CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
presentate il 6 settembre 2005 1(1)
Causa C-230/03
Mehmet Sedef
contro
Freie und Hansestadt Hamburg
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]
«Accordo di associazione CEE/Turchia – Art. 6 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Sistema di concessione progressiva di diritti – Necessità di svolgere in modo continuo un’attività lavorativa – Lavoratore turco impiegato come marinaio su imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro – Irrilevanza delle peculiarità della professione»
1. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale tedesca) ha proposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 234 CE, sull’interpretazione dell’art. 6 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità europea e la Turchia (2).
2. Tale disposizione conferisce ai lavoratori turchi taluni diritti la cui portata dipende dalla durata del lavoro da essi svolto in uno degli Stati membri.
3. I dubbi del giudice del rinvio riguardano gli effetti, nel computo dei periodi lavorativi necessari per conseguire il libero accesso a qualsiasi attività salariata, di talune interruzioni nella vita professionale del marinaio.
I – Normativa applicabile
4. I rapporti tra la Turchia e l’Unione europea variano secondo le circostanze politiche ed economiche del momento (3), ma il contesto giuridico resta invariato (4).
A – Accordo di associazione
5. Il 12 settembre 1963 è stato sottoscritto ad Ankara l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (5) (in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).
6. Come già menzionato nelle conclusioni da me presentate nella causa Öztürk (6), l’accordo si propone di promuovere l’incremento continuo ed equilibrato dei vincoli commerciali tra le due parti, di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca nonché di migliorare il livello dell’occupazione e del tenore di vita in tale paese. Il preambolo riconosce che l’appoggio dato dalla Comunità agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l’adesione di tale Stato (7).
7. Per concretizzare tali aspirazioni è stata prevista una fase preparatoria, avente lo scopo di rafforzare mediante aiuti comunitari l’economia della Repubblica di Turchia (art. 3), una fase transitoria, volta ad instaurare progressivamente un’unione doganale (8), ravvicinando le rispettive politiche finanziarie (art. 4) e un’altra fase, definitiva, diretta a consolidare il coordinamento delle politiche citate (art. 5).
8. Allo scopo di assicurare lo sviluppo progressivo del sistema, i firmatari si riuniscono nell’ambito di un Consiglio che agisce entro i limiti delle attribuzioni conferite dall’Accordo di associazione (art. 6) e che gode di potere decisionale per raggiungere le finalità stabilite, nei casi previsti (art. 22).
9. La seconda fase implicava l’esame della progressiva liberalizzazione della circolazione dei lavoratori (9) e, a tale scopo, i contraenti si sono basati sugli artt. 48, 49 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE) e 50 del trattato CEE (ora art. 41 CE) (art. 12) (10).
B – Protocollo addizionale
10. Il culmine della fase provvisoria è stato raggiunto nel 1970, con l’inserimento di un Protocollo addizionale (11), in vigore dal 1973, nell’Accordo di associazione (art. 62), al fine di precisare le condizioni, le modalità e i tempi di realizzazione della tappa successiva (art. 1).
11. Il titolo II regola la libera circolazione di persone e servizi, e dedica ai lavoratori il primo capitolo, di cui fa parte l’art. 36 che prevede che la detta libertà verrà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’art. 12 dell’Accordo di associazione, tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno successivi all’entrata in vigore dell’accordo medesimo (12) e che il Consiglio di associazione stabilirà le modalità all’uopo necessarie.
12. L’art. 37 concede ai cittadini turchi impiegati nella Comunità un trattamento pari, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, a quello dei cittadini degli Stati membri.
C – La decisione n. 1/80
13. Sulla base della decisione 20 dicembre 1976, n. 2, relativa all’attuazione dell’art. 12 dell’Accordo di associazione, il 19 settembre 1980 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/80 (13).
14. L’art. 6 figura nel secondo capitolo, intitolato «Disposizioni sociali», sezione 1, riguardante i «Problemi relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori». Esso recita come segue:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.
(…)»
II – Fatti, controversia principale e questioni pregiudiziali
15. Il sig. Sedef, cittadino turco nato nel 1952, dal 1977 è stato assunto come marinaio presso varie imprese di navigazione tedesche, attività per la quale non era richiesto un permesso di lavoro, benché venisse richiesto un permesso di soggiorno, che egli otteneva in seguito giacché la sua durata era circoscritta ad ogni rapporto lavorativo. A partire dal 18 gennaio 1993 gli è stata riconosciuta, per motivi di salute, l’inidoneità a svolgere tale attività.
16. Il periodo trascorso dall’inizio delle prestazioni sino all’incapacità lavorativa può essere classificato, come fa il giudice del rinvio, in quattro gruppi:
1º occupazione, in cui vanno incluse le ferie annuali, con il rilievo che l’interessato è stato occupato diverse volte presso il medesimo datore di lavoro per oltre un anno, benché non abbia mai raggiunto i tre anni (14);
2º disoccupazione, in cui vanno computati solo i periodi accertati dalle autorità, che vanno da un mese e qualche giorno sino a quasi otto mesi (15);
3º interruzioni per malattia, che comprendono quelle brevi e quelle di durata maggiore, che superano, in un caso, l’anno (16); e
4º altri, in cui rientrano i periodi qualificati dall’interessato stesso come «ferie non retribuite»; si tratta di diciassette interruzioni di durata compresa tra uno e settanta giorni (pari, in una quindicina d’anni, a circa tredici mesi (7,2 %) – (17).
17. Nel 1992 il ricorrente ha chiesto un permesso di soggiorno non limitato all’attività professionale nell’ambito della navigazione marittima, al fine di poter ricercare un lavoro dipendente in terraferma. La Freie und Hansestadt Hamburg ha respinto la richiesta.
