Causa C-19/03
Verbraucher-Zentrale Hamburg eV
contro
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I)
«Politica economica e monetaria — Regolamento (CE) n. 1103/97 — Introduzione dell’euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l’unità euro — Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione — Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni — Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” — Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»
Massime della sentenza
Politica economica e monetaria — Introduzione dell’euro — Regolamento n. 1103/97 — Regola che prevede l’arrotondamento, dopo la conversione, degli importi da pagare o contabilizzare — Applicazione a una tariffa telefonica — Esclusione — Arrotondamento di tale tariffa applicato da un operatore nazionale — Ammissibilità — Presupposti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1103/97, art. 5]
Il regolamento n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, da un lato mira a garantire il principio della continuità dei contratti, di modo che il passaggio alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già sottoscritti dai cittadini e dalle imprese, e, dall’altro, è partecipe dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro. Esso si limita a fissare regole minime relative all’arrotondamento di taluni importi e lascia alle autorità nazionali il compito di mantenere in vigore o adottare regole che permettano di contribuire in modo più efficace a detto obiettivo.
Ne consegue che l’art. 5, prima frase, di detto regolamento, che prescrive l’arrotondamento al cent più vicino degli importi monetari da pagare o da contabilizzare, non deve ricevere un’interpretazione estensiva. Esso non riguarda quindi una tariffa fissata da un operatore nazionale, come il prezzo al minuto della comunicazione telefonica, che consiste in un importo che non è effettivamente fatturato al consumatore e pagato da quest’ultimo e non è iscritto in un documento contabile o in un estratto conto. È irrilevante ai fini di questa valutazione il fatto che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell’unità utilizzata come base di calcolo dell’importo finale fatturato o che essa rappresenti per il consumatore l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi.
Tuttavia, il predetto regolamento non osta a che taluni importi, come la tariffa suddetta, siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro, vale a dire che essa non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
(v. punti 31-32, 34, 36, 40-43, 57, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
14 settembre 2004(1)
«Politica economica e monetaria – Regolamento (CE) n. 1103/97 – Introduzione dell'euro – Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro – Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione – Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni – Nozione di “importi da pagare o contabilizzare” – Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»
Nel procedimento C-19/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dal Landgericht München I (Germania) con ordinanza 17 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 20 gennaio 2003, nella causa:
Verbraucher-Zentrale Hamburg eV
contro
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 gennaio 2004,viste le osservazioni presentate:
– per la O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, dal sig. P. Neuwald, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. U. Wölker e P. Aalto, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Verbraucher-Centrale Hamburg eV (in prosieguo: la «Verbraucher-Centrale») alla O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (in prosieguo: la «O2») riguardo alle condizioni in cui quest’ultima ha convertito in euro e quindi arrotondato il prezzo al minuto delle chiamate telefoniche presente nei suoi contratti, prezzo fino ad allora espresso in marchi tedeschi.
Contesto normativo comunitario
3 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1103/97,
«[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti».
4 L’art. 4 dello stesso regolamento così dispone:
«1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.
3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
4. Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati».
5 L’art. 5 dello stesso regolamento prevede quanto segue:
«Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
6 Il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139, pag. 1), all’art. 14 così dispone:
«I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97».
7 Ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 974/98, il citato art. 14 si applica, in particolare, «dopo lo scadere del periodo transitorio» e quest’ultimo è definito all’art. 1 del detto regolamento come «il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001».
8 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 31 dicembre 1998, n. 2866, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (GU L 359, pag. 1), il tasso di conversione tra l’euro e il marco tedesco è fissato irrevocabilmente in DEM 1,95583 per 1 euro.
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 La O2, denominata fino all’aprile 2002 VIAG Interkom GmbH & Co., ha sede in Monaco di Baviera (Germania). Essa gestisce una rete di telefonia mobile. Nei suoi contratti di telefonia mobile è stipulato che le sue tariffe sono basate su un prezzo al minuto, che varia a seconda della tariffa scelta dal cliente, e che la durata della comunicazione che dà luogo a fatturazione è calcolata in unità di dieci secondi.
10 Prima del passaggio all’euro, il prezzo al minuto delle diverse offerte tariffarie della O2 era indicato in marchi tedeschi (DEM), con due cifre dopo la virgola, ad esempio DEM 0,05 per una delle sue tariffe (cosiddetta tariffa «Genion Home», applicata alle chiamate effettuate dopo le ore 21 verso la rete di telefonia fissa). Il prezzo per unità era, secondo tale tariffa, pari a DEM 0,00833 e il prezzo di una chiamata di dieci minuti era di DEM 0,5.
