CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
P. LÉGER
presentate il 12 maggio 2005 1(1)
Causa C-372/03
Commissione delle Comunità europee
e
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/439/CEE – Patente di guida – Età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli – Possibilità di guidare veicoli di una categoria diversa da quella per la quale la patente è stata rilasciata – Registrazione e sostituzione obbligatorie delle patenti di guida»
1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (2).
2. A sostegno di detto ricorso, la Commissione fa valere una serie di censure riguardanti l’età minima richiesta per l’ammissione alla guida di determinati veicoli, la possibilità di condurre veicoli diversi da quelli per i quali è stata ottenuta una patente (3) e la procedura di registrazione e di sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri.
I – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
3. Il rilascio e l’uso delle patenti sono stati oggetto di un inizio di armonizzazione con l’adozione della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (4). Essa era destinata, da una parte, a contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e, dall’altra, a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno superato l’esame di guida o delle persone che si spostano all’interno della Comunità economica europea.
4. A questo fine, la direttiva 80/1263 ha ravvicinato alcune norme nazionali riguardanti in particolare il rilascio delle patenti e le condizioni alle quali viene subordinata la loro validità. Essa ha definito un modello comunitario di patente ed ha introdotto il principio del riconoscimento reciproco delle dette patenti come pure la sostituzione di queste ultime nel caso in cui le persone che ne sono titolari trasferiscano la loro residenza od il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.
5. La direttiva 80/1263 è stata abrogata dalla direttiva 91/439 (in prosieguo la «direttiva»). Quest’ultima segna una nuova tappa nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare per ciò che concerne le condizioni di rilascio delle patenti e la portata del principio del relativo riconoscimento reciproco.
6. Quanto al rilascio della patente, esso è subordinato, in particolare, a condizioni di età minima, che variano in relazione alla classificazione, operata dalla direttiva, del veicolo che si intende guidare.
7. Per quanto riguarda i veicoli appartenenti alla categoria A (5), l’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, prima frase, della direttiva sancisce il principio secondo cui l’età minima richiesta per il rilascio della patente per questo tipo di veicoli è di 18 anni. Si aggiunge che «(…) tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 Kw o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 Kw/Kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 Kw/Kg), è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A».
8. L’ultima frase del n. 1, lett. b), primo trattino, del suddetto articolo precisa che «[q]uesta esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti». L’art. 6, n. 2, della direttiva specifica che se gli Stati membri possono derogare ai requisiti in materia di età minima fissati per certe categorie di veicoli [A, B e B + E (o B E)] e rilasciare quindi patenti per queste categorie a persone che abbiano compiuto l’età di 17 anni, essi non possono derogare alla condizione in materia di età minima fissata all’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase, della detta direttiva.
9. Per quanto riguarda i veicoli appartenenti alle sottocategorie C 1 (6) e C 1 + E (ou C 1 E) (7), l’art. 6, n. 1, lett b), terzo trattino, della direttiva prevede che l’età minima richiesta per il rilascio della relativa patente è di 18 anni, fatte salve le disposizioni previste per la guida di questi veicoli dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (8).
10. Quando una patente è stata rilasciata, la sua validità non si limita sistematicamente alla guida di veicoli appartenenti alla categoria per cui la stessa è stata ottenuta. Così, per esempio, l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva prevede che «la patente convalidata per la categoria C + E (o C E) [(9)] è convalidata anche per la categoria D + E (o D E) [(10)] se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D [(11)]».
11. Inoltre, quando una patente è stata rilasciata in uno Stato membro, essa è destinata ad essere riconosciuta negli altri Stati membri. Questo principio di riconoscimento reciproco delle patenti è sancito all’art. 1, n. 2, della direttiva nei termini generali seguenti: «Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».
12. Tuttavia, nel caso in cui il titolare di una patente di guida stabilisca la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che l’ha rilasciata, la direttiva ammette che lo Stato membro di residenza applichi al titolare della patente in questione alcune delle sue disposizioni nazionali.
