CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 26 gennaio 2006 1(1)
Causa C-377/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Ricorso per inadempimento – Risorse proprie della Comunità – Carnet TIR non scaricati –Iscrizione tardiva delle risorse proprie»
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso per inadempimento, la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (2) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle risorse proprie»), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (3) che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom), pari oggetto, del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 (4), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5), per i seguenti motivi:
– per non aver scaricato correttamente determinati documenti di transito (carnet TIR), con la conseguenza che le risorse proprie da essi derivanti non sono state né correttamente contabilizzate, né tempestivamente messe a disposizione della Commissione;
– per non aver comunicato alla Commissione tutti gli ulteriori importi doganali non contestati, che in correlazione all’omesso scarico dei carnet TIR da parte della dogana belga dal 1996 sono stati trattati allo stesso modo (riporto nella contabilità «B», anziché nella contabilità «A»);
– per essersi rifiutato di pagare gli interessi maturati sulle somme dovute alla Commissione.
2. Il presente procedimento concerne l’accertamento, la contabilizzazione e la messa a disposizione di risorse proprie derivanti dal regime di transito doganale con carnet TIR (in prosieguo: il «regime TIR») e presenta, pertanto, una stretta connessione per materia con la causa C‑105/02 (6), nella quale ho presentato le mie conclusioni in data 8 dicembre 2005. Benché le specifiche censure e omissioni, oggetto della presente causa, siano differenti da quelle della causa C‑105/02, per quanto riguarda il generale contesto di diritto e di fatto in cui si inquadra il presente procedimento – quindi, per uno sguardo d’insieme sulla problematica di fondo della contabilizzazione delle risorse proprie, sul regime TIR, nonché sulla sua crisi – è possibile fare riferimento alle valutazioni da me ivi svolte (7). Laddove, nel prosieguo delle presenti conclusioni, emergeranno ulteriori intersezioni tra le due cause, farò parimenti rinvio alle predette conclusioni.
II – Contesto normativo
A – Il regolamento relativo alle risorse proprie
3. La Commissione, nel suo ricorso, ha fatto riferimento al regolamento n. 1150/2000, che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, il quale era in vigore all’epoca in cui si sono verificate le irregolarità contestate. Considerato che tanto il contenuto quanto la numerazione degli articoli menzionati nel ricorso, cioè gli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento relativo alle risorse proprie, in tutte le sue varie versioni sono rimasti sostanzialmente identici e che, pertanto, non sorgono problemi in relazione al diritto della difesa dello Stato membro convenuto, e considerato altresì che, in base alla giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento va valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro interessato (8), la Commissione, nella presente causa, può legittimamente chiedere che venga dichiarata la violazione del regolamento relativo alle risorse proprie sulla base della versione del regolamento n. 1150/2000 (9).
4. Occorre, tuttavia, aggiungere che nel presente procedimento viene in rilievo – come se fosse una sorta di questione preliminare rispetto alla corretta contabilizzazione e iscrizione delle risorse proprie – anche l’obbligo di accertamento, così come disciplinato dall’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie. Anche tale disposizione è stata recepita nel regolamento n. 1150/2000 col medesimo testo con la quale compariva nel regolamento n. 1552/89; tuttavia, tale articolo era già stato modificato, con decorrenza 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (10). Pertanto, all’epoca in cui sono sorte le controverse obbligazioni doganali e fino al 14 luglio 1996, la disciplina dell’accertamento delle risorse proprie era la seguente:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
5. Pertanto, per valutare la condotta tenuta dalle autorità belghe in relazione all’accertamento dei carnet TIR risalenti agli anni dal 1992 al 1994, oggetto della presente causa, e in particolare per esaminare la questione della data dell’accertamento, in via di principio si dovrebbe fare riferimento al regolamento n. 1552/89 nella sua versione originaria, quanto meno – in conformità al principio secondo cui le norme di procedura sono generalmente applicabili a tutti i procedimenti pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (11) – fino all’entrata in vigore, in data 14 luglio 1996, della modifica apportata con il regolamento n. 1355/96.
6. Nel prosieguo, salva diversa specifica indicazione, farò riferimento, attenendomi al ricorso, al regolamento relativo alle risorse proprie nella versione del regolamento n. 1150/2000, le cui disposizioni pertinenti sono qui di seguito riportate.
7. L’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento relativo alle risorse proprie, a proposito dell’accertamento di un diritto della Comunità prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale».
8. L’art. 6, n. 1 e n. 3, lett. a) e lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie, a proposito della contabilizzazione delle risorse proprie dispone quanto segue:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
(…)
3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
9. L’art. 10, n. 1, del regolamento relativo alle risorse proprie stabilisce, a proposito del termine per la messa a disposizione delle risorse proprie, quanto segue:
«1. Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 94/728/CE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
B – La convenzione TIR
10. Il regime di transito doganale con carnet TIR ha il suo fondamento nella convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, sottoscritta a Ginevra il 14 novembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione TIR»), alla quale hanno tra gli altri aderito, quali Parti contraenti, sia il Regno del Belgio sia la Comunità europea (12).
11. Il capitolo II della convenzione TIR, in cui viene disciplinato il rilascio dei carnet TIR, nonché la responsabilità delle associazioni garanti, contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
«Articolo 8
1. L’associazione garante s’impegna a pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione ad un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione nei casi di cui al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni Parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto in cui il carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell’operazione TIR conformemente all’articolo 26 paragrafi 1 e 2 quando il carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale presso il quale è nuovamente iniziata l’operazione TIR.
5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.
6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.
7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all’associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle».
12. L’art. 11 della convenzione TIR disciplina nei seguenti termini il procedimento da seguire in caso di carnet TIR non scaricati o scaricati con riserve:
«1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall’accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all’associazione garante che il Carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 dev’essere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che il Carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l’attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
3. L’associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all’associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità».
C – Il regolamento d’applicazione del codice doganale
13. Il regime TIR, da includersi nei regimi di transito esterni, ha come base giuridica comunitaria, oltre alla convenzione internazionale TIR, il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del codice doganale»), il quale a sua volta si fonda sul codice doganale comunitario (14) (in prosieguo: il «CD»), e che sostanzialmente riprende ed attua, agli artt. 451 e segg., il regime introdotto dalla convenzione TIR.
14. L’art. 454 del regolamento d’applicazione del codice doganale stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
«1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell’utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.
2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali.
(…)».
15. L’art. 455 stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
«1. Quando si accerti un’infrazione o un’irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l’autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR o del carnet ATA e l’associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all’articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.
2. La prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell’articolo 454, paragrafo 3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA.
(…)».
