CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 23 settembre 2004(1)
Causa C-398/03
E. Gavrielides Oy
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin Hallinto-oikeus)
«Direttiva 90/642/CEE – Fissazione delle percentuali massime di residui di antiparassitari – Foglie di vite»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari in alcuni prodotti vegetali (2) (in prosieguo: la «direttiva 90/642»). La causa principale dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha ad oggetto un ricorso di un importatore di foglie di vite contro due decisioni dell’amministrazione doganale finlandese. Con tali decisioni era stata vietata all’importatore l’importazione di foglie di vite con la motivazione che queste presentavano residui di antiparassitari eccedenti la percentuale massima consentita. Il giudice del rinvio pone la questione dell’applicabilità della direttiva 90/642 alle foglie di vite.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
2. L’art. 1, n. 1, della direttiva 90/642, come modificata dalla direttiva 97/41/CE (3) (in prosieguo: la «direttiva 97/41»), recita:
«La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell’allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi o le relative parti descritte nella terza colonna possono contenere taluni residui di antiparassitari.
La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto qualora essi possano contenere i residui di antiparassitari».
3. L’art. 3, n. 1, della direttiva, come modificata dalla direttiva 97/41, è così formulato:
«I prodotti o, se del caso, le parti di prodotti rientranti nei gruppi di cui all’articolo 1 non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell’elenco di cui all’allegato II. (...)».
4. L’art. 5 della direttiva recita:
«Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la messa in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all’articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui sui o nei prodotti o nelle relative parti non eccede le quantità massime fissate nell’elenco di cui all’articolo 1».
5. L’allegato I della direttiva contiene un elenco dei gruppi di prodotti e dei prodotti ai quali si applicano le quantità massime di antiparassitari. Tale elenco è strutturato come una tabella a tre colonne. Sopra la prima colonna della tabella figura la scritta «gruppi di prodotti», sopra la seconda colonna la scritta «comprensivi dei prodotti seguenti» e sopra la terza colonna la scritta «parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentiti».
6. Nell’allegato II della direttiva vengono indicate, per i prodotti dell’allegato I, le quantità massime dei singoli antiparassitari in mg/kg.
7. Le foglie di vite non sono nominate esplicitamente né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva.
8. L’allegato I della direttiva cita nella prima colonna, tra gli altri, il gruppo di prodotti «bacche e piccola frutta». Sotto questo gruppo, la seconda colonna menziona, tra l’altro, le «uve da tavola e da vino». Nella prima colonna dell’allegato I viene anche riportato un gruppo «ortaggi a foglia e erbe fresche» per il quale, nella seconda colonna, vengono nominati, tra gli altri, come prodotti, lattughe e simili, spinaci ed erbe.
9. Secondo l’allegato II della direttiva, come modificata dalle direttive 98/82/CE (4) e 2000/42/CE (5) , per il gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche» la quantità massima consentita di clorpirifos ammonta a 0,05 mg/kg e quella di fenarimol a 0,02 mg/kg. Per le uve da tavola e da vino la quantità massima consentita di clorpirifos è di 0,5 mg/kg e quella di fenarimol di 0,3 mg/kg.
B – Diritto nazionale
10. Le disposizioni della direttiva sono state recepite con il decreto 896/99 del Ministero finlandese del Commercio e dell’Industria. Neppure tale decisione stabilisce un’espressa normativa per le foglie di vite. Per il resto, essa riporta le disposizioni della direttiva sui gruppi di prodotti e sulle relative quantità massime.
III – Fatti e questioni pregiudiziali
11. Nel marzo 2002 la società Gavrielides Oy (in prosieguo: «Gavrielides») intendeva importare in Finlandia una partita di foglie di vite farcite e, nel luglio 2002, una partita di foglie di vite conservate in salamoia.
12. Nel laboratorio dell’amministrazione doganale finlandese venivano analizzati campioni di tali prodotti per determinarne il tasso di residui di antiparassitari. Dall’analisi risultava per le foglie di vite farcite un valore di 0,28 mg/kg di clorpirofos, per le foglie di vite in salamoia un valore di 0,11 mg/kg di clorpirofos e di 0,14 mg/kg di fenarimol.
