CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 20 gennaio 2005(1)
Causa C-402/03
Skov ÆG
Bilka Lavprisvarehus A/S
e
Bilka Lavprisvarehus A/S
contro
Jette Mikkelsen
e
Michael Due Nielsen
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vestre Landsret (Danimarca)]
«Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Responsabilità del distributore di un prodotto difettoso»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Vestre Landsret (corte d’appello danese) riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (2) (in prosieguo: la «direttiva»). Essa verte fondamentalmente sulla questione se detta direttiva, che fa ricadere la responsabilità per danno da prodotti difettosi in via principale sul produttore e soltanto in via subordinata sul fornitore, permetta agli Stati membri di modificare tale ripartizione della responsabilità e, se del caso, in quale misura.
2. Il giudice del rinvio ha posto alla Corte cinque questioni relative all’interpretazione della direttiva. Esse riguardano una problematica che è già stata affrontata nelle cause Commissione/Francia (C‑52/00) (3) , Commissione/Grecia (C‑154/00) (4) e González Sánchez (C‑183/00) (5) , e in particolare la questione se la direttiva consenta che la responsabilità per danno da prodotti difettosi venga estesa ad operatori economici diversi da quelli da essa definiti.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
3. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva, il «produttore» è responsabile del «danno causato da un difetto del suo prodotto». A norma della direttiva, la nozione di «produttore» di un prodotto ricomprende il fabbricante (art. 3, n. 1) e l’importatore nella Comunità (art. 3, n. 2).
4. L’art. 3, n. 3, della direttiva prevede:
«Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».
5. Ai sensi dell’art. 13 della direttiva:
«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».
B – Normativa nazionale
6. In Danimarca, la direttiva è stata recepita dalla legge n. 371 del 7 giugno 1989 (in prosieguo: la «legge danese»).
7. Le pertinenti disposizioni di tale legge sono formulate come segue:
Articolo 4:
«1. È considerato produttore colui che fabbrica un prodotto finito, una parte componente oppure una materia prima, colui che produce oppure raccoglie un prodotto naturale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. È altresì considerato produttore colui che importa un prodotto nella Comunità ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività commerciale.
3. È considerato fornitore colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore.
4. Qualsiasi fornitore del prodotto è considerato produttore, quando il danneggiato da un prodotto fabbricato nella Comunità non è in grado di identificare il produttore o il danneggiato da un prodotto fabbricato fuori dalla Comunità non è in grado di identificare l’importatore nella Comunità.
5. Il paragrafo 4 non si applica se il fornitore comunica al danneggiato, entro un termine ragionevole, il nome e l’indirizzo del produttore o dell’importatore oppure il nome e l’indirizzo di chi gli ha fornito il prodotto. Il fornitore non può indicare al danneggiato un responsabile stabilito al di fuori della Comunità europea».
Art. 10:
«Un fornitore risponde direttamente per danno da prodotti difettosi nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle nella catena distributiva».
Art. 11:
«1. Se, in applicazione della presente legge, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.
(…)
3. Colui che, in qualità di fornitore o produttore, ha risarcito il danneggiato oppure un fornitore successivo ai sensi dell’art. 4, n. 2, oppure n. 4, è surrogato nei diritti del danneggiato nei confronti degli operatori a monte nella catena di produzione o di commercializzazione (…)».
III – Fatti e procedimento
8. Il 24 aprile 1998, gli attori (la sig.ra Jette Mikkelsen e il sig. Michael Due Nielsen) hanno acquistato una confezione di 30 uova presso il negozio Bilka Lavprisvarehus A/S (in prosieguo: la «Bilka»).
9. Tali uova sono state utilizzate il 15 maggio 1998 per preparare una torta alle uova che Jette Mikkelsen e Michael Due Nielsen hanno consumato insieme.
10. Il 16 maggio 1998, sia la sig.ra Mikkelsen sia il sig. Nielsen si sono ammalati. Gli esami successivamente effettuati in ospedale hanno rivelato che erano stati entrambi colpiti da salmonellosi.
11. I danneggiati hanno agito nei confronti del fornitore, la Bilka, che ha chiamato in causa il produttore Skov (presso il quale le uova erano state acquistate).
12. Il giudice di primo grado ha dichiarato nella propria decisione che la Bilka, in qualità di fornitore, era responsabile per il danno subito dalla sig.ra Mikkelsen e dal sig. Nielsen e aveva diritto di regresso nei confronti della Skov, poiché quest’ultima era responsabile in quanto produttore delle uova infettate da salmonella.
13. La Bilka e la Skov hanno proposto appello affermando che l’art. 10 della legge danese era incompatibile con la direttiva. Il Vestre Landsret, con ordinanza 26 settembre 2003, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Questione 1:
Se la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi osti a un regime legale secondo il quale un fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base alla direttiva.
