CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate l'11 novembre 2004(1)
Causa C-336/03
EasyCar (UK) Limited
contro
The Office of Fair Trading
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Regno Unito)]
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Ambito di applicazione – Deroga settoriale ai sensi dell'art. 3, n. 2 – Possibilità di qualificare il noleggio di autoveicoli come contratto di fornitura di servizi relativi ai trasporti»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (2) . Nella fattispecie la Corte è chiamata a stabilire in quale misura i contratti di autonoleggio possano essere considerati «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti» ai sensi della detta disposizione.
2. L’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza prevede una deroga settoriale all’applicabilità degli artt. 4, 5, 6 e 7, n. 1, della direttiva stessa – e quindi anche all’esercizio del diritto di recesso garantito al consumatore dal detto art. 6.
3. La fattispecie di cui alla causa principale ha origine da una controversia tra l’Office of Fair Trading (in prosieguo: l’«OFT») e la easyCar (UK) Limited (in prosieguo: la «easyCar»), in cui, da un lato, l’OFT chiede che alla easyCar sia inibito di continuare a negare ai propri clienti il diritto di recesso e di rimborso delle spese e, dall’altro, la easyCar chiede al giudice nazionale di dichiarare che essa non è soggetta a tali obblighi.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
4. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva sui contratti a distanza, quest’ultima mira a «ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori».
5. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, per «contratto a distanza» si intende «qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso».
6. Una delle disposizioni fondamentali della direttiva sui contratti a distanza è l’art. 6, n. 1, il quale prevede che «[p]er qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. (...)». L’art. 6, n. 2, della medesima direttiva disciplina le conseguenze giuridiche dell’esercizio del diritto di recesso, mentre l’art. 6, n. 3, elenca i casi in cui l’esercizio del diritto di recesso è escluso, salvo diverso accordo delle parti.
7. Peraltro, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza, la disposizione dell’art. 6 non si applica, tra l’altro, «ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito».
B – Normativa nazionale
8. La direttiva sui contratti a distanza è stata trasposta nell’ordinamento del Regno Unito dalle Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (in prosieguo: il «Regolamento 2000»). La deroga di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva è stata trasposta nell’ordinamento nazionale dall’art. 6, n. 2, del Regolamento 2000, che stabilisce quanto segue:
«gli articoli da 7 a 19, n. 1, non si applicano a
(...)
(b) contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito».
9. Il fondamentale «diritto di recesso» è disciplinato dall’art. 10, n. 1, del Regolamento 2000:
«Salvo quanto previsto dall’art. 13, se nel termine di recesso stabilito dagli artt. 11 e 12 il consumatore comunica il recesso al fornitore (...), tale comunicazione comporta risoluzione del contratto».
10. L’art. 12 del Regolamento 2000 attua le disposizioni sui termini di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva sui contratti a distanza relativamente ai contratti di fornitura di servizi, mentre l’art. 13, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento – cui si richiama in subordine la easyCar – traspone l’art. 6, n. 3, della detta direttiva.
11. L’art. 14 del Regolamento 2000 attua le disposizioni dell’art. 6, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza, e stabilisce tra l’altro che, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 10 del detto regolamento, il fornitore dovrà rimborsare ogni somma versata dal consumatore o per suo conto a causa del contratto, al netto di qualsiasi spesa, eccetto alcuni oneri consentiti costituiti dalle spese di spedizione dei beni al mittente.
III – Fatti e procedimento
12. La easyCar è un’impresa di autonoleggio, che stipula contratti con i clienti unicamente via internet. I costi di noleggio degli autoveicoli variano in relazione all’offerta e alla domanda, cioè, in sostanza, i prezzi aumentano in relazione alla minore disponibilità residua degli autoveicoli. In tal modo i prezzi di noleggio sono tanto più ridotti quanto maggiore è l’anticipo con cui si prenota ed aumentano all’avvicinarsi della data richiesta, in funzione della disponibilità residua. In questo modo i clienti sono messi in condizione di noleggiare un autoveicolo anche poco tempo prima della data del noleggio, ma a costi più elevati.
13. Le condizioni generali di noleggio della easyCar prevedono invero che, una volta stipulato un contratto di autonoleggio, il cliente abbia il diritto di recedere; tuttavia, a questi non viene riconosciuto un diritto al rimborso delle spese se non in presenza di circostanze imprevedibili o comunque straordinarie, come malattia grave o calamità naturali.
