CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 3 marzo 2005(1)
Causa C-221/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento – Incompleta trasposizione della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Mancanza di un'adeguata individuazione delle acque inquinate o che possono essere inquinate e designazione delle zone vulnerabili ad esse connesse»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento avviato a norma dell’art. 226 CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio ha omesso di adottare le misure necessarie per la completa trasposizione e la corretta attuazione dell’art. 3, nn. 1 e 2 e degli artt. 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (in prosieguo:la «direttiva sui nitrati») (2) , per la Regione fiamminga, e degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della direttiva sui nitrati per la Regione vallona. Il ricorso della Commissione mira ad ottenere una declaratoria nel senso che il Regno del Belgio sino ad oggi non applica e non rispetta correttamente la direttiva sui nitrati.
II – Ambito normativo
A – Le pertinenti disposizioni della direttiva sui nitrati
2. La direttiva sui nitrati mira a ridurre l’inquinamento delle acque provocato o generato dai nitrati provenienti da fonti agricole e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo (art. 1). Per inquinamento si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque (art. 2, lett. j).
3. La direttiva sui nitrati impone agli Stati membri tre diversi tipi di obblighi. In primo luogo gli Stati membri, a norma dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva e conformemente ai criteri di cui all’allegato I, individuano le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’art. 5 della direttiva medesima. In secondo luogo gli Stati membri, a norma dell’art. 3, n. 2, designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all’inquinamento. Infine l’art. 5 della direttiva sui nitrati impone loro l’obbligo di fissare programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate per prevenire o risolvere – conformemente agli obiettivi di cui all’art. 1 – i problemi dell’inquinamento delle acque provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
4. La designazione delle zone vulnerabili deve avvenire entro due anni a decorrere dalla notifica della direttiva sui nitrati (art. 3, n. 2) e deve essere notificata alla Commissione entro sei mesi. La fissazione di programmi di azione idonei al conseguimento degli obiettivi della direttiva sui nitrati, esposti al suo art. 1, deve avvenire entro un periodo di due anni dalla designazione di cui all’art. 3, n. 2 (art. 5, n. 1).
5. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rivedere le designazioni di zone vulnerabili, per tenere conto di cambiamenti e di fattori imprevisti al momento della precedente designazione (art. 3, n. 4). Allo stesso modo gli Stati membri rivedono i propri programmi d’azione originari (art. 5, n. 7).
6. Inoltre, in conformità dell’art. 4 della direttiva sui nitrati, gli Stati membri, al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, entro due anni dalla notifica della direttiva provvedono a fissare codici di buona pratica agricola, applicabili a discrezione degli agricoltori, e, se necessario, a predisporre programmi comprendenti disposizioni per la formazione e l’informazione degli agricoltori, per promuovere l’applicazione di questi codici.
7. Infine l’art. 10, n. 1, della direttiva sui nitrati prevede che gli Stati membri, entro il periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva stessa, presentino alla Commissione una relazione contenente una descrizione dell’azione di prevenzione dell’inquinamento delle acque, una mappa in cui siano indicate le acque così individuate e le zone designate come vulnerabili, un sommario dei risultati dei controlli di queste zone e i programmi d’azione fissati ai sensi dell’art. 5.
8. Ai sensi dell’art. 12 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica. Posto che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991, questi avrebbero dovuto recepirla nel rispettivo ordinamento nazionale al più tardi il 20 dicembre 1993.
B – La normativa nazionale pertinente
9. Nella Regione fiamminga è stato dato avvio alla riduzione dell’inquinamento delle acque provocato da nitrati provenienti da fonti agricole e alla prevenzione di qualsiasi ulteriore inquinamento con legge regionale 23 gennaio 1991, relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi (in prosieguo: la «legge regionale sui concimi») (3) . Tale legge regionale è stata emendata con successiva legge regionale 20 dicembre 1995, in base alla quale il governo fiammingo ha adottato una serie di decreti di esecuzione. Una valutazione della legge regionale sui concimi ha dato luogo, nel 1998, ad una successiva modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2000 (4) .
10. Nella Regione vallona la direttiva sui nitrati è stata recepita con decreto del governo vallone 5 maggio 1994, diretto alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (5) .
11. Le disposizioni verranno in prosieguo citate per quanto rilevanti.
III – Procedimenti precontenziosi
A – Procedimento 94/2239
12. Il 18 maggio 1995 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida nell’ambito del procedimento 94/2239, relativo all’applicazione della direttiva sui nitrati. Dopo aver esaminato tutte le informazioni fornite dal Regno del Belgio, il 28 ottobre 1997 la Commissione ha inviato a quel governo una lettera di diffida integrativa, a cui il Regno del Belgio ha risposto con lettera del 22 gennaio 1998. Dopo un’analisi della risposta di quest’ultimo, il 23 novembre 1998 la Commissione ha emesso un parere motivato chiedendo a tale Stato di adottare entro due mesi dalla notifica del medesimo tutti i provvedimenti necessari a conformarsi al parere stesso. In siffatto parere la Commissione perviene alla conclusione che il Regno del Belgio non ha adottato i provvedimenti necessari a dare attuazione all’art. 3, n. 2, e agli artt. 4, 5, 6 e 12 della direttiva sui nitrati. Con riguardo agli artt. 3, n. 2, e 6, la Commissione rinvia al procedimento per inadempimento 97/4750. Le autorità belghe hanno risposto al parere motivato con lettera del 19 febbraio 1999, in cui esponevano il punto di vista della Regione fiamminga in ordine agli addebiti della Commissione. Nel ricorso la Commissione menziona inoltre le seguenti lettere:
Regione fiamminga
– Lettera del 10 dicembre 1998, in cui il governo fiammingo annuncia un nuovo Piano d’azione per i concimi (M.A.P.). La lettera contiene una proposta di modifica della legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento provocato da concimi, nonché della legge regionale 28 giugno 1985 sull’autorizzazione ambientale;
– Lettera del 25 giugno 1999, con cui viene comunicato che la legge regionale di modifica menzionata nella lettera 10 dicembre 1998 è stata definitivamente approvata dal parlamento fiammingo e ratificata e pubblicata l’11 maggio 1999;
– Lettera del 4 settembre 2002 con copia del decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002, diretto al riesame, alla revisione e all’integrazione delle zone vulnerabili per la qualità delle acque, ai sensi dell’art. 15, nn. 3, 4 e 5, della legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi;
Regione vallona
– Lettera della Regione vallona del 9 gennaio 2001 (non prodotta in allegato) in cui sarebbe confermato che sino a quel momento non sarebbero stati predisposti per le zone vulnerabili Crétacé de Hesbaye (Haspengouw) e Sables Bruxelliens i programmi di azione richiesti dalla direttiva sui nitrati.