11 Nel corso dell’estate 2001 la O2 ha convertito in euro gli importi indicati in DEM nei suoi contratti. Applicando il tasso di conversione di DEM 1,95583 per EUR 1, fissato all’art. 1 del regolamento n. 2866/98, il prezzo al minuto secondo la tariffa sopra menzionata, che si attestava a EUR 0,02556 – tenendo conto solo delle prime cinque cifre dopo la virgola – è stato arrotondato al cent più vicino, ovvero al cent d’euro superiore, e fissato di conseguenza in EUR 0,03.
12 Constatando che l’applicazione del tasso di conversione e l’arrotondamento comportavano una maggiorazione del prezzo delle chiamate cui era applicata la detta tariffa, giacché il prezzo di una chiamata di dieci minuti ammontava a EUR 0,3, ovvero DEM 0,59 invece dei precedenti DEM 0,5 la Verbraucher-Zentrale (organismo competente a perseguire le violazioni delle leggi per la tutela dei consumatori) ha ritenuto che la O2 avesse violato i principi di continuità dei contratti e di massima precisione della conversione che sarebbero enunciati dai regolamenti nn. 1103/97 e 2866/98.
13 Con ricorso 20 febbraio 2002 essa ha adito il Landgericht, sostenendo dinanzi a tale giudice che il prezzo al minuto presente nei contratti della O2 non costituiva un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97. A suo parere, tale prezzo avrebbe costituito unicamente un importo intermedio, che non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna operazione d’arrotondamento. La conversione e l’arrotondamento di tali prezzi avrebbero conseguenze negative per i consumatori, mentre il regolamento n. 1103/97 avrebbe appunto lo scopo di proteggere questi ultimi.
14 La O2 ha invece sostenuto che il prezzo al minuto costituiva nel contempo l’elemento determinante di comparazione dei prezzi tra gli operatori di telefonia mobile e, al pari di qualsiasi prezzo, un importo da pagare per il consumatore, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, nonché una somma da contabilizzare ai sensi dello stesso articolo. L’esposizione di un prezzo al minuto composto di più cifre dopo la virgola sarebbe contraria ai principi di chiarezza e veridicità dei prezzi, contenuti nella normativa nazionale sull’esposizione dei prezzi. La O2 ha inoltre indicato che i prezzi al minuto delle chiamate riferibili a tariffe diverse da quella citata a titolo di esempio dalla Verbraucher‑Zentrale erano diminuiti in conseguenza delle operazioni di conversione e arrotondamento, cosicché i clienti della O2, nel complesso, non avevano sofferto per le condizioni in cui era stato effettuato da tale società il passaggio all’euro.
15 Il Landgericht ha considerato che la tutela dei consumatori fosse un obiettivo perseguito dal regolamento n. 1103/97. Esso ha rilevato che la O2 non era affatto tenuta dalla normativa nazionale sull’esposizione dei prezzi a convertire in euro e arrotondare i suoi prezzi al minuto e che l’indicazione dei prezzi in marchi poteva soddisfare i requisiti prescritti da tale normativa nazionale. Esso ha sottolineato che una violazione dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97 poteva essere riconosciuta solo se i prezzi al minuto presenti nei contratti non costituivano importi da pagare o contabilizzare ai sensi della detta disposizione e se risultava da tale regolamento che le somme diverse da quelle che dovevano essere pagate o contabilizzate non potevano essere oggetto di arrotondamento.
16 Il Landgericht, rifacendosi anzitutto alla formulazione dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, ha considerato che il prezzo al minuto costituisse solo una base di calcolo e non fosse quindi né la somma pagata dal cliente né quella contabilizzata dalla O2. Esso ha ritenuto che con tale operazione di conversione e arrotondamento la O2 si fosse discostata dal suo impegno contrattuale di fornire servizi telefonici ad un determinato prezzo al minuto, benché l’art. 3 del regolamento n. 1103/97 preveda che l’introduzione dell’euro e le necessarie conversioni ad essa connesse non possano giustificare l’inosservanza di obblighi giuridici. Tuttavia esso ha rilevato che il prezzo al minuto rappresentava effettivamente il criterio di raffronto determinante per i consumatori e che non era opportuno, nella prospettiva del passaggio all’euro, continuare a indicare tale prezzo in valuta nazionale o con un numero illimitato di cifre dopo la virgola.
17 Considerando che sussistesse quindi un’opposizione tra l’interpretazione letterale e l’interpretazione teleologica del regolamento n. 1103/97, il Landgericht München ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte e le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di rapporti contrattuali di diritto privato, può o deve essere arrotondato solo l’importo finale fatturato oppure una singola voce riportata nella fattura, ovvero se, ai sensi della detta disposizione, un importo monetario da pagare o da contabilizzare sia costituito da un prezzo per unità/tariffa (nella fattispecie, un prezzo al minuto) anch’esso fissato contrattualmente. Se sia rilevante, ai fini della soluzione della questione se una tariffa rappresenti un importo da pagare o da contabilizzare ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1103/97, la circostanza che la detta tariffa faccia riferimento ad un determinato multiplo (nel caso di specie il sestuplo) dell’unità alla base della determinazione dell’importo finale fatturato (nel caso di specie lo scatto ogni dieci secondi) oppure che essa rappresenti, dal punto di vista del consumatore, l’entità di calcolo decisiva.