14. A seguito di vari reclami proposti dai consumatori contro la easyCar in relazione alla compatibilità dei contratti di noleggio con la normativa britannica, e in particolare con il Regolamento 2000, la easyCar in data 21 novembre 2002 ha adito il giudice del rinvio affinché fosse dichiarato che i propri contratti di noleggio «non soggiacciono alle norme sul recesso di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento, in conformità degli artt. 6, n. 2, lett. b), e/o 13, n. 1, lett. a), del Regolamento».
15. Nella fattispecie la easyCar ha sostenuto che i suoi contratti di autonoleggio beneficiano della deroga di cui all’art. 6, n. 2, del Regolamento 2000 – norma corrispondente all’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza – prevista per i «contratti di fornitura di servizi relativi (...) ai trasporti».
16. Con la sua domanda di provvedimenti inibitori in data 7 febbraio 2003, l’OFT sostiene per parte sua che la easyCar non soddisfa gli obblighi derivanti dagli artt. 10 e 14 del Regolamento 2000, costituenti le norme di trasposizione dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva.
17. Benché le parti sostengano interpretazioni diverse della nozione di «trasporti» ai sensi del Regolamento 2000, esse concordano sul fatto che, nel caso dei contratti di autonoleggio in oggetto, si tratta di «contratti a distanza» e della «fornitura di servizi» ai sensi del Regolamento 2000 e quindi della direttiva sui contratti a distanza.
18. Posto che il Regolamento 2000, la cui violazione viene eccepita dall’OFT dinanzi al giudice nazionale, deve essere interpretato alla luce della direttiva sui contratti a distanza in quanto atto di trasposizione di quest’ultima, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, con ordinanza 21 luglio 2003, ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
Se la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi (...) ai trasporti» di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, includa i contratti per la fornitura di servizi di autonoleggio.
IV – Sulla questione pregiudiziale
A – Principali argomenti delle parti
19. La EasyCar ritiene che i contratti di autonoleggio costituiscano «contratti di fornitura di servizi relativi (...) ai trasporti». Il termine «trasporti» comprenderebbe non solo l’effettiva esecuzione di un trasporto tramite personale proprio, ma anche la semplice messa a disposizione di mezzi di trasporto. Il legislatore avrebbe consapevolmente omesso di effettuare una distinzione. La disposizione di cui all’art. 3, n. 2, si riferirebbe pertanto a tutti i contratti stipulati nel settore dei «trasporti». In tal senso deporrebbero anche la formulazione tedesca «in den Bereichen (…) Beförderung» e quella italiana «relativi (...) ai trasporti», che non consentirebbero un’interpretazione restrittiva.
20. Inoltre, ad avviso della easyCar, dagli altri servizi specificati nell’art. 3, n. 2, si evince che dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva sui contratti a distanza proprio quei casi in cui un recesso non viene in discussione per il fatto che in tal modo l’offerente sarebbe esposto a gravi conseguenze. Ciò si verificherebbe appunto allorché una prenotazione è necessaria a causa di disponibilità limitate. A tale rischio sarebbe esposta anche un’impresa di autonoleggio. Pertanto, i contratti di autonoleggio non si differenzierebbero dai contratti relativi all’alloggio, alla ristorazione e al tempo libero.
21. Questa interpretazione risulterebbe anche dai lavori preparatori della direttiva in quanto, ad esempio, già nell’art. 3 della proposta di direttiva della Commissione del 21 maggio 1992 (3) sarebbero stati esplicitamente inseriti servizi che richiedono una prenotazione.
22. Oltre a ciò, la easyCar si basa sull’interpretazione del termine «trasporti». La easyCar sostiene che, come affermato dalla Corte con riferimento alla Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (4) , per «trasporto» si deve intendere tutto ciò che viene utilizzato per giungere da un luogo ad un altro. In tale definizione rientrerebbero pertanto anche i mezzi di trasporto. Anche dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (5) , risulterebbe che la messa a disposizione di autoveicoli è qualificabile come fornitura di servizi di trasporto.
23. Inoltre, l’esclusione dei servizi di autonoleggio non sarebbe conforme al principio di uguaglianza garantito sul piano comunitario, in quanto, se la disposizione derogatoria non fosse applicabile ad un’impresa di autonoleggio, quest’ultima si troverebbe svantaggiata rispetto ai servizi di trasporto tradizionali, come i servizi di autobus, con i quali si trova in concorrenza.
