CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 16 settembre 2004 (1)
Causa C-254/03 P
Eduardo Vieira, SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione di una sentenza del Tribunale di primo grado – Pesca – Accordo CEE-Argentina – Contributo finanziario comunitario – Riduzione – Certezza del diritto – Forza maggiore – Obbligo di informazione e correttezza»
1. Nella presente causa la società spagnola Eduardo Vieira, SA (in prosieguo: la «SAEV» o la «ricorrente») chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2003, (cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01) Eduardo Vieira e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2), che ha respinto il ricorso da essa presentato avverso la decisione del 19 marzo 2001, con la quale la Commissione ha ridotto il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/26-94 per la costituzione di una società mista nell’ambito dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (3) (in prosieguo: la «decisione impugnata») (4).
I – Quadro giuridico
L’accordo di pesca CEE-Argentina
2. Lo strumento giuridico che occorre esaminare in primo luogo ai fini della presente causa è costituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (in prosieguo: l’«accordo di pesca» o semplicemente l’«accordo»), approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (in prosieguo: il «regolamento n. 3447/93») (5).
3. Le finalità di tale accordo sono indicate all’art. 5, n. 1, il quale dispone che:
«Le parti creano le condizioni propizie all’insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione in comune delle risorse ittiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II».
4. La nozione di società mista (in prosieguo anche: «joint venture») è fissata dall’art. 2, lett. e), che la definisce come «una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine, vincolat[i] da un contratto di joint venture, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine, nella prospettiva dell’approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità».
5. Come precisato dall’art. 5, n. 3, la costituzione di una joint venture implica, in linea di principio, la cessione ad imprese argentine di un peschereccio comunitario e la conseguente radiazione di tale peschereccio dal registro comunitario.
6. Gli artt. 6 e 7 dell’accordo di pesca prevedono l’istituzione di un meccanismo per selezionare i progetti di costituzione di società miste meritevoli di un contributo finanziario da parte della Comunità. Decisivo al riguardo è il ruolo della commissione paritetica prevista dall’art. 10 dell’accordo (in prosieguo: la «commissione paritetica»), incaricata in particolare di valutare i progetti di società miste (quinto trattino), raccomandare i progetti che possono beneficiare dei contributi finanziari (sesto trattino) e «controllare la gestione dei progetti e l’utilizzazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 7, destinati alla loro promozione (…)» (ottavo trattino).
7. Il meccanismo per la selezione dei progetti da finanziare è definito da alcuni allegati e protocolli dell’accordo, cui rinviano i citati artt. 6 e 7 di quest’ultimo. In particolare, l’allegato III dell’accordo (dal titolo «Modalità e criteri di selezione dei progetti») precisa che i progetti devono essere presentati alla Commissione delle Comunità europee tramite gli Stati membri, «conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria» (allegato III, punto 2). La Comunità trasmette poi l’elenco dei progetti finanziabili alla ricordata commissione paritetica, la quale ne compie una valutazione, raccomandando alle competenti autorità argentine e comunitarie l’approvazione dei progetti meritevoli (allegato III, punti 3, 4 e 5).
8. Le modalità di concessione dei contributi finanziari ai progetti approvati sono invece contenute nel protocollo I dell’accordo, dal titolo «Possibilità di pesca e contributo finanziario stabilito dall’accordo tra l’Argentina e la Comunità sulle relazioni in materia di pesca marittima». Questo prevede due tipi di finanziamenti, di cui beneficiano rispettivamente l’armatore comunitario e la società mista coinvolti.
9. In particolare, l’art. 3 di detto protocollo dispone che:
«1. (…) la Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste (...). Detto contributo finanziario (...) è versato all’armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista (...) e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.
2. Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15% dell’importo corrisposto all’armatore comunitario. Detto contributo, in conto capitale di esercizio, viene erogato dalla Comunità all’autorità argentina competente, la quale stabilisce le condizioni per la sua fruizione e gestione.
L’Argentina informa la commissione paritetica in merito all’utilizzazione di questi fondi.
(…)
4. Le condizioni relative alla domanda di aiuto e alle modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell’armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria (…)».
Normativa comunitaria in materia di società miste nel settore della pesca
10. Oltre al quadro giuridico istituito dall’accordo di pesca e dai suoi allegati, nella presente causa vengono in rilievo alcuni regolamenti comunitari che fissano le modalità generali di intervento della Comunità nel settore della pesca.
11. Particolarmente importante per il caso di specie è il regolamento (CEE) del Consiglio, del 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88») (6).
12. L’art. 24 di tale regolamento prevede che, «se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso» (n. 1), in seguito al quale essa «può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione» (n. 2).
13. Occorre inoltre citare il regolamento (CE) del Consiglio, del 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: il «regolamento n. 3699/93») (7).
14. Limitandomi a quanto in questa sede interessa, ricordo che l’art. 8 di tale regolamento prevede azioni degli Stati membri volte a favorire la demolizione di navi, il loro trasferimento definitivo verso un Paese terzo o la loro assegnazione definitiva a fini diversi dalla pesca; a sua volta l’art. 9 prevede l’adozione di misure che incentivino la creazione di società miste.
15. L’allegato IV fissa i massimali dei premi che possono essere versati ai fini degli artt 8 e 9 del regolamento. In particolare, il punto 1.1, lett. a), prevede che il premio per la demolizione o per la costituzione di società miste non possa eccedere un importo da calcolare a partire dalle caratteristiche della nave demolita o ceduta, applicando la tabella allegata. La lett. b) dispone che il premio per il trasferimento definitivo non possa oltrepassare il 50% del premio che sarebbe stato concesso per la demolizione della medesima nave in base alla precedente lett. a).