B – Procedimento 97/4750
13. A fianco del procedimento 94/2239 la Commissione ha avviato anche il procedimento 97/4750. Nella lettera di diffida del 28 ottobre 1998, nell’ambito del procedimento 97/4750, la Commissione esamina inoltre taluni addebiti mossi nel contesto del procedimento 94/2239. In essa la Commissione giunge alla conclusione che il Regno del Belgio non ha adottato i provvedimenti necessari per dare attuazione agli artt. 3, 5, 6, 10 e 12 della direttiva. In diverse lettere il Regno del Belgio ha risposto circostanziatamente a tale lettera di diffida. Successivamente la Commissione, il 9 novembre 1999, ha inviato un parere motivato in cui chiedeva l’adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso entro un periodo di due mesi dalla notifica del medesimo. Il 23 dicembre 1999 il Regno del Belgio ha chiesto una proroga di un mese per poter formulare una risposta al parere motivato. Il 18 febbraio 2000 le autorità belghe hanno risposto al parere motivato con riguardo alla posizione della Regione fiamminga. Anche in questo procedimento la Commissione rinvia nel suo ricorso alle lettere successivamente inviate dal Regno del Belgio:
Regione fiamminga
– Lettera del 15 dicembre 2000 relativa a due decreti di esecuzione del governo fiammingo della legge regionale sui concimi (M.A.P.II);
– Lettera del 17 gennaio 2002, in cui il ministro fiammingo per l’Ambiente e l’Agricoltura comunica che esso attualmente riscontra ulteriori progressi in relazione alla delimitazione delle zone vulnerabili nell’ambito della direttiva sui nitrati;
– Lettera del 24 aprile 2002, sulla versione francese della legge regionale sui concimi e sui relativi decreti di esecuzione;
– Lettera del 21 giugno 2002, con il decreto di delimitazione delle zone vulnerabili ed una nota sulla politica sui concimi nelle Fiandre;
– Lettera del 4 settembre 2002, relativa al decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002 diretto al riesame, alla revisione e all’integrazione delle zone vulnerabili per la qualità delle acque, ai sensi dell’art. 15, nn. 3, 4 e 5, della legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi;
– Lettera del 19 settembre 2002, sull’attuazione della direttiva sui nitrati, con in allegato il codice di buona pratica agricola (sostanze nutritive, ortaggi di campo e frutticoltura).
Regione vallona
– Lettera del 22 dicembre 2000, con un programma relativo al controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura;
– Lettere del 19 giugno e 5 settembre 2001, con il progetto preliminare di decreto sul controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura;
– Lettera del 13 giugno 2002, con due decreti di delimitazione di due zone vulnerabili;
– Lettera del 13 novembre 2002, con il progetto di decreto sul controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura;
– Lettera dell’11 dicembre 2002, con il decreto del governo vallone 10 ottobre 2002 sul controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura.
14. Il 22 maggio 2003, la Commissione, ritenendo che la situazione restasse insoddisfacente nonostante i dati trasmessi dalle autorità belghe, ha presentato il presente ricorso.
15. La Commissione e il Regno del Belgio sono stati sentiti all’udienza del 12 gennaio 2005.
IV – Il ricorso
16. La Commissione ha dedotto 5 censure nei confronti dei provvedimenti adottati dalla Regione fiamminga:
– In contrasto con l’art. 3, n. 1, della direttiva sui nitrati, il Regno del Belgio non ha adottato alcuna disposizione che individui le acque inquinate o che potrebbero esserlo. Sebbene le competenti autorità fiamminghe abbiano attualmente designato siffatte acque con decreto 14 giugno 2002 (6) , non ne è stata data comunicazione alla Commissione. La Commissione sostiene inoltre che la designazione non sarebbe avvenuta conformemente alla direttiva;
– Nella designazione delle zone vulnerabili nelle Fiandre, il Regno del Belgio non ha tenuto conto della procedura e dei criteri di cui all’art. 3 della direttiva sui nitrati;
– Il codice fiammingo di buona pratica agricola non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 4 e all’allegato II della direttiva sui nitrati;
– Il programma d’azione fiammingo non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 5 e all’allegato III della direttiva sui nitrati, in quanto non si applica in tutte le zone vulnerabili designate dalla Regione fiamminga e non è completo;
– La relazione relativa alla Regione fiamminga non contiene tutti i documenti e le informazioni che essa deve contenere ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’allegato V della direttiva sui nitrati.
17. Con riguardo alla Regione vallona, la Commissione ha mosso le seguenti censure:
– Il Regno del Belgio ha violato gli artt. 3, n. 2, e 12 della direttiva, in quanto la Regione vallona ha individuato le acque e designato le zone vulnerabili solo per una parte del suo territorio, lo ha fatto tardivamente e la designazione delle zone vulnerabili è incompleta;
– In contrasto con l’art. 3 della direttiva le autorità valloni, nell’individuazione delle acque inquinate e nella designazione delle zone vulnerabili, non hanno tenuto conto dell’inquinamento delle acque costiere e marine;
– Il Regno del Belgio ha violato l’art. 5 della direttiva in quanto la Regione vallona, dopo aver designato due zone vulnerabili sul proprio territorio, ha omesso di fissare programmi d’azione entro il termine all’uopo prescritto.
V – Ricevibilità del ricorso
18. Nel ricorso la Commissione ha chiesto alla Corte di tenere conto dei provvedimenti adottati nel Regno del Belgio in attuazione della direttiva sui nitrati dopo la scadenza dei termini previsti nel parere motivato. In questo modo la Corte potrebbe constatare che le asserite inadempienze nell’attuazione della direttiva sui nitrati perdurano tutt’oggi, seppure parzialmente.
19. A mio avviso la Corte non può soddisfare questa richiesta, con cui la Commissione probabilmente mira a risparmiarsi un nuovo procedimento precontenzioso contro il Regno del Belgio.
20. La direttiva sui nitrati prevede una serie di interventi successivi a cui gli Stati membri sono tenuti per realizzare gli obiettivi da essa perseguiti. Essi dovranno creare nella loro normativa interna i fondamenti idonei agli atti amministrativi necessari per l’attuazione della direttiva. Successivamente, essi devono individuare le acque inquinate dai nitrati, e quelle che corrono il rischio di diventarlo. Segue ancora la designazione delle zone vulnerabili, il cui scarico concorre ad aumentare la concentrazione di nitrati delle acque individuate. Al fine di ridurre l’uso di nitrati nelle zone vulnerabili dovranno essere prima fissati ed attuati programmi di azione. Infine tali programmi d’azione dovranno essere periodicamente riveduti alla luce degli ulteriori sviluppi, compresa la designazione delle zone vulnerabili. Per questa catena di interventi, descritta più in dettaglio ai precedenti paragrafi da 2 a 8, sono previsti una serie di termini entro i quali devono essere espletati i singoli adempimenti, come anelli di una catena, ed un obbligo di comunicazione alla Commissione.
