CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 14 aprile 2005 (1)
Causa C-276/03 P
Scott SA
contro
Commissione
1. Il problema principale nel presente ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado (2) consiste nello stabilire che cosa costituisca interruzione del termine di prescrizione nei procedimenti in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 15 del regolamento del Consiglio n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (divenuto art. 88 CE) (3).
2. In particolare, ci si chiede se la decorrenza di detto termine di prescrizione possa essere interrotta da una richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione alle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto ad un’impresa, qualora quest’ultima non sia al corrente di tale richiesta.
3. All’origine di tale problematica vi è una divergenza di opinioni in ordine alla posizione del beneficiario di un aiuto di Stato non notificato, nell’ambito di un’indagine della Commissione in relazione a detto aiuto.
Contesto normativo
4. L’art. 88 CE stabilisce che la Commissione dev’essere informata e deve procedere all’esame di tutti i regimi d’aiuto di Stato concessi alle imprese. In forza dell’art. 88, n. 2, la Commissione, dopo aver concesso alle parti la possibilità di presentare le loro osservazioni, a seconda delle conclusioni a cui giunge può richiedere allo Stato membro di sopprimere o di modificare un determinato aiuto.
5. Il regolamento n. 659/1999 è stato adottato al fine di codificare, al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, la prassi coerente elaborata e consolidata dalla Commissione per quanto concerne l’applicazione dell’art. 88 CE (4). Esso è entrato in vigore il 16 aprile 1999.
6. Gli artt. 2-9 di detto regolamento si riferiscono alle procedure relative agli aiuti notificati. In forza dell’art. 4, n. 4, se la Commissione, dopo un esame preliminare, constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune di una misura d’aiuto, decide di avviare il procedimento d’indagine formale. Tale procedimento, disciplinato dagli artt. 6 e 7, stabilisce che gli Stati membri e gli altri interessati formulino le loro osservazioni. In forza dell’art. 7, n. 5, la Commissione, se constata che l’aiuto non è compatibile con il mercato comune, adotta una «decisione negativa».
7. Gli artt. 10-15 riguardano la procedura relativa agli aiuti illegittimi (ossia, nel contesto di cui trattasi, gli aiuti non notificati). In forza dell’art. 10, nn. 1 e 2, se la Commissione è in possesso di informazioni, da qualsiasi fonte esse provengano, in merito a presunti aiuti illegittimi, è tenuta ad esaminare dette informazioni senza indugio. Se necessario, deve richiedere tali informazioni allo Stato membro. Se opportuno, in forza dell’art. 13, n. 1, l’esame dà luogo all’avvio del procedimento d’indagine formale, disciplinato dagli artt. 6 e 7.
8. Se la Commissione adotta una decisione negativa in dette circostanze, essa richiede allo Stato membro di recuperare l’aiuto, in conformità all’art. 14.
9. L’art. 15 stabilisce quanto segue:
«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti ((5)) sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
10. Il periodo limite (ossia, il termine di prescrizione) di cui all’art. 15 non apparteneva alla prassi precedente, codificata nel regolamento (6). Nel preambolo (7) è così indicato che «per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine [di prescrizione] di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero».
Fatti e procedimento
11. La Scott SA (fino al novembre 1987, Bouton Bouchard Scott SA; in prosieguo: la «Scott») è una società con sede in Francia che produce carta per uso sanitario e domestico.
12. Mediante accordo 31 agosto 1987, la città di Orléans e il département (dipartimento) di Le Loiret hanno venduto alla Scott un terreno di 48 ettari, sito nella zona industriale di La Saussaye, a condizioni preferenziali (in prosieguo: l’«aiuto in questione»).
13. A seguito di una denuncia del dicembre 1996, la Commissione, con lettera del 17 gennaio 1997, ha richiesto alle autorità francesi informazioni complementari. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza.
14. Con decisione 20 maggio 1998, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, e con lettera del 10 luglio 1998 ha provveduto a informare le autorità francesi di tale decisione.
15. Gli altri interessati sono stati informati della decisione il 30 settembre 1998 mediante pubblicazione di quest’ultima lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(8). Lo stesso giorno anche la Scott è stata informata dalle autorità francesi con chiamata telefonica.
16. Il 16 aprile 1999, il regolamento n. 659/1999 è entrato in vigore.
17. Il 12 luglio 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2002/14/CE (9) (in prosieguo: la «decisione controversa»), con cui si dichiarava che l’aiuto in questione era incompatibile con il mercato comune e si richiedeva il suo recupero.
18. Nella decisione controversa (10), la Commissione ha ritenuto che qualsiasi misura da essa presa nei confronti dell’aiuto illegittimo interrompesse il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999. L’aiuto di cui trattasi è stato concesso il 31 agosto 1987. La prima misura presa dalla Commissione è stata una richiesta formale di informazioni rivolta alle autorità francesi il 16 gennaio (11) 1997. Pertanto il termine di prescrizione di 10 anni è stato interrotto prima della scadenza.
19. La Commissione ha respinto l’argomento della Scott secondo il quale il termine di prescrizione sarebbe finalizzato a tutelare il beneficiario dell’aiuto e di conseguenza potrebbe essere interrotto solo nel caso in cui il beneficiario sia stato informato dell’indagine.
20. La Commissione ha inoltre sostenuto nella sua decisione che la questione concernente l’individuazione dell’effettivo beneficiario del termine di prescrizione prescinde dalla questione riguardante la modalità di calcolo di quest’ultimo. L’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non si riferisce a terzi e si limita alle relazioni tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione non è soggetta ad un obbligo di informazione nei confronti dei terzi, che non possono vantare alcun diritto specifico in base all’art. 15. In un procedimento relativo ad aiuti di Stato, essi beneficiano soltanto dei diritti procedurali che discendono dall’art. 88, n. 2, CE. L’art. 15 del regolamento n. 659/1999 menziona il beneficiario dell’aiuto al solo fine di determinare la data a partire dalla quale il termine di prescrizione inizia a decorrere – «il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario».
21. Inoltre, il beneficiario di un aiuto deve verificare se l’aiuto concessogli sia stato notificato. In mancanza di tale notifica e in assenza di autorizzazione non vi è certezza del diritto.
Sentenza impugnata
22. Il 30 novembre 2000 la Scott ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (in prosieguo, anche: il «Tribunale») avente ad oggetto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui quest’ultima richiedeva il recupero dell’aiuto in questione.
