CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 20 gennaio 2005(1)
Causa C-467/03
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
contro
Oberfinanzdirektion Nürnberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera)
«Tariffa doganale comune – Voci tariffarie – Classificazione di un apparecchio per la registrazione digitale progettato a fini di videosorveglianza nella nomenclatura combinata – Nota 5 E al capitolo 84 della nomenclatura combinata»
I – Introduzione
1. Con una domanda di pronuncia pregiudiziale il Finanzgericht München sottopone alla Corte la questione di stabilire come classificare un sistema di videosorveglianza funzionante con l’ausilio di un computer nella nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»). L’apparecchio controverso, a fini di videosorveglianza, memorizza su disco duro, comprimendoli, segnali di diverse videocamere riproducibili su schermi.
2. La ricorrente nel procedimento principale, la Ikegami Electronics (Europe) GmbH (in prosieguo: la «Ikegami»), ritiene che, data la funzione di elaborazione dell’informazione dei suoi componenti ed il suo modo di funzionare, l’apparecchio per la registrazione digitale debba essere classificato come «macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione» nella sottovoce 8471 5090 della NC. Per contro la convenuta nella causa principale, la Oberfinanzdirektion Nürnberg (in prosieguo: la «OFD Nürnberg»), ritiene che, conformemente alla nota 5 E del capitolo 84 dalla NC, ci si debba fondare sulla funzione della macchina nel suo complesso e che, pertanto, l’apparecchio debba essere classificato come «apparecchio per la registrazione o la riproduzione dell’immagine e del suono» nella sottovoce 8521 9000 della NC.
3. Il Finanzgericht München nutre dubbi in merito all’interpretazione della nota 5 E del capitolo 84 della NC e chiede alla Corte se questa nota vada interpretata nel senso che un apparecchio di videosorveglianza, che memorizza su disco duro, comprimendoli, segnali di diverse videocamere per la riproduzione su schermi, eserciti una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione.
II – Contesto normativo
4. Con riferimento all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) , la versione della nomenclatura combinata applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale figura nell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 (3) .
5. Nella seconda parte di tale allegato figura la sezione XVI recante il titolo «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».
6. In tale sezione figurano due capitoli, vale a dire il capitolo 84, recante il titolo «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», ed il capitolo 85, recante il titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
7. Il capitolo 84 include, inter alia, la voce 8471 «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
8. La sottovoce 8471 50 riguarda «Unità per l’elaborazione dell’informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita». La sottovoce 8471 50 90 si riferisce ai prodotti non destinati ad aereomobili civili. Nel regolamento n. 2031/2001 queste merci sono esenti dai dazi doganali convenzionali.
9. Il capitolo 85 include, inter alia, la voce 8521, «Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici». La sottovoce 8521 90 00 riguarda i prodotti che non utilizzano nastri magnetici. Nel regolamento n. 2031/2001 l’aliquota del dazio convenzionale per queste merci è del 14%.
10. Le note 3-5 della sezione XVI prevedono quanto segue:
«3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l’applicazione delle note che precedono, il termine “macchine” comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».
11. La nota 5 del capitolo 84 della NC riporta, inter alia, le seguenti indicazioni:
«A. Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione” si intendono:
a) le macchine numeriche atte a:
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l’esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell’utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall’utilizzatore;
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, [di cui] esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificar[e] l’esecuzione nel corso dell’elaborazione;
(...).
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
III – Fatti e procedimento principale
12. Il 6 dicembre 2001 la Ikegami chiedeva alla Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalt di Monaco di Baviera (in prosieguo: la «ZPLA di Monaco di Baviera») di rilasciare un’informazione tariffaria vincolante relativamente ad un apparecchio indicato come «Digital Recorder SDR G 8000 8».
13. L’apparecchio comporta, oltre ad una tastiera e ad un mouse, un video-digitizer-board per 4 schede video con possibilità di collegamento per un massimo di 8 telecamere, comando di movimento dell’immagine, mainboard con processore e 3 unità di disco duro, memoria video, scheda audio, scheda LAN, scheda grafica, scheda modem, un disco duro ed un dispositivo di caricamento CDRW in un contenitore. Sul disco duro sono installati il sistema operativo Windows ME, un software per la registrazione digitale ed il software per il dispositivo di caricamento CDRW.
14. Mentre la Ikegami chiedeva la classificazione di questo apparecchio come «macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione» nella sottovoce 8471 5090 della NC, il 14 gennaio 2002 la ZPLA di Monaco di Baviera rilasciava l’informazione tariffaria vincolante n. DE M/119/02-1, in cui l’apparecchio veniva inserito come «apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione» nella sottovoce 8521 9000 della NC.