13. Così avviene ad esempio, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva, per le sue disposizioni nazionali in materia di fisco, di durata di validità della patente e di controllo medico. Nell’ambito dell’applicazione di queste ultime disposizioni, lo Stato membro di residenza può iscrivere sulla patente rilasciata da un altro Stato membro le menzioni indispensabili alla gestione della medesima. L’allegato I, punto 4, della direttiva precisa che queste menzioni come quelle relative alle infrazioni gravi commesse sul territorio dello Stato membro di residenza, possono essere apposte da quest’ultimo sulla patente, sempre che esso iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e che disponga, a tal fine, dello spazio necessario (12).
14. Allo stesso modo, l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede che «[f]atto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente».
B – Normativa nazionale
15. La normativa tedesca rilevante, nell’ambito del presente procedimento, è contenuta nel regolamento relativo all'accesso delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), del 18 agosto 1998, detta anche «Fahrerlaubnis-Verordnung» (13).
16. L’art. 6, n. 2, seconda frase, della FeV prevede un’età minima di 25 anni per l’accesso diretto alla guida dei motocicli pesanti della categoria A. Quanto ai veicoli appartenenti alle sottocategorie C 1 o C 1 E, ai sensi dell’art. 10, n. 2, prima frase, dellla FeV, l’accesso alla guida di questi veicoli è possibile a partire dall’età di 17 anni, qualora tale guida rientri nell’ambito della formazione professionale degli autotrasportatori (e si limiti ai tragitti percorsi in questo ambito).
17. Inoltre, in forza dell’art. 6, n. 3, punto 6, della FeV, i titolari di patenti C 1 E e D sono autorizzati a guidare veicoli della categoria D E. Allo stesso modo, il n. 4, dello stesso articolo prevede che i titolari di patenti C 1, C 1 E, C o C E sono autorizzati a guidare autobus (ossia veicoli della categoria D) per effettuare tragitti senza passeggeri, all’interno del paese, diretti unicamente a controllare le condizioni tecniche dei veicoli o a provvedere al trasporto di questi ultimi in altro luogo.
18. Per giunta, ai sensi dell’art. 29, nn. 1 e 2, della FeV, i titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania sono tenuti, a pena di ammenda, a far registrare la loro patente presso le autorità amministrative tedesche, qualora abbiano stabilito la loro residenza normale in Germania e non siano in possesso della patente da più di due anni.
19. Infine, gli artt. 29, n. 3, e 47, n. 2, della FeV impongono ai titolari di una patente rilasciata da un altro Stato membro, che abbiano stabilito la residenza normale in Germania, l’obbligo di sostituire la loro patente con una patente tedesca affinché possano esservi iscritte talune menzioni relative, in particolare, alla durata di validità della detta patente in tale Stato qualora questa durata sia più breve di quella in vigore nello Stato membro del rilascio della patente.
II – Procedimento precontenzioso
20. In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione, quest’ultima, ritenendo che il suddetto Stato membro fosse venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della direttiva 91/439, con lettera 18 luglio 2001 intimava a quest’ultimo di presentare le sue osservazioni.
21. Non essendo convinta dalle osservazioni presentate dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione le inviava, con lettera 21 marzo 2002, un parere motivato invitandola a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che ad essa incombono in forza della suddetta direttiva nel termine di due mesi dalla notificazione del detto parere.
22. Poiché il progetto di normativa, che si supponeva che avrebbe posto parzialmente fine al preteso inadempimento, tardava ad essere adottato, la Commissione decideva di proporre il ricorso in esame con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 settembre 2003.
III – Ricorso
23. A sostegno del proprio ricorso, la Commissione invoca sei censure, di cui soltanto due sono contestate dal governo tedesco. Esaminerò innanzi tutto queste due censure le quali riguardano l’età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli. In seguito, esaminerò brevemente le altre censure, non contestate, concernenti la possibilità di guidare veicoli diversi da quelli per la guida dei quali la patente è stata ottenuta, nonché la procedura di registrazione e di sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri.