2) Questione 2:
Se la summenzionata direttiva del Consiglio osti ad un regime in base al quale il fornitore, conformemente alla giurisprudenza, risponde illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, così come sancita dalla giurisprudenza, per difetto del prodotto che ha determinato danni alla persona o ai beni del consumatore.
3) Questione 3:
In considerazione:
1. del verbale del Consiglio dei Ministri pubblicato in BEUC News, Legal Supplement, 12 novembre/dicembre 1985, pagg. 20 e 21, in cui al punto 2 si dichiara quanto segue:
“Dichiarazioni sugli artt. 3 e 12: ‘Per quanto riguarda l’interpretazione degli artt. 2 e 10 il Consiglio e la Commissione sono concordi sul fatto che non v’è nulla che impedisca ai singoli Stati membri di inserire nella loro normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore, in quanto tale responsabilità non è disciplinata dalla direttiva. Inoltre esiste accordo sul fatto che, in conformità con la direttiva, gli Stati membri possono prevedere norme sul riparto finale della responsabilità tra diversi produttori responsabili e i fornitori (v. art. 3)’”,
2. dell’art. 13 della direttiva che dispone:
“La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva”,
si chiede un chiarimento sulla questione se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare legislativamente la responsabilità del fornitore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il fornitore – come avviene nell’art. 3, n. 3, prima frase, della legge danese – sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore nel senso della definizione di produttore di cui all’art. 3 della direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
4) Questione 4:
Se la direttiva (direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità da prodotti difettosi) impedisca agli Stati membri di introdurre una norma di legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi secondo la quale il fornitore – senza essere egli stesso produttore o assimilato al produttore secondo l’art. 3 della direttiva – risponde:
– della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;
– della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore.
La norma di legge a cui si riferisce la questione presuppone:
a) che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. 3, n. 3, prima frase, della legge danese);
b) che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10 della legge danese);
c) che il fornitore abbia un’azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge danese).
5) Questione 5:
Se la direttiva (direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) osti al mantenimento da parte di uno Stato membro di una regola, non legislativa, bensì giurisprudenziale, preesistente alla direttiva, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in base alla quale il fornitore – senza essere produttore o assimilato al produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva – risponde:
– della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;
– della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore.
La regola giurisprudenziale a cui la questione si riferisce presuppone:
a) che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. 3, n. 3, prima frase, della legge danese);
b) che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10 della legge danese);
c) che il fornitore abbia un’azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge danese)».
IV – Osservazioni
14. Le osservazioni scritte e orali nella causa in esame possono essere suddivise in due categorie. Da un lato, le osservazioni delle parti convenute nel procedimento principale – i danneggiati – e del governo danese, che sostengono la tesi secondo cui la direttiva avrebbe realizzato un’armonizzazione completa solo in materia di responsabilità dei produttori per danno da prodotti difettosi e secondo cui, pertanto, gli Stati membri avrebbero conservato la competenza a mantenere o adottare una disciplina specifica relativa alla responsabilità oggettiva dei fornitori. D’altro lato, le osservazioni delle parti attrici nella causa principale – la Bilka e la Skov –, del governo spagnolo e della Commissione, che sostengono che la direttiva avrebbe ben previsto l’armonizzazione completa della responsabilità per danno da prodotti difettosi, attribuendo tale responsabilità esclusivamente ai produttori e agli operatori economici assimilati a questi ultimi.
15. Il governo danese suffraga la propria tesi con due distinte argomentazioni. Innanzi tutto esso sostiene che l’art. 3 della direttiva conterrebbe solo una definizione del produttore e degli operatori economici ad esso assimilati. Ne deriverebbe, a contrario, che la direttiva non avrebbe disciplinato la responsabilità degli intermediari, come i fornitori, nella catena di produzione e di commercializzazione. Tale interpretazione sarebbe corroborata dall’art. 13 della direttiva e da due dichiarazioni – la seconda e la sedicesima – risultanti dal verbale della riunione 1025 del Consiglio del 25 luglio 1985.
16. In subordine, il governo danese spiega che, secondo la legislazione danese, la responsabilità del fornitore non è autonoma, poiché ai sensi degli artt. 10 e 11, n. 3 della legge danese, il fornitore risponde nei confronti dei danneggiati solo nella misura in cui sia configurabile la responsabilità del produttore. La posizione del fornitore sarebbe così assimilabile a quella di un fideiussore. La disciplina danese si distinguerebbe pertanto da quella francese, dichiarata incompatibile con la direttiva nella succitata sentenza Commissione/Francia (6) . Il governo danese ne deduce che detta giurisprudenza non sarebbe applicabile alla normativa danese.
17. Nel caso in cui questa interpretazione non dovesse essere accolta, il governo danese invita la Corte a riesaminare la propria giurisprudenza, almeno per quanto riguarda la responsabilità del fornitore, in ragione delle conseguenze negative di tale giurisprudenza per la tutela degli interessi dei consumatori. Nell’ipotesi in cui la Corte constatasse l’incompatibilità della legge danese con la direttiva, esso chiede che gli effetti dell’emananda sentenza siano limitati nel tempo a partire dalla data della pronuncia.