18. Il Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Amburgo, a cui il sig. Sedef si era rivolto, basandosi sull’art. 6 della decisione n. 1/80, ha ordinato che venisse rilasciato il permesso.
19. L’amministrazione convenuta ha proposto un’impugnazione dinanzi all’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di secondo grado) di Amburgo, che l’ha accolta in quanto non erano stati soddisfatti i requisiti della disposizione menzionata.
20. Il sig. Sedef ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, il quale, affermando che ai sensi delle disposizioni nazionali (18) il ricorrente non ha diritto all’autorizzazione, per cui quest’ultima gli potrebbe essere concessa solo alla luce delle norme comunitarie, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6, n. 1, terzo trattino, e il n. 2, della decisione del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 19 settembre 1980, n. 1/80 sia da interpretare nel senso che un lavoratore turco, dal 1977 regolarmente occupato, per un periodo superiore a 15 anni e senza necessità di permesso di lavoro, presso diversi datori di lavoro, nella specie imprese di navigazione appartenenti al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, realizzando in tale periodo i requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, possa legittimamente pretendere la concessione di un permesso di soggiorno, qualora l’attività lavorativa nel settore della navigazione marittima sia stata interrotta – oltre a varie interruzioni dovute a malattia e a disoccupazione non imputabile all’interessato ed accertata dall’ufficio competente – tra 2 contratti di lavoro per 17 volte con durata da 1 a 70 giorni (pari a un periodo complessivo di circa 13 mesi) ed il medesimo lavoratore turco abbia trascorso i periodi di maggiore durata, secondo quanto dal medesimo affermato, presso la famiglia di appartenenza in Turchia, senza che in tal modo abbia potuto essere accertato lo stato di disoccupazione involontaria. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che le interruzioni dell’attività lavorativa siano tipiche del settore (nella specie: navigazione marittima).
2) Se il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno presupponga, ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, che il lavoratore turco sia già in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, secondo trattino, della decisione medesima. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che il cambiamento del datore di lavoro prima del decorso di 3 anni sia tipico del settore (nella specie: navigazione marittima)».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
21. La Freie und Hansestadt Hamburg, il governo tedesco e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte entro il termine stabilito dall’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia.
22. Nell’udienza svoltasi il 30 giugno 2005 sono comparsi, per svolgere osservazioni orali, i rappresentanti del sig. Sedef e della Commissione.
IV – Esame delle questioni pregiudiziali
23. Poiché le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sull’art. 6 della decisione n. 1/80, occorre fare prima alcune riflessioni generali sul contenuto di tale disposizione nella parte che rileva nella fattispecie; occorre inoltre esaminare l’influenza della circostanza che il sig. Sedef sia stato impiegato come marinaio.
A – Regime giuridico dell’art. 6 della decisione n. 1/80
24. La decisione n. 1/80 non equipara i lavoratori turchi a quelli comunitari, in quanto i primi non godono delle facoltà derivanti dalla libera circolazione né beneficiano del diritto di spostamento e di quello di soggiorno. Essi godono solo di taluni diritti nello Stato ospitante nel cui territorio sono entrati legalmente e in cui sono stati occupati regolarmente per un periodo determinato (19); essi non si trovano nemmeno nella stessa situazione dei cittadini di paesi terzi (20).
25. L’art. 6 della decisione n. 1/80 richiede l’«inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro» come presupposto per ottenere diversi diritti, corrispondenti alla durata dell’inserimento in tale mercato.
1. L’inserimento nel regolare mercato del lavoro
26. Tale condizione di base implica un rapporto di lavoro localizzato nell’ambito comunitario, o, perlomeno, ad esso strettamente collegato, il quale deve costituire, inoltre, un impiego «regolare».
27. Per provare il primo di tali presupposti la giurisprudenza usa criteri analoghi a quelli usati nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori (21) rilevando la presenza del vincolo quando si esercita, a beneficio di un’altra persona o sotto la sua direzione, un’attività economica reale ed effettiva per la quale viene percepita una retribuzione (22). Essa applica lo stesso regime per verificare la connessione territoriale, che obbliga a prendere in considerazione i luoghi di assunzione e di realizzazione dell’attività lavorativa subordinata nonché la normativa nazionale in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale (23).
28. La regolarità dell’inserimento nel mercato del lavoro presuppone una situazione stabile e non precaria (24) e che il lavoratore si sia conformato alle prescrizioni legali e regolamentari dello Stato ospitante, e sia quindi autorizzato ad esercitare una professione in tale paese (25).
2. I diritti concessi
29. Il sistema di integrazione graduale accorda taluni vantaggi che variano in funzione della permanenza nel posto (26).
30. L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, che, secondo una costante giurisprudenza, ha effetto diretto (27), elenca ai suoi tre trattini diversi altri tipi di diritti che si acquisiscono, in successione, al protrarsi dell’impiego nello Stato membro, comportando un correlativo diritto di soggiorno (28).
31. Qualora l’impiego regolare duri oltre un anno, si può rinnovare il permesso di lavoro con il datore di lavoro iniziale; qualora duri per altri due anni è consentito cambiare datore di lavoro, ma non professione, né paese; infine dopo un altro anno è possibile accedere, nel medesimo luogo, ad un qualsiasi lavoro dipendente.
32. Raggiunto l’ultimo livello, i benefici conseguiti si perdono solo con l’abbandono definitivo del mercato del lavoro, indipendentemente dalla causa (29), o se si supera il termine ragionevole per iniziare un nuovo rapporto di lavoro dopo una fase di inattività passeggera (30).
3. Il computo del tempo
33. La nascita dei diritti previsti nei trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è subordinata allo svolgimento di un’attività lavorativa per uno, tre o quattro anni «ininterrottamente». Pertanto, se si sospende il rapporto di lavoro, si interrompe la soddisfazione del requisito temporale, di modo che, quando il rapporto di lavoro ricomincia, il computo non continua, ma inizia da capo.
