CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEELHOED
presentate il 17 marzo 2005(1)
Causa C-244/03
Repubblica francese
contro
Parlamento europeo
e
Consiglio dell'Unione europea
«Ricorso diretto – Annullamento dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE (GU L 66, pag. 26), nella parte in cui inserisce il nuovo art. 4 bis nella direttiva del Consiglio 76/768/CEE (GU L 53, pag. 30), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici»
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso, proposto a norma dell’art. 230 CE, la Repubblica francese chiede l’annullamento dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, nella parte in cui introduce il nuovo art. 4 bis nella direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2) .
II – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria sui cosmetici e la disposizione controversa
Genesi storica della legislazione
2. Le legislazioni nazionali relative ai prodotti cosmetici sono state armonizzate attraverso la direttiva 76/768, che mirava a determinare «a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti cosmetici». Tale direttiva, inizialmente, non conteneva disposizioni riguardanti la sperimentazione animale (3) .
3. La direttiva 93/35/CEE ha inserito nella direttiva 76/768 un nuovo art. 4, n. 1, lett. i), in forza del quale gli Stati membri dovevano vietare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’immissione in commercio di prodotti cosmetici contenenti ingredienti che fossero stati oggetto di sperimentazioni animali allo scopo di conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa (4) . Il suddetto termine è stato successivamente rinviato al 30 giugno 2000 e poi al 30 giugno 2002, poiché non era stato possibile convalidare scientificamente un numero sufficiente di metodi sperimentali alternativi (5) .
4. L’iter legislativo che è culminato nell’adozione della disposizione controversa si è articolato come segue.
5. Nell’aprile 2000 la Commissione ha presentato una proposta che modificava per la settima volta la direttiva 76/768 (6) . Poiché la proposta aveva come fondamento giuridico l’art. 95 CE, è stato seguito l’iter legislativo che prevede la procedura di codecisione descritta all’art. 251 CE.
6. Nella suddetta proposta, la Commissione ha suggerito, in particolare, l’introduzione di un divieto permanente e definitivo di effettuare esperimenti su animali per testare i prodotti cosmetici finiti nel territorio degli Stati membri. Essa ha altresì proposto di emendare la direttiva in modo da sopprimere il divieto di immissione in commercio.
7. Nella posizione comune definita nel febbraio 2002 in relazione alla suddetta proposta di modifica, il Consiglio ha confermato il divieto di immissione in commercio di prodotti cosmetici qualora il prodotto finito o i suoi ingredienti fossero stati oggetto di sperimentazioni su animali, subordinando l’attuazione di tale divieto all’esistenza di metodi di sperimentazione alternativi che fossero stati accettati dall’OCSE e adottati a livello comunitario. Tale posizione comune non ha fissato un termine ultimo per l’applicazione del divieto di immissione in commercio (7) .
8. Nel giugno 2002 il Parlamento ha definito la propria posizione riguardo alla posizione comune del Consiglio. Tra gli emendamenti proposti, ha suggerito l’introduzione di un divieto di immissione in commercio, se e quando fossero stati disponibili metodi alternativi, con l’indicazione di una data definitiva a partire dalla quale sarebbe stata vietata l’immissione in commercio di ogni prodotto cosmetico testato su animali, a prescindere dalla disponibilità, in quel momento, di metodi alternativi convalidati (8) .
9. Nel luglio 2002 la Commissione ha adottato un parere sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio, in cui ha respinto la reintroduzione del divieto di immissione in commercio proposta dal Parlamento (9) .
10. Poiché il Consiglio non è riuscito ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento alla sua posizione comune, nell’ottobre 2000 è stato convocato il Comitato di conciliazione del Parlamento e del Consiglio. Un accordo sulla disposizione controversa è stato raggiunto nel corso della seconda riunione del comitato che si è tenuta nel novembre successivo, essendo falliti tutti i tentativi di giungere ad un accordo durante la prima riunione (10) . Il testo comune così ottenuto è stato successivamente approvato dal Consiglio e dal Parlamento, e rappresenta un compromesso tra le posizioni delle due istituzioni interessate.
La disposizione controversa
11. Il divieto di sperimentazione e di immissione in commercio. L’art. 1, n. 2, della direttiva 2003/15 modifica la direttiva 76/768 attraverso, inter alia, l’inserimento di un nuovo art. 4 bis, che proibisce la sperimentazione e l’immissione in commercio di prodotti cosmetici e ingredienti che siano stati sperimentati su animali, con effetto a partire da una determinata data. Il testo di tale divieto è contenuto nell’art. 4 bis, n. 1:
«Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri vietano:
a) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;
b) l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;
c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti (11) , allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;
d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, (...) o nell’allegato IX della presente direttiva (...)» (12) .
12. L’art. 2 della direttiva 76/768, come viene menzionato nella disposizione controversa, enuncia uno dei principi fondamentali della direttiva: «[i] prodotti cosmetici commercializzati all’interno della Comunità non devono poter causare danni alla salute umana se applicati in normali condizioni d’uso».
13. In sintesi, l’art. 4 bis stabilisce che i divieti di sperimentazione animale e di immissione in commercio scattino sei anni dopo l’entrata in vigore della direttiva relativamente alla maggior parte dei metodi di sperimentazione e prevede che la Commissione elabori i calendari per la graduale soppressione dei vari tipi di test, al più tardi, entro il 2009. I metodi di sperimentazione alternativi devono essere convalidati ed accettati a livello comunitario, tenendo conto degli sviluppi compiuti in seno all’OCSE.
14. Calendari . L’art. 4 bis, n. 2, stabilisce che la Commissione elabori i calendari per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 1, lett. a), b) e d), che dovranno essere messi a disposizione del pubblico entro e non oltre l’11 settembre 2004. I detti calendari dovevano essere elaborati previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (in prosieguo: l’«SCCNFP») e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (in prosieguo: l’«ECVAM»), tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE (13) . L’attuazione dell’art. 4 bis, n. 1, lett. c), che vieta le sperimentazioni animali relative ai prodotti cosmetici finiti, era prevista entro l’11 settembre 2004, mentre quella dell’art. 4 bis, n. 1, lett. a), b) e d), dovrà avvenire entro il mese di marzo 2009. Invece, per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora in studio metodi alternativi, l’attuazione dell’art. 4, n. 1, lett. a) e b), è prevista entro il 2013 (14) .
15. A tenore dell’art. 4 bis, n. 2.2, la Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio (15) . Inoltre, sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del n. 2 possono essere adeguati, fatto salvo il rispetto del termine massimo indicato (vale a dire, 6 o 10 anni). I calendari possono essere modificati solo dopo che siano stati consultati l’SCCNFP e l’ECVAM.
16. Ai sensi dell’art. 4 bis, n. 2.3, qualora gli studi della Commissione concludano, al più tardi entro marzo del 2007, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti alternativi di cui al n. 2.1 non saranno convalidati entro il mese di marzo 2009, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all’art. 251 del Trattato.
17. Procedura di deroga. L’art. 4 bis, n. 2.4, stabilisce che, in circostanze eccezionali, «qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente», gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga all’art. 4 bis, n. 1. La Commissione, previa consultazione dell’SCCNFP e con decisione motivata, può autorizzare la deroga secondo la procedura di cui all’art. 10, n. 2, della direttiva 76/768 (16) . La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale.
18. Altre disposizioni della direttiva 2003/15. Oltre alla disposizione controversa, la direttiva 2003/15 prevede, inter alia: a) la soppressione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768 (che poneva un divieto separato di immettere in commercio prodotti cosmetici i cui ingredienti fossero stati testati su animali) con effetto retroattivo dal 1° luglio 2002 (17) ; b) il divieto di utilizzare, nei prodotti cosmetici, sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (18) ; e c) l’obbligo di apporre un’etichetta su taluni prodotti cosmetici, recante l’indicazione della data di «durata minima» e un elenco degli ingredienti (19) .
19. L’art. 3 della direttiva 2003/15 esige che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni di attuazione della direttiva entro l’11 settembre 2004 (20) .
B – Altre disposizioni della normativa comunitaria
20. Oltre alle norme descritte nei precedenti paragrafi, che si applicano solamente ai prodotti cosmetici, il diritto comunitario contiene alcune norme di applicazione generale che riguardano la sperimentazione animale, anche al di fuori del settore dei cosmetici.
21. Al riguardo, disposizioni comuni sull’utilizzo degli animali a fini sperimentali all’interno della Comunità sono state stabilite con la direttiva del Consiglio 86/609, e sue successive modifiche (21) . Tale direttiva pone le condizioni cui vengono assoggettate le sperimentazioni animali effettuate nel territorio degli Stati membri. In particolare, l’art. 7 della direttiva stabilisce che gli esperimenti su animali devono essere sostituiti da metodi alternativi, laddove esistano e siano scientificamente validi. Tale direttiva, tuttavia, non fissa un termine per la sostituzione degli esperimenti su animali.
22. Inoltre, un Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali è stato allegato mediante il Trattato di Amsterdam al Trattato che istituisce la Comunità europea. Nel Protocollo si legge:
«Desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti (...), [n]ella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
C – Gli artt. III.4 e XX(b) del GATT
23. L’art. III.4 del GATT enuncia il principio di non discriminazione dei prodotti importati rispetto alla normativa interna:
«Ai prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, viene concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso di questi prodotti (...)».
24. L’art. XX(b) del GATT, letto in combinazione con il comma introduttivo dell’art. XX, introduce la seguente deroga al GATT:
«A condizione che queste misure non siano applicate in maniera da costituire o un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi dove esistono le stesse condizioni, oppure una larvata restrizione al commercio internazionale, niente nel presente Accordo sarà interpretato nel senso che impedisca l’adozione o l’applicazione da parte di qualsiasi parte contraente di misure (...) necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali».
25. In proposito, il concetto di «necessità» è stato interpretato nel senso che una misura non può essere giustificata in base a tale disposizione qualora fosse ragionevolmente possibile applicare una misura diversa, che risultava meno incompatibile con le norme del GATT (22) .
III – Procedimento dinanzi alla Corte
26. Il presente ricorso di annullamento è stato depositato dalla Francia nella cancelleria della Corte di giustizia in data 10 giugno 2003. A tale deposito hanno fatto seguito la presentazione dei controricorsi del Consiglio e del Parlamento europeo, il deposito di una replica della Francia e la presentazione di controrepliche da parte delle istituzioni convenute.
27. Con lettera del 15 novembre 2004 la Corte ha chiesto alle parti di sviluppare per iscritto i loro argomenti circa la compatibilità dell’art. 4 bis della direttiva 76/768 con le norme dell’OMC, ferme restando le loro rispettive posizioni in merito alla possibilità di far valere le norme dell’OMC nel presente procedimento. In seguito alla presentazione delle suddette risposte è stata chiusa la fase scritta del procedimento.