III – Procedimento precontenzioso
16. La Commissione fonda il presente procedimento principalmente su due controlli delle risorse proprie, effettuati su suo incarico nel novembre 1996 e nel dicembre 1997 in Belgio, i quali, in base a quanto da essa riferito, hanno portato alla luce alcune irregolarità nell’accertamento, nella contabilizzazione e nell’iscrizione di risorse proprie della Comunità derivanti dal regime TIR, che hanno provocato un ritardo nella messa a disposizione di tali risorse proprie.
17. Le irregolarità – consistenti, nella maggior parte dei casi esaminati, nella tardiva contabilizzazione nella contabilità «B» di crediti doganali accertati, derivanti da carnet TIR non scaricati – che erano emerse in occasione del controllo delle risorse proprie effettuato nel 1996, dopo l’invio delle relazioni di controllo venivano nuovamente segnalate alle autorità belghe nel maggio 1999.
18. Per quanto concerne le irregolarità emerse in occasione del controllo delle risorse proprie effettuato nel 1997, dalla relazione di controllo risulta che le autorità belghe, in relazione a determinati carnet TIR non scaricati, non avevano proceduto a contabilizzare le somme accertate, benché queste fossero certe e non contestate. Solo dopo il controllo delle risorse proprie tali somme sarebbero state riportate nella contabilità «B», facendo menzione del ricorso proposto dall’associazione garante nazionale contro le misure di riscossione.
19. Poiché la Commissione riteneva che non si trattasse di obbligazioni doganali contestate, con lettera 2 febbraio 2000 invitava le autorità belghe a riportare le corrispondenti somme nella contabilità «A» e a fornirle, altresì, un resoconto, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 fino al 1° dicembre 1997, di tutti i carnet TIR non scaricati con i dati relativi al loro accertamento e alla loro contabilizzazione.
20. Nelle proprie lettere di risposta, quella del 12 febbraio 2001 relativa al controllo delle risorse proprie del 1996 e quella del 31 maggio 2000 relativa al controllo delle risorse proprie del 1997, le autorità belghe respingevano gli addebiti e gli argomenti della Commissione.
21. Poiché la Commissione rimaneva ferma nella propria convinzione che, nei casi presi in esame, il modo di procedere delle autorità belghe non fosse conforme alle disposizioni relative alle risorse proprie, nella lettera di diffida 23 ottobre 2001 confermava i propri addebiti alle autorità belghe, le quali rispondevano con lettera 17 gennaio 2002. Le autorità belghe nella propria risposta sostenevano nuovamente, tra l’altro, che le obbligazioni doganali derivanti dai carnet TIR non scaricati dovevano essere considerate come obbligazioni contestate, e facevano per il resto riferimento alla crisi strutturale in cui si sarebbe trovato il regime TIR tra il 1995 e il 1997 a causa del recesso, intervenuto alla fine del 1994, del pool di assicurazioni internazionale dal contratto di riassicurazione.
22. Il 26 giugno 2002 la Commissione inviava al Belgio un parere motivato. Poiché le autorità belghe non hanno soddisfatto le richieste ivi espresse dalla Commissione, questa ha proposto il presente ricorso.
IV – Esame del ricorso
A – Sul primo addebito: non corretto disbrigo di determinati carnet TIR con conseguente contabilizzazione irregolare e versamento tardivo di risorse proprie
1. Sulla ricevibilità
a) Principali argomenti delle parti
23. In via preliminare, il governo belga fa valere l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui con esso si contesta la tardiva contabilizzazione delle somme nella contabilità «B». Ad avviso del governo belga, infatti, tale contabilizzazione sarebbe stata effettuata non appena la Commissione, con la relazione sul controllo delle risorse proprie, aveva segnalato la questione alle autorità belghe, sicché al momento dell’invio del parere motivato la violazione contestata sarebbe stata già rimossa. Per tale parte, pertanto, il ricorso per inadempimento sarebbe irricevibile.
24. La Commissione respinge tale argomento e rileva che le autorità belghe, nella maggior parte dei trentatrè casi controversi, nel 1996 non avevano ancora effettuato alcuna registrazione contabile – né nella contabilità «B», né nella contabilità «A» – e che solo nel dicembre 1997 avevano riportato le somme in questione nella contabilità «B». Essendosi le autorità belghe rifiutate di trasmettere ulteriori fascicoli simili, non si potrebbe nemmeno escludere che vi siano anche altri casi dello stesso tipo. Inoltre, l’erronea contabilizzazione nella contabilità «B» produrrebbe le conseguenze di una ritardata contabilizzazione, sicché si dovrebbero pagare gli interessi di mora.
b) Valutazione
25. Occorre in proposito rilevare che un irregolare trattamento contabile delle somme relative alle obbligazioni doganali – si tratti di un ritardo nella contabilizzazione nella contabilità «A», ovvero di un’indebita contabilizzazione nella contabilità «B» – può comportare un inadempimento dell’obbligo, imposto dal regolamento relativo alle risorse proprie, di iscrivere tempestivamente le somme relative alle obbligazioni doganali sul conto della Commissione, sicché tale irregolarità può far sorgere l’obbligo di pagare gli interessi di mora.
26. Pertanto, qualora dovesse risultare fondato l’addebito della Commissione circa l’irregolare contabilizzazione e il mancato versamento tempestivo delle somme controverse, non può escludersi che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non siano state eliminate tutte le conseguenze dell’inadempimento, in particolare mediante il versamento di eventuali interessi di mora ai sensi del regolamento relativo alle risorse proprie. Quantunque l’accertamento della regolarità della contabilizzazione nel presente caso – o, rispettivamente, del fatto che le somme controverse potessero o meno essere legittimamente riportate nella contabilità «B» – dovrà essere condotto solo in sede di esame del merito, sussiste in ogni caso, per quanto sopra osservato, un interesse alla constatazione dell’eventuale inadempimento, lamentato dalla Commissione (15).
27. Ritengo, pertanto, che l’eccezione di irricevibilità non sia fondata.
2. Nel merito
a) Principali argomenti delle parti
28. La Commissione sostiene che dai due controlli delle risorse proprie, effettuati su suo incarico in Belgio nel novembre 1996 e nel dicembre 1997, sono emerse irregolarità nell’accertamento, nella contabilità e nell’iscrizione di risorse proprie della Comunità. I casi presi in esame in occasione dei suddetti controlli, relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, non costituirebbero casi isolati, ma sarebbero espressione di una prassi radicata e generalizzata. La Commissione rimprovera al Regno del Belgio di non aver riportato nella contabilità «A» e di non aver iscritto sul conto della Commissione, entro il termine previsto dall’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie, i diritti in parola, benché si tratti di diritti certi e non contestati.
29. Per quanto riguarda, in particolare, i casi esaminati nel novembre 1996, la Commissione rileva che le autorità belghe, in venti dei trentatrè casi esaminati, solo un anno dopo il controllo delle risorse proprie avrebbero riportato in contabilità i diritti accertati, derivanti da carnet TIR non scaricati. In due casi le autorità belghe avrebbero ammesso la violazione delle disposizioni sulle risorse proprie (omessa comunicazione dell’obbligazione doganale con conseguente prescrizione della stessa), senza tuttavia aver ancora messo a disposizione della Commissione le somme corrispondenti.