16. Da ultimo, ricordo il regolamento (CEE) del Consiglio, del 18 dicembre 1986, n. 4028 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (in prosieguo: il «regolamento n. 4028/86») (8). Benché esso sia stato abrogato a far data dal 1º gennaio 1994 (9), e non sia quindi applicabile ai fatti di causa, occorre ricordarne una disposizione che è alla base di uno dei motivi di ricorso.
17. Si tratta in particolare dell’art. 44, n. 1, il quale prevede che i contributi finanziari concessi a progetti di società miste ai sensi del regolamento medesimo possano essere sospesi, soppressi o ridotti dalla Commissione qualora il relativo progetto non venga eseguito come previsto. Nel corso di tale procedura la Commissione è chiamata a consultare il comitato permanente per le strutture della pesca.
II – Fatti e procedura
Fatti all’origine della controversia, procedura precontenziosa e decisione impugnata
18. Dalla parte in fatto della sentenza impugnata risulta quanto segue:
«18 Nell’ambito dell’accordo di pesca la [SAEV] presentava un progetto sulla costituzione di una joint venture denominata Vieira Argentina, SA (in prosieguo: la «VASA»), costituita dalla SAEV e da un armatore argentino. Il progetto prevedeva la pesca della specie austromerluzzo. Il peschereccio comunitario Ibsa Cuarto, successivamente ribattezzato Vieirasa XII, doveva essere assegnato al progetto.
(…)
25 Con decisione 25 luglio 1995 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995» [o semplicemente: la «decisione di concessione del contributo»]) la Commissione approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla SAEV (progetto ARG/ESP/SM/26-94) “alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall’accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati” (art. 1).
26 L’allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 fissa[va] il contributo finanziario concesso alla SAEV, ovvero ECU 1 881 936 (…).
27 L’allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 prevede[va] inoltre quanto segue: “Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione”.
(…)
29 Il 27 giugno 1996 la Commissione erogava la prima parte (80%) del contributo.
30 Il peschereccio Vieirasa XII abbandonava definitivamente le acque argentine il 5 luglio 1996 per andare a pescare in acque internazionali.
31 Il 25 febbraio 1997 la SAEV presentava una domanda di pagamento del saldo del contributo».
19. Con lettera 21 aprile 1998 la Commissione comunicava alla ricorrente che la suddetta uscita del peschereccio dalle acque argentine rappresentava una violazione dell’art. 5, n. 1, dell’accordo di pesca e dell’art. 3, n. 1, del protocollo I di tale accordo. Infatti, ciò rendeva impossibile lo sfruttamento delle risorse ittiche argentine previsto dalle disposizioni indicate. Pertanto, la Commissione informava la SAEV della possibilità di una riduzione del contributo qualora detta società non avesse fornito spiegazioni soddisfacenti, atte a giustificare la violazione.
20. Insoddisfatta delle giustificazioni addotte dalla SAEV, la Commissione adottava la decisione impugnata, ordinandole di rimborsare EUR 419 446 (art. 2). Tale decisione non incideva, per contro, sul contributo concesso alla joint venture VASA.
21. Nella motivazione della decisione la Commissione ricordava che, «[a]i sensi dell’art. 1 della (...) decisione [di concessione del contributo], il contributo era concesso alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall’accordo [di pesca], dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizioni degli allegati». In particolare, la Commissione metteva in evidenza che la «costituzione di joint venture in Argentina [aveva] lo scopo di sfruttare le risorse ittiche argentine» e che «[a]l punto 3.2.1 della parte B del modulo di domanda di contributo comunitario compilato e firmato dalla [SAEV] [era] espressamente indicato che la Commissione concede[va] un contributo finanziario solamente ai progetti diretti allo sfruttamento delle risorse ittiche nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo in questione». Inoltre, la Commissione constatava che «dal 5 luglio 1996 il peschereccio Ibsa Cuarto [aveva] cessato le sue attività di pesca nella [zona economica esclusiva (in prosieguo: la «ZEE»)] argentina e [aveva] ricominciato a operare in acque internazionali (…) senza averne preventivamente informato la Commissione e senza avere ottenuto l’autorizzazione da parte di quest’ultima» (10).
22. Su queste basi, come affermato nella sentenza impugnata, «la Commissione conclude[va], al punto 9 della decisione [impugnata], che la SAEV non [aveva] rispettato le condizioni di concessione del contributo finanziario. Essa procede[va] poi, ai punti 10-13 di tale decisione, al calcolo della riduzione del contributo in parola. Essa constata[va] innanzi tutto che la SAEV [aveva] diritto, applicando il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93, a un aiuto di EUR 688 187 per la definitiva cessione del peschereccio Vieirasa XII alla joint venture. Il saldo dell’aiuto accordatole con la decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 ammonta[va] dunque a EUR 1 193 749 (1 881 936 - 688 187). Poiché il peschereccio Vieirasa XII [era] stato in attività solo dodici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la Commissione conclude[va] che la SAEV [aveva] diritto solamente a un terzo dell’importo di EUR 1 193 749 previsti, ovvero a EUR 397 916. L’importo totale del contributo così ridotto ammonta[va] dunque, secondo la Commissione, a EUR 1 086 103 (397 916 + 688 187). La SAEV, che aveva già ricevuto l’80% del contributo (EUR 1 505 549), [era] dunque tenuta a rimborsare alla Commissione EUR 419 446» (11).