23. La ricorrente ha sostenuto, inter alia, che la Commissione ha violato l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 avendo ritenuto che il termine di prescrizione previsto da detto articolo fosse stato interrotto dalla richiesta di informazioni 17 gennaio 1997, della quale la ricorrente non era stata informata.
24. La Commissione ha riaffermato l’approccio adottato nella decisione controversa ma ha anche sostenuto, in via subordinata, che il termine di prescrizione non era applicabile perché la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale è stata adottata il 20 maggio 1998, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999.
25. Il 10 aprile 2003, il Tribunale ha emanato una sentenza circoscritta all’ipotesi di violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999.
26. Esso ha esaminato, ai punti 51-54, l’applicabilità di detta disposizione, rilevando che, secondo una giurisprudenza costante, le norme di procedura si applicano generalmente a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, che l’art. 15 non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla sua applicazione ratione temporis, e che risultava evidente dal testo della decisione controversa che la Commissione aveva ritenuto applicabile il regolamento n. 659/1999.
27. Il Tribunale, ai punti 56 e 57, è giunto alla conclusione che anche se il regolamento non era applicabile quando l’aiuto in esame è stato concesso, ossia il 31 agosto 1987, cosicché all’epoca il termine di prescrizione di cui all’art. 15 non poteva iniziare a decorrere, tale data doveva essere tuttavia considerata come data d’inizio della decorrenza del detto termine, dal momento che l’art. 15 è applicabile ai fatti in essere alla data del 12 luglio 2000. Ciò premesso, gli eventi verificatisi durante tale periodo devono essere anch’essi valutati in base a tale regolamento.
28. Ai punti 58-62, il Tribunale ha precisato quanto segue:
«(58) Riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale le misure adottate dalla Commissione tra il gennaio e l’agosto del 1997 non potevano avere l’effetto d’interrompere il termine di prescrizione in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, per il motivo che la ricorrente non aveva all’epoca conoscenza di tali misure, si deve osservare che l’art. 15 ha introdotto un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato e ai terzi.
(59) Al riguardo occorre ricordare anzitutto che la procedura stabilita dall’art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro coinvolto, laddove gli interessati, tra cui il beneficiario dell’aiuto, hanno il diritto di essere informati e di poter far valere il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punti 16 e 17). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati svolgono essenzialmente un ruolo di fonti d’informazione per la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 256, e 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 59). Orbene, la Commissione non ha l’obbligo di informare i potenziali interessati, compreso il beneficiario dell’aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, prima dell’avvio del procedimento amministrativo.
(60) Ne consegue che il solo fatto che la ricorrente ignorasse l’esistenza delle richieste di informazioni effettuate dalla Commissione alle autorità francesi a partire dal 17 gennaio 1997 (…) non ha come conseguenza di privare queste ultime di efficacia giuridica nei confronti della ricorrente. Pertanto la lettera 17 gennaio 1997, inviata dalla Commissione prima dell’avvio del procedimento amministrativo, con la quale erano richieste informazioni complementari alle autorità francesi, costituisce, in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione decennale, che nel caso di specie è iniziato a decorrere il 31 agosto 1987, prima della sua scadenza, anche se la ricorrente ignorava all’epoca l’esistenza di una tale corrispondenza.
(61) Si deve poi ricordare che nella fattispecie l’aiuto di cui trattasi non è stato notificato alla Commissione. Orbene, secondo giurisprudenza costante, il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla legittimità dell’aiuto stesso qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto dell’art. 88 CE (sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3437, punto 14, e 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑135, punto 51). Infatti un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata.
(62) Infine occorre rilevare che, prima del 16 aprile 1999, il legislatore comunitario non aveva fissato alcun termine di prescrizione in materia di azioni della Commissione riguardo ad aiuti di Stato non notificati. Ne consegue che prima di questa data la ricorrente non poteva far valere alcun legittimo affidamento o certezza del diritto riguardo alla prescrizione di un aiuto non notificato concesso nel 1987. Pertanto, l’interpretazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, effettuata ai precedenti punti 50‑57, e la sua applicazione alla misura adottata dalla Commissione il 17 gennaio 1997 non hanno l’effetto di privare la ricorrente della certezza del diritto o del legittimo affidamento che sarebbe potuto sorgere nei dieci anni successivi alla concessione dell’aiuto in parola».
29. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso nella parte in cui si fonda sulla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, e ha disposto la continuazione della restante parte del procedimento – ossia, limitatamente a ciò che riguarda altri aiuti trattati dalla decisione controversa e ulteriori motivi d’annullamento. Il 6 febbraio 2004, detto procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa.
Osservazioni presentate in sede d’impugnazione
30. Nel ricorso presentato dalla Scott si chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, nella parte in cui questa dispone il recupero dell’importo dell’aiuto di cui trattasi, e condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Commissione chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e rileva che, in ogni caso, il Tribunale non ha trattato varie questioni rilevanti.
31. Vi è un disaccordo di fondo tra l’assunto della Scott, secondo il quale il termine di prescrizione è volto a tutelare la situazione giuridica dei beneficiari dell’aiuto, e la tesi della Commissione, per la quale sia la lettera che il contesto del regolamento n. 659/1999 dimostrano che la procedura retta da tale norma cerca di regolare le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri, e non di predisporre strumenti di tutela per i beneficiari.
32. Più specificamente, la Scott – pur riconoscendo che il ricorso verte su una singola questione («se la decorrenza del termine di prescrizione possa essere interrotta da un atto anche nel caso in cui quest’ultimo non sia noto al beneficiario») – avanza una serie di argomenti, raggruppabili in sei capi. Gli argomenti si possono sintetizzare come segue.
33. In primo luogo, la Scott sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato le nuove disposizioni dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 come se fossero rette dalla vecchia giurisprudenza sullo svolgimento del procedimento amministrativo, ed ha in particolare errato nel considerare i beneficiari degli aiuti come semplici fonti d’informazione e nell’ignorare il fatto che la finalità dell’art. 15 sarebbe quella di introdurre un termine di prescrizione per assicurare la certezza del diritto a vantaggio del beneficiario dell’aiuto.
34. Tale condotta, secondo la replica della Commissione, non determina alcuno specifico errore di diritto. In ogni caso, il Tribunale ha correttamente interpretato il regolamento in quanto tale ed ha altrettanto correttamente preso in considerazione la giurisprudenza esistente. Né l’art. 15, né alcun’altra disposizione del regolamento n. 659/1999 o delle normative in materia di aiuti di Stato in generale riguardano l’imposizione di sanzioni alle imprese o la tutela dei loro diritti. Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato i beneficiari degli aiuti come «semplici» fonti d’informazione ma ha ribadito la giurisprudenza in materia tuttora esistente e valida, secondo cui essi «essenzialmente» svolgono tale ruolo.