34. Poiché il principio precedente causerebbe talune ingiustizie, il n. 2 consente talune deroghe distinguendo, secondo il tipo e la persistenza delle parentesi lavorative, quelle che producono un risultato positivo, in quanto il tempo trascorso è equiparato a un periodo di impiego regolare (permessi annuali, maternità e infortuni sul lavoro o malattie di breve durata), da quelle che impediscono un risultato negativo, in quanto evitano la perdita dei diritti ottenuti in precedenza (disoccupazione involontaria debitamente provata e malattie di lunga durata).
35. In questi ultimi casi chi non ha svolto attività professionale per uno dei motivi indicati non è tenuto a ricominciare da capo il computo come se non fosse mai stato occupato regolarmente nello Stato ospitante (31).
36. Le esigenze specifiche relative alla durata della prestazione diventano inapplicabili quando il lavoratore turco soddisfi i requisiti dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, per beneficiare dell’autorizzazione incondizionata concessa da tale norma (32), risultando inoltre autorizzato a sospendere la sua appartenenza al mercato del lavoro, in quanto è già regolarmente integrato in tale struttura (33). Tale situazione, in cui talune interruzioni di attività sono irrilevanti, non va confusa con quelle precedenti in cui è in gioco l’acquisto dei diritti.
37. Va inoltre sottolineato che benché le fattispecie ricordate vadano intese restrittivamente (34), poiché altrimenti verrebbe falsato il calcolo, vi sono casi in cui diversi periodi, in generale di breve durata, devono essere tenuti in considerazione (35).
B – L’interpretazione dell’art. 6 della decisione nº 1/80 e la professione di marinaio
38. Alla fine di ognuna delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza delle peculiarità della navigazione marittima.
39. La navigazione è caratterizzata dal fatto di costituire un settore di attività che, sin dalla sue origini, comporta numerosi rischi e grandi difficoltà, in quanto si svolge in un ambiente ostile ed implacabile (36), sebbene le condizioni in cui si svolge siano cambiate nel corso del tempo. «Per noi marinai il mare è principalmente un tragitto, è quasi esclusivamente una strada. Ma che strada! Non dimenticherò mai la prima volta che attraversai l’oceano. I velieri dominavano ancora il mondo. Che epoca quella! Non dico che il mare allora fosse migliore, no, ma era più poetico, più misterioso, più sconosciuto. Oggi il mare si va progressivamente industrializzando; il marinaio sulla sua nave di ferro sa quando salperà, sa quando getterà l’ancora; i giorni e le ore sono calcolati…una volta no: si partiva affidandosi al caso, alla fortuna, al vento favorevole (…) oggi è cambiato il mare, è cambiata la nave ed è cambiato anche il marinaio».Queste sono le parole che un famoso scrittore spagnolo della generazione del 1898 fa pronunciare al suo protagonista (37).
40. Tale attività, in passato come oggi, presenta notevoli differenze rispetto alle altre. Il diritto internazionale (38), il diritto degli Stati membri (39) e il diritto comunitario hanno tenuto in considerazione la durezza e le peculiarità della vita e del lavoro sul mare.
41. A titolo di esempio, su tale ultimo piano si può segnalare la direttiva del Consiglio 21 giugno 1999, 1999/63/CE, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (40), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/95/CE, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (41).
42. Analogamente a quanto accade in altri settori, come in quello dei trasporti (42), le peculiarità del lavoro marittimo si rispecchiano nelle norme, principalmente per quanto riguarda la tutela e la sicurezza.
43. La circostanza che vi sia una regolamentazione specifica dimostra che quando lo si è ritenuto opportuno sono state prese in considerazione le peculiarità di una professione.
44. La decisione n. 1/80 non si riferisce ad una classe determinata di lavoratori in quanto le sue disposizioni si applicano indistintamente ai dipendenti che svolgono qualsiasi attività.
45. Tale affermazione non è contraddetta dall’art. 12 che autorizza gli Stati membri e la Turchia a non applicare transitoriamente in modo automatico gli artt. 6 e 7 quando vi siano o si prevedano gravi perturbazioni del livello di vita o di occupazione di una regione, di un settore di attività o di una professione in quanto quest’ultimo riferimento è generico e si spiega con la temporanea eccezionalità della situazione.
46. Inoltre, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 6, n. 1 è redatto in modo generale e incondizionato perché non contempla il potere degli Stati membri di escludere determinate categorie di lavoratori turchi dai diritti che la detta disposizione conferisce loro (43). Tale tesi è applicabile a tutti i casi in cui vengono fatte valere le peculiarità di una determinata professione.
47. Di conseguenza, le peculiarità di un’attività, considerata in termini ampi, sono irrilevanti per interpretare la norma in questione, la cui uniformità verrebbe messa in pericolo qualora si ammettessero deroghe e si graduassero le regole in funzione delle attività svolte, in quanto nessun ostacolo impedirebbe che anche in altri ambienti lavorativi si aspiri ad un trattamento privilegiato; conseguenza ne sarebbe una giurisprudenza casistica che comprometterebbe la coerenza del sistema e la certezza del diritto, anche se nulla impedisce che, quando sono in gioco i diritti contenuti in tale disposizione, si tenga conto delle circostanze specifiche del caso concreto.
C – La prima questione pregiudiziale
48. Il dubbio principale del giudice del rinvio riguarda l’interpretazione dell’art. 6, nn. 1, terzo trattino e 2, della decisione n. 1/80, per verificare quali ripercussioni abbiano, nel riconoscimento del libero accesso all’impiego, le interruzioni non dovute a situazioni di disoccupazione debitamente accertate né a malattia, e quale sia l’incidenza del fatto che il mutamento di datore di lavoro sia caratteristico della professione, anche se quest’ultimo aspetto, comune all’altra questione presentata, è appena stato esposto.
