CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
FRANCIS G. JACOBS
presentate il 17 novembre 2005 1(1)
Causa C‑371/03
Siegfried Aulinger
contro
Bundesrepublik Deutschland
1. Nella causa in esame l’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia) ha sottoposto alla Corte due questioni relative all’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° giugno 1992, n. 1432, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (il «regolamento sull’embargo») (2).
2. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente un chiarimento sulla questione se l’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo vieti il «trasporto frazionato» di passeggeri da e verso i paesi soggetti ad embargo. Tale fattispecie è da intendersi come il trasporto a titolo commerciale di persone effettuato mediante un’unica e congiunta operazione economica effettuata da un’impresa con sede in uno Stato membro e un’impresa con sede in un territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvede al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo e per il percorso inverso, mentre la seconda provvede al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo e viceversa, per cui i passeggeri devono trasbordare in altri mezzi di trasporto secondo modalità prestabilite e pagare un unico biglietto che conferisce loro il diritto al trasporto per l’intero itinerario.
Ambito normativo
3. Nel contesto dei conflitti sorti a seguito del conseguimento dell’indipendenza da parte di diverse repubbliche dell’ex Repubblica federale socialista di Iugoslavia, in particolare dei conflitti che hanno colpito la Bosnia‑Erzegovina nel 1992, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: l’«ONU»), agendo in forza del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la Risoluzione n. 757 (1992), che stabiliva un embargo economico nei confronti della Repubbliche di Serbia e Montenegro (la «risoluzione ONU sull’embargo»). Detto embargo riguardava in particolare ogni forma di commercio di prodotti di base e merci.
4. Il paragrafo 4 della risoluzione dell’ONU sull’embargo prescriveva che tutti gli Stati dovessero impedire:
«a) L’importazione nel loro territorio di qualsiasi prodotto di base o merce originari della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) e da essa esportato a partire dalla data della presente risoluzione;
b) ogni attività svolta da parte dei loro cittadini o nel loro territorio avente lo scopo o l’effetto di promuovere l’esportazione o il trasbordo di qualsiasi prodotto di base o merce originari della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), nonché qualsiasi transazione che coinvolga loro cittadini, loro navi o aeromobili di bandiera o effettuata nei loro territori, inerente a prodotti di base o a merci originari della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) e da essa esportati a partire dalla data della presente risoluzione, ivi incluso in particolare qualsiasi trasferimento di fondi alla Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ai fini di tali attività o transazioni;
c) la vendita o la fornitura da parte dei loro cittadini o a partire dal loro territorio o con l’impiego delle loro navi o aeromobili di bandiera di tutte le merci e i prodotti, siano o meno originari dei loro territori, fatte salve le forniture di prodotti ad uso strettamente medico e di generi alimentari notificate al Comitato istituito ai sensi della risoluzione 724 (1991), a qualsiasi persona fisica o giuridica nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ovvero a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsivoglia attività commerciale svolta nel, o a partire dal, territorio della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), nonché qualsiasi attività svolta dai loro cittadini o nel loro territorio avente lo scopo o l’effetto di promuovere la vendita o la fornitura di tali merci o prodotti».
5. Il paragrafo 5 della risoluzione dell’ONU sull’embargo stabiliva quanto segue: «tutti gli Stati si asterranno dal mettere a disposizione delle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o di qualsiasi impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi avente sede nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) fondi o altre risorse finanziarie o economiche e impediranno ai loro cittadini ed a qualsiasi persona presente nel loro territorio di trasferire dal loro territorio o di mettere altrimenti a disposizione delle dette autorità o delle dette imprese tali fondi o risorse e di versare qualsiasi altro fondo a persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), ad eccezione dei pagamenti relativi esclusivamente a forniture strettamente mediche o umanitarie o a forniture di generi alimentari».
6. A seguito della risoluzione ONU sull’embargo, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno deciso di ricorrere ad uno strumento comunitario, vale a dire il regolamento sull’embargo, per assicurare, conformemente al decimo’considerando’, «un’applicazione uniforme nella Comunità di alcune (...) misure» d’embargo ivi contenute.