21. La direttiva sui nitrati, come emerge dai suoi obiettivi e dalla sua economia, comporta un obbligo pressoché permanente per gli Stati membri di svolgere azioni idonee, consistenti negli atti previsti dalla direttiva, al fine di realizzare la perseguita riduzione della concentrazione di nitrati delle acque inquinate. A tal fine occorre assoggettare ad una sistematica verifica i provvedimenti di attuazione che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare.
22. Dato che l’attuazione della direttiva sui nitrati impone che gli Stati membri adottino una serie di provvedimenti in successione, essi possono venir meno ai loro obblighi in diversi modi:
– Essi non effettuano gli adempimenti richiesti, o lo fanno tardivamente;
– Gli interventi eseguiti sono inadeguati o non corretti;
– Essi sono inadempienti nell’esecuzione dei provvedimenti adottati o mantengono tali provvedimenti in maniera insufficiente nei confronti degli operatori economici a cui gli stessi sono diretti;
– Trascorso un periodo ragionevole, essi non soddisfano gli obblighi di risultato imposti dalla direttiva sui nitrati.
23. Proprio perché la direttiva sui nitrati esige dagli Stati membri un insieme composito di interventi, distribuiti in un periodo prolungato, il relativo controllo da parte della Commissione deve essere rigoroso. Diversamente da molte altre direttive, la cui trasposizione da parte degli Stati membri si perfeziona con il loro tempestivo recepimento nella normativa nazionale, il controllo sull’attuazione della direttiva sui nitrati richiede un costante monitoraggio di tutte le fasi successive della catena di attuazione e una verifica dei risultati concreti raggiunti nell’attuazione.
24. In tale contesto la Commissione può essere interessata per motivi di opportunità a richiedere alla Corte una pronuncia che riguardi non solo il comportamento di uno Stato membro precedente alla conclusione del procedimento precontenzioso, ma anche interventi di uno Stato membro successivi a quel momento. In tal modo infatti si prende in considerazione una parte più ampia dell’iter di attuazione, scongiurando un eventuale rischio di ulteriori procedimenti contro il medesimo Stato. Siffatta possibilità può essere interessante anche per lo Stato membro, in quanto gli offre un maggior appoggio per le sue azioni future.
25. Ciononostante, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte, ritengo che questa via non sia percorribile. Secondo tale giurisprudenza, la questione se e in che misura uno Stato membro non abbia adempiuto i suoi obblighi dev’essere valutata in relazione alla situazione esistente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e la Corte non può tenere conto di mutamenti intervenuti successivamente (7) .
26. Nella sua giurisprudenza la Corte ha precisato i motivi per tale rigorosa delimitazione:
– Una garanzia procedurale per lo Stato membro, che nella fase precontenziosa deve avere l’opportunità di giustificarsi nei confronti della Commissione (8) .
– La possibilità essenziale per lo Stato membro di procedere all’adozione dei provvedimenti necessari dialogando con la Commissione, ed evitando così una condanna da parte della Corte (9) :
– La garanzia che in un eventuale procedimento dinanzi alla Corte l’oggetto della controversia possa essere chiaramente circoscritto (10) .
27. Un ricorso non è pertanto ricevibile, e ciò vale anche per la fattispecie in esame, con riguardo alle censure che non sono state formulate nel procedimento precontenzioso.
28. Ciò non deve significare peraltro che con la rigorosa applicazione di questa giurisprudenza vengano resi seriamente difficoltosi il controllo e l’imposizione dell’osservanza di disposizioni come la direttiva sui nitrati. Infatti nel procedimento precontenzioso la Commissione può specificare esattamente il contenuto dei provvediemnti di attuazione che lo Stato membro interessato avrebbe dovuto adottare. Qualora poi le sue tesi vengano confermate dalla Corte nel corso del procedimento giurisdizionale, tale pronuncia si ripercuote anche su quanto lo Stato membro deve ancora fare per adempiere gli obblighi risultanti dalla direttiva.
29. Ai fini della presente causa, ciò significa che le censure, o le parti delle censure, della Commissione che non sono fondate sulla lettera di diffida e sul parere motivato – e questo vale per tutti i provvedimenti adottati nel Regno del Belgio dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato in entrambi i procedimenti precontenziosi – non sono ricevibili.
30. In prosieguo, nella trattazione delle singole censure esaminerò quindi sempre se e in che misura esse siano ricevibili.
VI – Valutazione
A – Osservazione preliminare
31. Nella struttura federale dello Stato belga, la responsabilità per l’attuazione della direttiva sui nitrati spetta alle regioni. Pertanto nella valutazione del presente ricorso occorre accertare di volta in volta quali provvedimenti le singole regioni abbiano adottato nell’ambito delle proprie competenze, e se siffatti provvedimenti siano sufficienti. Dato che nei confronti della Comunità lo Stato belga resta responsabile per la trasposizione del diritto comunitario, ogni accertamento del fatto che l’attuazione della direttiva da parte delle regioni è tardiva e/o insufficiente implica che il Regno del Belgio non ha adempiuto i suoi obblighi.
B – Inosservanza degli obblighi di cui all’art. 3
Censure per quanto riguarda la Regione fiamminga
32. Innanzitutto la Commissione sostiene che il Belgio non ha adempiuto gli obblighi derivanti dall’art. 3, n. 1, della direttiva sui nitrati. La Regione fiamminga non ha individuato le acque inquinate né quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’art. 5. La Commissione ritiene inoltre che il governo belga abbia violato l’art. 3, n. 1, e l’allegato I, sub A, punto 3, della direttiva per non aver designato in ogni caso come eutrofiche, ai sensi della direttiva, le acque del Mare del Nord. Infine la Commissione sostiene che non le è stata inviata alcuna comunicazione relativa al decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002 (11) . Inoltre il metodo di individuazione delle acque non è conforme all’art. 3, n. 1, e ai criteri fissati all’allegato I, della direttiva sui nitrati.
33. Nel controricorso il governo belga precisa che la Regione fiamminga ha direttamente indicato zone vulnerabili in base ai criteri dell’allegato I alla direttiva sui nitrati, in quanto riteneva che fosse possibile provvedere contemporaneamente all’individuazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, e alla designazione ai sensi dell’art. 3, n. 2. Pur non avendo indicato formalmente le acque, la Regione fiamminga non ha omesso l’adempimento previsto dall’art. 3, n. 1. Prima di designare la zone vulnerabili, nelle acque sono state effettuate misurazioni, misurazioni che sono state successivamente utilizzate nell’indicazione delle zone vulnerabili.