35. In secondo luogo, la Scott sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, non essendovi un obbligo della Commissione di avvisare il beneficiario dell’atto da essa compiuto in riferimento all’aiuto prima della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 88, n. 2, CE tale atto, di cui il beneficiario non ha avuto notizia, possa interrompere la decorrenza del termine di prescrizione nei confronti del beneficiario.
36. La Commissione sostiene che il Tribunale, al punto 60 della sentenza impugnata, è pervenuto alla conclusione che un evento ignoto al beneficiario può interrompere il termine di prescrizione non semplicemente sulla base dell’ultima frase del punto 59, che si riferisce alla mancanza di un obbligo in capo alla Commissione di informare i beneficiari della sua richiesta, ma richiamandosi a tutte le considerazioni inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato contenute perlomeno nell’intero punto in questione.
37. In terzo luogo, secondo la Scott il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’art. 15 abbia istituito un termine di prescrizione unico, applicabile nello stesso modo allo Stato membro interessato e ai terzi; in alternativa, ha erroneamente ritenuto che tale principio funzionasse in modo da ritenere decisiva al riguardo piuttosto la conoscenza dello Stato membro che quella del beneficiario.
38. La Commissione sostiene che vi è un unico termine di prescrizione, che si interrompe allo stesso tempo per tutti gli interessati. Tutti gli atti compiuti dalla Commissione in riferimento al regolamento n. 659/1999 sono rivolti agli Stati membri, e sono pertanto tali misure ad interrompere la prescrizione per tutti.
39. In quarto luogo, la Scott addebita al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che fosse rilevante il fatto che la Scott non avrebbe potuto legittimamente aspettarsi che l’aiuto fosse stato concesso originariamente in conformità al diritto; la finalità dell’art. 15 sarebbe piuttosto quella di garantire la certezza del diritto dopo 10 anni, qualora l’aiuto non sia stato concesso in conformità al diritto.
40. Secondo il parere della Commissione, anche qualora il riferimento al legittimo affidamento non fosse pertinente, la sua presenza non costituirebbe un motivo per annullare la sentenza impugnata. In ogni caso, la certezza del diritto non può essere acquisita fino a che la norma che la consente non sia stata adottata e messa in vigore.
41. In quinto luogo, la Scott addebita al Tribunale di aver omesso di tener conto dell’argomento da essa presentato sul tenore letterale dell’art. 15. L’art. 15 fa riferimento ad un’ «azione intrapresa (…) da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione», come un evento che interrompe la prescrizione. Tale riferimento può essere compreso unicamente se la richiesta della Commissione non comporti di per sé un’interruzione di detta prescrizione.
42. La Commissione giustifica tale riferimento con la possibilità che, ad esempio, essa stessa rivolga una singola richiesta che comporti una serie di azioni da parte di uno Stato membro, relative a vari aiuti individuali concessi in base ad un regime d’aiuti attuato in un determinato periodo.
43. In sesto luogo, la Scott sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto rilevante il fatto che la Scott non avrebbe potuto avere alcuna certezza del diritto prima dell’introduzione della norma sulla prescrizione, il 16 aprile 1999; tale approccio sarebbe in contraddizione con il riconoscimento dell’applicabilità del regolamento n. 659/1999 ai fatti quali definiti dalla decisione controversia.
44. La Commissione rileva nuovamente che non vi può essere certezza del diritto fino all’entrata in vigore della norma che la consente.
Valutazione
Considerazioni preliminari
45. Nella decisione controversa, la Commissione ha seguito l’approccio per cui si doveva applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 15 del regolamento n. 659/1999 alle circostanze del caso.
46. Per ovvie ragioni, tale impostazione non è stata contestata dalla Scott. La Commissione, nel suo controricorso in primo grado, ha lievemente rettificato la sua posizione, ma non ha messo in discussione l’applicabilità dell’art. 15 ad una situazione in cui il periodo di 10 anni dalla concessione dell’aiuto era trascorso prima dell’entrata in vigore del regolamento.
47. Tuttavia il Tribunale ha considerato tale questione prima di esaminare gli argomenti relativi all’interruzione della prescrizione. Ovviamente, se il termine di prescrizione non si applicasse, sarebbe irrilevante valutare se esso sia stato interrotto o meno. Il Tribunale si è pronunciato per l’applicabilità della prescrizione, ed ha proseguito effettuando le valutazioni contestate nel presente ricorso.
48. Ci si potrebbe chiedere se tale approccio fosse effettivamente corretto. Mentre è indubbiamente esatto affermare come asserzione generale che le norme di procedura si applicano a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, vi sono serie difficoltà di ordine pratico e concettuale, come risulta evidente in gran parte degli argomenti della presente causa, nel valutare eventi pregressi sulla base di norme che non esistevano al momento in cui detti eventi si sono verificati; ciò è particolarmente vero ove sorgano questioni di certezza del diritto, che rappresenta un aspetto centrale in merito al termine di prescrizione in esame.
49. Tuttavia, l’applicabilità dell’art. 15 alle circostanze della fattispecie non è oggetto del presente ricorso. Pertanto limiterò la mia valutazione alle parti della sentenza impugnata che sono state contestate.
L’oggetto del ricorso d’impugnazione
50. Come riconosciuto da entrambe le parti, nella presente fattispecie sussiste un’unica questione, con vari argomenti che si riferiscono a diversi aspetti di detta problematica. Nell’ambito dell’impugnazione, è probabilmente preferibile precisare detta questione in termini leggermente più restrittivi rispetto all’enunciazione fattane dalla Scott, così come segue:
Se il Tribunale di primo grado abbia correttamente concluso che il termine di prescrizione poteva essere interrotto da una richiesta d’informazioni della Commissione allo Stato membro sull’aiuto in questione, sebbene il beneficiario di tale aiuto non fosse al corrente della richiesta; e se è corretta la motivazione su cui ha fondato tale conclusione.
51. Considerando tale questione, la Scott contesta vari aspetti dei punti 58-62 della sentenza impugnata. I suoi argomenti sono raggruppati in sei capi che non seguono la sequenza di detti punti, ma contengono al loro interno numerosi riferimenti incrociati. Ritengo più semplice esaminarli in un ordine che rifletta quello della sentenza impugnata.