30. I diritti derivanti da una prima serie di carnet TIR sarebbero stati riportati nella contabilità «A» solo dopo il pagamento effettuato nell’agosto del 1999 dall’associazione garante nazionale. Ai sensi dell’art. 455 del regolamento d’applicazione del codice doganale, in combinato disposto con l’art. 11 della convenzione TIR, le autorità belghe avrebbero dovuto accertare al più tardi 15 mesi (12 + 3) dopo l’accettazione del carnet TIR i corrispondenti diritti, riportandoli poi nella contabilità «A» entro il termine di cui all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie. Dal momento che i carnet TIR sarebbero stati accettati nel 1993, sarebbero divenuti esigibili gli interessi di mora per il ritardo nella contabilizzazione e nell’iscrizione. In un’altra serie di casi, le autorità belghe non avrebbero riportato i diritti nella contabilità «A» in quanto l’associazione garante nazionale avrebbe proposto ricorso contro le misure di riscossione.
31. Per quanto riguarda i casi esaminati nel dicembre 1997, la Commissione rileva che le autorità belghe in un primo momento non avrebbero affatto riportato in contabilità i diritti derivanti da determinati carnet TIR non scaricati, mentre, dopo il controllo delle risorse proprie, li avrebbero erroneamente riportati nella contabilità «B» in considerazione dei ricorsi presentati dall’associazione garante nazionale.
32. La Commissione respinge i vari argomenti con i quali il governo belga tenta di dimostrare la correttezza delle condotte censurate.
33. La Commissione osserva che i ritardi nella contabilizzazione hanno di molto superato i termini previsti nell’art. 6, n. 3, del regolamento relativo alle risorse proprie, sia che si faccia riferimento alla registrazione nella contabilità «A», sia che si faccia riferimento alla registrazione nella contabilità «B». Il governo belga a quanto pare affermerebbe che tutti i fascicoli in questione (settantadue) riguarderebbero casi di frode; tuttavia, la Commissione disporrebbe di informazioni soltanto in merito ai trentatrè carnet TIR che hanno costituito l’oggetto dei controlli del 1996. Ad avviso della Commissione, i ritardi nella registrazione nella contabilità «A» hanno prodotto un ritardo nel versamento delle corrispondenti risorse proprie, dando così luogo agli interessi di mora. Le autorità belghe solo anni dopo la comunicazione dell’omesso scarico si sarebbero attivate per contabilizzare le somme controverse. La Commissione rigetta ad uno ad uno i vari argomenti del governo belga, secondo cui si sarebbe trattato di diritti contestati o non certi ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie. Essa, inoltre, sottolinea in particolar modo che la questione della contestazione dei diritti in parola da parte dell’associazione garante nazionale non sarebbe rilevante nella presente causa, in quanto tale contestazione sarebbe comunque intervenuta dopo che tali diritti avrebbero dovuto essere riportati nella contabilità «A» e avrebbero dovuto essere messi a disposizione della Comunità.
34. Il governo belga richiama in via preliminare la crisi in cui il regime TIR era caduto dall’inizio degli anni Novanta e in cui si trovava tra il 1995 e il 1997 soprattutto a causa del recesso, alla fine del 1994, del pool di assicurazioni internazionale dal contratto di riassicurazione, essendosi tale pool rifiutato da quel momento in poi di pagare le obbligazioni doganali sorte prima del 1994. Tutti i fascicoli doganali rilevanti nella presente causa concernerebbero obbligazioni doganali di tal tipo e costituirebbero oggetto del procedimento arbitrale instaurato nei confronti del pool di assicurazioni internazionale, procedimento che nel 1999 avrebbe portato ad alcuni pagamenti, subito riportati nella contabilità «A». L’associazione garante belga, pur non essendo receduta dal contratto di garanzia, tuttavia si sarebbe sistematicamente opposta ad ogni richiesta di pagamento derivante dai carnet TIR assicurati dal vecchio pool di assicurazioni. Tutte le risorse proprie, oggetto della presente causa, deriverebbero da settantadue carnet TIR fraudolentemente (non) scaricati tra il giugno 1992 e il novembre 1994, i quali sarebbero stati assicurati dal vecchio pool di assicurazioni internazionale.
35. Il governo belga rileva che la Commissione – ad eccezione di due carnet TIR, in relazione ai quali tale governo avrebbe ammesso il proprio ritardo nella richiesta del pagamento dei dazi e delle tasse doganali – non avrebbe sostenuto che l’accertamento non era stato effettuato ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie. Affinché sia possibile un accertamento, dovrebbero risultare soddisfatte quattro condizioni, il che si verificherebbe solo al momento della richiesta di pagamento all’associazione garante. Secondo il governo belga, ai sensi dell’art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione TIR, lo Stato membro deve richiedere il pagamento entro tre anni, e non entro quindici mesi, dall’accettazione del carnet TIR – lo Stato membro avrebbe infatti a disposizione un anno per la notificazione dell’omesso scarico, e due anni per la richiesta di pagamento di dazi e tasse doganali –, a meno che, come nel presente caso, si tratti di carnet TIR fraudolentemente scaricati, per i quali il termine sarebbe di quattro anni.
36. Ad avviso del governo belga i diritti in questione sono stati legittimamente riportati nella contabilità «B». Esso contesta che si sia trattato di diritti certi ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie. A tale proposito richiama la natura della garanzia (personale) prevista dal regime TIR e il rifiuto di pagare da parte del pool di assicurazioni internazionale. Una garanzia dovrebbe essere escutibile nel momento in cui il debitore principale non può pagare. Nel presente caso, invece, il termine per la contabilizzazione sarebbe scaduto in una fase in cui il pool di assicurazioni internazionale aveva già comunicato il suo recesso dal contratto.
37. Il governo belga fa valere, altresì, che la contestazione di cui all’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie non deve necessariamente essere fatta dal debitore doganale diretto. La contestazione può anche provenire dall’associazione garante. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, la contestazione non sarebbe vincolata a determinati requisiti di forma. Inoltre, essa non dovrebbe intervenire necessariamente entro il termine previsto per la contabilizzazione delle risorse proprie.
b) Valutazione
i) Considerazioni preliminari
38. Occorre sottolineare che – oltre alle difficoltà dovute, in primo luogo, al fatto che le parti del procedimento, nel ricostruire il contesto normativo e i fatti rilevanti del procedimento per inadempimento, non sempre procedono in modo propriamente diligente (16) e, in secondo luogo, al fatto che le stesse disposizioni pertinenti di diritto comunitario in materia di risorse proprie derivanti dalle imposte doganali sono talvolta molto imprecise o addirittura incoerenti e contraddittorie (17) e per giunta, durante lo svolgimento di un procedimento, vengono più volte modificate – una particolare ragione di complessità per i casi, come il presente, concernenti le risorse proprie, risiede, da un lato, nella stretta interrelazione esistente tra i vari obblighi previsti dal regolamento relativo alle risorse proprie, e, dall’altro, nel rapporto nel quale i suddetti obblighi vengono a trovarsi rispetto agli obblighi che derivano, invece, dalle disposizioni sulla nascita e sulla riscossione delle varie risorse proprie (nel presente caso, i dazi doganali).