A – Sulle censure relative all’età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli.
24. Queste censure si riferiscono, da una parte, ai motocicli pesanti della categoria A (14) e, dall’altra, ai veicoli delle sottocategorie C 1 e C 1 E. Esaminerò in successione ciascuna di queste due censure.
1. Sulla censura relativa all’età minima richiesta per accedere alla guida di motocicli pesanti della categoria A.
a) Argomenti delle parti
25. Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver violato l’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva, avendo fissato a 25 anni l’età minima richiesta per accedere direttamente alla guida di motocicli pesanti della categoria A, ossia senza che sia stata precedentemente acquisita un’esperienza di guida di motocicli di categoria inferiore. Secondo la ricorrente, in forza di queste disposizioni della direttiva, soltanto un’età minima di 21 anni potrebbe essere prescritta dalla normativa di uno Stato membro. A sostegno di questa censura, la Commissione fa valere che le suddette disposizioni sono intese ad armonizzare in maniera completa l’accesso diretto alla guida dei motocicli pesanti della categoria A, fissando a questo fine un’età minima uniforme, cosicché gli Stati membri non avrebbero il diritto di prevedere unilateralmente un’età minima diversa, sia essa inferiore o superiore.
26. Il governo tedesco contesta questa interpretazione dell’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva. A suo parere queste disposizioni non operano una armonizzazione completa dell’accesso diretto alla guida del tipo di veicoli in questione. Non solo esse lascerebbero agli Stati membri la facoltà di rifiutare o di accettare siffatto accesso diretto, ma concederebbero loro anche la possibilità, ove lo accettino, di prevedere un’età minima superiore a 21 anni, in conformità all’obiettivo di sicurezza stradale perseguito dalla direttiva. A questo proposito, il governo tedesco sottolinea che la Commissione ha recentemente proposto, nell’ambito di un rimaneggiamento della direttiva, di aumentare l’età minima in questione a 24 anni, invece di 21, al fine di rispondere meglio alle esigenze della sicurezza stradale.
b) Valutazione
27. Ritengo che questa censura sia infondata.
28. A mio parere, fissando a 21 anni l’età minima richiesta per l’eventuale accesso diretto alla guida di motocicli pesanti della categoria A, l’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva si limita ad escludere che persone di età inferiore a 21 anni abbiano il diritto di guidare questo tipo di veicoli. Queste disposizioni non ostano all’esistenza di una normativa nazionale che preveda un’età minima superiore a quella fissata dalla direttiva, come ad esempio 25 anni. Numerosi elementi depongono in questo senso.
29. Innanzi tutto, ammettendo che gli Stati membri possano derogare alle condizioni di età minima fissate per determinate categorie di veicoli (diversi dai motocicli pesanti della categoria A) e di conseguenza rilasciare patenti a persone che abbiano compiuto l’età di 17 anni, un’età inferiore a quella fissata dalla direttiva per queste categorie di veicoli, l’art. 6, n. 2, di quest'ultima lascia supporre che la finalità dell’insieme delle condizioni di età minima da essa fissate sia di porre un limite minimo (e non un limite massimo) al di sotto del quale è, in linea di principio, vietato rilasciare una patente, fatte salve le deroghe espressamente previste dal suddetto articolo.
30. Se le deroghe previste in tale articolo si riferiscono esclusivamente ad un’età minima inferiore a quella fissata dalla direttiva per le categorie di veicoli interessate, e non un’età minima superiore, ciò non significa, a mio parere, che agli Stati membri sia sistematicamente vietato prevedere condizioni di età minima superiore. Al contrario, il silenzio dell’art. 6, n. 2, della direttiva in ordine a siffatte condizioni di età minima superiore si spiega probabilmente per il fatto che le disposizioni della direttiva stessa in materia di condizioni di età minima non sono destinate ad impedire l’adozione da parte degli Stati membri di norme più restrittive in materia, cosicché non era necessario prevedere deroghe su questo punto al fine di permettere a questi ultimi di agire in tal senso.
