CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 26 gennaio 2006 1(1)
Causa C-378/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie delle Comunità – Debito doganale pagato a rate in forza di un accordo transattivo – Riscossione – Iscrizione»
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, avendo versato le risorse proprie della Comunità con un ritardo dovuto ai pagamenti scaglionati del debitore doganale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (2), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (in prosieguo: il «regolamento sulle risorse proprie») (3), che ha abrogato e sostituito a partire dal 31 maggio 2000 il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (4), attinente alla stessa materia.
2. La causa in esame verte sostanzialmente sul problema di sapere se pagamenti parziali di debiti doganali all’importazione, per i quali è stato concordato il pagamento rateale, debbano essere trasferiti secondo il regolamento sulle risorse proprie dalla cosiddetta contabilità B alla contabilità A e, pertanto, quando questi pagamenti parziali debbano essere messi a disposizione della Commissione.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario: il regolamento sulle risorse proprie
3. Nel suo atto introduttivo la Commissione ha fatto riferimento al regolamento n. 1150/2000, con cui è stato abrogato e sostituito a partire dal 31 maggio 2000 il regolamento n. 1152/89, vigente nel periodo di tempo qui rilevante. Considerato che il contenuto delle norme sulla contabilizzazione, sull’iscrizione e sugli interessi di mora (artt. 6, 10 e 11) al di là delle diverse versioni è rimasto essenzialmente invariato e che quindi non risulta alcun problema nei confronti del diritto di difesa dello Stato membro convenuto, e che d’altra parte secondo la giurisprudenza della Corte un inadempimento del Trattato dev’essere valutato alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato interessato (5), la Commissione è legittimata a far constatare un’infrazione del regolamento sulle risorse proprie sulla base della versione del regolamento n. 1150/2000 (6).
4. Si deve tuttavia aggiungere che diverse norme del regolamento n. 1552/89, in particolare il suo art. 2 sull’obbligo di accertamento (7), già a partire dal 14 luglio 1996 erano state modificate dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (8). Per la valutazione del modo di procedere delle autorità belghe per quanto riguarda i debiti doganali di cui trattasi sorti tra 1990 ed il 1992 e accertati nel marzo 1993 sarebbe perciò determinante in linea di principio il regolamento n. 1552/89 nella sua versione iniziale, in ogni caso – secondo il principio che le norme di procedura sono generalmente applicabili a tutti i procedimenti pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (9) – fino all’entrata in vigore delle modifiche apportate il 14 luglio 1996 dal regolamento n. 1355/96.
5. Tuttavia dato che, come segnalato anche dal Regno del Belgio, fondamentalmente non si è modificato con il regolamento n. 1355/96 il contenuto degli obblighi previsti dal regolamento sulle risorse proprie, rilevanti nel presente procedimento, nel prosieguo farò riferimento, conformemente all’atto introduttivo, al regolamento sulle risorse proprie nella versione del regolamento n. 1150/2000, le cui norme rilevanti sono di seguito indicate.
6. L’art. 6, nn. 1 e 3, lett. a) e b), del regolamento sulle risorse proprie sulla contabilizzazione delle risorse proprie recita:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
(…)
3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
7. L’art. 10, n. 1 del regolamento sulle risorse proprie stabilisce per quanto riguarda il termine per lo stanziamento sulle risorse proprie:
«Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 94/728/CE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
8. L’art. 11 del regolamento sulle risorse proprie fissa l’obbligo di pagamento di interessi di mora:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
B – Sulle disposizioni nazionali relative ad una transazione con il debitore doganale e ad un pagamento scaglionato di dazi doganali
9. Dagli atti ovvero dalle indicazioni del Regno del Belgio e della Commissione risulta che, secondo l’art. 281 della legge generale sulle dogane e le accise (loi générale sur les douanes et accises, in prosieguo: la «LGDA») l’azione avverso le infrazioni del diritto doganale e delle imposte spetta alle autorità doganali, che su questo punto dispongono degli stessi poteri della procura.
10. A determinate condizioni l’art. 263 della LGDA consente alle autorità doganali di concludere una transazione con l’autore di un’infrazione del diritto doganale e tributario dietro versamento di un determinato importo che comprende tanto l’imposta dovuta quanto l’ammenda, per porre fine all’azione penale o per evitare azioni giudiziarie.