Termine di prescrizione unico
52. Il primo elemento che la Scott contesta è l’affermazione contenuta al punto 58 secondo cui «l’art. 15 ha introdotto un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato e ai terzi».
53. A sostegno della propria tesi per cui «il diritto comunitario riconosce che parti coinvolte a diverso titolo possono essere soggette a termini di prescrizione diversi»; la Scott cita le conclusioni dell’avvocato generale Gand presentate nella causa ACF Chemiefarma/Commissione (12), secondo cui – conformemente alla sua proposta, per cui il potere della Commissione d’infliggere ammende in relazione a precedenti infrazioni alle norme sulla concorrenza dovrebbe essere soggetto a prescrizione, sulla base di un principio generale riconosciuto dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri – «l’interruzione della prescrizione è avvenuta in diversi momenti e cioè, per ciascuna impresa, nel giorno in cui le veniva notificato il mandato di controllo».
54. Tuttavia, ritengo che tale opinione non possa essere considerata come un’autorevole tesi di diritto comunitario nel senso sostenuto dalla Scott. Pur non essendo mia intenzione criticare in alcun modo la motivazione fornita dall’avvocato generale Gand, vorrei evidenziare che la sua proposta a favore di un termine di prescrizione non è stata accolta dalla Corte in quella fattispecie, e che lui stesso ha osservato che la sua opinione in merito a interruzioni differenti per imprese differenti avrebbe condotto ad una «deplorevole» e «strana» conseguenza, per cui in riferimento ad una delle infrazioni allora in questione l’imposizione della relativa ammenda sarebbe risultata prescritta nei confronti di due delle tre imprese coinvolte, ma non della terza, prima di concludere che «tuttavia, nella vostra veste di giudici del merito, avete senz’altro la facoltà di fissare l’ammenda irrogata a ciascuna impresa in funzione delle sue responsabilità, trascurando quanto dipende da un’anomalia puramente contingente». Egli non ha neppure accordato alcuna importanza a detta anomalia, dal momento che ha raccomandato una riduzione delle ammende in proporzione uguale per tutte e tre le imprese. Infine, si deve tener presente che entrano in gioco considerazioni diverse per quanto riguarda le infrazioni delle norme sulla concorrenza e le ammende, da una parte, e il recupero di aiuti di Stato, dall’altra.
55. Per quanto riguarda le infrazioni alle norme sulla concorrenza, un termine di prescrizione è stato in effetti successivamente introdotto con il regolamento n. 2988/74 (13) e la Scott richiama gli artt. 2 e 3 di tale regolamento, che stabiliscono quanto segue:
«Articolo 2
Interruzione della prescrizione dell’azione
1. La prescrizione dell’azione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’accertamento o della repressione dell’infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione.
Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:
(a) le domande scritte di informazioni della Commissione o dell’autorità competente di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste;
(b) i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o dall’autorità competente di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione ordina accertamenti;
(c) l’apertura di un procedimento da parte della Commissione;
(d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione.
2. L’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione.
3. Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha [irrogato] una sanzione o un’ammenda entro tale termine; questo termine è prolungato della durata della sospensione di cui all’articolo 3.
Articolo 3
Sospensione della prescrizione dell’azione
La prescrizione dell’azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione».
56. Dallo specifico riferimento, all’art. 2, n. 1, seconda frase, e all’art. 2, n. 2, ad un unico periodo di prescrizione, le cui interruzioni valgono allo stesso modo nei confronti di tutte le imprese coinvolte, la Scott ricava che l’assenza di tale richiamo nella formulazione, altrimenti molto simile, dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 comporta necessariamente che nella norma da ultimo citata le interruzioni si applicano con modalità differenti a parti differenti.
57. Tuttavia, non credo che la Scott possa trarre le conclusioni da essa auspicate sulla base di dette differenze testuali. Qualora venga introdotto un termine di prescrizione per finalità di certezza del diritto – che potrebbe essere considerato per molti aspetti come il riflesso oggettivo della più soggettiva nozione di legittimo affidamento – deve sicuramente esserci sempre una presunzione per cui il periodo verrà applicato allo stesso modo erga omnes. Il fatto che tale presunzione sia resa esplicita in un caso non può implicarne la nullità nei casi in cui essa rimanga implicita. Inoltre, se tali argomenti a contrario potessero validamente essere elaborati a partire da una comparazione con il regolamento n. 2988/74, il termine di prescrizione previsto dal regolamento n. 659/1999 non potrebbe in alcun modo valere nei confronti dell’aiuto in questione, dal momento che il regolamento da ultimo citato non contiene un’esplicita disposizione comparabile a quella di cui all’art. 7 del regolamento n. 2988/74, la quale specifica che «il presente regolamento si applica anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore».
58. Vi sono in verità motivi molto convincenti di logica procedurale che precludono la possibilità che il termine di prescrizione si interrompa nei confronti dello Stato membro e che al tempo stessa continui invece a decorrere nei confronti del beneficiario. E’ assurdo immaginare che ai sensi del diritto comunitario la Commissione possa dunque richiedere il recupero dell’importo dell’aiuto e che nel contempo lo Stato membro non possa adempiere detto obbligo; tuttavia, sulla base dell’assunto in questione tale risultato sarebbe l’unica conseguenza possibile.
59. Pertanto, non vedo la ragione di discostarsi dalla formulazione dell’art. 15 o di ampliarne il contenuto, che si riferisce esclusivamente a «un» o «il periodo limite» al singolare, o per diminuire il grado di certezza del diritto perseguito da tale norma, come invece accadrebbe se il termine di prescrizione finisse in momenti differenti a seconda delle differenti parti. Non vi è nulla negli argomenti della Scott a questo riguardo, o nel testo dell’art. 15 o nelle finalità del regolamento n. 659/1999 che metta in discussione la correttezza della conclusione illustrata al punto 58 della sentenza impugnata, secondo la quale vi è un unico termine di prescrizione che si applica allo stesso modo a tutti gli interessati.
60. Tuttavia, il punto principale dell’argomento addotto dalla Scott – che essa sostiene a prescindere dal fatto che vi siano un unico o diversi termini di prescrizione – è che nei confronti del beneficiario dell’aiuto – e pertanto anche nel caso di un unico periodo nei confronti dello Stato membro – la prescrizione non può essere interrotta da un evento che non sia portato a conoscenza del beneficiario stesso. Per tali motivi la Scott contesta la soluzione contraria adottata ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, avanzando al riguardo una serie di argomenti.