28. Il 18 gennaio 2004 si è tenuta un’udienza alla quale erano presenti tutte le parti interessate.
IV – Osservazioni delle parti
A – Il governo francese
29. In via preliminare, il governo francese fa valere che il suo ricorso è ricevibile. Replicando agli argomenti dei convenuti secondo cui non sarebbe possibile annullare parzialmente la direttiva 2003/15, poiché l’art. 1, n. 2, non potrebbe essere scisso dall’art. 1, n. 1, il governo francese ammette che, per effetto dell’annullamento parziale richiesto, il divieto di sperimentare i prodotti cosmetici sugli animali verrebbe a cessare. Tuttavia, esso sostiene che tale conseguenza non inficia la possibilità di separare dal resto l’art. 1, n. 2, in quanto le altre disposizioni della direttiva «continuerebbero a produrre effetti giuridici» e non vi sarebbe necessariamente un nesso giuridico tra i due paragrafi.
30. Al riguardo, il governo francese invoca la pronuncia della Corte nella causa Germania/Parlamento e Consiglio (23) , sostenendo che sarebbe irrilevante chiedersi se il legislatore comunitario avrebbe adottato la direttiva anche in assenza della disposizione controversa: la questione rilevante è, invece, stabilire se un annullamento parziale intacchi la sostanza dell’atto. Secondo il governo francese, non è questo il caso. Inoltre, esso aggiunge che l’obiettivo della protezione degli animali continuerebbe ad essere rispettato in forza della direttiva 86/609 e che sarebbe stato illogico chiedere, con il presente ricorso, l’annullamento dell’art. 1, n. 1, poiché una siffatta pretesa avrebbe portato al ripristino dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768, che fissava al 30 giugno 2002 il termine ultimo per il divieto di immissione in commercio dei prodotti cosmetici testati sugli animali.
31. Il governo francese deduce sostanzialmente cinque motivi a sostegno del suo ricorso.
32. In primo luogo, eccepisce che la disposizione controversa viola il principio della certezza del diritto e adduce i seguenti argomenti: a) la formulazione dell’art. 4 bis, che proibisce la sperimentazione animale effettuata «allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva», è imprecisa, poiché dal testo della direttiva non si capisce chiaramente se il divieto in oggetto si applichi anche agli esperimenti realizzati allo scopo di conformarsi ad altre disposizioni legislative. Non è chiaro, pertanto, se i risultati ottenuti mediante la sperimentazione effettuata al fine di conformarsi ad una diversa normativa possano essere utilizzati anche dall’industria dei cosmetici; b) non è chiaro se il divieto colpisca altresì i prodotti cosmetici nuovi che, pur non essendo stati direttamente testati su animali, utilizzano i risultati esistenti della sperimentazione animale; c) è incerto se la sperimentazione animale sia vietata nel territorio degli Stati membri quando abbia lo scopo di conformarsi alla normativa di Stati terzi ovvero quando i prodotti siano destinati all’esportazione, e d) non è chiaro se gli ingredienti e i prodotti che potrebbero essere stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione europea possano essere immessi in commercio all’interno dell’UE, in quanto tali sperimentazioni non sarebbero state effettuate «allo scopo di conformarsi alle disposizioni della (…) direttiva». Sebbene il governo francese riconosca che le interpretazioni fornite dal Consiglio e dal Parlamento nelle loro memorie sono ammissibili e, in taluni casi, appaiono addirittura le più plausibili, esso ritiene che non siano sufficientemente chiare da soddisfare le esigenze di certezza del diritto.
33. Secondo il governo francese, tali incertezze possono determinare che gli Stati membri recepiscano la direttiva in modo assai differente, con l’effetto di creare uno stato di incertezza giuridica intollerabile per le società di cosmetici. Al riguardo, il governo francese fa notare che le società di cosmetici francesi, leader nel settore europeo dei cosmetici, devono alle esportazioni, in media, la metà del loro fatturato. Inoltre, i principali paesi che importano prodotti cosmetici dalla Comunità, tra i quali Cina, Giappone, Corea e, in certa misura, gli Stati Uniti, prima di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio esigono dalle società di cosmetici la prova che i loro prodotti sono innocui per gli animali. Perciò, secondo tale governo, la certezza del diritto è necessaria per salvaguardare la competitività dell’industria europea dei cosmetici. Per effetto della disposizione controversa, la quantità delle sostanze utilizzabili nel settore dei cosmetici andrebbe progressivamente a diminuire.
34. In secondo luogo, il governo francese sostiene che la direttiva viola il principio del libero esercizio di un’attività professionale (24) . A suo avviso, la protezione degli animali non costituirebbe un obiettivo comunitario di interesse generale che basti a giustificare una restrizione di tale libertà. Inoltre, anche se la protezione degli animali costituisse, al riguardo, un valido obiettivo da perseguire, tale governo ritiene che la restrizione alla detta libertà derivante dall’applicazione dell’art. 4 bis sia sproporzionata rispetto al fine perseguito. In particolare, viene fatto valere che la disposizione controversa penalizzerebbe ingiustamente l’industria europea rispetto alle imprese concorrenti non appartenenti agli Stati membri dell’UE. Qualora venisse data un’interpretazione restrittiva delle situazioni di incertezza del diritto esposte poc’anzi, questo fatto, secondo il governo francese, costringerebbe le società di cosmetici a trasferire al di fuori della Comunità i propri centri di ricerca, un passo, questo, che risulterebbe assai difficile per molte piccole e medie imprese.
35. Terzo, il governo francese sostiene che la direttiva viola il principio di proporzionalità, in quanto le ripercussioni negative provocate dall’applicazione delle sue disposizioni sarebbero sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. A sostegno di tale argomento, il governo francese adduce che il beneficio arrecato agli animali dalla disposizione controversa è assai limitato, poiché solo uno 0,3% delle sperimentazioni animali viene realizzato in relazione ai prodotti cosmetici. Questo dato non sarebbe sufficiente, secondo il governo ricorrente, a giustificare le restrizioni del libero esercizio di un’attività professionale indotte dalla direttiva, né i rischi per la salute umana derivanti dall’assenza, al momento attuale, di metodi alternativi.
36. Inoltre, il governo francese ritiene che la deroga contenuta nell’art. 4 bis, n. 2, punto 4, non basti a scongiurare i suddetti rischi per la salute delle persone, giacché l’imposizione di rigide condizioni di deroga ci indica che la clausola scatterebbe troppo tardi per poter rispondere adeguatamente all’esigenza di prevenire i rischi per la salute umana.
37. Quarto, il detto governo sostiene che la disposizione controversa viola il principio di precauzione. Richiamandosi in particolare alla sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa Pfizer (25) , il governo francese asserisce che la direttiva sottopone la salute umana a rischi inaccettabili, per le ragioni sopra esposte a proposito della proporzionalità. In particolare, eccepisce che il legislatore comunitario sarebbe incorso in un errore di valutazione manifesto, avendo omesso di prendere in considerazione le relazioni scientifiche elaborate dall’SCCNFP e dall’ECVAM, nelle quali si indicava che non tutti i metodi alternativi sarebbero stati disponibili alle scadenze stabilite dalla direttiva, vale a dire nel 2009 e nel 2013.
38. Quinto, il governo francese sostiene che l’art. 4 bis costituisce una violazione del principio di non discriminazione. A suo parere, qualora le ipotesi formulate nell’ambito degli argomenti relativi alla certezza del diritto si confermassero come valide interpretazioni della direttiva, ciò corrisponderebbe ad una discriminazione tra: a) società che operano meramente nel settore dei cosmetici e società operanti in altri settori, giacché, nella composizione dei loro cosmetici, le seconde potrebbero utilizzare ingredienti sperimentati su animali ai fini dell’attuazione di legislazioni diverse; b) società che esportano i loro cosmetici e società non esportatrici, qualora la direttiva dovesse essere interpretata nel senso che autorizza i test sui prodotti da esportazione; oppure c) società le cui attività siano interamente condotte all’interno della Comunità e società che operano anche in paesi terzi, qualora la direttiva dovesse essere interpretata nel senso che autorizza la sperimentazione animale effettuata, vuoi all’interno vuoi all’esterno della Comunità, allo scopo di conformarsi alle normative di paesi terzi.
39. Infine, in risposta alla richiesta, rivolta dalla Corte alle parti, di chiarire ognuna i propri argomenti circa la compatibilità della disposizione controversa con le norme dell’OMC, il governo francese rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie non può essere controllata alla luce delle norme dell’accordo OMC o dei suoi allegati, data la natura di tali accordi. Inoltre, il detto governo è dell’avviso che la disposizione controversa non ricada in nessuna delle due deroghe a questo principio stabilite dalla Corte (26) .
40. Tuttavia, il governo francese chiede alla Corte di considerare le norme GATT pertinenti al caso in esame alla luce del principio dell’«interpretazione conforme», ossia del principio secondo cui «la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sulle norme di diritto comunitario derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi (27) ». Al riguardo, il governo francese rileva come, nella proposta iniziale, la Commissione si fosse limitata a vietare le sperimentazioni animali eseguite nel territorio degli Stati membri allo scopo di conformarsi alle norme dell’OMC. Su queste basi, il governo francese asserisce che la disposizione controversa, in particolare il divieto di commercializzazione, è incompatibile con le norme del GATT, per le ragioni di seguito esposte.
41. In primo luogo, esso ritiene che il divieto di commercializzazione sia incompatibile con l’art. III.4 del GATT, in quanto: a) si tratta di una misura che colpisce la vendita dei prodotti cosmetici ai sensi dell’art. III.4; b) i cosmetici o gli ingredienti testati con metodi alternativi convalidati a livello comunitario e i cosmetici o ingredienti testati con metodi diversi costituiscono prodotti «simili» ai sensi dello stesso articolo, sotto il profilo delle proprietà fisiche, dell’uso finale, delle abitudini e delle preferenze del consumatore, nonché sotto l’aspetto della classificazione tariffaria, e c) la direttiva sottopone le importazioni ad un trattamento meno favorevole rispetto ai prodotti comunitari, poiché il suo art. 4 bis autorizza l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici solo quando la sperimentazione sia stata eseguita con un metodo alternativo «dopo che tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario (...)».
42. Inoltre, il governo francese contesta che l’eccezione generale di cui all’art. XX (b) del GATT si applichi alla disposizione controversa. Pur riconoscendo che il divieto di commercializzazione rientra in una politica intesa a proteggere la vita e la salute degli animali, a suo parere il divieto non è un mezzo necessario per conseguire l’obiettivo prefisso, in quanto altre misure sarebbero state in grado di raggiungere lo stesso obiettivo senza violare le norme dell’OMC (28) . Tale governo ritiene, poi, che il divieto in questione non soddisfi le condizioni di cui al comma «introduttivo» dell’art. XX del GATT, poiché tale misura equivale ad un embargo economico, che ha lo scopo di costringere gli altri paesi membri ad adottare sostanzialmente le stesse normative globali, per realizzare un obiettivo definito all’interno del territorio comunitario (29) . Il governo francese ritiene che tale finalità extraterritoriale emerga chiaramente dagli scambi di osservazioni tra il Parlamento e la Commissione e costituisca, in realtà, la «principale giustificazione del divieto di immissione in commercio nel territorio comunitario».