15. Dopo un’opposizione rimasta senza successo, la Ikegami proponeva dinanzi al Finanzgericht München un ricorso contro l’informazione tariffaria vincolante, con cui sosteneva che l’apparecchio controverso dev’essere considerato come macchina per l’elaborazione dell’informazione, in quanto sia i singoli componenti, sia il suo modo di funzionare avrebbero esclusivamente natura di elaborazione dell’informazione. Tutti i componenti dell’apparecchio andrebbero classificati, presi singolarmente, nella voce 8471 della NC, nessun elemento rientrerebbe nella voce 8521 della NC e oltre al software applicativo preinstallato e collegato alla funzione, sarebbe sempre possibile installare altri programmi applicativi, cosicché l’apparecchio potrebbe essere utilizzato come un normale PC. Inoltre la nota 5 E del capitolo 84 della NC presupporrebbe l’esistenza di almeno due elementi funzionali, vale a dire un elemento connesso con l’elaborazione dell’informazione ed un altro elemento funzionale; tuttavia nella fattispecie questo requisito non sarebbe soddisfatto, poiché esisterebbe solo un apparecchio per l’elaborazione dell’informazione.
16. La OFD Nürnberg chiedeva il rigetto del ricorso. Facendo riferimento alla nota 5 E del capitolo 84 della NC, essa sosteneva che una macchina funzionante con l’ausilio di un computer dev’essere classificata non in base alla funzione dei singoli elementi, bensì in base alla funzione specifica della macchina nel suo complesso. Nel caso di specie, in base alla sua configurazione specifica, l’apparecchio sarebbe destinato esclusivamente alla registrazione ed alla riproduzione di immagini e suoni a fini di videosorveglianza, cosicché dovrebbe essere classificato nella voce 8521 della NC.
17. Nell’ordinanza di rinvio il Finanzgericht München osserva che l’apparecchio controverso soddisfa sì i requisiti di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, posti nella nota 5 A, lett. a), del capitolo 84 della NC, e potrebbe essere utilizzato come un normale PC, ma in base alla sua particolare configurazione viene definito, commercializzato ed installato come un videoregistratore digitale. L’elaborazione dell’informazione servirebbe esclusivamente alla registrazione ed alla riproduzione di segnali video e l’equipaggiamento hardware e software dell’apparecchio sarebbe diretto solo a questo scopo. In mancanza di altri software non sarebbe prevista un’utilizzazione diversa da quella di un videoregistratore. Secondo il Finanzgericht München, all’apparecchio sarebbe quindi propria la funzione di registrazione di immagini e suoni, come menzionata nella voce 8521 della NC e, secondo la giurisprudenza, ai sensi della nota 5 E del capitolo 84, esso potrebbe avere una funzione diversa da quella dell’elaborazione dell’informazione.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
18. Con ordinanza 24 giugno 2003 il Finanzgericht München ha pertanto sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nota 5 E della nomenclatura combinata nella versione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2031/2001 (GU L 279 del 23 ottobre 2001) che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, vada interpretata nel senso che un apparecchio di videosorveglianza, che memorizza su disco duro, comprimendoli, segnali di diverse videocamere per la riproduzione su schermi, svolga una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione».
19. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 novembre 2003. Ai sensi dell’art. 23, n. 2, dello Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte la Ikegami e la Commissione delle Comunità europee.
V – Considerazioni dei soggetti che hanno presentato osservazioni
A – Considerazioni della Ikegami
20. La Ikegami osserva che nel caso di specie – a differenza delle sentenze sulla materia pronunciate fino ad oggi (4) – la Corte non dovrebbe statuire in merito alla classificazione tariffaria di singole unità di una macchina per l’elaborazione dell’informazione, bensì in merito a quella di un PC nel suo complesso, equipaggiato con alcuni accessori aggiuntivi.
21. Secondo la giurisprudenza della Corte (5) , il criterio decisivo per la classificazione tariffaria di un apparecchio andrebbe reperito nelle caratteristiche e proprietà obiettive definite nel testo delle voci della NC ovvero della TDC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli, ma non in caratteristiche variabili. In ogni caso, per la classificazione tariffaria non sarebbero decisive le possibilità di utilizzazione di un apparecchio, in quanto, altrimenti, nell’esame entrerebbero criteri meramente soggettivi non riconosciuti dalla giurisprudenza e contrastanti con il requisito della certezza del diritto. Quale caratteristica obiettiva, la nota 5 del capitolo 84 della NC si fonderebbe esclusivamente sull’elaborazione dell’informazione, di modo che solo questa caratteristica, nonché, in senso limitativo rispetto a quest’ultima, un’eventuale funzione diversa ed indipendente dall’elaborazione dell’informazione sarebbero decisive. Siffatta «funzione diversa» dovrebbe essere un procedimento tecnico diverso dall’elaborazione dell’informazione e si configurerebbe, ad esempio, nel caso di una saldatrice che venga unicamente azionata da un computer, ma non nel caso di una macchina la cui funzione esclusiva sia l’elaborazione dell’informazione.
22. Poiché nessuna delle singole unità dell’apparecchio di cui trattasi sarebbe in grado di svolgere una funzione specifica di elaborazione elettronica dei dati al di fuori di una macchina per l’elaborazione dell’informazione e, pertanto, potrebbe essere soggetta a classificazione tariffaria, considerata singolarmente, ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC, in base alla sua funzione specifica, occorrerebbe in queste circostanze esaminare se l’insieme formato da queste unità svolga una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione. Tuttavia ciò non si verificherebbe: se è vero che dalla combinazione delle unità emergono funzioni tecnicamente più complesse, tuttavia anche queste ultime non sarebbero altro che un’elaborazione dell’informazione e l’apparecchio non potrebbe svolgere funzioni diverse dall’elaborazione dell’informazione né tramite i suoi singoli componenti né considerato nel suo complesso.