13. In ragione di tali risultati l’amministrazione doganale vietava, con decisioni 29 luglio 2002 e 12 agosto 2002 (in prosieguo: le «decisioni controverse») l’importazione, la commercializzazione, l’offerta nonché ogni altra forma di cessione di tali prodotti. Essa precisava che per le foglie di vite la quantità massima consentita di clorpirofos è di 0,05 mg/kg e quella di fenarimol di 0,02 mg/kg. Le quantità massime consentite di antiparassitari sono stabilite nel decreto 896/99 del Ministero finlandese per il Commercio e l’Industria di attuazione della direttiva 90/642/CE. I valori massimi presi a riferimento conseguivano dall’inclusione delle foglie di vite nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe». Alle foglie di vite si applicherebbe la quantità massima stabilita per le erbe, che è per il clorpirofos di 0,05 mg/kg e per il fenarimol di 0,02 mg/kg.
14. La Gavrielides chiedeva al giudice del rinvio l’annullamento delle decisioni controverse.
15. Con ordinanza 22 settembre 2003 il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, con le successive modifiche, vada interpretato nel senso che la direttiva si applica alle foglie di vite.
Qualora la direttiva si applichi alle foglie di vite:
2) Se l’allegato I della direttiva vada interpretato nel senso che le foglie di vite vanno classificate nella categoria di prodotti “ortaggi a foglia ed erbe fresche” e l’allegato II nel senso che le foglie di vite vanno classificate sotto la voce “erbe, altri”.
3) Qualora le foglie di vite non vadano classificate sotto la voce “erbe, altri”, si desidera sapere in quale categoria di prodotti e sotto quale voce vadano classificate».
IV – Valutazione giuridica
A – Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
16. Il governo finlandese qualifica l’elencazione dei prodotti negli allegati della direttiva 90/642 come non tassativa. Esso è dell’opinione che le foglie di vite rientrino nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche» e fa riferimento, a sostegno di tale posizione, alla proposta della Commissione intitolata «Classification of (Minor) crops not listed in the appendic of Council Directive 90/642/EEC» (6) , in cui a pag. 107 le foglie di vite sono classificate come erbe.
17. La Gavrielides e il governo greco ritengono tassativa l’elencazione dei prodotti contenuta nella direttiva 90/642. Le foglie di vite non vi vengono espressamente menzionate e quindi la direttiva non è applicabile alle foglie di vite. Secondo il governo greco il carattere non esemplificativo dell’elencazione dei prodotti risulta già dal preambolo della direttiva, nel ventesimo ‘considerando’ della quale si afferma che sono previste modifiche dell’elenco dei prodotti. Ne conseguierebbe il carattere tassativo dell’elencazione. La Gavrielides sostiene che unicamente l’art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178 (7) , trova applicazione. Questo regolamento vieta l’immissione sul mercato di alimenti dannosi per la salute. Nel caso dei prodotti controversi, tuttavia, un rischio per la salute sussiste, al massimo, per un consumo giornaliero di diversi chilogrammi. Se si afferma l’applicabilità della direttiva 90/642, è opinione della Gavrielides e del governo greco, che, in ogni caso, le foglie di vite non siano da classificare come «ortaggi a foglia e erbe fresche». Piuttosto dovrebbero valere per tutte le parti di una pianta le stesse quantità massime di antiparassitari, e quindi, nel presente caso, dovrebbe essere consentita per le foglie di vite la stessa quantità massima prevista per i grappoli d’uva.
18. A parere della Commissione la direttiva non contiene disposizioni vincolanti per le foglie di vite. Per l’inserimento delle foglie di vite nell’ambito di applicazione della direttiva mancavano fino ad ora ricerche scientifiche. La direttiva non osta però a una classificazione delle foglie di vite come altre erbe da parte degli Stati membri in conformità degli artt. 28 CE e 30 CE. La proposta della Commissione del 1999 intitolata «Classification of (minor) crops not listed in the appendix of Council Directive 90/642 EEC» (8) rappresenta semplicemente un’espressione dell’opinione dei funzionari della Commissione. Il documento non è mai stato sottoposto alla Commissione per votazione e non è perciò giuridicamente vincolante. La Commissione contesta però anche una classificazione delle foglie di vite sotto il prodotto uve da tavola e da vino. Le differenze tra i grappoli e le foglie di una vite sono troppo marcate. L’allegato I della direttiva non avrebbe come obbiettivo, del resto, una compiuta armonizzazione.
B – Presa di posizione
19. Il giudice del rinvio desidera sapere, con le questioni proposte, se la direttiva 90/642 sia applicabile alle foglie di vite, in essa non esplicitamente menzionate, e, in caso affermativo, in quale gruppo di prodotti o sotto quale prodotto le foglie di vite debbano essere comprese.