31. L’obiettivo perseguito dalla direttiva, attraverso la fissazione delle condizioni di età minima, conferma questa analisi.
32. Infatti, come sottolineato nel quarto ‘considerando’ della direttiva, l’aver fissato condizioni minime per il rilascio della patente di giuda risponde ad esigenze imprescindibili di sicurezza stradale. Aggiungo che le condizioni di età minima poste all’art. 6, n. 1, della direttiva, rientrano nel novero delle condizioni minime destinate a garantire la realizzazione di questo obiettivo.
33. Ora, se la fissazione di condizioni di età minima risponde, secondo ogni evidenza, ad esigenze di sicurezza stradale, in quanto vieta il rilascio di patenti a persone che non abbiano ancora raggiunto l’età minima in questione, lo stesso non potrebbe valere nell’ipotesi in cui le condizioni di età minima poste dalla direttiva si risolvessero anche nel vietare agli Stati membri di rifiutare il rilascio di patenti a persone che abbiano già compiuto la detta età minima. Al contrario, è proprio la preoccupazione di rafforzare la protezione della sicurezza stradale che ispira generalmente la fissazione da parte degli Stati membri di condizioni di età minima superiori a quelle poste dalla direttiva. Del resto, come precisato dal governo tedesco, la Commissione ha recentemente espresso l’intenzione di aumentare l’età minima per l’accesso diretto alla guida di motocicli pesanti a 24 anni invece di 21, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale (15).
34. A mio parere, da questi diversi elementi risulta che l’art. 6, n. 1. lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva non osta all’esistenza di una normativa nazionale che preveda un’età minima superiore a quella fissata da tale articolo, come quella prevista dalla normativa tedesca controversa. Pertanto, ritengo che la censura relativa all’età minima richiesta per l’accesso diretto alla guida dei motocicli pesanti della categoria A, tratta dalla pretesa violazione del detto articolo della direttiva, non sia fondata.
2. Sulla censura relativa all’età minima richiesta per l’accesso alla guida di veicoli delle sottocategorie C 1 e C 1 E
a) Argomenti delle parti
35. Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver violato l’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva, letto in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85, avendo ammesso che la guida di veicoli delle sottocategorie C 1 o C 1 E sia accessibile sin dall'età di 17 anni, nel caso in cui tale guida rientri nell’ambito di una formazione professionale per autotrasportatori. Secondo la Commissione, queste disposizioni della direttiva, così come quelle del regolamento alle quali esse fanno rinvio, ostano a che persone di età inferiore a 18 anni godano del diritto di guidare veicoli di questo tipo.
36. Questa censura è contestata dal governo tedesco. Quest’ultimo precisa che, nel diritto interno, il conseguimento di una patente C 1 è subordinato al conseguimento di una patente B.
37. Inoltre, a suo parere, il conseguimento di un certificato di idoneità professionale a seguito di una formazione riconosciuta di conducenti nel settore dei trasporti di merci su strada, il quale, in forza dell’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85, è tale da giustificare la concessione di un diritto di guidare veicoli per il trasporto merci di peso superiore a 7,5 tonnellate ai titolari di tale certificato – purché abbiano 18 anni compiuti –, implicherebbe che la formazione in questione possa iniziare prima che gli interessati abbiano compiuto l’età di 18 anni e che questa formazione comporti una certa pratica di guida. Ne conseguirebbe che, concedendo a persone dell’età di 17 anni il diritto di guidare veicoli delle sottocategorie C 1 o C 1 E per le necessità della loro formazione professionale, la normativa nazionale di cui trattasi seguirebbe la falsariga del detto art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, al quale l’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva fa rinvio. Negare questa tesi significherebbe penalizzare, a scapito degli interessi della sicurezza stradale, l’esistenza di una formazione professionale per autotrasportatori che per essere completa sarebbe sufficientemente lunga.