49. Nella fattispecie il problema sorge perché il sig. Sedef ha lavorato per oltre quindici anni su navi tedesche con diversi datori di lavoro, ma, secondo quanto specificato dal Bundesverwaltungsgericht, ha lavorato ininterrottamente solo per il periodo necessario per acquistare il diritto previsto nel primo trattino dell’articolo menzionato, quello di rinnovare il permesso di lavoro con il primo datore di lavoro.
50. Se si contassero gli intervalli, oscillanti tra uno e settanta giorni, che l’interessato definisce «ferie non retribuite» verrebbe raggiunto il tetto stabilito per poter accedere al massimo livello previsto nel terzo trattino, ma a condizione che si possano far rientrare questi periodi nel n. 2 della disposizione.
51. A tal fine, sembra chiaro che non è possibile equipararli alle ferie annuali o ai giorni di interruzione per malattia di breve durata, perfettamente computabili, e questo è anche il parere del giudice che ha sollevato le questioni.
52. È esclusa anche l’equiparazione con i periodi di malattia prolungata, che sono stati ricordati in un altro capitolo.
53. Quanto all’equiparazione ai casi di disoccupazione involontaria la norma menziona solo quelli adeguatamente accertati dalle autorità competenti. Tale certificazione va interpretata conformemente alla finalità di evitare frodi, facilitando il controllo dello Stato sui lavoratori, dato che la mancata iscrizione ufficiale pregiudicherebbe la regolarità della situazione (44).
54. Orbene, dalle informazioni contenute nell’ordinanza del Bundesverwaltungsgericht emerge che l’interessato, dinanzi alla prospettiva di trovare lavoro a breve termine, poteva legittimamente rinunciare a iscriversi come disoccupato (45), cosa avvenuta molte volte; inoltre è stato accertato che al rientro in Germania (46), dove, per di più, per diventare marinaio non è richiesto il permesso di lavoro ma è sufficiente il permesso di soggiorno, egli ha abitualmente svolto attività salariata senza grandi problemi.
55. Di conseguenza, occorrerebbe equiparare le interruzioni brevi ai periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati, in quanto non viene compromessa l’integrazione nel mercato del lavoro di uno Stato membro né viene falsato lo scopo della certificazione ufficiale della disoccupazione (47).
56. La tesi è giustificata anche perché, come osservato sopra, l’art. 6, della decisone n. 1/80 persegue la libera circolazione dei lavoratori, prendendo come presupposto l’assiduità nel regolare esercizio di una professione, circostanza sufficientemente provata nel caso del sig. Sedef.
57. Essa si basa anche sulla sentenza 17 aprile 1997, Kadiman (48), menzionata dalla Commissione nelle osservazioni scritte. Benché si riferisca all’art. 7 della decisione n. 1/80, inteso a riunire il lavoratore turco con i membri della sua famiglia qualora risiedano «ininterrottamente» per tre anni nello Stato ospitante, essa ammette «che l’interessato si assenti dalla residenza comune per un periodo ragionevole e per motivi legittimi, ad esempio per trascorrere vacanze o per visitare la propria famiglia nel paese d’origine» (punto 48).
58. In tale ultimo caso rientrerebbero taluni dei periodi controversi, ma non quelli protrattisi eccessivamente in quanto l’offerta di lavoro ha tardato a concretizzarsi o perché l’incontro con i familiari si è protratto oltre un ragionevole lasso di tempo.
59. Ad ogni modo, non spetta alla Corte di giustizia specificare le ipotesi che vanno equiparate a quelle dell’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80, in quanto sconfinerebbe nelle competenze del giudice nazionale; essa si deve quindi limitare a dare a quest’ultimo le indicazioni necessarie per applicare correttamente il diritto comunitario nel procedimento principale.
60. Le riflessioni esposte sopra mi portano a proporre di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 comprende le interruzioni nei rapporti di lavoro come quelle della fattispecie , tranne quelle che si protraggono troppo a lungo perché l’offerta di lavoro tarda a concretizzarsi o perché le visite alla famiglia durano oltre un termine ragionevole, e spetta al giudice nazionale qualificare tali interruzioni.
D – La seconda questione pregiudiziale
61. Il Bundesverwaltungsgericht desidera inoltre sapere se per conseguire il diritto previsto dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, vadano preventivamente soddisfatti i requisiti enunciati al secondo trattino.
62. I trattini della disposizione citata accordano, successivamente, facoltà sempre più ampie quanto al libero accesso all’impiego, conformemente alla durata di regolare occupazione. Se si considera esclusivamente l’aspetto temporale del rapporto di lavoro si può effettuare una valutazione autonoma dei requisiti corrispondenti ad ogni fase, nel senso che un livello superiore comprende quelli inferiori: i quattro anni comprendono i tre anni e i tre anni comprendono un anno.
63. La difficoltà emerge quando si esamina se il rapporto si sia svolto con un solo datore di lavoro o con più datori di lavoro, in quanto solo quando si oltrepassano i tre anni di impiego regolare si supera la seconda fase, con la possibilità, a partire da questo momento, di accettare offerte di datori di lavoro diversi da quello iniziale.
64. Il sistema di integrazione graduale dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 presuppone che, per raggiungere la soglia più elevata di agevolazioni occorre salire singolarmente i diversi gradini senza che venga pertanto ammesso che si possa accedere con un salto all’ultimo scalino.
