CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 18 novembre 2004(1)
Causa C-335/03
Repubblica portoghese
contro
Commissione delle Comunità europee
«Annullamento della decisione della Commissione 15 maggio 2003 che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione “garanzia” (GU L 124, pag. 45) – Rettifiche forfettarie sulle spese dichiarate dal Portogallo per l'anno civile 1999 – Premio per mucche lattiere e premio speciale per produttori di carni bovine»
I – Introduzione
1. In questa causa la Repubblica portoghese chiede di annullare la decisione della Commissione 15 maggio 2003, 2003/364/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» (2) . Il presente ricorso verte sul rifiuto della Commissione di rimborsare alla Repubblica Portoghese un importo complessivo pari a EUR 2 446 684,20.
II – Ambito normativo
2. L’ambito normativo relativo al finanziamento della politica agricola comune e alla liquidazione dei conti riguardanti il FEAOG è stato già più volte esaurientemente trattato in diverse conclusioni e sentenze. Per un’approfondita esposizione di siffatto ambito normativo rinvio tra l’altro alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs il 22 gennaio 2004 e alla sentenza nella causa Germania/Commissione (3) .
III – Fatti e procedimento precontenzioso
3. Dal 18 al 22 settembre 2000 la Commissione ha effettuato in Portogallo diversi controlli per accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Questi controlli hanno avuto luogo in diversi allevamenti nell’Alentejo.
4. A seguito di siffatti controlli la Commissione ha comunicato alle autorità portoghesi, con lettera 20 marzo 2001, di avere avviato un’indagine a norma dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 (4) , in quanto nel settore delle carni bovine non venivano pienamente osservati i regolamenti n. 805/68 (5) , n. 3886/92 (6) , n. 3508/92 (7) e n. 3887/92 (8) , e neppure i regolamenti n. 1254/1999 (9) e n. 2342/1999 (10) .
5. La Commissione è giunta a tale conclusione sulla base delle constatazioni che seguono. Innanzitutto il numero di controlli effettuati in loco nel previsto periodo di detenzione degli animali ha riguardato il 4,4%, mentre il diritto comunitario, a norma dell’art. 6 del regolamento n. 3887/92 (11) , prescrive una percentuale minima di controlli nel periodo in questione pari al 5%. Inoltre i produttori portoghesi utilizzavano marchi di identificazione diversi. Si trattava di normali marchi auricolari arancioni, di vecchi marchi auricolari metallici, di marchi auricolari gialli e di marchi auricolari verdi del programma (IDEA) della Commissione, in cui viene utilizzato un sistema elettronico di marchi per registrare e rintracciare animali nella Comunità. Per giunta, alcuni animali erano marchiati con ferro e/o con tatuaggi sul fianco. Numerosissimi animali non erano identificati con i marchi auricolari ufficiali distribuiti, ma con marchi scritti a mano dal produttore.
6. Con lettera 28 maggio 2001 le autorità portoghesi hanno contestato le irregolarità constatate. In primo luogo il governo portoghese afferma di aver osservato nell’anno considerato la percentuale minima prescritta di controlli del 5%. In secondo luogo il governo portoghese fornisce ulteriori spiegazioni in merito ai diversi marchi auricolari utilizzati. I vecchi marchi di metallo sono usati per animali identificati prima del settembre/ottobre 1998 e non sono stati sostituiti. I marchi gialli vengono usati da alcuni produttori per la loro amministrazione interna. Gli animali marchiati con ferro e/o con tatuaggi sul fianco sono tori da combattimento. Su questi ultimi animali i marchi devono essere leggibili a grande distanza. I marchi scritti a mano, a giudizio delle autorità portoghesi, sono stati utilizzati in seguito alla perdita dei marchi auricolari originali, ma corrisponderebbero ai numeri di identificazione ufficiali.
7. Successivamente la Commissione, con lettera 31 ottobre 2001, ha invitato le autorità portoghesi ad un incontro bilaterale, comunicando tuttavia il suo proposito di operare una rettifica forfettaria pari al 2% delle spese dichiarate per il premio per le vacche nutrici nell’anno civile 1999 ed una rettifica forfettaria pari al 5% delle spese dichiarate dal Portogallo per il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine nello stesso anno civile.
