CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 13 settembre 2005 1(1)
Causa C‑547/03 P
Asian Institute of Technology (AIT)
contro
Commissione
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Contratto di ricerca con il Center for Energy-Environmental Research and Development nell’ambito del programma Asia-Invest – Irricevibilità manifesta – Mancanza di personalità giuridica dell’ufficio con il quale la Commissione ha concluso il contratto»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento d’impugnazione concerne una questione di diritto processuale di fondamentale importanza per la prassi del Tribunale di primo grado, consistente nella individuazione delle condizioni in presenza delle quali il Tribunale può respingere un ricorso per irricevibilità manifesta. Si tratta, pertanto, di interpretare i presupposti processuali di cui all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «regolamento di procedura»).
2. Oggetto del presente procedimento è il riesame di un’ordinanza del Tribunale di primo grado relativa ad un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione con cui questa aveva concluso un contratto con un ente di ricerca.
II – Contesto normativo
3. Il regolamento di procedura, nella versione applicabile al tempo dei fatti in causa, all’art. 111 stabilisce quanto segue:
«Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».
4. L’art. 64 del regolamento di procedura prevede, tra l’altro, quanto segue:
«§ 1
Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Esse sono decise dal Tribunale, sentito l’avvocato generale.
§ 2
Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove;
b) determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;
c) precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi;
d) agevolare la composizione amichevole delle liti.
§ 3
Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
a) nell’interrogazione delle parti;
b) nell’invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia;
c) nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti o a terzi;
d) nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;
e) nel convocare a riunioni gli agenti delle parti o le parti in persona.
§ 4
Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l’adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza.
Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste dando loro l’occasione di presentare oralmente o per iscritto le loro osservazioni.
(…)».
III – Fatti
5. L’Asian Institute of Technology (AIT) è un ente d’istruzione tecnologica e di ricerca, senza fini di lucro, con sede in Tailandia. Il Center for Energy-Environment Research and Development (CEERD) era, sino al 2001, un dipartimento dell’AIT privo di personalità giuridica. Sino al 31 dicembre 2001 ne era direttore il sig. Thierry Lefèvre.
6. Nell’ambito del programma «Asia-Invest contatti tra imprese» la Commissione ha pubblicato il 10 aprile 2001 un invito a presentare proposte (EUROPEAID/11244/C/G).
7. Il CEERD il 19 febbraio 2001 ha presentato una proposta, sottoscritta dal sig. Lefèvre in qualità di direttore.
8. La Commissione, dopo adeguata valutazione della proposta, ha deciso di concludere il contratto con il CEERD. Il contratto del 27 febbraio 2002 veniva sottoscritto dal sig. Lefèvre in qualità di direttore. Un anticipo di Euro 27 481,88 veniva versato su un conto della Foundation for International Human Resource Development (FIHRD) presso la Thai Farmers Bank.
9. Il 17 luglio 2002 il legale dell’AIT ha inviato una lettera alla Commissione (ufficio EuropeAid), per chiedere informazioni sul progetto denominato «Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand» (promozione della diffusione di tecnologie pulite europee in Tailandia). In tale lettera il legale dell’AIT faceva presente che il CEERD costituiva soltanto un dipartimento dell’AIT, privo di propria personalità giuridica. Si segnalava, inoltre, che il sig. Lefèvre dal 31 dicembre 2001 non era più in carica come direttore.
10. In risposta a tale lettera, il 21 luglio 2002 il sig. E. W. Muller, direttore dell’Ufficio di cooperazione della Commissione (EuropeAid), ha inviato al legale dell’AIT la seguente lettera:
«Facendo seguito alla Sua domanda, Le comunico qui di seguito le informazioni richieste:
– il contratto in oggetto è stato siglato, in data 22 febbraio 2002, dal sottoscritto e dal sig. Eich di EuropeAid, da una parte, e, in data 27 febbraio 2002, dal professor Thierry Lefèvre, direttore del Center for Energy‑Environment Research and Development, dall’altra;
– l’importo totale del progetto ammonta a 68 704,70 [Euro], di cui 34 352,35 [Euro] costituiscono la sovvenzione versata dalla Commissione europea a tale progetto;
– l’80% della sovvenzione comunitaria, ossia 27 481,88 [Euro], è stato versato a titolo di anticipo. Il rimanente, ossia 6 870,47 [Euro], verrà versato a conclusione del progetto;
– la durata di esecuzione del progetto è di quindici mesi e si concluderà il 28 maggio 2003;
– il documento allegato alla presente La informerà in merito al collocamento dell’importo;
– il contratto è stato stipulato in seguito alla pubblicazione, in data 10 aprile 2001, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un invito a presentare proposte per il programma Asia-Invest, recante la stessa denominazione sopra indicata;
– l’assenso alla conclusione dei contratti viene rilasciato all’esito di consultazioni in seno ad un comitato di valutazione; i contratti devono poi essere approvati dall’autorità contraente, ossia dalla Commissione europea».
IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e l’ordinanza impugnata
11. Il 23 settembre 2002 l’AIT ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado, un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 4 luglio 2000, relativa alla conclusione del contratto con il sig. Lefèvre, direttore del CEERD/FIHRD (causa). L’AIT ha, altresì, proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 22 febbraio 2002, relativa al contratto con il CEERD (causa).
12. Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha depositato il proprio controricorso, chiedendo, tra l’altro, la riunione dei due procedimenti. L’AIT si è opposto a tale richiesta.
13. Nel proprio controricorso la Commissione ha, inoltre, sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso nella causa, sostenendo che il contratto non riguarderebbe direttamente ed individualmente l’AIT e che la decisione della Commissione non sarebbe una misura che arreca pregiudizio all’AIT.
14. Nel corso del procedimento relativo alla causa, il Tribunale ha invitato la Commissione a presentargli determinati documenti. La Commissione ha ottemperato in data 22 luglio 2003, dopodiché il Tribunale ha invitato l’AIT a pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità. L’AIT ha ottemperato nei termini.
15. Con ordinanza 25 giugno 2003 il Tribunale, ai sensi degli artt. 113 e 114 del proprio regolamento di procedura, ha respinto il ricorso nella causa, ritenendolo irricevibile.
16. Con ordinanza 15 ottobre 2003 il Tribunale, ai sensi dell’art. 111 del proprio regolamento di procedura, ha respinto il ricorso nella causa, ritenendolo manifestamente irricevibile.
17. Il Tribunale ha motivato il proprio modo di procedere sostenendo di essere sufficientemente edotto grazie alle prese di posizione scritte delle parti e, pertanto, non ha dato avvio alla fase orale.
18. Il Tribunale si è basato sulla costante giurisprudenza della Corte secondo cui le persone fisiche o giuridiche possono impugnare, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto gli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti che danneggiano i loro interessi in quanto ne modificano sensibilmente la posizione giuridica.
19. A parere del Tribunale, dagli atti risulta che la Commissione ha adottato la propria decisione nella piena consapevolezza del fatto che la controparte contrattuale fosse un ente diverso dall’AIT e che il CEERD e il suo direttore non fossero più legati all’AIT.
20. La proposta del 19 novembre 2001, e in particolare la sua parte seconda, segnala espressamente il passaggio del CEERD alla FIHRD nonché la circostanza che il sig. Lefèvre non era più alle dipendenze dell’AIT. Alla base della decisione della Commissione, pertanto, non vi era né un errore, né un raggiro.
21. Secondo il Tribunale, pertanto, la decisione ha come destinatario il CEERD/FIHRD e non l’AIT. Il contratto non impone obblighi all’AIT né gli concede diritti. La decisione, quindi, non riguarda l’AIT. Conseguentemente l’AIT non può affermare che la decisione impugnata è un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti che danneggiano i suoi interessi in quanto ne modificano sensibilmente la posizione giuridica.
22. Il Tribunale ha, pertanto, respinto il ricorso ritenendolo manifestamente irricevibile.
V – L’impugnazione: domande e motivi d’impugnazione
23. Il 22 dicembre 2003 l’AIT ha proposto un ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003, causa T-288/02, Asian Institute of Technology (AIT) contro Commissione delle Comunità europee.
24. L’AIT chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 2003;
– rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio;
– in alternativa, dare avvio alla fase orale;
– annullare la decisione della Commissione 22 o 27 febbraio 2002 di concludere un contratto di ricerca con il sig. Lefèvre che si dichiara direttore del «Center for Energy-Environment Research and Development».
