CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 25 maggio 2005 1(1)
Causa C-515/03
Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]
«Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Condizioni di concessione – Importazione del prodotto nel paese di destinazione – Nozione – Trasformazione sostanziale e reimportazione del prodotto – Abuso del diritto»
I – Introduzione
1. La presente questione pregiudiziale riguarda una merce inviata in un paese terzo, pagando i corrispondenti dazi doganali e dazi all’importazione, la quale, dopo aver subito una trasformazione irreversibile, è stata poco dopo reintrodotta nella Comunità, previo rimborso dei detti dazi; si chiede di stabilire se abbia avuto luogo una vera e propria «importazione» nel paese terzo, agli effetti dell’art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 (2) e se, pertanto, questa dia diritto ad una restituzione all’esportazione.
2. Il riferimento giurisprudenziale più prossimo è la sentenza 17 ottobre 2000, Roquette Frères (3). Tuttavia, come spiego più avanti, tale precedente non risulta applicabile al caso di specie.
II – Fatti e causa principale
3. Con decisione 1° febbraio 1996 l’organismo incaricato della gestione dei pagamenti del FEAOG in Germania, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), resistente nella causa principale, esaminava la domanda della Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (in prosieguo: la «Eichsfelder»), società produttrice di carne e ricorrente nella causa principale, diretta ad ottenere una restituzione differenziata all’esportazione per un importo di DEM 36 653,23 (equivalenti EUR 18 740,50), in occasione dell’invio in Polonia, all’epoca paese terzo, di 20 135 kg di carne bovina disossata.
4. A titolo di prova dell’immissione in libera pratica della merce nel paese di destinazione, la ricorrente esibiva, ai sensi dell’art. 16, n. 1, in combinato disposto con l’art. 18, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3665/87, la copia autenticata di un certificato doganale in data 30 dicembre 1995, attestante che la carne esportata era stata in precedenza venduta all’impresa Appelt GmbH, con sede a Cottbus (Germania).
5. Nell’ambito delle indagini effettuate dall’ufficio ispettivo competente, il Zollfahndungsamt Hannover, è risultato quanto segue:
In Polonia la carne bovina era stata utilizzata per produrre involtini, consistenti in una fetta di carne bovina, una o due fette di pancetta, cipolle, cetrioli e senape cucinati insieme. Tali involtini venivano importati in Germania con riscossione dei normali dazi comunitari di importazione, in base ad un contratto stipulato il 3 ottobre 1995 tra la Appelt GmbH (importatore) ed altri due soci polacchi.
Ai sensi dell’art. 3, n. 6, di tale contratto, uno di questi ultimi presentava, il 7 febbraio 1996, le domande relative al rimborso dei dazi doganali pagati, allegando la prova del pagamento, così come i relativi documenti di esportazione.
L’autorità doganale di Torun (Polonia) concedeva il rimborso dei dazi all’importazione.
6. Il 27 ottobre 1999 lo Hauptzollamt richiedeva la restituzione degli importi concessi a titolo di restituzioni all’esportazione, con la motivazione che i risultati delle indagini condotte dalle autorità di polizia polacche avevano rivelato come l’importazione in Germania della partita di merce controversa avesse avuto luogo dopo che quest’ultima era stata lavorata conformemente a quanto previsto nel contratto.
7. Con lettera 19 novembre 1999 la ricorrente presentava un reclamo contro tale decisione, reclamo che lo Hauptzollamt respingeva come infondato con decisione 21 ottobre 2002.
8. Contro tale decisione è rivolto il ricorso che costituisce la causa principale, presentato al giudice del rinvio il 26 novembre 2002.
III – La questione pregiudiziale
9. In questo contesto, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1384/95, debba essere interpretato nel senso che un prodotto è considerato come importato quando, dopo essere stato immesso in libera pratica in un paese terzo, ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 2913/92 e successivamente è stato reimportato nella Comunità, con rimborso dei dazi doganali e pagamento dei dazi normali all’importazione».
IV – La normativa comunitaria rilevante
10. L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 dispone:
«1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso – salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore – sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:
a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o
b) allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l’importo dei dazi all’importazione applicabili a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione.
[...]
Inoltre i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione.»
11. Conformemente all’art. 16 del regolamento n. 3665/87:
«1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli articoli 17 e 18».
12. In virtù dell’art. 17 del regolamento n. 3665/87:
«1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni contemplate all’art. 47.
[...]
3. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».
13. L’art. 18 del regolamento n. 3665/87 precisa le modalità di prova dell’espletamento delle formalità doganali.
14. L’art. 11, n. 3, primo comma, del regolamento n. 3665/87 stabilisce che il destinatario, in caso di pagamento indebito di una restituzione, è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.