8. L’incontro bilaterale ha avuto luogo a Bruxelles il 21 novembre 2001. Con comunicazione ufficiale del 20 febbraio 2002, la Commissione ha trasmesso le sue conclusioni relativamente all’incontro stesso. Successivamente la Commissione ha formalmente notificato alle autorità portoghesi le sue conclusioni, con lettera 30 maggio 2002, rinviando alla decisione 94/442/CE (12) . Le autorità portoghesi hanno poi chiesto l’apertura di una procedura di conciliazione. Questa procedura tuttavia non è tuttavia riuscita ad avvicinare le posizioni delle parti. Facendo seguito all’esito negativo della procedura, il 15 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
9. Con decisione 2003/364/CE la Commissione ha escluso talune spese degli Stati membri dal finanziamento erogato dal Fondo. Come emerge dall’art. 1 della decisione 2003/364/CE e dall’allegato di questa, per l’esercizio finanziario 1999, per quanto concerne la Repubblica Portoghese, sono escluse dal finanziamento le seguenti spese:
– EUR 909 773,86 a titolo di premio per le vacche nutrici, compreso il premio supplementare,
– EUR 1 087 047,53 a titolo di premio speciale per le carni bovine,
– EUR 376 870,71 a titolo di premio per l’estensivazione,
– EUR 72 992,11 a titolo di pagamenti diretti ai produttori-Poseima.
10. Con ricorso depositato in cancelleria il 31 luglio 2003, la Repubblica portoghese ha chiesto alla Corte l’annullamento della decisione impugnata, a norma dell’art. 230, n. 1, CE, e la condanna della convenuta alle spese. La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
IV – Il ricorso
11. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi: violazione del diritto nell’applicazione della disciplina dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92; errata valutazione dei fatti in relazione alle spese dichiarate dalle autorità portoghesi per l’anno civile 1999, relativamente al premio per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici, e violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.
A – Primo argomento: violazione del diritto nell’applicazione della disciplina dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92
Osservazioni delle parti
12. Il governo portoghese sostiene di aver soddisfatto nell’anno in esame la percentuale minima di controlli prevista dall’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92. In tale disposizione, infatti, si parla di «controlli minimi degli animali». Secondo il governo portoghese le domande di aiuto per «animali» e i rispettivi controlli devono essere interpretati e valutati nell’ottica dell’unità dell’azienda o, in altri termini, tutti i regimi di aiuto per “animali” debbono essere tenuti presente nel loro insieme. Pertanto dall’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92 non consegue che, come sembra sostenere la Commissione, ciascun regime debba essere assoggettato ad un controllo separato.
13. Le autorità portoghesi hanno optato per un approccio secondo cui le aziende presentano una domanda integrata comune ai diversi regimi di aiuto per «animali» disponibili nell’ambito della sezione garanzia del FEAOG, nel cui ambito sono effettuati i controlli. Nel corso di questi ultimi nell’anno in questione è stata controllata, in loco e nel periodo in cui gli animali sono detenuti nell’azienda, la percentuale minima di domande prevista dalla legge.
14. Il governo portoghese ritiene che l’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92, nella versione vigente all’epoca dei fatti, non distinguesse i diversi regimi di aiuti in relazione all’obbligo di controllo del 5% delle domande di aiuto per «animali» durante il previsto periodo di detenzione degli animali, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il comportamento delle autorità portoghesi è stato conforme a detta disposizione. Tale governo rinvia anche all’art. 6, n. 5, nella versione modificata dal regolamento n. 1678/98 (13) , in cui è stabilito che «i controlli in loco previsti dal presente regolamento possono essere effettuati unitamente ad eventuali altre ispezioni stabilite dalla normativa comunitaria» (14) .
15. Il governo portoghese afferma che la percentuale di controlli per le domande di aiuto per «animali» integrate è superiore al 5%. Sebbene la percentuale di controlli per il regime di premi relativi al settore delle carni bovine, per il periodo di detenzione previsto per questi animali, fosse del 4,4%, tuttavia, se si considera la media delle percentuali di controlli del regime di premi relativi al settore delle carni bovine, del regime di premi per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici e del regime di premi a favore dei produttori di carni ovine e caprine, si raggiunge una percentuale di controlli pari al 6,3%.
16. Inoltre il governo portoghese fa ancora riferimento alla versione dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92, successivamente fissata dal regolamento n. 2801/99 (15) . Tale disposizione recita: «(…) I controlli in loco riguardanti i premi per animale vertono sull’insieme dei capi che devono formare oggetto di un controllo nell’ambito di un regime di aiuto. Almeno il 50% dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. (…) Ove del caso, i controlli in loco in virtù di questo regolamento sono effettuati congiuntamente a quelli previsti da altre norme comunitarie». Questa versione successiva dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92 opera una evidente distinzione tra i diversi regimi di aiuto, ma la disposizione è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2000.