18. La Skov, la Bilka, il governo spagnolo e la Commissione, nei loro argomenti, si riferiscono essenzialmente alla succitata sentenza Commissione/Francia (7) . Essi ritengono che tale sentenza imponga la conclusione che le disposizioni degli artt. 3, n. 3, 10 e 11 della legge danese sono in contrasto con la direttiva.
19. Secondo questi intervenienti, la seconda dichiarazione contenuta nel verbale del Consiglio dovrebbe essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono stabilire regole specifiche per la responsabilità del fornitore, ma non possono trasferire sul fornitore la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi, così come posta a carico del produttore dalla direttiva.
20. La Skov fa valere inoltre che l’art. 10 della legge danese dovrebbe essere interpretato in conformità con la direttiva che, a suo parere, è direttamente applicabile. L’art. 10 della legge danese non potrebbe pertanto far gravare sul fornitore obblighi più onerosi di quelli previsti dall’art. 3 della direttiva. A sostegno di tale tesi si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte nelle cause Von Colson e Karmann, Marleasing, Wagner Miret e Faccini Dori (8) .
V – Valutazione
A – Osservazioni preliminari
21. Nella causa in esame, la questione principale è se la direttiva osti ad una sua attuazione in base alla quale il fornitore (o qualunque altro intermediario) sia tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva.
22. La direttiva prevede una disciplina della responsabilità oggettiva per prodotti difettosi. Ai sensi del suo art. 1 gli interessati possono chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un prodotto difettoso, a condizione che dimostrino il nesso di causalità tra il difetto e il danno (art. 4). All’art. 1 il produttore del prodotto difettoso è indicato come il responsabile.
23. L’art. 3 della direttiva contiene la definizione normativa del termine «produttore» – quindi del responsabile – ai sensi della direttiva. Più specificatamente si tratta:
– del fabbricante di un prodotto finito, del produttore di una materia prima, nonché di ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenti come produttore dello stesso (n. 1);
– dell’importatore di un prodotto finito nella Comunità ai fini di una vendita, di una locazione, di un leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale (n. 2);
– del fornitore, qualora non possa essere identificato il produttore o l’importatore, a meno che esso non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o dell’importatore o della persona che gli ha fornito il prodotto (n. 3).
24. Questa disposizione è stata attuata nell’ordinamento danese con l’art. 4, nn. 1, 2, 4 e 5, della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il legislatore danese ha tuttavia aggiunto alle categorie di responsabili previsti dalla direttiva una categoria particolare. Ai sensi dell’art. 10 della legge danese, i fornitori rispondono direttamente per il danno da prodotti difettosi nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle nella catena di distribuzione. Secondo la definizione di cui all’art. 4, n. 3, della summenzionata legge, il fornitore ai sensi dell’art. 10 è colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore.
25. In sostanza, il giudice a quo chiede alla Corte di chiarire se l’armonizzazione della responsabilità per danno da prodotti difettosi realizzata dalla direttiva debba considerarsi un’armonizzazione completa, che non lasci alcun margine di discrezionalità agli Stati membri nella definizione della cerchia dei responsabili.
26. In una serie di recenti sentenze, Commissione/Francia, González Sánchez e Commissione/Grecia, già citate in precedenza (9) , la Corte ha esaminato tale questione di principio. Nelle conclusioni da me presentate in dette cause, ho ritenuto, sulla base di un’analisi del suo tenore letterale, della sua economia e delle sue finalità come desunte dai ‘considerando’, che la direttiva miri ad una armonizzazione completa della responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi. Ne conseguirebbe che i margini di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell’attuazione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale sono stati interamente determinati da tale atto normativo. Sulla base di un ragionamento analogo la Corte, nelle suddette sentenze, è giunta alla medesima conclusione, come risulta chiaramente dai punti 16‑19 della citata sentenza Commissione/Francia.
27. Al punto 16, la Corte ha in particolare constatato che il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’economia di quest’ultima.
28. La Corte afferma quindi, al punto 17, che la direttiva, istituendo un regime armonizzato di responsabilità civile dei produttori per i danni causati dai prodotti difettosi, risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori.
29. La Corte afferma inoltre, al punto 18, che la direttiva non contiene alcuna disposizione che autorizzi esplicitamente gli Stati membri ad adottare o mantenere, sulle questioni che essa disciplina, disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori.
30. Infine, la Corte rileva, al punto 19, che il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l’armonizzazione non sia completa.
31. Conseguentemente, la Corte giunge alla conclusione che l’art. 13 della direttiva non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi che differisca da quello previsto dalla direttiva.
32. Successivamente, al punto 22 della sentenza Commissione/Francia e ai punti 31‑33 della sentenza González Sánchez, già citate, la Corte ha dichiarato che il regime attuato dalla suddetta direttiva non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basano su elementi diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa.