11. Per garantirne il pieno rispetto, la transazione viene conclusa secondo la prassi delle autorità belghe – almeno nel caso dell’accordo transattivo di cui trattasi – con una «condizione risolutiva» di modo che, nel caso in cui l’autore dell’infrazione del diritto doganale e tributario non adempisse ai suoi obblighi di pagamento, rimarrebbe il diritto di esercitare l’azione penale e le autorità doganali potrebbero procedere di conseguenza. Dopo l’accordo transattivo rimangono «depositati» i pagamenti già effettuati presso l’amministrazione doganale e tributaria nel caso in cui il soggetto passivo non adempia più ai suoi obblighi doganali e le autorità promuovano contro costui un’azione di pagamento.
12. Nella transazione può essere tenuto conto della situazione del soggetto passivo, ad esempio nella forma di facilitazioni di pagamento o di termini di pagamento.
III – Fattispecie e procedimento
13. La Commissione si basa nel presente procedimento principalmente sugli esiti di un controllo delle risorse proprie che essa fece effettuare in Belgio nel novembre del 1996 e che secondo la sua relazione ha riscontrato irregolarità riguardo alla contabilizzazione e all’iscrizione di risorse proprie provenienti da dazi doganali, che venivano riscossi sotto forma di pagamenti scaglionati o di pagamenti rateali. Si tratta di dazi all’importazione, di cui un importatore (Tefron) era debitore per importazioni tessili (magliette) dal Bangladesh con falsi certificati di origine.
14. Dalla relazione di controllo 29 settembre 1997, che veniva inviata alle autorità belghe, emerge che l’importo doganale controverso (2 011 294 BEF) veniva riportato nel secondo trimestre 1993 presso l’ufficio doganale di Anversa nella contabilità B, dopo che nel primo semestre 1993 era stato denunciato il caso di frode alla Commissione.
15. Il 16 novembre 1993 le autorità belghe, nell’ambito di un accordo transattivo, concedevano al debitore doganale agevolazioni di pagamento sotto forma di pagamenti rateali di 100 000 BEF mensili. Questa modalità di pagamento riguardava un debito doganale di 2 223 710 BEF, nel quale era compreso il detto importo doganale di 2 011 294 BEF. I pagamenti, che in conseguenza di ciò venivano regolarmente effettuati dal debitore doganale, venivano interrotti alla fine dell’agosto 1997, quando era già stato pagato un importo di 1 818 710 BEF del debito doganale. Dopo che in seguito a ciò il debitore doganale era stato condannato dal tribunale competente al pagamento rateale dell’importo residuo, il 22 ottobre 1998 il pagamento rateale del debito doganale riprendeva con rate mensili di 15 000 BEF. Il 22 gennaio 2001 l’importo tributario di 1 818 710 BEF versato fino all’agosto del 1997 veniva riportato nel suo complesso nella contabilità A.
16. Con lettera 12 maggio 1999 la Commissione comunicava alle autorità belghe che, a suo avviso, nel caso di pagamenti scaglionati tutti gli importi riscossi dovevano essere riportati nella contabilità A al momento della loro riscossione, e messi a sua disposizione conformemente all’art. 10, n. 1, del regolamento sulle risorse proprie.
17. Con lettera 18 novembre 1999 la Commissione chiedeva alle autorità belghe il pagamento di interessi di mora per un importo pari a 959 144 BEF.
18. Con lettera di risposta 15 marzo 2000 le autorità belghe contestavano l’opinione della Commissione e facevano valere la legittimità della registrazione nella contabilità B e che non ci sarebbe stato alcun ritardo riguardo all’iscrizione delle risorse proprie in questione.
19. Il 18 luglio 2001 la Commissione inviava una lettera di diffida e l’11 aprile 2002 un parere motivato alle autorità belghe, che nella loro relativa lettera di risposta rimanevano sulle loro posizioni. La Commissione decideva quindi di proporre il ricorso in esame.
IV – Esame del ricorso
A – Argomenti principali delle parti
20. La Commissione sostiene che la contabilità B, conformemente all’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento sulle risorse proprie si riferisce soltanto ai diritti che non erano ancora riscossi e per i quali non è stata prestata una garanzia o ai diritti per i quali certamente una garanzia è stata fornita ma che sono contestati. Per contro la contabilità B non sarebbe applicabile alla riscossione di un pagamento rateale da parte del debitore doganale nell’ambito di una transazione.