25. Per quanto riguarda l’annullamento dell’ordinanza, l’AIT basa la propria impugnazione essenzialmente su tre motivi. In primo luogo, l’AIT lamenta irregolarità procedurali avendo il Tribunale di primo grado respinto il ricorso per irricevibilità manifesta. In secondo luogo, l’AIT lamenta un errore di valutazione in sede d’esame della ricevibilità ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. In terzo luogo ed in subordine, l’AIT denuncia, la violazione di diritti riconosciuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.
VI – Sulla domanda di annullamento dell’ordinanza
A – Primo motivo di impugnazione
1. Argomenti delle parti
a) L’AIT
26. L’AIT basa la sua domanda di annullamento dell’ordinanza controversa su tre motivi d’impugnazione.
27. In primo luogo, l’AIT basa la propria impugnazione sulla presunta presenza di irregolarità procedurali. Il Tribunale di primo grado ha, infatti, respinto il ricorso dell’AIT nella causa T-288/02 per irricevibilità manifesta, basandosi sull’art. 111 del proprio regolamento di procedura. Tuttavia, secondo l’AIT l’irricevibilità manifesta potrebbe essere opposta solo all’inizio del procedimento e non potrebbe in nessun caso risultare da un’ulteriore istruttoria. Se, invece, il ricorso non è manifestamente irricevibile ma viene dichiarato tale solo a seguito della produzione di prove, si rientrerebbe nella previsione dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, e non in quella dell’art. 111. In caso di irricevibilità non manifesta vi sarebbe la garanzia che la soppressione della fase orale viene decisa discrezionalmente dal Tribunale, a differenza di quanto invece previsto dall’art. 111, che ne dispone automaticamente la soppressione. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe fatto dipendere l’irricevibilità manifesta dagli esiti di un’ulteriore istruttoria, in tal modo privando il ricorrente del diritto ad essere sentito.
b) La Commissione
28. La Commissione ritiene infondato il primo motivo d’impugnazione. In particolare essa rileva di aver sollevato l’eccezione di irricevibilità già nel proprio controricorso. Del resto l’AIT, nella propria replica, avrebbe ampiamente esposto la propria posizione in merito ai documenti prodotti. Inoltre, l’irricevibilità del ricorso non risulterebbe dai documenti prodotti dalla Commissione nel luglio 2003, bensì dal controricorso e dai documenti ad esso allegati.
2. Valutazione
29. Per valutare il primo motivo d’impugnazione, vertente sulla corretta applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura, occorre ricostruire il significato di tale norma basandosi, prima di tutto, sul suo tenore letterale.
30. L’elemento centrale è costituito dal significato della parola «manifestamente». Questa più specifica qualificazione dell’irricevibilità può avere due significati. Da un lato, se si parte da una concezione di tipo formale, la si potrebbe interpretare nel senso che con essa si intende una irricevibilità di tal fatta che balza agli occhi, magari addirittura al primo sguardo. Dall’altro lato, il termine «manifestamente» – e in tal senso militano anche altre versioni linguistiche – potrebbe essere inteso nel senso di molto grande o grave. La citata disposizione potrebbe, quindi, seguire una concezione di tipo sostanziale, nel senso che vi si farebbero rientrare le ipotesi chiare, indubbie.
31. Poiché il tenore letterale dell’art. 111 del regolamento di procedura può essere interpretato in entrambi i sensi, occorre compiere un passo ulteriore per ripercorrere la genesi legislativa di tale norma.
32. Per ricostruirne l’evoluzione storica, occorre tornare indietro al periodo in cui non era stato ancora istituito il Tribunale di primo grado. Infatti già il primo regolamento di procedura del Tribunale del 1991 conteneva una disposizione sostanzialmente uguale. Essa corrispondeva nella sostanza all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte del 1991 (2).
33. Poiché la disposizione in questione nel presente procedimento venne formulata in parallelo con l’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, conviene riportare qui il testo della versione previgente, vale a dire del comune precedente normativo, contenuto nelle cosiddette modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (3) del 12 settembre 1979 (4):
«In caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un’istanza propostale a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l’istanza. Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell’istanza alla parte convenuta».