23. In riferimento ai paragrafi 83.0 e 83.5 delle note esplicative sul sistema armonizzato in relazione alla nota 4 della sezione XVI, applicabili al momento della formulazione delle sue osservazioni, la Ikegami fa valere che l’apparecchio di cui trattasi non avrebbe siffatta funzione diversa e dovrebbe essere oggetto di una classificazione tariffaria separata anche se, collegato a telecamere, potrebbe formare parte di un sistema di sorveglianza. A questo riguardo la Ikegami rileva che l’apparecchio di cui trattasi non consentirebbe la registrazione in parallelo di immagini e suoni.
24. Alla luce di questi motivi, la Ikegami propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
«La nota 5 E della nomenclatura combinata nella formulazione dell’allegato I del regolamento (CE) 2031/2001 (GU L 279 del 23 ottobre 2001) che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune non va interpretata nel senso che un apparecchio di videosorveglianza, che memorizza su disco duro, comprimendoli, segnali di diverse videocamere per la riproduzione su schermi, svolge una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione».
B – Osservazioni della Commissione
25. La Commissione rinvia anzitutto alle precisazioni in merito alla voce 8521 di cui alle note esplicative sul sistema armonizzato, terza edizione (2002), nella versione derivante dalle modifiche apportate con decisione del Comitato per il sistema armonizzato in occasione della 32 a riunione (novembre 2003).
26. Conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, ai fini della classificazione di un prodotto sarebbe decisiva la formulazione delle voci e delle note delle sezioni o dei capitoli. Di conseguenza, ai fini della classificazione di prodotti, sarebbe anzitutto decisiva la formulazione delle voci e poi quella delle note delle sezioni o dei capitoli, prima di poter prendere in considerazione le altre disposizioni generali. A questo proposito, conformemente alla regola generale 3 a), per interpretare la NC sarebbe d’uopo tener presente che la voce recante la descrizione della merce più precisa prevale sulla voce recante la descrizione della merce più generica.
27. Nel caso di specie la caratteristica di classificazione decisiva sarebbe la nozione di «funzione», da intendersi sotto il profilo teleologico e fondata sulla destinazione d’uso ovvero sull’utilizzazione di un prodotto. Quindi, in mancanza di definizione, la destinazione di un prodotto rientrerebbe nelle caratteristiche obiettive e specifiche di un prodotto. A questo riguardo non arrecherebbe pregiudizio il fatto che questa «funzione diversa» della videoregistrazione e videoriproduzione sia svolta mediante l’elaborazione dell’informazione, in quanto si tratterebbe comunque di una funzione specifica, realizzabile anche in assenza di elaborazione dell’informazione, solo in «maniera più complicata». Poiché a questo punto la destinazione d’uso esatta ovvero la funzione dell’apparecchio controverso rientrerebbero nella voce 8521 della NC, quindi sarebbe disponibile una definizione più precisa della funzione o della destinazione di quella della voce 8471 della NC, non si dovrebbe più ricorrere alla nota 5 E del capitolo 84 della NC.
28. Questa analisi verrebbe suffragata da una sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003, in cui il Tribunale ha dichiarato che il solo fatto che un apparecchio soddisfi i requisiti enunciati nella nota 5 A del capitolo 84 della NC e non svolga una specifica funzione diversa dall’elaborazione delle informazioni, ai sensi della nota 5 E di detto capitolo, non consente, di per sé, di escludere che un tale apparecchio possa essere classificato in un’altra voce (6) . Inoltre la tesi sostenuta dalla ricorrente comporterebbe che talune voci tariffarie dei capitoli 85 e 90 rimarrebbero prive di contenuto, in quanto, in seguito al progresso tecnico, già attualmente la maggior parte degli apparecchi menzionati nei capitoli effettuerebbero ormai un’elaborazione dell’informazione solo in senso lato; in queste voci si potrebbero ancora classificare solo determinati apparecchi funzionanti in base ad una tecnica del tutto obsoleta.
29. Alla luce di questi motivi la Commissione propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
«Per procedere alla classificazione tariffaria di un prodotto, prima di esaminare le note delle sezioni e dei capitoli (tra cui, nel caso di specie, la nota 5 E del capitolo 84 della NC), occorre anzitutto tener conto della formulazione delle voci e delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, da un lato, e della regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della NC, dall’altro, la classificazione viene quindi determinata in base alle nozioni delle voci e la voce recante una descrizione della merce più precisa prevale su quella recante una descrizione della merce più generica. Se la funzione o la destinazione d’uso di un prodotto si trova nella formulazione della voce, questa voce sarà considerata più precisa di un’altra la cui la formulazione descrive il prodotto o la funzione del prodotto in modo più generico. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, alla luce delle considerazioni che precedono, la formulazione della voce 8521 della NC descriva il prodotto controverso nel caso di specie in maniera più precisa di quella della voce 8471».
