatate avevano causato una richiesta eccessiva di cofinanziamento del FSE, che avrebbe dovuto essere oggetto di una rettifica finanziaria.
60. Escludo poi che un qualche legittimo affidamento possa essere fondato, come sembra invece suggerire il governo irlandese, sul fatto che i servizi della Commissione, nel corso di precedenti operazioni di controllo in Irlanda, non avessero riscontrato irregolarità nella gestione dei contributi del FSE. La Corte ha infatti dichiarato a più riprese «che qualora la Commissione abbia tollerato irregolarità per motivi di equità, lo Stato membro interessato non acquista alcun diritto ad esigere l'adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell'esercizio seguente in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento» (23). A maggior ragione, ciò vale per il caso in cui la Commissione non avesse scoperto in precedenza il tipo di irregolarità in questione (24).
61. Ritengo pertanto che, con la decisione impugnata, la Commissione non abbia violato il principio del legittimo affidamento.
62. Quanto infine al principio della certezza del diritto, ricordo che la sua applicazione presuppone che «le norme giuridiche [pertinenti] siano chiare e precise» e che esso è «diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario» (25). Ora, non vedo come tale principio possa essere stato violato nel caso di specie, dal momento che, come ho rilevato in precedenza, la normativa in vigore prevedeva chiaramente, da una parte, la possibilità di riduzione del contributo finanziario in caso di irregolarità del tipo di quelle riscontrate dalla Commissione nella fattispecie nella gestione dei fondi strutturali (supra punti 30-36 e 44-45) e, dall’altra, che nessuna modifica dei piani finanziari poteva intervenire dopo il 31 dicembre 1999, poiché, come si è detto al punto 38, tali piani erano definitivamente chiusi.
63. Ritengo quindi che anche il quarto motivo sia infondato e che vada respinto insieme con l'intero ricorso.
V – Sulle spese
64. In base al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. La Commissione avendo fatto richiesta in questo senso, e considerato quanto ho appena detto sull'esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
VI – Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, suggerisco pertanto alla Corte di respingere il ricorso e condannare l'Irlanda alle spese.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 185, pag. 9. Tale regolamento non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
3 – GU L 193, pag. 5.
4 – L'art. 1 del regolamento n. 2052/88 definisce tale obiettivo nei seguenti termini: «promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo».
5 – GU L 374, pag. 1. Tale regolamento non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
6 – GU L 193, pag. 20.
7 – GU L 290, pag. 1. Tale regolamento non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).
8 – Questa è la definizione della nozione di «pista di controllo» elaborata dalla Corte dei conti delle CE (Glossario controllo esterno delle finanze pubbliche, Corte dei conti delle CE, 1989).
9 – GU L 170, pag. 36. Tale regolamento non è più in vigore ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (GU L 78, pag. 4).
10 – GU L 250, pag.12.
11 – C(94) 3226 del 29 novembre 1994.
12 – C(94) 1972 del 29 luglio 1994.
13 – C(94) 2613 del 15 novembre 1994.
14 – Il cui testo, allegato alla decisione impugnata, è riportato nell'allegato n. 4 del ricorso.
15 – Sentenza 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4813, punto 67). Il corsivo è mio.
16 – La giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto alla Commissione il potere di ridurre o sopprimere un contributo comunitario, tra l'altro, in caso di utilizzo dei fondi non conforme al principio generale di «corretta gestione finanziaria» [v., per esempio, sentenza 15 settembre 1998, causa T‑142/97, Branco/Commissione (Racc. pag. II‑3567, punto 66)], di violazione dell'«obbligo di informazione e di correttezza nei confronti della Commissione» [sentenza 11 marzo 2003, causa T-186/00, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. II-719, punto 50)] e di inadeguatezza o insufficienza dei sistemi di controllo nazionali [v., per esempio, sentenza 18 settembre 2003, causa C‑346/00, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-9293, punti 35-37)].
17 – Osservo, per esempio, che per gli anni 1994-1996 tali calcoli sono stati effettuati mediante ricorso a tecniche di estrapolazione e non sulla base di dati certi.
18 – V. Quadro comunitario di sostegno 1994-1999: Irlanda-Obiettivo 1, punto 19, primo trattino, allegato alla decisione della Commissione 94/626; Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali, SEC(1999) 1316 def., punto 6.1, e decisioni della Commissione C(94) 3226, art. 5, C(94) 1975, art. 5, e C(94) 2613, art. 6.
19 – Corte dei conti delle CE (Glossario controllo esterno delle finanze pubbliche, cit.).
20 – V. anche sentenze del Tribunale 25 maggio 2004, causa T‑154/01, Distilleria Palma/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58); 5 marzo 2003, causa T‑293/01, Ineichen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83, II‑441, punto 84); 30 settembre 2003, causa T‑191/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 281).
21 – Sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione (Racc. pag. II-3567, punto 110). In caso di gravi irregolarità, la Corte ha addirittura riconosciuto la possibilità di sanzionare il beneficiario del finanziamento «non con la riduzione del contributo fino a concorrenza dell'importo corrispondente a tale irregolarità, bensì con la soppressione integrale del contributo stesso», essendo solo tale misura in grado di «produrre l'effetto dissuasivo necessario ai fini della buona gestione» delle risorse comunitarie (sentenza 24 gennaio 2002, causa C‑500/99 P, Conserve Italia, Racc. pag. I‑867, punto 100).
22 – Sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A 59, II-303, punto 47). Il corsivo è mio.
23 – V., in particolare, sentenze 16 ottobre 2003, causa C-339/00, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-11757, punto 81), e 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione (Racc. pag. I-35, punto 12).
24 – V. sentenza Irlanda/Commissione, cit., punto 81.
25 – Sentenza 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag. I-569, punto 20).
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