CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 9 settembre 2004 (1)
Causa C-293/03
Gregorio My
contro
Office National des Pensions
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles (Regno del Belgio)]
«Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 39 CE – Funzionari comunitari – Pensione anticipata di vecchiaia – Computo dei periodi di attività lavorativa svolti in seno alla Comunità europea – Legislazione nazionale – Diniego – Articolo 10 CE – Statuto del personale – Legittimità»
I – Introduzione
1. La causa in esame ha ad oggetto una questione pregiudiziale relativa al trattamento previdenziale dei dipendenti delle istituzioni comunitarie, sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee dal Tribunal du travail de Bruxelles (in prosieguo: il «Tribunale del lavoro di Bruxelles»).
2. In sintesi, il giudice a quo chiede alla Corte se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale la quale non consente, per la concessione di un trattamento previdenziale pensionistico anticipato, di tenere conto degli anni di attività professionale trascorsi da un cittadino comunitario alle dipendenze di un’istituzione comunitaria.
II – Quadro giuridico
Il diritto comunitario rilevante
3. Nella presente causa viene innanzi tutto in rilievo l’art. 39 del Trattato CE, il quale, come è noto, sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori e, al n. 2, vieta «qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
4. Tra le disposizioni di diritto derivato rilevanti va invece ricordato il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (nel prosieguo: il «regolamento n. 1612/68») (2).
5. Ai sensi del suo art. 7:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(….)»
6. Va anche ricordato poi il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, emanato sulla base dell’art. 42 CE e relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, così come modificato dal recente regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») (3).
7. Ai sensi del suo art. 2:
«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
8. Rileva, infine, l’art. 11 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, emanato sulla base dell’art. 283 CE, il quale precisa che:
«1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per (a) entrare al servizio di un’amministrazione, ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità, (b) esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità, ha il diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità.
2. Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo (a) aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero (b) aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale, sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette».
Il diritto nazionale
9. L’art. 3 della legge 21 maggio 1991, relativa alle relazioni tra i regimi pensionistici belgi e quelli delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, precisa che «ogni funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, domandare che sia versato all’istituzione l’ammontare della pensione di anzianità relativa ai servizi e periodi anteriori alla sua entrata in servizio nell’istituzione» (4).
10. Ai sensi dell’art. 9 della menzionata legge, all’interessato è, però, attribuito il diritto di ritirare la sua domanda di trasferimento dell’ammontare dei diritti di pensione a carico del regime belga. Tale ritiro ha valore definitivo ed è irrevocabile.
11. Per contro, il regime nazionale belga non consentiva in origine il trasferimento dell’ammontare della pensione maturata dal funzionario delle istituzioni comunitarie dal regime previdenziale comunitario verso quello belga.
12. Tale proibizione è venuta meno con la recente legge del 10 febbraio 2003, la quale attribuisce anche ai funzionari ed agli agenti temporanei che cessino di prestare servizio presso un’«istituzione comunitaria» al fine di svolgere una nuova attività professionale per la quale venga prevista una pensione di anzianità secondo il regime previdenziale belga il diritto di chiedere il trasferimento dell’ammontare della propria pensione dal regime comunitario al regime previdenziale del Regno del Belgio (art. 14).
13. L’art. 29 della legge del 10 febbraio 2003 stabilisce che «la presente legge produce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2002 e si applica alle domande di trasferimento presentate a partire da tale data (…)».
14. Ma soprattutto assume diretto rilievo, ai fini della presente causa, l’art. 4, n. 2, del decreto regio del 23 dicembre 1996, il quale prescrive che «la possibilità di ottenere una pensione di anzianità anticipata (…) è subordinata alla condizione che l’interessato provi una carriera di almeno 35 anni civili in grado di dare diritto a una pensione in virtù del presente regio decreto, della legge del 20 luglio 1990, del decreto regio n. 50, di un regime belga per operai, impiegati, minatori, marinai o lavoratori indipendenti, in virtù di un regime belga applicabile al personale dei servizi pubblici o della Società Nazionale delle ferrovie belghe o in virtù di un altro regime legale belga» (5).
III – Fatti e procedimento
15. Il signor My è un cittadino italiano, giunto in Belgio all’età di 9 anni. All’età di 15 anni egli ha iniziato a lavorare in Belgio.
16. Nel 1974, dopo aver lavorato per 19 anni come lavoratore dipendente presso diverse società belghe, il signor My veniva assunto come funzionario presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dove ha lavorato per 27 anni fino al 31 maggio 2001.
17. Nel marzo del 1992, il signor My ha richiesto all’Office national des pensions (nel prosieguo: l’«O.N.P.»), in base alla legge belga del 21 maggio 1991, il trasferimento verso il regime previdenziale delle istituzioni comunitarie dell’ammontare della propria pensione a carico del regime belga; nell’ottobre del 1992, l’O.N.P. gli ha comunicato il relativo ammontare.