43. Sulla base dei suddetti argomenti, il governo francese conclude che il divieto di immissione in commercio contenuto nella disposizione controversa è incompatibile con la normativa dell’OMC.
B – Il Consiglio dell’Unione europea
44. Nel controricorso, il Consiglio deduce gli argomenti di seguito esposti.
45. Per quanto concerne la ricevibilità, nella fase orale del procedimento dinanzi alla Corte il Consiglio ha dichiarato di condividere la tesi del Parlamento secondo cui il presente ricorso sarebbe irricevibile, in quanto non sarebbe possibile scindere l’art. 1, n. 2 dall’art. 1, n. 1 (30) . Secondo il Consiglio, tale annullamento parziale sfocerebbe in un testo completamente diverso e priverebbe di sostanza la direttiva 2003/15.
46. Quanto all’asserita violazione del principio della certezza del diritto, il Consiglio ritiene che l’espressione «per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva», utilizzata nella disposizione controversa, si riferisca semplicemente all’obiettivo della direttiva 76/768, cioè alla tutela della sanità pubblica. Secondo il Consiglio, la disposizione controversa sta chiaramente ad indicare che solo i metodi alternativi che non facciano ricorso alla sperimentazione animale potranno essere usati per provare che un prodotto cosmetico o un ingrediente non presenta rischi per la salute. Di conseguenza, il Consiglio rileva che l’esecuzione, all’interno dell’UE, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici o a ingredienti destinati all’esportazione è chiaramente vietata; il divieto di «immissione in commercio» si estende alla fornitura di tali prodotti o ingredienti ai paesi terzi, incluse le esportazioni e le importazioni; tale divieto è altresì esteso ai prodotti cosmetici per la cui fabbricazione siano stati eseguiti test su animali al di fuori della Comunità, allo scopo di conformarsi alla normativa vigente nei paesi terzi. Pertanto, il Consiglio conclude che gli argomenti del governo francese relativi all’incertezza giuridica sono infondati.
47. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del libero esercizio di un’attività professionale, il Consiglio osserva che il divieto di immissione in commercio all’interno della Comunità colpisce non soltanto i prodotti per la cui fabbricazione siano state eseguite sperimentazioni animali entro i confini della Comunità, ma anche i prodotti per i quali siano state eseguite sperimentazioni animali al di fuori di essa. Sarebbe prematuro, secondo il Consiglio, ipotizzare che, entro le scadenze stabilite dalla disposizione controversa, non esisteranno metodi alternativi adottati a livello comunitario oppure che i paesi terzi rifiuteranno tali metodi alternativi. Sarebbe analogamente prematuro presumere che l’industria europea sia posta in svantaggio rispetto ai suoi concorrenti stabiliti nei paesi terzi (31) . In ogni caso, il Consiglio rileva che qualsiasi restrizione del principio del libero esercizio di un’attività professionale sarebbe giustificata in base ad un interesse fondamentale della Comunità, costituito dal benessere degli animali.
48. Riguardo alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, il Consiglio contesta l’argomento secondo cui la disposizione controversa sarebbe manifestamente inidonea a realizzare l’obiettivo perseguito. In particolare, rileva che il divieto non potrebbe condurre alla circolazione di prodotti che presentano gravi rischi per la salute dell’uomo, poiché tutti i prodotti commercializzati nella Comunità devono soddisfare i requisiti di sicurezza pubblica stabiliti dalla direttiva 76/768.
49. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di precauzione, il Consiglio nega che la disposizione controversa possa essere considerata un manifesto errore di valutazione. Al contrario, essa è il frutto di un compromesso, raggiunto dopo una complessa valutazione di tutte le prove scientifiche di cui disponeva il legislatore comunitario al momento della sua adozione.
50. Inoltre, il Consiglio contesta l’argomento del governo francese secondo cui la disposizione controversa opererebbe una discriminazione illegittima tra le società del settore dei cosmetici, per ragioni simili a quelle addotte riguardo alla censura relativa all’incertezza giuridica. In altre parole, poiché il divieto di immissione in commercio all’interno della Comunità investe tutte le società di cosmetici, indipendentemente dalla loro sede o dal luogo di esecuzione delle sperimentazioni animali, ogni accusa di discriminazione deve essere respinta.
51. Infine, quanto agli argomenti addotti dal governo francese sulla pertinenza delle norme dell’OMC nella presente causa, il Consiglio rileva che, ai sensi dell’art. III.4 del GATT, i prodotti cosmetici non testati su animali non sono «simili» ai prodotti testati su animali, in virtù delle diverse preferenze espresse dal consumatore in relazione a ciascuna categoria di prodotti. Riguardo all’art. XX(b) del GATT, il Consiglio ribadisce che il divieto di immissione sul mercato si applica a tutti i prodotti cosmetici in commercio nella Comunità, senza distinzioni a seconda della loro origine. Per di più, non esistono misure alternative che risulterebbero meno restrittive in base alle norme del GATT. Inoltre, diversamente dalla politica messa in questione nella causa US‑Shrimp , invocata dal governo francese, la politica di cui si tratta nel presente caso non è rigida, ma lascia alle parti contraenti la libertà di scegliere in che modo soddisfare il requisito per cui i cosmetici non devono essere testati sugli animali. Il Consiglio osserva che, in forza della direttiva, la Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare l’accettazione, da parte dell’OCSE, dei metodi alternativi convalidati a livello comunitario.
C – Il Parlamento europeo
52. Il Parlamento riprende molti degli argomenti esposti nel controricorso del Consiglio, aggiungendo alcuni punti, tra i quali figurano i seguenti.
53. In ordine alla questione della ricevibilità, il Parlamento contesta la tesi secondo cui la disposizione sarebbe scindibile dall’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15. Esso fa notare che, nel caso della presente direttiva, i negoziati in seno al Comitato di conciliazione sono stati «particolarmente difficili e delicati», che il testo finale rappresenta un «compromesso globale» tra il COREPER, il Parlamento e la Commissione, cosicché sarebbe impossibile separare l’art. 1, n. 1, e l’art. 1, n. 2, della direttiva (32) . L’annullamento parziale chiesto dalla Repubblica francese corrisponderebbe ad «un tentativo di legiferare attraverso i rimedi giurisdizionali», in quanto il legislatore non avrebbe mai adottato l’art. 1, n. 1, senza la simultanea approvazione del n. 2.
54. Secondo il Parlamento, il caso in esame è completamente diverso da quello discusso nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, in cui la Commissione ammise che la disposizione controversa era separabile dal resto delle disposizioni, ma contestò la richiesta di annullamento parziale per il solo motivo che non avrebbe adottato la direttiva impugnata senza quella precisa disposizione. Inoltre il Parlamento confuta l’argomento avanzato dal governo francese secondo cui una dichiarazione di irricevibilità costituirebbe un diniego di giustizia, poiché la Francia avrebbe potuto contestare la direttiva 93/95, che conteneva un’espressione simile alla disposizione controversa della direttiva 2003/15.
55. In sostanza, con riguardo alla certezza del diritto, il Parlamento sostiene anzitutto che, in assenza di una violazione del legittimo affidamento, il principio della certezza del diritto di per sé non dà luogo all’annullamento di un atto delle istituzioni comunitarie.
56. In secondo luogo, il Parlamento si chiede a che cosa mirino veramente gli argomenti del governo francese relativi alla certezza del diritto, suggerendo che, in realtà, il vero obiettivo del ricorrente potrebbe essere quello di ottenere un’interpretazione favorevole (ossia, restrittiva) della direttiva per mezzo del ricorso di annullamento. Secondo il Parlamento tale comportamento configura un abuso di procedura.
57. In terzo luogo, il Parlamento respinge la tesi secondo cui la direttiva creerebbe una situazione disastrosa per l’industria europea dei cosmetici e indica, in proposito, il cospicuo numero di società di cosmetici che hanno messo in atto politiche conformi alla direttiva prima ancora della sua adozione.
58. Infine, in merito alla pertinenza delle norme dell’OMC nel presente procedimento, il Parlamento riprende l’argomento del Consiglio secondo cui i cosmetici testati sugli animali ed i cosmetici non testati sugli animali non sarebbero prodotti «simili» ai sensi della normativa dell’OMC. Per di più, il Parlamento respinge l’ipotesi che il legislatore comunitario abbia inteso celare dietro la direttiva una politica protezionistica, osservando che l’industria comunitaria dei cosmetici occupa, in volume, un segmento del mercato mondiale dei cosmetici maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti o del Giappone. Secondo la detta istituzione, questo dato confuterebbe l’argomento secondo cui la direttiva instaurerebbe un trattamento «meno favorevole» ai sensi dell’art. III.4 del GATT e contraddirebbe altresì la tesi secondo cui la direttiva sarebbe discriminatoria ai sensi dell’art. XX dello stesso accordo.
V – Analisi
Sulla ricevibilità
59. Come prima questione, dobbiamo stabilire se il presente ricorso di annullamento debba essere considerato irricevibile, in quanto la disposizione controversa sarebbe inseparabile dall’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15, di cui il governo francese non chiede l’annullamento. Come noto, l’annullamento parziale di un atto normativo o di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui viene chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto o della decisione (33) .
60. Per definire tale questione, è opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte relativa alla valutazione della separabilità delle disposizioni di un provvedimento legislativo nell’ambito di un procedimento di annullamento parziale. Tre casi sono, a mio avviso, particolarmente rilevanti.
61. Il primo è la causa Germania/Commissione, che riguardava un ricorso di annullamento dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, nella parte in cui imponeva a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento (34) . In quel procedimento, la Corte ha chiesto alle parti di formulare osservazioni circa la ricevibilità del ricorso alla luce del principio secondo il quale il parziale annullamento di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. La Corte ha concluso che la disposizione controversa era separabile dal resto del regolamento «in quanto l’annullamento di tale disposizione non [avrebbe modificato] la sostanza di quest’ultimo» (35) . La Corte ha spiegato che, poiché la sostanza del regolamento risiedeva nell’istituzione di un regime speciale di acquisto di carni bovine per far fronte alla crisi provocata dalla BSE, l’annullamento della disposizione che imponeva a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate avrebbe «[lasciato] completamente intatta la sostanza del detto regolamento, giacché tale annullamento non [avrebbe determinato] altro che una compensazione finanziaria tra la Comunità e gli Stati membri interessati» (36) . Respingendo l’argomento della Commissione secondo cui, in assenza della disposizione contestata, verosimilmente essa non avrebbe adottato le altre disposizioni del regolamento non sarebbero state adottate nella loro versione attuale – in particolare la disposizione a tenore della quale i proventi delle vendite dei prodotti effettuate in conformità del regolamento appartenevano allo Stato membro interessato (37) – la Corte ha affermato che «accertare se un annullamento parziale [modifichi] o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso».