34. Dalla citata disposizione risulta chiaramente che la decisione relativa all’irricevibilità, anche in caso di irricevibilità manifesta, da adottarsi tramite ordinanza, costituiva una facoltà, e non un obbligo. Inoltre da tale norma si può desumere che una siffatta decisione poteva essere presa anche in una fase assolutamente iniziale del procedimento. Tuttavia non vi era alcun obbligo in tal senso.
35. Le successive versioni del regolamento di procedura della Corte e di quello del Tribunale hanno seguito questa concezione di fondo, pur adottando una formulazione più generale. Esse consentono di prendere la decisione senza proseguire il procedimento.
36. I regolamenti di procedura non forniscono alcuna indicazione specifica – né nella versione originaria, né in quella applicabile nel presente caso – in relazione al momento del procedimento in cui può essere adottata la predetta ordinanza di irricevibilità manifesta.
37. Dal tenore letterale e dall’evoluzione legislativa si può, tuttavia, desumere che la possibilità di assumere tale decisione in una fase iniziale tramite ordinanza è rivolta ad accelerare il procedimento. In tali ipotesi si può rinunciare al procedimento ordinario e ricorrere ad un procedimento abbreviato. Ma non vi è alcun obbligo in tal senso.
38. Dal regolamento di procedura, tuttavia, non può desumersi alcun ulteriore presupposto la cui presenza è richiesta per poter adottare un’ordinanza sul fondamento dell’art. 111.
39. L’attuale giurisprudenza della Corte non offre alcun precedente espresso in materia; da essa possono comunque desumersi alcune indicazioni per l’interpretazione dell’art. 111 del regolamento di procedura.
40. Dalla sentenza della Corte nel procedimento d’impugnazione nella causa Alexopoulou, pur concernendo essa la manifesta infondatezza, può comunque desumersi un significativo indizio del fatto che la Corte segue la concezione di tipo sostanziale (5).
41. In quella sentenza la Corte ha, infatti, ritenuto decisivo a determinare il carattere «manifesto» (dell’infondatezza) il grado di divergenza dalla pregressa giurisprudenza. Questa idea di fondo, pur elaborata in relazione all’infondatezza, può tuttavia essere riferita anche all’irricevibilità. Ciò comporterebbe che in quest’ipotesi debba assumere rilievo il grado di divergenza dai presupposti richiesti dal diritto comunitario.
42. D’altro canto, che la Corte anche in relazione alla irricevibilità prediliga una concezione di tipo sostanziale, risulta dalla causa Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi.
43. In quel procedimento d’impugnazione, al vaglio della Corte non era, in realtà, la questione relativa alla fase in cui il Tribunale aveva emesso la propria ordinanza sul fondamento dell’art. 111 del regolamento di procedura, bensì la questione dell’effettivo rispetto del presupposto, previsto nella citata disposizione, di sentire l’avvocato generale (6).
44. Come, tuttavia, risulta dal relativo procedimento dinanzi al Tribunale (7), questi aveva deciso con ordinanza ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura solo dopo aver rivolto alle parti un invito a fornire chiarimenti.
45. Anche nel procedimento dinanzi al Tribunale, da cui è poi scaturito il procedimento d’impugnazione nella causa Infrisa (8), il Tribunale aveva rivolto un’interrogazione alle parti prima di decidere con ordinanza ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura (9).
46. Ma anche se si segue una concezione di tipo formale, dando rilievo, quindi, alla situazione processuale, la condotta tenuta dal Tribunale nell’attuale procedimento rientra comunque nella previsione dell’art. 111 del regolamento di procedura.
47. Invero, dalla versione del regolamento di procedura qui rilevante non può desumersi, come già esposto sopra, che per valutare il carattere «manifesto» della irricevibilità si debba prendere in considerazione soltanto il primo atto processuale, ossia soltanto il ricorso.
48. A questo proposito occorre chiedersi se l’adozione di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura costituisca un ostacolo all’applicazione dell’art. 111. Una siffatta preclusione, tuttavia, non risulta né dai presupposti cui sono subordinate le suddette misure, né dai presupposti cui è subordinata la decisione di cui all’art. 111.
49. Dallo scopo delle misure di organizzazione del procedimento, enunciato all’art. 64, n. 1, consistente, tra l’altro, nel garantire la messa a punto delle cause, nonché dalla circostanza che non è prevista alcuna limitazione a determinate categorie di cause, può dedursi che le misure di organizzazione del procedimento possono servire anche alla messa a punto di una causa che venga decisa ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura.