7. Oltre ad un generale divieto con effetto a decorrere dal 31 maggio 1992 relativo al commercio o a qualsiasi attività avente per oggetto di promuovere, direttamente o indirettamente, il commercio di merci e prodotti tra la Comunità e la Repubblica di Serbia e Montenegro, l’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo vieta anche «la prestazione di servizi non finanziari aventi per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, l’economia delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, in particolare quei servizi non finanziari forniti:
i) ai fini di qualsiasi attività economica svolta nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure a partire da queste Repubbliche;
ii) oppure alle persone od organismi seguenti:
– qualsiasi persona fisica nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
– qualsiasi persona giuridica costituita o registrata secondo la legislazione delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
– qualsiasi organismo esercitante un’attività economica (nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o altrove), controllato da persone od organismi con residenza nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure costituiti o registrati secondo la legislazione di una di queste Repubbliche.
(…)».
8. L’art. 5 del regolamento sull’embargo stabilisce che quest’ultimo «è applicabile nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo e ad ogni aereo o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro e ad ogni persona, ovunque si trovi, che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi ente, ovunque si trovi, che sia eretto o costituito a norma della legge di uno Stato membro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9. Il sig. Aulinger, titolare di un’impresa di autobus con sede in Germania, anche successivamente all’entrata in vigore del regolamento sull’embargo effettuava il trasporto di lavoratori migranti, in particolare di cittadini serbi e montenegrini, sino alle vicinanze del confine con il territorio soggetto ad embargo, ove i viaggiatori venivano rilevati e trasportati verso una destinazione finale in Serbia e Montenegro da un’impresa di autobus con sede nel territorio soggetto all’embargo. In modo analogo si svolgeva il viaggio inverso dalla Serbia e dal Montenegro alla Germania. Tale pratica è indicata dal giudice a quo come «trasporto frazionato».
10. Il sig. Aulinger operava in qualità di subappaltatore di un’agenzia di viaggio con sede in Germania, la Deutsche Touring GmbH, la quale organizzava l’intero viaggio in autobus dai luoghi di partenza siti in Germania fino ai punti d’arrivo in Serbia e Montenegro e viceversa, e rilasciava un «biglietto unico» per l’intero viaggio. Le imprese che organizzavano il percorso in autobus nel territorio della Serbia e del Montenegro operavano sulla base di un accordo di cooperazione con la Deutsche Touring GmbH, che versava il loro corrispettivo in un conto fiduciario o accordava loro dei crediti. Il partner del territorio soggetto ad embargo poteva in seguito trasferire tali crediti o utilizzarli come garanzia nelle transazioni con terzi.
11. Nel gennaio del 1993, nel corso di un viaggio di ritorno verso la Germania, il sig. Aulinger veniva sottoposto ad un controllo al confine austro-tedesco, a seguito del quale veniva avviato nei suoi confronti un procedimento istruttorio penale per violazione del regolamento sull’embargo. Il sig. Aulinger cessava successivamente l’attività di «trasporto frazionato», in quanto, in particolare, a seguito di contatti informali gli era stato confermato dalle autorità tedesche che tali tipi di trasporto erano illeciti.
12. Il procedimento penale nei confronti del sig. Aulinger veniva archiviato a seguito della sentenza del Bundesgerichtshof (Suprema Corte Federale) 21 aprile 1995, in cui si stabiliva che la risoluzione ONU sull’embargo non vietava il trasporto di privati nel territorio della Serbia e Montenegro e che non sarebbe stato necessario pronunciarsi sulla questione se ciò valesse parimenti con riguardo al regolamento sull’embargo, dal momento che la violazione di detto regolamento non configurava un illecito penale in base al diritto nazionale.