62. Tale questione è stata altresì esaminata dall’avvocato generale Fennelly nella causa Germania/Parlamento e Consiglio («Pubblicità dei prodotti del tabacco») (38) . Tale causa riguardava un ricorso di annullamento della direttiva 98/43/CE, che vietava ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione del tabacco. Dopo essere giunto alla conclusione che il legislatore comunitario non era competente ad adottare la direttiva sui fondamenti giuridici proposti, per quanto atteneva alla pubblicità su mezzi di comunicazione che contenevano esclusivamente pubblicità a favore del tabacco, ma che, d’altra parte, sarebbe stato competente a vietare la pubblicità e le sponsorizzazioni a mezzo di strumenti aventi un altro contenuto indipendente e in cui era presente un distinto elemento di servizio o di commercio (quali i giornali o le trasmissioni radiofoniche), l’avvocato generale Fennelly si è accinto a esaminare se la Corte potesse prendere in considerazione l’ipotesi di annullare parzialmente la direttiva. Richiamando alcune pronunce della Corte nella causa «Orario di lavoro» e nei ricorsi di annullamento parziale di decisioni della Commissione in materia di concorrenza (39) , egli ha così osservato:
«La Corte non ha elaborato alcun principio generale in tema di separabilità delle parti valide e nulle di una disposizione legislativa. Tuttavia, a me pare che essa scelga la strada dell’annullamento parziale quando sono presenti due condizioni: in primo luogo, quando una particolare disposizione è distinta e, quindi, separabile senza che si alteri il testo restante; in secondo luogo, quando il suo annullamento non incide sulla coerenza globale della normativa di cui fa parte» 40 –Paragrafo 122..
63. Egli è giunto pertanto alla conclusione che, in quel caso, l’annullamento parziale non costituiva una valida soluzione, poiché la direttiva non distingueva i mezzi di comunicazione che contenevano esclusivamente pubblicità del tabacco dai mezzi con un contenuto connesso con un servizio indipendente; perciò, l’introduzione di tale distinzione ad opera della Corte avrebbe implicato una reinterpretazione creativa della direttiva in sede giurisprudenziale. In particolare, osserva che «le parti restanti rappresenterebbero solo parte dell’oggetto del divieto, che il legislatore comunitario ha chiaramente concepito in termini globali. La Corte taglierebbe l’albero, ma tenterebbe di lasciarne in vita qualche ramo (...)» (41) .
64. Infine, un caso rilevante è quello discusso nella causa Commissione/Consiglio, in cui la Commissione ha chiesto l’annullamento parziale della decisione del Consiglio che approvava l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare (42) . Più precisamente, la Commissione chiedeva l’annullamento dell’ultimo comma della dichiarazione resa dalla CEEA, e allegata alla decisione impugnata, che indicava i limiti delle competenze della Comunità nell’area di applicazione della Convenzione, per il motivo che alcuni settori di competenza comunitaria non erano stati inclusi. Avendo respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio in base alla non separabilità del comma di cui veniva chiesto l’annullamento, la Corte ha affermato che l’annullamento parziale richiesto «non [avrebbe modificato] (...) la sostanza della decisione impugnata», in quanto «non [avrebbe inciso] per nulla sulla portata giuridica delle disposizioni sulle quali il Consiglio si era già pronunciato» (vale a dire, quanto alle competenze della Comunità) (43) . Nelle conclusioni rese in tale procedimento, l’avvocato generale Jacobs ha confrontato i fatti di causa con i ricorsi di annullamento parziale delle decisioni non legislative in materia di concorrenza, come nelle cause Transocean Marine Paint e Kali und Salz, (44) in cui un annullamento delle disposizioni contestate all’interno delle decisioni impugnate «avrebbe potuto alterare la natura della decisione stessa» (45) .
65. La giurisprudenza summenzionata dimostra, a mio parere, che i ricorsi di annullamento parziale di un atto normativo sono irricevibili se, tenuto conto delle finalità essenziali della normativa impugnata, l’annullamento della disposizione contestata abbia l’effetto di privare della sostanza il regime instaurato dalla normativa stessa. Ciò è vero anche quando, vista da una prospettiva puramente logico-formale, la disposizione contestata possa essere considerata separabile dal resto delle disposizioni (per esempio, in assenza di espliciti riferimenti incrociati tra la disposizione controversa e il resto della normativa di cui fa parte). Altrimenti, verrebbe capovolto lo scopo oggettivo del legislatore comunitario e si otterrebbe che disposizioni concepite per essere puramente accessorie verrebbero mantenute in vigore indipendentemente dalle disposizioni principali. Se interpretate separatamente, non è escluso che, in taluni casi, le dette disposizioni accessorie possano alterare lo scopo originario della normativa di cui fanno parte.
66. Se applichiamo tale principio alla presente causa, emerge chiaramente, tra l’altro, dal preambolo della direttiva 2003/15 che uno degli obiettivi principali di questo strumento è proprio l’abolizione della sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali. Così, ad esempio, al punto 4 del preambolo si legge che «è fondamentale perseguire l’obiettivo dell’abolizione della sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri». I punti 1-11 del preambolo riguardano questo obiettivo.
67. Come riconosce esplicitamente il governo francese, nell’ipotesi che il suo ricorso di annullamento parziale venisse accolto, con l’abolizione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768 (46) la commercializzazione dei prodotti cosmetici testati su animali nella Comunità verrebbe conseguentemente ammessa senza condizioni.
68. Da quanto precede discende che un tale risultato, in realtà, produrrebbe un effetto contrario all’obiettivo del legislatore comunitario ed alla sostanza della direttiva. È palese che la finalità dell’art. 1, n. 1, era puramente strumentale rispetto alla disposizione controversa: senza dubbio l’art. 4 bis della direttiva 76/768, inserito mediante la disposizione controversa, era diretto a sostituire l’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768. Il parziale annullamento richiesto produrrebbe pertanto un risultato opposto a quello desiderato dal legislatore.
69. Inoltre, osservo che anche altre disposizioni della direttiva 2003/15, in particolare l’art. 1, n. 7, danno l’impressione di essere state concepite dal legislatore nella prospettiva dell’art. 1, n. 2.
70. Per tali ragioni, sono del parere che l’art. 1, n. 2, della direttiva 2003/15, non sia scindibile dal resto della direttiva, in particolare dall’art. 1, n. 1, e che, di conseguenza, il ricorso in esame dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Tuttavia, per il caso in cui la Corte giungesse ad una conclusione opposta, procederò di seguito ad esaminare nel merito gli argomenti delle parti.
Sul merito
A – Certezza del diritto
71. Il governo francese ritiene che la disposizione controversa debba essere annullata in quanto non si presenta sufficientemente chiara e precisa. Esso sostiene che il nuovo art. 4 bis si presta a svariate interpretazioni, potendo pertanto accadere che gli Stati membri lo recepiscano in modo diverso e si crei in tal modo uno stato di incertezza giuridica per le imprese.
72. In via preliminare, faccio notare che, sebbene le parti, nelle loro osservazioni, si riferiscano al «principio della certezza del diritto», tale espressione può creare confusione, poiché viene usata per indicare una serie di concetti giuridici diversi, anche se correlati. Si tratta, segnatamente, del principio dell’irretroattività delle norme comunitarie; del principio della tutela del legittimo affidamento inteso come presenza di fondate aspettative, sorte sulla base di un atto o una manifestazione di un’istituzione comunitaria, e del principio che impone il rispetto del valore cogente delle norme comunitarie (47) . Nel caso in esame, gli argomenti del governo francese si limitano ad asserire un difetto di chiarezza quanto alla lettera ed agli effetti della disposizione controversa, e non si estendono a coprire nessuno dei suddetti significati.
73. Prima di esaminare tali argomenti nel merito, ritengo importante chiarire, in via di principio, in quali circostanze la formulazione imprecisa o vaga di una direttiva possa, di per sé, costituire un motivo di annullamento di quest’ultima.
74. In proposito, occorre anzitutto notare, a mio avviso, che sarebbe estremamente raro trovare un atto legislativo comunitario di applicazione generale che si presti ad un’interpretazione univoca. È inerente alla natura stessa di tale tipo di atto, in particolare di un atto che sia il frutto di un accordo raggiunto al massimo livello del sistema legislativo comunitario, il fatto che non tutti i termini ivi impiegati possano, o debbano, essere esaustivi e completamente definiti all’interno dell’atto stesso. Pretendere siffatta formula esaustiva sarebbe, nella maggior parte dei casi, semplicemente impraticabile e, in molti casi, impossibile ed inopportuno. Ciò discende non solo dalla difficoltà di prevedere a priori tutti gli scenari possibili ai quali possa applicarsi una direttiva, ma anche, più in generale, dall’indeterminatezza del linguaggio giuridico (48) .
75. Perciò, il diritto comunitario – come, indubbiamente, le legislazioni degli Stati membri – abbonda di concetti normativi i cui dettagli e la cui applicazione vengono deliberatamente demandati agli organi giudiziari o amministrativi. Esempi palesi ne sono, nel diritto comunitario derivato, le eccezioni al principio della parità di trattamento di cui all’art. 2 della direttiva 76/207, il concetto di «vantaggio sociale» enunciato all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e le deroghe al diritto di libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, inizialmente contenute nella direttiva 64/221, che è stata sostituita dalla direttiva 2004/38 (49) .
76. Ne deriva che, qualora, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, sorga una situazione che non è espressamente prevista dalla normativa applicabile, spetta al giudice interpretare ed applicare tale normativa al caso di specie. Nell’ordinamento comunitario, per esempio, il principio secondo cui l’interpretazione e l’applicazione del diritto rientrano fra le funzioni fondamentali della Corte di giustizia si riflette nel testo dell’art. 220 CE. Nell’esercizio di tale funzione la Corte deve tenere presente che l’effetto delle norme comunitarie deve essere certo e prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (50) . Tale elemento è stato determinante in alcuni casi in cui la Corte era chiamata a interpretare o ad applicare il diritto comunitario (51) .
77. Se tale osservazione vale per tutta la normativa comunitaria di applicazione generale, essa appare ancor più rilevante nel caso delle direttive. In proposito, trovo assai interessante il ragionamento sviluppato dall’avvocato generale Jacobs nella causa Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (52) . Avendo respinto l’argomento del governo dei Paesi Bassi secondo cui la direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, doveva essere annullata per violazione del principio della certezza del diritto, l’avvocato generale Jacobs ha rilevato che, in forza dell’art. 249 CE, la direttiva vincola gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere ma lascia agli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Egli ha poi aggiunto:
«Le direttive sono quindi inidonee per natura a disciplinare dettagliatamente le materie rientranti nel loro campo di applicazione. Se da un lato ovviamente ciò non significa che una formulazione poco chiara sia adeguata, dall’altro indica senza dubbio che il semplice fatto che una direttiva attribuisca un certo grado di discrezionalità agli Stati membri di per sé non costituisce un motivo per invalidarla.