21. Secondo la Commissione, questi importi parziali del debito doganale, l’accertamento dei quali non sarebbe contestato dalle autorità belghe nel caso di specie, in conformità dell’art. 10, n. 1, del regolamento sulle risorse proprie avrebbero dovuto essere trasferiti dal soggetto passivo dalla contabilità B alla contabilità A secondo il loro pagamento – o non appena avvenivano i primi pagamenti – e non soltanto, come il Regno belga asseriva, dopo il pagamento della somma totale.
22. La Commissione sostiene che il pagamento parziale non costituisce una garanzia o una cauzione; con questi pagamenti il debitore doganale intende semplicemente estinguere il debito doganale. Inoltre, non ci sarebbe alcuna «contestazione» ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento sulle risorse proprie. L’interruzione dei pagamenti rateali da parte del debitore doganale non potrebbe in alcun caso essere considerata una contestazione. Inoltre la contestazione dovrebbe essere effettuata in forma scritta.
23. La Commissione non mette in dubbio la prassi belga dell’accordo transattivo in quanto tale, ma respinge l’argomentazione del governo belga secondo cui i pagamenti effettuati fino al completo pagamento della somma dovuta non si dovrebbero ritenere riscossi, bensì soltanto «depositati ». La prassi nazionale della transazione o il problema del parziale o totale venir meno del diritto di procedere delle autorità belghe secondo il diritto belga non potrebbero avere alcun influsso sugli obblighi di contabilizzazione e della pronta messa a disposizione delle risorse proprie, come risulterebbe dal regolamento sulle risorse proprie, direttamente applicabile.
24. La Commissione osserva, infine, che l’inserimento avvenuto ingiustamente degli importi parziali dei debiti doganali nella contabilità B per alcuni mesi avrebbe portato a ritardi riguardo all’iscrizione di risorse proprie, di modo che, ai sensi dell’art. 11 del regolamento sulle risorse proprie, sarebbero maturati interessi di mora.
25. Il governo belga sostiene che la contabilità B sarebbe stata introdotta affinché i crediti delle Comunità, non ancora effettivamente riscossi entro il termine previsto nell’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento sulle risorse proprie non gravassero sugli stessi Stati membri. Nel caso di specie il debito doganale non sarebbe stato pagato entro questo termine e non sarebbe neppure stata prestata alcuna garanzia, cosicché l’importo di cui trattasi sarebbe stato registrato nella contabilità B. La Commissione non avrebbe contestato questa contabilizzazione iniziale.
26. Inoltre, risulterebbe dal regolamento sulle risorse proprie, che importi iscritti e registrati nella contabilità B dovrebbero essere riportati in seguito nella contabilità A.
27. Il governo belga afferma, inoltre, che i pagamenti rateali effettuati dal debitore doganale non si devono ritenere effettivamente «riscossi», bensì, come risulterebbe dall’accordo transattivo, soltanto «depositati» presso l’amministrazione doganale per conto del debitore doganale. Se il debitore doganale interrompesse i pagamenti, si procederebbe con l’azione penale e le autorità doganali potrebbero recuperare l’importo per vie legali.
28. A questo riguardo l’accordo transattivo è soggetto ad una «condizione risolutiva», che sarebbe necessaria per garantire il rispetto di questo accordo. Sul fondamento dell’accordo transattivo si dovrebbe rilevare che ci sarebbe quindi un definitivo trasferimento di proprietà ed una «riscossione» ai sensi del regolamento sulle risorse proprie soltanto nel momento in cui il debito doganale venisse totalmente pagato e con ciò cessasse l’azione penale oppure in cui il diritto dell’amministrazione doganale al debito doganale venisse confermato in via giurisdizionale. Fino ad allora i pagamenti rateali – come nel caso delle ammende nel diritto della concorrenza, che sarebbero fatte oggetto di un ricorso dinanzi al tribunale di primo grado o dinanzi alla Corte - dovrebbero essere considerati provvisori o condizionati. Se i pagamenti parziali dovessero essere ritenuti definitivi, ciò comporterebbe anche il cessare dell’azione penale.