50. L’art. 64, n. 2, lett. c), specifica tali concetti precisando che le misure di organizzazione del procedimento hanno, tra l’altro, lo scopo di precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e di chiarire i punti tra di esse controversi.
51. Poiché il Tribunale può adottare l’ordinanza di cui all’art. 111 del regolamento di procedura non solo prima della ricezione del controricorso ma anche in una fase successiva, sarebbe contraddittorio consentire al Tribunale di attendere passivamente l’ulteriore decorso del procedimento, ma non permettergli di adottare misure di organizzazione del procedimento.
52. Ciò significa, insomma, che il carattere «manifesto» dell’irricevibilità non ricorre solo nel caso in cui esso emerga dagli atti prodotti in una fase assolutamente iniziale del procedimento. Tale carattere può, invece, sussistere anche se risulta in una fase successiva, ed anche nel caso in cui esso risulti da determinati documenti prodotti solo su richiesta del Tribunale stesso.
53. Nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, attualmente al vaglio della Corte, il Tribunale ha chiesto alla Commissione il testo dell’invito a presentare proposte, le disposizioni normative concernenti la concessione di sussidi nell’ambito del programma Asia-Invest, nonché il testo completo della proposta del CEERD.
54. Poiché alcune parti di questi documenti erano già allegati al ricorso, si tratta, a ben vedere, di un’integrazione del ricorso.
55. In questa sede non occorre chiedersi ulteriormente che cosa risultasse già dal ricorso e se l’invito del Tribunale con quel preciso contenuto fosse davvero necessario. Si tratta di questioni che comunque non ostano all’applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura.
56. L’invito di cui all’art. 64 del regolamento di procedura è conforme ad un corretto modo di procedere di un organo decidente, essendo, peraltro, in esso implicito anche un elemento di contraddittorio.
57. Infatti, in relazione alla censura dell’AIT di mancato svolgimento della fase orale, occorre rilevare che, in effetti, l’art. 111 del regolamento di procedura non prevede che si debba svolgere la fase orale. Sennonché il principio del contraddittorio può essere rispettato anche senza la fase orale. Ciò è dimostrato proprio dalla condotta tenuta dal Tribunale nel controverso procedimento, in cui tale principio è stato soddisfatto per iscritto. Il Tribunale ha, infatti, invitato l’AIT a pronunciarsi su taluni punti, e in particolare sull’irricevibilità. Tale invito è stato effettivamente accolto dall’AIT. Quindi all’AIT non è stata solamente offerta la possibilità di illustrare la propria opinione, ma tale possibilità è stata anche sfruttata dall’AIT.
58. Quando, d’altro canto, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, l’AIT trascura il fatto che anche tale disposizione non garantisce lo svolgimento della fase orale. Infatti, dal rinvio, ivi operato, all’art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura, risulta che il Tribunale può fare a meno della fase orale.
59. Poiché il Tribunale poteva assumere la sua decisione già sulla scorta dei documenti prodottigli e poiché la fase orale non avrebbe fornito alcun ulteriore elemento cognitivo, la scelta del Tribunale di decidere ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura non può essere censurata.
60. Il Tribunale non ha, pertanto, commesso alcun errore di diritto nell’applicazione del proprio regolamento di procedura.
61. Il primo motivo d’impugnazione risulta, conseguentemente, infondato.
B – Secondo motivo d’impugnazione
1. Argomenti delle parti
a) L’AIT
62. Col secondo motivo d’impugnazione l’AIT lamenta un errore di valutazione in sede d’esame della ricevibilità ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la motivazione della propria decisione sul punto 9 della sentenza della Corte nella causa IBM/Commissione.