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
23. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2001 la SAEV ha introdotto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione 19 marzo 2001, C(2001) 680 def. Dalla sentenza impugnata risulta che i motivi di ricorso sollevati vertevano: i) sulla mancanza di fondamento normativo o sull’errato fondamento normativo della decisione impugnata (punti 79-112); ii) sull’assenza di modifiche sostanziali al progetto atte a giustificare una riduzione del contributo (punti 113-135); iii) sulla violazione del principio di proporzionalità (punti 136-154); iv) sull’errata applicazione della normativa comunitaria in materia di riduzione di contributi finanziari (punti 155‑164); v) sulla violazione del principio del termine ragionevole per procedere e alla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto (punti 165-185); vi) sulla violazione dei diritti della difesa (punti 186-190).
24. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Procedimento dinanzi alla Corte
25. Con atto depositato il 16 giugno 2003 la SAEV ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e di condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.
26. In data 15 settembre 2003 la Commissione ha presentato, conformemente all’art. 115 del regolamento di procedura, una comparsa di risposta. Essa chiede alla Corte di dichiarare manifestamente irricevibili alcuni motivi del ricorso in appello e di respingere gli altri motivi; in subordine, di respingere il ricorso nella sua integralità; la Commissione domanda altresì di condannare la ricorrente alle spese.
27. Poiché le parti hanno rinunciato all’udienza, la Corte, ai sensi dell’art. 44 bis del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza passare alla fase orale.
III – Analisi giuridica
28. La SAEV invoca sei motivi a sostegno del proprio ricorso in appello. In particolare essa sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel pronunciarsi: i) sulla base giuridica della decisione impugnata; ii) sul ruolo della commissione paritetica e delle autorità argentine; iii) sull’applicazione dell’art. 44 del regolamento n. 4028/86 nel corso della procedura di riduzione del contributo finanziario; iv) sull’applicazione del regolamento n. 3699/93 per calcolare l’ammontare della riduzione del contributo finanziario; v) sulla forza maggiore; vi) sulla necessità di ottenere l’autorizzazione della Commissione per poter abbandonare la zona di pesca argentina.
Sul primo motivo di ricorso
29. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la valutazione effettuata dal Tribunale secondo cui, «[p]oiché la concessione del contributo è stata basata, a giusto titolo, fra l’altro, sul regolamento n. 4253/88, la Commissione era materialmente competente a fondare l[a] decision[e] impugnat[a] anche su tale regolamento, in particolare sul suo art. 24» (12).
30. Con riferimento a tale motivo di ricorso la Commissione solleva in via preliminare un’eccezione di irricevibilità, obiettando che esso si limiterebbe a riprodurre un motivo già invocato in prima istanza dalla ricorrente.
31. A tale proposito, ricorderò che la consolidata giurisprudenza della Corte ha dedotto dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale non può limitarsi «a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi» (13), salvo che il «ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale» (14).
32. Ora, a me pare che nel caso di specie la ricorrente per l’appunto contesti non solo l’interpretazione delle norme dell’accordo di pesca e della decisione di concessione del contributo operata dalla Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata, ma anche l’interpretazione di quelle norme fornita dal Tribunale nella sentenza impugnata.
33. Ritengo quindi che il motivo di ricorso in esame sia ricevibile.
34. Venendo al merito della questione, conviene anzitutto ricordare brevemente l’iter logico che il Tribunale ha seguito per pervenire all’affermazione secondo cui, in sostanza, il regolamento n. 4253/88 era applicabile alla fattispecie (v. supra, punto 29).
35. In proposito, il Tribunale ha anzitutto affermato che la Comunità, essendo competente ai sensi dell’accordo di pesca a concedere un aiuto finanziario per la costituzione di joint venture, «deve avere competenza anche per procedere alla riduzione del detto aiuto qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali il medesimo è stato subordinato» (15). Tale conclusione, continua il Tribunale, deriva dai «principi generali del diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, come il principio che vieta l’arricchimento senza causa o quello che consente di risolvere unilateralmente un contratto sinallagmatico quando uno dei contraenti non rispetta le proprie obbligazioni» (16).
36. Ciò posto, il Tribunale è passato a valutare se l’art. 24 del regolamento n. 4253/88, che dà attuazione ai detti principi nella materia che qui interessa, conferisse alla Commissione una specifica competenza per l’adozione della decisione impugnata (17).
37. Al riguardo, dopo aver constatato che la decisione di concessione del contributo si basa, in modo esplicito, unicamente sul regolamento n. 3447/93, con il quale è stato approvato l’accordo di pesca, ha osservato che «[t]uttavia, l’art. 1, n. 1, di tal[e] decision[e] prevede che il contributo [sia] concesso “alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall’accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizioni degli allegati”» (18).
38. Secondo il Tribunale, «[i]l riferimento alla “normativa comunitaria in vigore” va inteso in particolare come riferimento al regolamento n. 4253/88», poiché esso «ha un vasto ambito di applicazione», che si estende anche ad «azioni a finalità strutturale» che fanno capo a strumenti finanziari diversi dai fondi strutturali. Orbene, prosegue il Tribunale, «i contributi finanziari concessi per la costituzione di joint venture nell’ambito dell’accordo di pesca hanno una finalità strutturale. Infatti, come ricorda il punto 2 dell[a] decision[e] di concessione del contributo (…), la costituzione di joint venture, che comporta il trasferimento di pescherecci comunitari e apre nuove zone di pesca agli armatori della Comunità, “risponde agli obiettivi della politica strutturale comunitaria” nel settore della pesca» (19). Per questo motivo la Commissione non avrebbe errato nell’applicare il regolamento n. 4253/88 alla fattispecie.