20. Per risolvere le questioni pregiudiziali si deve, innanzi tutto, valutare se la seconda colonna dell’allegato I della direttiva 90/642, in cui sono elencati i prodotti considerati nella direttiva, abbia carattere tassativo o esemplificativo.
21. Se l’elencazione dei prodotti nella seconda colonna fosse tassativa, come sostenuto dalla Gavrielides e dal governo greco, la direttiva 90/642 non dovrebbe essere applicata alle foglie di vite, dal momento che le foglie di vite non vengono richiamate espressamente nella direttiva. Se invece l’elencazione dei prodotti fosse solo esemplificativa, allora si dovrebbe accertare se le foglie di vite possano essere fatte rientrare in uno dei gruppi di prodotti o in uno dei prodotti dell’allegato I.
22. La formulazione della direttiva depone contro un carattere tassativo dell’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna. L’art. 1, n. 1, della direttiva stabilisce, infatti, espressamente che la direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell’allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna (9) . Secondo la lettera della direttiva, quindi, l’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna è solo esemplificativa e non tassativa.
23. Per risolvere la questione relativa al carattere tassativo oppure esemplificativo dell’elencazione dei prodotti, la Commissione rinvia alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Cacchiarelli e Stanghellini. In tale decisione la Corte ha stabilito che la direttiva del Consiglio 23 novembre 1976, 76/895/CEE, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (10) non è applicabile alle patate poiché le patate non vengono menzionate nell’allegato I della direttiva (11) . Tale motivazione non si può tuttavia trasporre al presente caso, dal momento che le due direttive si differenziano già per il loro testo. L’art. 1 della direttiva 76/895 stabiliva che la direttiva riguarda i «prodotti destinati all’alimentazione umana (…) compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all’allegato I (...)». L’allegato di questa direttiva enumera, inoltre, solamente singoli prodotti e non gruppi di prodotti. L’allegato della direttiva 76/895 ha quindi carattere tassativo già per il suo tenore.
24. La direttiva 90/642 veniva in rilievo nella causa Cacchiarelli e Stanghellini solo riguardo all’applicabilità a determinati antiparassitari. Tale sentenza non si è pronunciata sul carattere dell’elencazione dei prodotti compresi nella direttiva.
25. Anche l’interpretazione sistematica milita a favore del carattere esemplificativo dell’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna dell’allegato I della direttiva 90/642. Se l’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna fosse tassativa, non sarebbe stata necessaria una sistematizzazione in due colonne per «gruppi di prodotti», nella prima colonna, e «comprensivi dei prodotti seguenti», nella seconda colonna. Sarebbe stato sufficiente menzionare solo i singoli prodotti come, ad esempio, nella direttiva 76/895 (12) .
26. Inoltre, per diversi gruppi di prodotti, la direttiva nell’allegato II menziona una quantità massima generale, per altri prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti, p. es. per il gruppo di prodotti bacche e piccola frutta, menziona una quantità massima per «altri» (bacche). Anche questa circostanza dimostra il carattere esemplificativo dell’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna dell’allegato I, in quanto se l’elencazione avesse carattere tassativo non sarebbe stato necessario menzionare una quantità massima generale per altri prodotti rientranti in un gruppo di prodotti.
27. Nel caso del gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche» anche il testo della seconda colonna depone a favore del carattere esemplificativo dei prodotti ivi menzionati. La direttiva parla ivi, infatti, di «lattughe e simili» e nell’allegato II di «erbe, altri».
28. L’elencazione dei prodotti contenuta nella seconda colonna dell’allegato I della direttiva 90/642 non ha quindi carattere tassativo, ma semplicemente esemplificativo.
29. La direttiva potrebbe quindi essere applicabile alle foglie di vite, nonostante queste ultime non vengano menzionate nella seconda colonna, se esse fossero classificabili sotto uno dei gruppi di prodotti o uno dei prodotti. Di seguito si deve esaminare questa possibilità.
30. Prima facie, viene in considerazione al riguardo una classificazione nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche», dal momento che nel caso delle foglie di vite si tratta di foglie idonee al consumo, allo stesso modo della lattuga, degli spinaci e delle erbe, che vengono menzionati come esempi per questo gruppo di prodotti.
31. Anche sotto il profilo dell’utilizzazione da parte del consumatore, della natura e della prevedibile portata del consumo, le foglie di vite e la lattuga o le erbe sono senz’altro simili.