63. Poiché l’AIT non era il «destinatario» della decisione di concludere il contratto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio della sentenza Plaumann con le attenuazioni che la Corte ha saputo apportare alla propria giurisprudenza al fine di fornire un’interpretazione meno restrittiva dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE). Invero, secondo l’AIT, il «CEERD/FIHRD», con il quale la Commissione ha concluso il contratto, è un concorrente, e per giunta un concorrente sleale, del «CEERD/AIT». L’aggiudicazione del contratto al «CEERD/FIHRD» da parte della Commissione – aggiudicazione che ha privato l’AIT del godimento dei vantaggi di concorrenza che gli derivano dal fatto che il «CEERD/AIT» è uno dei suoi dipartimenti – danneggia sostanzialmente la sua posizione concorrenziale. La decisione impugnata compromette, altresì, secondo l’AIT, il suo diritto ad usare il proprio nome e il proprio logo «CEERD», sicché la sua situazione verrebbe a distinguersi da quella di ogni altro operatore economico. Il controverso contratto riguarda direttamente e individualmente l’AIT perché ne pregiudica sostanzialmente la posizione concorrenziale, pur non essendo l’AIT un soggetto imprenditoriale. L’AIT non ha goduto dei diritti procedurali derivanti dall’invito a presentare proposte. Infine, il secondo contratto del 2002 costituisce, secondo l’AIT, soltanto una prosecuzione del contratto del 2000.
b) La Commissione
64. Ad avviso della Commissione il secondo motivo d’impugnazione è irricevibile perché è un argomento nuovo, non presentato dall’AIT dinanzi al Tribunale.
65. D’altro canto il secondo motivo d’impugnazione sarebbe comunque infondato. In base alla giurisprudenza della Corte, il fatto che la conclusione del contratto con il CEERD/FIHRD abbia danneggiato la posizione concorrenziale dell’AIT, non è sufficiente ad identificare l’AIT come soggetto legittimato a ricorrere. Gli effetti sulla posizione di mercato dell’AIT non derivano dalla decisione della Commissione, bensì dall’uso della denominazione da parte di un ex dipendente.
66. Ad avviso della Commissione, poi, la tesi secondo cui il contratto concluso il 27 febbraio 2002 costituirebbe soltanto una prosecuzione del contratto concluso con l’AIT il 4 luglio 2000, è priva di qualsiasi fondamento, essendo i due contratti tra loro indipendenti. Ciò risulterebbe da diverse circostanze, come ad esempio dall’espletamento di un’autonoma procedura, nonché dalla differenza d’oggetto del secondo invito a presentare proposte.
67. Per quanto concerne l’argomento basato sulla sentenza nella causa Codorniu, la Commissione sottolinea che il contratto concluso con il CEERD non sottrae all’AIT la denominazione CEERD. Peraltro, il contratto avrebbe già avuto termine. La condotta del sig. Lefèvre, infine, può essere sottoposta al giudizio dei tribunali tailandesi.
2. Valutazione
a) Sulla ricevibilità
68. A proposito della ricevibilità del secondo motivo d’impugnazione occorre rilevare che con tale motivo viene censurata la fondatezza della decisione del Tribunale. Gli argomenti esposti dall’AIT riguardano l’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE, fornita dal Tribunale. Motivi d’impugnazione di tal tipo, che si riferiscono alla valutazione giuridica del modo di procedere del Tribunale, sono per forza di cose nuovi, perché non potevano essere certo proposti dinanzi al Tribunale stesso.
69. Il secondo motivo d’impugnazione è, pertanto, ricevibile.
b) Sul merito
70. A proposito della censura dell’AIT secondo cui il rinvio, contenuto al punto 27 dell’ordinanza del Tribunale, alla sentenza della Corte nella causa IBM (10) sarebbe scorretto, occorre rilevare che, in effetti, tale citazione non è pertinente, se si considera il contesto giuridico da cui essa è tratta.
71. Infatti, quella sentenza riguardava atti elaborati in varie fasi e la questione era proprio quella di individuare quale dei provvedimenti adottati dalla Commissione costituisse l’atto impugnabile.
72. Le altre citazioni di giurisprudenza contenute al punto 27, con le quali si intende comprovare la costante giurisprudenza, risultano, invece, più pertinenti, laddove esprimono sostanzialmente la seguente massima:
«le persone fisiche o giuridiche possono impugnare, ai sensi dell’art. 173, quarto comma, del Trattato, soltanto gli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti che danneggiano i loro interessi in quanto ne modificano sensibilmente la posizione giuridica».
73. Occorre, inoltre, verificare se l’argomentazione giuridica, svolta dal Tribunale ai punti da 28 a 30 dell’ordinanza, sia corretta. All’interno del presente procedimento d’impugnazione, invece, non occorre prendere in esame gli antefatti cui si riferiscono i vari documenti.