38. Infine, il governo tedesco relativizza la portata del diritto anticipato di guidare veicoli delle sottocategorie C 1 e C 1 E, che è così previsto dalla normativa nazionale. Questo diritto sarebbe concesso solo alle persone che seguono una formazione professionale per autotrasportatori e che hanno superato esami medico‑psicologici preventivi. Inoltre, l’autorizzazione alla guida di questo tipo di veicoli varrebbe solo nell’ambito della detta formazione professionale e sul solo territorio nazionale.
b) Valutazione
39. A mio parere questa censura è fondata, sia per quanto riguarda i veicoli della sottocategoria C 1 sia per quanto riguarda i veicoli della sottocategoria C 1 E.
40. Per quanto concerne i veicoli della sottocategoria C 1, l’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva, e l’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3820/85 (al quale il suddetto articolo della direttiva fa rinvio) prevedono che l’accesso alla loro guida è riservato alle persone che abbiano compiuto l’età minima di 18 anni. Ammettendo che l’accesso alla guida di questi veicoli sia consentito sin dall’età di 17 anni, la normativa nazionale controversa viola queste disposizioni della direttiva, le quali coincidono con quelle sopracitate del detto regolamento. Questa conclusione si impone anche se, come sostiene il governo tedesco, la portata di questo diritto di guida anticipato sarebbe limitata.
41. Allo stesso modo, poco importa che, come sostiene il governo tedesco, il conseguimento di una patente C 1 (che autorizza la guida di veicoli della sottocategoria C 1) sia subordinato al conseguimento di una patente B (che autorizza la guida di veicoli della categoria B) Infatti, se l’art. 6, n. 2, della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare ai requisiti di età minima fissati dalla stessa per determinate categorie di veicoli, come quelli della categoria B, e a rilasciare quindi patenti per questo tipo di veicoli a chi abbia appena compiuto l’età di 17 anni, è giocoforza constatare che lo stesso non vale per i veicoli della sottocategoria C 1. Poiché il suddetto art. 6, n. 2, ha carattere esaustivo, è escluso che il conseguimento di una patente B sin dall’età di 17 anni, in forza di questo articolo, giustifichi il conseguimento di una patente C 1 alle stesse condizioni di età.
42. Per quanto riguarda i veicoli della sottocategoria C 1 E, si ricorda che il regolamento n. 3820/85 [al quale l’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva fa rinvio] all’art. 5, n. 1, lett. b) primo trattino, stabilisce il principio per cui l’età minima richiesta per accedere alla guida di questi veicoli è fissata a 21 anni compiuti. È solo in deroga a questo principio che l’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del suddetto regolamento abbassa questa età minima a 18 anni compiuti a condizione che, lo ricordo, «l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada».
43. Da queste disposizioni del regolamento n. 3820/85 risulta che l’accesso alla guida di veicoli della sottocategoria C 1 E sin dall’età di 18 anni è subordinata al compimento di una specifica formazione professionale come autotrasportatori ed alla presentazione di un certificato di idoneità rilasciato in esito a tale formazione.
44. Pertanto, se tale formazione professionale può cominciare prima che l’interessato abbia raggiunto l’età di 18 anni e comprendere alle stesse condizioni di età una pratica di guida con accompagnatore, sotto il permanente controllo di un istruttore, è esclusa l’attribuzione a questa persona di un qualunque diritto di guidare veicoli della sottocategoria C 1 E, mentre non ha ancora 18 anni e sta solo seguendo un corso di formazione professionale senza così poter far prova del certificato di idoneità, rilasciato solo al termine di siffatta formazione.
45. Eppure, ciò è quanto prevede la normativa tedesca di cui trattasi, dato che essa permette a persone dell’età di soli 17 anni di guidare, nell’ambito di una formazione professionale come autotrasportatori, veicoli della sottocategoria CE1 sulla pubblica rete stradale nazionale, senza che questa guida sia accompagnata dalla sorveglianza costante di un istruttore. Per quanto riguarda questo tipo di veicoli, questa normativa nazionale viola dunque le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85. Essa viola anche l’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva in quanto questo articolo fa rinvio all’applicazione del detto regolamento, ivi compreso il suo art. 5, n. 1, lett. b).