33. Prima di rispondere alle questioni proposte, esaminerò innanzi tutto la questione se gli argomenti sollevati dal governo danese e dalle parti convenute nella causa principale contengano elementi nuovi rispetto ai summenzionati argomenti e se siano di natura tale da condurre ad una revisione di detta giurisprudenza.
34. Il governo danese ha sostenuto, in maniera circostanziata, la tesi secondo cui la direttiva prevedrebbe unicamente l’armonizzazione della responsabilità del produttore. Fatta eccezione per la disciplina parziale della responsabilità sussidiaria del fornitore quando non può essere individuato il produttore di un prodotto difettoso, prevista dall’art. 3, n. 3, della direttiva, quest’ultima non avrebbe ad oggetto la disciplina generale della responsabilità del fornitore e degli altri intermediari. Il governo danese ne deduce che gli Stati membri avrebbero conservato le proprie competenze legislative al riguardo.
35. Non posso aderire né a questa tesi, né all’argomentazione su cui essa si fonda. Come emerge dalla giurisprudenza già ripetutamente citata, la direttiva ha ad oggetto l’armonizzazione completa della responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi. Una tale disciplina richiede almeno una definizione dell’oggetto della responsabilità, ossia il danno causato da un prodotto difettoso, della cerchia dei soggetti tutelati e infine della cerchia dei responsabili. Dunque, se si ritiene che la direttiva miri ad un’armonizzazione completa, ne consegue che la definizione della cerchia dei responsabili è parimenti tassativa.
36. Per questa ragione non è più consentito agli Stati membri estendere la cerchia dei responsabili ai fornitori e agli altri intermediari, tranne che nei casi espressamente previsti dall’art. 3, n. 3, della direttiva.
37. A sostegno della propria tesi, il governo danese ha altresì invocato due dichiarazioni, una del Consiglio e l’altra del Consiglio e della Commissione, che con riferimento alla direttiva sono state trascritte nel verbale della riunione 1025 del Consiglio del 25 luglio 1985 (10) . Sebbene non siano state fatte valere in occasione delle succitate cause, tali dichiarazioni sarebbero pertinenti per l’interpretazione della direttiva.
38. Anticipando l’esame della terza questione, dove analizzerò più nel dettaglio dette dichiarazioni, rilevo qui come né la loro natura giuridica, né il loro contenuto sostanziale potrebbero incidere sul tenore letterale, sull’economia e sulla finalità della direttiva.
39. Sia nelle loro osservazioni scritte sia all’udienza, le parti attrici nella causa principale e il governo danese hanno evidenziato le differenze che, a loro parere, sussisterebbero tra la disciplina danese della responsabilità oggettiva dei fornitori e l’art. 1386‑7 del codice civile francese, che la Corte, nella citata causa Commissione/Francia (11) , ha dichiarato incompatibile con la direttiva.
40. In proposito, osservo che, nella fattispecie in esame, si tratta in primo luogo di risolvere la questione se una disposizione di legge come quella danese sia compatibile o meno con la direttiva. Non è possibile trarre dalle asserite differenze tra queste due norme argomenti decisivi a sostegno della soluzione di tale questione.
41. Nel caso in cui la Corte non possa condividere la sua opinione secondo la quale la disciplina danese sulla responsabilità oggettiva dei fornitori per il danno da prodotti difettosi sarebbe compatibile con la direttiva così come interpretata nella causa Commissione/Francia, il governo danese chiede alla Corte di rivedere tale giurisprudenza.
42. A mio parere, una revisione di detta giurisprudenza, di data recente, è inappropriata. Sia nelle sentenze considerate sia nelle mie conclusioni, si è rilevato, sulla base di un’analisi grammaticale, sistematica e storica, che la direttiva mirava proprio ad un’armonizzazione completa. Gli argomenti addotti dal governo danese – che si riducono essenzialmente al fatto che l’interpretazione della Corte avrebbe, a suo parere, come conseguenza una insufficiente tutela dei consumatori – non possono condurre ad un risultato in contrasto con la chiara volontà del legislatore comunitario così come espressa nella direttiva.
43. Se una direttiva riguardante un ambito così spinoso e delicato come quello della responsabilità per danno da prodotti difettosi è in contrasto con le preferenze di uno o più Stati membri, è necessario cercare di risolvere tale divergenza nel quadro dell’ordine costituzionale comunitario, non con un’interpretazione contra legem, bensì attraverso l’iniziativa del legislatore comunitario. D’altro canto, dalle iniziative intraprese dal governo danese in qualità di presidente del Consiglio emerge come questi sia consapevole di tale logica costituzionale (12) .
44. Ad ogni buon fine, osservo inoltre che se la Corte volesse adottare l’interpretazione suggerita dal governo danese, ne conseguirebbe inevitabilmente un capovolgimento della giurisprudenza recente contenuta nelle succitate sentenze Commissione/Francia e González Sánchez (13) . Una siffatta interpretazione avrebbe infatti come conseguenza che la responsabilità primaria dei produttori, espressamente voluta dalla direttiva, si troverebbe estesa agli altri anelli della catena produttiva, come gli intermediari (fornitori).