V – Il procedimento davanti alla Corte di giustizia
15. La questione pregiudiziale proposta è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 9 dicembre 2003. Oltre alla Eichsfelder e allo Hauptzollamt, è intervenuta la Commissione delle Comunità europee.
16. La causa è stata attribuita alla Terza Sezione della Corte di giustizia. Un’udienza pubblica, alla quale hanno assistito la Eichsfelder e la Commissione, si è tenuta il 17 marzo 2005.
VI – Analisi della questione proposta
A – Osservazioni delle parti che hanno presentato osservazioni
1. La Eichsfelder
17. La ricorrente nella causa principale propone di interpretare l’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87 nel senso che un prodotto è da considerarsi commercializzato e importato nel paese di destinazione, in particolare allorché, successivamente alla sua immissione in libera pratica, abbia subito in tale paese una trasformazione o elaborazione sostanziale agli effetti dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (4).
18. Nel caso in cui tale trasformazione sostanziale venga effettuata in un paese terzo sarebbe anche irrilevante, ai fini del diritto al rimborso, in quale regime doganale ciò sia avvenuto (immissione in libera pratica o perfezionamento attivo). Tale diritto al rimborso esisterebbe anche qualora la carne bovina fosse stata lavorata per produrre involtini ed in seguito esportata in Germania, nell’ambito di un regime di perfezionamento attivo, sotto forma di sistema di rimborso.
19. L’ulteriore rimborso dei dazi all’importazione pagati alle autorità polacche non inciderebbe sulla qualificazione iniziale dell’importazione. Sostenere il contrario porterebbe a conseguenze inammissibili per il beneficiario della restituzione, il quale correrebbe il rischio che, a posteriori, si veda opporre che l’esportazione non ha avuto luogo sulla base di eventi estranei alla sua volontà.
20. In udienza, la Eichsfelder ha sostenuto l’improbabilità che gli involtini importati in Germania siano stati preparati con la carne bovina che essa aveva esportato, poiché non era stata compiuta una verifica doganale dell’identità della merce presso l’impresa produttrice polacca. Contesta inoltre il fatto che i dazi all’importazione polacchi per la carne bovina siano stati rimborsati.
2. Lo Hauptzollamt
21. La parte resistente afferma che le circostanze della causa principale, in particolare i termini del contratto del 3 ottobre 1995, provano che gli interessati hanno agito abusivamente, incorrendo in una frode, in quanto hanno creato condizioni artificiali per ottenere dei vantaggi. Pur senza accusare la Eichsfelder di essere a conoscenza dei dettagli dell’operazione, lo Hauptzollamt fa notare che la condotta fraudolenta di un terzo, nell’ambito di una domanda di restituzione all’esportazione, va considerata come un rischio commerciale ordinario. Il beneficiario non potrebbe avvalersi della sua buona fede, bensì dovrebbe assicurarsi, tramite accordi contrattuali, che la merce non venga sviata dalla sua destinazione.
22. Lo Hauptzollamt ritiene in generale che il diritto ad una restituzione differenziata sia subordinato alle formalità di immissione in libera pratica in un paese terzo, tra le quali figura il pagamento dei dazi all’importazione esigibili, il cui rimborso priverebbe la restituzione del suo fondamento giuridico, in quanto l’esportatore non avrebbe avuto accesso al mercato interessato in condizioni normali.
23. Dalla decisione di rinvio si apprende inoltre che, per lo Hauptzollamt, l’identificazione della merce ed il rimborso dei dazi doganali sono confermati da una documentazione scritta. Nel caso in esame, risulterebbe evidente che si è optato per l’immissione in libera pratica e per il successivo rimborso dei dazi doganali, successivamente alla trasformazione della merce, al solo scopo di conseguire la restituzione all’esportazione, motivo per cui non si può parlare di una normale operazione commerciale.
3. La Commissione
24. La Commissione spiega di aver comunicato già nel 1998 al Ministero delle Finanze tedesco la sua posizione, coincidente con quella dello Hauptzollamt. A suo parere, la merce in questione avrebbe subito una trasformazione in regime di perfezionamento, con rimborso dei dazi all’importazione, anteriormente alla sua reintroduzione nella Comunità. Tale rimborso, concesso dalle competenti autorità polacche, dimostra che l’importazione della merce non ha rispettato le formalità doganali. Ne consegue che la merce non è stata immessa in libera pratica, il che priva la restituzione della sua base giuridica.
25. La Commissione continua specificando le condizioni alle quali deve sottostare la trasformazione sostanziale di un bene perché ciò incida sulla sua qualificazione doganale.