18. Successivamente il signor My decideva di rinunciare alla domanda, e di ciò il Consiglio dell’Unione europea, con lettera raccomandata del 10 ottobre 2000, dava comunicazione all’O.N.P. informandolo altresì del fatto che, in virtù dell’art. 9 della legge del 21 maggio 1991, tale rifiuto era divenuto definitivo.
19. Di tale lettera il signor My veniva informato dall’O.N.P. in data 17 ottobre 2000.
20. In seguito alla comunicazione del Consiglio, il 20 ottobre 2000 il signor My domandava all’O.N.P. di beneficiare di un trattamento di pensione anticipata ai sensi dell’art. 4, n. 2, del decreto regio del 23 dicembre 1996.
21. Con decisione del 2 maggio 2001 l’O.N.P., non riconoscendo gli anni di lavoro svolti dal signor My presso il Consiglio, ne rigettava la richiesta ritenendo che egli non avesse maturato i 35 anni di attività lavorativa richiesti dall’art. 4, n. 2, del decreto regio del 23 dicembre 1996 per beneficiare di un trattamento pensionistico di anzianità anticipato.
22. Con ricorso depositato davanti al Tribunale del lavoro di Bruxelles il 18 maggio 2001, il signor My ha proposto opposizione contro tale provvedimento di diniego.
23. Il Tribunale del lavoro di Bruxelles, nutrendo dubbi sulla compatibilità della legge 21 maggio 1991 e del decreto regio del 23 dicembre 1996 con il diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se norme nazionali, come la legge belga 21 maggio 1991 (che stabilisce talune relazioni tra i regimi pensionistici belgi e quelli di organismi di diritto internazionale pubblico), e come il regio decreto 23 dicembre 1996 (recante attuazione degli artt. 15, 16, e 17 della legge 26 luglio 1996, recante modernizzazione della previdenza sociale e volto ad assicurare la vitalità dei regimi legali delle pensioni), nel suo art. 4, n. 2, o lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nel suo allegato VIII, articolo 11, siano compatibili con gli artt. 2, 3, 17, 18, 39, 40, 42 e 283 nuovi del Trattato che istituisce l’Unione europea e con l’articolo 7 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità: 1) nella parte in cui tali norme nazionali e tale Statuto non consentono a un cittadino dell’Unione europea, come il ricorrente, la cui carriera professionale si è svolta in un’impresa o in un servizio pubblico nazionale, e successivamente nella funzione pubblica dell’Unione europea, o viceversa, di comparare i benefici pensionistici che gli spetterebbero in ciascun regime, nazionale o europeo, col trasferimento dei diritti maturati negli altri regimi, e di chiedere, in base a tale comparazione, il trasferimento di tali diritti, sia dal regime nazionale a quello europeo, sia inversamente, dal regime europeo a quello nazionale; 2) nella parte in cui tali norme, prevedendo che l’interessato debba espressamente rinunciare al trasferimento dal regime belga a quello europeo o favorendo una prassi amministrativa in tal senso, senza che sia effettuata la suddetta comparazione, inducono o possono indurre in errore il lavoratore interessato; 3) nella parte in cui tali norme nazionali non consentono, per la concessione di una pensione nazionale anticipata, di tener conto degli anni di attività professionale svolti in qualità di dipendente dell’Unione europea».
24. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte il signor My, l’O.N.P., la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica ellenica.
25. All’udienza del 17 giugno 2004 sono intervenuti il signor My, l’O.N.P. e la Commissione.
IV – Analisi giuridica
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
26. Prima di esaminare nel merito il quesito formulato dal giudice del rinvio, occorre risolvere le eccezioni d’irricevibilità che, a vario titolo, sono state sollevate dall’Olanda, dall’O.N.P. e dalla Commissione.
27. a) Il governo olandese sostiene che l’ordinanza di rinvio descrive in maniera incompleta il quadro fattuale e giuridico della causa principale. Sarebbe, pertanto, impossibile comprendere a fondo la portata della questione pregiudiziale.
28. A suo avviso, la causa a qua sembrerebbe vertere sui regimi pensionistici di tipo complementare laddove la questione pregiudiziale formulata concernerebbe invece una legislazione nazionale relativa ai regimi pensionistici legali. Peraltro, l’ordinanza non chiarirebbe neppure in che modo l’ordinamento giuridico belga disciplina il trasferimento dei diritti pensionistici.
29. Dico subito che l’eccezione del governo olandese non mi sembra meritevole di accoglimento. A questo proposito, ricordo che l’obbligo per il giudice nazionale di descrivere, in maniera sufficientemente chiara, il quadro fattuale e giuridico della controversia persegue principalmente l’obiettivo di consentire alla Corte di pervenire ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale (6), e di dare ai governi degli Stati membri ed agli altri interessati la possibilità di prendere posizione sulla questione formulata e di presentare osservazioni scritte ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Corte (7).