VI – Analisi giuridica
30. Ai fini della classificazione dell’apparecchio controverso nella nomenclatura combinata, il giudice del rinvio chiede in sostanza come si debba interpretare la nota 5 E del capitolo 84. Tuttavia la Commissione rileva a ragione che questa nota da sola non è decisiva per la classificazione. Anzi, si dovrebbe tener conto anche della formulazione delle voci e di altre note. Pertanto, in prosieguo verranno illustrati anzitutto i criteri giuridici della classificazione e verranno poi fornite indicazioni in merito all’applicazione di detti criteri al caso di specie. Con ciò va risolta la questione pregiudiziale.
A – Criteri giuridici e prescrizioni
31. La nomenclatura combinata si fonda sul «sistema armonizzato», stabilito quale accordo internazionale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Poiché la Comunità costituisce parte contraente di questo accordo, le relative disposizioni sono per essa vincolanti. Ai sensi dell’art. 300, n. 7, CE, gli obblighi internazionali della Comunità risultano di «rango intermedio», vale a dire sono di fatto di livello inferiore rispetto al diritto primario, ma di livello superiore rispetto al diritto comunitario derivato. Ne consegue che il diritto comunitario derivato, in cui rientra la nomenclatura combinata basata su un regolamento, va interpretato in conformità delle prescrizioni del sistema armonizzato.
32. Il sistema armonizzato è una nomenclatura multifunzionale strutturata in maniera da poter includere tutti i prodotti in commercio a livello internazionale. La nomenclatura combinata ha ripreso la struttura del sistema armonizzato, tuttavia contiene un’ulteriore suddivisione, funzionale alle esigenze tariffarie e statistiche della CE. Il sistema armonizzato costituisce il fondamento delle regole generali, delle sezioni e delle relative note, dei capitoli e delle relative note, delle voci e delle prime sottovoci, fino alla sesta cifra del codice numerico a undici cifre della tariffa doganale (7) . Le successive suddivisioni si fondano esclusivamente sul diritto comunitario derivato.
33. La regola generale 1 (in prosieguo: la «RG 1») contiene la regola fondamentale per qualsiasi classificazione di un prodotto nella nomenclatura combinata. Conformemente a questa disposizione, per la classificazione è anzitutto decisiva la formulazione delle voci e delle note delle sezioni e dei capitoli. A questo riguardo la formulazione delle voci e le note rivestono pari importanza: la formulazione delle voci rappresenta, in certo qual modo, l’elemento base, alla cui integrazione e precisazione concorrono le note delle sezioni e dei capitoli. Solo salvo disposizioni contrarie, le successive regole generali 2-5 (in prosieguo: le «RG 2-5») possono trovare applicazione in subordine. Quindi, prima di poter ricorrere ad una delle regole generali 2-5, occorre esaminare se la merce di cui trattasi rientri nella formulazione di una voce o se una nota fornisca orientamenti specifici per la classificazione. Per contro i titoli delle sezioni, dei capitoli e dei sottocapitoli sono da ritenersi puramente indicativi e vanno presi in considerazione solo in subordine; lo stesso vale per le note esplicative e gli avvisi relativi al sistema armonizzato ed alla nomenclatura combinata che parimenti non sono vincolanti, ma solo accessori, ancorché spesso fonti di informazione rilevanti, segnatamente per l’interpretazione della formulazione delle voci.
34. Tuttavia la regola generale 1 si riferisce solo a voci e quindi si applica solo per le prime quattro cifre della codifica. Alle ulteriori suddivisioni delle sottovoci si applica la regola generale 6 (in prosieguo: la «RG 6») che prevede in sostanza un modus operandi analogo a quello della classificazione nelle voci. Risulta evidente che la nomenclatura combinata ha una struttura rigidamente gerarchica; quindi la classificazione deve avvenire per gradi, a seconda dei livelli, dal generale al particolare, partendo dalla voce, proseguendo con la sottovoce del sistema armonizzato per finire con la sottovoce della nomenclatura combinata.
35. I due criteri di suddivisione decisivi ai fini della classificazione di prodotti sono la composizione materiale dei prodotti e la finalità di utilizzazione dei medesimi. A questo riguardo la finalità di utilizzazione del prodotto va accertata sulla base di caratteristiche obiettive.
36. Ne consegue che per classificare i prodotti nella nomenclatura combinata occorre procedere come segue: (1) è anzitutto necessario inquadrare esattamente il prodotto da classificare sulla base della sua finalità di utilizzazione e della composizione materiale; (2) si deve poi procedere, in base alla formulazione delle voci delle sezioni e dei capitoli rilevanti, (a) ad una classificazione provvisoria secondo la finalità di utilizzazione e (b) ad una classificazione provvisoria secondo la composizione materiale; occorre in seguito (3) esaminare se una visione d’insieme della formulazione delle voci e delle note delle sezioni e dei capitoli rilevanti renda possibile una classificazione inequivocabile; se ciò non è possibile, (4) si deve ricorrere, per risolvere il conflitto di norme, alle regole generali 2-5 (nel caso di specie segnatamente la regola generale 3); infine si procede (5) alla classificazione in (a) una sottovoce del sistema armonizzato e (b) in una sottovoce della nomenclatura combinata. Ai fini della questione pregiudiziale viene in rilievo in particolare il terzo punto in esame.