32. Nell’accertare se un prodotto possa essere incluso in un gruppo di prodotti, si devono tuttavia considerare, secondo un’interpretazione teleologica, anche gli obbiettivi perseguiti con la direttiva. Lo scopo della direttiva è, da un lato, la tutela dell’uomo e dell’ambiente (13) . Dall’altro lato, la direttiva parte però dal presupposto che la protezione dei vegetali contro organismi nocivi per mezzo di antiparassitari chimici sia inevitabile al fine di accrescere la produttività dell’agricoltura (14) .
33. Nel fissare le quantità massime di residui di antiparassitari si è ricercato un compromesso tra entrambi questi opposti obbiettivi della direttiva, fissandosi le quantità massime al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole (15) . A «queste percentuali corrisponde l’impiego dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari a ottenere l’effetto voluto, e (…) dette sostanze sono applicate in modo che il residuo sia il minimo possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico» (16) .
34. Nel fissare i valori massimi si è quindi considerato quale quantitativo minimo di antiparassitari il singolo gruppo di prodotti o il singolo prodotto necessita per un buon raccolto. La quantità minima necessaria per un efficiente trattamento antiparassitario varia secondo il tipo di pianta. Questo chiarisce anche perché siano state fissate quantità massime diverse per piante simili, come ad esempio ribes e more, che sono molto simili per quanto riguarda la natura e la prevedibile portata del consumo (e quindi l’assunzione di sostanze nocive) da parte del consumatore.
35. Perciò anche nel classificare le piante in un determinato gruppo di prodotti si deve considerare la loro specificità riguardo alla loro necessità di antiparassitari. La classificazione in un determinato gruppo è possibile solo se esiste una similitudine tra le piante tale da doversi presumere che le piante siano soggette ad attacchi simili da parte di organismi e piante nocivi e quindi presentino una simile necessità di antiparassitari per un raccolto il più possibile buono. La circostanza che due prodotti semplicemente si assomigliano nella natura e nell’entità del loro consumo da parte del consumatore, come nel caso delle foglie di vite e della lattuga o delle erbe, non è invece sufficiente per classificarle insieme in un gruppo di prodotti.
36. Tali considerazioni depongono contro una classificazione delle foglie di vite nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche». Le viti e la lattuga o le erbe sono, infatti, sia come tipi di pianta sia come coltivazione, troppo diverse perché si possano trasporre, senza fondamento scientifico, alle foglie di vite le quantità massime stabilite specificamente per le lattughe e per le erbe in considerazione del bisogno di antiparassitari di queste ultime. In tal senso anche la direttiva 90/642, nel suo preambolo, afferma che la fissazione di quantità massime obbligatorie esige un lungo esame tecnico (17) .
37. Un risultato diverso non risulta neppure dalla proposta della Commissione «Classification of (minor) crops» (18) , a cui il governo finlandese ha fatto riferimento. In tale documento vengono avanzate proposte per la classificazione di prodotti non esplicitamente menzionati nell’allegato I della direttiva 90/642. A pagina 107 si propone di classificare le foglie di vite come erbe nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche». Tale proposta della Commissione è parte di un documento intitolato «Guidelines for the generation of data concerning residues as provided in Annex II part A, section 6 and Annex II, part A, section 8 of Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market» (19) . Nella premessa di tale documento viene, tuttavia, indicato che quest’ultimo esprime semplicemente un’opinione dei servizi della Commissione e che non intende produrre effetti giuridici vincolanti. Anche la Commissione nelle sue osservazioni scritte sulla presente causa vi fa riferimento. Tutt’al più si potrebbe quindi considerare questa proposta della Commissione come un parere tecnico circa la questione dell’equiparazione di erbe e foglie di vite. Non è possibile tuttavia qualificare il documento come una sorta di perizia tecnica dal momento che dal documento non si può desumere come, ed eventualmente sulla base di quali ricerche, la Commissione sia giunta alla classificazione proposta.
38. Le foglie di vite, quindi, non sono da includere nel gruppo «ortaggi a foglia e erbe fresche».
39. Tuttavia, viene in considerazione anche una classificazione delle foglie di vite nel gruppo «bacche e piccola frutta» e, in questo gruppo, sotto la voce «uve da tavola e da vino», come la Gavrielides e il governo greco raccomandano nel caso di applicabilità della direttiva.
40. A favore di tale conclusione depone anche la considerazione che le foglie di vite ed i grappoli d’uva sono parte della stessa pianta. Potrebbero così essere identici anche per quanto riguarda la quantità di antiparassitari necessaria per una coltivazione fruttuosa.