30. Nella specie, è indubbio che l’ordinanza di rinvio presenta alcune lacune: in essa, infatti, il contesto fattuale e giuridico nel quale si inserisce la controversia ed i motivi per i quali il giudice ritiene necessario interrogare la Corte sono descritti in maniera sommaria.
31. Tuttavia, le pur scarne informazioni in essa contenute hanno permesso alle parti, al governo ellenico ed allo stesso governo olandese di presentare osservazioni scritte sul merito della questione pregiudiziale nei limiti in cui essa concerne le norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori.
32. Inoltre, le informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio sono state completate dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale e dalle osservazioni scritte depositate dalle parti davanti alla Corte. L’insieme di tali documenti è stato poi comunicato agli Stati membri e alle altre parti interessate ai fini dell’udienza nel corso della quale essi hanno potuto integrare le loro osservazioni e prendere più chiaramente posizione sulla questione sollevata dal giudice del rinvio.
33. Tutto ciò permette di concludere, anche alla luce della giurisprudenza della Corte (8), che a quest’ultima è stata fornita una conoscenza sufficiente del quadro fattuale e giuridico della controversia principale per poter esaminare se una legislazione del tipo di quella belga sia compatibile con il diritto comunitario.
34. Propongo quindi di respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dal governo olandese.
35. b) Sotto un differente profilo, l’O.N.P. ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile poiché divenuta priva di oggetto a seguito dell’emanazione della legge del 10 febbraio 2003.
36. A suo dire, tale legge prevedrebbe il diritto per i dipendenti delle istituzioni comunitarie di chiedere il trasferimento dell’ammontare della propria pensione dal regime comunitario al regime nazionale previdenziale belga, permettendo così di prendere in considerazione ai fini della totalizzazione dei periodi contributivi i periodi di lavoro oggetto del trasferimento.
37. L’O.N.P. sarebbe quindi obbligato a tenere conto del periodo di lavoro svolto dal signor My al Consiglio, con la conseguenza che questi avrebbe il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di anzianità anticipata a suo tempo richiesta.
38. All’udienza del 17 giugno 2004 l’O.N.P. ha ribadito la sua posizione. Per contro la Commissione ha, a mio avviso giustamente, manifestato dei dubbi sulla possibilità che la legge del 10 febbraio 2003 possa trovare applicazione nel caso di specie.
39. Tali dubbi investono principalmente il campo di applicazione ratione materiae e ratione temporis della legge del 10 febbraio 2003.
40. Sotto il primo profilo, sottolineo che dalle informazioni contenute nel fascicolo sembra che la legge del 10 febbraio 2003 trovi applicazione esclusivamente per il caso in cui un cittadino comunitario chieda il trasferimento dell’ammontare della propria pensione maturata al servizio delle istituzioni comunitarie dal regime previdenziale comunitario a quello belga. Per contro, tale legge non sembra imporre alle autorità belghe l’obbligo di tenere conto anche del periodo di lavoro trascorso da un cittadino comunitario alle dipendenze delle istituzioni al fine di provvedere alla totalizzazione dei periodi contributivi.
41. Ora, dagli atti del fascicolo risulta che il signor My non ha richiesto all’O.N.P. il trasferimento dell’ammontare della propria pensione, maturata lavorando presso il Consiglio, dal regime comunitario al regime belga; in effetti il signor My ha solo proposto una domanda al fine di beneficiare di un trattamento previdenziale di pensione anticipata.
42. Ma anche se la legge del 10 febbraio 2003 potesse applicarsi alle richieste di totalizzazione dei periodi contributivi ai fini di beneficiare di una pensione di anzianità anticipata, si porrebbe il problema della sua applicazione temporale.
43. Ai sensi del suo art. 29, infatti, tale legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2002 e si applica esclusivamente alle domande di trasferimento dell’ammontare della pensione introdotte a partire da questa data.
44. Ora, dagli atti del fascicolo risulta che il signor My ha proposto la propria domanda di pensione di anzianità anticipata in data 20 ottobre 2000, e quindi ben un anno e mezzo prima dell’entrata in vigore della legge del 10 febbraio 2003.
45. Nel corso dell’udienza l’O.N.P. ha menzionato l’esistenza di una prassi amministrativa in base alla quale la nuova normativa poteva applicarsi anche alle domande introdotte anteriormente al 1° gennaio 2002 ove a tale data non fosse stata ancora adottata una decisione definitiva nei loro confronti.
46. Non mi pare tuttavia che tali generiche indicazioni bastino per autorizzare ad ignorare il chiaro disposto della legge in questione.
47. Ritengo dunque che la Corte non possa stabilire con certezza se tale legge sia effettivamente applicabile al caso di specie e se quindi risolva il giudizio principale. Al contrario, i dati a disposizione inducono alla conclusione opposta.