Quand’anche una disposizione di una direttiva possa essere interpretata in modi diversi, come accade nella specie secondo i Paesi Bassi, non ritengo che ciò costituisca di per sé un motivo di annullamento. In casi recenti in cui la Corte ha dichiarato che uno Stato membro, trasponendo in modo errato una disposizione di una direttiva redatta in modo impreciso, ha attribuito a detta disposizione un significato ch’essa avrebbe potuto ragionevolmente avere, non è stato affatto suggerito che la direttiva (né la disposizione) andasse considerata invalida solo perché era imprecisa e quindi suscettibile di più interpretazioni. Analogamente, nel formulare il principio secondo cui solo le disposizioni di direttive chiare ed inequivocabili possono avere effetto diretto, la Corte non ha inteso dire, che io sappia, che tutte le disposizioni non altrettanto precise e incondizionate sono da considerarsi per ciò stesso invalide (...)» 53 –Paragrafiᅠ87‑88. Il ricorso è stato poi respinto..
78. Sarei rispettosamente concorde con tale argomentazione. Se da una parte è vero che, come è stato già osservato e come ha rilevato il governo francese, gli effetti delle norme comunitarie devono essere chiari e prevedibili per coloro che vi sono sottoposti, d’altra parte è anche vero che tale affermazione non porta e non può portare a concludere che una normativa che si presti a molteplici interpretazioni debba essere annullata. Per le suesposte ragioni, il difetto di chiarezza è, secondo me, motivo di annullamento di una normativa comunitaria, o di una sua parte, solo in quei casi estremi in cui sia chiaro che la normativa è intrinsecamente contraddittoria ovvero quando non sia possibile attribuire un qualsiasi significato logico alla disposizione contestata (54) .
79. Applicando tali considerazioni al caso che ci occupa, si vede come gli argomenti del governo francese relativi all’incertezza giuridica si incentrino sul concetto che solo le sperimentazioni animali eseguite «per conformarsi alle disposizioni della direttiva» ricadrebbero nei divieti ivi stabiliti. Tale frase è ripetuta in concomitanza di ognuno dei quattro tipi di divieti contenuti nella direttiva.
80. Non mi convincono tali argomenti. A mio parere, la direttiva soddisfa i requisiti di chiarezza e di prevedibilità enunciati poc’anzi, nelle mie osservazioni, per le ragioni di seguito esposte.
81. Come rileva il Consiglio, la frase «per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva» dev’essere letta alla luce dell’obiettivo prioritario della direttiva 76/768, cui è espressamente asservito l’art. 4 bis, ossia alla tutela della sanità pubblica. Come osservato in precedenza, tale principio è enunciato all’art. 2 della direttiva, che recita: «I prodotti cosmetici commercializzati all’interno della Comunità non devono poter causare danni alla salute umana se applicati in normali condizioni d’uso».
82. È chiaro, secondo me, che la frase in oggetto esprime quindi l’intenzione del legislatore che le sperimentazioni animali cui si applicano i suddetti divieti devono essere volte a soddisfare le esigenze di sanità pubblica stabilite per i cosmetici dalla direttiva 76/768. Inoltre, mi sembra ragionevole supporre che, nel settore dei cosmetici, praticamente tutte le sperimentazioni animali vengano eseguite per questo scopo, ciò che del resto il governo francese non ha negato. Al riguardo, esso ricorda che la suddetta espressione è apparsa per la prima volta nell’art. 4 della direttiva 76/768 in seguito alla modifica introdotta con la direttiva 93/35. Anche se, come ho ricordato poc’anzi, l’entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata, nel frattempo il governo francese non sembra aver contestato la sua formulazione o eccepito una mancanza di chiarezza del testo.
83. Alla luce delle suesposte considerazioni, tutte le presunte incertezze fatte valere dalla Francia appaiono illusorie.
84. In primo luogo, mi sembra evidente che il divieto di sperimentazione animale si applichi indistintamente ai test eseguiti per conformarsi ad altre normative, in quanto le sostanze che sono state oggetto di tale sperimentazione non possono essere usate come prodotti cosmetici né come componenti di essi. Tale interpretazione appare necessaria ai fini dell’effetto utile della direttiva ed è conforme alla volontà espressa negli atti preparatori che hanno portato alla sua adozione (55) .
85. In secondo luogo, dalla lettera della disposizione controversa discende, a mio avviso, che essa si applica alla sperimentazione animale di prodotti cosmetici o di ingredienti che viene effettuata sul territorio di uno Stato membro, a prescindere dal fatto che tale sperimentazione riguardi prodotti da esportazione. Siffatta interpretazione è altresì suggerita dall’art. 1, n. 7, della direttiva 2003/15 (56) .
86. In terzo luogo, dalla suddetta formulazione si deduce ancora che i prodotti cosmetici e gli ingredienti che sono sottoposti a sperimentazione animale al di fuori della Comunità sono ugualmente colpiti dal divieto di commercializzazione. Tali sperimentazioni, infatti, per la loro stessa natura, sarebbero state effettuate allo scopo di soddisfare le esigenze di sanità pubblica, ricadendo pertanto nel suddetto divieto (57) .
87. A mio parere, quindi, la disposizione controversa non crea uno stato di incertezza giuridica inaccettabile per le imprese di cosmetici. Aggiungerei che, nel caso in cui sorgessero questioni interpretative, tali imprese sarebbero libere di adire i propri giudici nazionali, che potrebbero, a loro volta, rinviare le questioni alla Corte di giustizia a norma dell’art. 234 CE.
B – Proporzionalità
88. Come noto, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti predisposti da una norma comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per raggiungerlo (58) . Perciò, quando sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si dovrà ricorrere alla meno restrittiva (59) .
89. Vorrei esprimere alcune considerazioni preliminari sul tipo di controllo esercitato dalla Corte in situazioni simili alla fattispecie.
90. È giurisprudenza costante che, nei settori che richiedono scelte complesse di natura politica, in cui il legislatore comunitario gode di un ampio potere discrezionale, il controllo giurisdizionale di merito degli atti normativi è limitato. In tali casi, un atto normativo potrà venire annullato solo se il legislatore si sia manifestamente spinto oltre i limiti della sua competenza (60) . Così, in una causa riguardante un divieto comunitario relativo ai prodotti del tabacco per uso orale, la Corte ha stabilito che:
«Occorre riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale in un settore (...) che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura» 61 –Sentenze Arnold André, cit. alla nota 58 (punto 46), e BAT, cit. alla nota 58 (punto 123). V., a tali effetti, sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑5755, punto 58); 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑2405, punti 55 e 56); 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑2211, punto 61), e Fedesa, cit. alla nota 59 (punto 2)..
91. È evidente che il carattere limitato del controllo giurisdizionale di merito sui suddetti atti normativi deriva sostanzialmente dal principio fondamentale dell’equilibrio istituzionale e della separazione dei poteri. Inerente a tale equilibrio è il dovere della Corte di rispettare le «responsabilità politiche» (62) che il Trattato attribuisce al legislatore comunitario e di evitare di sostituirsi al giudizio di quest’ultimo in tali materie di natura politica (63) .
92. A mio parere, dal suddetto principio dell’equilibrio istituzionale come, del resto, dal principio stesso di democrazia discende che la Corte dovrebbe usare una particolare cautela nell’esaminare la legittimità di un atto normativo adottato congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento attraverso la procedura di codecisione. La Corte dovrebbe essere particolarmente prudente quando si tratta di annullare, per motivi attinenti al merito, le decisioni di politica legislativa di un organo eletto direttamente e democraticamente, che rappresenta i cittadini della Comunità. Aggiungerei che la preoccupazione di garantire il massimo rispetto dei principi democratici è stata una componente delle decisioni giurisprudenziali della Corte in molte altre occasioni (64) .
93. Se applichiamo tali considerazioni al caso in esame, emerge chiaramente che il divieto di testare sugli animali i prodotti cosmetici e i loro ingredienti costituisce una decisione politica estremamente delicata, che ha richiesto da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento un’analisi accurata e complessiva dei vantaggi e degli svantaggi del sistema proposto. Come esposto in precedenza, l’accordo sulla direttiva è stato raggiunto solo al termine di una procedura di codecisione lunga e complessa, che ha incluso incontri «tripartiti» con la Commissione e, pare, numerose consultazioni con i terzi interessati (65) . L’accordo finale è stato raggiunto solo in seguito alla convocazione del Comitato di conciliazione.
94. Vale la pena ricordare, come esposto in precedenza, che nel corso del processo legislativo il Parlamento ha dato un forte impulso all’introduzione di un termine ultimo per il divieto di effettuare sperimentazioni animali (66) . Il Parlamento indica che la direttiva rappresenta il «frutto di un processo legislativo durato quasi dieci anni; è un atto normativo di notevole importanza e politicamente molto delicato» (67) .
95. Perciò, in via di principio, il controllo giurisdizionale di legittimità nel merito della disposizione controversa e, nel caso di specie, la verifica della conformità di quest’ultima con il principio di proporzionalità dovrebbero essere particolarmente limitati.
96. Per esercitare tale controllo è necessario anzitutto identificare lo scopo della disposizione controversa. Esso è espressamente indicato nel preambolo della direttiva 2003/15, in cui si legge: «Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo» (68) . Così, nella proposta di direttiva, la Commissione dichiarava quanto segue:
«(...) tutte le parti interessate alla questione mirano a ridurre le sofferenze inflitte agli animali durante lo svolgimento dei test, oppure il numero dei test e, laddove possibile, ad eliminarle del tutto al più presto. È un obiettivo, questo, che tiene conto delle istanze di natura etica inerenti il rispetto per la vita sollevate dall’opinione pubblica e dal Parlamento europeo e che è anche stato formulato nella direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».
97. Non vi è alcun dubbio che si tratta di un valido obiettivo della legislazione comunitaria, come è confermato dal Protocollo sul benessere e la protezione degli animali allegato al Trattato CE (69) . Contrariamente a quanto sostiene il governo francese, non trovo che la sentenza della Corte nella causa Jippes porti a formulare una conclusione opposta (70) . Al contrario, in tale occasione, verificare se il legislatore comunitario avesse pienamente tenuto conto delle esigenze legate al benessere degli animali ha costituito un passaggio importante all’interno dell’esame della Corte diretto ad accertare se la politica comunitaria contestata fosse proporzionata (71) .
98. In secondo luogo, la verifica della proporzionalità richiede di accertare se la disposizione controversa costituisca una misura appropriata per conseguire il suddetto obiettivo. Nel caso di specie, difficilmente si potrebbe obiettare che l’introduzione di un divieto definitivo di sperimentare i prodotti cosmetici sugli animali non costituisce un mezzo per favorire il benessere di questi ultimi, ed il governo francese non accenna neppure a farlo.
99. In terzo luogo, nella verifica della proporzionalità occorre stabilire se la disposizione controversa vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo prefisso. È in tale fase che acquista rilevanza il carattere limitato del controllo giurisdizionale.