65. Graficamente si possono immaginare quattro cerchi concentrici. In quello più piccolo vi sono le mere aspettative, ma qualora si sia stati impiegati per un anno presso il medesimo datore di lavoro si entra nel secondo, godendo quindi della possibilità di rinnovare il permesso di lavoro; nel caso in cui tale impiego venga svolto per tre anni – sottinteso: con il primo datore di lavoro – si raggiunge il terzo cerchio che, in caso di continuazione della medesima professione, autorizza a cambiare datore di lavoro; una volta trascorsi quattro anni nella medesima occupazione, alla libertà di scegliere da chi essere assunto si aggiunge quella di svolgere una qualsiasi altra attività.
66. A tal proposito va fatto riferimento a quanto dichiarato nella sentenza Eroglu, citata, in cui si afferma che l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, si applica qualora si chieda la proroga del permesso di lavoro «al fine di poter continuare a svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro oltre il periodo iniziale di un anno di regolare attività lavorativa» (punto 13), senza che si possa estendere la sua applicazione al cambiamento di datore di lavoro «prima del termine di tre anni previsto al secondo [trattino]» circostanza che, inoltre, «farebbe venir meno la priorità che il medesimo capoverso riconosce ai lavoratori degli Stati membri nell’ipotesi in cui il lavoratore turco cambi datore di lavoro» (punto 14).
67. Allo stesso modo, la sentenza 29 maggio 1997, Eker (49), espone che «la coerenza del sistema di graduale integrazione (…) verrebbe sconvolta se l’interessato avesse il diritto di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro prima ancora di aver soddisfatto la condizione di una regolare attività lavorativa della durata di un anno prevista dal primo trattino del n. 1.(…) [in quanto] solo al termine di tre anni di regolare attività lavorativa nello Stato membro considerato il lavoratore turco fruisce della facoltà di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro (…)» (punto 23).
68. I motivi esposti sopra costituiscono il punto di partenza per risolvere la questione sollevata, però non vanno intesi in modo automatico senza tener conto di altre circostanze, la cui rilevanza è stata vagliata espressamente dallo Stato membro nel decidere sulle richieste del lavoratore turco. Se si prescindesse da tali particolarità la norma verrebbe applicata secondo il suo tenore letterale senza prenderne in considerazione lo spirito e lo scopo, trascurando qualsiasi avvicinamento all’idea di giustizia, che si ottiene invece mediante un’interpretazione teleologica e sistematica dei suoi presupposti.
69. Infatti, dagli atti di causa emerge che le autorità tedesche hanno accordato al sig. Sedef, senza alcuna obiezione, i permessi di soggiorno che gli occorrevano per la sua professione di marinaio, anche quando ha chiesto tali permessi per essere assunto da armatori diversi, nonostante egli non abbia mai mantenuto un rapporto di lavoro con un medesimo datore di lavoro per più di tre anni, superando l’anno solo in un paio di occasioni (50). Ci si è dunque allontanati dal rigore letterale della norma, ponderando nel complesso tutti gli elementi concorrenti, per adattare lo spirito della norma alle particolarità del caso del sig. Sedef. Esclusivamente nel caso di richiesta di lavoro in terraferma si richiede la stretta osservanza dei trattini dell’art. 6, n. 1 (51).
70. In tal senso, la sentenza Ertanir, già menzionata e anche invocata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, esorta a computare i «periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 2, di tale decisione, quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale ragione la regolarità del soggiorno dell’interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano invece rilasciato un nuovo permesso di soggiorno o di lavoro» (punto 69).
71. Alla luce di tale tesi va dedotto che, in una situazione come quella esposta, il comportamento dei poteri pubblici nazionali, protrattosi per oltre sedici anni, ha creato un’apparenza di regolarità nella situazione dell’interessato, in quanto sono stati interpretati in modo flessibile i requisiti dei trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione. Ciò è dimostrato dal fatto che sebbene abbia ottenuto solo il diritto previsto dal primo trattino, vale a dire quello di continuare a lavorare per il primo datore di lavoro, gli sono stati concessi successivamente e ripetutamente permessi per lavorare in altre imprese del settore, diritto previsto al secondo trattino e che richiede un rapporto di lavoro di oltre tre anni con il medesimo armatore.
72. A tali dati si è aggiunto l’accertamento dell’integrazione nel regolare mercato del lavoro tedesco e della stabilità dell’impiego, dal momento in cui sono iniziate le prestazioni come marinaio nel 1977 finché non è sopraggiunto l’impedimento ad effettuarle nel 1993 (52).
73. Le caratteristiche della fattispecie, l’effetto utile che la Corte di giustizia ha attribuito alla decisione n. 1/80 (53) nonché lo scopo dell’Accordo di associazione, considerato congiuntamente alle restanti norme applicabili, diretto ad introdurre progressivamente la libera circolazione dei lavoratori suggeriscono che, in circostanze come quelle descritte, l’esame dei requisiti del terzo trattino del n. 1 della disposizione avvenga autonomamente, senza previa verifica dei requisiti del secondo trattino.
V – Conclusione
74. Considerato tutto quanto sopra esposto, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht, dichiarando quanto segue:
«1) L’art. 6, n. 2, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità europea e la Turchia, comprende le interruzioni nei rapporti di lavoro come quelle della fattispecie, tranne quelle che si protraggono troppo a lungo perché l’offerta di lavoro tarda a concretizzarsi o perché le visite alla famiglia durano oltre un termine ragionevole, e spetta al giudice nazionale qualificare tali interruzioni.