29. Nel caso di cui trattasi non sarebbe stata prestata alcuna garanzia. Se la Corte dovesse tuttavia ritenere l’esistenza di una garanzia, l’interruzione del pagamento dovrebbe essere considerata una contestazione ai sensi della contabilità B dato che, in questo caso, le autorità belghe dovrebbero ottenere un titolo esecutivo. Una tale contestazione non dovrebbe oltre tutto aver luogo in una determinata forma.
30. Infine, il governo belga sostiene che non sarebbero sorti interessi di mora, dato che soltanto con la sentenza (nazionale) 30 settembre 2000 dovrebbe ritenersi sussistere la riscossione dei dazi doganali dovuti ai sensi del regolamento sulle risorse proprie e che, per evitare interessi di mora, sarebbe stata effettuata un’iscrizione dell’importo dei dazi dovuti già l’11 gennaio 1998.
B – Fondatezza
31. In primo luogo, in via preliminare, è da ricordare che nel caso di specie è pacifico tra le parti l’accertamento delle risorse proprie derivanti dai dazi doganali di cui trattasi da parte delle autorità belghe, accertamento avvenuto nel marzo 1993.
32. In secondo luogo è da rilevare che la Commissione non ha contestato neppure l’ iniziale registrazione dell’importo del debito doganale nella contabilità B, derivante dal detto accertamento.
33. In terzo luogo le censure della Commissione non si riferiscono alle normative belghe o alla prassi delle autorità doganali belghe della transazione con il debitore doganale e di un pagamento scaglionato di dazi doganali in quanto tali. Essa contesta piuttosto il modo di procedere delle autorità belghe rispetto alla registrazione e all’iscrizione dei pagamenti rateali di cui trattasi convenuti in un accordo transattivo per l’estinzione del debito doganale.
34. Occorre anzitutto constatare, come sostenuto dal governo belga, che è erronea l’opinione della Commissione, secondo cui le rate del debito doganale avrebbero dovuto essere trasferite dalla contabilità B alla contabilità A nella misura del loro saldo. Tale errore è determinante anche per l’ambito dell’esame della fattispecie.
35. Dall’art. 6, n. 3, lett. a) e b), del regolamento sulle risorse proprie risulta che la registrazione dei crediti accertati deve essere effettuata – e ciò vale tanto per la contabilità A quanto per la contabilità B – al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
36. Entro questo termine, che dunque si collega all’accertamento del credito, vengono riportati nella contabilità B ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento sulle risorse proprie, da un lato, i crediti accertati non ancora riscossi per i quali non è stata fornita alcuna garanzia e, dall’altro, i crediti accertati non riscossi e di fatto coperti da garanzie, ma che hanno formato oggetto di contestazione e possono subire variazioni a causa delle disposizioni controverse. Ne consegue che nella contabilità «A» devono essere riportati i crediti riscossi ed i crediti non riscossi, ma coperti da garanzia e non contestati (10).
37. La differenza essenziale tra le due contabilità o il significato del tipo di registrazione si fonda in realtà sulle diverse conseguenze riguardo all’iscrizione degli importi registrati, disciplinata nell’art. 10, n. 1, del regolamento sulle risorse proprie.
38. Mentre, infatti, ai sensi del primo comma di questa norma gli importi riportati nella contabilità A devono essere iscritti al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo all’accertamento del diritto della Commissione, l’iscrizione degli importi registrati nella contabilità B deve avvenire soltanto entro il relativo termine dopo la riscossione (11).
39. L’art. 10, n. 1, del regolamento sulle risorse proprie stabilisce, quindi, che gli importi riportati nella contabilità B devono essere iscritti entro il termine ivi menzionato, a decorrere dalla riscossione e non che questi importi, come reputa la Commissione, devono essere riportati nella contabilità A a partire dalla riscossione. Gli importi registrati nella contabilità A sono soggetti in ogni caso, non appena riscossi, all’obbligo d’iscrizione entro il termine convenuto, di modo che sembra superfluo un loro trasferimento nella contabilità B; inoltre, in considerazione dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento sulle risorse proprie tale trasferimento porterebbe ad incongruenze, in quanto davvero per gli importi registrati nella contabilità A il termine per l’iscrizione è collegato al momento dell’accertamento.
40. Dev’essere quindi respinta la censura della Commissione secondo cui a torto le autorità belghe non avrebbero trasferito le rate pagate nella contabilità A.