46. Ne concludo che la censura relativa all’età minima richiesta per accedere alla guida di veicoli delle sottocategorie C 1 e C 1 E, tratta dalla violazione dell’art. 6, n. 1, lett. b) terzo trattino, della direttiva, è fondata.
B – Sulle censure concernenti la possibilità di guidare veicoli diversi da quelli per i quali una patente è stata ottenuta.
47. Due censure riguardano la possibilità di guidare veicoli diversi da quelli per i quali una patente è stata ottenuta. L’una è relativa all’accesso alla guida di veicoli della categoria D E, l’altra all’accesso alla guida di veicoli della categoria D. Esaminerò brevemente ciascuna di queste due censure che non sono contestate dal governo tedesco.
1. Sulla censura concernente l’accesso alla guida di veicoli della categoria D E.
48. Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver disatteso l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva, avendo previsto che i titolari di patenti C 1 E e D siano autorizzati a guidare veicoli della categoria D E. Ritengo questa censura fondata.
49. Infatti, il detto articolo prevede che «la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D». Da queste disposizioni risulta che solo il titolare di una patente C E, e non C 1 E, è autorizzato a guidare veicoli della categoria D E, a condizione di essere abilitato alla guida di veicoli della categoria D. Il titolare di una patente C 1 E non ha dunque il diritto di avvalersi di una tale patente per guidare un veicolo della categoria D E.
2. Sulla censura concernente l’accesso alla guida di veicoli della categoria D.
50. Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver violato l’art. 3 della direttiva avendo autorizzato i titolari di patenti C 1, C 1 E, C o C E a guidare veicoli della categoria D per effettuare tragitti senza passeggeri, all’interno del paese, diretti unicamente a controllare le condizioni tecniche dei veicoli o a trasportare questi ultimi in altro luogo. Ritengo che questa censura sia fondata.
51. Infatti, dall’art. 3, n. 1, quinto trattino, della direttiva risulta che i veicoli della categoria C vanno distinti da quelli della categoria D, cosicché una patente C non può autorizzare la guida di veicoli della categoria D. Lo stesso vale per i tipi di veicoli che sono in relazione con quelli appartenenti alla categoria C, ossia i veicoli della categoria C E e delle sottocategorie C 1 e C 1 E (come definiti all’art. 3, nn. 1, sesto trattino, e 2, terzo e quarto trattino, dello stesso articolo della direttiva).
52. Come sottolineato dalla Commissione, questa distinzione tra, da una parte, i veicoli delle categorie e sottocategorie C, C E, C 1 o C 1 E (ossia i camion) e, dall’altra, i veicoli della categoria D (ossia gli autobus) e tra le corrispondenti patenti, consiste nel fatto che, in concreto, la guida di questi due tipi di veicoli non è paragonabile e implica quindi una formazione specifica per ciascuno di essi, cosicché una patente C, C E, C 1 o C 1 E (che sarebbe ottenuta a seguito di una specifica formazione) non può autorizzare la guida di veicoli della categoria D (la quale esige che sia seguita una formazione diversa).
53. Ne concludo che la censura concernente l’accesso alla guida di veicoli della categoria D, fondata sulla violazione dell’art. 3 della direttiva, è fondata.
C – Sulle censure concernenti la procedura di registrazione e di sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri.
54. Esaminerò nell’ordine la censura concernente la procedura di registrazione delle patenti rilasciate da altri Stati membri, poi quella concernente la procedura di sostituzione delle dette patenti, ricordando che queste censure non sono contestate dal governo tedesco.
1. Sulla censura concernente la procedura di registrazione delle patenti rilasciate da altri Stati membri
55. Con questa censura la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver violato il principio del riconoscimento reciproco delle patenti sancito all’art. 1, n. 2, della direttiva avendo essa imposto a pena di ammenda la registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri qualora i titolari delle dette patenti abbiano stabilito la loro residenza normale in Germania e non possiedano la patente da più di due anni.