45. Un tale cambiamento di direzione della giurisprudenza comporterebbe altresì che gli argomenti espressi dalla Corte – il tenore letterale, l’economia e gli antecedenti della direttiva – in favore di un’armonizzazione completa, che attribuisca la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi esclusivamente al produttore, diverrebbero insostenibili.
B – Sulla prima questione
46. La prima questione riguarda gli operatori economici diversi dai produttori, come definiti all’art. 3, n. 3, della direttiva. Con essa il giudice del rinvio desidera sapere se questa disposizione osti ad una norma di legge nazionale secondo la quale i fornitori sono tenuti a rispondere illimitatamente della responsabilità dei produttori in base alla direttiva.
47. La soluzione di tale questione si deduce facilmente dalla succitata sentenza Commissione/Francia. In quella causa, si trattava di una norma del codice civile francese (art. 1386‑7) che assimilava i fornitori ai produttori per quanto concerne la responsabilità. La Corte ha ritenuto che una siffatta totale assimilazione fosse in contrasto con la direttiva, considerato che l’art. 3, n. 3, di quest’ultima prevede solo una responsabilità sussidiaria nell’ipotesi in cui sia sconosciuta l’identità del produttore.
48. Da un confronto tra l’art. 1386‑7 del codice civile francese e l’art. 10 della legge danese risulta che le due disposizioni sono largamente simili.
49. L’art. 1386‑7 del detto codice civile dispone che il venditore, il locatore, con l’eccezione del concedente in leasing o del locatore ad esso equiparato, ed ogni altro fornitore professionale è responsabile per ogni difetto di sicurezza del prodotto alle stesse condizioni del produttore. In tal caso, l’intermediario ha diritto ad un’azione di regresso nei confronti del produttore.
50. L’art. 10 della legge danese prevede la responsabilità del fornitore per i difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle nella catena di distribuzione. Ai sensi dell’art. 11, n. 3, della suddetta legge, qualsiasi intermediario che abbia risarcito il danneggiato ha diritto di regresso nei confronti del produttore.
51. Sebbene le due disposizioni presentino qualche differenza per quanto riguarda la definizione della cerchia dei responsabili, occorre constatare che entrambe estendono la sfera dei responsabili ai fornitori e agli altri intermediari in senso sostanzialmente più ampio di quanto previsto dall’ art. 3, n. 3, della direttiva. Inoltre, l’art. 1386‑7 del codice civile francese e il combinato disposto degli artt. 10 e 11, n. 3, della legge danese prevedono, per evidenti ragioni, un’azione di regresso, mentre la direttiva mira proprio ad evitare un tale cumulo di procedimenti limitando la cerchia dei responsabili ai produttori.
52. Sia le parti convenute nella causa principale, sia il governo danese hanno fatto valere le differenze tra la disposizione francese e le disposizioni danesi. La prima implicherebbe una vera e propria clausola di responsabilità, mentre le seconde riguarderebbero solo una responsabilità condizionata. Ai sensi della disciplina francese, il danneggiato avrebbe diritto di far valere la responsabilità del distributore per il danno causato da qualsiasi prodotto difettoso che gli sia stato venduto, cioè sia dai prodotti già difettosi al momento in cui sono stati messi in circolazione sia dai prodotti divenuti difettosi in fasi successive della commercializzazione. Per contro, in base alle disposizioni danesi, il danneggiato potrebbe proporre un’azione di risarcimento danni contro il fornitore solo qualora si tratti di prodotti difettosi al momento della loro messa in circolazione.
53. Quali che siano tali differenze, esse non mi sembrano pertinenti per stabilire se la portata ratione personae degli artt. 10 e 11, n. 3, della legge danese sia conforme all’art. 3 della direttiva. In proposito, si deve osservare che la definizione data dalle disposizioni danesi della cerchia dei responsabili nei confronti dei quali il danneggiato ha diritto di promuovere un’azione per danno da prodotti difettosi, è più amplia di quella fornita dall’art. 3 della direttiva. Dalla sentenza Commissione/Francia emerge che tale elemento è da solo sufficiente a provare la non conformità di dette disposizioni con la direttiva. D’altro canto, l’applicazione della disciplina danese implica quasi inevitabilmente un cumulo di procedimenti, effetto che il legislatore comunitario ha appunto voluto evitare (14) .
C – Sulla seconda questione
54. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio richiede il parere della Corte in merito alla compatibilità con la direttiva della giurisprudenza danese in base alla quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, così come sancita dalla giurisprudenza, per difetto del prodotto che ha determinato danni alla persona o ai beni del consumatore.
55. Dal fascicolo emerge che in Danimarca, prima dell’adozione della direttiva, la responsabilità per danno da prodotti difettosi – sia quella del produttore, sia quella del fornitore – era stata disciplinata dalla giurisprudenza.