41. Pertanto, nel presente caso, in cui la Commissione non contesta la registrazione iniziale degli importi del debito doganale di cui trattasi nella contabilità B e non nega che fino a questo momento non aveva avuto luogo una riscossione di questo importo né che era stata fornita alcuna garanzia, l’esame si riduce di conseguenza al problema se l’iscrizione dell’importo del debito doganale o delle singole rate pagate – vale a dire solo l’11 gennaio 1998 o in seguito alla sentenza 30 settembre 2000 – sia avvenuta troppo tardi. In questo ambito si deve chiarire a partire da quale momento, in un caso come quello in esame, in cui un credito accertato viene pagato a rate, debba ritenersi sussistere una riscossione ai sensi del regolamento sulle risorse proprie.
42. Per quanto riguarda l’argomento del governo belga, secondo cui il debito doganale di cui trattasi, conformemente all’accordo transattivo e al diritto belga in materia di riscossione di debiti doganali e di perseguibilità delle infrazioni al diritto doganale, dovrebbe essere considerato riscosso soltanto a partire dall’accertamento giudiziario o dal totale pagamento del debito doganale, innanzitutto occorre in generale ricordare che l’obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie, come è stabilito nel regolamento sulle risorse proprie, rappresenta un obbligo del diritto comunitario a cui deve essere data piena efficacia (12).
43. Pertanto, come giustamente anche la Commissione ha chiarito, per stabilire il momento della riscossione, a cui è collegato l’obbligo della messa a disposizione delle risorse proprie per crediti registrati nella contabilità B, in linea di principio non può essere decisivo il fatto che le rate del debito doganale versate dal debitore all’amministrazione doganale belga secondo l’accordo transattivo o secondo il diritto belga applicabile siano da ritenere «depositate». Se infatti si lasciasse agli Stati membri il diritto di determinare il momento a decorrere dal quale devono essere considerati «riscossi» i crediti delle Comunità accertati e registrati ai fini del regolamento sulle risorse proprie, l’equilibrio finanziario delle Comunità potrebbe essere turbato dal comportamento arbitrario di uno Stato membro (13).
44. Allo stesso modo, d’altronde, non si comprende invece perché la qualificazione delle rate del debito doganale versate ai fini del regolamento sulle risorse proprie come diritti riscossi dovrebbe mettere in dubbio la continuazione dell’azione penale nazionale in caso di un’interruzione del pagamento rateale, come essa è stabilita nell’accordo transattivo. Se le rate pagate devono essere ritenute crediti riscossi ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento sulle risorse proprie, ciò non significa infatti automaticamente, che questi pagamenti ai sensi del diritto belga o dell’accordo transattivo dovrebbero essere considerati come pagamento «definitivo», il che farebbe venir meno il diritto di procedere alle autorità belghe.
45. Per quanto riguarda il concetto di riscossione di crediti secondo il regolamento sulle risorse proprie, esso non è definito nel regolamento medesimo.
46. Tuttavia in primo luogo si deve rilevare – come anche il governo belga ha espresso e come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa C‑105/02 (14) – che con la introduzione della contabilità B da parte del regolamento 29 maggio 1989, n. 1552/89, si è inteso istituire non solo un maggiore controllo dell’azione degli Stati membri nella riscossione di risorse proprie bensì anche una protezione degli interessi finanziari degli Stati membri.
47. Con il fatto che l’obbligo dell’iscrizione per determinati crediti d’ora in avanti descritti nell’art. 6, n. 3, lett. b), viene fatto dipendere dalla loro riscossione, si è infatti ridotto il rischio degli Stati membri di dovere pagare in ultima analisi con il loro bilancio le risorse proprie messe a disposizione.
48. Lo scopo della norma sulla messa a disposizione delle risorse proprie relativamente ai crediti da riportare nella contabilità B, di ridurre il rischio finanziario degli Stati membri, depone, a mio avviso, nel senso di considerare le rate già pagate del debito doganale come crediti delle Comunità riscossi, da mettere a disposizione della Commissione entro il termine di cui all’art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento sulle risorse proprie, dato che il versamento o – come definito dal governo belga – il «deposito» delle rate pagate sul conto dell’amministrazione doganale garantisce comunque che, nel caso in cui il debitore doganale non soddisfi il suo obbligo di pagamento, le rate già pagate restino a disposizione delle autorità belghe e, di conseguenza, non sussista alcun rischio che lo Stato membro debba pagare con il suo bilancio le risorse proprie messe a disposizione delle Comunità con questi pagamenti rateali.