56. Ritengo che questa censura sia fondata. A questo proposito, basta rinviare alle sentenze 10 luglio 2003, causa C‑246/00, Commissione/Paesi Bassi (16), e 9 settembre 2004, causa C‑195/02, Commissione/Spagna (17). In queste sentenze, la Corte ha dichiarato che la registrazione obbligatoria o sistematica delle patenti rappresenta una formalità contraria al principio del riconoscimento reciproco sancito all’art. 1, n. 2, della direttiva, che non può essere giustificata nè sulla base del n. 3. dello stesso articolo, nè sulla base dell’art. 8, n. 2, della detta direttiva (18).
2. Sulla censura concernente la procedura di sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri
57. Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania il fatto di aver violato numerose disposizioni della direttiva, in particolare l’art. 1, n. 2, di quest’ultima avendo imposto ai titolari di patenti rilasciate da un altro Stato membro, che hanno stabilito la loro residenza normale in Germania, l’obbligo di sostituire la loro patente con una tedesca affinché le autorità nazionali competenti vi iscrivano determinate menzioni relative, in particolare, alla durata di validità delle patenti in questo Stato qualora tale durata sia più breve di quella in vigore nello Stato membro che le ha rilasciate. Ritengo che questa censura sia fondata.
58. Infatti, come sottolineato dalla Corte al punto 72 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, risulta dal nono ‘considerando’ della direttiva che quest’ultima ha espressamente inteso abolire il sistema di sostituzione delle patenti. Questo dato è stato ricordato nell’ordinanza 29 gennaio 2004, causa C‑253/01, Krüger (19).
59. La Corte si è basata in buona sostanza su questo argomento per dichiarare, nella citata ordinanza Krüger, che «l’art. 1, [n. 2], della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, in talune circostanze, a carico dei titolari di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro stabilitisi sul suo territorio, un obbligo di sostituire la detta patente con una nazionale perché una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e non conforme alle disposizioni in materia di durata di validità applicabili nello Stato membro ospitante non può essere iscritta nel registro delle patenti di guida di quest’ultimo Stato» (20).
60. Ciò che vale per la procedura di sostituzione controversa nella citata causa Krüger vale anche per la procedura di sostituzione controversa nella presente causa.
61. Ne concludo che la censura concernente la procedura di sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri, relativa alla violazione dell’art. 1, n. 2, della direttiva, è fondata.
IV – Conclusione
62. In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare che:
– «1) avendo adottato una normativa che prevede che la guida dei veicoli della sottocategoria C 1 o C 1 + E (o C 1 E) è accessibile sin dall’età di soli 17 anni, qualora tale guida rientri nell’ambito di una formazione professionale per autrasportatori, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida;
– avendo adottato una normativa che prevede che i titolari di patenti di guida C 1 E e D sono autorizzati a guidare veicoli della categoria D + E (o D E), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 2, lett. b). della direttiva 91/439;
– avendo adottato una normativa che prevede che i titolari di patenti di guida C 1, C 1 E, C o C + E (o C E) sono autorizzati a guidare veicoli della categoria D per effettuare tragitti senza passeggeri, all’interno del paese, diretti unicamente a controllare le condizioni tecniche dei veicoli o trasportare questi ultimi in altro luogo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 3 della direttiva 91/439;
– avendo adottato una normativa che impone, a pena di ammenda, la registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri qualora i titolari delle dette patenti abbiano stabilito la loro residenza normale in Germania e non siano in possesso della patente di guida da più di due anni, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439;
– avendo adottato una normativa che impone ai titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, che hanno stabilito la loro residenza normale in Germania, l’obbligo di sostituire la loro patente con una tedesca affinché le autorità nazionali competenti vi iscrivano determinate menzioni relative, in particolare, alla durata di validità delle dette patenti in tale Stato, qualora tale durata sia più breve di quella in vigore nello Stato membro che le ha rilasciate, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art 1, n. 2, della direttiva 91/439;
2) respingere il ricorso per il resto;
3) condannare la Repubblica federale di Germania a pagare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.