100. Dai documenti prodotti nel corso del processo legislativo emerge chiaramente che, quando ha formulato la disposizione controversa, il legislatore comunitario ha cercato di mantenere un delicato equilibrio tra l’esigenza di assicurare la protezione degli animali e gli altri interessi in gioco, che includono la sanità pubblica ed rispetto degli obblighi internazionali. Dopo aver preso in considerazione una serie di soluzioni alternative – inclusa quella avanzata nella proposta della Commissione, che non conteneva il divieto di commercializzazione – la scelta è ricaduta sulla disposizione controversa, che, dopo intense discussioni, è apparsa come la soluzione più equilibrata (72) . Così osserva il Consiglio nella posizione comune:
«Pur manifestando il suo accordo sull’obiettivo di abolire al più presto anche la sperimentazione sugli animali di ingredienti per prodotti cosmetici, il Consiglio ritiene che tale obiettivo debba essere perseguito senza compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori» 73 –Cit. alla nota 7 (paragrafo 10)..
101. La preoccupazione di raggiungere il suddetto equilibrio affiora più volte nella disposizione controversa e nella direttiva 2003/15 nel suo insieme, ed il testo definitivo rappresenta un compromesso attentamente costruito a tal fine.
102. Per esempio, l’esigenza prioritaria di salvaguardare la sicurezza pubblica e di proteggere i consumatori emerge chiaramente dal testo dell’art. 4 bis, n. 1, in cui si indica che i divieti ivi contenuti non pregiudicano gli obblighi generali di sicurezza pubblica derivanti dall’art. 2 (74) . Senza dubbio, la preoccupazione di salvaguardare la sicurezza pubblica pervade l’intera direttiva 2003/15, inclusa la disposizione che prevede una deroga al detto divieto per il caso in cui vengano documentati specifici problemi per la salute umana (75) , la possibilità che la Commissione presenti una proposta legislativa qualora non siano stati convalidati sufficienti metodi di sperimentazione alternativi (76) , la disposizione specifica che proroga i termini per gli esperimenti concernenti la tossicità per uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica (77) , nonché il fatto di aver previsto, nel preambolo, che la Commissione elabori, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l’applicazione di criteri comuni nella valutazione delle dichiarazioni attestanti la non sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali, per evitare di trarre in inganno il consumatore (78) .
103. Analogamente, la direttiva esprime la netta preoccupazione di tenere conto degli interessi delle imprese di cosmetici nel perseguimento degli obiettivi di protezione degli animali e di sicurezza pubblica. Per esempio, l’art. 9 della direttiva 76/768, come modificato, prevede che la relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento ed al Consiglio illustri i progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall’OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento da parte dei paesi terzi dei risultati dei test effettuati nella Comunità con metodi alternativi, come pure il «modo in cui i bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione». Inoltre, i metodi alternativi convalidati o approvati a livello comunitario devono essere immediatamente pubblicati (79) . Tali disposizioni mirano chiaramente a favorire le imprese comunitarie e ad aumentare la trasparenza.
104. Per di più, in replica all’argomento del governo francese relativo ad una presunta scarsità di metodi alternativi disponibili, basti dire che, sulla base delle risultanze, il legislatore era ben consapevole dello stato di sviluppo dei metodi alternativi e ne ha tenuto pienamente conto nel compromesso finale (80) .
105. Da quanto precede risulta evidente che la disposizione controversa è il frutto di una ponderazione attenta e accurata degli interessi in gioco da parte del legislatore comunitario. Secondo me, in particolare in considerazione del carattere limitato del controllo giurisdizionale che si addice al caso in esame, questo costituisce un motivo sufficiente per respingere l’argomento del governo francese secondo cui la disposizione controversa dovrebbe essere annullata in quanto viola il principio di proporzionalità.
C – Principio di precauzione
106. Come ho ricordato recentemente nelle conclusioni che ho presentato nella causa Arnold André, la Corte ha sintetizzato nei seguenti termini il principio di precauzione:
«Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, inconcludente o imprecisa del risultato degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive» 81 –Cit. alla nota 58 (paragrafo 100 delle conclusioni), in cui cito la sentenza 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9693)..
107. In particolare, per poter giustificare l’applicazione del principio di precauzione, occorre provare che il rischio asserito è più che ipotetico (82) .
108. Nella presente causa, il governo francese tenta di far valere tale principio per eccepire che la disposizione controversa pone un rischio per la salute umana, in quanto non è certo che entro i termini ivi fissati saranno messi a punto sufficienti metodi alternativi.
109. Tuttavia, come ho già spiegato, il pieno rispetto della sicurezza pubblica forma parte integrante della direttiva 2003/15, come, del resto, della direttiva 76/768. In particolare, i divieti enunciati all’art. 4 bis sono espressamente assoggettati all’obbligo generale incombente agli Stati membri di assicurare che i cosmetici posti in commercio nella Comunità non siano capaci di provocare danni alla salute delle persone se applicati nelle normali condizioni d’uso. Perciò, come ho esposto nei precedenti paragrafi 100‑102, l’obiettivo di sicurezza pubblica è chiaramente tutelato. Poiché il governo francese non ha addotto alcuna prova relativa alla sussistenza di un rischio per la salute «più che ipotetico», tale argomento deve essere respinto.
D – Non discriminazione
110. Gli argomenti del governo francese relativi al principio di non discriminazione si ricollegano alla validità delle ipotesi formulate con il proposito di dimostrare che la disposizione controversa non soddisfa i requisiti della certezza del diritto. Ho esaminato in precedenza tali ipotesi, giungendo alla conclusione che esse si basano su interpretazioni errate della disposizione controversa (83) . Per le stesse ragioni, ritengo che gli argomenti relativi al principio di non discriminazione debbano essere respinti.
E – Restrizione del libero esercizio di un’attività professionale
111. Nella sentenza Metronome Music la Corte ha sintetizzato il principio di diritto comunitario del libero esercizio di un’attività professionale:
«[S]econdo una costante giurisprudenza, il libero esercizio di un’attività professionale fa parte, così come d’altronde il diritto di proprietà, dei principi generali del diritto comunitario. Detti principi non si configurano tuttavia come diritti assoluti, ma vanno considerati in relazione alla loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni al diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (...)» 84 –Sentenza Metronome Musik, cit. supra alla nota 24 (punto 21). V., inoltre, sentenze 9 settembre 2004, causa C‑184/02, Spagna/Parlamento e Consiglio, e C‑223/02, Finlandia/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑0000, punto 52), e 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, Di Lenardo e Dilexport/Ministero del Commercio con l’Estero (punto 82)..
112. Come risulta chiaramente dal passaggio sopra riportato, l’analisi relativa alle restrizioni al libero esercizio di un’attività professionale è di natura analoga a quella effettuata per valutare la conformità con il principio di proporzionalità (85) .
113. Di conseguenza, anche se è ovvio che ogni divieto di sperimentazione o di commercializzazione può facilmente comportare in qualche modo restrizioni all’esercizio di un’attività professionale, per le ragioni dettagliatamente esposte nei paragrafi che precedono (86) ritengo che, nel caso in esame, la restrizione di cui trattasi non incida in misura sproporzionata sulla libertà di esercitare una professione.
F – Pertinenza della normativa dell’OMC
114. Per quanto riguarda gli argomenti relativi alla compatibilità della disposizione controversa con le norme dell’OMC, in primo luogo occorre stabilire in che misura tali argomenti possano essere presi in considerazione al momento di effettuare il controllo di legittimità della disposizione controversa.
115. Come ha ammesso lo stesso governo francese, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, l’accordo OMC e i suoi allegati non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (87) . E neppure si potrebbe dire, come del resto è pacifico tra le parti, che il presente caso ricada in una delle eccezioni al suddetto principio stabilite dalla Corte, cioè che la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC ovvero l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (88) .
116. Tuttavia, nel caso in esame, nell’ambito della domanda di annullamento della disposizione controversa, il governo francese chiede alla Corte di dichiarare che il divieto di commercializzazione ivi contenuto è incompatibile con l’accordo GATT. Tale governo invita la Corte a concludere in tal senso sulla base di quello che si può chiamare il principio dell’«interpretazione conforme», quale definito dalla giurisprudenza comunitaria. Nella sua formulazione originale, tale principio prevede che «(...) la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sulle norme di diritto comunitario derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi» (89) . È evidente che tale concetto rispecchia a sua volta il principio secondo cui, allorché una norma di diritto derivato ammette più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato (90) . Così, la Corte ha considerato che, poiché la Comunità è parte contraente dell’accordo ADPIC, essa è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo (91) .
117. Nel caso di specie, il governo francese sostiene che l’incompatibilità della disposizione controversa con il GATT deriva dalla sua stessa natura, in quanto divieto di immettere in commercio tutti i prodotti cosmetici testati sugli animali per i quali sia stato usato un metodo «diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario» (92) . Il governo francese ritiene che tale disposizione costituisca un trattamento sfavorevole ai sensi dell’art. III.4 del GATT, nei limiti in cui obbliga importatori dei detti prodotti nella Comunità a far sì che i loro metodi alternativi vengano convalidati a livello comunitario.
118. Tuttavia, così si esprime letteralmente la direttiva. Per esempio, secondo una qualunque interpretazione logica, e come peraltro osserva il Consiglio, non vi è alcun margine per interpretare tale disposizione nel senso che metodi alternativi adottati a livello dell’OCSE sarebbero parimenti accettati. Perciò, ritengo che non sia questo il caso in cui sarebbe possibile ricorrere ad un’interpretazione alternativa della disposizione controversa, asseritamente «più conforme al GATT». Come ho già indicato in precedenza, l’essenza del principio dell’interpretazione conforme risiede nell’interpretare la disposizione controversa solo «per quanto possibile» alla luce del tenore letterale della normativa considerata. Aggiungerei che il vero oggetto della richiesta del governo francese, a mio parere, non è tanto un’interpretazione della direttiva 2003/15, quanto piuttosto il suo annullamento. Faccio notare in proposito, che tale governo non suggerisce alcuna possibile interpretazione che, a suo parere, renderebbe la disposizione controversa compatibile con il GATT.
119. Non sono comunque convinto, inoltre, in base agli argomenti forniti nel presente caso, che la disposizione controversa sia incompatibile con il GATT. Dal momento che gli argomenti avanzati al riguardo dal governo francese non sono stati abbastanza sviluppati da consentire di effettuare una valutazione complessiva di tale questione, mi limiterò, di seguito, ad esprimere alcune considerazioni.
120. Per quanto concerne l’art. III.4 del GATT, anche se ritengo probabile che, allo stadio attuale di sviluppo del mercato, i prodotti cosmetici testati sugli animali e quelli non testati su animali si possano considerare «simili», tenuto conto della loro attuale collocazione, dalla prospettiva del consumatore, in un rapporto di concorrenza (93) , trovo discutibile l’affermazione secondo cui richiedere che i metodi alternativi siano convalidati a livello comunitario si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole a svantaggio dei prodotti cosmetici importati. Se è evidente che tale condizione non costituisce una discriminazione in diritto, poiché si applica indistintamente ai fabbricanti che operano nella Comunità ed a quelli stabiliti nei paesi terzi, non mi risulta altrettanto evidente che, nella pratica, le ripercussioni di tale disposizione sarebbero più onerose, in termini concorrenziali, per i fabbricanti dei paesi terzi rispetto alle società europee (94) . Tutte le società di cosmetici dovranno soddisfare tale requisito quale condizione preliminare per poter commercializzare i loro prodotti all’interno dell’UE. Non vedo perché il processo diretto ad ottenere l’approvazione di un determinato metodo alternativo dovrebbe risultare più difficile per le società stabilite al di fuori dell’Unione (rispetto alla possibilità, diciamo, di ottenere tale approvazione dall’OCSE), né il governo francese ha fornito argomenti esplicativi al riguardo.