49. In secondo luogo, a mio avviso, questa interpretazione secondo cui i pagamenti rateali come quelli di cui si tratta nel caso di specie, sono da considerare crediti riscossi ai sensi dell’art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento sulle risorse proprie, è necessaria anche alla luce dello scopo di una più veloce ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità così perseguito dal regolamento sulle risorse proprie (15).
50. Di conseguenza si deve affermare che non avendo iscritto le rate versate dal debitore doganale al più tardi il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale era pagato l’importo rateale e quindi riscosso, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti dal regolamento sulle risorse proprie, in particolare dall’art. 10, n. 1.
51. Ai sensi dell’art. 11 del regolamento sulle risorse proprie, in caso di iscrizione tardiva, devono essere quindi corrisposti interessi di mora che, secondo costante giurisprudenza possono essere pretesi indipendentemente dal motivo che ha condotto al ritardo dell’iscrizione sul conto della Comunità (16).
52. Dato che – come risulta dalle precedenti argomentazioni- l’iscrizione relativa alle diverse rate pagate nell’ambito dell’accordo transattivo dal debitore doganale è avvenuta in ritardo, sono maturati interessi di mora che finora incontestabilmente non sono stati corrisposti.
53. Il ricorso della Commissione è quindi fondato, anche su questo punto.
V – Spese
54. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’ art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
55. Poiché è infondata la censura della Commissione relativa al trasferimento degli importi rateali di cui trattasi nella contabilità A, propongo di condannare il Regno del Belgio, rimasto soccombente nei restanti punti del ricorso, ai due terzi delle spese complessive. La Commissione deve quindi sopportare il terzo rimanente.
VI – Conclusione
56. Ciò premesso, suggerisco alla Corte di dichiarare che:
1. Avendo iscritto tardivamente le risorse proprie della Comunità in caso di pagamenti scaglionati del debitore doganale, il che ha fatto maturare interessi di mora, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti dagli artt. 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2002, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, che ha abrogato e sostituito a partire dal 31 maggio 2000 il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. Il ricorso è respinto per il resto.
3. Il Regno del Belgio sopporta due terzi delle spese del procedimento. La Commissione delle Comunità europee sopporta il terzo rimanente.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 130, pag. 1.
3 – GU L 293, pag. 9.
4 – GU L 155, pag. 1.
5 – V. fra le altre le sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3989, punto 42) e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑7773, punto 32)
6 – V. sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑5767, punti 21-24).
7 – V. le mie conclusioni 26 gennaio 2006, causa C‑377/03, decisa con sentenza 5 ottobre 2006 (non ancora pubblicate in Raccolta), paragrafi 4 e 5.
8 – Regolamento che modifica il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 175, pag. 3).
9 – V. ad esempio sentenza 1o luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. pag. I‑6405, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
10 – V. le mie conclusioni 8 dicembre 2005, causa C‑105/02, Commissione/Germania (decisa con sentenza 5 ottobre 2006, non ancora pubblicate in Raccolta, paragrafo 83).
11 – V. anche le mie conclusioni, causa C -105/02, citate alla nota 10, paragrafi 2 e 81.
12 – V. al riguardo la sentenza 23 settembre 2003, causa C‑78/01, Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL) ( Racc. pag. I‑9543, punto 57)
13 – V. in questo senso la sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Regno dei Paesi Bassi ( Racc. pag I‑2461, punto 37) e 15 giugno 2000, causa C‑348/97, Commissione/Germania ( Racc. pah I‑4429, punto 64).
14 – V. conclusioni, causa C‑105/02 (citate nella nota 10), punti 81, 86 e 87.
15 – V. a questo scopo, fra le altre, sentenze 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi (Racc. I‑2613, punti 60 e 70) e causa C‑104/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2689, punto 69).
16 – Tra le altre le sentenze, causa C‑460/01 (citata nella nota 15), punto 91, causa C‑96/89 (citata nella nota 13), punto 38, e nella causa C‑363/00 ( citata nella nota 6), punto 44.
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