4. Il punto di vista del giudice del rinvio
26. Il Finanzgericht Hamburg dubita che, nell’ottica del diritto comunitario, la controversia in esame violi la finzione di commercializzazione di cui all’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87 e che la ricorrente sia tenuta al rimborso della restituzione all’esportazione percepita ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo comma.
B – Valutazione di merito
27. Preliminarmente, desidero far notare che il rappresentante della Eichsfelder ha dedotto in udienza alcuni argomenti di natura fattuale che non concordano con i presupposti su cui si basa la decisione del Finanzgericht (5). Posto che, nell’ambito della cooperazione istituita dall’art. 234 CE, la determinazione dei fatti compete al giudice nazionale, inizio affrontando i punti residui, considerati provati nell’ordinanza di rinvio.
28. È opportuno analizzare il contenuto della domanda formulata, diretta a stabilire se la fattispecie della causa principale ricada nell’ipotesi dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87, così come modificato dal regolamento n. 1384/95. Ai sensi di questa norma, un prodotto si considera «importato», ai fini del conferimento del diritto al pagamento di una restituzione, quando «sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo». Per «paese terzo» si intende quello dichiarato come destinazione, dal momento che si tratta di una disposizione concernente il regime delle restituzioni differenziate, ovvero calcolate in funzione del paese di esportazione.
29. In concreto, si vuole sapere se la presunzione dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87 si applichi ad una merce che:
a) sia stata immessa in libera pratica nel paese terzo;
b) abbia subito una trasformazione o lavorazione sostanziale;
c) sia stata nuovamente introdotta nella Comunità, previo rimborso dei dazi all’importazione pagati.
30. Riconosco che gli argomenti fatti valere, tanto dalla Eichsfelder e, in parte, dal giudice del rinvio in favore dell’applicazione indicata, quanto dallo Hauptzollamt e dalla Commissione in senso contrario, risultano persuasivi.
D’altro canto, se si vogliono considerare tutti gli argomenti, appare necessario discostarsi da alcune delle qualificazioni giuridiche adottate dal giudice a quo. In particolare, è controverso se la merce sia stata immessa in libera pratica o se l’immissione abbia almeno avuto carattere definitivo.
31. Per l’autorità doganale tedesca, la mancata immissione in consumo nel paese terzo costituisce un utilizzo fraudolento del sistema delle restituzioni, ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6). Essa aggiunge che la nozione di «frode» in tale contesto si avvicina a quella di irregolarità diretta all’ottenimento artificioso di un vantaggio e non al concetto vigente in ambito penale.
32. La Commissione qualifica la situazione oggetto della causa principale come abuso di diritto, alla luce dell’art. 17 del regolamento n. 3665/87 e non dell’art. 5, n. 1. La fattispecie della controversia sarebbe abusiva in quanto gli interessati si sarebbero messi d’accordo per occultare un’operazione di perfezionamento passivo, approfittando di una restituzione differenziata all’esportazione. La Commissione cita, per suffragare la propria tesi, la sentenza 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke (7).
33. Occorre partire dalla constatazione, contenuta nella decisione di rinvio, che la Eichsfelder ha presentato, ai sensi dell’art. 16, n. 1, in combinato disposto con l’art. 18, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3665/87, una copia autenticata del certificato doganale di importazione. La merce veniva in via di principio considerata come importata ai sensi dell’art. 17, n. 3.
34. Tuttavia, esiste una giurisprudenza costante secondo la quale il certificato doganale di immissione rappresenta sì uno dei mezzi di prova più importati, ma è solamente un indizio, refutabile, della concreta realizzazione dell’operazione per ottenere la restituzione (8). Sotto questo profilo, il valore probatorio che normalmente si attribuisce a tale certificato viene meno se risultano dubbi fondati riguardo all’effettiva immissione dei prodotti sul mercato del territorio di destinazione al fine di essere commercializzati (9).
35. È ora opportuno chiedersi se il requisito di cui al citato art. 17, n. 3, si possa considerare soddisfatto.
36. Concordo con l’opinione dello Hauptzollamt e della Commissione, contraria a quella sostenuta dal giudice del rinvio nella sua decisione, secondo la quale la nozione di «espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese di destinazione» vada interpretata includendo, se del caso, il pagamento dei dazi all’importazione.
37. Si discute sul ruolo svolto dai seguenti testi:
– allegato B, capitolo I, della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, fatta a Kyoto il 18 maggio 1973, e accettata dal Consiglio, a nome della Comunità, con la decisione 7 marzo 1985, 85/204/CEE (10);
– art. 79, n. 2, del codice doganale comunitario (11);
– diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, nº 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (12).