39. Secondo la ricorrente, invece, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che il citato riferimento alla «normativa comunitaria in vigore» potesse estendersi anche al regolamento n. 4253/88.
40. La ricorrente ammette che in base ad un principio generale di diritto la Commissione può ridurre un contributo finanziario qualora le condizioni inizialmente previste non siano state rispettate, ma obietta che l’accordo di pesca non contiene alcuna disposizione al riguardo e che anche la decisione di concessione del contributo fa esplicita menzione del solo regolamento n. 3447/93. Ora, in quanto lex specialis della materia, l’accordo di pesca potrebbe essere derogato soltanto da una espressa previsione normativa. In assenza di tale previsione, e segnatamente di un esplicito richiamo al regolamento n. 4253/88, tale regolamento non potrebbe trovare applicazione, sebbene costituisca la lex generalis per le società miste in materia di pesca.
41. Dico subito che l’obiezione della ricorrente non mi persuade.
42. Anche infatti a voler ammettere che l’accordo di pesca debba essere qualificato come lex specialis rispetto alle disposizioni in materia di finanziamento delle azioni a finalità strutturale contenute nel regolamento n. 4253/88, rimane il fatto che, com’è noto, la legge speciale è di stretta interpretazione e può derogare a quella generale solo nella misura e per quanto effettivamente ed esplicitamente essa disponga nella materia che ne è l’oggetto. Per tutto il resto riprende vigore la lex generalis.
43. Nel nostro caso, l’accordo di pesca non solo non disciplina il punto che ci interessa, ma addirittura rinvia, per quanto attiene «alla domanda di aiuto e [alle] modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell’armatore comunitario», alle «disposizioni pertinenti della normativa comunitaria» (Protocollo I, art. 3, n. 4). Inoltre, l’art. 1 della decisione di concessione del contributo fa a sua volta rinvio alla «normativa comunitaria in vigore».
44. Se poi si aggiunge che, come riconosce la stessa ricorrente, la possibilità di ridurre i contributi indebitamente utilizzati è espressione di un principio generale e che nulla nell’accordo consente di leggervi, neppure implicitamente, una deroga a quel principio, mi pare che il Tribunale abbia a giusto titolo ritenuto che la Commissione fosse legittimata ad adottare la decisione impugnata sulla base dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.
45. Né si potrebbe obiettare, come fa la ricorrente, che l’ampia interpretazione dell’espressione «normativa comunitaria in vigore» accolta dal Tribunale comporterebbe un’eccessiva incertezza giuridica per i beneficiari di contributi finanziari. Il rinvio in questione infatti non è operato, come vorrebbe far credere la ricorrente, a «qualsiasi regolamentazione», ma, come spesso avviene in questi casi, alla pertinente normativa comunitaria ed ai principi relativi, cioè a disposizioni del tutto note o comunque facilmente individuabili per un operatore economico diligente.
46. Alla luce di quanto precede, propongo quindi alla Corte di respingere il primo motivo di ricorso.
Sul secondo motivo di ricorso
47. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in due parti, la SAEV sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire che la Commissione non avesse l’obbligo di consultare la commissione paritetica (prima parte del motivo) ed in generale le autorità argentine (seconda parte del motivo) prima di procedere alla riduzione del contributo.
48. Per meglio comprendere gli argomenti sollevati dalla ricorrente, conviene ricordare che ai punti 105 e 106 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito che «[l]a selezione e la valutazione dei progetti di costituzione di joint venture fanno parte della componente internazionale dell’accordo di pesca. La costituzione di tali società è infatti uno strumento della cooperazione tra la Comunità e la Repubblica argentina nel settore della pesca. (…) [L]a selezione dei progetti in quanto tale necessita di una valutazione della commissione paritetica e dell’approvazione sia della Comunità sia delle autorità argentine.
49. Per contro, la concessione del contributo finanziario agli armatori comunitari per i progetti selezionati è un atto unilaterale della Comunità e pertanto fa parte della componente comunitaria dell’accordo di pesca».
50. Rispetto a questa affermazione la ricorrente obietta che le due componenti farebbero, entrambe, parte integrante del medesimo accordo, approvato nella sua interezza tanto dalle autorità comunitarie che da quelle argentine, e che pertanto la differenziata qualificazione operata dal Tribunale sarebbe errata. Contrariamente quindi a quanto asserito dal Tribunale, la decisione di concessione del contributo non potrebbe essere considerata come un atto comunitario unilaterale, per la cui adozione sarebbe competente la sola Commissione.
51. A tale riguardo, mi domando anzitutto se la distinzione operata dal Tribunale trovi fondamento nell’accordo medesimo. In proposito, osservo in primo luogo che, pur se è vero, ed anzi ovvio, che il consenso di tutte le parti è indispensabile perché un accordo internazionale possa dirsi efficacemente concluso, ciò non ha però nulla a che vedere con il riparto delle competenze relative alla sua attuazione. Se a tal fine sia necessaria un’azione comune delle parti contraenti, o se sia invece richiesta l’azione dell’una o dell’altra di esse è infatti una questione di interpretazione delle disposizioni dell’accordo di volta in volta rilevanti.
52. Nella specie, quindi, si tratta di stabilire se, in relazione alle disposizioni in materia di finanziamento degli armatori comunitari per i progetti di pesca selezionati, la comune volontà delle parti su cui l’accordo in esame si fonda abbia previsto, sia pure implicitamente, la competenza esclusiva di una sola parte.