48. Alla luce di queste considerazioni, propongo pertanto alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’O.N.P.
49. c) Passo, infine, a valutare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
50. In sintesi, la Commissione fa valere che la Corte di giustizia sarebbe tenuta a prendere posizione esclusivamente sulla terza parte della questione pregiudiziale, relativa alla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa che impedisca di considerare gli anni di lavoro prestati da un cittadino comunitario nelle istituzioni comunitarie al fine di beneficiare di un trattamento previdenziale anticipato di pensione di anzianità.
51. Secondo l’istituzione comunitaria, infatti, le prime due parti della questione pregiudiziale non avrebbero alcun nesso con l’oggetto della controversia principale e, pertanto, non sarebbero utili al giudice del rinvio per risolvere la causa innanzi ad esso pendente.
52. Mi sembra che l’eccezione della Commissione sia fondata e meritevole di accoglimento.
53. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte (9),il meccanismo del rinvio pregiudiziale mira a dare al giudice nazionale delle risposte utili al fine di decidere la controversia innanzi ad esso pendente. In altre parole, lo scopo del sistema di cooperazione istituito con il rinvio pregiudiziale non è quello di ottenere un parere del giudice comunitario, ma quello di contribuire a risolvere una controversia effettiva ed attuale (10).
54. Ora, come ho già notato, nel giudizio principale il signor My non ha mai richiesto il trasferimento dell’ammontare della propria pensione maturata alle dipendenze del Consiglio dal regime comunitario al regime previdenziale belga. Egli ha solamente richiesto di beneficiare di un trattamento previdenziale di pensione di anzianità anticipata ed ha impugnato la decisione dell’O.N.P. di non computare i 27 anni di lavoro da lui prestati in qualità di funzionario del Consiglio, ai fini del raggiungimento della soglia dei 35 anni civili di attività lavorativa, prevista dall’art. 4, n. 2, del regio decreto del 23 dicembre 1996, per ottenere quel trattamento.
55. Ne consegue che il giudizio principale verte esclusivamente sull’esistenza di un obbligo per le autorità belghe di procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi svolti dal signor My sotto il regime belga e sotto il regime previdenziale delle istituzioni comunitarie.
56. Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che solo la terza parte della questione rilevi effettivamente nel giudizio di rinvio e che solamente rispondendo a tale parte della questione pregiudiziale la Corte potrebbe dare al giudice nazionale delle risposte effettivamente utili alla soluzione della controversia davanti ad esso pendente.
57. Ritengo, pertanto, che la Corte non sia tenuta a rispondere alle prime due parti della questione pregiudiziale.
Sull’oggetto della terza parte della questione pregiudiziale
58. Limitandomi quindi a tale parte della questione pregiudiziale, procedo al suo esame collocandomi per ora nell’ottica dell’ordinanza di rinvio, e quindi con riserva di quanto chiarirò dopo al riguardo.
59. Sotto questo profilo, osservo anzitutto che, a giusto titolo, la Commissione suggerisce di meglio precisare il relativo quesito.
60. Nella propria ordinanza, infatti, il giudice del rinvio manifesta dubbi sulla compatibilità dell’art. 4, n. 2, del regio decreto 23 dicembre 1996 con diverse norme di diritto comunitario. A tal fine, egli fa riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 39, 40, 42 e 283 CE nonché all’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
61. Ma in realtà, salvo l’articolo 39 del Trattato e l’art. 7 del regolamento n. 1612/68, le altre norme non rilevano, a mio avviso, ai fini del presente giudizio.
62. Quanto agli artt. 2 e 3 CE, ricordo che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza comunitaria (11), essi non dettano una disciplina materiale compiuta e completa, ma si limitano ad enunciare gli obiettivi generali che la Comunità e gli Stati membri devono conseguire. Possono quindi tutto al più essere utilizzati, a fini interpretativi, in combinato disposto con le altre disposizioni del Trattato che ne svolgono il contenuto (12).
63. Anche gli artt. 40 e 42 CE non dettano alcuna disciplina materiale. In effetti, essi si limitano a fungere da base giuridica per l’adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori prevista dall’art. 39 CE. E lo stesso può dirsi per l’art. 283 CE, il quale si limita ad attribuire al Consiglio il potere di stabilire «lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità».
64. Quanto infine all’art. 18 CE, ricordo che tale articolo enuncia in chiave generale il diritto, per ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Secondo il costante insegnamento della Corte, tuttavia, esso si applica esclusivamente alle situazioni che, pur rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae e personae del Trattato, non risultano da esso assoggettate ad una disciplina specifica in materia di libera circolazione (13). Nella misura, quindi, in cui il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE, il quale per l’appunto disciplina specificamente la libera circolazione dei lavoratori, è questa norma e non l’art. 18 CE a venire qui in rilievo. Analoghe considerazioni valgono per l’art. 17 CE.