38. La corretta comprensione di queste norme dà l’impressione che le formalità doganali indispensabili all’immissione in consumo comprendano il pagamento degli eventuali dazi all’importazione e che si estendano quindi a tutti i requisiti dell’operazione.
39. Così, il citato allegato B della Convenzione di Kyoto, nel suo capitolo I, definisce l’«immissione in consumo» come il regime per il quale le merci entrano in libera circolazione nel territorio doganale, previo pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione esigibili e l’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.
40. Un’interpretazione troppo letterale di questa definizione porterebbe ad immaginare che le «formalità doganali» siano operazioni distinte dal pagamento delle tasse e dei dazi doganali . Il giudice del rinvio sembra preferire questa interpretazione. Ritengo tuttavia che sia opportuno porre l’accento non tanto sul senso tecnico specifico di tali «formalità», quanto sulla finalità che perseguono, ovvero l’immissione in libero consumo della merce.
41. Ai sensi dell’art. 79, n. 2, del codice doganale comunitario, l’immissione in libera pratica «implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti».
42. Nonostante alcune differenze terminologiche di minore importanza, non vi è dubbio che la disposizione citata segue la stessa logica della definizione dell’allegato B della Convenzione di Kyoto. Ribadisco che la corretta comprensione dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87 deve tener presente l’obiettivo ultimo delle restituzioni differenziate, ovvero quello di garantire ai prodotti sovvenzionati l’accesso al mercato del paese concretamente indicato, per la qual cosa devono avverarsi tutte le condizioni di importazione, incluso il pagamento dei dazi e delle tasse esigibili.
43. Occorre rilevare altresì che, per quanto riguarda il regime delle restituzioni differenziate, la liquidazione di tali importi costituisce la formalità doganale più significativa, dal momento che essi si computano nel calcolo della corrispondente restituzione.
44. Ciò è confermato dal diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 800/1999, dove si afferma che «l’espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all’importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato».
45. Risulta quindi evidente che il saldo dei dazi all’importazione fa parte dei requisiti ai quali si riferisce l’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87. Esso serve come base per avvalorare l’avvenuta importazione ed eventualmente per dare diritto alla restituzione.
46. Da quanto suesposto si deduce, a contrario, che il rimborso dei dazi all’importazione annulla la presunzione di importazione e priva nel contempo la restituzione concessa della sua giustificazione.
47. Per il resto, concordo sostanzialmente con l’osservazione dello Hauptzollamt, secondo la quale la condotta di un terzo che, nell’ambito di una domanda di restituzione all’importazione, frustri la finalità per la quale questa è stata presentata, è da considerarsi come un ordinario rischio commerciale, di modo che il beneficiario non può avvalersi della sua buona fede, poiché è tenuto a garantire che la merce non venga sviata dalla sua destinazione.
48. Per giungere a questa conclusione non sembra nemmeno necessario imputare alle imprese implicate di aver occultato un regime di perfezionamento, così come hanno fatto lo Hauptzollamt e la Commissione. Sebbene l’esito dell’operazione macchinata assomigli in pratica al risultato di un’immissione in tale regime doganale, è preferibile attenersi alla circostanza che manca uno dei requisiti per la restituzione all’esportazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’argomento della possibile qualificazione della transazione controversa come fraudolenta.
49. Tale impostazione ci evita di esaminare l’incidenza di un’eventuale trasformazione sostanziale della merce oggetto della restituzione, così come avvenuto nella causa Roquette Frères.
50. I fatti di quella causa si differenziano da quelli ora enunciati, poiché si riferivano al persistere di un diritto alla restituzione per l’esportazione di sciroppo di glucosio, nell’ambito di un traffico di perfezionamento attivo, con reimportazione parziale del preparato trasformato in penicillina.
51. All’epoca la cour administrative d’appel di Nancy (Francia) si era interrogata sul significato dell’art. 5, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 3665/87, che esige come condizione per il pagamento della restituzione che il farmaco sia stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione.
52. La Corte di giustizia ha ritenuto che, nel caso di una trasformazione sostanziale, non occorre esigere prove supplementari che esso sia stato commercializzato come tale nel paese terzo di importazione ed ha a tal fine analizzato gli elementi teleologici della disposizione, considerando che essa mira a facilitare alle autorità degli Stati membri la lotta contro gli abusi che hanno origine quando il bene esportato viene reintrodotto nella Comunità (13).