B – Applicazione nel caso di specie
37. Conformemente a questi criteri ed ai dati disponibili, il giudice del rinvio dovrebbe quindi esaminare i punti di seguito illustrati.
1. Inquadramento del prodotto
38. L’apparecchio controverso è una combinazione di elementi distinti uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento che funzionano insieme e costituiscono un insieme. Esso si compone in prevalenza di componenti standard per PC, ma comprende altresì alcuni componenti specificamente destinati all’elaborazione di segnali video.
39. Tra i componenti standard per PC si possono elencare: il mainboard (tipo Asus CUV4x-E) con processore standard (Intel Pentium III con una frequenza di 866 megahertz), la memoria principale tradizionale (128 megabyte), un disco duro e 3 unità di disco duro, una scheda grafica (per collegamento a schermi tradizionali), una scheda audio, una scheda LAN, una scheda modem, un dispositivo di caricamento CDRW, una tastiera e un mouse. Sul disco duro sono installati il sistema operativo Windows ME ed il software per il dispositivo di caricamento CDRW, elementi appartenenti alla configurazione standard di un PC. Come rileva il giudice del rinvio, l’apparecchio controverso presenta quindi tutti i componenti che consentono l’impiego come comune PC.
40. Tra le caratteristiche di equipaggiamento per l’elaborazione di segnali video occorre citare: il video-digitizer-board per 4 schede video con possibilità di collegamento per un massimo di 8 telecamere, il comando di movimento dell’immagine ed il software per il registratore digitale. Anche tutti questi componenti e software sono per PC.
41. Per quanto riguarda il modo di funzionare dell’apparecchio, è indubbio che sia i singoli componenti sia l’apparecchio nel suo complesso svolgono esclusivamente funzioni di elaborazione dell’informazione. Nello specifico per quanto riguarda l’elaborazione di segnali video il procedimento è semplicemente il seguente: le schede video trasformano anzitutto i dati analogici in entrata dalle telecamere in dati digitali, inviandoli al video-digitizer-board, che coordina i dati provenienti dalle diverse schede video. In seguito il video-digitizer-board invia i dati coordinati al circuito principale, che procede a memorizzarli, comprimendoli fortemente, sul disco duro. Da lì i dati vengono visualizzati su schermi, trasferiti o elaborati. Tuttavia con le caratteristiche di configurazione disponibili l’apparecchio non consente né la registrazione in contemporanea di immagine e suono, né la registrazione di «immagini in movimento», bensì solo la registrazione di «immagini fisse» con una frequenza di 2-15 immagini al secondo (8) .
42. L’apparecchio è destinato, oltre all’utilizzo come sistema a singola postazione, all’impiego in rete, il che consente l’installazione di centinaia di telecamere e la visione in contemporanea in rete, per un massimo di 32 utilizzatori, di riprese dal vivo e di immagini registrate. In particolare, a questo riguardo l’apparecchio può essere utilizzato come cosiddetto «client», che consente la visione di immagini memorizzate non sull’apparecchio stesso, ma altrove in rete. Inoltre l’apparecchio è dotato di un rilevatore di movimento dell’immagine che, non appena percepisce un movimento dell’immagine, può aumentare la percentuale di segnali e la qualità dell’immagine nonché inviare un messaggio, e può addirittura inviare in automatico messaggi a cellulari e ad apparecchi analoghi. Infine il comando di movimento dell’immagine di cui è dotato l’apparecchio consente di ingrandire e rimpicciolire particolari di immagini nonché eventualmente di orientare le telecamere interessate (9) .
43. Grazie allo specifico equipaggiamento per registrare segnali video senza suono, l’apparecchio è destinato all’utilizzo come parte di un sistema di videosorveglianza. Tale destinazione si desume sia dalle caratteristiche di configurazione obiettive dell’apparecchio sia dalla descrizione del prodotto (10) utilizzata per l’offerta sul mercato. È tuttavia sempre possibile un utilizzo diverso o accessorio, ancorché con l’ausilio, in parte, di altri software. A causa delle caratteristiche di configurazione dell’apparecchio, oltre alla memorizzazione codificata e compressa di segnali video su dischi fissi e alla loro visualizzazione su schermi, si possono direttamente o agevolmente: utilizzare le funzioni standard di un PC munito di Windows ME, realizzare copie o trasferire dati su CD, inviare dati in rete, nonché rielaborare e trasmettere dati (immagini) in altri formati. Di conseguenza, è possibile senza difficoltà, ad esempio, contemporaneamente alla registrazione di immagini, redigere mediante l’elaborazione di testi o fogli di calcolo un elenco delle persone che accedono o lasciano un edifico.