39. Anche nel presente procedimento la Commissione ha fatto riferimento a vari obblighi scaturenti dal regolamento relativo alle risorse proprie, nonché alle disposizioni comunitarie in materia di riscossione dei dazi doganali («non corretto scarico di determinati carnet TIR»), motivo per cui le summenzionate interrelazioni devono essere preliminarmente un po’ chiarite, tanto più che esse assumono rilevanza al fine di chiarire la prospettiva necessaria per valutare la sussistenza dell’inadempimento di volta in volta fatto valere dalla Commissione.
40. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obblighi derivanti dal regolamento relativo alle risorse proprie, devono essere menzionati – trattandosi degli obblighi più importanti, come ha sottolineato il governo belga – l’accertamento dei diritti della Comunità ai sensi dell’art. 2, la contabilizzazione di tali diritti ai sensi dell’art. 6, quindi la loro iscrizione sul conto della Commissione ai sensi degli artt. 9 e 10, ed infine il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nell’iscrizione ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie. Orbene, il reciproco rapporto tra tali obblighi è il seguente: l’obbligo di pagare gli interessi di mora si ricollega all’iscrizione delle risorse proprie; la (tempestiva) iscrizione delle risorse proprie dipende a sua volta dall’accertamento come pure dalla contabilizzazione delle risorse proprie entro i termini rispettivamente previsti per ciascuna di tali operazioni.
41. A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sussiste «un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i limiti impartiti ed, infine, quello di versare interessi di mora» (18).
42. Peraltro, gli interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse proprie sono state iscritte sul conto della Commissione. La Corte ne ha tratto la conclusione che non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle, e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle (19).
43. Conseguentemente, un ritardo – o addirittura una completa omissione – dell’iscrizione, che a sua volta comporta l’obbligo di pagare gli interessi di mora, può essere dovuto tanto a un superamento dei termini che decorrono dalla data dell’avvenuto accertamento delle risorse proprie in questione, quanto al fatto che l’accertamento è stato effettuato troppo tardi o è stato del tutto omesso, benché ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie avrebbe dovuto essere effettuato.
44. D’altro canto, come ho sottolineato nelle mie conclusioni presentate nella causa C-105/02 (20), anche la contabilizzazione assume un’autonoma rilevanza ai fini di una (tempestiva) iscrizione delle risorse proprie, dal momento che, in base al regolamento relativo alle risorse proprie, nella versione qui rilevante, il termine per l’iscrizione delle somme registrate nella contabilità «B» fa in ogni caso riferimento alla riscossione di tali somme, mentre il termine per l’iscrizione delle somme registrate nella contabilità «A» si ricollega all’accertamento di tali somme. Ne deriva a sua volta che, per le somme registrate nella contabilità «B», fintanto che non si procede alla loro riscossione, non può parlarsi di ritardo nell’iscrizione. D’altra parte, un indebito riporto di determinate somme nella contabilità «B», anziché nella contabilità «A», implica un ritardo nell’iscrizione e, pertanto, l’obbligo di pagare gli interessi di mora.
45. Occorre, tuttavia, precisare che l’inosservanza degli obblighi di contabilizzazione imposti dal regolamento relativo alle risorse proprie, come pure l’inosservanza degli altri obblighi sopra menzionati, costituisce in sé e per sé – quindi anche a prescindere dai suoi effetti sulle finanze della Comunità e dalle sue ricadute sulla data di iscrizione delle corrispondenti somme – violazione del diritto comunitario e come tale deve essere accertata nell’ambito di un procedimento d’inadempimento.
46. Passando ora ad analizzare il rapporto esistente tra la disciplina delle risorse proprie, in cui sono stabilite le modalità con le quali gli Stati membri mettono a disposizione le risorse proprie destinate alle Comunità, e la disciplina della nascita e della riscossione dei dazi doganali, la quale è principalmente contenuta nelle disposizioni doganali comunitarie (quindi, soprattutto nel CD, nel regolamento d’applicazione del codice doganale e nella convenzione TIR) nonché nelle disposizioni legislative e amministrative dei singoli Stati, si deve prima di tutto constatare che gli addebiti sollevati dalla Commissione, stando al contenuto del ricorso, si limitano alle sole violazioni del regolamento relativo alle risorse proprie, sicché la Corte non deve in questa sede accertare separatamente eventuali violazioni delle disposizioni del diritto doganale.
47. Tuttavia, tali violazioni potrebbero assumere rilevanza nel presente procedimento qualora risultasse che esse implicano anche una violazione della disciplina delle risorse proprie ovvero pregiudicano la messa a disposizione delle risorse proprie (21). Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda l’accertamento dei diritti, giacché tale accertamento si rifà alle disposizioni doganali e, come ho già sopra esposto, l’obbligo di iscrizione sul conto della Commissione ed eventualmente l’obbligo di versare gli interessi di mora sorgono non solo in relazione a diritti effettivamente accertati, ma anche in relazione a diritti il cui accertamento – a causa dell’inosservanza delle disposizioni doganali comunitarie – sia stato illegittimamente omesso o effettuato troppo tardi dallo Stato membro (22).
48. Conseguentemente, laddove l’applicazione della normativa doganale risulta rilevante o comunque può produrre effetti rispetto alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità, così come disciplinata nel regolamento relativo alle risorse proprie, si verifica una sorta di «sovrapposizione» di questi due ambiti normativi. Così, ad esempio, i termini (ordinatori) previsti nelle disposizioni doganali devono essere intesi in funzione di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie e possono, pertanto, essere considerati invece tassativi nella prospettiva dell’adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento relativo alle risorse proprie (23).
ii) Valutazione degli addebiti in particolare
49. Passando ora al merito della censura mossa dalla Commissione, si deve constatare che essa fa riferimento a «determinati documenti di transito», senza, tuttavia, indicare più specificamente nel ricorso i singoli documenti di transito e senza indicare una determinata somma. Anche nei motivi di ricorso la Commissione si riferisce agli esiti dei due controlli delle risorse proprie nel loro complesso, e solo a titolo esemplificativo menziona il trattamento ricevuto da singoli documenti di transito. Dalle argomentazioni svolte e dalle informazioni fornite dalla Commissione emerge, pertanto, la necessità di verificare piuttosto, sulla scorta dei controlli a campione delle risorse proprie, l’eventuale sussistenza di una condotta inadempiente delle autorità belghe agli obblighi comunitari relativi al regime TIR, quantomeno in determinati casi, senza che risulti, invece, necessario, a mio avviso, dimostrare che le censure relative ai vari carnet TIR controversi – in relazione ai quali vi è divergenza tra le informazioni fornite dalla Commissione e quelle fornite dal governo belga – siano fondate.