121. Per di più, a mio avviso, esistono forti argomenti secondo cui il requisito relativo alla convalida dei metodi alternativi a livello europeo potrebbe venire giustificato in base all’art. XX(b) del GATT. In particolare, credo che tale requisito soddisfi il criterio della necessità ai sensi di tale disposizione. Sulla base della documentazione di cui dispongo, potrei difficilmente affermare che l’UE poteva ragionevolmente disporre di una misura diversa, che fosse «meno incompatibile» con il GATT, secondo la giurisprudenza di quest’ultimo (95) .
122. Anche se, per il governo francese, porre la condizione che tali metodi alternativi vengano convalidati a livello dell’OCSE costituirebbe una misura «meno incompatibile» con il GATT, è chiaro che il legislatore comunitario era a conoscenza di tale possibilità e l’ha respinta, poiché, in base a ciò che mi sembra un motivo ragionevole, non era abbastanza efficace al fine di realizzare lo scopo della direttiva. Così, nella sua proposta del 2000, la Commissione sottolinea la necessità di avallare i metodi sperimentali alternativi a livello comunitario:
«Se da un lato la Commissione è tenuta a prodigarsi per convincere l’OCSE ad accettare i metodi alternativi convalidati dall’ECVAM, dall’altro l’esperienza ha dimostrato che talvolta occorrono parecchi anni prima che un simile metodo sia effettivamente accettato da tutti i membri dell’OCSE. Tenuto conto di questo fatto e visto l’imperativo morale di tutelare il benessere degli animali, non si può semplicemente aspettare che l’OCSE decida in proposito. Occorre agire all’interno della Comunità, visto che esistono effettivamente metodi alternativi convalidati o ritenuti scientificamente validi dall’ECVAM e avallati dal suo comitato scientifico competente in materia. Per tali ragioni la presente proposta suggerisce un approccio innovativo in questo senso, in base al quale la legalizzazione a livello europeo è sufficiente per dare il via all’iter legislativo in materia di sperimentazione dei prodotti cosmetici nell’Unione europea».
123. Per ragioni analoghe, ritengo che il requisito relativo all’approvazione dei metodi alternativi a livello europeo soddisfi le condizioni di cui al comma introduttivo dell’art. XX, in quanto non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Al riguardo, contrariamente all’opinione del governo francese, ritengo che il presente caso si distingua dal caso Shrimp, in cui l’organo di appello ha stabilito che una condizione che imponeva agli altri paesi di adottare una regolamentazione specifica, essenzialmente uguale a quella dello Stato membro interessato, senza prima verificare se tale regolamentazione risultasse appropriata alla luce delle condizioni di tali paesi, corrisponderebbe ad una discriminazione arbitraria e ingiustificata (96) . Per contro, nel caso che ci occupa, la condizione relativa all’approvazione a livello europeo, che, come ho spiegato poc’anzi, è stata adottata in buona fede, rappresentava per il legislatore comunitario l’unico mezzo efficace per realizzare lo scopo della direttiva costituito dalla protezione degli animali e mirava espressamente a spingere al massimo i tentativi diretti a far accettare dall’OCSE i metodi alternativi approvati a livello europeo (97) .
124. Per tali ragioni, ritengo che gli argomenti del governo francese relativi ad una presunta incompatibilità con il GATT dovrebbero essere respinti.
VI – Conclusione
125. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte:
1) respinga il ricorso della Repubblica francese diretto all’annullamento dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, nella parte in cui introduce un nuovo art. 4 bis nella direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
2) condanni la Repubblica francese alle spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26).
3 – Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169).
4 – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, recante la sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 151, pag. 32). L’art. 4, n. 1, della direttiva 76/768, nella versione modificata, precisa che «[q]ualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi atti a sostituire in modo soddisfacente la sperimentazione sugli animali e segnatamente qualora, malgrado ogni ragionevole sforzo, non sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente, tenuto conto delle direttive dell’OCSE in materia di prove di tossicità, la Commissione presenta, al più tardi il 1° gennaio 1997, un progetto di misure miranti a rinviare la data di attuazione della presente disposizione di un periodo di tempo sufficiente, e comunque non inferiore a due anni (…)».
5 – Direttiva della Commissione 17 aprile 1997, 97/18/CE, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici (GU L 114, pag. 43); direttiva della Commissione 19 giugno 2000, 2000/41/CE, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (GU L 145, pag. 25).
6 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [COM (2000) 189].
7 – Posizione comune (CE) n. 29/2002, del 14 febbraio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU C 113 E, pag. 109).
8 – Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (PE 232.072/DEF).
9 – COM (2002) 435(01).
10 – Relazione sul progetto comune adottato dal comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [PE‑CONS 3668/2002 – C5‑0557/2002 – 2000/0077(COD)].
11 – Ai sensi dell’art. 4 bis, n. 3, lett. a), per «prodotto cosmetico finito» s’intende il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo (che, a sua volta, viene definito come «il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito»).
12 – L’art. 4 bis prevede che la Commissione elabori il testo dell’allegato IX della direttiva 2003/15 entro l’11 settembre 2004, conformemente alla procedura di cui all’art. 10, n. 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP). V. direttiva della Commissione 15 settembre 2004, 2004/94/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all’allegato IX (GU L 294, pag. 28).
13 – V. il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1° ottobre 2004, SEC(2004) 1210, Timetables for the phasing‑out of animal testing in the framework of the 7th Amendment to the Cosmetics Directive (Council Directive 76/768/EEC) .
14 – Art. 4 bis, n. 2.1.
15 – V. art. 9 della direttiva 76/768, come modificato dall’art. 1, n. 9, della direttiva 2003/15, in base al quale la relazione annuale deve, inoltre, riferire sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall’OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento da parte dei paesi non membri dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro di accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi; e altresì sul modo in cui i bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione.
16 – L’art. 4 bis, n. 2.4, precisa che la detta autorizzazione «stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se: a) l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione (...)».
17 – Art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15.
18 – Art. 1, n. 2, della direttiva 2003/15 (che inserisce nella direttiva 76/768 il nuovo art. 4 ter).
19 – Art. 1, nn. 3 e 4, della direttiva 2003/15. A termini dell’art. 2 della direttiva 2003/15, gli Stati membri adottano «tutte le misure necessarie» per garantire che a partire dall’11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore stabilito nella Comunità immetta sul mercato prodotti cosmetici non conformi a tali requisiti.
20 – Tuttavia, nell’interesse della certezza del diritto, la direttiva dispone l’applicazione retroattiva dell’art. 1, n. 1, che sopprime l’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768 (ossia, sopprime il 30 giugno 2002 come termine ultimo per applicare il divieto di sperimentazione su animali per i cosmetici).
21 – Direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1).
22 – V., per esempio, la relazione adottata il 5 aprile 2002 dall’organo di appello sul caso EC‑Asbestos, WT/DS135/AB/R, 2001.
23 – Sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑8419).
24 – V., per esempio, sentenza 28 aprile 1998, causa C‑200/96, Metronome Musik (Racc. pag. I‑1953, punto 21).
25 – Sentenza 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio (Racc. pag. II‑3305).
26 – Sentenza 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I‑8395).
27 – Sentenza 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3989).
28 – V., per esempio, relazione dell’organo di appello nel caso Korea-Various Measures on Beef , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adottata il 10 gennaio 2001.
29 – V. relazione dell’organo di appello nel caso US‑Shrimp , WT/DS58/AB/R, adottata il 6 novembre 1998.
30 – V. infra, paragrafo 53.
31 – In proposito, il Consiglio richiama l’attenzione sul decimo ‘considerando’ del preambolo della direttiva.
32 – Il Parlamento si riferisce in proposito alla sentenza 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione («Kali und Salz») (Racc. pag. I‑1375).
33 – V. sentenze 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint (Racc. pag. 1063, punto 21); Kali und Salz, cit. alla nota 32 (punto 256); 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑11221, punto 45).
34 – Sentenza 30 settembre 2003, causa C‑239/01 (Racc. pag. I‑10333).
35 – Ibidem, punto 34.
36 – Ibidem, punto 35.
37 – Art. 10 del regolamento contestato.
38 – Sentenza 5 ottobre 2000, causa C‑376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑8419).
39 – In particolare, sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig (Racc. pag. 457), e Transocean Marine Paint (cit. alla nota 33).
40 – Paragrafo 122.
41 – Paragrafo 128.
42 – Cit. alla nota 33.
43 – Punto 46.
44 – V. supra, nota 33.
45 – Paragrafo 75 delle conclusioni.
46 – A norma di tale disposizione, gli Stati membri dovevano vietare l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici testati su animali a partire dal 30 giugno 2002 (v. supra, paragrafo 3).
47 – Sui vari significati della certezza del diritto nel diritto comunitario, si veda J‑P. Puissochet e H. Lgal, «Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes», in Les Cahiers du Conseil Constitutionnel , n. 11/2001, pag. 98.
48 – Vale a dire, l’idea che la pluralità delle possibili interpretazioni linguistiche deriva dall’indeterminatezza innata del linguaggio stesso. V., in proposito, Ronald Dworkin, Law’s Empire , Fontana Press, Londra, 1986.
49 – Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40); regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
50 – V., per esempio, sentenze 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione (Racc. pag. 5041), e 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria (Racc. pag. II‑39, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).
51 – V., in proposito, la giurisprudenza della Corte in cui il principio della certezza del diritto è stato considerato un elemento che poteva deporre a favore di un particolare risultato o di una determinata interpretazione: per esempio, sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Administration des douanes/Société anonyme Gondrand Frères [Racc. pag. 1931 (il principio della certezza del diritto esige che i prodotti interessati vengano classificati in una sottovoce della tariffa doganale comune)]; causa C-325/85, Irlanda/Commissione, cit. alla nota 50 (la certezza del diritto esige che una proposta unilaterale della Commissione riguardante contingenti di pesca per l’Irlanda non possa essere considerata come normativa comunitaria); 21 giugno 1988, causa 257/86, Commissione/Italia [Racc. pag. 3249 (l’incertezza giuridica di talune norme dell’ordinamento italiano faceva sì che queste ultime venissero applicate in un modo che era incompatibile con il diritto comunitario)], e 16 giugno 1993, causa C‑325/91, Francia/Commissione [Racc. pag. I‑3283 (la certezza del diritto esige che ogni disposizione del diritto comunitario tragga il proprio valore vincolante da un fondamento giuridico)].
52 – Sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑7079).