53. A parere della Corte di giustizia questo abuso non può sussistere qualora tale bene abbia subito una trasformazione sostanziale ed irreversibile, che comporti il suo venir meno in quanto tale e la creazione di un nuovo prodotto rientrante in un’altra voce doganale (14).
54. Nelle conclusioni presentate nella causa Roquette Frères il 3 febbraio 2000 (15), l’avvocato generale Alber ha rilevato che il legislatore comunitario non voleva ostacolare l’esportazione di prodotti comunitari allo scopo di trasformazione o lavorazione nello Stato terzo d’importazione e che si trattava di un’utilizzazione del prodotto nel paese terzo. Indipendentemente dalla denominazione attribuita a tale processo, cioè «consumo», «utilizzazione» o «effettivamente immesso come tale sul mercato», la sua finalità è evidente: la lavorazione o trasformazione sostanziale del prodotto soddisfa quel requisito, per cui, a tale riguardo, non rileva il tipo di regime doganale in cui avviene la trasformazione.
55. Nel valutare se questa giurisprudenza risulti applicabile al caso in esame, va sottolineato che nessuna delle parti mette in dubbio che la merce della causa principale abbia subito una trasformazione sostanziale ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario. Del resto così la intende anche il giudice del rinvio.
56. Non si cerca neppure di trarre alcuna conclusione dal fatto che, nella causa Roquette Frères, la restituzione controversa era di tipo non differenziato. Secondo quanto spiegato nella decisione di rinvio, le condizioni dell’art. 5 del regolamento n. 3665/87 si applicano tanto alle restituzioni differenziate quanto alle altre, senza che si ravvisi alcun motivo per qualificare diversamente il possibile carattere abusivo di un’operazione che comporta la trasformazione sostanziale di un prodotto, la cui esportazione ha dato luogo ad una restituzione calcolata in base al paese di destinazione (presupposto della differenziazione).
57. La peculiarità decisiva della causa in esame consiste nel fatto che i dazi all’importazione sono stati rimborsati, il che ha retroattivamente impedito alla merce di soddisfare il requisito dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87; la questione sottesa alla causa Roquette Frères era limitata a determinare se, quando vi sia una modificazione sostanziale, il pagamento di una restituzione all’esportazione possa essere subordinato, in forza dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87, all’onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che la merce è stata effettivamente immessa come tale sul mercato del paese terzo di importazione. La Corte di giustizia ha ritenuto ammissibile la reimportazione nella Comunità di una merce che abbia subito una trasformazione irreversibile, dal momento che è diventata un nuovo prodotto. Si è poi limitata, come si afferma al punto 19 della sentenza, a negare l’esistenza del rischio di un abuso.
58. In conclusione, nonostante l’apparente somiglianza tra le due cause, un’analisi particolareggiata permette di comprendere che esse hanno un oggetto diverso e che la soluzione adottata nella causa Roquette Frères non è applicabile al caso di specie.
VII – Conclusione
59. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dichiarando che:
«L’art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, va interpretato nel senso che le formalità doganali di immissione in consumo nel paese di destinazione non si considerano espletate qualora, dopo che sono stati corrisposti i relativi dazi all’importazione, la merce venga reintrodotta nella Comunità, previo rimborso dei detti dazi doganali».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all’attuazione dell’accordo agricolo concluso nell’ambito dell’Uruguay Round (GU L 134, pag. 14).
3 – Sentenza 17 ottobre 2000, causa C-114/99, Roquette Frères (Racc. pag. I-8823).
4 – GU L 302, pag. 1.
5 – V. supra, paragrafo 20.
6 – GU L 312, pag. 1
7 – Sentenza 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I-11569).
8 – Sentenze 11 luglio 1984, causa 89/83, Dimex (Racc. pag. 2815), punto 11, e 31 marzo 1993, causa C-27/92, Möllmann-Fleisch (Racc. pag. I-1701), punto 13. Entrambe si pronunciarono riguardo all’interpretazione degli artt. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che stabilisce le modalità d’applicazione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 25, pag. 1), e 20, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), i cui contenuti sono peraltro praticamente identici a quelli degli artt. 17, n. 3, e 18, n. 1, del regolamento n. 3665/87.
9 – Sentenza Möllmann-Fleisch, cit., punto 15.
10 – GU L 87, pag. 8.
11 – Cit.
12 – GU L 102, pag. 11.
13 – Punto 17 della sentenza Roquette Frères, che si richiama alla sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione (Racc. pag. I-35), punti 45 e 46.
14 – Punto 19 della sentenza Roquette Frères.
15 – Racc. 2000, pag. I-8825, paragrafi 56 segg., la cui lettura è particolarmente chiarificatrice del possibile significato della sentenza.
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