17. Pertanto, a parere del governo portoghese, la Commissione, applicando nella fattispecie in esame non la versione dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92, vigente all’epoca dei fatti, ma la versione di tale disposizione successivamente adottata con regolamento n. 2801/99, ha applicato con efficacia retroattiva una nuova disposizione, violando così i principi generali del diritto comuni agli Stati membri.
18. La Commissione sostiene invece che la tesi del governo portoghese attribuisce un significato errato all’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92, avendo riguardo sia allo spirito sia alla lettera di tali disposizioni. La posizione del governo portoghese è diametralmente opposta all’obiettivo perseguito. All’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3887/92 si legge che: «I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi». Se si adottasse la tesi del governo portoghese, basterebbe controllare il 10% delle domande di aiuto per il regime di premi per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici e il 10% di quelle per il regime di premi a favore dei produttori di carni ovine e caprine. Si raggiungerebbe così una percentuale di controllo pari al 6,66%, senza che sia controllata una sola domanda di aiuto per il regime di premi relativo al settore delle carni bovine.
19. Una siffatta interpretazione è pienamente in contrasto con il dettato dell’art. 7, del regolamento n. 3508/92, che afferma esplicitamente che: «Il sistema integrato di controllo riguarda l’insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale».
Valutazione
20. L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 3887/92 recita: «I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno: – il 10% delle domande di aiuto per animale o delle dichiarazioni di partecipazione, (...)». Il n. 5 di detto articolo stabilisce: «(…) Almeno il 50% dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. (…)» Da queste disposizioni consegue che la percentuale minima di controlli degli animali deve ammontare almeno al 5% durante il periodo di detenzione previsto per questi animali.
21. Le parti discordano sull’applicazione dei «controlli minimi degli animali». Il governo portoghese ritiene che i controlli dell’insieme dei regimi di aiuto aventi ad oggetto animali debbano essere considerati globalmente. La percentuale media dei controlli è pertanto decisiva per stabilire se sia stato rispettato il requisito minimo del 5%, stabilito dall’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92. La Commissione sostiene un orientamento diverso, secondo cui occorre rispettare il requisito minimo del 5% per ognuno dei singoli regimi.
22. Mi sembra che l’applicazione dei «controlli minimi degli animali» vada intesa nel senso che con essi ogni singolo regime deve soddisfare la percentuale minima prescritta dall’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92. Se si seguisse il ragionamento del governo portoghese, verrebbe seriamente pregiudicato l’effetto utile di questa disposizione. Ogni interpretazione dell’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92 diversa da quella sopra esposta comporta che il governo portoghese potrebbe limitarsi a controllare le domande di aiuto per i regimi di premio per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici e quelle per gli aiuti a favore dei produttori di carni ovine e caprine. Potrebbe pertanto crearsi una situazione in cui per nessuna domanda di aiuto per il regime di premi relativo al settore delle carni bovine si renderebbe necessario un controllo. Una siffatta interpretazione dell’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92 non può dunque essere accolta.
23. Posto che la percentuale di controlli per il regime di premi relativo al settore delle carni bovine, durante il periodo di detenzione previsto, era pari al 4,4%, e che esiste un’unica interpretazione possibile da darsi all’art. 6, nn. 3 e 5, del regolamento n. 3887/92, occorre concludere che il governo portoghese non ha soddisfatto il requisito minimo del 5% dei controlli quale prescritto dal regolamento n. 3887/92.
24. Il primo motivo del governo portoghese a mio parere è quindi inefficace.
B – Secondo motivo: errata valutazione dei fatti, in relazione alle spese dichiarate dalle autorità portoghesi per l’anno civile 1999, relativamente al premio per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici
Osservazioni delle parti
25. Il secondo motivo delle autorità portoghesi si suddivide in tre parti. La prima parte riguarda la data in cui le irregolarità sono state constatate. La seconda parte verte sulla fondatezza delle constatazioni, mentre la terza parte riguarda la rappresentatività del campionamento.
26. Con riguardo alla prima parte, il governo portoghese sostiene che le irregolarità accertate nell’identificazione degli animali, che la Commissione afferma di avere riscontrato nel corso di verifiche effettuate in aziende situate nella regione dell’Alentejo nel settembre 2000, non rilevano ai fini dell’applicazione delle rettifiche forfettarie alle spese per l’anno civile 1999. La Commissione ha effettuato diversi controlli in Portogallo dal 18 al 22 settembre 2000, pertanto i risultati dei suddetti controlli dovrebbero essere presi in considerazione per la campagna di commercializzazione del 2000 e non per quella del 1999.