53. Ora, credo che un’attenta lettura delle norme dell’accordo relative ai progetti da finanziare permetta di confermare l’analisi operata dal Tribunale. Da esse emerge infatti che vi sono attività di esecuzione dell’accordo stesso affidate alla Comunità, altre all’Argentina, altre ancora invece alle «parti», vale a dire alla Comunità e all’Argentina, riunite nella commissione paritetica (v. supra, punto 6).
54. In particolare, l’art. 5, n. 3, dell’accordo prevede che «[l]a Comunità (…) favorisce la cessione di pescherecci comunitari»; l’art. 6 dispone invece che «[l]e parti selezionano i progetti»; l’art. 7, n. 1, parla di «progetti selezionati dalle parti». Passando al protocollo I, ricordo che il suo art. 3, dopo aver affermato che «la Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste» (n. 1), opera una distinzione tra il contributo versato all’armatore comunitario e quello spettante alla società mista. Mentre il primo «è versato all’armatore comunitario» (n. 1) rispettando condizioni e modalità di pagamento «conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria» (n. 4), il secondo «viene erogato dalla Comunità all’autorità argentina competente, la quale stabilisce le condizioni per la sua fruizione e gestione. L’Argentina informa la commissione paritetica in merito all’utilizzazione di questi fondi» (n. 2) (20).
55. Da tutto ciò si può dunque desumere, per quanto qui interessa, che la concessione di contributi agli armatori comunitari per i progetti selezionati è effettivamente un compito che l’accordo affida alle sole autorità comunitarie.
56. Né si potrebbe invocare contro una siffatta conclusione, come invece fa la ricorrente, che l’art. 10, ottavo trattino, dell’accordo di pesca annovera tra i compiti della commissione paritetica il controllo «[del]la gestione dei progetti e [del]l’utilizzazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 7, destinati alla loro promozione». Infatti, quest’ultimo articolo prevede che i contributi siano concessi secondo le disposizioni del protocollo I, il quale, nel fissare la procedura per la concessione dei contributi, precisa le competenze di ciascuna delle autorità coinvolte. Ora, detto protocollo prevede un ruolo della commissione paritetica soltanto per i contributi erogati alle società miste, come sopra indicato, e per la cooperazione scientifica e tecnica (21), senza alcun riferimento ai contributi versati agli armatori comunitari.
57. Ciò mi porta ad affermare che a giusto titolo il Tribunale ha concluso che la concessione del contributo costituisce un atto unilaterale di attuazione dell’accordo di pesca che rientra nella competenza delle sole autorità comunitarie.
58. Ciò detto, vengo alla seconda parte del motivo di ricorso, che verte sull’interpretazione dell’allegato I della decisione di concessione del contributo, ed in particolare della nota a piè di pagina che afferma che «[n]essuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione».
59. La ricorrente sostiene in sostanza che, poiché nell’allegato viene fissata la cifra da versare all’armatore comunitario, a torto il Tribunale avrebbe stabilito che la decisione impugnata: i) «non [possa] essere considerata una decisione che modifica «dati contenuti» nella decisione iniziale di concessione del contributo ai sensi della citata nota a piè di pagina»; ii) debba essere qualificata come «una decisione autonoma che sanziona il mancato rispetto delle condizioni alle quali è subordinata la concessione del contributo» (22), per la cui adozione non è necessaria la consultazione delle autorità argentine.
60. La Commissione ritiene che questa parte del secondo motivo sia irricevibile, per ragioni in sostanza analoghe a quelle invocate per il primo motivo (v. supra,punto 30).
61. Mi sembra però che, per gli stessi motivi che ho indicato in quella occasione (v. supra, punti 31 ss.), l’eccezione vada respinta, dato che la censura sollevata dalla ricorrente riguarda l’interpretazione che della disposizione litigiosa ha dato il Tribunale.
62. Quanto al merito della questione, non ho difficoltà a riconoscere che effettivamente il ragionamento svolto dal Tribunale sul punto sembra troppo apodittico. Ritengo tuttavia che, per l’essenziale, le conclusioni cui esso giunge vadano confermate.
63. Mi sembra infatti che, nell’interpretare la decisione di concessione del contributo, e quindi anche la nota dell’allegato in questione, non si possa fare astrazione dal quadro giuridico entro il quale la decisione s’iscrive, cioè l’accordo di pesca ed in particolare le disposizioni che ripartiscono le competenze rispettive della Commissione e delle autorità argentine per quanto concerne la gestione dei finanziamenti previsti dall’accordo. Ora, come si è visto più sopra, sebbene l’una e le altre siano responsabili della selezione e della valutazione dei progetti, la competenza per la concessione dei contributi agli armatori comunitari è riservata alla sola Commissione (v. supra, punti 55-57).
64. Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel giudicare che solo la Commissione poteva adottare la decisione impugnata, nonostante la nota a piè di pagina citata.
65. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo di ricorso nella sua integralità.
Sul terzo motivo di ricorso
66. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere la censura secondo cui la Commissione, consultando il comitato permanente per le strutture della pesca prima di procedere alla riduzione del contributo, avrebbe applicato l’art. 44 del regolamento n. 4028/86. Tale applicazione costituirebbe una violazione dell’accordo di pesca, che non prevede alcun ruolo per tale comitato, e sarebbe inoltre ingiustificata ratione temporis, atteso che il progetto di società mista di SAEV era stato presentato dopo il 1º gennaio 1994, data di abrogazione di quel regolamento (v. supra, punto 16).
67. La ricorrente si riferisce in particolare ad un ordine del giorno del suddetto comitato che proverebbe che la Commissione lo aveva consultato non già ad abundantiam, ma piuttosto per conformarsi alla procedura obbligatoriamente prevista dal regolamento n. 4028/86.