24. Il governo britannico sostiene per contro che i contratti di autonoleggio non rientrano nella deroga settoriale di cui all’art. 3, n. 2, in quanto, da un lato, sarebbe necessaria un’interpretazione restrittiva e, dall’altro, la nozione di «trasporti» si riferirebbe alla fornitura del servizio di trasporto e non sarebbe limitata alla messa a disposizione di mezzi di trasporto.
25. Secondo il detto governo, una disparità di trattamento nei confronti di imprese di trasporto di passeggeri è giustificata. A differenza delle imprese di trasporto che necessitano di un’apposita licenza per il trasporto di persone, per un’impresa di autonoleggio un siffatto presupposto non sarebbe necessario. Inoltre, le imprese di trasporto sarebbero vincolate a determinate reti stradali. In aggiunta, la posizione di un passeggero, in virtù del possesso di un titolo di viaggio e della stipulazione di un’assicurazione, non sarebbe equiparabile a quella del conducente di un veicolo a noleggio.
26. Il governo britannico dubita inoltre che le imprese di autonoleggio si trovino davvero in un rapporto di concorrenza con le imprese di trasporto di persone.
27. In ogni caso, stipulando un contratto di autonoleggio a distanza, il cliente necessiterebbe di protezione tanto quanto negli altri casi contemplati dalla direttiva.
28. Il governo spagnolo sostiene che l’oggetto del contratto di autonoleggio non è il trasporto in sé considerato. Benché i termini «suministro/fourniture/provision» di cui alle versioni linguistiche spagnola, francese ed inglese (6) dell’art. 3, n. 2, della direttiva siano ambigui, in quanto indurrebbero ad includere anche la messa a disposizione di beni mobili, la direttiva prevedrebbe una deroga settoriale unicamente per l’effettuazione del trasporto vero e proprio, e non per la messa a disposizione di mezzi. Ciò risulterebbe soprattutto da un raffronto tra le disposizioni di cui al primo ed al secondo trattino dell’art. 3, n. 2, e dal diverso utilizzo in esse del termine «fornitura».
29. La Commissione concorda sul fatto che l’art. 3, n. 2, non include i contratti di autonoleggio. Ciò risulterebbe già dalla naturale interpretazione del termine «trasportare». «Trasportare» significherebbe il trasferimento di persone o cose in un luogo diverso. In esso sussisterebbe quindi un elemento attivo, non presente nella mera messa a disposizione di veicoli a noleggio.
30. Inoltre, la Commissione afferma che, sebbene tutte le deroghe settoriali siano qualificabili come servizi su prenotazione, lo scopo del legislatore è stato anche di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva quei servizi in cui un recesso prossimo alla data della prestazione condurrebbe a gravi conseguenze per l’impresa di servizi. Tale rischio non sussisterebbe nel caso della fornitura di un servizio di autonoleggio, in quanto in tal caso il veicolo tornerebbe nel «parco macchine», restando quindi a disposizione dell’impresa.
B – Valutazione giuridica
31. La questione pregiudiziale concerne l’interpretazione dell’art. 3, n. 2, secondo trattino, della direttiva sui contratti a distanza, e in particolare è intesa a chiarire l’espressione «relativi (...) ai trasporti».
32. L’art. 3, n. 2, secondo trattino, esclude i contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero dall’ambito di applicazione di singole disposizioni della direttiva, quando all’atto della stipulazione del contratto il fornitore si impegni a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
33. La detta disposizione configura quindi una deroga settoriale all’applicazione di una normativa di diritto derivato, e pertanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte (7) , dev’essere interpretata in maniera restrittiva. Ciò vale in particolare nell’ambito della protezione dei consumatori (8) , in quanto proprio in tale materia è in special modo necessario, nell’interpretare un determinato atto giuridico, tener conto della finalità di tutela da esso perseguita.
34. Quanto al noleggio di autoveicoli, l’ambiguità della deroga settoriale in questione deriva dal fatto che i corrispondenti contratti potrebbero avere ad oggetto un servizio relativo al trasporto, nella misura in cui la loro finalità è di mettere a disposizione un mezzo di trasporto. Pertanto, prendendo le mosse dal tenore letterale della deroga settoriale in questione, occorre sostanzialmente rispondere alla domanda se la messa a disposizione di un mezzo di trasporto debba essere considerata come prestazione relativa al trasporto. In tale contesto è necessario rivolgere particolare attenzione allo scopo della deroga settoriale.