56. Secondo tale disciplina giurisprudenziale, la responsabilità per danno da prodotti difettosi è innanzi tutto valutata alla luce di una delle regole generali della responsabilità civile nel diritto danese, fondate sulla nozione di colpa. L’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina ha tuttavia portato a far sì che il produttore sia ritenuto responsabile sulla base di una responsabilità per colpa grave e, in certi casi, di una responsabilità senza colpa.
57. In questo regime giurisprudenziale, il fornitore rispondeva della responsabilità degli operatori economici a monte della catena di produzione e di distribuzione per i danni causati dal prodotto. Tale responsabilità era – ed è sempre – una responsabilità senza colpa.
58. L’attuazione della direttiva nell’ordinamento danese con la legge n. 371 ha avuto come conseguenza che il regime della direttiva medesima sia stato integralmente adottato per quanto riguarda la responsabilità oggettiva del produttore per il danno da prodotti difettosi. Per quanto concerne la sua responsabilità per colpa, è rimasto applicabile l’esistente regime giurisprudenziale.
59. Con l’art. 10 della summenzionata legge è stata codificata la giurisprudenza antecedente relativa alla responsabilità oggettiva del fornitore. Dai lavori preparatori della legge emerge che con tale disposizione il legislatore danese ha voluto confermare la suddetta giurisprudenza e che, al momento dell’adozione della legge, il governo danese era convinto che la responsabilità del fornitore non fosse disciplinata dalla direttiva.
60. L’insieme delle regole legislative e giurisprudenziali relative alla responsabilità per danno da prodotti difettosi si può suddividere in tre elementi,e cioè:
– la responsabilità oggettiva del produttore
– l’obbligo del fornitore di rispondere della responsabilità del produttore («la responsabilità derivata del fornitore»).
– la responsabilità per colpa o colpa grave del produttore.
61. Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva del produttore, le definizioni dell’art. 3 della direttiva sono state riprese dall’art. 4, nn. 1, 2, 4, e 5, della legge danese, mentre il principio della responsabilità oggettiva è stato sancito dall’art. 6 della suddetta legge. Ne consegue che, essendo conforme alla direttiva, tale elemento non richiede ulteriori osservazioni.
62. Per quanto concerne il secondo elemento – la responsabilità derivata del fornitore – ho già rilevato, nell’analisi della prima questione, che le norme di cui agli artt. 10 e 11, n. 3, della legge danese sono in contrasto con la direttiva che ha limitato la responsabilità oggettiva ai produttori.
63. Dall’ordinanza di rinvio emerge che il giudice danese si chiede altresì se l’art. 13 della direttiva non potesse costituire la base giuridica per l’estensione della responsabilità per danno da prodotti difettosi.
64. La medesima questione è stata sollevata nella sentenza nella citata causa Commissione/Francia (15) . In tale sentenza, essa è stata risolta negativamente dalla Corte. Rinvio ai punti 21‑23 in cui la Corte ha rilevato che «l’art. 13 della direttiva non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca da quello previsto dalla direttiva». Ne consegue che la disciplina danese della responsabilità oggettiva derivata del fornitore non trova giustificazione nell’art. 13 della direttiva.
65. Per contro, una disciplina nazionale per colpa del produttore, come quella che deriva dalla giurisprudenza danese, deve essere considerata compatibile con la direttiva, come risulta dal punto 22 della citata sentenza Commissione/Francia, in cui la Corte ha ritenuto che «(…) il regime attuato dalla suddetta direttiva (…) non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basano su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa».
66. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la seconda questione nei termini seguenti: l’art. 13 della direttiva osta ad una disciplina nazionale che estenda ai fornitori dei prodotti difettosi il regime della responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva stessa. Invece, tale disposizione non esclude l’applicazione ai fornitori di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su fondamenti diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa.
D – Sulla terza questione
67. Con la terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare legislativamente la responsabilità del fornitore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il fornitore – come avviene nell’art. 3, n. 3, prima frase, della legge danese – sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore nel senso della definizione di produttore di cui all’art. 3 della direttiva e ciò in considerazione della dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa agli artt. 3 e 12 riportata nel verbale della riunione 1025 del Consiglio del 25 luglio 1985 (16) e dell’art. 13 della direttiva.
68. Nella formulazione della sua terza questione il giudice del rinvio ha riportato interamente questa seconda dichiarazione risultante dal verbale, a cui faccio quindi rinvio.
69. Nelle proprie osservazioni scritte, il governo danese ha altresì richiamato la sedicesima dichiarazione del Consiglio, contenuta nel verbale, che è formulata come segue: «Il Consiglio auspica che gli Stati membri, che attualmente applicano disposizioni più favorevoli per quanto riguarda la tutela dei consumatori rispetto a quelle che risultano dalla direttiva, non si avvalgano delle possibilità offerte dalla direttiva per ridurre tale livello di protezione».