44. Ne deriva che la principale finalità di utilizzazione dell’apparecchio è l’impiego quale parte di un sistema di videosorveglianza. In questa funzione esso serve per il comando del sistema di telecamere, per la registrazione in forma compressa, il salvataggio, il collegamento, la visualizzazione e la trasmissione di singoli segnali video, nonché per l’analisi di segnali video finalizzata a messaggi e reazioni d’allarme; inoltre esso consente anche altre funzioni pertinenti alla sorveglianza, come la tenuta di elenchi (di visitatori). A questo riguardo la composizione materiale del prodotto corrisponde a quella di una macchina tradizionale per l’elaborazione dell’informazione con equipaggiamento aggiuntivo per l’elaborazione di segnali video.
2. Formulazione delle voci
a) Classificazione provvisoria in base alla finalità di utilizzazione
45. Se si tiene conto della finalità di utilizzazione dell’apparecchio controverso, vengono in considerazione anzitutto la voce 8521 della NC «Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione …», nonché la voce 8471 della NC «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (…); macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni …», in quanto l’apparecchio deve servire anzitutto per l’inserimento di immagini sotto forma di informazioni su supporto in forma codificata e, in aggiunta, fornisce la possibilità di elaborare queste informazioni.
46. Tuttavia la voce 8521 della NC è predisposta, da un lato, per la «videoregistrazione o la videoriproduzione»: per quanto si può desumere, inter alia, dalle note esplicative sul sistema armonizzato (11) e sulla nomenclatura combinata (12) , ciò significa che nel caso di un apparecchio di registrazione e di riproduzione immagine e suono devono poter essere registrati ovvero riprodotti contemporaneamente. D’altro lato, la nozione di «apparecchi … video …» fa pensare che dev’essere perlomeno possibile la registrazione anche di immagini in movimento. Ciò potrebbe richiedere una frequenza di registrazione ovvero di riproduzione di immagini di circa 23-25 immagini al secondo, come avviene di solito anche nel cinema (24 immagini al secondo).
47. Nel caso di specie l’equipaggiamento dell’apparecchio con una singola scheda audio non consente la registrazione in contemporanea del suono sulle scene video per un massimo di 8 telecamere, il che depone contro la classificazione come videoregistratore nella voce 8521. Tuttavia, dalle informazioni disponibili non si può escludere che sia possibile perlomeno riprodurre contemporaneamente immagini e suoni, il che potrebbe suggerire una classificazione come apparecchio di riproduzione nella voce 8521 della NC. Ciononostante continuano a sussistere dubbi sull’applicabilità di questa voce, in quanto l’apparecchio non è esattamente un mero apparecchio di riproduzione, bensì è destinato alla registrazione, all’elaborazione ed alla riproduzione. I dubbi aumentano ancora, poiché la frequenza video massima di 15 immagini al secondo, raggiungibile per di più solo in casi eccezionali, non garantisce una scorrevole presentazione dell’immagine. Di conseguenza non si tratta di quelle che si definiscono normalmente riprese video, ma solo di registrazioni di immagini fisse. Infine la funzionalità dell’apparecchio non si limita alla registrazione di immagini, bensì esso analizza anche i segnali video, ad esempio, rilevando modifiche nell’immagine per poter emettere segnali di allarme, e consente di controllare le telecamere del sistema di sorveglianza. Chiaramente, ciò va oltre le funzioni di un «apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione». Tuttavia, per quanto riguarda la finalità di utilizzazione nonché le funzioni di registrare e riprodurre immagini dell’apparecchio, la voce 8521 della NC non dovrebbe essere tralasciata a priori.
48. Nondimeno, si configura altresì una finalità di utilizzazione ai sensi della voce 8471 della NC, in quanto l’apparecchio deve servire a registrare segnali video su supporto sotto forma codificata, consentendo al contempo l’ulteriore elaborazione di queste informazioni.
b) Classificazione provvisoria in base alla composizione materiale
49. La composizione materiale dell’apparecchio consente di tener conto, secondo i componenti e il modo di funzionare dell’apparecchio, solo della voce 8471 della NC «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (…); macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni …».
3. Formulazione delle voci e note
50. Per quanto riguarda le due voci possibili 8471 della NC e 8521 della NC, nel caso di specie sono rilevanti le note 3 della sezione XVI, 5 A e 5 E del capitolo 84 della NC. Per contro la nota 4 della sezione XVI non può essere applicata, poiché pur rappresentando l’apparecchio controverso una combinazione di singoli elementi collegati tra loro, tuttavia secondo la finalità di utilizzazione non è individuabile alcuna funzione manifesta e chiaramente definita rientrante in una delle voci dei capitoli 84 o 85 NC, ma secondo la finalità di utilizzazione dell’apparecchio vengono in esame due voci.
51. Conformemente alla nota 3 della sezione XVI, l’apparecchio andrebbe classificato come combinazione di macchine in base alla funzione principale che caratterizza il complesso. Nella fattispecie questa funzione sarebbe l’utilizzo come parte di un sistema di videosorveglianza per registrare ed analizzare singole immagini senza suono, nonché per comandare il sistema. Ciò depone a favore di una classificazione nella voce 8471 della NC.