41. Già il testo milita contro questa classificazione. Le foglie non sono certo bacche o chicchi.
42. Non è convincente, invece, l’argomento della Commissione secondo cui le foglie di vite non sarebbero da trattare come le uve da tavola e da vino perché la terza colonna dell’allegato I della direttiva 90/642, in cui sono indicate le parti dei prodotti a cui si riferiscono le quantità massime, esclude il peduncolo e quindi anche le foglie sarebbero da escludere. Nella terza colonna vengono escluse le parti del prodotto che si ritiene non siano destinate al consumo, come appunto i peduncoli, perché una loro tossicità non va a carico dell’organismo umano, e per questo essa non dev’essere considerata nella misurazione.
43. Nell’esaminare se le foglie dei grappoli d’uva devono essere soggette alle stesse quantità massime di antiparassitari delle uve da tavola e da vino, si deve però innanzi tutto considerare che la direttiva 90/642 ha come obbiettivo anche una tutela dell’uomo e dell’ambiente il più possibile completa (20) . Senza una valutazione scientifica non è possibile risolvere la questione se tale intenzione consenta una classificazione delle foglie di vite come uve da tavola e da vino e quindi, di conseguenza, un residuo di sostanze nocive relativamente alto. Il momento del raccolto delle foglie e dei grappoli potrebbe essere differente, e per una coltivazione delle viti destinata al raccolto delle foglie potrebbero essere necessarie minori quantità di antiparassitari rispetto ad una coltivazione destinata alla coltivazione dei grappoli. Tali incertezze dovrebbero venir rimosse per mezzo di ricerche scientifiche a livello comunitario e le foglie di vite dovrebbe venire inserite nell’allegato della direttiva con una modifica alla direttiva. Una classificazione sulla sola base dell’interpretazione, senza fondamento scientifico, non è possibile. Pertanto le foglie di vite non possono neppure venir incluse nel gruppo di prodotti delle uve da tavola e da vino.
44. In conclusione si deve affermare che l’elencazione dei prodotti contenuta nell’allegato I della direttiva 90/642 non ha certo carattere tassativo. Per le considerazioni svolte in precedenza le foglie di vite non possono, tuttavia, venir incluse nè nel gruppo di prodotti «ortaggi a foglia e erbe fresche» né in quello «bacche e piccola frutta – uve da tavola e da vino». Nessun gruppo di prodotti viene altrimenti in considerazione. Le foglie di vite non rientrano di conseguenza nel campo di applicazione della direttiva.
45. L’interpretazione della direttiva 90/642 qui sostenuta ha come conseguenza che nel settore disciplinato dalla direttiva non esiste una completa armonizzazione per quanto riguarda tutti i prodotti vegetali. A tale interpretazione si potrebbe quindi obbiettare che essa va contro un ulteriore obiettivo della direttiva, cioè quello di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità (21) . Le precedenti considerazioni hanno però indicato che questa interpretazione è quella che considera anche gli altri obbiettivi perseguiti dalla direttiva e quindi raggiunge un equilibrio tra tutti gli obbiettivi.
46. Si deve altresì affermare che, negandosi l’applicabilità della direttiva, non è ammissibile ogni normativa nazionale, ma solo una normativa che sia compatibile con il resto del diritto comunitario, in particolare con gli artt 28 CE e 30 CE. Per contro, le disposizioni eventualmente relative del regolamento n. 178/2002 (22) , in particolare l’art. 14, non sono applicabili al caso in esame poiché, ai sensi dell’art. 65 del regolamento, esse entrano in vigore solo il 1° gennaio 2005.
47. Secondo l’art. 28 CE sono vietate negli scambi fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Secondo una giurisprudenza costante della Corte ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (23) . La normativa commerciale può anche consistere in una prassi amministrativa (24) . Dalla domanda pregiudiziale non si può desumere se in Finlandia esista una prassi amministrativa generale concernente le condizioni per l’autorizzazione all’importazione di foglie di vite. Comunque anche singoli atti amministrativi non possono violare l’art. 28 CE, dal momento che tale articolo dà origine a diritti soggettivi, la cui possibilità di attuazione non può dipendere dalla circostanza che essi vengano violati con un atto amministrativo individuale o in forza di una prassi amministrativa (25) . Le decisioni amministrative controverse, facendo dipendere l’importazione di foglie di vite da determinate quantità massime di residui, ostacolano gli scambi comunitari e costituiscono quindi una misura di effetto equivalente.