34. Inoltre a giudizio della Commissione la normativa fiamminga non soddisfa gli obblighi previsti dall’art. 3, n. 2, della direttiva sui nitrati. Diverse zone sono state erroneamente escluse dalla denominazione di zone vulnerabili, e inoltre i criteri utilizzati per la designazione delle zone vulnerabili non coincidono completamente con quelli enunciati dall’art. 3, della direttiva sui nitrati. Inoltre un’analisi delle misurazioni presentate evidenzia che numerose zone non sono state designate come vulnerabili, anche se tali zone scaricano le loro acque in acque individuate ai sensi dell’art. 3, n. 1, e concorrono così all’inquinamento.
35. Per la designazione delle zone vulnerabili la Regione fiamminga distingue quattro categorie: zone vulnerabili per la qualità delle acque (art. 15, n. 6, legge regionale sui concimi), zone vulnerabili quali regioni agricole di interesse ecologico (art. 15 bis , legge regionale sui concimi), zone vulnerabili «natura» (art. 15 ter , legge regionale sui concimi) e territori saturi di fosfati (art. 15 quater , legge regionale sui concimi).
36. In primo luogo secondo la Commissione vengono designate come vulnerabili per la qualità delle acque, in forza dell’art. 15, n. 6, della legge regionale sui concimi, solo zone utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile. Questo modo di procedere è incompatibile sia con lo spirito e la lettera dell’art. 3, nn. 1 e 2, sia con i criteri posti dall’allegato I della direttiva sui nitrati, come riportati nell’art. 15, nn. 4 e 5, della legge regionale sui concimi. Dalle disposizioni sopra citate emerge infatti che nell’individuazione delle acque inquinate occorre tenere conto di tutte le acque sotterranee, e non solo di quelle destinate al consumo umano. Da questo modo di procedere consegue che nelle Fiandre le zone vulnerabili per la qualità dell’acqua sono designate solo in zone utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile. Ciò viene confermato nella risposta della Regione fiamminga alla lettera di diffida, in cui si legge che: «siamo dell’avviso che per il momento sia sufficiente designare le acque di superficie che possono essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile».
37. In secondo luogo, i criteri per la designazione delle zone vulnerabili nelle categorie: «zone vulnerabili quali regioni agricole di interesse ecologico» e «zone vulnerabili “natura” e territori saturi di fosfati» a parere della Commissione non hanno alcuna relazione (diretta) con i criteri indicati all’art. 3, nn. 1 e 2, e all’allegato I della direttiva sui nitrati. Ne consegue che numerose zone non sono state designate come vulnerabili, anche se scaricano le loro acque in acque individuate ai sensi dell’art. 3, n. 1, e concorrono all’inquinamento. I dati prodotti dalla Regione fiamminga indicano che il 70-80% delle Fiandre dovrebbe essere designato come zona vulnerabile.
38. In terzo luogo, a giudizio della Commissione, la designazione di zone vulnerabili, come indicato nel decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002 (12) , non è conforme all’art. 3 e ai criteri di cui all’allegato I della direttiva sui nitrati.
39. Nella controreplica il governo belga afferma che la delimitazione delle zone acqua non si limita solo a designare zone utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, ma che anche altre zone vulnerabili per la qualità delle acque sono designate in attuazione della direttiva sui nitrati. Nelle zone vulnerabili delimitate a norma dell’art. 15 bis , le zone agricole di interesse ecologico, e dell’art. 15 ter , le zone con regioni naturali vulnerabili, trovano applicazione provvedimenti integrativi vincolanti che vanno molto oltre quelli in vigore nel territorio delle Fiandre. Questi provvedimenti hanno il medesimo obiettivo della direttiva, senza che queste zone vulnerabili siano designate come zone vulnerabili per la qualità delle acque ai sensi della direttiva sui nitrati. La designazione di queste zone vulnerabili non è fondata sui criteri di questa direttiva.
40. Nel corso dell’udienza, il governo belga ha sottolineato che la sua politica nei riguardi delle Fiandre mira a responsabilizzare ogni agricoltore a livello di singolo appezzamento di terreno. Con questa politica si offre un effettivo contributo al ridotto scarico dei nitrati, in modo da consentire il raggiungimento dei valori indicati nella direttiva sui nitrati a livello di appezzamento di terreno.
Censure per quanto riguarda la Regione vallona
41. Secondo la Commissione il Regno del Belgio ha violato gli artt. 3, n. 2, e 12 della direttiva sui nitrati, in quanto ha individuato le acque e designato le zone vulnerabili solo per una parte del suo territorio. Inoltre la designazione non ha avuto luogo entro il termine stabilito e la designazione delle zone vulnerabili sino ad oggi è rimasta incompleta.
42. La Commissione fa riferimento alla relazione presentata a norma dell’art. 10 della direttiva sui nitrati con lettera del 20 settembre 1996, da cui risulta che solo per una parte del territorio della regione sono state designate le zone vulnerabili entro il termine prescritto dalla direttiva stessa, in quanto al momento della redazione della menzionata relazione per tre province, il territorio di Herve, il comune di Comines-Warneton e il Condroz, erano ancora in corso studi. A parere della Commissione queste subregioni avrebbero dovuto essere designate come zone vulnerabili prima del 20 dicembre 1993. Il 19 marzo 2002 sono finalmente state designate come tali il comune di Comines-Warneton e il Sud namurois (parte del Condroz). Tuttavia la zona occidentale del Sud namurois, il territorio situato tra la Sambre e la Mosa, è stata dichiarata zona vulnerabile solo in parte, mentre dallo studio Environmental resources management (13) emerge che il tasso di nitrato ivi presente è pari a quello della zona orientale. Inoltre il territorio di Herve sino ad oggi non è stato designato come zona vulnerabile. Infine la Commissione sostiene che è stata designata come zona vulnerabile una parte non abbastanza estesa del Crétacé de Hesbaye, mentre anche la sua parte occidentale, a norma dello studio Environmental resources management, dovrebbe essere designata come tale.