50. Ciò detto, occorre rilevare che, in relazione a due carnet TIR, il governo belga ha ammesso che non è stata effettuata la riscossione delle corrispondenti obbligazioni doganali per colpa delle autorità belghe che non avevano, infatti, provveduto alle comunicazioni necessarie, sicché la relativa censura mossa dalla Commissione non è stata contestata.
51. Per quanto riguarda gli altri casi presi in considerazione, i rilievi, dai contorni invero non ben definiti, sollevati dalla Commissione, ruotano fondamentalmente intorno a due addebiti principali, cui si riconnettono gli ulteriori argomenti, e segnatamente, da un lato, la tardiva contabilizzazione di risorse proprie derivanti da carnet TIR, effettuata solo un anno dopo il rispettivo controllo delle risorse proprie, e, dall’altro, la contabilizzazione – errata secondo la Commissione – delle risorse proprie nella contabilità «B», anziché nella contabilità «A».
52. I fatti che stanno alla base di entrambi gli addebiti – e cioè che la contabilizzazione di taluni diritti derivanti da carnet TIR, accettati tra il 1992 e il 1994, è stata effettuata solo circa un anno dopo i rispettivi controlli delle risorse proprie del 1996 e del 1997, e con riporto degli stessi nella contabilità «B» – non sono stati contestati. Il governo belga contesta, piuttosto, che ci sia stato un ritardo nella contabilizzazione e sostiene che legittimamente le somme controverse sono state riportate nella contabilità «B».
53. Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, il ritardo nella contabilizzazione, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento relativo alle risorse proprie, sia i diritti da riportare nella contabilità «A», sia quelli da riportare nella contabilità «B» devono essere contabilizzati al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo il loro accertamento.
54. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie, nella versione qui rilevante rispetto al profilo dell’accertamento (24), un diritto delle Comunità «è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto».
55. A tal proposito occorre prima di tutto constatare che il suddetto accertamento, al quale gli Stati membri sono obbligati (25), non costituisce un atto separato di accertamento cui dovrebbero provvedere i servizi competenti degli Stati membri. Il concetto di accertamento si ricollega, invece, a determinati passaggi procedimentali o atti amministrativi (comunicazione dell’importo dovuto) che vengono compiuti in vista della riscossione delle risorse proprie di volta in volta rilevanti (nel caso di specie, i dazi). Siffatto collegamento del concetto di accertamento con le varie fasi del procedimento di riscossione potrebbe anche dar ragione della vaghezza con cui, nelle varie versioni del regolamento relativo alle risorse proprie, vengono definite le condizioni in presenza delle quali l’obbligo di accertamento delle risorse proprie si considera soddisfatto. Si tenga presente, infatti, che tali condizioni, da un lato, devono poter essere applicate ai diversi tipi di risorse proprie o tributi, dall’altro, però, devono anche tener conto delle residue differenze presenti nei procedimenti amministrativi degli Stati membri.
56. A proposito della comunicazione dell’importo dovuto, la seconda frase dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie, nella versione in vigore all’epoca dei fatti controversi (26), rinvia alle disposizioni comunitarie applicabili in materia, quindi, nel caso di specie, alle disposizioni comunitarie in materia doganale. Più precisamente, la disciplina della riscossione delle obbligazioni doganali derivanti da irregolarità intervenute nell’ambito del regime TIR discende in parte dalla convenzione TIR, in parte dalle specifiche disposizioni in materia di regime TIR contenute nel regolamento d’applicazione del codice doganale, il quale a sua volta rinvia alla convenzione TIR e alle disposizioni comunitarie e nazionali, e per il resto dal codice doganale.
57. Ritengo, pertanto, che la comunicazione di cui parla l’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie sia costituita, nel presente caso, dalla richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR – e di tale avviso sono anche la Commissione ed il governo belga.
58. In base all’art. 2, seconda frase, del regolamento relativo alle risorse proprie, tale comunicazione deve essere effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti.
59. Peraltro, se tale comunicazione non viene effettuata nel suddetto momento – vale a dire non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato – l’effettiva comunicazione dell’importo dovuto non è decisiva per stabilire la data dell’accertamento ai sensi del regolamento relativo alle risorse proprie. Ciò è una conseguenza del fatto che gli Stati membri sono obbligati ad accertare i diritti delle Comunità e non possono esimersi da tale accertamento, perché altrimenti l’equilibrio finanziario delle Comunità verrebbe sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro (27).
60. Pertanto, per stabilire la data dell’accertamento, in via di principio si deve fare riferimento al giorno in cui vengono in essere le condizioni per effettuare la comunicazione dell’importo dovuto, vale a dire al giorno in cui le autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dovuto e di determinare l’identità del soggetto passivo (28).
61. Nel presente caso, mentre il governo belga è dell’avviso che gli Stati membri dispongano per l’accertamento di tre anni ovvero – in caso di carnet TIR scaricati fraudolentemente – di quattro anni, la Commissione ritiene, invece, che l’accertamento debba essere in ogni caso effettuato al più tardi entro i quindici mesi successivi all’accettazione del corrispondente carnet TIR. A mio avviso, nessuna delle due teorie può essere condivisa nella sua generalità.
62. A proposito della tesi sostenuta dal governo belga, occorre tener presente che i termini di due anni per la notificazione del mancato scarico o dello scarico con riserve di cui all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR (al più presto dopo tre mesi entro un anno, ovvero – in caso di scarico fraudolento – entro due anni) ed il termine per la richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR (al più tardi, due anni) costituiscono termini massimi e che la comunicazione dell’importo dovuto ai fini del regolamento relativo alle risorse proprie deve essere effettuata il prima possibile (29). Pertanto, tali termini non possono essere semplicemente sommati tra loro, dando per scontato che l’accertamento dei diritti nei casi in questione avrebbe dovuto essere effettuato, sulla scorta di un calcolo globale, solo tre o, rispettivamente, quattro anni dopo l’accettazione del carnet TIR.
63. Sul punto occorre inoltre osservare che, come ha rilevato la Commissione, in trentun casi la notificazione del mancato scarico o dello scarico con riserve è comunque intervenuta, in realtà, assai prima – invero, nel giro di pochi mesi o anche pochi giorni – della scadenza dei termini massimi di uno o due anni, previsti dall’art. 11, n. 1.