2) Per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, devono essere previamente soddisfatti i requisiti del secondo trattino della disposizione menzionata, ma l’esame delle condizioni di detto terzo trattino può essere effettuato autonomamente in circostanze eccezionali, come quelle dei contratti di lavoro del caso di specie».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Il suo testo, in mancanza di una pubblicazione ufficiale, può essere consultato in Accordo di associazione e protocolli CEE‑Turchia e altri testi di base, Consiglio delle Comunità europee, 1992, Bruxelles, pagg. 327 e segg. Sui negoziati e sul procedimento di elaborazione dell'accordo v. Ananiades, L.C., L'Association aux Communautés européennes, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Parigi, 1967, pagg. 50-59; e Lesort, G., «L'Association avec la Turquie», L'Association à la Communauté Economique Européenne. Aspects juridiques, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 1970, pagg. 89‑111.
3 – Núñez Villaverde, J.A., «Turquía y la UE: una carrera de obstáculos sin fin», Política Exterior, 1998, n. 63, pagg. 65 e segg.
4 – Olesti Rayo, A., «El Acuerdo de Asociación con Turquía y el régimen jurídico de los trabajadores de nacionalidad turca en la Unión Europea», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n. 7, gennaio/febbraio 2000, pag. 51.
5 – GU 1964, 217, pag. 3685.
6 – Sentenza 28 aprile 2004, causa C-373/02, Öztürk (Racc. pag. I-3605).
7 – Conformemente all'art. 28, quando il funzionamento dell'Associazione consentirà di prevedere la piena accettazione da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato CE, i contraenti esamineranno la possibilità dell'adesione.
8 – Hartler, C., e Laura, S., «The EU model and Turkey. A case for Thanksgiving», Journal of World Trade, 1999, n. 3, pagg. 147 e segg.
9 – Lo scambio di note del 12 settembre 1963 tra i presidenti delle due delegazioni (GU 1964, 217, pag. 3701) ha autorizzato il Consiglio di associazione ad esaminare i problemi relativi alla manodopera in Turchia già nella prima fase.
10 – Analogamente gli artt. 52-56 e 58 del Trattato CEE (ora artt. 43-46 CE e 48 CE) ispirano la graduale introduzione del diritto di stabilimento (art. 13) e gli artt. 55, 56 e 58-65 del Trattato CEE (ora artt. 45 CE, 46 CE e 48-54 CE) quella della libera prestazione di servizi.
11 – Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 23 novembre 1970, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1). In pari data è stato firmato un Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione.
12 – Secondo quanto emerge dalla sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, (Racc. pag. 3719, punto 3), né l'art. 12 dell'Accordo di associazione né l'art. 36 del Protocollo hanno effetto diretto, ma tale circostanza non esclude, secondo le sentenze 20 settembre 1990, causa C- 192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punto 2); 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden (Racc. pag. I-7747; punto 52); e 8 maggio 2003, causa C-171/01, Wählergruppe Gemeinsam (Racc. pag. I-4301; punto 64), che possano avere tale effetto le decisioni del Consiglio di associazione che applicano, in determinati punti, i programmi previsti nell'accordo.
13 – Come indica la sentenza 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475, punto 14), la decisione n. 2/76 costituisce una prima tappa nel conseguimento della libera circolazione dei lavoratori, continuato con la decisione n. 1/80. Nel medesimo senso si esprimono, oltre alla sentenza Birden, già citata, punto 52, le sentenze 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I‑329, punto 20); 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin e a. (Racc. pag. I-5143, punti 20 e 21), e causa C-98/96, Ertanir (Racc. pag. I-5179, punti 20 e 21 ); 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli (Racc. pag. I-957, punto 52); 19 novembre 2002, causa C‑188/00, Kurz (Racc. pag. I-10691, punto 40); e 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal (Racc. pag. I‑4759, punto 66).
14 – In particolare: dal 31.8.1977 al 20.11.1977; dal 28.11.1977 al 10.2.1978; dal 7.3.1978 al 12.9.1978; dal 17.11.1978 al 14.6.1979; dal 16.8.1979 al 21.6.1980; dal 27.7.1980 al 9.11.1981; dal 4.12.1981 al 13.4.1982; dal 7.8.1982 al 27.10.1983; dal 2.11.1983 al 18.5.1984; dal 16.7.1984 al 23.7.1985; dal 21.10.1986 al 22.2.1987; dal 22.11.1988 al 14.3.1989; dal 14.4.1989 al 24.6.1989; dal 3.7.1989 al 23.9.1989; dal 2.1.1990 al 31.1.1990; dal 7.2.1990 al 26.2.1991; e dal 15.2.1992 al 10.9.1992.
15 – Dal 23.6.1982 al 6.8.1982; dal 13.6.1984 al 14.7.1984; dall'1.8.1986 al 20.10.1986; dal 7.4.1987 al 20.6.1988; dal 18.8.1988 al 21.11.1988; dal 3.4.1991 al 30.11.1991; e dal 2.12.1991 al 13.1.1992.
16 – Dall'11.2.1978 al 23.2.1978; dal 19.6.1980 al 6.7.1980; dal 13.6.1985 al 31.7.1986; dal 16.2.1987 al 31.3.1987; dal 24.9.1989 all'1.1.1990; dal 27.2.1991 al 2.4.1991; e dall'11.9.1992 al 18.1.1993.
17 – Dal 21.11.1977 al 27.11.1977; dal 24.2.1978 al 6.3.1978; dal 13.9.1978 al 16.11.1978; dal 15.6.1979 al 15.8.1979; dal 7.7.1980 al 26.7.1980; dal 10.11.1981 al 3.12.1981; dal 14.4.1982 al 22.6.1982; dal 28.10.1983 all'1.11.1983; dal 19.5.1984 al 12.6.1984; il 15.7.1984; dall'1.4.1987 al 6.4.1987; dal 21.6.1988 al 17.8.1988; dal 15.3.1989 al 13.4.1989; dal 25.6.1989 al 2.7.1989; dall'1.2.1990 al 6.2.1990; l'1.12.1991; e dal 14.1.1992 al 14.2.1992.