43. Il governo belga respinge la censura secondo cui la designazione non avrebbe avuto luogo entro il termine fissato, sostenendo che nella fattispecie trova applicazione l’art. 3, n. 4, della direttiva sui nitrati. Questo articolo stabilisce che la designazione delle zone vulnerabili viene riesaminata dagli Stati membri qualora opportuno, ma almeno ogni quattro anni, e, se necessario, viene riveduta o completata per tenere conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Anche se l’esistenza delle menzionate zone problematiche emergeva già da un primo studio condotto intorno al 1994 in base all’art. 3, nn. 1 e 2, tali studi non erano però ancora stati portati a termine a quel tempo e pertanto il comune di Comines-Warneton e il Sud namurois sono stati designati come zone vulnerabili il 19 marzo 2002, in base all’art. 3, n. 4. Le conclusioni dello studio della Commissione, con cui essa intende dimostrare che anche la zona tra la Sambre e la Mosa deve essere designata come vulnerabile, non sono condivise dal Regno del Belgio. La designazione del Sud namurois è fondata su risultati di misurazioni del tasso di nitrato e soddisfa i criteri menzionati nell’art. 3 della direttiva sui nitrati.
44. In risposta all’addebito della Commissione di non aver designato come zona vulnerabile il territorio di Herve, il Regno del Belgio rinvia allo status particolare attribuito a quel territorio. I provvedimenti previsti dall’art. 5 della direttiva sui nitrati non sono i più efficaci per combattere l’inquinamento provocato dai nitrati ed in questa zona trovano pertanto applicazione provvedimenti specifici.
45. Infine il governo belga respinge l’addebito della Commissione secondo cui l’area del Crétacé de Hesbaye designata come zona vulnerabile non sarebbe abbastanza estesa. Misurazioni del tasso di nitrato dimostrano che la parte occidentale del Crétacé de Hesbaye non è inquinata.
46. La Commissione sostiene infine che le autorità valloni, in contrasto con l’art. 3 della direttiva sui nitrati, nell’individuazione delle acque inquinate e nella designazione delle zone vulnerabili non hanno tenuto conto dell’inquinamento delle acque costiere e marine. Essa fa presente che lo stesso Regno del Belgio ha fatto menzione alle commissioni incaricate dell’applicazione dei Trattati di Oslo e di Parigi di un problema di eutrofizzazione lungo la costa belga e nell’estuario della Schelda. Posto che le acque costiere o marine del Belgio sono eutrofizzate per effetto dell’apporto di sostanze nutritive da parte di acque inquinate da nitrati provenienti da attività agricole, le competenti autorità regionali devono designare come zona vulnerabile le porzioni di territorio che scaricano acque nel Mare del Nord e che contribuiscono all’inquinamento
47. Il governo belga oppone a questo argomento il fatto che l’apporto di sostanze nutritive da parte di acque inquinate da nitrati provenienti da fonti agricole non è significativo per la parte vallona.
C – Valutazione
La ricevibilità
48. Le censure della Commissione relative al decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002, e la censura della Commissione secondo cui sarebbe stata designata come zona vulnerabile una parte non sufficientemente estesa del Crétacé de Hesbaye, devono essere considerate illegittime, in quanto costituiscono un ampliamento dell’oggetto della lite rispetto al contenuto del parere motivato. (14)
49. Le relative censure della Commissione non sono pertanto ricevibili.
Nel merito
50. L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sui nitrati impone agli Stati membri di adempiere, al più tardi il 20 dicembre 1993, i seguenti obblighi specifici:
– Individuare le acque inquinate dai composti azotati provenienti da fonti agricole e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene per diminuire la concentrazione di azoto proveniente da fonti agricole;
– A tal fine, designare come zona vulnerabile i territori agricoli che scaricano le loro acque nelle acque che è accertato che contengono, o rischiano di contenere, composti azotati in misura eccessiva.
51. Le acque che sono o possono essere inquinate vengono designate secondo i criteri di cui all’allegato I. Secondo siffatti criteri le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, che, se non si interviene ai sensi dell’art. 5, contengano o possano contenere una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita nella direttiva 75/440/CEE (15) , sono considerate come acque inquinate. Lo stesso vale per le acque sotterranee che contengano o possano contenere più di 50 milligrammi di nitrati al litro se non si interviene ai sensi dell’art. 5, e per i laghi naturali di acqua dolce o le altre acque dolci, gli estuari, le acque costiere e marine che risultino eutrofiche o che possano diventarlo nell’immediato futuro se non si interviene ai sensi dell’art. 5.
52. Nell’applicare siffatti criteri gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e del territorio, dell’attuale conoscenza del comportamento dei composti azotati nell’ambiente (acque e terreno) ed infine dell’attuale conoscenza delle conseguenze delle misure ai sensi dell’art. 5.
53. In primo luogo occorre osservare che il Regno del Belgio ha riconosciuto che la Regione fiamminga non ha formalmente individuato le acque inquinate o che potrebbero essere inquinate. Ciò si ripercuote sulla designazione prevista dall’art. 3, n. 2, della direttiva sui nitrati. La designazione delle zone vulnerabili può essere effettuata correttamente solo qualora sia stata completata la fase di individuazione precedente. Alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione il Regno del Belgio non ha pertanto soddisfatto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva sui nitrati.
54. E’ palese che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma dell’art. 3, n. 2, della direttiva sui nitrati, in quanto la Regione fiamminga ha designato sì le zone vulnerabili ma solo parzialmente. Come affermato, per l’attuazione della direttiva sui nitrati rilevano esclusivamente le zone vulnerabili in quanto lo scarico dei nitrati inquina le acque di superficie e quelle sotterranee. E’ vero che per effetto della legge regionale sui concimi sono state designate zone che sono vulnerabili per altri motivi, come il loro interesse ecologico e naturale, ma per siffatta designazione sono applicabili criteri diversi da quelli previsti dall’art. 3 ed dall’allegato I della direttiva sui nitrati. Siffatta designazione non soddisfa pertanto le condizioni poste dalla detta direttiva. L’argomento addotto dal governo belga secondo cui tali zone sono state designate anche alla luce degli obiettivi della direttiva sui nitrati mi sembra inadeguato. Infatti la natura della vulnerabilità determina i provvedimenti che devono essere adottati al fine di ridurla. Pertanto è infruttuoso nella fattispecie un richiamo alla sentenza Standley (16) . È ben vero che gli Stati membri, ai sensi di quella sentenza, dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’applicazione dei criteri formulati nell’allegato I, tuttavia nella designazione delle zone vulnerabili non hanno il potere di ignorarli.
55. Per quanto riguarda segnatamente la delimitazione delle zone vulnerabili per la qualità delle acque, preciso che l’art. 15, n. 6, della legge regionale sui concimi limita l’applicazione della direttiva sui nitrati. In forza di tale articolo nella Regione fiamminga vengono individuate tre categorie di zone vulnerabili per la qualità delle acque:
1° zone di captazione di acque e zone di conservazione del tipo I, II e III per acque sotterranee, delimitate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1984, contenente misure in materia di controllo delle acque sotterranee;
2° le zone vulnerabili indicate dal governo fiammingo, che richiedono una normativa più rigorosa all’interno dei bacini subidrografici delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, delimitate in applicazione dalla legge 26 marzo 1971 sulla protezione delle acque di superficie contro l’inquinamento;
3° zone con terreni sensibili ai nitrati, in cui è necessaria una normativa più rigorosa, stabilite dal governo fiammingo e delimitate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1984 contenente misure in materia di controllo delle acque sotterranee.