53 – Paragrafiᅠ87‑88. Il ricorso è stato poi respinto.
54 – Un raro esempio in proposito è rappresentato dalla citata causa Opel Austria, in cui la ricorrente chiedeva l’annullamento di un regolamento del Consiglio del 13 dicembre 1993 che stabiliva un dazio di importazione del 4,9% nei confronti di taluni cambi di velocità prodotti da tale casa costruttrice, con il motivo, tra l’altro, che tale misura era incompatibile con l’accordo SEE, che era entrato in vigore il 1° gennaio 1994 e che proibisce i dazi sulle importazioni ed ogni misura di effetto equivalente. Il Tribunale di primo grado ha considerato che, adottando il regolamento litigioso «il Consiglio (...) ha creato consapevolmente una situazione in cui, a partire dal gennaio 1994, coesistono due regole di diritto contraddittorie (...). Il regolamento litigioso non può essere definito quindi come normativa comunitaria certa né l’applicazione del medesimo può essere ritenuta prevedibile da coloro che vi sono soggetti». Il regolamento è stato conseguentemente annullato. V. sentenza Opel Austria, cit. alla nota 50 (punto 125).
55 – V., per esempio, la proposta di direttiva della Commissione, cit. alla nota 6, il cui punto 2.4 recita «Per una migliore informazione del consumatore la proposta prevede inoltre che il fabbricante o il responsabile dell’immissione in commercio di un prodotto cosmetico possa esplicitamente dichiarare di non aver fatto ricorso (direttamente o indirettamente) ad esperimenti su animali per testare il prodotto. Per evitare tuttavia che l’industria abusi di questa possibilità, la Commissione elaborerà, in collaborazione con gli Stati membri, una serie di linee guida al riguardo che conterranno indicazioni specifiche per garantire che né i prodotti finiti, né gli ingredienti siano mai stati testati su animali anche per scopi che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva».
56 – Tale articolo prevede che «i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri» vengano messi dal fabbricante, dal suo mandatario o dalla persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure dal responsabile dell’immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, a fini di controllo.
57 – V., inoltre, punto 1.2.3 della proposta di questa direttiva presentata dalla Commissione, cit. alla nota 6: «L’articolo 4, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 76/768/CEE attualmente in vigore obbliga gli Stati membri a proibire la commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali a decorrere dal 30 giugno 2000, a prescindere che tali prodotti siano fabbricati nell’Unione europea o siano importati nel suo territorio».
58 – Sentenze 14 dicembre 2004, causa C-434/02 Arnold André (Racc. pag. I‑0000, punto 45), e 10 dicembre 2002, causa C-491/01, BAT (Racc. pag. I‑11453, punto 122). V., ancora, sentenze 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587, punto 15); 7 dicembre 1993, causa C-339/92, ADM Ölmühlen (Racc. pag. I‑6473, punto 15), e 11 novembre 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister (Racc. pag. I‑6453, punto 59).
59 – Sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa (Racc. pag. I‑4023, punto 13). V., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer del 16 dicembre 2004 nella causa C‑110/03, Belgio/Commissione [non ancora decisa con sentenza] (paragrafo 71); sentenze 10 luglio 2003, causa C‑15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I‑7281); BAT, cit. alla nota 58; Maizena, cit. alla nota 58, e 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni (Racc. pag. 677).
60 – Si vedano le mie conclusioni nella causa BAT, cit. supra alla nota 58 (paragrafo 225).
61 – Sentenze Arnold André, cit. alla nota 58 (punto 46), e BAT, cit. alla nota 58 (punto 123). V., a tali effetti, sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑5755, punto 58); 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑2405, punti 55 e 56); 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑2211, punto 61), e Fedesa, cit. alla nota 59 (punto 2).
62 – V., per esempio, sentenze cit. alla nota 59 (punto 2), e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I‑4973, punto 89).
63 – Tale principio si distingue dalla ratio alla base delle restrizioni del sindacato giurisdizionale nel caso delle decisioni amministrative adottate dalla Commissione, vale a dire la complessità dell’analisi economica e tecnica che precede l’adozione dell’atto.
64 – V., per esempio, sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti Ecologiste «Les Verts»/Parlamento (Racc. pag. 1339), e 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio [nota come «Chernobyl»] (Racc. pag. I‑4529).
65 – Così, il Parlamento osserva che si erano svolti otto incontri «tripartiti», con la presenza del COREPER, di rappresentanti del Parlamento e della Commissione, allo scopo di giungere ad un compromesso. In proposito, v. supra, paragrafo 10.
66 – V., inoltre, punto 12 della proposta del Parlamento di emendamento della direttiva in seconda lettura, cit. alla nota 8: «L’opinione pubblica chiede che la sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali venga proibita» [Traduzione libera].
67 – Lettera del 20 febbraio 2004 inviata dal Parlamento europeo alla Corte, in cui tale istituzione conferma il desiderio di essere sentita nella fase orale del procedimento.
68 – Preambolo della direttiva, punto 7.
69 – V. supra, paragrafo 22.
70 – Sentenza 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes (Racc. pag. I‑5689).
71 – Punto 85.
72 – Per esempio, al punto 2.3 della proposta di direttiva (cit. supra alla nota 6) la Commissione assume un approccio diverso: «(...) l'UE dovrà accettare i risultati di studi condotti su animali che potrebbero essere presentati come prova della sicurezza di determinati prodotti o ingredienti cosmetici. Tali studi verrebbero comunque effettuati per rispettare gli obblighi imposti dalla normativa di paesi terzi. Il riconoscimento reciproco è l'elemento chiave di questo approccio; pertanto sarebbe assurdo se l'Unione europea dovesse imporre di ripetere un test applicando un metodo alternativo, poiché ciò finirebbe per ostacolare gli scambi commerciali e si ripercuoterebbe negativamente su eventuali atteggiamenti favorevoli nei confronti dell'accettabilità dei dati generati in Europa con studi in vitro. Questo approccio evita altresì la critica secondo cui le nuove misure legislative conformi alle disposizioni OMC in materia di sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici demandano semplicemente ad altri il problema. Si tratta piuttosto di un'iniziativa concreta per far sì che i metodi alternativi siano legalizzati su scala mondiale».
73 – Cit. alla nota 7 (paragrafo 10).
74 – V. supra, paragrafo 12.
75 – Art. 4 bis, n. 2.4.
76 – Art. 4 bis, n. 2.3.
77 – Art. 4 bis, n. 2.1.
78 – Preambolo, punto 11.
79 – Preambolo, punto 7.
80 – V., per esempio, il punto 6 del preambolo, in cui si prevede che la Commissione debba stabilire linee guida al fine di facilitare l’applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, di metodi che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti. Si veda, inoltre, la relazione del marzo 2004 che fissa il calendario per la graduale abolizione della sperimentazione animale ai fini della direttiva sui cosmetici, redatta da un gruppo appositamente istituito dalla Commissione, composto da rappresentanti dei servizi della Commissione, rappresentanti dei soggetti interessati dell’industria, delle associazioni per la protezione degli animali e dei consumatori, e dell’OCSE, disponibile sul sito:.
81 – Cit. alla nota 58 (paragrafo 100 delle conclusioni), in cui cito la sentenza 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9693).
82 – Sentenza Arnold André, cit. alla nota 58 (paragrafo 98).
83 – V. supra, paragrafi 71‑87.
84 – Sentenza Metronome Musik, cit. supra alla nota 24 (punto 21). V., inoltre, sentenze 9 settembre 2004, causa C‑184/02, Spagna/Parlamento e Consiglio, e C‑223/02, Finlandia/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑0000, punto 52), e 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, Di Lenardo e Dilexport/Ministero del Commercio con l’Estero (punto 82).
85 – Come ha esposto l’avvocato generale Maduro al paragrafo 44 delle sue conclusioni presentate il 19 febbraio 2004 nella causa C-327/02, Lili Georgieva Panayotova e a. contro Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Racc. pag. I‑0000) «(...) l’esame dell’incidenza sulla sostanza del diritto non dipende solo dall’analisi dell’impatto della misura restrittiva sul diritto stesso. Esso dipende parimenti dall’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi e dall’adeguatezza della misura ai fini del suo conseguimento. Tale esame, per quanto non imponga un giudizio di proporzionalità, né di accertamento dell’esistenza di un’alternativa meno restrittiva (necessità) della misura de qua, esige tuttavia una valutazione sul rapporto appropriato o adeguato tra mezzi e fini».
86 – V. supra, paragrafi 88‑105.
87 – V. sentenze Portogallo/Consiglio, cit. alla nota 26 (punto 47), e 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior (Racc. pag. I‑11307, punto 43).
88 – Sentenze 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. 2069, punto 31), e 23 novembre 1999, causa C‑149/96, cit., Portogallo/Consiglio, cit. alla nota 26 (punto 49).
89 – Sentenza Commissione/Germania, cit. alla nota 27 (punto 52).
90 – Ibidem.
91 – Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser‑Busch (Racc. pag. I‑0000, punto 42); v., inoltre, sentenze 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès International (Racc. pag. I‑3603), e Dior, cit. alla nota 87.
92 – Art. 4 bis, n. 1, lett. a).
93 – V. i principi enunciati nella relazione dell’organo di appello sul caso Japan‑Alcoholic Beverages II , WT/DS8/AB/R, WT/DS11/AB/R, adottata il 1° novembre 1996, e altresì la relazione dell’organo di appello nel caso EC‑Asbestos , cit. alla nota 22.
94 – V., inoltre, le relazioni dell’organo di appello nel caso Korea-Various Measures on Beef , cit. alla nota 28 (punto 142), che ha raccomandato ai Panel di ricercare «il significato e l’effetto fondamentali della misura considerata»; US‑FSC (Art. 21.5‑EC), WT/DS108/AB/RW, adottata il 29 gennaio 2002 (punto 215). Per un esempio di misura indistintamente applicabile che è stata considerata in contrasto con l’art. III.4, si veda la relazione del Panel nel caso Canada‑Provincial Liquor Boards (US), BISD 39S/27, del 18 febbraio 1992.
95 – V., per esempio, la relazione dell’organo di appello nel caso Korea‑Various Measures on Beef , cit. alla nota 28.
96 – In tale caso, gli Stati Uniti costringevano le altre parti contraenti ad adottare una regolamentazione per la protezione delle tartarughe identica alla loro, se volevano ottenere il permesso di esportare gamberi verso gli Stati Uniti. Relazione dell’organo di appello sul caso United States‑import prohibition of certain shrimp and shrimp products , cit. alla nota 29.
97 – Si veda, per esempio, la formulazione dello stesso art. 4 bis, che, ad ogni ripetizione del divieto, aggiunge le parole «tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE»; e altresì l’art. 1, n. 9, della direttiva, in cui si prevede che relazione annuale della Commissione debba illustrare i progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall’OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro di accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi; e, infine, l’art. 1, n. 10, della stessa direttiva, in cui si legge che il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato e che, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l’accettazione di questi metodi da parte dell’OCSE.
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