68. In proposito ricordo che tale prova era stata già prodotta dinanzi al Tribunale, il quale ha ritenuto che «il fatto che la Commissione abbia consultato un comitato la cui consultazione è prevista dal regolamento n. 4028/86 non dimostra che la decisione impugnata (…) fosse fondata su tale regolamento» (23).
69. Ora, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un giudizio di appello, la Corte «non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (…). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte» (24).
70. Poiché la ricorrente non lamenta né una violazione dei principi generali o delle norme procedurali in materia di prove, né uno snaturamento dei fatti, ma si limita a sottoporre alla Corte i medesimi elementi di prova addotti in primo grado, onde ottenerne una seconda valutazione, mi pare giocoforza considerare irricevibile il motivo.
71. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che il terzo motivo di ricorso non è ricevibile.
Sul quarto motivo di ricorso
72. Con il quarto motivo di ricorso la SAEV sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione potesse calcolare l’entità della riduzione del contributo tramite il regolamento n. 3699/93. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel considerare che l’operato della Commissione sia consistito nell’applicazione soltanto in via analogica del citato regolamento. A detta della ricorrente, si sarebbe qui in presenza di un’applicazione diretta di quell’atto, e ciò in violazione dell’accordo di pesca, che non prevede alcun rinvio allo stesso.
73. Per comprendere più agevolmente gli argomenti della ricorrente, conviene preliminarmente ripercorrere le rilevanti disposizioni del regolamento n. 3699/93 e l’applicazione fattane dalla Commissione.
74. L’allegato IV del citato regolamento, al punto 1.1, fissa le modalità di calcolo dei contributi che possono essere concessi. In particolare, alla lett. a) si individuano gli importi massimi che possono essere corrisposti per la demolizione di un peschereccio e per la costituzione di società miste; alla lett. b) si stabilisce che i premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un Paese terzo non possono oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla precedente lett. a), diminuiti del 50%.
75. Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che le violazioni delle condizioni di concessione del contributo finanziario commesse dalla ricorrente non mutassero il fatto che quest’ultima aveva effettivamente ceduto alla società mista il peschereccio Ibsa Cuarto. Pertanto, essa ha deciso di calcolare l’importo definitivo del contributo cui la ricorrente aveva diritto escludendo dall’operazione di riduzione la parte del contributo legata alla cessione. A tal fine, si è basata su quanto enunciato, per una simile fattispecie, dal regolamento n. 3699/93. Di conseguenza, ha calcolato quanto sarebbe spettato alla ricorrente in base alla lett. a) del punto 1.1 dell’allegato IV del regolamento ed ha poi ridotto tale cifra del 50%, considerando il risultato di questa operazione come la parte del contributo da lasciare invariata nonostante l’abbandono delle acque argentine da parte del peschereccio.
76. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, tale calcolo rappresenta un’applicazione diretta del regolamento n. 3699/93. Ciò perché la Commissione non avrebbe fatto uso delle tabelle allegate all’accordo di pesca per calcolare l’importo totale del contributo che doveva poi essere ridotto del 50%, in virtù del criterio previsto dal regolamento n. 3699/93; essa si sarebbe invece servita di quest’ultimo già per calcolare l’ipotetico importo iniziale del contributo, al quale ha poi applicato la riduzione. In tal modo, la Commissione avrebbe indebitamente fissato la parte del contributo da lasciare invariata ad un livello inferiore al dovuto.
77. Per parte mia, ricordo che nella sentenza impugnata il Tribunale ha riscontrato che né i due atti sui quali si basa la decisione impugnata (regolamento n. 4253/88 e regolamento n. 3447/93), né l’accordo di pesca contengono disposizioni specifiche circa la parte di contributo dovuta per la cessione di un peschereccio comunitario. Da ciò esso ha dedotto che «[l]a Commissione, che era vincolata solamente al rispetto del principio di proporzionalità ai fini del calcolo dell’importo definitivo del contributo dovuto alla ricorrente, ha potuto, a buon diritto, ispirarsi in via analogica alle disposizioni del regolamento n. 3699/93 per determinare l’importo dovuto alla ricorrente per la cessione del peschereccio. Agendo in tal modo, essa, infatti, si preoccupava di armonizzare il trattamento riservato alla joint venture costituita nell’ambito dell’accordo di pesca rispetto alle joint venture cui si applica il regolamento n. 3699/93» (25).
78. Alla luce di ciò, mi sembra che l’analisi del motivo di ricorso in esame debba essere volta ad acclarare se un’applicazione analogica della disciplina configurata dal suddetto regolamento fosse, nel caso di specie, un’operazione ragionevole, idonea ad assicurare la tutela degli interessi finanziari della Comunità, o se invece essa abbia portato ad un calcolo del contributo definitivo sproporzionatamente sfavorevole agli interessi della SAEV.
79. In proposito, osservo che i contributi concessi per la costituzione di una società mista, sia nell’ambito del regolamento n. 3699/93 che in quello dell’accordo di pesca, includono, almeno idealmente, due componenti, l’una legata alla radiazione di un peschereccio dai registri comunitari e l’altra alla partecipazione finanziaria ad una società mista.