18 – Combinato disposto dell'art. 10 dell'Ausländergesetz (legge tedesca sugli stranieri) 9 luglio 1990 (BGBl. I, pag. 1354), e della Arbeitsaufenthaltsverordnung (regolamento relativo ai permessi di lavoro) 18 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2994).
19 – Sentenze Tetik, punto 29; e Günaydin e a., punto 22, citate. La dottrina distingue, in base al loro contenuto, la «libera circolazione di associazione» e la «libera circolazione comunitaria»: Krück, H., «Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach dem Assoziierungsabkommen EG/Türkei», EuR, 1984, pagg. 292 e segg.; e Rumpf, C., «La libre circulation des travailleurs turcs et l'association entre la Communauté européenne et la Turquie: de Demirel à Kus en passant par Sevince», Actualités du droit, n. 2, 1994, pag. 271.
20 – Conformemente all'art. 8, n. 1, della decisione n. 1/80 viene data preferenza ai lavoratori salariati turchi rispetto a quelli di paesi terzi quando nella Comunità l'offerta di lavoro non è soddisfatta dalla manodopera esistente negli Stati membri.
21 – Dato che ai cittadini turchi che godono dei diritti riconosciuti nella decisione n. 1/80 si applicano i principi compresi negli artt. 39 CE, 40 CE e 41 CE (sentenze Birden, punto 23; e Kurz, punti 30 e 31, già citate).
22 – Sentenze Günaydin e a., punto 31; e Ertanir, punto 43, menzionate.
23 – Sentenze Bozkurt, punto 23; Günaydin e a., punto 29; Ertanir, punto 39; Birden, punto 33; e Kurz, punto 37, tutte già citate.
24 – Sentenze Sevince, punto 30; e Bozkurt, punto 26, menzionate sopra.
25 – Sentenze Birden, punto 51; Nazli, punti 31 e 32; e Kurz, punto 39, citate. Anche, sebbene vi si neghi la regolarità dell'impiego nelle fattispecie esaminate, sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑237/91, Kus (Racc. pag. I‑6781, punto 18); 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I‑3069, punto 29); e 20 settembre 1990, Sevince, punto 31, citata sopra. In dottrina, Gutmann, R., «Die aufenthaltsrechtliche Bedeutung des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG‑Türkei», Assoziierungsabkommen der EU mit Drittstaaten, Vienna, 1998, pag. 66.
26 – Sentenze 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5113, punto 12); 23 gennaio 1997, Tetik, punto 23; 30 settembre 1997,Günaydin e a., punto 25; Ertanir, punto 25, citata sopra.
27 – Sentenze Sevince, punto 26; Eroglu, punto 11; Tetik, punto 22; Günaydin e a., punto 24; o Kurz, punto 26, citate.
28 – Sentenza 11 maggio 2000, causa C-37/98, Savas (Racc. pag. I-2927), punto 60; e quelle già menzionate Sevince, punto 29; Kus, punto 33; Eroglu, punto 20; Bozkurt, punto 28; Günaydin e a., punto 26; Ertanir, punto 26; Nazli, punto 28; Kurz, punto 27; e Dörr e Ünal, punto 66.
29 – Sentenza Bozkurt, punto 39, parimenti menzionata.
30 – Sentenza Nazli, punto 44, citata.
31 – Sentenza Tetik, punti 39 e 40, menzionata sopra.
32 – Sentenze Nazli, punto 35, citata; e 7 luglio 2005, causa C-383/03, Dogan (Racc. pag. I-6237, punto 16). La giurisprudenza ha dichiarato, analogamente, che non ogni assenza implica automaticamente la perdita dei diritti acquistati ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione nº 1/80, poiché per giungere a questo è necessaria l'inattività definitiva (sentenza Nazli, punti 36 a 39).
33 – Sentenza Nazli, punto 40, citata. La stessa classificazione viene usata, ad esempio, nelle sentenze, parimenti già menzionate, Birden, punti 37 e 64 e dispositivo, e Ertanir, punto 62 e dispositivo, per quanto riguarda il periodo di un anno; e nelle sentenze Günaydin e a., punto 55 e dispositivo e, di nuovo, Ertanir, punto 38, con riferimento ai tre anni.
34 – Rumpf., O., «Wann erlischt das Aufenthaltsrecht nach Art. 6 I des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei?», Neue Zeitschrift für Verwaltungrecht, 1994, pag. 1189, sostiene che le situazioni del n. 2 sono esaustive e che anche brevi interruzioni provocano l'estinzione dei diritti acquistati. Anche il Bundesverwaltungsgericht nella sua ordinanza di rinvio osserva che , sinora, la sua giurisprudenza considera che l'elencazione è tassativa.
35 – Sentenza Ertanir, punto 69, già citata.
36 – Secondo le statistiche presentate nella sessione marittima della conferenza internazionale del lavoro del 1996, tra il 1994 e il 1996 sono naufragate 180 navi di oltre 500 tonnellate, costando la vita di oltre 1200 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio.
37 – Baroja, P., Las inquietudes de Shanti Andía, col. Austral, Espasa Calpe, 8ª ed., Madrid, 1970, pagg. 13 e 15. La Commissione concorda con tale realtà affermando che «[i] giovani sono sempre meno disposti a passare lunghi periodi in mare, lontani dai familiari, dai figli e dagli amici. Gli aspetti più allettanti di questa professione, quale la possibilità di esplorare il mondo e di visitare luoghi esotici, non esercitano più il richiamo di una volta per via delle pratiche di navigazione moderne che prevedono soltanto brevi scali nei porti o consentono addirittura alle navi di svolgere la propria attività commerciale interamente fuori dal porto. Per di più, le navi moderne hanno equipaggi molto piccoli, i cui componenti appartengono spesso a paesi diversi e a gruppi linguistici diversi, con tutti gli effetti di isolamento sociale che ne conseguono» – punto 1.2.2 della Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare [COM(2001) 188 def]–.