13. Il sig. Aulinger chiedeva pertanto il risarcimento per i danni subiti. Dopo aver raggiunto un accordo transattivo con il Land della Baviera, quale responsabile dell’azione penale, proponeva domanda di risarcimento danni anche nei confronti della Repubblica federale tedesca nel settembre del 2001. Il sig. Aulinger avanzava la richiesta della somma di DEM 500 000 a titolo risarcitorio per la perdita della sua principale fonte di reddito, dovuta alla pressoché totale interruzione della sua attività di trasporto verso il confine della Serbia e Montenegro e viceversa. La sua richiesta si basava sull’argomento che, diversamente dall’interpretazione data dalle autorità tedesche, il regolamento sull’embargo non vietava la pratica del «trasporto frazionato». A sostegno della sua domanda, il sig. Aulinger faceva riferimento al fatto che gli altri Stati membri e, inizialmente, anche la Commissione non avrebbero ritenuto tali attività vietate ai sensi del regolamento sull’embargo e che, di conseguenza, le autorità tedesche avrebbero dovuto consultare altri Stati membri prima di assumere la loro posizione al riguardo, peraltro essenziale per la sopravvivenza di molti titolari d’imprese di autobus.
14. Il Landgericht Bonn (Tribunale regionale) rigettava la domanda di risarcimento danni del sig. Aulinger con sentenza 4 settembre 2002, in particolare sulla base del rilievo che l’interpretazione data dalla Germania in merito al regolamento sull’embargo era giustificabile, ragion per cui non sussisteva il requisito della colpa previsto dall’art. 839 del Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile) per far sorgere la responsabilità dello Stato.
15. Il sig. Aulinger impugnava detta sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Köln, che decideva di sospendere il procedimento principale e di chiedere alla Corte chiarimenti in merito alle due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1, lett. d), del regolamento [n. 1432/92] debba essere interpretato nel senso che il trasporto di persone a titolo commerciale verso il territorio soggetto ad embargo e viceversa, effettuato mediante il cosiddetto “trasporto frazionato”, fosse consentito ovvero vietato.
Per “trasporto frazionato” deve intendersi il trasporto di persone verso il territorio soggetto ad embargo o viceversa, effettuato mediante una cooperazione tra un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’impresa con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvede al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo, la seconda al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo (con trasbordo dei viaggiatori).
2) Nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiari che il trasporto frazionato era consentito, se dagli artt. 10 CE o 297 CE ovvero da altre norme di diritto comunitario si evinca l’obbligo di uno Stato membro di consultare altri Stati membri e/o la Commissione prima di adottare provvedimenti nazionali contro la presunta illiceità del trasporto frazionato».
16. Il sig. Aulinger, la Repubblica federale tedesca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e sono state rappresentati all’udienza.
Prima questione
Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
17. Con la prima questione il giudice del rinvio vuole sapere se la pratica del «trasporto frazionato», così come descritta in precedenza, sia vietata dall’art. 1 del regolamento sull’embargo.
18. Il sig. Aulinger distingue tra «trasporto frazionato» verso l’area soggetta all’embargo e viceversa, considerato nel suo complesso, e la parziale fornitura di servizi che contribuiscono all’effettuazione di tale trasporto, come nel caso delle prestazioni da lui effettuate per conto dell’organizzatore del «trasporto frazionato», che venivano erogate in territori non soggetti ad embargo. Secondo quanto sostenuto dal sig. Aulinger, nessuna delle due fattispecie violerebbe il regolamento sull’embargo.
19. Il fatto di ritenere che i servizi erogati dal sig. Aulinger nell’ambito del «trasporto frazionato» violino il regolamento sull’embargo comporterebbe come conseguenza assurda il divieto di qualsiasi atto che abbia contribuito indirettamente alla realizzazione del «trasporto frazionato». L’addetto alla vendita dei biglietti per il viaggio, il benzinaio che ha riempito di carburante il serbatoio dell’autobus, persino i passeggeri che hanno pagato il prezzo del biglietto dell’autobus avrebbero parimenti violato il regolamento sull’embargo. L’embargo avrebbe natura economica, ma non intenderebbe vietare i viaggi personali o il trasporto di persone.