74. La valutazione del Tribunale di cui al punto 30, secondo la quale la decisione adottata dalla Commissione era destinata al CEERD/FIHRD, è giuridicamente corretta.
75. Occorre, tuttavia, verificare se sia giuridicamente corretta anche la valutazione del Tribunale secondo cui la predetta decisione non integrerebbe, nei confronti dell’AIT, il presupposto della produzione di effetti giuridici vincolanti che danneggiano gli interessi dell’AIT in quanto ne modificano sensibilmente la posizione giuridica.
76. All’interno della propria argomentazione, l’AIT richiama a tal proposito una serie di sentenze del Tribunale e della Corte.
77. In primo luogo, l’AIT sostiene la propria tesi osservando che la sentenza del Tribunale nelle cause riunite Metropole télévision e a. (11) avrebbe richiesto una diversa valutazione della presente controversia. A tal proposito occorre ricordare che quel procedimento riguardava taluni soggetti terzi che, all’interno di un procedimento amministrativo, erano titolari di determinati diritti procedurali, concernenti, segnatamente, il settore del diritto della concorrenza (12). In tale ipotesi la decisione della Commissione produceva effetti sulla posizione concorrenziale.
78. L’AIT a sostegno della propria tesi richiama, altresì, la sentenza del Tribunale nella causa Kruidvat (13). In effetti, è vero che il solo fatto che il ricorrente non abbia preso parte al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione non implica ancora, di per sé, l’irricevibilità del ricorso (14). Tuttavia, in quella sentenza il Tribunale ha anche sottolineato che per essere legittimati a proporre ricorso non basta che il ricorrente sia in concorrenza con altri terzi. Al pari di quanto accadeva in quel procedimento, infatti, anche nel presente caso non sussiste alcuna differenza tra l’AIT e i numerosi altri operatori economici attivi sul mercato parallelo (15).
79. L’AIT cerca, inoltre, di dimostrare l’erroneità, in punto di diritto, dell’ordinanza, richiamando la sentenza della Corte nella causa Codorniu.
80. L’unica analogia rilevabile consiste nel fatto che anche in quella causa si trattava della tutela di una denominazione. Tuttavia – è qui sta la differenza tra le due cause – l’asserita violazione del «diritto al nome» era perpetrata, nella causa Codorniu, da un’istituzione della Comunità, e non, come nel presente caso, da un terzo. Ma nemmeno l’AIT sostiene che la decisione della Commissione produca l’effetto di violare il «diritto al nome».
81. La causa Cook (16), richiamata dall’AIT, si distingue dall’attuale controversia in quanto lì si trattava di un procedimento di concessione di aiuti, per il quale valgono regole speciali concernenti la posizione giuridica delle imprese terze.
82. Anche l’ultima sentenza richiamata dall’AIT, quella nella causa Groupement des agences de voyages (17), non riesce a fornire alcun supporto alla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, in punto di diritto, la legittimazione a ricorrere. Infatti al «Groupement» è stata negata la legittimazione a ricorrere proprio perché non aveva partecipato alla gara d’appalto (18). Per contro la legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta all’associazione di agenzie che aveva partecipato alla gara d’appalto (19).
83. Il secondo motivo d’impugnazione è, pertanto, infondato.
C – Terzo motivo d’impugnazione
1. Argomenti delle parti
a) L’AIT
84. In subordine, col terzo motivo d’impugnazione l’AIT lamenta la violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo, come garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’AIT lamenta, inoltre, la violazione dei suoi diritti d’autore, garantiti dall’art. 17, n. 2, della Carta. Infine, l’AIT sostiene che gli Stati terzi non avrebbero l’obbligo di predisporre rimedi giurisdizionali effettivi, sicché il fondamentale motivo alla base della negazione della legittimazione attiva nella sentenza nella causa Unión de Pequeños Agricultores (20) non potrebbe venire in rilievo nel presente procedimento.
b) La Commissione
85. La Commissione rileva che l’AIT non ha dimostrato di essere stato privato di un ricorso effettivo, in quanto avrebbe potuto cercare tutela giuridica in Tailandia. L’AIT si limita ad affermare che i ricorsi nazionali non sono efficaci, senza tuttavia dimostrarlo. Peraltro ciò comporterebbe che le persone provenienti da Stati terzi nei quali non è disponibile un’efficace tutela giuridica, sarebbero privilegiate rispetto alle persone provenienti dalla UE, dove sussiste un siffatto obbligo.