70. Il governo danese deduce da queste due dichiarazioni che il mantenimento in vigore di norme anteriori alla direttiva e che assicurano una migliore posizione giuridica al consumatore, sarebbe perfettamente compatibile con le stesse. Le due dichiarazioni sarebbero del tutto coerenti con gli artt. 3 e 13 della direttiva e ne confermerebbero il contenuto.
71. Tenuto conto di tale conformità con la direttiva e del fatto che esse provengono dal Consiglio e dalla Commissione, cioè dal legislatore comunitario stesso, si dovrebbe attribuire loro la più ampia rilevanza in sede di interpretazione della direttiva.
72. Per quanto riguarda il valore giuridico delle dichiarazioni del Consiglio figuranti nei suoi verbali, la giurisprudenza costante della Corte può essere riassunta come segue:
– una dichiarazione non può essere presa in considerazione per interpretare una disposizione di diritto derivato quando il contenuto della dichiarazione non trovi alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi (17) . La portata oggettiva delle disposizioni di diritto comunitario si ricava unicamente dal tenore letterale delle disposizioni stesse, tenuto conto del loro contesto (18) ;
– tuttavia, una siffatta dichiarazione può rappresentare un riferimento per l’interpretazione di disposizioni di diritto derivato, la cui elaborazione o adozione hanno dato luogo a detta dichiarazione, qualora si tratti di precisare il senso di dette disposizioni nel caso in cui siano ambigue ed equivoche. Inoltre, una dichiarazione del genere non può servire come unico riferimento, ma deve essere utilizzata unitamente ad altre (19) .
73. Dunque, se le due dichiarazioni considerate nel caso di specie sono utilizzate come riferimenti per l’interpretazione dell’art. 13 della direttiva, esse sono di natura tale da confermare l’interpretazione di detta disposizione, come sopra esposta nell’esaminare la soluzione della seconda questione. Infatti, esse precisano il significato di tale disposizione in quanto constatano che la direttiva non osta al mantenimento o all’adozione di norme relative alla responsabilità dei fornitori purché si tratti di responsabilità per colpa e di responsabilità contrattuale.
74. Per contro, secondo la giurisprudenza citata al paragrafo 72, non si possono trarre argomenti dalle richiamate dichiarazioni per dimostrare che la direttiva non osterebbe all’estensione ai fornitori della responsabilità oggettiva per danno da prodotti di difettosi, al di là dei casi espressamente previsti dall’art. 3, n. 3, della direttiva stessa. Un siffatto riferimento all’interpretazione sarebbe direttamente in contrasto con il tenore letterale e l’economia della direttive ed è, secondo la giurisprudenza della Corte, inammissibile. Da questo ragionamento si deduce che gli argomenti addotti dal governo danese devono essere respinti.
75. Giungo quindi alla conclusione che le due dichiarazioni fatte valere dal governo danese non possono servire come riferimento a sostegno di un’interpretazione della direttiva secondo cui uno Stato membro ha diritto di estendere ai fornitori la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi in casi diversi da quelli tassativamente definiti all’art. 3, n. 3, della direttiva.
E – Sulle questioni quarta e quinta
76. Con la quarta e la quinta questione il giudice del rinvio ribadisce la prima e la seconda questione, nella misura in cui l’una concerne più specificatamente gli artt. 3, n. 3, prima frase, 10 e 11, n. 3, della legge danese, e l’altra la regola giurisprudenziale, anteriore alla direttiva, in base alla quale il fornitore – senza essere egli stesso produttore a mente dell’art. 3 della direttiva – risponde della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva e della responsabilità per colpa del produttore.
77. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, che risale fino alla sentenza Costa (20) , essa non può statuire sulla validità di un provvedimento di diritto interno per il tramite dell’art. 234 CE. La Corte si ritiene tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possano consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità ai fini della definizione della causa per la quale è adito (21) .
78. Considerato che le soluzioni testé proposte per la prima e per la seconda questione contengono già tutti gli elementi di cui ha bisogno il giudice del rinvio per determinare la compatibilità delle disposizioni considerate della legge nazionale così come della pertinente giurisprudenza nazionale, non occorre risolvere le presenti questioni.
F – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo
79. Dall’ordinanza di rinvio emerge che le parti convenute nella causa principale – i danneggiati – hanno chiesto che, nell’ipotesi in cui le soluzioni della Corte siano loro sfavorevoli, quest’ultima dichiari che la sua sentenza abbia effetto solo dalla data della sua pronuncia. Il governo danese sostiene questa richiesta sottolineando le gravi conseguenze per la certezza del diritto che la sentenza della Corte potrebbe comportare per i suoi effetti su controversie già definitivamente giudicate a partire dall’entrata in vigore della direttiva.