27. Nel suo controricorso la Commissione rinvia all’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (16) , in cui si afferma: «Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche (...)».
28. Le autorità portoghesi contestano questo argomento, facendo presente che la Commissione non distingue tra due distinte questioni. La prima questione verte sul periodo in cui devono essere comunicate le conseguenze dell’esito delle verifiche, mentre la seconda riguarda l’esercizio finanziario a cui siffatte verifiche si riferiscono.
29. Con la seconda parte il governo portoghese contesta l’esattezza delle irregolarità riscontrate dalla Commissione. Il Portogallo ha osservato e osserva il regime relativo all’identificazione dei bovini (17) , anche avendo riguardo ai numeri di identificazione scritti a mano. Si tratta, infatti, solo di una misura temporanea. Tale soluzione provvisoria viene usata affinché gli animali siano marchiati con il numero di identificazione ufficiale sino al momento in cui le autorità competenti abbiano apposto marchi auricolari sostitutivi. Il governo portoghese osserva che i numeri di identificazione scritti a mano sono uguali a quelli ufficiali figuranti nel passaporto degli animali in questione, cosicché non possono sorgere problemi di sorta in ordine all’identificazione degli animali.
30. La Commissione contesta tali affermazioni rinviando alla relazione di sintesi in cui sono specificate le carenze riscontrate nell’identificazione degli animali. I controllori locali accetterebbero senza alcun problema i numeri di identificazione scritti a mano. Questo modo di procedere non è compatibile con l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3887/92 (18) , che prescrive: «I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi».
31. Con la terza parte il governo portoghese addebita alla Commissione di avere valutato erroneamente i fatti rilevanti, in quanto non avrebbe tenuto conto delle circostanze concrete. A sostegno dell’applicazione della rettifica finanziaria, la Commissione afferma che alcuni animali presentavano marchi auricolari applicati dal produttore e recavano un numero di identificazione da questi utilizzato, diverso da quello attribuito dalle autorità competenti. Essa ritiene che questa prassi aumenti il rischio che un premio sia pagato più di una volta per lo stesso animale. Secondo il governo portoghese la Commissione avrebbe dovuto tener conto anche delle circostanze in cui siffatta prassi ha avuto luogo. Si trattava di soli 6 produttori della stessa regione. Questa regione avrebbe caratteristiche particolari, che la contraddistinguono dal resto del paese. L’allevamento nell’Alentejo è estensivo, per cui per i produttori sarebbe più difficile controllare gli animali. Il campionamento pertanto non sarebbe rappresentativo.
32. La Commissione osserva che una regione può avere sì caratteristiche peculiari, ma che le disposizioni comunitarie devono pur sempre essere osservate.
Valutazione
33. Con la prima parte del secondo motivo il governo portoghese mette in discussione l’anno a cui si riferiscono le rettifiche finanziarie. Secondo questo governo i risultati dei controlli effettuati dovrebbero essere presi in considerazione per la campagna di commercializzazione del 2000 e non per quella del 1999.
34. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese, l’art. 5, n. 2, lett. c) del regolamento n. 729/70 conferisce alla Commissione la facoltà di rifiutare un finanziamento per le spese effettuate nei ventiquattro mesi precedenti la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, degli esiti di tali verifiche. Ne consegue che la Commissione poteva tenere conto dei risultati dei controlli effettuati per la campagna di commercializzazione del 1999.
35. Inoltre il governo portoghese non ha negato, né nel suo ricorso né nella sua replica, che diversi animali erano marchiati solo con numeri di identificazione scritti a mano. Ciò è in contrasto con l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 820/97, che recita: «Tutti gli animali presenti in un’azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascuno orecchio e approvato dall’autorità competente» La giustificazione addotta dal governo portoghese, ossia che un numero di identificazione scritto a mano sarebbe soltanto una soluzione provvisoria, non mi sembra convincente quale prova del fatto che l’identificazione degli animali è adeguatamente garantita.
36. In aggiunta il governo portoghese afferma che le carenze constatate nella regione dell’Alentejo riguardano soltanto questa regione e non possono essere estrapolati per essere applicati ad altre regioni.
37. Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione, al fine di provare l’esistenza di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, è tenuta non a dimostrare esaurientemente l’inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali, o l’inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (19) .