80. Ora, se è vero che dalla lettura della sola lett. a) del punto 1.1 dell’allegato IV del regolamento non sembra possibile individuare il peso di ciascuna componente, è anche vero, tuttavia, che dalla lett. b) si può ricavare indirettamente l’importo massimo della componente legata alla radiazione. Infatti, poiché la lett. b) prevede che per il trasferimento definitivo di un peschereccio, che avvenga al di fuori della costituzione di una società mista, si può concedere un contributo al massimo pari al 50% di quello previsto per la costituzione di una società mista in base alla lett. a), ne discende che anche nell’ambito del contributo “complesso” di cui alla lett. a) la componente derivante dalla cessione del peschereccio non può eccedere il 50% del totale.
81. Per quanto riguarda l’accordo di pesca, invece, non rinvengo alcun elemento che permetta di stabilire indirettamente l’entità delle due componenti del contributo. Non vedo però ragioni per cui, a parità di caratteristiche del peschereccio, per la componente legata alla sua radiazione debba individuarsi un limite massimo più elevato di quello previsto dal regolamento n. 3699/93, atteso che il beneficio strutturale che la Comunità riceve dalla radiazione è identico, a prescindere dalla destinazione finale del peschereccio. La differenza tra il totale del contributo che un armatore riceve nell’uno o nell’altro contesto mi sembra da imputare alla componente inerente alla partecipazione finanziaria alla joint venture.
82. Ritengo pertanto che il Tribunale abbia a buon diritto qualificato il procedimento operato dalla Commissione come un’applicazione analogica del regolamento n. 3699/93, nel rispetto del principio di proporzionalità.
83. Aggiungo che, in ogni caso, la ricorrente non potrebbe lamentare alcun nocumento, atteso che la Commissione non era tenuta a fissare al limite massimo l’importo della componente del contributo inerente alla radiazione. Infatti, il punto 1.1, lett. b), dell’allegato IV del regolamento n. 3699/93 prevede che i premi per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo non possano oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla precedente lett. a), diminuiti del 50%. Pertanto, anche qualora la Commissione avesse scelto di ricavare l’importo di partenza dalle tabelle dell’accordo di pesca, piuttosto che da quelle, meno generose, del regolamento, non credo che il principio di proporzionalità, in assenza di ulteriori precisazioni a livello normativo, avrebbe impedito alla Commissione di fissare l’importo spettante alla ricorrente per la radiazione del peschereccio ad un livello analogo (o inferiore) a quello effettivamente raggiunto. Essa avrebbe infatti potuto legittimamente servirsi del margine di discrezionalità riservatole dalla richiamata disposizione per applicare una percentuale di riduzione maggiore del 50%.
84. Alla luce di quanto precede, propongo pertanto alla Corte di respingere il quarto motivo di ricorso.
Sul quinto motivo di ricorso
85. Secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe stata tenuta a considerare l’abbandono delle acque argentine da parte del peschereccio Vieirasa XII come dovuto a cause di forza maggiore, e cioè all’esaurimento delle risorse ittiche argentine ed ai limiti e divieti di pesca conseguentemente disposti dalle autorità argentine. Decidendo diversamente su questo punto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
86. La Commissione eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità di tale censura in quanto in primo grado la ricorrente non avrebbe mai invocato l’esistenza di una forza maggiore.
87. A tale riguardo, devo subito osservare che in effetti, in base a quanto risulta dal dossier trasmesso dal Tribunale, la ricorrente non ha sollevato in primo grado un motivo fondato sull’obbligo della Commissione di qualificare le circostanze in questione come cause di forza maggiore. Essa si è limitata ad eccepire, nell’ambito del motivo intitolato «problemi posti dall’applicazione sussidiaria della regolamentazione generale sulle società miste», una supposta contraddizione tra il metodo utilizzato per calcolare la riduzione del contributo ed il fatto che, nel corso della procedura, la Commissione, avrebbe ammesso che la fuoriuscita dalle acque argentine al momento dei divieti di pesca unilateralmente imposti dalle autorità argentine integrasse un’ipotesi di forza maggiore (26).
88. Lo stesso Tribunale, tuttavia, ha riconosciuto che la ricorrente aveva fatto valere in primo grado che «si [era] reso necessario lasciare le acque argentine perché le riserve ittiche nella ZEE argentina si erano esaurite, e addirittura le autorità argentine avevano decretato divieti e restrizioni di pesca» (27).
89. Non si può quindi escludere del tutto che il motivo in questione possa essere considerato come uno sviluppo di quanto dedotto in primo grado. Non ritengo però di dovermi dilungare su tale interrogativo, perché la censura mi pare in ogni caso chiaramente infondata (28).
90. Infatti, basterà ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, «la nozione di “forza maggiore” (…) non si limita all’impossibilità assoluta ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà» (29). Ora, come giustamente osservato dalla Commissione, anche a voler ammettere che l’esaurimento delle risorse alieutiche argentine e le conseguenti misure restrittive fossero circostanze anormali, di certo esse non potevano essere considerate imprevedibili. Mi pare dunque di poter affermare, senza dover esaminare le ulteriori doglianze allegate dalla ricorrente nell’ambito del motivo in esame, che le circostanze anzidette non possono essere qualificate come cause di forza maggiore.
91. Alla luce di quanto precede propongo alla Corte di respingere il quinto motivo di ricorso.
Sul sesto motivo di ricorso
92. Con la sua ultima censura la SAEV sostiene che il Tribunale ha violato l’accordo di pesca nell’affermare che «sui beneficiari di contributi finanziari comunitari grava un obbligo d’informazione e correttezza (…), inerente al sistema di siffatti contributi ed essenziale al suo funzionamento (…) conformemente [al quale] le ricorrenti avrebbero dovuto informare la Commissione dei problemi incontrati nell’esecuzione del progetto» (30).