65. In definitiva, delle varie disposizioni indicate dal giudice del rinvio, la sola che – ripeto, nell’ottica dell’ordinanza di rinvio – rileva nel presente caso è l’art. 39 CE. E’ infatti pacifico che il signor My, cittadino italiano, si è recato in un altro Stato membro, segnatamente il Belgio, dove ha svolto, dapprima alle dipendenze di alcune società belghe e successivamente alle dipendenze del Consiglio dell’Unione europea, un’attività di lavoratore subordinato.
66. Resta ancora da chiedersi però, con la Commissione, se possa rilevare ai fini della risposta al quesito anche il regolamento n. 1408/71, il quale, seppure non invocato dal giudice del rinvio, potrebbe tuttavia in principio interessare nel presente caso, visto che esso dà per l’appunto attuazione al principio di totalizzazione dei periodi assicurativi enunciato dall’art. 42 CE.
67. Non mi sembra tuttavia che tale regolamento possa trovare applicazione nel caso di specie.
68. In primo luogo, è dubbio che, prima della recente modifica ad esso apportata dal regolamento (CE) n. 883/2004, del 29 aprile 2004, quel regolamento potesse applicarsi a trattamenti di pensione di anzianità anticipati. E’ infatti soltanto a seguito di detta modifica che le «prestazioni di pensionamento anticipato» sono state espressamente incluse nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (art. 4) (14).
69. In secondo luogo, come si è visto (supra, paragrafo 7), l’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è comunque limitato «ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…)».
70. Orbene, nella sentenza Ferlini, la Corte ha stabilito che «i dipendenti delle Comunità europee e i loro familiari […] non possono essere considerati lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71. Essi non sono infatti assoggettati ad una normativa previdenziale nazionale, come richiesto dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71» (15).
71. Nella medesima sentenza, però, la Corte ha riconosciuto lo status di lavoratore migrante al dipendente delle Comunità europee ritenendo che «un cittadino comunitario che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine non perde la qualità di lavoratore ai sensi dell’art. [39, n. 1, CE] per il fatto di occupare [un posto di] impiego all’interno di un’organizzazione internazionale, anche se le condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono specialmente disciplinate da una convenzione internazionale» (16).
72. Sulla base di tali considerazioni, si può dunque concludere, con la Commissione, che il signor My, pur non ricadendo nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, rientra tuttavia nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 39 CE.
73. Ciò posto e alla luce di tutte le considerazioni che precedono, credo che la questione pregiudiziale si possa precisare nel senso che essa è diretta a stabilire se l’art. 39 CE e l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ostino ad una normativa nazionale la quale non permetta di tenere conto degli anni di lavoro che un lavoratore ha svolto presso un’istituzione dell’Unione europea ai fini del calcolo degli anni di attività professionale necessari per avere diritto ad un trattamento previdenziale anticipato di pensione di anzianità previsto da tale normativa (17).
Sul merito della questione pregiudiziale
74. A tale interrogativo hanno risposto – ed in senso affermativo ‑ solo la Commissione ed il signor My. I governi olandese ed ellenico si sono invece occupati esclusivamente delle prime due parti della questione pregiudiziale, cioè di quelle parti che, come ho prima detto (paragrafi 56-57), non sono rilevanti ai fini della controversia in oggetto.
75. Per parte mia, ricordo anzitutto che è giurisprudenza costante di questa Corte che l’insieme delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che possano sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (18).
76. Ne consegue che l’art. 39 CE vieta non solo le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità ma anche le «normative nazionali le quali, benché applicate indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, comportino ostacoli alla libera circolazione dei medesimi» (19).
77. Venendo al caso di specie, mi sembra indiscutibile che una normativa come quella su cui verte il giudizio a quo si applica indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore. In effetti, tale normativa non riserva ai lavoratori stranieri un trattamento deteriore rispetto a quelli di nazionalità belga: anche a questi ultimi, infatti, la normativa de qua non permetterebbe di riconoscere gli anni di lavoro trascorsi al servizio delle istituzioni comunitarie al fine di poter usufruire di un trattamento previdenziale di pensione di anzianità anticipata.
78. D’altra parte, mi sembra fuor di dubbio che, pur non comportando alcuna discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità, la normativa controversa sia idonea ad impedire o restringere, e quindi a scoraggiare, l’esercizio di un’attività professionale all’interno della Comunità.
79. Per effetto di tale normativa, infatti, il signor My e tutti i lavoratori comunitari che si trovino in analoga situazione sopportano un effettivo svantaggio, dato che, per il solo fatto di accettare un impiego presso un’istituzione dell’Unione europea, essi perdono la possibilità di beneficiare di un trattamento previdenziale al quale avrebbero altrimenti avuto diritto. Il che, evidentemente, può incidere in maniera diretta sulla decisione di quei lavoratori di accettare un impiego presso un’istituzione comunitaria, così come può dissuadere un dipendente delle istituzioni a lasciare il proprio posto di lavoro per svolgere un’attività professionale alle dipendenze di un altro datore di lavoro in Belgio.