64. A proposito, invece, della tesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui l’accertamento dovrebbe in ogni caso essere effettuato al più tardi quindici mesi dopo l’accettazione del carnet TIR, vorrei anzitutto far notare che tale termine, in determinate ipotesi, non potrebbe comunque essere rispettato. Ai sensi dell’art. 454 del regolamento d’applicazione del codice doganale, lo Stato membro opera la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili quando si accerta che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità, tenuto altresì conto che la nascita dell’obbligazione doganale è per il resto disciplinata dal CD (a seconda del tipo di infrazione o irregolarità, vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 202 e 203). Occorre, qui, sottolineare il fatto che un ufficio doganale di entrata – nel presente caso si tratta per l’appunto della riscossione da parte di un ufficio doganale di entrata – per poter compiere le ulteriori operazioni necessarie per la riscossione e l’accertamento delle risorse proprie deve avere notizia dell’infrazione, e dunque della nascita dell’obbligazione doganale. Normalmente, l’ufficio doganale di entrata acquisisce tale notizia dalle informazioni che gli fornisce l’ufficio doganale di partenza o dalla copia n. 2 che gli viene rispedita. Nel caso in cui presso la dogana di entrata – dopo la scadenza del termine di volta in volta fissato per la presentazione delle merci menzionate nel carnet TIR, compreso un termine adeguato per la ri-spedizione – non arrivi la copia n. 2, si potrebbe anche eventualmente pretendere che l’ufficio doganale di entrata a questo punto sospetti un’infrazione e, pertanto, dia già inizio alle operazioni necessarie per la riscossione e l’accertamento delle risorse proprie. Per contro, nell’ipotesi in cui – come è successo nel presente caso – l’ufficio doganale di entrata riceva copie n. 2 falsificate, esso non può sospettare, fintanto che la frode non venga scoperta, che è stata commessa un’irregolarità e, pertanto, potrà avviare il procedimento di riscossione e accertamento solo nel momento in cui avrà avuto notizia di tale irregolarità e, quindi, della nascita dell’obbligazione doganale.
65. Peraltro, occorre tener presente che i termini previsti per la riscossione di obbligazioni doganali derivanti da carnet TIR non sono necessariamente equiparabili, ai fini della determinazione della data dell’accertamento, ai termini previsti per i transiti comunitari, oggetto delle sentenze C‑460/01 (30) e C‑104/02 (31). Le due cause citate concernevano il termine di undici mesi per la notificazione dell’omessa presentazione ai sensi dell’art. 379, n. 1, del regolamento d’applicazione del codice doganale, ed il termine di tre mesi, a decorrere dalla data della predetta notificazione, per la prova della regolarità dell’operazione di transito ai sensi dell’art. 379, n. 2, del regolamento d’applicazione del codice doganale. La Corte ha stabilito, da un lato, che il termine di undici mesi per la notificazione dell’omessa presentazione, alla luce degli obblighi derivanti per gli Stati membri dal regolamento relativo alle risorse proprie, costituisce un termine perentorio (32), dall’altro, che l’obbligazione doganale deve essere comunicata o riscossa immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi concesso per la prova della regolarità dell’operazione di transito, in quanto al più tardi in tale momento le autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dovuto e di determinare l’identità del debitore (33). La Corte ha, altresì, statuito che non osta a detta interpretazione la circostanza che, in base alle pertinenti disposizioni del codice doganale, è possibile effettuare la comunicazione della somma dovuta durante un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, giacché tale termine massimo non mette in discussione gli obblighi nei confronti della Comunità derivanti dalle disposizioni in materia di risorse proprie (34).
66. Alla luce della surriferita giurisprudenza, nel caso di specie si deve consentire con la Commissione là dove essa afferma che, qualora si accerti che è stata commessa un’infrazione, ai sensi dell’art. 455, n. 1, del regolamento d’applicazione del codice doganale in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, vige un termine perentorio di dodici mesi per la notificazione dell’infrazione o dell’omesso scarico (ovvero, in caso di scarico abusivo o fraudolento, un termine di due anni). A proposito, invece, del termine di tre mesi al quale la Commissione fa riferimento, deve rilevarsi che tale termine, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, indica semplicemente il giorno in cui, al più presto, può essere inviata la richiesta di pagamento all’associazione garante. Fuori da tale ipotesi, il titolare del carnet TIR e l’associazione garante hanno a disposizione due anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell’infrazione, per fornire la prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR, ai sensi dell’art. 455, n. 2, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della convenzione TIR. Pertanto, mentre il lasso di tempo che, in base alle statuizioni della Corte nelle cause C‑104/02 (35) e C‑460/01 (36), ai sensi dell’art. 379 del regolamento d’applicazione del codice doganale spetta alle autorità degli Stati membri per la comunicazione dell’obbligazione doganale e, quindi, per l’accertamento delle risorse proprie, tiene integralmente conto del termine per la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa, per contro, se si seguisse la tesi della Commissione, nel regime TIR la richiesta di pagamento dovrebbe sistematicamente essere effettuata quando è ancora pendente il termine per la prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR. Peraltro, tale termine non è rivolto primariamente alle autorità doganali, bensì è un termine messo a disposizione del titolare del carnet TIR o dell’associazione garante e, pertanto, non può subire alcuna abbreviazione a loro sfavore per effetto delle disposizioni in materia di risorse proprie.
67. Per i predetti motivi dubito che, in linea generale, possa ritenersi che la comunicazione della somma dovuta e, pertanto, l’accertamento di cui all’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie possano essere effettuati, al più tardi, dopo quindici mesi a far data dall’accettazione del corrispondente carnet TIR. E’, per contro, certo che tale comunicazione – nella specie, la richiesta di pagamento – deve essere effettuata non appena le autorità doganali siano in grado di farlo. A tal proposito dovrebbe, altresì, precisarsi che nel regime TIR le autorità doganali non sono in grado di determinare l’identità del debitore doganale soltanto quando si scopre chi sia il «vero debitore doganale», essendo comunque sempre noto un debitore doganale, ovverosia l’associazione garante, la quale risponde solidalmente con la persona o le persone che sono direttamente tenute a pagare le somme dovute.
68. Nel presente procedimento risulta comunque dal fascicolo che, nella maggior parte dei casi che formarono oggetto del controllo delle risorse proprie del 1996, la richiesta di pagamento delle obbligazioni doganali esigibili venne inoltrata, già nel febbraio 1995, sia al titolare del carnet TIR che all’associazione garante. Pertanto, si deve comunque constatare che, al più tardi in tale data, le autorità belghe dovevano evidentemente disporre delle informazioni necessarie per stabilire l’importo dovuto e determinare l’identità del soggetto passivo, sicché i corrispondenti diritti dovevano essere accertati al più tardi in quella data. Conseguentemente, deve rilevarsi che la contabilizzazione di tali diritti, essendo stata effettuata – circostanza non controversa – solo un anno dopo il controllo delle risorse proprie, vale a dire nel 1997, è comunque intervenuta troppo tardi.