48. Restrizioni vietate dall’art. 28 CE possono tuttavia essere giustificate ai sensi dell’art. 30 CE, in particolare a tutela della salute umana. Secondo la giurisprudenza della Corte compete agli Stati membri determinare in quale misura essi vogliono garantire la tutela della salute e della vita umana. In questa scelta essi hanno ampia discrezionalità, ma devono tuttavia tener conto delle esigenze della libera circolazione delle merci (26) . Nella sentenza Heijn, che verteva anch’essa su una normativa nazionale concernente i residui di antiparassitari su generi alimentari, la Corte è partita dal presupposto di un’ampia discrezionalità decidendo che una regolamentazione nazionale può considerare anche le condizioni climatiche, le abitudini alimentari della popolazione nonché lo stato di salute di questa (27) .
49. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri, nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla tutela della salute, devono, tuttavia, anche osservare il principio di proporzionalità, che è alla base dell’art. 30, seconda frase, CE. Le misure nazionali devono perciò essere limitate a quanto è realmente necessario per la tutela della sanità pubblica; esse devono essere proporzionate all’obiettivo perseguito, e devono rappresentare, tra le misure destinate al raggiungimento dello scopo, quelle meno restrittive per il commercio intracomunitario (28) .
50. Il giudice del rinvio dovrà quindi appurare, nel caso delle foglie di vite, quale determinazione del valore massimo di residui di antiparassitari sia resa necessaria dalla tutela della salute. Esso dovrà anche considerare al riguardo, se e in quale misura l’impiego di antiparassitari sia necessario per la coltivazione delle foglie di vite (29) .
V – Conclusione
51. Sulla base delle precedenti considerazioni propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale dell’Helsingin hallinto-oikeus nei seguenti termini:
La direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, con le sue successive modifiche, non è applicabile alle foglie di vite.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 71), più volte modificata, da ultimo, dalla direttiva della Commissione 26 aprile 2002, 2004/61/CE (GU L 127, pag. 81).
3 – Direttiva del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33).
4 – Direttiva della Commissione 27 ottobre 1998, 98/82/CE, recante modifica degli allegati 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, su e nei prodotti di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 290, pag. 25).
5 – Direttiva della Commissione 22 giugno 2000, 2000/42/CE, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 158, pag. 51).
6 – Commissione, Direzione Generale Agricoltura VI B II‑1, Appendix B, 7029/VI/95 rev.5 22/7/97 .
7 – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
8 – V. nota 6.
9 – Il corsivo è mio.
10 – GU L 340, pag. 26.
11 – Sentenza 23 febbraio 1995, cause riunite C-54/94 e C-74/94, Cacchiarelli e Stanghellini (Racc. pag. I-391, punto 11).
12 – V. nota 10.
13 – V. il sesto ‘considerando’ 90/642.
14 – V. il terzo e il quarto ‘considerando’ della direttiva 90/642.
15 – V. il quarto ‘considerando’ della direttiva 90/642.
16 – Terzo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, recante modifica dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime (GU L 189, pag. 70).
17 – V. il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 90/642.
18 – V. nota 6.
19 – Commissione, Direzione Generale Agricoltura VI B II-1, 1607/VI/97 rev. 2, 10/6/1999 .
20 – V. il sesto ‘considerando’ della direttiva 90/642.
21 – V. l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 90/642.
22 – Citato alla nota 7.
23 – V., in particolare, sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).
24 – V. sentenza 9 maggio 1985, causa 21/84, Commissione/Francia (Racc. pag. 1355, punto 13).
25 – V., per la libera prestazione dei servizi, sentenza 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola (Racc. pag. I-2517, punto 32).
26 – V. sentenze 27 giugno 1996, causa C-293/94, Brandsma (Racc. pag. I-3159, punto 11), e 17 settembre 1998, causa C-400/96, Harpegnies (Racc. pag. I-5121, punto 33).
27 – Sentenza 19 settembre 1984, causa 94/83, Heijn (Racc. pag. 3263, punto 16).
28 – V. sentenza 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz (Racc. pag. 2445, punto 18); v. inoltre sentenze 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-0000, punto 45); 29 aprile 2004, causa C-387/99, Commissione/Germania (Racc. pag. I-0000, punto 71), nonché sentenza 29 aprile 2004, causa C-150/00, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑0000, punto 88).
29 – V. sentenze Heijn (citata alla nota 26, punto 15), e 13 marzo 1986, causa 54/85, Mirepoix (Racc. pag. 1067, punto 14).
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