20. Lo stesso discorso varrebbe per l’organizzazione di un «trasporto frazionato» inteso nel suo complesso. Nella misura in cui lo scopo dell’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo è di assicurare l’attuazione uniforme nel territorio comunitario delle sanzioni contenute nella risoluzione ONU sull’embargo, detta disposizione dovrebbe essere interpretata alla luce di tale risoluzione. Il paragrafo 5 di detta risoluzione si limita a vietare agli Stati membri di mettere a disposizione delle autorità o di qualsiasi impresa della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) «fondi o altre risorse finanziarie o economiche». Anche nel caso in cui la nozione di risorse economiche dovesse comprendere la prestazione di servizi ad imprese serbe e montenegrine, il trasbordo di passeggeri su mezzi appartenenti a imprese di trasporto serbe e montenegrine non rientrerebbe in tale fattispecie. Gli unici destinatari dei servizi in quel caso sarebbero i passeggeri.
21. Il governo tedesco ritiene che il trasporto di persone effettuato a titolo di attività commerciale costituisca un servizio ai sensi dell’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo, il quale è redatto in termini molto generali. Al riguardo, il fatto che il trasporto sia effettuato come trasporto diretto o frazionato sarebbe irrilevante. La pratica del «trasporto frazionato» avrebbe, almeno indirettamente, l’effetto di promuovere l’economia della Serbia e del Montenegro poiché, inter alia, favorirebbe le imprese con sede nell’area soggetta all’embargo, remunerandole per il trasporto di passeggeri – e pertanto procurerebbe risorse a queste e, in ultima istanza, all’economia dei paesi soggetti all’embargo – e l’importazione indiretta di valuta straniera da parte dei passeggeri.
22. Tale interpretazione letterale sarebbe anche sostenuta dalla logica interna e dalle finalità del regolamento sull’embargo. Il governo tedesco fa riferimento al nono’considerando’ del preambolo del regolamento sull’embargo, che afferma senza riserva che «occorre bloccare i rapporti economici della Comunità con le Repubbliche di Serbia e di Montenegro».
23. Secondo quanto sostenuto dal governo tedesco, il regolamento sull’embargo deve essere interpretato indipendentemente dalla risoluzione ONU sull’embargo. Il legislatore comunitario avrebbe la facoltà di decidere in merito a un embargo più rigoroso di quello disposto dalla risoluzione ONU sull’embargo, in considerazione della vicinanza dell’area soggetta all’embargo alla Comunità.
24. Il governo tedesco, inoltre, sostiene che l’esigenza di assicurare l’efficacia del regolamento sull’embargo rende necessario altresì il divieto di «trasporto frazionato». Diversamente, le disposizioni di detto regolamento avrebbero potuto facilmente essere eluse mediante accordi di cooperazione fra imprese di autobus della Comunità e della Serbia e Montenegro.
25. La Commissione, richiamando la sentenza della Corte nella causa Bosphorus (3), ammette che, per interpretare una disposizione di diritto comunitario adottata al fine di attuare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, è opportuno fare riferimento alla risoluzione stessa. Tuttavia, il divieto di prestare servizi non finanziari stabilito dall’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo, che è oggetto della causa principale, non risulta dalla risoluzione ONU sull’embargo, la quale riguarda solamente il commercio di beni e prodotti, i servizi correlati e i trasferimenti finanziari.
26. Con riferimento unicamente all’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo, la Commissione distingue tre tipi di trasporto di persone verso l’area soggetta all’embargo e per il percorso inverso, in particolare il trasporto diretto di passeggeri verso l’area soggetta all’embargo e in provenienza da tale territorio, il trasporto da un punto del territorio comunitario fino alla frontiera con i paesi soggetti all’embargo senza l’organizzazione del trasbordo dei passeggeri su mezzi di un’impresa di autobus partner che assicura il trasporto per il tratto all’interno dell’area soggetta ad embargo e viceversa, e il «trasporto frazionato», come quello oggetto della causa principale.
27. La Commissione sostiene che, mentre il secondo tipo di trasporto non ricade nell’ambito del divieto di cui all’art. 1 del regolamento sull’embargo, sia il «trasporto frazionato» che il trasporto diretto di passeggeri sono vietati in forza di tale norma.
28. Il trasporto diretto favorirebbe l’economia dei paesi soggetti ad embargo in due modi. Da una parte permetterebbe di svincolare mezzi di trasporto serbi e montenegrini per altri usi e, dall’altra, consentirebbe ai lavoratori emigranti di rimpatriare risorse finanziarie.