56. Le zone non rientranti in queste categorie, ma che, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva sui nitrati scaricano le loro acque in acque che è accertato che contengono, o rischiano di contenere, composti azotati in misura eccessiva vengono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva sui nitrati. Ciò è già di per sé incompatibile con la direttiva. Pertanto il governo belga viola anche sotto questo profilo il margine di discrezionalità che ad esso spetta a norma della direttiva.
57. Anche le censure della Commissione nei confronti della Regione vallona sono fondate. Alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, il Regno del Belgio non ha adempiuto il suo obbligo di individuare tutte le acque ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sui nitrati e di designare le zone vulnerabili a norma dell’art. 3, n. 2 di quest’ultima. Dalla risposta della Regione vallona alla lettera di diffida emerge già che nel territorio di Herve il limite di 50 mg/NO3/l è stato ripetutamente raggiunto ed inoltre che erano poche le zone in cui non si riscontrava un eccesso. Nel comune di Commines-Warneton le misurazioni variavano tra i 63 e i 92 mg/NO3/l, mentre nel Condroz alcuni rilevamenti evidenziavano un superamento del limite di 50 mg/NO3/l. Nella stessa risposta la Regione vallona parla di un grave inquinamento del territorio compreso tra la Sambre e la Mosa, con risultati di misurazioni superiori ai 50 mg/NO3/l. L’argomento addotto dal governo belga, secondo cui gli studi per i territori in questione non erano ancora completati, non può pertanto giustificare il mancato adempimento degli obblighi ad esso incombenti in base all’art. 3. Neppure il richiamo del governo belga all’art. 3, n. 4, può essere ammissibile, in quanto il menzionato articolo riguarda la revisione dell’elenco delle zone vulnerabili, e non la designazione iniziale di queste ultime.
58. Infine sono fondate anche le censure mosse dalla Commissione riguardo ad entrambe le regioni in relazione alla mancata individuazione delle acque costiere e marine, ai sensi dell’art. 3, n. 1, e alla conseguente designazione delle zone vulnerabili ai sensi dell’art. 3, n. 2. Il quarto ‘considerando’ della direttiva sui nitrati, in cui la protezione del Mare del Nord viene letteralmente definita come uno dei motivi dell’adozione della direttiva, osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione della medesima che non tengano conto del contributo delle acque inquinate da nitrati provenienti da fonti agricole all’eutrofizzazione del Mare del Nord.
59. Pertanto le censure della Commissione qui esaminate sono fondate.
D – – Incompleta elaborazione del codice di buone pratiche agricole
Censure relative alla Regione fiamminga
60. Nel codice di buona pratica agricola fissato dalla Regione fiamminga mancano, a giudizio della Commissione, i seguenti quattro punti di cui all’allegato II della direttiva sui nitrati.
– i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;
– le condizioni per l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;
– le condizioni per l’applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d’acqua, inondato, gelato o innevato;
– le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua.
61. Nel controricorso il governo belga fa riferimento all’art. 17 della legge regionale sui concimi e ai suoi decreti di esecuzione, in cui sono disciplinati vari aspetti previsti dalla direttiva sui nitrati per il codice di buona pratica agricola. Nel corso degli anni tale articolo è stato più volte modificato, e i relativi obblighi sono stati comunicati agli agricoltori nelle Fiandre nell’opuscolo „Guida ai concimi – Informazioni sulla politica delle Fiandre, dicembre 2000”.
Valutazione
62. Nella sua risposta del 19 febbraio 1999 al parere motivato, la Regione fiamminga ha ammesso che i quattro punti menzionati mancano nel codice di buona pratica agricola, assicurando che a breve termine questo sarebbe stato modificato in ordine ai quattro punti suddetti. Considerando che la legge regionale sui concimi, successivamente modificata dal governo belga, non è stata emanata prima della scadenza del termine previsto nel parere motivato, non occorre esaminare se essa rappresenti una corretta attuazione degli obblighi derivanti dall’allegato III alla direttiva. Tale censura della Commissione è infatti emersa nell’ ambito del procedimento 94/2239, e la Commissione ha inviato, il 23 novembre 1998, un parere motivato in cui chiedeva a questo Stato membro di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi al medesimo entro un termine di due mesi dalla sua notifica. La modificata legge regionale sui concimi del 1° gennaio 2000 ricade pertanto al di fuori del termine fissato dal parere motivato.
63. Questo argomento della Commissione è dunque fondato.
E – Programmi d’azione
Censure relative alla Regione fiamminga
64. La Commissione ricorda che l’art. 5, n. 1, della direttiva sui nitrati, stabilisce che gli Stati membri, entro due anni dalla prima designazione di cui all'art. 3, n. 2, devono fissare programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili che devono a loro volta essere designate entro due anni dalla notifica della direttiva. Posto che la notifica della direttiva ha avuto luogo il 19 dicembre 1991, le zone vulnerabili avrebbero dovuto essere designate non dopo il 20 dicembre 1993, e i programmi di azione avrebbero dovuto essere fissati al più tardi il 20 dicembre 1995.
65. La Commissione menziona in primo luogo l’ingiustificata contraddizione derivante dal fatto che i programmi d’azione che, a norma dell’art. 5 della direttiva sui nitrati, dovrebbero trovare applicazione all’interno delle zone vulnerabili sono applicabili solo in parte. La norma prevista dall’allegato III, punto 2, alla direttiva sui nitrati, ai sensi della quale il quantitativo di effluente di allevamento applicato al terreno non deve superare annualmente i 170 kg di azoto per ettaro, non si applica:
– nelle zone vulnerabili di terreni agricoli di interesse ecologico (art. 15bis e art. 14 legge regionale sui concimi, v. paragrafo 14);
– per aziende nelle zone vulnerabili in base ai loro valori naturali che rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 15 ter , n. 2, 1° e 2, e n. 3 (art. 15 ter , n. 8, legge regionale sui concimi);
– nelle zone sature di fosfati (art. 15 quater , n. 1, secondo comma, legge regionale sui concimi, v. paragrafo 16).
66. In secondo luogo la Commissione contesta al governo del Belgio il fatto che le misure notificate dalla Regione fiamminga come facenti parte del suo programma d’azione, non contengono disposizioni che consentano di applicare integralmente l’art. 5, n. 4, della direttiva sui nitrati. Questo articolo prevede che i programmi d’azione comprendono anche le misure vincolanti di cui all’allegato III. Queste misure comprendono norme concernenti:
1. i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2. la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare (…).