1. Sulla nozione di «trasporti» di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza
35. La direttiva, di per sé, non chiarisce la nozione di «trasporti», sicché questa deve essere interpretata, in linea di principio, conformemente al suo significato usuale alla luce dell’economia generale della direttiva (9) .
36. Secondo l’opinione corrente, l’elemento essenziale del trasporto è costituito dal trasferimento di persone o cose in un luogo diverso dal luogo di partenza. Al riguardo non è tuttavia sufficiente che la prestazione di trasporto sia eseguita dall’effettivo beneficiario della prestazione (come ad esempio nel caso dell’autonoleggio); piuttosto, è proprio il trasferimento in un luogo diverso a rappresentare naturalmente uno degli obblighi caratteristici del prestatore. Il governo francese ha giustamente fatto presente questa circostanza nella fase orale del procedimento.
37. Nondimeno, nell’ambito della direttiva sui contratti a distanza, un risultato interpretativo divergente potrebbe emergere semplicemente dal fatto che alcune versioni linguistiche della disposizione derogatoria in questione non contemplano i «trasporti» come tali, ma si riferiscono genericamente ad una fornitura di servizi «relativi» ai trasporti. Infatti, sia la versione tedesca sia quella italiana contemplano tutte le prestazioni di servizi «in den Bereichen (...) Beförderung» ovvero «relative (...) ai trasporti», mentre ad esempio le versioni linguistiche francese, spagnola ed inglese postulano una prestazione «di trasporto» (10) . Nella fattispecie, tuttavia, come ad esempio opinato dal governo spagnolo, non è escluso che la formulazione delle diverse versioni linguistiche consenta anche un’ulteriore interpretazione.
38. Secondo una giurisprudenza costante, le diverse versioni linguistiche di una disposizione comunitaria devono essere interpretate in modo uniforme; qualora le formulazioni divergano, la disposizione deve essere interpretata in base alla ratio ed alla finalità della normativa di cui essa fa parte (11) .
39. Da un lato, la direttiva ha come obiettivo un’ampia tutela dei consumatori, la quale, in linea di principio, deve essere garantita in tutti gli ambiti in cui esiste un’elevata esigenza informativa in ragione dell’utilizzo di strumenti di vendita a distanza. Dall’altro, però, devono restare esclusi determinati ambiti che secondo il legislatore potrebbero essere colpiti in modo particolarmente gravoso dalle rigide prescrizioni fissate dalla direttiva sui contratti a distanza.
40. Ove nell’interpretazione si tenga conto, tra l’altro, dei lavori preparatori della direttiva sui contratti a distanza, nonché della formulazione di quest’ultima, la quale prevede che le prestazioni debbano essere fornite ad una data determinata o in un periodo prestabilito, si deve constatare come in tutti gli ambiti esclusi indicati dall’art. 3, n. 2, secondo trattino, l’elemento rilevante sia in sostanza costituito dal fatto che si tratta di settori di servizi effettuati su prenotazione. La ragione risiede nell’esigenza di tutelare l’offerente in special modo dalla disdetta all’ultimo momento di una prestazione già prenotata (12) .
41. Infatti, per un’impresa la dipendenza dalle prenotazioni comporta l’effettuazione di diverse spese che, in difetto di compensazione, andrebbero a gravare su di essa in misura considerevole. In particolare, l’offerente dei servizi si impegna già al momento della conclusione del contratto a mantenere disponibile una determinata capacità per un determinato periodo di tempo. Ove tuttavia il beneficiario non si avvalga di tale prestazione, l’offerente si trova nella necessità di trovare un nuovo beneficiario che richieda la medesima prestazione esattamente per lo stesso periodo di tempo. Ove si tratti di considerare particolari esigenze dei clienti, ciò può rivelarsi problematico in difetto di corrispondente flessibilità – diversamente dal caso di nuova offerta di beni o di servizi dove la prenotazione non riveste alcun ruolo.
42. Pertanto, con particolare riguardo a tale obiettivo – cioè la presa in considerazione dell’interesse dell’offerente – assume rilievo non tanto la questione se l’attività effettuata costituisca effettivamente l’esecuzione di un trasporto in quanto tale, quanto piuttosto il fatto che tale attività possa considerarsi relativa ai trasporti e sia pertanto esposta agli stessi rischi elencati all’art. 3, n. 2, secondo trattino.
43. Poiché quindi ai fini della deroga settoriale non può assumere rilievo l’effettiva esecuzione del trasporto, non è sempre escluso che anche la messa a disposizione di mezzi di trasporto possa essere considerata come prestazione relativa ai «trasporti» e rientrare così nella deroga settoriale prevista dalla direttiva sui contratti a distanza.