29. Il «trasporto frazionato» rappresenterebbe un servizio non finanziario di sostegno indiretto delle economie nazionali soggette ad embargo. Mediante l’accordo di cooperazione con le imprese aventi sede nell’area soggetta ad embargo, l’impresa comunitaria assicurerebbe l’arrivo dei passeggeri in detta area e pertanto il rimpatrio da parte di questi ultimi di valuta straniera. Inoltre, remunerando le imprese associate con sede nell’area soggetta ad embargo per la parte del viaggio che ha luogo nel territorio della Serbia e Montenegro, l’impresa comunitaria contribuirebbe indirettamente all’economia di tale paese.
30. Infine la Commissione sostiene che spetta al giudice del rinvio stabilire nell’ambito del procedimento principale chi sia effettivamente responsabile per la prestazione del servizio vietato. Il giudice del rinvio deve stabilire se si possa ritenere che il sig. Aulinger abbia violato l’embargo con la sua partecipazione al servizio di «trasporto frazionato» pur non essendo direttamente responsabile per la sua organizzazione complessiva e per la sua attuazione.
Valutazione
31. In primo luogo, il divieto di prestazione di servizi non finaziari contenuto nel regolamento sull’embargo può essere interpretato, a mio parere, indipendentemente dalla risoluzione ONU sull’embargo. La parte dispositiva del regolamento estende di fatto l’embargo sul commercio di merci e prodotti e sui rapporti finanziari anche ai servizi non finanziari. Dal momento che la risoluzione ONU sull’embargo non contiene alcuna disposizione che vieti agli Stati di adottare ulteriori misure d’embargo, la Comunità, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi del Trattato CE, in particolare dell’art. 113, e per proprie ragioni politiche, potrebbe decidere in tal senso. Dette misure comunitarie di maggior portata possono essere interpretate indipendentemente dalla risoluzione ONU sull’embargo, purché non si pongano in contrasto con quest’ultima, il che a mio parere non si verifica.
32. L’art. 1, lett. d), è redatto in termini molto ampi e vieta la prestazione di servizi non finanziari aventi «per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, l’economia delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro» (4). Come esempi di servizi vietati detta disposizione cita, «in particolare» (5), tutti i servizi non finanziari forniti ai fini di «qualsiasi attività economica» (6) svolta nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure a partire da queste Repubbliche o forniti a qualsiasi persona fisica o giuridica in dette Repubbliche o qualsiasi organismo esercitante un’attività economica (nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o altrove) controllato da persone con residenza in dette repubbliche o da organismi costituiti o registrati secondo la legislazione di una di queste Repubbliche.
33. Dal tenore letterale di detta disposizione si deve concludere che la prestazione del servizio di «trasporto frazionato» del tipo di quello considerato nella causa principale è vietata.
34. Sulla base di un’interpretazione letterale, l’operazione combinata e coordinata delle imprese di autobus comunitarie e serbo-montenegrine sotto la direzione generale dell’agenzia di viaggi tedesca equivale alla prestazione di un servizio non finanziario a persone fisiche stabilite in Serbia e Montenegro. I passeggeri acquistano un unico biglietto per l’intero itinerario, che conferisce loro il diritto di essere trasportati tra il punto A dell’area soggetta ad embargo e il punto B della Comunità. Chiaramente, almeno alcuni dei passeggeri che beneficiano di tali servizi sono probabilmente persone fisiche in Serbia e Montenegro ai sensi dell’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo.
35. Il fatto che i passeggeri debbano cambiare autobus alla frontiera non pregiudica il loro diritto ad effettuare un viaggio completo. Il loro biglietto unico dà loro diritto al trasferimento alla frontiera al servizio d’autobus allestito, nell’ambito dello stesso schema organizzato, dalle imprese di autobus associate che li portano alla loro destinazione finale. I passeggeri non sono lasciati a se stessi e non devono nemmeno organizzare ulteriori modalità di trasporto o acquistare un altro biglietto per proseguire il loro viaggio.