67. Inoltre la Commissione constata, in terzo luogo, che non è stato soddisfatto quanto richiesto dall’allegato III, punto 1.3. Nella fissazione dei provvedimenti per limitare l’applicazione di concimi al terreno, il governo belga non ha tenuto conto dell’apporto alle colture di azoto proveniente dal terrerno. Dalla documentazione scientifica prodotta dal governo belga a sostegno delle norme in precedenza esposte emerge che esse non prendono in considerazione la quantità reale di azoto presente nel suolo.
68. Infine la Commissione afferma che non è stato soddisfatto quanto richiesto dall’allegato III, punto 2, ai sensi del quale le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi i 170 kg di azoto per ettaro. Questa condizione non trova infatti applicazione nelle zone vulnerabili in terreni agricoli di interesse ecologico, in quelle vulnerabili in base ai valori naturali e nei terreni saturi di fosfati.
69. Il governo belga oppone alla prima censura della Commissione che per le zone vulnerabili si applicano provvedimenti che vanno molto oltre quelli obbligatori in forza dell’allegato III alla direttiva sui nitrati, anche con riguardo alla norma dei 170 kg di azoto per ettaro. La circostanza che la norma dei 170 kg per ettaro non si applica alle aziende situate nelle zone vulnerabili «natura» che rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 15 ter , n. 2, 1° e 2°, e n. 3, nel caso di specie non è rilevante, in quanto nelle zone in questione non è superato il tasso di nitrato di 50 mg/l. Tutte le altre misure, come il programma d’azione e il codice di buona pratica agricola, bastano a conseguire l’obiettivo perseguito dalla direttiva sui nitrati. Anche ai terreni saturi di fosfato si applicano misure che vanno molto oltre quelle applicabili nelle zone non designate come vulnerabili. In queste zone la concimazione con fertilizzanti è limitata a 40 kg di anidride fosforica per ettaro all’anno.
70. Con riguardo alla seconda censura, il governo belga nel suo controricorso ammette che la normativa fiamminga alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato non soddisfaceva gli obblighi dell’allegato III, punti 1.1 e 1.2, alla direttiva sui nitrati.
71. In merito alla terza censura, il governo belga osserva che, per le norme sulla concimazione, viene tenuto conto di una riserva media presente nel terreno considerata identica per tutti gli appezzamenti di terra. Questa norma, applicata insieme ai quantitativi di azoto presenti alla fine dell’anno, garantisce il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
Censure relative alla Regione vallona
72. La Commissione sostiene che il governo belga ha violato l’art. 5 della direttiva, in quanto la Regione vallona, dopo aver designato due zone vulnerabili sul suo territorio, non ha adempiuto il suo obbligo di fissare i piani d’azione entro il termine stabilito.
73. Con due decreti ministeriali del 28 luglio 1994 la Regione vallona ha designato come zone vulnerabili quelle del Crétacé de Hesbaye e dei Sables Bruxelliens. Di conseguenza la regione avrebbe dovuto fissare il programma d’azione previsto dalla direttiva sui nitrati non oltre il 20 dicembre 1995. Questo obbligo è addirittura menzionato nell’art. 3 di entrambi i decreti della regione vallona con cui sono state designate le zone vulnerabili. Tale articolo prevede che le autorità competenti predispongano i programmi di azione applicabili alle zone designate, che dovevano essere fissati al più tardi il 20 dicembre 1995 (data dell’entrata in vigore). Tuttavia la Regione vallona, dopo aver designato due zone vulnerabili sul suo territorio, non ha predisposto alcun programma d’azione.
74. Il governo belga afferma di aver predisposto già dal 1996 programmi a livello locale per il Crétacé de Hesbaye (Haspengouw) e per i Sables Bruxelliens, per prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati provenienti da fonti agricole, e che questi programmi hanno avuto effetti di rilievo.
75. Nella sua replica la Commissione osserva che siffatti programmi vengono attuati facoltativamente dagli agricoltori e che non trovano integralmente applicazione alle zone vulnerabili.
76. In secondo luogo la Commissione contesta al governo belga il fatto che il decreto del governo vallone 10 ottobre 2002, relativo al controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura, notificato da quella regione come suo programma d’azione, non contiene alcuna disposizione che consenta un’applicazione integrale dell’art. 5, n. 4, della direttiva sui nitrati.
Valutazione
La ricevibilità
77. La censura della Commissione relativa al decreto del governo vallone 10 ottobre 2002, relativo al controllo permanente dell’azoto nell’agricoltura, deve essere considerata illegittima in quanto comporta un ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto a quello definito nel parere motivato.
78. Pertanto, questa censura della Commissione non è ricevibile.
Nel merito
79. A norma dell’art. 5 della direttiva sui nitrati, gli Stati membri devono predisporre programmi d’azione al fine di prevenire e di ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell’art. 3, nn. 2 e 4, della direttiva sui nitrati.
80. Uno Stato membro può predisporre un programma d’azione che riguardi tutte le zone vulnerabili sul suo territorio, o diversi programmi per diverse zone vulnerabili o per parti di esse su tale territorio.
81. I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro predisposizione e devono consistere segnatamente nelle misure vincolanti previste dall’allegato III della direttiva sui nitrati. Siffatti provvedimenti devono contenere le disposizioni specificate in dettaglio in quell’allegato, concernenti i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento e la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti, in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, al fine di garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno non superi un determinato quantitativo per ettaro.
82. I programmi di azione mirano, tra l’altro, a diminuire l’apporto di azoto nel terreno. Così viene ridotto il rischio che i composti di azoto non assorbiti dalle piante defluiscano dal terreno e raggiungano infine le acque di superficie già inquinate o minacciate da inquinamento.
83. Occorre constatare, innanzi tutto, che il governo belga con riguardo alla Regione fiamminga ha riconosciuto che la normativa regionale, alla scadenza del termine previsto nel parere motivato, non soddisfaceva agli obblighi di cui all’allegato III, punti 1.1 e 1.2, alla direttiva sui nitrati. Il governo belga ha inoltre confermato nei suoi documenti di non tenere conto della riserva reale presente nel terreno, ma di una riserva media. Ciò è contrario a quanto richiesto dall’allegato III, punto 1.3.