Applicazione della giurisprudenza antecedente alla nuova normativa
61. Il Tribunale, al punto 59 della sua sentenza, fa riferimento alla giurisprudenza precedente al 1999. La Scott fa valere che il regime istituito dal regolamento n. 659/1999 è per molti aspetti nuovo – in particolare per quanto riguarda l’introduzione di un termine di prescrizione – e non può essere interpretato alla luce della giurisprudenza riguardante la prassi preesistente.
62. A tal proposito, la Scott fa riferimento alle conclusioni da me presentate nella causa Austria/Commissione (14) – una causa in cui il procedimento allora in questione si è concluso prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 e che pertanto riguardava solo il contesto giuridico preesistente – nelle quali ho dichiarato che il nuovo regime «realizza un equilibrio in qualche modo nuovo e diverso tra i vari interessi della Comunità, degli Stati membri e delle altre parti interessate».
63. Tale asserzione è senz’altro esatta, ma la conclusione che ne ho tratto non era nel senso di non ritenere più attuale la giurisprudenza preesistente, ma di affermare che, dove il regolamento n. 659/1999 ha introdotto una nuova norma, questa non può essere invocata per chiarire la prassi precedente, e che sarebbe azzardato isolare singole norme e sostenere che esse codificano lo stato preesistente del diritto.
64. È chiaro infatti che il regolamento n. 659/1999 non istituisce un quadro completamente nuovo per il controllo degli aiuti di Stato, ma perlopiù codifica e chiarisce, sotto forma di normativa vincolante, il sistema preesistente. In merito, la precedente giurisprudenza rimane naturalmente pertinente, e anche quando sono introdotte innovazioni nel precedente schema, ci si può legittimamente riferire a detta giurisprudenza, proprio perché l’innovazione deve essere interpretata nel contesto in cui è stata inserita.
65. La giurisprudenza a cui fa riferimento il Tribunale al punto 59 della sua sentenza riguardava l’interpretazione dell’art. 88, n. 2, CE. Anche se la legislazione successiva concernente l’applicazione di una norma del Trattato può in talune circostanze sostituire la precedente giurisprudenza su detta norma o privare la stessa di rilevanza, si presume che essa non debba operare in tal modo, fino a quando non si possa dimostrare nello specifico il contrario.
66. Ritengo che la Scott non abbia dimostrato che il regolamento n. 659/1999 apporti innovazioni tali da comportare la sostituzione della giurisprudenza alla quale il Tribunale ha fatto riferimento o delle conclusioni che ha desunto dalla valutazione della stessa. In prosieguo, prenderò in esame quanto sostenuto nell’ordine dalla Scott.
Tutela del beneficiario dell’aiuto
67. L’argomento centrale della Scott è che il regolamento n. 659/1999, o almeno molte delle sue disposizioni e in particolare quella relativa al termine di prescrizione di cui all’art. 15, sono stati predisposti a tutela del beneficiario dell’aiuto, una modificazione enfatizzata come assai rilevante, che richiede un diverso approccio interpretativo.
68. Tale asserzione non trova a mio parere conferma nella lettura del regolamento. Invero, colpisce il fatto che, in piena consonanza con la giurisprudenza consolidata a cui fa riferimento il Tribunale, il testo tratti prevalentemente di aspetti procedurali come di una questione che riguarda la Commissione e gli Stati membri.
69. L’art. 1, lett. h), definisce come «interessati» «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Il beneficiario è solo uno degli interessati, e non si distingue per una particolare considerazione.
70. I diritti degli interessati sono richiamati nell’ottavo, nono e ventunesimo considerando del preambolo, ma solo nel contesto della trasmissione delle loro osservazioni nel corso del procedimento formale e del fatto di essere informati sulle decisioni adottate in virtù di detta procedura (il ventunesimo ‘considerando’ tuttavia riporta nello specifico quanto segue: «Fermo restando (…) il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato»). Il quattordicesimo ‘considerando’, concernente il periodo di prescrizione, fa semplicemente riferimento alla certezza del diritto. Il sedicesimo considerando afferma che «è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato», il che fa presupporre che le disposizioni contengano un tassativo regolamento delle circostanze nelle quali tali interessi debbono essere presi in considerazione (15).
71. In dette disposizioni, gli interessati sono menzionati in primo luogo all’art. 6 («Procedimento d’indagine formale») come aventi diritto a presentare le loro osservazioni – una volta avviato il procedimento d’indagine formale – e a richiedere che la loro identità non venga rivelata allo Stato membro interessato – una possibilità che chiaramente non riguarda il beneficiario dell’aiuto.
72. Sia nel preambolo che nelle disposizioni non si riscontra alcun riferimento alla posizione di parti diverse dallo Stato membro interessato durante la fase preliminare che precede l’avvio del procedimento d’indagine formale – ed è proprio questa la fase oggetto della presente causa.
73. Del resto, solo l’art. 20 regola i diritti degli interessati. Tale norma così recita:
«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 7.
2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l’interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11».
74. Non riscontro in tale disposizione alcunché che indichi una sistematica attenzione alla tutela degli interessi dei beneficiari. Invero, il fatto stesso che i diritti degli interessati – tra i quali i beneficiari non godono di alcun trattamento speciale – siano disciplinati in termini così ridotti nell’ambito di un unico articolo è significativo, qualora si faccia un raffronto con i riferimenti, onnipresenti nella rimanente parte del regolamento, ai poteri e agli obblighi della Commissione e degli Stati membri e alle relazioni e agli scambi che intercorrono fra queste due ultime parti. Inoltre, lo stesso modello è desumibile, con altrettanta chiarezza, dalla lettera dell’art. 88 CE.
75. Qualsiasi altro riferimento al beneficiario nel regolamento riguarda semplicemente il piano fattuale, senza alcuna allusione alla tutela dei diritti.
76. È questo il caso in particolare dell’art. 15, ove ci si riferisce al beneficiario solo allo scopo di determinare il momento in cui inizia il decorso della prescrizione. Per il resto, la sua formulazione è neutra, come ci si deve aspettare da una disposizione finalizzata ad assicurare la certezza del diritto per tutti.
77. La Scott sostiene tuttavia che lo scopo del termine di prescrizione deve essere quello di proteggere l’interesse del beneficiario dal momento che, in sostanza, questo è l’unico interesse che necessita di tutela una volta trascorsi dieci anni dalla concessione dell’aiuto ed è il solo interesse che effettivamente trae beneficio dalla scadenza del periodo. Il recupero dell’importo dell’aiuto dopo dieci anni dalla sua concessione normalmente non arreca pregiudizio allo Stato membro che lo ha concesso, ma è sempre a detrimento del beneficiario.
78. Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che detto recupero anche dopo 10 anni può andare contro gli interessi dello Stato membro – che non si aspetta di recuperare alcunché ma che probabilmente non desidera vedere compromessi un’azienda, un settore economico o un’area geografica che ha sostenuto – e a prescindere dal fatto che l’interesse di un concorrente o di altri interessati al recupero dell’aiuto potrebbe essere altrettanto rilevante quanto quello del beneficiario al suo mantenimento, l’argomento si basa sulla premessa – a mio avviso erronea – che lo scopo del termine di prescrizione debba essere di tutelare l’interesse di una parte.
79. Al contrario, come risulta chiaramente dal regolamento e come è evidenziato dalla stessa Scott in altre parti delle sue osservazioni, lo scopo è quello di assicurare la certezza del diritto. Lo scopo è neutrale e oggettivo, non parziale e soggettivo.
80. La scadenza della – unica – prescrizione comporta il cambiamento della situazione giuridica non solo per il beneficiario e per lo Stato membro, ma anche per la Commissione e per tutti coloro che rientrano nella categoria degli «interessati», definita ampiamente ma non in modo tassativo all’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 (16). Non solo lo Stato membro interessato e il beneficiario ma anche la Commissione, altri Stati membri, le imprese concorrenti e le autorità locali o regionali che hanno tratto vantaggio o sono stati influenzati negativamente dalla concessione dell’aiuto possono essere d’ora in poi sicuri che quest’ultimo deve essere considerato come un aiuto esistente.
81. Tenendo conto di tale ottica, va esaminato l’argomento della Scott secondo cui l’atto interruttivo, per produrre effetti, deve essere reso noto al beneficiario dell’aiuto.
82. È nella natura dei termini di decadenza e delle prescrizioni il fatto di incidere, direttamente o indirettamente, sulla posizione giuridica di varie parti. Il momento esatto degli atti che fanno decorrere i termini, o interrompono il loro corso, non sarà necessariamente portato automaticamente e immediatamente a conoscenza di tutte le parti. Di contro è necessario che un tale atto sia prontamente accertabile e sottoponibile a controlli oggettivi.
83. Un atto quale la richiesta di informazioni rivolta allo Stato membro dalla Commissione, pur potendo inizialmente essere noto solo a dette parti, può essere accertato da qualsiasi altro interessato su richiesta in collaborazione con – a seconda della riservatezza richiesta dalla parte – la Commissione o lo Stato membro. La sua esistenza può essere inoltre oggettivamente dimostrata, almeno se ha forma scritta (naturalmente, se tale atto non può essere oggettivamente dimostrato, non può essere fatto valere in alcun modo.)
84. E’ vero che nella presente fattispecie non ci si poteva aspettare che qualcuno si informasse su una possibile interruzione della prescrizione all’epoca dei fatti, dal momento che il regolamento che ha introdotto il periodo di prescrizione è stato adottato circa due anni dopo. Tuttavia, tale peculiarità, che è l’inevitabile risultato dell’applicazione della prescrizione in relazione ad eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, non può influenzare il modo in cui si deve interpretare il regolamento (17).
«(…) o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione»
85. Un ulteriore argomento proposto dalla Scott, per di più importante, si fonda sulla specifica formulazione dell’art. 15. Come si ricorderà, detto articolo afferma che il termine di prescrizione deve interrompersi per «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale». Secondo la Scott, se è l’azione intrapresa da uno Stato membro su richiesta della Commissione a causare l’interruzione del termine, si deve presumere che la sola richiesta non sia sufficiente a produrre tali conseguenze.
86. La formulazione dell’articolo in questione potrebbe certamente convalidare la tesi della Scott, se vi fossero altre indicazioni convergenti nella stessa direzione – che, a mio parere, non ci sono, come ho già rilevato. Ma anche senza dette indicazioni, l’inserimento di tale testo lascia perplessi, per le ragioni evidenziate dalla Scott.
87. Una spiegazione, quantunque non la più soddisfacente, potrebbe essere che si tratti di una svista nella stesura della norma. La Commissione evidenzia che nella sua proposta originale di regolamento del Consiglio (18) non vi era contenuta alcuna disposizione sulle prescrizioni, e che l’art. 15 è stato aggiunto dal Consiglio. Essa sottolinea inoltre che l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 presenta una sorprendente rassomiglianza con gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74 (19). Si potrebbe supporre che il testo in questione possa essere stato copiato da un regolamento all’altro senza che si sia prestata piena attenzione alle differenze procedurali fra le norme in materia di concorrenza, applicabili alle imprese, e le norme sugli aiuti di Stato. In materia di concorrenza, la Commissione può interagire con le imprese sia in maniera diretta che tramite l’intermediazione degli Stati membri, cosicché la formulazione in questione appare idonea; per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l’unico interlocutore della Commissione è lo Stato membro.
88. Tuttavia, si possono individuare altre spiegazioni, che riconoscono all’espressione in questione una qualche – ancorché eventualmente limitata – rilevanza pratica.
89. La Commissione sottolinea che, ad esempio, essa può inoltrare una richiesta generale ad uno Stato membro affinché sospenda un regime che riguardi un aiuto concesso, magari a livello di enti territoriali a più riprese per un certo periodo di tempo. Tale richiesta interromperebbe la prescrizione per l’aiuto concesso nel passato, ma non per un qualsiasi aiuto ulteriormente concesso prima dell’effettiva sospensione del regime. Con riferimento a quest’ultimo, l’azione intrapresa dallo Stato membro, su richiesta della Commissione, costituirebbe l’evento interruttivo.
90. Potrebbe darsi anche il caso che la richiesta della Commissione venga effettuata secondo una modalità – magari una chiamata telefonica– che non possa essere dimostrata in maniera tanto soddisfacente da poter essere fatta valere giuridicamente, ma che comunque venga eseguita dallo Stato membro. In tal caso l’atto dello Stato membro interromperebbe il termine di prescrizione.
91. In fine, è opportuno ricordare che l’art. 15 stabilisce che ogni interruzione fa ripartire il termine da zero. Ciò fa chiaramente intendere che il termine può essere interrotto ripetutamente, e che l’eventualità che possano essere compiuti dagli Stati membri uno o più atti interruttivi a seguito di un atto iniziale avente tali effetti appare perfettamente ragionevole in detto contesto.