2. Messa a disposizione di mezzi di trasporto come prestazione relativa ai trasporti
44. La easyCar fa valere in sostanza che il noleggio di autoveicoli configura una messa a disposizione di mezzi di trasporto, la quale come prestazione di servizi ricade sotto l’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza, al pari dei veri e propri servizi di trasporto. In proposito, la easyCar fa rinvio a varie sentenze della Corte in cui è stata chiarita la nozione di mezzo di trasporto.
45. Occorre peraltro verificare se e in quale misura tali sentenze siano rilevanti in questa sede.
Quanto alla rilevanza della giurisprudenza esistente in materia
46. Nella causa Hamann (13) la Corte ha incluso anche gli yacht a vela nella nozione di «mezzo di trasporto» di cui all’art. 9, n. 2, lett. d), della sesta direttiva IVA (14) .
47. Quanto al luogo della prestazione dei servizi soggetti ad imposta, l’art. 9, n. 2, della sesta direttiva IVA contiene criteri di collegamento speciali fondati su motivi di opportunità. Il criterio valido per il noleggio di beni mobili materiali – ossia il luogo in cui il bene viene utilizzato – non è parso opportuno in relazione al noleggio di mezzi di trasporto, poiché questi possono agevolmente superare le frontiere, risultando quindi difficile, se non impossibile, determinare il luogo del loro utilizzo (15) . Conformemente a ciò, il corrispondente criterio di collegamento speciale non è applicabile ai mezzi di trasporto. In tale contesto, la Corte ha motivato la qualificazione degli yacht a vela come «mezzi di trasporto» con la difficoltà di determinare il luogo di utilizzo dello yacht e con l’esigenza di impedire il totale venir meno del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto essa ha fatto deciso riferimento a profili di valutazione che non possono assumere alcuna rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza.
48. Giungo alla stessa conclusione per quanto riguarda le sentenze ARO Lease (16) e Lease Plan Luxembourg (17) , nelle quali la Corte – sempre in relazione alla sesta direttiva IVA – ha equiparato, ai fini della determinazione del luogo di fornitura del servizio, il leasing di autoveicoli ad un noleggio di mezzi di trasporto. Considerazioni analoghe valgono per la sentenza nella causa Commissione/Spagna (18) dove, in merito all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, la Corte ha constatato che «la messa a disposizione degli utenti di un’infrastruttura stradale contro pagamento di un pedaggio non consiste nella fornitura di un mezzo di trasporto, ma nel permettere agli utenti che dispongono di un veicolo di effettuare un tragitto in condizioni migliori».
49. In sintesi si deve quindi affermare che le soluzioni elaborate dalla Corte in sede di interpretazione della sesta direttiva IVA possono essere utilizzate in un altro contesto solo in misura molto limitata. Inoltre, qui non è in questione se la fornitura di un servizio di autonoleggio possa essere qualificata come messa a disposizione di mezzi di trasporto, ma piuttosto se nella fattispecie si tratti di una prestazione relativa ai trasporti ai sensi della direttiva sui contratti a distanza.
50. Infine, nemmeno dalla direttiva 83/182 e dalla giurisprudenza su di essa formatasi è possibile ricavare elementi utili, in quanto anche in tal caso la disciplina dettata, avente natura tributaria, interessa un campo distinto dalla tutela dei consumatori.
51. Allo stesso modo, nessun elemento utile per precisare la nozione di «prestazione relativa ai trasporti» può essere ricavato dalle disposizioni generali della Prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (19) o della successiva direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (20) , in quanto entrambe tali direttive non riguardano il trasporto; scopo prioritario di queste direttive è piuttosto la classificazione delle singole categorie di patente di guida.
52. Dalla giurisprudenza della Corte si può invero desumere anche che non tutte le prestazioni del settore dei trasporti costituiscono prestazioni di trasporto. Considerato tuttavia che nella causa Aéroports de Paris/Commissione (21) si trattava di valutare prestazioni inerenti alla gestione di un aeroporto, ciò appare senz’altro condivisibile.
Conclusioni in ordine all’interpretazione della direttiva sui contratti a distanza
53. Se quindi dalla giurisprudenza esistente non possono trarsi conclusioni in ordine all’interpretazione della direttiva sui contratti a distanza, la nozione di trasporto di cui all’art. 3, n. 2, di tale direttiva richiede un’interpretazione autonoma, distinta dalle citate direttive e materie giuridiche. Tale interpretazione deve corrispondere al contesto della direttiva ed alla finalità di tutela perseguita dalle sue disposizioni.