80. Si delinea in altri termini una situazione esattamente speculare a quelle fattispecie, che la Corte non ha esitato a ritenere contrarie alla libera circolazione dei lavoratori, in cui una normativa statale non considerava gli anni di lavoro prestati da un lavoratore comunitario in un altro Stato membro (20). Anche nel nostro caso, come si è visto, sussiste in effetti un ostacolo molto simile per la scelta del lavoratore quanto all’accettazione di un posto di lavoro.
81. Con due importati differenze, però, rispetto ai casi normalmente sottoposti alla Corte in questa materia.
82. La prima, meno decisiva e qualificante, è che non si è qui in presenza, come ho prima ricordato, di una discriminazione fondata sulla nazionalità, perché il trattamento previdenziale in questione è negato in Belgio a tutti i cittadini comunitari e per il solo fatto che abbiano lavorato anche per le istituzioni comunitarie.
83. La seconda e più importante differenza, in parte collegata alla prima, è che non necessariamente sussistono nei casi qui considerati elementi transfrontalieri. In quanto infatti le istituzioni comunitarie non sono uno Stato membro, accettare un lavoro presso di esse non comporta necessariamente un attraversamento di frontiere statali. E, in effetti, nel caso di specie, è dubbio che il signor My abbia attraversato una simile frontiera, visto che egli già risiedeva e lavorava in Belgio prima di prestare servizio presso il Consiglio dell’Unione europea.
84. Per superare tale obiezione, la Commissione ritiene, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (21), che si potrebbe ravvisare in questi casi una discriminazione fondata sull’esercizio del diritto alla libera circolazione negli altri Stati membri. Considerati infatti i suoi obiettivi ed il fatto che garantisce una libertà fondamentale, l’art. 39 CE dovrebbe essere letto nel senso che esso vieta agli Stati membri di operare una discriminazione fondata sul fatto che, come nel caso in esame, un cittadino comunitario, dopo aver esercitato un’attività professionale in Belgio, ha lavorato per le istituzioni comunitarie. In tali ipotesi, ad avviso della Commissione, la discriminazione potrebbe essere evitata assimilando il periodo di lavoro presso tali istituzioni ad un periodo di lavoro presso il servizio pubblico del Belgio o di un altro Stato membro.
85. Mi chiedo però se tale soluzione sia la più appropriata. Ciò anzitutto perché mi sembra di per sé molto forzata e comunque fondata su una finzione, oltre che su un’assimilazione di incerto e discutibile fondamento. In secondo luogo, perché non è chiaro se quella soluzione includa anche i cittadini dello Stato membro interessato (e i lavoratori ad essi assimilabili sotto il profilo che qui interessa). Se così non fosse, infatti, non vedo per qual motivo, per evitare un’ingiusta restrizione, si dovrebbe costruire un’artificiosa soluzione che consentirebbe di eliminarla per i lavoratori migranti, ma di mantenerla integralmente a danno dei cittadini belgi o comunque dei lavoratori residenti in tale Stato che abbiano prestato servizio presso le istituzioni comunitarie ivi localizzate.
86. E questa conseguenza sarebbe tanto più ingiustificata ed irragionevole ove si consideri che il mancato attraversamento delle frontiere statali è dovuto nel caso di specie al fatto, puramente "accidentale" e "casuale", che il signor My aveva lavorato presso uffici comunitari aventi sede in Belgio. Ove per avventura fosse stato assegnato ad uffici localizzati in altre sedi comunitarie, egli non avrebbe subito, malgrado l’identità delle situazioni, gli effetti negativi della legislazione belga.
87. Ma l’obiezione, evidentemente, trascende il caso di specie. Se infatti si resta nella criticata prospettiva, si rischia di arrivare a risultati tanto discriminatori quanto paradossali. Ne conseguirebbe infatti che, per esempio, un cittadino belga che lavori presso gli uffici lussemburghesi del Parlamento europeo ricadrebbe, in quanto lavoratore migrante, nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE e sfuggirebbe quindi alle conseguenze della legislazione belga in causa; laddove subirebbe una sorte diametralmente opposta ove, per mero caso, fosse assegnato agli uffici di Bruxelles della medesima istituzione; per non parlare delle complicazioni che nascerebbero ove, come a volte capita, la sua assegnazione agli uni o agli altri uffici venisse mutata di tanto in tanto. E tutto ciò malgrado che egli non abbia inteso scegliere la localizzazione del proprio lavoro in funzione dello Stato che ospita l’istituzione, ma in funzione della propria carriera in seno a quest’ultima.