69. Si deve pertanto constatare che le autorità belghe hanno accertato con ritardo i diritti derivanti dai carnet TIR e con ritardo li hanno anche contabilizzati, in quanto li hanno riportati nella contabilità «B» solo circa un anno dopo i controlli delle risorse proprie del 1996 e del 1997, ovvero – ammesso che l’accertamento sia stato davvero effettuato nel giorno in cui le autorità doganali sono state per la prima volta in grado di determinare la somma dovuta e l’identità del debitore doganale – si deve comunque constatare che la contabilizzazione è stata effettuata con ritardo.
70. Per quanto concerne, in secondo luogo, l’addebito mosso dalla Commissione, secondo cui determinate somme derivanti da carnet TIR sarebbero state indebitamente riportate nella contabilità «B», occorre rilevare che, come ho già esposto nelle mie conclusioni presentate nella causa C-105/02 (37), in via di principio possono essere riportati nella contabilità «B», da un lato, i diritti accertati e non ancora riscossi per i quali non è stata fornita alcuna garanzia e, dall’altro, i diritti accertati non riscossi e coperti sì da garanzie, ma che hanno formato oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
71. In merito ai vari argomenti con i quali il governo belga fa valere che i diritti controversi non costituivano diritti coperti da garanzia ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie, devo rinviare ancora una volta alle mie conclusioni nella causa C-105/02, nelle quali ho appurato che la garanzia prevista dall’art. 8 della convenzione TIR costituisce, in linea di principio, una garanzia rilevante ai fini del citato art. 6, n. 3. lett. b), sicché i diritti accertati derivanti da carnet TIR devono essere in ogni caso riportati nella contabilità «A» per l’importo della copertura massima concordata nel regime TIR, fino a concorrenza del quale le associazioni garanti rispondono per le obbligazioni doganali, e devono essere messi a disposizione della Comunità entro il termine stabilito all’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento relativo alle risorse proprie (38).
72. Sulla scorta delle mie valutazioni in tale sede svolte, sono anch’io dell’avviso che – a prescindere dalla questione relativa alla misura in cui la crisi del regime TIR e le sue conseguenze, come il recesso, nel 1994, del pool di assicurazioni internazionale dal contratto di riassicurazione, abbiano effettivamente avuto ricadute, all’epoca dei fatti in causa, sulle garanzie che avrebbero dovuto essere fornite dall’associazione garante belga – le autorità belghe, in forza del regolamento relativo alle risorse proprie e del principio, che ne sta alla base, della collaborazione leale, per reagire alle predette difficoltà non fossero legittimate a derogare, arbitrariamente e senza consultare la Commissione, alla prescritta contabilizzazione delle obbligazioni doganali derivanti da carnet TIR nella contabilità «A» (39).
73. Come risulta dal fascicolo, una siffatta, previa consultazione non c’è stata ed anzi la Commissione, all’esito dei controlli delle risorse proprie, ha più volte segnalato di non essere d’accordo con il riporto nella contabilità «B».
74. Per tali motivi, l’argomento del governo belga relativo alla crisi del regime TIR e alle sue ricadute dev’essere respinto.
75. Parimenti da respingere è l’argomento del governo belga, secondo cui le somme in esame potevano essere legittimamente riportate nella contabilità «B» in quanto si trattava di «diritti oggetto di contestazione» ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie.
76. Vero è che si deve convenire con il governo belga sul fatto che una siffatta contestazione, in via di principio, può provenire anche da parte del soggetto garante, ovverosia da parte dell’associazione garante. A mio avviso ciò è soprattutto una conseguenza del fatto che tale associazione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della convenzione TIR, risponde solidalmente con il titolare del carnet TIR del pagamento delle obbligazioni doganali esigibili, sicché le devono spettare le stesse possibilità di difesa (40).
77. Tuttavia, concordo con la Commissione che la «contestazione», come emerge già dalla lettera dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie, deve riferirsi al diritto stesso e non alla garanzia, deve cioè trattarsi di una contestazione del debito doganale all’origine (41). Ma nel caso di specie, da quanto risulta dai documenti e dalle osservazioni del governo belga, non si tratta di contestazioni di tal tipo. Piuttosto, l’associazione garante belga ha con ogni evidenza sistematicamente rifiutato di effettuare i pagamenti in garanzia a seguito del recesso dal contratto di riassicurazione da parte del pool di assicurazioni internazionale e del conseguente rischio di una propria insolvenza.
78. Ne deriva che la tesi del governo belga, secondo cui le somme in questione sarebbero state legittimamente riportate nella contabilità «B», comunque non può essere accolta, e ciò anche a prescindere dall’eventualità che, come ha rilevato la Commissione, già alla data rilevante per la contabilizzazione sussistessero le condizioni che secondo il governo belga avrebbero giustificato il riporto nella contabilità «B».
79. Si deve, pertanto, constatare che le censure della Commissione, relative alla contabilizzazione tardiva ed errata di risorse proprie derivanti da carnet TIR, risultano fondate.
80. In base alle considerazioni sopra svolte, occorre pertanto stabilire che il primo addebito mosso dalla Commissione è fondato.
B – Sul secondo addebito: omessa comunicazione alla Commissione di informazioni relative a determinati, ulteriori importi doganali non contestati che hanno ricevuto un’analoga registrazione contabile
1. Principali argomenti delle parti
81. Con il secondo addebito la Commissione fa valere che le autorità belghe, nonostante gli inviti loro rivolti, avrebbero omesso di informarla di tutti gli altri importi doganali non contestati, correlati a carnet TIR non scaricati dagli uffici doganali belgi a partire dal 1996, i quali sono stati assoggettati ad un trattamento analogo a quello dei carnet TIR controllati, essendo stati anch’essi riportati nella contabilità «B». In tal modo il Regno del Belgio avrebbe violato il proprio obbligo di collaborazione leale, che sta alla base sia del regolamento relativo alle risorse proprie sia dell’art. 10 CE.
82. Il governo belga è dell’avviso che non gli si possa rimproverare alcuna violazione dell’obbligo di collaborazione leale.
2. Valutazione
83. Come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa C‑105/02, in forza del principio della collaborazione leale che sta alla base anche del regolamento relativo alle risorse proprie, uno Stato membro è obbligato a soddisfare una richiesta di informazioni della Commissione, come quella rilevante nel presente caso, con la quale la Commissione, all’esito di controlli da essa effettuati, intenda ricevere chiarimenti sulle modalità di registrazione contabile di determinati carnet TIR, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di risorse proprie (42).
84. Poiché il governo belga non ha negato né che gli sia pervenuta una siffatta richiesta di informazioni da parte della Commissione, né di aver lasciato inevasa tale richiesta, se ne deve dedurre che il Regno del Belgio ha in tal modo violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento relativo alle risorse proprie.