92. Di conseguenza, non ritengo che l’argomento della Scott sulla formulazione dell’art. 15 possa invalidare la conclusione riportata al punto 60 della sentenza impugnata, quantunque sarebbe stato preferibile da parte del Tribunale esaminare l’argomento, che esso stesso ha ritenuto tanto significativo da sintetizzarlo al punto 42 della sentenza impugnata.
Il ruolo di fonti d’informazione attribuito ai beneficiari e l’obbligo della Commissione di informare i medesimi
93. I due ultimi aspetti contestati dalla Scott in riferimento al punto 59 della sentenza impugnata si possono trattare rapidamente.
94. Il Tribunale ha dichiarato che «gli interessati svolgono essenzialmente un ruolo di fonti d’informazione per la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo» e che «la Commissione non ha l’obbligo di informare i potenziali interessati, compreso il beneficiario dell’aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, prima dell’avvio del procedimento amministrativo».
95. La Scott non sembra contestare il contenuto di tali affermazioni, ma sostiene che esse non possono avvalorare la conclusione che si rinviene al punto 60, secondo la quale il fatto che la Scott ignorasse l’esistenza delle richieste d’informazioni effettuate dalla Commissione non ha come conseguenza di privare queste ultime di efficacia giuridica nei confronti della ricorrente.
96. Da una lettura dei punti in esame della sentenza controversa emerge chiaramente, a mio parere, che la conclusione esposta al punto 60 è stata elaborata sulla base dell’insieme delle premesse contenute nei punti 58 e 59, delle quali le due principali sono che esiste un termine di prescrizione unico che si applica allo stesso modo alle parti e che la procedura d’indagine e controllo relativa agli aiuti di Stato si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro coinvolto. Ho evidenziato i motivi per cui non ritengo di dover mettere in discussione tali premesse. Le due ulteriori affermazioni contestate dalla Scott, pur non essendo sufficienti da sole ad avvalorare la conclusione, sono pienamente coerenti con essa e portano a confermarla.
Conclusioni sui punti 58-60 della sentenza controversa
97. Ritengo pertanto che le motivazioni fornite nella sentenza controversa ai punti 58-60 siano corrette e sufficienti a far concludere, altrettanto giustamente, che il termine di prescrizione di cui all’art. 15 del regolamento n. 659/1999 può essere interrotto da una richiesta di informazioni effettuata dalla Commissione allo Stato membro coinvolto e che l’interruzione ha efficacia giuridica nei confronti di tutte le parti, anche nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto in questione ignori l’esistenza della richiesta.
98. Ritengo che ciò sia sufficiente per concludere che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto e che il ricorso deve essere respinto. Ciò nonostante, vi sono alcuni argomenti degni di nota relativi ai punti 61 e 62 della sentenza controversa, che possono essere rapidamente trattati.
Leggittimo affidamento
99. Al punto 61 il Tribunale ha sottolineato che, non essendo stato notificato l’aiuto di cui trattasi, la Scott non poteva nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto stesso e che un operatore economico diligente deve assicurarsi che la procedura corretta sia stata rispettata.
100. La Scott afferma che, se la mancanza di un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto stesso dovesse precludere la possibilità di far valere la prescrizione, sarebbe in pratica impossibile opporre la maturazione di tale periodo, dal momento che esso si applica ex hypothesi soltanto a casi di aiuti non notificati nei confronti della cui regolarità il beneficiario non può nutrire alcun legittimo affidamento. Il Tribunale ha pertanto erroneamente considerato la presenza o l’assenza di tale affidamento come rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 15.
101. Concordo in gran parte con la Scott. Il riferimento al legittimo affidamento è fuori posto nel presente contesto ove, secondo la costante giurisprudenza alla quale fa riferimento il Tribunale, non vi può essere alcun dubbio sulla sua esistenza.
102. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, la sua inclusione non può implicare l’annullamento della sentenza, a meno che non si tratti di un elemento necessario della motivazione su cui si basa la conclusione di diritto e, come ho chiarito in precedenza, ritengo che a tale conclusione si sia giunti al punto 60 indipendentemente da ciò e sulla base di adeguati motivi.
103. Il riferimento al legittimo affidamento, come sostiene la Scott, è dunque in tale contesto irrilevante per la sentenza controversa. In pari modo, è irrilevante ai fini del ricorso stesso.
104. Tuttavia, mi preme sottolineare che il richiamo al fatto che l’operatore economico diligente dovrebbe assicurarsi che sia stata rispettata la procedura corretta non è privo di rilevanza come considerazione generale nel contesto dell’art. 15, particolarmente alla luce delle perplessità della Scott circa la conoscenza da parte del beneficiario di un evento interruttivo.
La certezza del diritto prima dell’introduzione del termine di prescrizione
105. Al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 la Scott non poteva nutrire alcuna certezza del diritto riguardo alla prescrizione di un aiuto non notificato concesso nel 1987, e quindi non poteva essere privata di tale certezza in forza della constatazione che il periodo era stato interrotto dalla richiesta della Commissione.
106. La Scott ritiene che il Tribunale di primo grado abbia erroneamente considerato rilevante tale elemento, e che detta affermazione contrasti con la precedente conclusione per cui il regolamento era applicabile ai fatti esistenti alla data del 12 luglio 2000, ossia alla data di adozione della decisione controversa, considerando il 31 agosto 1987 come il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione.
107. Concordo nel ritenere che l’affermazione contenuta al punto 62, nella parte attinente alla certezza del diritto (20), non rappresenta un passo necessario della motivazione a fondamento della conclusione illustrata al punto 60 – come peraltro si può capire dal fatto che essa appare dopo detta conclusione. Tuttavia non è irrilevante come osservazione generale dal momento che, se l’interruzione della prescrizione causata dalla richiesta della Commissione avesse comportato la violazione del principio della certezza del diritto, si sarebbe resa necessaria una diversa analisi.
108. Inoltre, sempre per quanto riguarda la certezza del diritto, prendo in considerazione tale affermazione semplicemente per sottolineare che, in relazione alle circostanze insolite del caso di cui trattasi, la certezza del diritto in ordine all’operatività del termine di prescrizione è sorta solo dopo il 16 aprile 1999, quando è entrato in vigore il regolamento n. 659/1999. Ciò è perfettamente compatibile con la precedente conclusione in ordine all’applicabilità del termine di prescrizione. Dal momento che la Scott era stata avvertita dell’atto interruttivo prima che sorgesse una certezza del diritto, anche se avesse avuto ragione in merito alla necessità che il beneficiario sia informato, quest’ultimo aspetto, nelle circostanze descritte, sarebbe stato irrilevante in riferimento al suo argomento. Invero, si può succintamente affermare che è elemento della certezza del diritto, sorta il 16 aprile 1999, anche la certezza che il termine di prescrizione è stato interrotto il 17 gennaio 1997.