88. E’ noto, in effetti, che chi decide di lavorare presso le istituzioni comunitarie non lo fa, in principio, per andare a stabilirsi in Belgio o Lussemburgo. E’ questa, normalmente, una conseguenza secondaria e accidentale di quella scelta, legata al dato (anch’esso, sotto questo profilo, "accidentale") che la sede delle (o di molte) istituzioni si trova in quei paesi; ma essa ben avrebbe potuto essere localizzata altrove senza che ciò potesse avere conseguenze dal punto di vista della qualificazione, ai presenti fini, del funzionario comunitario come lavoratore migrante.
89. Tutto ciò dimostra che ciò che rileva nel caso in esame (e nelle analoghe situazioni) non è né la nazionalità del lavoratore né il luogo di lavoro, ma la natura dell’ente presso cui il lavoro è svolto. In altri termini, la restrizione di cui si discute non colpisce (se non in alcuni casi e solo indirettamente) la circolazione del lavoratore; essa colpisce invece – e indipendentemente dalla nazionalità o dall’originaria residenza dell’interessato – la circostanza che il lavoro sia stato prestato presso le istituzioni comunitarie.
90. Ma, se così è, allora, ne consegue che in realtà non si è qui in presenza di una questione di applicazione dell’art. 39 CE e della problematica relativa alla circolazione dei lavoratori. Oppure, se proprio si vuole, lo si è in un senso del tutto particolare, nel senso cioè che quel che il lavoratore attraversa in questi casi non sono "frontiere fisiche", ma "frontiere giuridiche", erette e definite dal particolare status delle istituzioni comunitarie e del loro ordinamento giuridico, e più in particolare, nella specie, dalla particolare natura del rapporto di impiego presso le stesse. Un rapporto, per riprendere la formula della Corte, che si situa «all’interno di un’organizzazione internazionale», a condizioni «disciplinate da una convenzione internazionale» (v. sentenza Ferlini cit., punto 42 ss.) e garantito, oltre che dal particolare regime dei suoi dipendenti, anche e soprattutto dall’obbligo degli Stati membri di non pregiudicare gli interessi dell’organizzazione e di prendere tutte le misure appropriate per assicurare il pieno adempimento dei suoi compiti (art. 10 CE).
91. In questo senso, allora, ma solo in questo senso, ben si può dire che la situazione del signor My non è diversa da quella di un lavoratore che lascia il proprio posto di lavoro per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro. In effetti, benché il signor My non abbia varcato alcun confine fisico all’interno dell’Unione per lavorare presso il Consiglio, egli ha di fatto attraversato una "frontiera giuridica", passando da un ordinamento giuridico nazionale ad un altro ordinamento giuridico, internazionalmente garantito.
92. La Corte, del resto, ha esplicitamente riconosciuto questa specifica condizione del sistema comunitario e del regime dei suoi dipendenti. Essa ha infatti chiarito in proposito, con riferimento all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (supra, paragrafo 8), che il sistema di continuità tra i regimi pensionistici nazionali e quello comunitario, «tende ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione comunitaria ed a garantire in tal modo alle Comunità le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già una adeguata esperienza professionale» (22).
93. E su questa base, nella stessa sentenza, essa ha censurato una situazione nella quale il rifiuto del governo convenuto di garantire, a differenza di altri Stati membri, quelle prestazioni previdenziali «rompe l’uguaglianza tra i dipendenti comunitari provenienti da altri paesi membri ed i dipendenti belgi, introducendo una discriminazione a danno dei secondi. Tale rifiuto potrebbe altresì rendere difficile l’assunzione, da parte della Comunità, di dipendenti belgi con una certa anzianità, poiché il passaggio dall’amministrazione nazionale a quella comunitaria li priverebbe dei diritti alla pensione cui avrebbero diritto se non avessero accettato di entrare in servizio presso la Comunità» (punto 19).
94. Si tratta di affermazioni che calzano perfettamente anche al caso in esame, perché anche in questo, come si è visto, la legislazione nazionale controversa determina tanto una discriminazione a danno dei dipendenti belgi (o residenti in Belgio), quanto una restrizione suscettibile di scoraggiare il passaggio all’amministrazione comunitaria.
95. E’ vero che nel caso menzionato il trattamento previdenziale in causa era esplicitamente previsto dallo statuto del personale, mentre così non è nel nostro caso. Mi pare però che la tutela del trattamento di cui ora si discute si iscriva in pieno nella stessa logica della sentenza richiamata, perché si tratta comunque di garantire – nella duplice direzione Stato/Comunità e viceversa – la continuità delle situazioni previdenziali dei funzionari.
96. Ne consegue che disposizioni del tipo di quella in esame violano i principi di uguaglianza e di continuità delle situazioni giuridiche che sottostanno al regime statutario del personale delle Comunità europee, nonché, più in generale, il principio enunciato dall’art. 10 CE, nella misura in cui, come nota anche la Commissione, gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie o appropriate per assicurare pienamente l’attuazione dello Statuto e, al tempo stesso, per evitare di pregiudicare gli interessi della Comunità e di compromettere la realizzazione dei suoi obiettivi.