85. Il secondo addebito della Commissione è, pertanto, fondato.
C – Sul terzo addebito: omesso pagamento degli interessi maturati sulle somme dovute alla Commissione
1. Principali argomenti delle parti
86. La Commissione ritiene che – in considerazione del fatto che le autorità belghe non avrebbero ancora messo a disposizione della Comunità una gran parte delle somme dovute e che le somme già iscritte sarebbero state versate con grave ritardo – siano divenuti esigibili gli interessi ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie. La Commissione fa, in particolare, riferimento alla somma derivante dai due casi non controversi, la quale sarebbe stata già riconosciuta dalle autorità belghe, ma pur sempre non ancora messa a sua disposizione. Le obiezioni del governo belga dovrebbero essere respinte, in quanto i diritti in questione, derivanti dai carnet TIR, per lo meno per la parte coperta da garanzia, avrebbero dovuto essere riportati nella contabilità «A».
87. Il governobelga richiama ancora una volta la propria tesi, secondo cui le somme in questione potevano legittimamente essere riportate nella contabilità «B». Il governo belga, non appena ricevute le somme arretrate (1999), le avrebbe iscritte entro il termine previsto. Peraltro la Commissione avrebbe calcolato erroneamente gli interessi.
2. Valutazione
88. Ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie, in caso di ritardo nelle iscrizioni sul conto della Comunità sono dovuti gli interessi di mora, i quali, in base ad una costante giurisprudenza, sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione è stata effettuata con ritardo (43).
89. In primo luogo, come ho in precedenza chiarito, il governo belga ha ammesso la violazione del regolamento relativo alle risorse proprie in relazione a due carnet TIR ed ha promesso alla Commissione l’iscrizione delle corrispondenti risorse proprie, comprensive di interessi di mora, le quali, tuttavia, come la Commissione ha sostenuto senza essere contraddetta sul punto, non sono state ancora versate.
90. In secondo luogo, esaminando il primo addebito, ho altresì accertato che la contabilizzazione nonché l’accertamento di risorse proprie, per lo meno in determinati casi, sono stati effettuati con ritardo dalle autorità belghe e che le somme delle risorse proprie sono state indebitamente riportate nella contabilità «B». Pertanto, dal momento che gli importi delle risorse proprie della Comunità di cui trattasi o sono stati iscritti più tardi di quanto avrebbero dovuto essere iscritti in caso di corretta applicazione del regolamento relativo alle risorse proprie o, rispettivamente, delle disposizioni doganali, oppure non sono stati ancora affatto iscritti perché sono stati indebitamente riportati nella contabilità «B» e perché le relative obbligazioni doganali di fatto non sono state ancora riscosse (44), sono maturati gli interessi di mora, che finora – circostanza incontroversa – non sono stati pagati.
91. Poiché la Commissione, nel proprio ricorso, non ha quantificato l’ammontare degli interessi di mora non pagati, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento qui censurato, non è peraltro necessario stabilire l’ammontare delle somme di risorse proprie e degli interessi di mora ancora pendenti (45).
92. Ne deriva che anche il terzo addebito mosso dalla Commissione è fondato.
V – Sulle spese
93. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente, propongo di condannarlo alle spese.
VI – Conclusione
94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
1. Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom), pari oggetto, del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, per i seguenti motivi:
– per non aver scaricato correttamente determinati documenti di transito (carnet TIR), con la conseguenza che le risorse proprie da essi derivanti non sono state né correttamente contabilizzate, né tempestivamente messe a disposizione della Commissione;
– per non aver comunicato alla Commissione tutti gli ulteriori importi doganali non contestati, che in correlazione all’omesso scarico dei carnet TIR da parte della dogana belga dal 1996 sono stati trattati allo stesso modo (riporto nella contabilità «B», anziché nella contabilità «A»);
– per aver omesso di pagare gli interessi maturati sulle somme dovute alla Commissione.
2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 130, pag. 1.
3 – GU L 293, pag. 9.
4 – GU L 155, pag. 1.
5 – GU L 185, pag. 24.
6 – Sentenza 5 ottobre 2006, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑0000).
7 – V. le conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 2‑4, 10‑15 e 18‑21).
8 – V., ex pluris, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 42), e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I-7773, punto 32).
9 – V. sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑5767, punti 21‑24).
10 – Regolamento che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 175, pag. 3).
11 – V., ad esempio, sentenza 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. pag. I-6405, punto 19) e la giurisprudenza ivi citata.
12 – La Comunità europea ha approvato la suddetta convenzione con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252, pag. 1).
13 – GU L 253, pag. 1.
14 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
15 – V. sentenza 14 aprile 2005, causa C‑104/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2689, punti 45 e 46).
16 – In tal senso, ad esempio, anche le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, presentate il 10 marzo 2005 nella causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (decisa con sentenza 15 novembre 2005, Racc. pag. I‑9811, paragrafo 47).
17 – Sul punto v., ad esempio, sentenze 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, Leszek Labis e Sagpol (Racc. pag. I-1797, punti 46 e 47), e 23 settembre 2003, causa C‑78/01, Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV [BGL] (Racc. pag. I‑9543, punto 63).
18 – V., ex pluris, sentenza nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 69), e sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2461, punto 38).
19 – Sul punto v., da ultimo, sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 67).
20 – Paragrafi 77-81.
21 – V., tra le altre, sentenza 12 settembre 2000, causa C‑276/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6251, punto 56).
22 – In tal senso la Corte ha, ad esempio, statuito che una comunicazione tardiva dell’importo dei dazi corrispondenti, in violazione del codice doganale, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento del diritto delle Comunità sulle risorse proprie: sentenza 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2613, punto 85).
23 – V., ad esempio, sentenza nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 60 e 70), nonché sentenza nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 69).
24 – V. supra, paragrafo 5.
25 – V. sentenza nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto 38) e sentenza nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 45).
26 – V. supra, paragrafi 4 e 5.
27 – V. sentenza nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto 45), sentenza 15 giugno 2000, causa C‑348/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑4429, punto 64), nonché sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 60).
28 – In tal senso v. sentenze nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 71), e nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 80), nonché sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 59).
29 – V., tra le altre, sentenza nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 69 e 72).
30 – Sentenza cit. alla nota 22.
31 – Sentenza cit. alla nota 15.
32 – Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 69), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 60).
33 – Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punti 72 e 78), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 63 e 71).
34 – Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 79), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 70).
35 – Sentenza cit. alla nota 15.
36 – Sentenza cit. alla nota 22.
37 – Al paragrafo 83.
38 – Conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 85-90).
39 – Conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 91-100).
40 – V., in tal senso, sentenza nella causa C‑78/01, cit. alla nota 17 (punto 52).
41 – V. conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafo 84).
42 – V. i paragrafi 105-110.
43 – V., ex pluris, sentenze nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 91), nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto 38), nonché sentenza nella causa C‑363/00, cit. alla nota 9 (punto 44); v. anche supra, paragrafi 38 e 39.
44 – V. sul punto anche supra, paragrafo 45.
45 – V. sul punto anche la sentenza nella causa C‑363/00, cit. alla nota 9 (punto 47).
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