52. Conformemente alla nota 5 A del capitolo 84 della NC, l’apparecchio andrebbe parimenti classificato nella voce 8471 della NC, in quanto come macchina numerica può registrare i programmi di elaborazione e i dati necessari per l’esecuzione di questi programmi, può essere liberamente programmato conformemente ai bisogni dell’utilizzatore, può eseguire operazioni di calcolo corrispondenti alle istruzioni dell’utilizzatore e può eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui è esso stesso in grado, con decisione logica, di modificare l’effettuazione nel corso dell’elaborazione.
53. Tuttavia, come il giudice del rinvio giustamente chiede, dalla nota 5 E del capitolo 84 della NC potrebbe emergere un’altra conclusione se l’apparecchio svolgesse una funzione specifica diversa da quella dell’elaborazione dell’informazione, se incorporasse solo una macchina di automatica elaborazione dell’informazione o lavorasse in collegamento con una macchina automatica di elaborazione dell’informazione al fine di conseguire questo scopo.
54. La Ikegami ritiene che una «funzione diversa» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 NC debba essere un procedimento tecnico diverso dall’elaborazione dell’informazione e, ad esempio, si configuri nel caso di una saldatrice, che viene solo comandata da un computer, ma non nel caso di una macchina che non svolge altra funzione che quella dell’elaborazione dell’informazione. Per contro la Commissione ed il giudice del rinvio ritengono che la «funzione diversa» possa essere svolta anche mediante l’elaborazione dell’informazione, in quanto si tratterebbe comunque di una funzione specifica, realizzabile anche senza l’elaborazione dell’informazione.
55. Con la Commissione e con il giudice del rinvio occorre partire dal presupposto che la «funzione diversa» di cui alla nota 5 E del capitolo 84 NC può essere svolta anche con l’elaborazione dell’informazione, e ciò per i seguenti motivi: è indubbio che, ad esempio, un videoregistratore tradizionale a nastro magnetico («videocassette»), funzionante perlopiù con il «sistema VHS», andrebbe classificato nella voce NC 8521. Nel frattempo questa tecnologia che diventa obsoleta viene sempre più soppiantata dai registratori DVD digitali che effettuano un’elaborazione digitale di immagine e suono per mezzo di una macchina per l’elaborazione dell’informazione incorporata e la memorizzano come flussi di dati direttamente su DVD o temporaneamente su dischi duri incorporati, da cui è possibile la visione nonché il trasferimento su DVD. Un siffatto apparecchio è destinato in tutte le sue funzioni alla registrazione ed alla riproduzione di segnali video ed audio e la macchina per l’elaborazione dell’informazione è installata unicamente per consentire di effettuare digitalmente quanto finora ottenuto analogicamente da videoregistratori tradizionali, anche se con qualità meno elevata. La macchina per l’elaborazione dell’informazione incorporata è specificamente destinata all’altra finalità dell’apparecchio e non è utilizzabile in altra maniera. In particolare, di regola non è possibile una libera programmazione. Già per il fatto che con ciò i requisiti di cui alla nota 5 A del capitolo 84 della NC non sono soddisfatti, sarebbe errata una classificazione di un siffatto registratore DVD nella voce 8471 della NC, nonostante i «componenti interni» dell’apparecchio operanti esclusivamente un’elaborazione dell’informazione. In questo caso la voce esatta sarebbe la voce 8521 della NC (13) .
56. Tuttavia, quanto all’apparecchio controverso, la situazione appare diversa: in primo luogo, considerati i suoi componenti, esso è in sostanza un PC con un equipaggiamento aggiuntivo per l’elaborazione di segnali video, costituito anch’esso da componenti per l’elaborazione dell’informazione tipici del settore dei PC. In particolare, in tal modo l’apparecchio soddisfa, a differenza di un comune registratore DVD, tutti i requisiti di cui alla nota 5 A del capitolo 84 NC. In secondo luogo, secondo le informazioni disponibili, esso non svolge la funzione tradizionale di un videoregistratore, vale a dire la registrazione e la riproduzione di immagine e suono in contemporanea, bensì è specificamente destinato ad essere utilizzato in un sistema di videosorveglianza, che pone altre esigenze. In terzo luogo, infine, le sue finalità d’impiego non si limitano, per quanto risulta, alla registrazione ed alla visualizzazione di segnali video, bensì esso analizza anche questi dati ai fini della sorveglianza e consente il comando del sistema di sorveglianza. Queste sono funzioni di elaborazione dell’informazione che vanno oltre la descrizione della funzione di cui alla voce 8521 della NC.
57. Alla luce di tutto quanto precede, la visione d’insieme degli elementi determinati fa propendere per la classificazione dell’apparecchio controverso nella voce 8471 della NC, in quanto esso svolge in maniera determinante la funzione dell’elaborazione dell’informazione per scopi di sorveglianza. Tuttavia spetta al giudice del rinvio accertare esattamente le funzioni dell’apparecchio e procedere alla classificazione in base alla funzione.