1 – Lingua originale: francese.
2 – GU L 237, pag. 1.
3 – In prosieguo: la «patente».
4 – GU L 375, pag. 1.
5 – Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo trattino, della direttiva, la categoria A comprende i motocicli, con o senza sidecar.
6 – Secondo l'art. 3, n. 2, terzo trattino, della direttiva, la sottocategoria C 1 comprende gli autoveicoli diversi da quelli della categoria D (ossia diversi dagli autobus) la cui massa massima autorizzata supera 3 500 Kg (ossia 3,5 tonnellate) senza superare 7 500 Kg (ossia 7,5 tonnelate). Si precisa che agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima non superi 750 Kg.
7 – Secondo l'art. 3, n. 2, quarto trattino, della direttiva, la sottocategoria C 1 + E comprende i complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella sottocategoria C 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg., sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg (ossia 12 tonnellate) e che la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.
8 – GU L 370, pag. 1. L'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento prevede che «[l]’età minima dei conducenti addetti al trasporto di merci è fissata come segue:
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi o i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, a 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
– 21 anni compiuti
o
– 18 anni compiuti, a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasposrto su strada».
9 – Ai sensi dell'art. 3, n. 1, sesto trattino, della direttiva, la categoria C + E comprende i complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 Kg. Per quanto riguarda la categoria C, ai termini del trattino precedente, essa comprende gli autoveicoli diversi da quelli della categoria D (ossia diversi dagli autobus), la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg (ossia 3,5 tonnellate), con la precisazione che agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
10 – Ai sensi dell'art. 3, n. 1, ottavo trattino, della direttiva, la categoria D + E corrisponde ai complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
11 – Come già indicato, la categoria D corrisponde agli autobus. Più precisamente, l'art. 3, n. 1, settimo trattino, della direttiva specifica che questa categoria comprende gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, con l’aggiunta che agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
12 – Questa precisazione è stata ripresa nell’allegato I bis, punto 3, lett. a), della direttiva, così come modificato dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1), che è entrato in vigore il 18 settembre 1996. Questo allegato concede agli Stati membri la possibilità di rilasciare le patenti secondo un modello diverso da quello tradizionale su supporto cartaceo previsto all’allegato I della direttiva. Questo secondo modello di patente si presenta sotto forma di una tessera in policarbonato, del tipo utilizzato in particolare per le carte di credito. Si possono apporre menzioni su questo tipo di patente come sulla patente tradizionale.
13 – BGB1. 1998 I, pag. 2214, in prosieguo: la «FeV». Quest'ultima è entrata in vigore il 1° gennaio 1999.
14 – Questa espressione designa i veicoli di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, della direttiva. Ricordo che si tratta dei motocicli con potenza superiore a 25 kw o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg (o di motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg).
15 – Vedere la proposta di revisione della direttiva 21 ottobre 2003, COM(2003) 621 def., punti 71 e 77. La Commissione constata che la normativa comunitaria attuale permette a numerosi giovani conducenti senza esperienza pratica di guidare i motocicli più potenti. Ora, essa fa notare che le statistiche degli incidenti dimostrano che il rischio di incidente per i conducenti principianti di questo tipo di veicoli è particolarmente elevato per i conducenti di età inferiore a 24 anni. Nell’interesse della sicurezza stradale, la Commissione propone quindi di aumentare da 21 a 24 anni l’età minima richiesta per l’accesso diretto alla guida di detti veicoli.
16 – Rac. pag. I‑7485.
17 – Racc. pag. I-0000.
18 – V. le citate sentenze Commissione/Paesi Bassi (punti 60-71) e Commissione/Spagna (punti 53-65). V., nello stesso senso, rispettivamente, paragrafi 34-58 e 40-56 delle mie conclusioni nelle cause in cui sono state pronunciate tali sentenze.
19 – Racc. pag. I‑0000, punto 31.
20 – Punto 37.
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