2. Valutazione
86. Il ricorrente con la propria impugnazione lamenta anche la violazione, da parte del Tribunale, del diritto ad un ricorso effettivo e la violazione dei suoi diritti d’autore.
87. Nel presente caso la violazione di tali diritti è stata fondata lamentando la violazione della Carta dei diritti fondamentali. Poiché, tuttavia, la Carta non riveste un carattere giuridico vincolante, il Tribunale non era da essa vincolato.
88. Quale fondamento normativo dell’obbligo di predisporre ricorsi effettivi si sarebbero potute invocare, tutt’al più, le disposizioni della CEDU, le quali vincolano anche le istituzioni comunitarie, Tribunale compreso. Tuttavia, una siffatta argomentazione non è stata proposta.
89. Il terzo motivo d’impugnazione è, pertanto, infondato.
VII – Sulle altre domande
A – Argomenti delle parti
90. L’AIT sostiene che il CEERD/FIHRD sia privo di personalità giuridica. Conseguentemente la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione e, segnatamente, il punto 2, n. 2, delle «Guidelines for applicants» del programma Asia-Invest, secondo cui i contratti possono essere conclusi soltanto con quegli enti che, in base al relativo diritto nazionale, sono forniti di personalità giuridica e i cui statuti sono stati controllati.
91. Secondo la Commissione la FIHRD è una persona giuridica. Il fatto che il CEERD sia un dipartimento della FIHRD non cambia nulla nella posizione delle parti contrattuali. Si tratta di una questione relativa ai rapporti tra l’AIT, la FIHRD e il sig. Lefèvre. La Commissione rileva, inoltre, che l’annullamento del contratto da parte dei giudici comunitari comunque non potrebbe metter fine all’uso delle denominazioni.
B – Valutazione
92. Come risulta già dai documenti presentati al Tribunale, l’ente con cui la Commissione ha stipulato un contratto, ossia la FIHRD, possiede la necessaria personalità giuridica. Lo status giuridico del CEERD di per sé considerato non assume rilievo ai presenti fini.
93. L’AIT, peraltro, non ha dimostrato che la Commissione avrebbe omesso di verificare la presenza dei presupposti richiesti per una corretta conclusione del contratto.
94. Nel complesso, l’AIT non ha potuto dimostrare che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. Queste ulteriori domande devono, pertanto, essere dichiarate infondate.
VIII – Sulle spese
95. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che in forza all’art. 118 si applica anche al procedimento d’impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’AIT è soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, l’AIT deve essere condannato alle spese del procedimento d’impugnazione.
IX – Conclusione
96. Sulla base di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di decidere nei seguenti termini:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) L’AIT è condannato alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – L’art. 92, n. 1, della versione originaria del 1991 (modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 maggio 1991, in GU L 176, pag. 1), disponeva quanto segue:
«Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un’istanza o quando l’istanza è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».
3 – Con esse venne sostituito il regolamento di procedura della Corte delle Comunità europee del 1959 (GU 1959, n. 18, pag. 349).
4 – GU 1979, L 238, pag. 1.
5 – Sentenza 1° luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopoulou/Commissione (Racc. pag. I‑4069, punto 13).
6 – Ordinanza 18 luglio 2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Comunità europea dell’energia atomica (Racc. pag. I‑6565, punti 17 e segg.).
7 – Ordinanza del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione (Racc. pag. II‑53).
8 – Ordinanza 14 ottobre 1999, causa C‑437/98 P, Infrisa/Commissione (Racc. pag. I‑7145).
9 – Ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑136/95, Industria del Frio Auxiliar Conservera/Commissione (Racc. pag. II‑3301).
10 – Sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639).
11 – Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 e T‑546/93, Metropole télévision e a./Commissione (Racc. pag. II‑649).
12 – Punto 62.
13 – Sentenza 12 dicembre 1996, causa T‑87/92, BVBA Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II‑1931).
14 – Punto 67.
15 – Punto 70.
16 – Sentenza 19 maggio 1993, causa C‑198/91, William Cook/Commissione (Racc. pag. I‑2487).
17 – Sentenza 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des agences de voyages/Commissione (Racc. pag. 3799).
18 – Punto 7.
19 – Punto 13.
20 – Sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677).
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