97. In conclusione, ritengo che l’art. 10 del Trattato CE e lo Statuto del personale delle Comunità europee debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che impedisca di computare gli anni di attività lavorativa trascorsi da un cittadino comunitario alle dipendenze di una istituzione comunitaria al fine di permettergli di godere di un trattamento previdenziale anticipato di pensione di anzianità.
V – Conclusioni
98. Concludo, pertanto, proponendo alla Corte di rispondere al quesito sottoposto dal Tribunal du travail de Bruxelles nel senso che:
«L’art. 10 del Trattato CE e lo Statuto del personale delle Comunità europee devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che impedisca di computare gli anni di attività lavorativa trascorsi da un cittadino comunitario alle dipendenze di una istituzione comunitaria al fine di permettergli di godere di un trattamento previdenziale anticipato di pensione di anzianità».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 257, pag. 2.
3 – GU L 149, pag. 2. Ricordo che con il regolamento (CE) n. 859/2003, del 14 maggio 2003, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 sono state estese ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Infine, il regolamento n. 1408/71 è stato recentemente sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
4 – Traduzione non ufficiale.
5 – Traduzione non ufficiale.
6 – Sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège (Racc. pag. I‑2549, punti 31-33). V. altresì sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite C‑320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo (Racc. pag. I‑393, punto 6); 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik (Racc. pag. I-511); 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany (Racc. pag. I-5751, punto 39).
7 – Sentenza 11 aprile 2000, Deliège, cit., punto 31.
8 – Sentenze 21 settembre 1999, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming (Racc. pag. I-6025, punti 42-43); Albany, cit., punto 43, e Deliège, cit., punti 34‑35.
9 – Sentenze 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc. pag. I‑1529, punto 25), e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 61).
10 – Sentenza 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali (Racc. pag. I-1149, punti 17-20); 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco (Racc. pag. I-4109, punti 30-31).
11 – V. sentenze 29 settembre 1987, causa 126/86, Giménez Zaera (Racc. pag. 3697, punto 11); 24 gennaio 1991, causa C-339/89, Alsthom (Racc. pag. I-107, punti 8 e 9); 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l’Ouest (Racc. pag. I-1847, punti 17 e 18).
12 – Sentenze 21 settembre 1999, causa C-378/97, Wijsenbeek (Racc. pag. I-6207); 3 ottobre 2000, causa C-9/99, Échirolles Distribution (Racc. pag. I-8207).
13 – Sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal (Racc. pag. I‑10981).
14 – V. anche sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Valentini/Assedic (Racc. pag. 2157, punti 16‑18), che sembra escludere dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 prestazioni del tipo di quelle per cui è causa, in quanto diverse dalle prestazioni di vecchiaia, coperte da tale regolamento.
15 – Sentenza 3 ottobre 2000, causa C-411/98, Ferlini (Racc. pag. I-8081, punto 41).
16 – Sentenza Ferlini, cit., punto 42. V., altresì, sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz (Racc. pag. 723, punto 11); 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid (Racc. pag. I-3011, punto 20). Analogamente, nel senso che i principi di cui all'art. 39 CE valgono anche per i lavoratori che non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, v. sentenza 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas (Racc. pag. I-4033, punti 39-41).
17 – Mi pare opportuno segnalare che, in questi termini, il caso in esame non costituisce un precedente isolato. La questione appena definita è stata infatti riproposta in termini assai simili in recenti cause, ancora pendenti innanzi alla Corte (cause C‑137/04 e C‑185/04, relative entrambe al mancato riconoscimento in Svezia di talune prestazioni sociali a favore di funzionari comunitari).
18 – V. sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877), e Bosman, cit.
19 – Sentenza 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf (Racc. pag. I–493, punto 18).
20 – Mi limito a ricordare, a tal proposito, il caso Vougioukas, richiamato anche dalla Commissione, nel quale le autorità greche avevano negato ad un cittadino greco il diritto di ottenere una pensione in Grecia perché si erano rifiutate di prendere in considerazione gli anni in cui il Vougioukas aveva prestato servizio in un ospedale pubblico tedesco. Nella sua pronuncia, la Corte ritenne tale situazione contraria all'art. 39 CE, in quanto lo scopo di tale articolo «non sarebbe realizzato se, a seguito dell'esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori perdessero i vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà». La normativa greca in questione, proseguiva la Corte, non riconoscendo i periodi di servizio compiuti in ospedali pubblici di altri Stati membri ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, comportava «una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i lavoratori migranti, a scapito di questi ultimi» (sentenza Vougioukas, cit., punti 39-41).
21 – V., in particolare, sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Pereira (Racc. pag. I-511, punto 38).
22 – Sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 11). V. anche, più recentemente, la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1998, causa T–233/97, Bang-Hansen (Racc. PI pag. IA‑625; II‑1889, punto 30).
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