109. Di conseguenza, non vi è nulla ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, o nelle osservazioni della Scott in merito a detti punti, che motivi la necessità di annullare la sentenza.
Rinvio al Tribunale – spese
110. Nel caso in cui la sentenza impugnata venga annullata, la Corte, conformemente all’art. 61 del proprio Statuto, può pronunciarsi definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
111. Nella presente fattispecie, la sentenza impugnata non si presentava come una decisione definitiva, ma si è limitata a trattare un singolo problema. Il procedimento è continuato per la restante parte, ed è stato da tempo sospeso sino alla pronuncia sul presente ricorso. Nell’ottica di un simile approccio – che può apparire sorprendente, dal momento che il ricorso, salvo il caso in cui sia accolto, sembra destinato a comportare un nuovo e in un certo senso tardivo esame delle questioni rilevanti – la Corte non può pronunciasi definitivamente.
112. In forza dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. In forza dell’art. 69, n. 2, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 69, n. 5, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
113. Nella presente fattispecie ritengo che l’impugnazione debba essere respinta. Tuttavia, poiché la Commissione non ha formulato nelle sue conclusioni la domanda di condanna alle spese, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese.
Osservazioni finali – considerazioni pratiche
114. Molti aspetti della presente causa assumono una connotazione alquanto surreale, se si considera che la questione in oggetto riguarda la rilevanza, per fini di certezza del diritto, della conoscenza o meno da parte del beneficiario di atti compiuti dalla Commissione, ritenuti interruttivi di un termine di prescrizione, quando tale termine è stato effettivamente introdotto dalla normativa solo dopo che tutte le scadenze significative erano già maturate.
115. In simili circostanze, è difficile ammettere che un qualsiasi fatto, o che la conoscenza dello stesso, possano dar luogo a una qualsivoglia certezza del diritto prima del 16 aprile 1999, quando il termine di prescrizione è stato introdotto.
116. Da parte mia ho suggerito (21) che una conclusione corretta poteva essere quella di non ritenere in alcun modo applicabile il termine di prescrizione alle circostanze della fattispecie in esame, un approccio questo che avrebbe condotto in effetti allo stesso risultato della conclusione secondo cui la Scott non può far valere la scadenza del termine di prescrizione, poiché quest’ultimo è stato interrotto.
117. Tuttavia, ora che l’esistenza delle disposizioni procedurali in esame è nota, la conoscenza degli atti compiuti dalla Commissione è chiaramente di grande importanza pratica per il beneficiario di un aiuto non notificato anche se, come ho puntualizzato nella mia analisi, non è rilevante sul piano giuridico.
118. Al riguardo, mi sembra che, indipendentemente dalle disposizioni del regolamento n. 659/1999, spetti alla Commissione, in quanto questione attinente al buon andamento dell’amministrazione, portare a conoscenza dei beneficiari qualsiasi atto che possa interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, in particolare allorché il periodo sta giungendo al termine e ci sia la possibilità che il beneficiario non possa essere informato in altro modo dell’atto prima della sua scadenza.
119. L’avviso potrebbe rivestire la semplice forma di una brevissima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In udienza, l’agente della Commissione ha addotto una serie di motivazioni per le quali, secondo lui, tale linea di condotta non sarebbe così pratica come può sembrare a prima vista. Non credo che le difficoltà siano tanto grandi come prospettato da detto agente. Un avviso sintetico sulla Gazzetta ufficiale potrebbe essere un passo semplice e pratico che eviterebbe problemi simili a quelli su cui la Scott ha richiamato l’attenzione.
Conclusione
120. In base alle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba respingere il ricorso d’impugnazione e rinviare la causa al Tribunale di primo grado, affinché esso esamini le questioni non trattate nella sua sentenza, e che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Sentenza 10 aprile 2003, causa T-366/00 Scott/Commissione (Racc. pag. II-1763).
3 – Regolamento (CE) 22 marzo 1999 (GU L 93, pag. 1).
4 – V. in particolare il secondo e il terzo ‘considerando’ del preambolo.
5 – [«The powers of the Commission to recover aid»] Sic. Detta infelice formulazione è resa meglio nella versione francese: «Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide», con la quale concordano molte altre versioni linguistiche. Naturalmente, dev'essere lo Stato membro che ha concesso l’aiuto a recuperarlo, perché la Commissione può solo esigere tale recupero.
6 – V. sentenza 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T‑127/96, Breda Fucine e EFIM (Racc. pag. II‑3437, punti 67-69).
7 – Quattordicesimo ‘considerando’.
8 – GU C 301, pag. 4.
9 – Relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1).
10 – V. punti 219-224 della decisione.
11 – Dovrebbe trattarsi di un errore, dal momento che la lettera è datata 17 gennaio.
12 – Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand, presentate il 10 giugno 1970, nella causa 41/69, Acf Chemiefarma/Commissione (Racc. 1970, pag. 661, in particolare pag. 729); le conclusioni si riferiscono anche alla causa 44/69, Buchler/Commissione (Racc. 1970, pag. 733) e alla causa 45/69, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. 1970, pag. 769).
13 – Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).
14 – Conclusioni presentate il 13 luglio 2000, nella causa C‑99/98 (Racc. 2001, pag. I‑1101, paragrafi 27 e 28).
15 – L’uso nella versione inglese del termine «in» nella frase «possibilities in which third parties have to defend their interests» non sembra che corrisponda alla maggior parte delle altre versioni linguistiche, che fanno riferimento alle possibilità di cui dispongono i terzi di difendere i loro interessi.
16 – V. paragrafo 69, supra.
17 – V. oltre le mie osservazioni finali ai paragrafi 114 e segg. infra.
18 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(98) 73 def., GU 1998, C 116, pag. 13).
19 – V. paragrafo 55 supra.
20 – Il Tribunale, a questo proposito, ha fatto anche riferimento al legittimo affidamento, ma la Scott ha limitato la sua obiezione al riferimento alla certezza del diritto. La mia valutazione riguarda tuttavia anche, mutatis mutandis, l’affermazione concernente il legittimo affidamento.
21 – Ai paragrafi 45 e segg.
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