36. Concordo, inoltre, con la Commissione e il governo tedesco sul fatto che la prestazione del servizio di «trasporto frazionato» comporta, almeno indirettamente, l’effetto di promuovere l’economia dei paesi soggetti ad embargo sotto due aspetti. In primo luogo, consente l’introduzione di valuta straniera in aree soggette ad embargo attraverso i lavoratori emigrati che rientrano. In secondo luogo, procura opportunità commerciali, che diversamente potrebbero non presentarsi, alle società di autobus con sede in Serbia e Montenegro che sono responsabili e vengono remunerate per il percorso nell’area soggetta ad embargo.
37. Il fatto che tale remunerazione sia depositata in un conto fiduciario o sia disponibile sotto forma di crediti accordati dalla Deutsche Touring GmbH non è a mio parere pertinente, dal momento che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, le imprese di autobus serbo-montenegrine associate potevano ancora trasferire tali crediti o utilizzarli come garanzia nelle transazioni con terzi, traendo in tal modo vantaggi economici a fronte dei loro servizi.
38. Come sostiene il governo tedesco, se si ammettesse il «trasporto frazionato», si comprometterebbe l’efficacia del regolamento sull’embargo, poiché le disposizioni di quest’ultimo potrebbero essere agevolmente eluse mediante accordi di cooperazione fra imprese comunitarie e serbo-montenegrine.
39. Infine, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce dei fatti del procedimento principale, se la condotta del sig. Aulinger rappresenti una violazione dell’embargo, in considerazione dell’effettivo ruolo da questi svolto in qualità di subappaltatore della Deutsche Touring GmbH nell’operazione relativa al «trasporto frazionato».
40. Sulla base di quanto precede propongo alla Corte di risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1, lett. d), del regolamento sull’embargo vieta la prestazione del servizio di «trasporto frazionato» effettuato da un’impresa comunitaria verso il territorio soggetto ad embargo e viceversa.
Seconda questione
41. In considerazione della risposta data alla prima questione, la seconda questione diviene superflua. La prenderò comunque brevemente in esame per il caso in cui la Corte dovesse dichiarare che il «trasporto frazionato» non era vietato dal regolamento sull’embargo.
42. In sostanza il giudice del rinvio vuole sapere se si evinca dal diritto comunitario l’obbligo di uno Stato membro di consultare altri Stati membri e/o la Commissione prima di adottare provvedimenti nazionali basati sulla presunta illiceità del «trasporto frazionato».
43. Il sig. Aulinger sostiene che la Germania era soggetta a tale obbligo, che emergerebbe dall’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10 CE, sulla leale cooperazione tra Stati membri e la Comunità, dell’art. 133 CE, sulla politica commerciale comune, dei ‘considerando’ del regolamento sull’embargo, secondo cui gli Stati membri hanno deciso di ricorrere ad uno strumento comunitario per assicurare un’applicazione uniforme delle misure sull’embargo, e dell’art. 297 CE, che stabilisce che gli Stati membri si consultano per evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere, inter alia, nel caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
44. Sia la Germania che la Commissione sostengono che, in mancanza di disposizioni specifiche della normativa comunitaria che prescrivano la consultazione degli Stati membri o della Commissione – che figuravano in altri regolamenti comunitari che prevedevano l’imposizione di embarghi economici, ma non nel regolamento sull’embargo qui in esame – un tale obbligo non sussiste ai sensi del diritto comunitario. Inoltre, il fatto di obbligare gli Stati membri e la Commissione a pervenire ad un accordo sull’interpretazione corretta delle disposizioni di diritto comunitario in questione sarebbe in contrasto con il principio che si evince dall’art. 220 CE, secondo il quale soltanto la Corte di giustizia può assicurare in via definitiva l’interpretazione autentica del diritto comunitario.
45. Concordo con la sostanza delle motivazioni addotte dalla Commissione e dalla Germania. Secondo costante giurisprudenza, conformemente ai principi generali su cui è fondato il sistema istituzionale della Comunità e che disciplinano i rapporti fra quest’ultima e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in virtù dell’art. 10 CE, assicurare l’esecuzione dei regolamenti comunitari nell’ambito del loro territorio. Qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare la normativa comunitaria, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale (7).