38 – È rilevante il numero di convenzioni sulla «gente di mare», che sono state concluse nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: tra le altre, le convenzioni nn. 7 e 58, sull'età minima (lavoro marittimo), 1920 e 1936; n. 8, sulle indennità di disoccupazione (naufragio), 1920; n. 9, sul collocamento dei marittimi, 1920; n. 16, sulla visita medica dei minori (lavoro marittimo), 1921; n. 22, sull'arruolamento, 1926; n. 23, sul rimpatrio, 1926; nn. 54 e 72, sui vaccini pagati, 1936 e 1946; n. 55, sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o incidente, 1936; n. 56, sull'assicurazione contro le malattie, 1936; n. 57, sull'orario di lavoro a bordo e sull'equipaggio, 1936; n. 68, sull'alimentazione e mensa dei marittimi (equipaggio delle navi), 1946; n. 70, sulla sicurezza sociale, 1946; n. 71, sulle pensioni, 1946; nn. 76, 93 e 109, sui salari, l'orario di lavoro a bordo e l'equipaggio 1946, 1949 e 1958; n. 134, sulla prevenzione degli infortuni, 1970; n. 145, sulla continuità nell'impiego, 1976; n. 147, sulla marina mercantile (regole minime), 1976; n. 163, sull'assistenza, 1987; n. 166, sul rimpatrio, 1987; n. 179, sull'arruolamento e collocamento della gente di mare, 1996; e n. 180, sull'orario di lavoro a bordo e l'equipaggio delle navi, 1996. Anche nell'ambito delle Nazioni Unite si trovano alcuni strumenti normativi come la Convenzione sul diritto del mare del 1982.
39 – In Spagna il decreto 30 agosto 1974, n. 2864, approva il testo unico delle leggi 30 dicembre 1969, n. 116, e 21 giugno 1972, n. 24, che disciplina il regime speciale della previdenza sociale dei marittimi (BOE del 10 ottobre 1974, n. 243); il regio decreto 21 settembre 1995, n. 1561, relativo alle giornate speciali di lavoro con riferimento al lavoro che si svolge sul mare (BOE del 16 settembre 1995, n. 230), modificato dal regio decreto 22 marzo 2002, n.. 285 (BOE del 5 aprile 2002, n. 82); o il regio decreto 12 febbraio 1999, n. 258, che stabilisce requisiti minimi per la tutela della salute e l'assistenza medica dei marittimi (BOE del 2 febbraio 1999, n. 47).
40 – GU L 167, pag. 33.
41 – GU 2000, L 14, pag. 29.
42 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35).
43 – Sentenza Ertanir, citata, punto 33. Tezcan, E., «Le droit du travail et le droit de séjour des travailleurs turcs dans l'Union européenne à la lumière des arrêts récents de la Cour de Justice des Communautés européennes», Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n. 445, febbraio 2001, pagg. 124 e 125.
44 – Al punto 41 della sentenza Tetik, citata, viene sostenuta la stessa tesi per quanto riguarda un lavoratore impiegato regolarmente per oltre quattro anni, poiché la regolare appartenenza al mercato del lavoro si raggiunge, in via di principio, «solo se l'interessato, che si ritrova disoccupato, assolva tutte le formalità richieste nello Stato membro interessato, ad esempio iscrivendosi nel detto Stato all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo durante il periodo stabilito».
45 – Secondo quanto emerge dalla detta ordinanza non è obbligatoria la registrazione come disoccupato di un marinaio a cui è stato offerto un nuovo lavoro su una nave che non è ancora giunta in porto e che, inoltre, potrebbe giungervi con ritardo.
46 – La medesima ordinanza riconosce che l'interessato «successivamente ai periodi di “ferie non retribuite” (…) ha sempre avviato, nella maggior parte dei casi immediatamente e senza alcun problema, nuovi rapporti di lavoro.».
47 – Così accade, per esempio, nel lasso di tempo tra il 23 giugno 1982 ed il 20 giugno 1988, in cui le «ferie non retribuite» comprendono i periodi tra il 28 ottobre ed il 1º novembre 1983, tra il 19 maggio e il 12 giugno 1984 – il 13 giugno successivo è iniziato un periodo di disoccupazione –, tra il 15 luglio 1984 ed il 6 aprile 1987.
48 – Causa C-351/95, Racc. pag. I-2133.
49 – Causa C-386/95, Racc. pag. I-2697.
50 – Sentenza del Verwaltungsgericht di Amburgo 10 dicembre 1996, pagg. 4 e segg.
51 – Si potrebbe argomentare che il mutato atteggiamento è dovuto al fatto che per la normativa tedesca per essere assunti come marinaio basta il permesso di soggiorno senza che occorra quello di lavoro, necessario per lavorare in terraferma, ma tale spiegazione è irrilevante ai fini della decisione n. 1/80 in cui ciò che importa è, da una parte, l'integrazione nel mercato regolare del lavoro e, dall'altra, il regolare svolgimento di un'attività, a prescindere dal fatto che per il suo esercizio si richieda una determinata autorizzazione.
52 – A tale effetto è molto rappresentativo il grafico allegato dalla Germania nelle sue osservazioni scritte in cui, ogni anno corrisponde ad una colonna in cui i diversi colori rappresentano i periodi di occupazione, di interruzione per malattia, di disoccupazione regolarmente accertati e di «ferie non retribuite».
53 – A cui si riferiscono, tra l'altro, le sentenze Tetik, punto 31; Günaydin e a., punto 38; Birden, punto 37; e Kurz, punto 68.
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