80. In proposito osservo che, in base alla regola generale, le sentenze della Corte con cui essa si pronuncia sull’interpretazione del diritto comunitario producono effetto ex tunc. Tuttavia, eccezionalmente la Corte può, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede . (22) Una limitazione del genere è tuttavia sottoposta a determinate condizioni che possono variare a seconda della situazione di fatto e di diritto che sta a fondamento della controversia nella causa principale: la buona fede degli ambienti interessati, il rischio di gravi inconvenienti (23) , le eventuali gravi conseguenze finanziarie della retroattività (24) .
81. Nel presente procedimento pregiudiziale si tratta di stabilire quali categorie di operatori economici debbano rispondere per il danno da prodotti difettosi. Verosimilmente, la decisione della Corte comporterà nell’ordinamento giuridico nazionale solo il trasferimento di tale responsabilità dai fornitori ai produttori. Tuttavia, né il carattere della responsabilità né la sua estensione ne saranno pregiudicati. Considerato, inoltre, che la legge danese, all’art. 11, n. 3, attribuisce al fornitore un’azione di regresso nei confronti del produttore, mi sembra che un tale trasferimento della responsabilità primaria non comporterà, dal punto di vista della certezza del diritto, rischi tali da poter giustificare una limitazione eccezionale degli effetti della sentenza nel tempo.
82. Ricordo inoltre che, nelle precedenti citate cause Commissione/Francia, Commissione/Grecia e Gonzáles Sánchez (25) , nessuna delle parti ha inteso domandare la limitazione degli effetti della sentenza e che, pertanto, la Corte si è astenuta dal pronunciarsi in tal senso. Non voglio escludere che queste sentenze abbiano comportato nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali conseguenze paragonabili a quelle prospettate dal governo danese.
83. Infine, a partire dalla pronuncia delle summenzionate sentenze, i settori interessati in Danimarca avrebbero preso in considerazione la probabile incompatibilità della legge e della giurisprudenza danesi.
84. Tutto quanto precede mi porta alla conclusione che non occorre dare seguito alla richiesta di limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.
VI – Conclusione
85. Considerato quanto precede, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Vestre Landsret nei seguenti termini:
«1) La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, osta ad un regime secondo il quale un fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base a tale direttiva, indipendentemente dal fatto che tale regime risulti dalla legge o dalla giurisprudenza.
2) L’art. 13 della detta direttiva osta ad una disciplina nazionale che estenda ai fornitori dei prodotti difettosi il regime della responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva stessa. Invece, tale disposizione non esclude l’applicazione ai fornitori di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su fondamenti diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa.
3) La seconda e la sedicesima dichiarazione contenute nel verbale della riunione 1025 del Consiglio del 25 luglio 1985 non possono fornire riferimenti a sostegno di un’interpretazione della direttiva secondo cui uno Stato membro abbia diritto di estendere ai fornitori la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi in casi diversi da quelli tassativamente definiti all’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 210, pag. 29.
3 – Sentenza 25 aprile 2002, causa C‑52/00 (Racc. pag. I‑3827).
4 – Sentenza 25 aprile 2002, causa C‑154/00 (Racc. pag. I‑3879).
5 – Sentenza 25 aprile 2002, causa C‑183/00 (Racc. pag. I‑3901).
6 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
7 – Punto 2.
8 – Sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Karmann (Racc. pag. 1891), 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing (Racc. pag. I‑4135), 16 dicembre 1993, causa C‑334/92, Wagner Miret (Racc. pag. I‑6911), nonché 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I‑3325).
9 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
10 – Si tratta della seconda dichiarazione del Consiglio e della Commissione e della sedicesima dichiarazione di cui al verbale della riunione del Consiglio del 25 luglio 1985 (n. 8631/85, Bruxelles, 15 ottobre 1985).
11 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
12 – Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 2003, C 26, pag. 2).
13 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
14 – Sentenza Commissione/Francia, cit. alla nota 3, punto 40.
15 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
16 – Nelle proprie osservazioni scritte il governo danese osserva giustamente che nel titolo di tale dichiarazione si è verificato un lapsus calami: invece di «artt. 3 e 12» si deve leggere «artt. 3 e 13».
17 – Sentenza 26 aprile 1991, causa C‑292/89, Antonissen (Racc. pag. I‑745, punto 18).
18 – Sentenza 15 aprile 1986, causa 237/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1247).
19 – Sentenza 7 febbraio 1979, causa 136/78, Auer (Racc. pag. 437, punto 25).
20 – Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64 , Costa Enel, (Racc. pag. 1141).
21 – Sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C‑304/94, C‑330/94, C‑342/94 e C‑224/95, Tombesi e a. (Racc. pag. I‑3561, punto 36).
22 – Sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co (Racc. pag. I‑1157, punto 57), 23 maggio 2000, causa C‑104/98, Buchner (Racc. pag. I‑3625, punto 39), nonché 12 ottobre 2000, causa C‑372/98, Cooke (Racc. pag. I‑8683, punto 42).
23 – Sentenza Cooke, cit., punto 42.
24 – Sentenza EKW e Wein & Co, cit., punto 59.
25 – Paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
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