46. Poiché il regolamento sull’embargo, che costituisce una misura comunitaria direttamente applicabile, non contemplava alcun obbligo specifico di consultazione anteriore all’applicazione dello stesso nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali, spettava agli Stati membri interpretare ed applicare le disposizioni di detto regolamento secondo il principio di buona fede. L’uniforme applicazione poteva essere assicurata in ultima istanza mediante il procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 CE.
47. A mio parere non si evince alcun obbligo del tipo asserito neppure nelle altre disposizioni di diritto comunitario citate dal sig. Aulinger, sia se le si considera isolatamente che in combinato disposto.
48. L’art. 10 CE non vieta agli Stati membri di interpretare e applicare le disposizioni comunitarie direttamente applicabili senza consultazione previa, ma stabilisce che in tali circostanze si attengano al principio di buona fede. Le autorità tedesche non hanno contravvenuto agli obblighi derivanti dall’art. 10 CE per il fatto di aver concluso senza ricorrere alla consultazione che il «trasporto frazionato» non era consentito ai sensi del regolamento sull’embargo, con un’interpretazione peraltro legittima.
49. Riguardo all’art. 297 CE, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione che l’obbligo di consultazione posto in capo agli Stati membri riguarda situazioni in cui misure unilaterali che possono pregiudicare il corretto esercizio delle libertà garantite dal Trattato CE siano state adottate da uno Stato membro nel contesto di una grave crisi. Non ritengo che la norma in questione si applichi ad una situazione come quella di cui alla causa principale, ove uno strumento giuridico comunitario ha stabilito le misure a cui gli Stati membri devono conformarsi.
50. A sostegno della sua tesi secondo la quale ci sarebbe stato un obbligo di consultazione previa, il sig. Aulinger cita anche l’art. 30, n. 2, lett. a), dell’Atto unico europeo, relativo alla cooperazione europea in materia di politica estera. Tuttavia non vedo come detta disposizione, che è stata sostituita da emendamenti successivi del Trattato CE, sia pertinente. L’interpretazione del regolamento sull’embargo applicata dalla Germania e contestata dal sig. Aulinger non costituiva una «questione di politica estera di interesse generale» che imporrebbe alle alte parti contraenti dell’Atto unico europeo di informarsi e consultarsi reciprocamente, così come disposto dall’art. 30, n. 2, lett. a), dell’Atto.
51. Infine, non è possibile a mio avviso riscontrare alcunché nell’art. 133 CE che possa essere interpretato nel senso di imporre un obbligo di consultazione in capo agli Stati membri, così come sostenuto dal sig. Aulinger.
52. Sulla base di quanto precede ritengo che si debba risolvere la seconda questione dichiarando che lo Stato membro non era tenuto ai sensi del diritto comunitario a consultare gli altri Stati membri e/o la Commissione prima di adottare provvedimenti nazionali per attuare il regolamento sull’embargo.
Conclusione
53. Sulla base di quanto precede propongo alla Corte di risolvere le due questioni sottopostele dichiarando quanto segue:
1) L’art. 1, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° giugno 1992, n. 1432, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro, vieta la prestazione del servizio di «trasporto frazionato» effettuato da un’impresa comunitaria verso il territorio soggetto ad embargo e viceversa, dovendosi intendere per «trasporto frazionato» il trasporto di persone svolto a titolo di attività commerciale mediante un’operazione a carattere economico unica e congiunta effettuata da un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’impresa con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvede al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo e per il percorso inverso, mentre la seconda provvede al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo e viceversa, per cui i passeggeri devono cambiare il mezzo di trasporto secondo modalità prestabilite e pagare un unico biglietto che conferisce loro il diritto al trasporto per l’intero itinerario.
2) Gli Stati membri non erano tenuti ai sensi del diritto comunitario a consultare altri Stati membri e/o la Commissione prima di adottare provvedimenti nazionali per attuare il regolamento.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 151, pag. 4.
3 – Sentenza 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Racc. pag. I‑3953 (punti 13 e 14).
4 – Il corsivo è mio.
5 – Il corsivo è mio.
6 – Il corsivo è mio.
7 – Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633 (punto 17).
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