54. Quanto alla deroga settoriale, come già sottolineato (22) , si deve soprattutto tenere in considerazione il fatto che essa, in quanto tale, deve essere interpretata in maniera restrittiva, in conformità di una costante giurisprudenza. Pertanto, anche l’affinità del mezzo di trasporto con il trasporto ai sensi dell’art 3, n. 2, secondo trattino, va tenuta nel debito conto.
55. Infatti, un veicolo noleggiato è in linea di principio idoneo al trasporto di oggetti o altre persone insieme al conducente. La tesi secondo cui il noleggio di veicoli configura una fornitura di servizi relativa ai trasporti – quanto meno in senso lato – è peraltro confermata dalla normale destinazione d’uso dell’autoveicolo noleggiato come mezzo di trasporto. Certamente, nel caso di fornitura di servizi di autonoleggio, il locatore non conosce in linea di massima l’utilizzo dei veicoli noleggiati. Tuttavia, come non a torto sottolineato dalla easyCar, nel noleggio di un veicolo come alternativa all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, l’impiego come mezzo di trasporto risulta comunque preminente.
56. Occorre dunque notare che, anche se oggetto di un autonoleggio è la messa a disposizione di mezzi di trasporto, viene comunque fornita una prestazione relativa ai trasporti. Tuttavia, il quesito se qui si tratti – come richiesto nel caso di specie – di una prestazione relativa al trasporto ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza, dipende sostanzialmente dalla finalità della corrispondente deroga settoriale prevista dalla detta direttiva.
3. Quanto alla finalità della deroga settoriale di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza
57. Occorre qui verificare se l’art. 3, n. 2, secondo trattino, della direttiva sui contratti a distanza – interpretato in base alla sua ratio ed alla sua finalità e prendendo in debita considerazione gli obiettivi di tutela dei consumatori della direttiva – consenta di qualificare la messa a disposizione di un mezzo di trasporto come prestazione relativa ai trasporti.
Quanto alla ratio ed alla finalità della deroga settoriale
58. Anche se la fornitura di un servizio di autonoleggio ha per oggetto la messa a disposizione di un mezzo di trasporto, la ratio della deroga settoriale potrebbe invero richiedere di non far rientrare nella disposizione derogatoria qualsiasi messa a disposizione di mezzi di trasporto. Ciò dipende a sua volta dalla questione se, in caso di applicazione della direttiva sui contratti a distanza, l’impresa interessata sarebbe esposta alle stesse particolari conseguenze finanziarie o materiali cui sono esposti gli altri prestatori di servizi contemplati dall’art. 3, n. 2, secondo trattino. Infatti, solo nel caso in cui l’impresa fosse esposta a tali conseguenze per effetto dell’applicazione delle disposizioni della direttiva sui contratti a distanza, potrebbe giustificarsi una limitazione della tutela dei consumatori, in conformità del bilanciamento tra tale tutela ed i legittimi interessi delle imprese riconoscibile nella deroga settoriale (23) .
59. Come sopra constatato (24) , la deroga settoriale mira a proteggere determinati servizi che presuppongono una prenotazione e che sarebbero sfavoriti in modo inaccettabile dalle prescrizioni della direttiva sui contratti a distanza. Ciò risulta dal fatto che una prenotazione ha per conseguenza la messa a disposizione di capacità che non possono più essere utilizzate altrove e pertanto può condurre ad elevati costi di opportunità a carico degli offerenti.
Quanto all’eventuale eccessivo onere a carico dei fornitori di servizi di autonoleggio
60. Le prestazioni di un’impresa di autonoleggio che stipula tutti i contratti via Internet sono in linea di principio soggette a prenotazione, in quanto solo così l’impresa di autonoleggio può impiegare proficuamente gli autoveicoli. Ma anche nel caso delle imprese di autonoleggio «tradizionali» la prenotazione consente un utilizzo più proficuo del parco veicoli. Questa valutazione economica non appare tuttavia di per sé decisiva se si considera che, anche nel caso di veicoli a noleggio disponibili a breve termine si potrebbe realizzare eventualmente un’operazione redditizia, ad esempio attraverso le cosiddette offerte last minute. Infatti, in questo caso l’offerente dispone di un metodo per impiegare all’ultimo momento tutte le disponibilità residue. L’applicazione del diritto di recesso previsto dalla direttiva sui contratti a distanza alle imprese di autonoleggio non è quindi di per sé idonea a determinare un onere eccessivo a carico dell’impresa interessata sotto il profilo della convenienza economica.