4. Regole generali 2-5
58. Il ricorso alle regole generali 2-5 della NC è superfluo in base alle considerazioni che precedono; infatti l’esatta comprensione delle funzioni dell’apparecchio in relazione alla formulazione delle voci e delle note consentirà al giudice del rinvio di procedere ad una classificazione inequivocabile nella voce 8471 della NC o nella voce 8521 della NC.
5. Sottovoce
59. Per la classificazione in una sottovoce del sistema armonizzato, nel caso della voce 8471 della NC sono disponibili le sottovoci 10 («Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, analogiche o ibride»), 30 («Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo»), 41 («Altre macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, numeriche: che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita»), 49 («Altre macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, numeriche: altre, presentate in forma di sistemi»), 50 («Unità per l’elaborazione dell’informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita»), 60 («Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria»), 70 («Unità di memoria»), 80 («Altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione»), 90 («Altre»).
60. Si possono escludere già per la loro formulazione le sottovoci 10, 30, 60 e 70. Anche le voci 41 e 49 devono, a quanto pare, essere eliminate, poiché chiaramente l’apparecchio non viene fornito con un’unità di uscita (ad es. uno schermo) e neppure come sistema, bensì singolarmente. Restano le sottovoci 50, 80 e 90. Poiché in questo caso non sono utili le note, occorre ricorrere attraverso la regola generale 6 alla regola generale 3a, secondo cui si deve scegliere la sottovoce più specifica. In questo caso si tratta della sottovoce 50, in quanto essa non è destinata in linea generale ad ogni tipo di «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione», bensì specificamente a «unità per elaborazione dell’informazione numeriche», categoria in cui andrebbe classificato l’apparecchio di cui trattasi.
61. Per la classificazione nella sottovoce della nomenclatura combinata, rimarrebbero poi le sottovoci 10 («destinate ad aereomobili civili») e 90 («altre»). Ne consegue che nel caso di specie sarebbe applicabile la sottovoce 90.
62. Alla luce di quanto precede, la visione di insieme degli elementi determinanti fa propendere per la classificazione dell’apparecchio controverso nella voce 8471 5090 della NC. Tuttavia spetta al giudice del rinvio accertare esattamente le funzioni dell’apparecchio e procedere alla classificazione in base alla funzione.
VII – Conclusione
63. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
«Per procedere alla classificazione tariffaria di un prodotto nella nomenclatura combinata occorre anzitutto inquadrare esattamente il prodotto da classificare in base alla sua finalità di utilizzazione nonché alla sua composizione materiale e quindi individuarne la classificazione univoca a seconda delle possibilità sulla base di queste caratteristiche, della formulazione delle voci rilevanti e delle note delle sezioni e dei capitoli pertinenti. A questo riguardo la nota 5 E della nomenclatura combinata, nella formulazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2031/2001 (GU L 279 del 23 ottobre 2001) che modifica l’allegato I del regolamento (CEE), n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che una “funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione” può anche essere una funzione realizzabile mediante l’elaborazione dell’informazione. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto delle sue caratteristiche, il prodotto da classificare assicuri la funzione di elaborazione dell’informazione o un’altra funzione».
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 256, pag. 1.
3 – GU L 279, pag. 1.
4 – La Ikegami si riferisce alle sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945), 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex (Racc. pag. I-7363), 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock (Racc. pag. I-8947), 10 maggio 2001, causa C-463/98, Cabletron (Racc. pag. I 3495), e 7 giugno 2001, causa C-479/99, CBA Computer (Racc. pag. I-4391).
5 – La Ikegami si riferisce alle sentenze 23 marzo 1972, causa 36/71, Henck (Racc. pag. 187, punto 4), 1° luglio 1982, causa 145/81, Wünsche (Racc. pag. 2493, punto 12), 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped (Racc. pag. I-8357, punto 26), e 26 marzo 1981, causa 114/80, Ritter (Racc. pag. 895, punto 8).
6 – V. sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T-243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II-0000, punto 118).
7 – Le prime due cifre del codice a undici cifre indicano il capitolo, la terza e la quarta la voce, la quinta e la sesta la sottovoce del sistema armonizzato, la settima e l’ottava la sottovoce della nomenclatura combinata, la nona e la decima il TARIC e l’undicesima il codice nazionale.
8 – Così risulta dalla descrizione dell’apparecchio disponibile (ultima visita effettuata in data 14 dicembre 2004) all’indirizzo .
9 – V. nota 8.
10 – V. nota 8.
11 – V. World Customs Organization, Harmonized Commodity Description and Coding System – Explanatory Notes, Section XVI, Position 85.21, pag. 1662-1663 (situazione: febbraio 2004).
12 – V. Ministero federale tedesco delle Finanze, Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur, Position 8521 (situazione: 17 maggio 2004). A questo riguardo per contro nessuna informazione pertinente è contenuta in: Commissione delle Comunità europee, Note esplicative sulla nomenclatura combinata delle Comunità europee, GU 1998, C 287, pagg. 1 e segg.
13 – V. anche la corrisponente classificazione della World Customs Organization, Harmonized Commodity Description and Coding System – Compendium of Classification Opinions, Section XVI, Position 8521.90, pag. XVI/20 E (situazione: febbraio 2004).
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