93. Il Tribunale avrebbe errato altresì nello statuire che «i pescherecci utilizzati dalle joint venture non dovevano abbandonare la ZEE argentina senza previa autorizzazione della Commissione, poiché lo sfruttamento o la trasformazione delle risorse ittiche argentine era una delle condizioni principali cui era subordinata la concessione del contributo finanziario comunitario» (31).
94. A detta della ricorrente, l’autorizzazione espressa delle autorità argentine di cui essa disponeva sarebbe stata da sola sufficiente a rendere legittimo l’abbandono delle acque argentine, considerato che, da un lato, soltanto a tali autorità spetterebbe disciplinare le modalità dell’attività dei pescherecci e che, dall’altro, la Commissione sarebbe stata comunque informata dell’accaduto tramite la commissione paritetica.
95. Infine, la ricorrente sostiene che, poiché la Commissione era stata informata dall’associazione delle società miste dell’esaurimento delle risorse alieutiche e delle misure adottate dalle autorità argentine, il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che «[u]na corretta informazione avrebbe consentito alla Commissione di adottare eventuali misure allo scopo di conformare l’accordo di pesca alle nuove circostanze, secondo quanto dispone l’art. 9, n. 1, del medesimo» (32).
96. Per parte mia, ricordo che in sede di esame del secondo motivo di ricorso sono già pervenuto alla conclusione che il Tribunale ha a buon diritto considerato la decisione di concessione del contributo come un atto unilaterale comunitario (v. supra, punto 56). Non mi resta da aggiungere quindi che, come giustamente osservato dalla Commissione, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, ogni modifica importante di un progetto deve essere autorizzata dalla Commissione. Poiché la decisione impugnata appartiene alla componente comunitaria dell’accordo di pesca, la sola autorizzazione delle autorità argentine non poteva supplire al mancato coinvolgimento della Commissione.
97. Ricordo inoltre, con la Corte, che «per il buon funzionamento del sistema, così da permettere il controllo circa l’adeguata utilizzazione dei fondi comunitari, [è] indispensabile che i richiedenti un contributo forniscano alla Commissione informazioni attendibili e non tali da indurre quest’ultima in errore» (33).
98. La violazione di tale obbligo di informazione e correttezza implica quindi di per sé il potere della Commissione di ridurre il contributo concesso, a prescindere dalla possibilità che essa riceva le informazioni tramite altre fonti e dalle conseguenze che la trasmissione di dette informazioni possa produrre.
99. Sulla base di quanto precede, propongo pertanto alla Corte di respingere anche l’ultima censura sollevata nel ricorso.
Considerazioni conclusive
100. Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti dalla SAEV devono a mio avviso essere respinti in quanto irricevibili o infondati, propongo alla Corte di rigettare il ricorso nel complesso.
Sulle spese
101. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto del ricorso, ritengo che la ricorrente debba essere condannata alle spese.
IV – Conclusioni
Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di respingere il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2003, cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Eduardo Vieira e a./Commissione, e di condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Racc. pag. II-1209.
3 – Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (GU1993 L 318, pag. 2).
4 – Decisione C(2001) 680 def., non pubblicata.
5 – GU L 318, pag. 1.
6 – GU L 374, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU L 193, pag. 20).
7 – GU L 346, pag. 1.
8 – GU L 376, pag. 7. Tale regolamento è stato modificato, nell'ordine, dal regolamento (CEE) del Consiglio, del 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio, del 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio, del 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1).
9 – V. art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio, del 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1).
10 – Traduzione non ufficiale dal testo spagnolo della decisione.
11 – Punto 41.
12 – Punto 94.
13 – Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P, IPK‑München/Commissione (Racc. pag. I-4627, punti 48 e 49). V., altresì, ordinanza 25 marzo 1998, causa C‑174/97 P, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. I‑1303, punto 24), e sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione (Racc. pag. I-2125, punto 16).
14 – Sentenza IPK-München/Commissione, cit. punto 50. V., altresì, sentenza 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I-5843, punto 43); sentenza Interporc/Commissione, cit., punto 17, nonché ordinanza 11 novembre 2003, causa C-488/01 P, Martinez/Parlamento (Racc. pag. I-13355, punto 39).
15 – Punto 85.
16 – Punto 86.
17 – Punti 87-89.
18 – Punti 90 e 91. La parte ripresa testualmente è contenuta nel punto 91.
19 – Punto 92.
20 – Tutti i corsivi sono miei.
21 – V. art. 4, n. 2, del protocollo I.
22 – V. punto 110.
23 – Punto 158.
24 – Sentenza 12 febbraio 2004, causa C-330/01, Hortiplant/Commissione (Racc. pag. I-1763, punto 36). V., altresì, sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punto 24); e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto 65).
25 – Punto 163.
26 – Punto 105 del ricorso in primo grado.
27 – Punto 123. Il corsivo è mio.
28 – V. sentenza 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52), dalla quale risulta che, per ragioni di economia procedurale, i giudici comunitari possono respingere nel merito un ricorso senza doversi pronunciare sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla parte resistente.
29 – Sentenza 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina (Racc. pag. I‑8955, punto 19, e giurisprudenza ivi citata).
30 – Punto 124.
31 – Punto 125.
32 – Punto 124.
33 – Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. I-867, punto 100), che conferma la sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, Conserve Italia/Commissione, T-216/96 (Racc. pag. II-3139, punto 71). V. altresì sentenze del Tribunale 17 ottobre 2002, T-180/00, Astipesca/Commissione (Racc. pag. II-3985, punto 93), e 28 gennaio 2004, causa T‑180/01, Euroagri/Commissione (Racc. pag. II-369, punto 83).
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