61. La principale caratteristica di un onere eccessivo sarebbe tuttavia costituita da un maggior impegno organizzativo sulla base di una prenotazione esistente. Tale maggior impegno non risulta di regola necessario nel caso della mera messa a disposizione di autoveicoli da noleggio, quantomeno non quando, ad esempio, l’approntamento del veicolo (pulizia, rifornimento di carburante, etc.) viene comunque effettuato sulla base di un accordo supplementare separato, come sembra essere nel caso della easyCar.
62. Inoltre, in linea di principio, un’impresa di autonoleggio non subisce gli effetti di un recesso dal contratto allo stesso modo delle imprese di trasporto in generale, che rientrano pacificamente nella deroga settoriale. Infatti, è certo vero che anche nell’ambito della fornitura di un servizio di autonoleggio i contratti revocati all’ultimo momento possono avere come conseguenza che durante la fase di prenotazione determinate capacità restino disponibili e inutilizzate. Tuttavia, a differenza di un’impresa di autonoleggio, un’impresa di trasporto deve anche, in linea di massima, risolvere la questione di una (eventuale) adeguata ridistribuzione del personale non necessario. A prescindere da ciò, un’impresa di trasporto deve anche assumere maggiori responsabilità rispetto alle merci o persone trasportate, con la conseguenza di costi più elevati. Oltre a ciò, la mancata possibilità di utilizzo di un mezzo di un parco veicoli, come nel caso dei servizi di autonoleggio, dovrebbe comportare minori oneri rispetto alla fornitura di un servizio di trasporto con una quota elevata di capacità residua.
63. La questione non muta neppure nel caso in cui esista un rapporto di concorrenza tra un’impresa di autonoleggio e determinate imprese di trasporto di persone rientranti nella deroga settoriale di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza. La questione se tale rapporto di concorrenza esista effettivamente può restare in sospeso in quanto, anche se così fosse, si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la mancata applicazione a tali imprese di trasporto della direttiva sui contratti a distanza è giustificata soprattutto dai particolari oneri imposti in termini di gestione e di personale, come ad esempio licenze specifiche, la dipendenza da reti, in parte un obbligo di contrarre di fatto esistente, che nel caso di un’impresa di autonoleggio non sussistono in eguale misura.
64. Da quanto sopra esposto risulta evidente che l’efficienza gestionale di un’impresa di autonoleggio non viene pregiudicata in modo sproporzionato dalla semplice esistenza di un diritto di recesso a favore dei consumatori.
65. Pertanto, nel caso di un’impresa di autonoleggio, un’esigenza di tutela potrebbe profilarsi in linea di principio solo se essa fosse rigidamente incardinata in una più ampia struttura complessiva. Il procedimento nel cui ambito è stata presentata la questione pregiudiziale riguarda l’impresa di autonoleggio easyCar, inserita in un’organizzazione generale formata da diversi rami (easyJet, easyBus etc.). Potrebbe rientrare nella deroga settoriale un’impresa di autonoleggio che fosse a tal punto integrata in una struttura comprendente anche settori rientranti nella deroga settoriale prevista dalla direttiva sui contratti a distanza, che a suo carico si potrebbero di fatto manifestare serie conseguenze, ad esempio a causa di ineludibili motivi di identità del personale o della gestione o in conseguenza di offerte miste (volo+veicolo a noleggio). A fronte delle conseguenze citate, l’impresa di autonoleggio si troverebbe infatti in una posizione meno favorevole rispetto alla concorrenza. Inoltre, in tale situazione, la tutela dei consumatori verrebbe probabilmente garantita in maniera sufficiente dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/341/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (25) .
66. Le circostanze alla base della questione pregiudiziale non consentono tuttavia di concludere nel senso dell’esistenza di un vincolo siffatto.
67. Pertanto, nel quadro della stipulazione di un semplice contratto di autonoleggio, tutto ciò non giustifica, in linea di principio, l’esclusione o la limitazione della tutela del consumatore mediante la non applicazione di disposizioni della direttiva sui contratti a distanza, in quanto il consumatore deve soprattutto essere dotato di informazioni sufficienti a chiarire il contenuto del contratto. Proprio nel caso di un’impresa – come ad esempio l’impresa di autonoleggio easyCar interessata dalla questione pregiudiziale – che realizza una riduzione dei costi attraverso un’elevata frammentazione in prestazioni parziali, è richiesto un obbligo informativo maggiore, ad esempio quali prestazioni sono comprese e quali devono essere prenotate in via aggiuntiva.