38. Sono gli stessi Stati membri ad essere responsabili per le violazioni delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, come emerge dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, che impone agli Stati membri l’obbligo generico di adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo siano reali e regolarmente eseguite, per prevenire e perseguire le irregolarità, e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
39. Un’estrapolazione dei dati di una determinata regione per applicarli ad altre regioni non è pertanto vietata in linea di principio. Essa deve tuttavia trovare sempre giustificazione nei fatti.
40. A questo proposito occorre osservare che il governo portoghese non ha adeguatamente contestato le constatazioni della Commissione relative alla carente identificazione degli animali. Secondo la giurisprudenza in precedenza citata, spettava così al governo portoghese provare l’infondatezza dei dubbi della Commissione, fornendo una prova circostanziata ed esauriente della realtà dei suoi controlli e delle sue cifre. Non può bastare il mero rinvio al fatto che la situazione è diversa in ogni regione.
41. Alla luce delle considerazioni che precedono, a mio avviso non possono pertanto essere accolti gli argomenti addotti dalla ricorrente con riguardo all’esclusione di talune spese nell’ambito del premio per il mantenimento delle scorte vive di vacche nutrici.
C – Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE
42. Il governo portoghese contesta alla Commissione il fatto di non aver indicato nella sua decisione quali comportamenti delle autorità portoghesi siano considerati in contrasto con il diritto comunitario, né quali norme di diritto siano state violate dal modo di procedere delle autorità portoghesi. La decisione non soddisfa pertanto, a parere di tali autorità, i requisiti minimi necessari per l’osservanza dell’obbligo di motivazione. Tali requisiti minimi sono tanto più imperativi qualora si tratti di decisioni che comminano sanzioni o che comportano ripercussioni negative per i(l) destinatari(o), segnatamente sul piano finanziario, come nel caso in esame. In tali situazioni il rispetto dell’obbligo di motivazione è essenziale perché siano garantiti i diritti di difesa della persona o dell’ente che subisce le conseguenze negative dall’atto.
43. Il fitto carteggio tra la Repubblica portoghese e la Commissione dimostra, secondo quest’ultima, che la censura del governo portoghese è infondata. La decisione impugnata fornisce inoltre uno sguardo d’insieme dei fondamenti giuridici e della motivazione. Inoltre nel settimo ‘considerando’ si legge che: «Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi». Siffatta relazione contiene un’esauriente esposizione dei motivi che hanno indotto la Commissione ad imporre le rettifiche forfettarie.
Valutazione
44. Neppure il terzo motivo del governo portoghese, relativo all’insufficienza della motivazione, può essere accolto. La Corte ha già dichiarato che: «Nel particolare contesto dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione della decisione deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso» (20) .
45. Le autorità portoghesi sono state strettamente associate al procedimento di elaborazione della decisione impugnata. I motivi che hanno portato alla sua adozione sono indicati sia nella corrispondenza della Commissione loro rivolta sia nella relazione di sintesi e sono anche stati chiariti al governo portoghese nell’ambito della procedura di conciliazione. A mio giudizio pertanto l’ultimo motivo dev’essere respinto.
V – Conclusione
46. In base alle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte:
1) di respingere il ricorso;
2) di condannare la Repubblica Portoghese alle spese.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 124, pag. 45.
3 – Conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs il 22 gennaio 2004, causa C‑332/01, decisa con sentenza 9 settembre 2004, Grecia/Commissione (Racc. pag. I‑6769, paragrafi 4-9 e 18-22); sentenza 4 marzo 2004, causa C‑344/01, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑2081, punti 2-14).
4 – Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158 dell’8 luglio 1995, pag. 6).
5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222 (GU L 296, pag. 50).
6 – Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9).
7 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
8 – Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).
9 – Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).
10 – Regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1999, n. 2342, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 pag. 30).
11 – Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).
12 – GU L 182 del 16 luglio 1994, pag. 45.
13 – Regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1678, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 212, pag. 23).
14 – La disposizione – nella versione emendata – trova applicazione alle domande di aiuto presentate a partire dal 1° gennaio 1999.
15 – Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 340, pag. 29).
16 – GU L 125, pag. 1.
17 – Regolamento (CE) della Commissione 29 dicembre 1997, n. 2629, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354, pag. 19).
18 – Citato alla nota 8.
19 – Sentenze 19 settembre 2002, causa C-377/99, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑7421, punto 95); 6 marzo 2001, causa C-278/98, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑1501, punti 39-41), e 19 giugno 2003, causa C-329/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑6103, punto 68).
20 – V., tra l’altro, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-27/94, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑5581, punto 36), e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo per la sentenza 6 giugno 2002, nella causa C-133/99, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-4943, paragrafi 125-127).
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