84. Le altre censure della Commissione riguardo alla Regione fiamminga vertono sull’incompleta applicazione dell’art. 5, n. 4, della direttiva sui nitrati alle zone vulnerabili in terreni agricoli di interesse ecologico, alle zone vulnerabili «natura» e ai terreni saturi di fosfati. È del tutto evidente che le misure adottate dal governo belga non soddisfano gli obblighi di cui all’art. 5 della direttiva sui nitrati. Le censure della Commissione concernenti il programma d’azione riguardano zone che, come è emerso in udienza, in’ultima analisi non erano state designate a norma della direttiva sui nitrati (v. paragrafo 53). Pertanto la Regione fiamminga ha designato, in base a criteri diversi da quelli previsti dall’art. 3 della direttiva sui nitrati, zone vulnerabili cui si applicano criteri diversi da quelli previsti dall’art. 5 della direttiva stessa. Inoltre la Regione fiamminga ha erroneamente omesso di designare come zone vulnerabili estese parti del suo territorio, con la conseguenza che per queste zone non trovano applicazione i programmi d’azione. Concludo pertanto nel senso che il Regno del Belgio è inadempiente, in quanto la Regione fiamminga ha omesso di adottare misure sufficienti a garantire l’attuazione integrale e corretta degli artt. 3 e 5 della direttiva sui nitrati.
85. Anche la censura della Commissione riguardo alla Regione vallona è motivata. Programmi facoltativi, diversi a seconda delle zone interessate e applicati con modalità diverse, che non formano un sistema organizzato e coerente mirante a conseguire un obiettivo specifico, non possono infatti essere considerati come programmi d’azione ai sensi dell’art. 5 della direttiva sui nitrati.
86. Ne consegue che occorre dichiarare che anche queste censure, concernenti la violazione dell’art. 5 della direttiva sui nitrati, sono fondate.
F – Redazione di una relazione incompleta
Censure nei confronti della Regione fiamminga
87. L’art. 10 della direttiva sui nitrati prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione, in merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della direttiva stessa e ad ogni periodo quadriennale successivo, una relazione contenente le informazioni specificate all’allegato V. Le relazioni devono essere presentate alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono.
88. La Commissione osserva che la relazione presentata dal Regno del Belgio a nome della Regione fiamminga non risponde all’allegato V con riguardo ai seguenti punti:
– una mappa in cui siano indicate le acque individuate conformemente all’art. 3, n. 1, e all’allegato I, precisando, per ogni tipo di acqua, quale criterio previsto all’allegato I sia stato adottato ai fini dell’individuazione;
– un sommario dei risultati del controllo svolto in base all’art. 6, con le considerazioni che hanno portato alla designazione di ciascuna zona vulnerabile e ad eventuali revisioni o aggiunte concernenti le designazioni di zone vulnerabili;
– un sommario dei risultati dei programmi di controllo elaborati ai sensi dell’art. 5, n. 6;
– le previsioni effettuate dallo Stato membro circa i tempi probabili entro cui si ritiene che le acque individuate in conformità dell’art. 3, n. 1, possano rispettare le misure del programma d’azione, con l’indicazione del grado di incertezza delle previsioni.
89. Nel controricorso la Regione fiamminga osserva che nelle Fiandre sono state designate immediatamente le zone vulnerabili secondo i criteri dell’allegato I alla direttiva sui nitrati. Nella risposta al parere motivato la Regione fiamminga ha allegato una mappa che indica le zone vulnerabili per il Regno del Belgio.
90. Per il resto il governo belga non contesta le censure della Commissione.
Valutazione
91. Occorre constatare che la documentazione relativa alla Regione fiamminga, presentata il 9 gennaio 1997 dalle autorità belghe alla Commissione, non includeva la mappa delle acque individuate ai sensi dell’art. 3, n. 1, e dell’allegato I, come previsto all’allegato V, punto 2, lett. a), alla direttiva sui nitrati. La mappa a cui si riferisce la Regione fiamminga rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 10 in combinato disposto con l’allegato V, punto 2, lett. b), della direttiva sui nitrati. Mancano inoltre i documenti previsti nell’allegato V, punti 3 e 4, lett. d) ed e), alla direttiva medesima.
92. Di conseguenza si deve constatare che il Regno del Belgio, presentando alla Commissione una relazione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva sui nitrati, che risulta incompleta, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di questa disposizione.
VII – Conclusione
93. In base a quanto precede, suggerisco alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno del Belgio ha omesso di adottare relativamente alla Regione fiamminga i provvedimenti necessari per la completa trasposizione e la corretta attuazione degli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
2) dichiarare che il Regno del Belgio ha omesso di adottare relativamente alla Regione vallona i provvedimenti necessari per la completa trasposizione e la corretta attuazione degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
3) respingere il ricorso per il resto;
4) condannare il governo belga alle spese.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 375, pag. 1.
3 – Belgisch Staatsblad (Gazzetta ufficiale belga) 28 febbraio 1991.
4 – legge regionale 11 maggio 1999 che modifica la legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi e che modifica la legge regionale 28 giugno 1985 relativa all’autorizzazione ambientale (Gazzetta ufficiale belga 20 agosto 1999).
5 – Decreto del governo vallone 5 maggio 1994 relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento causato da nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta ufficiale belga 28 giugno 1994).
6 – Decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002 diretto al riesame, alla revisione e all’integrazione delle zone vulnerabili per la qualità delle acque, ai sensi dell’art. 15, nn. 3, 4 e 5, della legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi.
7 – V. tra l’altro sentenze 25 novembre 1998, causa C‑214/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑7661, punto 25), 17 settembre 1996, causa C‑289/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4405, punto 20), e 11 giugno 1998, cause riunite C‑232/95 e C‑233/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3343, punto 38).
8 – Sentenza 28 aprile 1993, causa C‑306/91, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑2133, punto 22).
9 – Sentenza 10 aprile 2003, causa C‑392/99, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑3373, punto 133).
10 – V. tra l’altro sentenze 14 luglio 1988, causa 298/86, Commissione/Belgio, (Racc. pag. 4343, punto 10), e 25 aprile 1996, causa C‑274/93, Commissione/Lussemburgo, (Racc. pag. I‑2019, punto 11).
11 – Il decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002, diretto al riesame, alla revisione e all’integrazione delle zone vulnerabili per la qualità delle acque, ai sensi dell’art. 15, nn. 3, 4 e 5, della legge regionale 23 gennaio 1991 relativa alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato da concimi.
12 – Citato alla nota 6.
13 – Relazione ERM per la Commissione europea (febbraio 2000) concernente le zone vulnerabili nel Belgio.
14 – V. segnatamente sentenze 25 maggio 2000, causa C‑384/97, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3823, punto 35), e 10 maggio 2001, causa C‑152/98, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑3463, punto 21).
15 – Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli stati membri (GU L 194, pag. 26).
16 – V. sentenza 29 aprile 1999, causa C‑293/97 (Racc. pag. I‑2603, punto 39).
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