68. Si deve dunque constatare che la messa a disposizione di mezzi di trasporto da parte di un’impresa di autonoleggio sulla base di contratti di noleggio può essere esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva solo quando, in caso di riconoscimento dei diritti contenuti nelle disposizioni citate all’art. art. 3, n. 2, della direttiva sui contratti a distanza, l’impresa di noleggio sarebbe esposta a conseguenze specifiche di gravità uguale a quelle incombenti su un’impresa che effettui essa stessa il trasporto. Tuttavia, in linea di principio, ciò non si verifica nel caso di un’impresa di autonoleggio «tradizionale».
V – Conclusione
69. Alla luce di quanto sopra, propongo di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
Un semplice contratto per la fornitura di servizi di autonoleggio non configura un «contratto di fornitura di servizi relativi (...) ai trasporti» ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 144, pag. 19 (in prosieguo: la «direttiva sui contratti a distanza»).
3 – GU 1992, C 156, pagg. 14, 16.
4 – GU L 145, pag. 1 (in prosieguo: la "sesta direttiva IVA").
5 – GU L 105, pag. 59.
6 – Nelle versioni linguistiche citate tali termini sono ambigui, in quanto possono significare sia la fornitura di un servizio, sia la fornitura di un oggetto. La versione tedesca invece, distinguendo esplicitamente tra «Lieferung» di beni ed «Erbringung» di servizi, non consente una valutazione in tal senso.
7 – V., tra le altre, sentenze 18 gennaio 2001, causa C‑83/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑445, punto 19), e 7 settembre 1999, causa C‑216/97, Gregg (Racc. pag. I‑4947, punto 12).
8 – Vedi, inter alia, sentenze 13 dicembre 2001, causa C‑481/99, Heininger (Racc. pag. I‑9945, punto 31), e 10 maggio 2001, causa C‑203/99, Veedfald (Racc. pag. I‑3569, punto 15).
9 – V. sentenza Commissione/Spagna (citata alla nota 7), punti 16 e 20.
10 – Vedi sopra, nota 6.
11 – Sentenze 29 aprile 2004, causa C‑341/01, Plato Plastik (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64), 11 dicembre 2003, causa C‑127/00, Hässle (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70), 7 dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon (Racc. pag. I‑4291, punto 28), e 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. I‑1999, punto 14).
12 – V. la proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, COM(92) 11 def. (GU 1992, C 156, pag. 14). V. anche la posizione comune (CE) n. 19/95 definita dal Consiglio del 29 giugno 1995 in vista dell’adozione della direttiva 95/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU C 288, pag. 1).
13 – Sentenza 15 marzo 1989, causa 51/88, Hamann (Racc. pag. I‑767, punti 15 e segg.).
14 – Sulla nozione di autoveicolo nella sesta direttiva IVA, v. anche, ad esempio, sentenza 5 ottobre 1999, causa C‑305/97, Royscot Leasing e a. (Racc. pag. I‑6671, punto 20).
15 – Sentenza Hamann (citata alla nota 13), punto 17.
16 – Sentenza 17 luglio 1997, causa C‑190/95, ARO Lease (Racc. pag. I‑4383, punti 11‑14).
17 – Sentenza 7 maggio 1998, causa C‑390/96, Lease Plan Luxembourg (Racc. pag. I‑2553, punti 22 e 23).
18 – Citata alla nota 7, punto 21.
19 – GU L 375, pag. 1.
20 – GU L 237, pag. 1.
21 – Sentenza 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P (Racc. pag. I‑9297, punto 27).
22 – V. sopra, paragrafo 33.
23 – Ciò significa, peraltro, che una corretta interpretazione della deroga settoriale in oggetto non è necessariamente la «più favorevole al consumatore», in quanto la stessa esistenza di una tale disposizione derogatoria indica che, nell'interpretare quest'ultima, è necessario un corrispondente bilanciamento fra tutela dei consumatori e legittimi interessi delle imprese. Al riguardo assume rilevanza il fatto che le prestazioni o le modalità di distribuzione innovative vanno in definitiva a beneficio dei consumatori.
24 – Vedi sopra, paragrafi 40 e segg.
25 – GU L 158, pag. 59.
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