2) Se il regolamento n. 1103/97 (in particolare il suo art. 5) debba essere interpretato nel senso che contiene una disciplina esaustiva in forza della quale importi diversi da quelli da pagare o da contabilizzare (ove essi esistano) non possono essere arrotondati secondo le modalità prescritte all’art. 5 e quindi devono essere ancora indicati nella vecchia valuta nazionale oppure si deve procedere ad indicare esattamente il risultato della conversione».
La prima questione
18 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una tariffa quale il prezzo al minuto in base al quale la O2 fattura le comunicazioni telefoniche dei propri clienti costituisca un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 ovvero se soltanto la cifra finale effettivamente fatturata al consumatore possa costituire un importo di questo tipo.
Osservazioni presentate alla Corte
19 La O2 sostiene di avere applicato correttamente la regola sull’arrotondamento enunciata all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 e che nel complesso i suoi clienti non sono stati penalizzati da tale scelta, in quanto il passaggio all’euro si è tradotto, a seconda dei diversi prezzi al minuto da essa applicati, tanto in aumenti quanto in diminuzioni delle tariffe.
20 La O2 considera che la controversia principale riguardi unicamente la possibilità di convertire in euro e di arrotondare i prezzi al minuto e non le modalità di arrotondamento di tali prezzi dopo la conversione. Sarebbe quindi rilevante unicamente l’interpretazione dell’art. 4 del regolamento n. 1103/97, riguardante le possibilità di conversione e di arrotondamento, giacché l’art. 5, prima frase, di tale regolamento stabilisce unicamente le modalità d’arrotondamento degli importi monetari.
21 La O2 sostiene di essersi conformata alle disposizioni dell’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1103/97. Essa non avrebbe né arrotondato né troncato il tasso di conversione nel corso delle sue operazioni di conversione e avrebbe applicato il tasso fissato per la conversione in euro dei marchi tedeschi. Quanto all’art. 4, n. 4, dello stesso regolamento, esso non sarebbe applicabile nella fattispecie in quanto nessun importo monetario è stato convertito da una moneta nazionale verso un’altra.
22 L’applicazione della regola d’arrotondamento, di cui all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, all’importo complessivo effettivamente fatturato al consumatore non sarebbe limitata né da tali articoli né da alcuna altra disposizione del diritto comunitario. In particolare, l’art. 4 del detto regolamento non conterrebbe alcuna regola che vieti la conversione e l’arrotondamento di un importo quale il prezzo al minuto, che costituirebbe l’importo determinante convenuto con il consumatore quale unità di fatturazione delle chiamate. La Commissione inoltre avrebbe ammesso che i due metodi di conversione – il primo consistente nel convertire ciascuno degli importi intermedi e il secondo consistente nel convertire solo l’importo finale – sarebbero entrambi compatibili con le norme d’arrotondamento definite dai regolamenti sull’euro.
23 La O2 afferma infine che il prezzo al minuto costituisce un importo monetario da pagare convenuto con il consumatore e corrisponde quindi effettivamente ad un «importo monetario da pagare» ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, cui si applica la regola sull’arrotondamento. In ogni caso, tale prezzo, che è alla base della fatturazione delle chiamate, andrebbe analizzato quale «importo monetario da contabilizzare» ai sensi della stessa disposizione. Sarebbe quindi irrilevante, ai fini dell’esame della questione pregiudiziale, sapere se una tariffa quale il prezzo al minuto si fondi su un determinato multiplo dell’unità utilizzata quale base per il calcolo dell’importo finale fatturato oppure se tale tariffa costituisca, dal punto di vista del consumatore, il riferimento decisivo.
24 La Commissione considera che il regolamento n. 1103/97 non fornisca una definizione degli importi monetari «da pagare o contabilizzare». Dall’undicesimo ‘considerando’ di tale testo, secondo cui l’introduzione dell’euro «richiede» l’arrotondamento di importi monetari, risulterebbe che le regole sull’arrotondamento dovrebbero disciplinare unicamente gli elementi indispensabili al passaggio all’euro.
25 Poiché la più piccola unità divisionale dell’euro è il cent, tutti gli importi per i quali ragioni pratiche impediscono di andare al di sotto di questa unità divisionale dovrebbero essere considerati come importi da pagare o da contabilizzare e arrotondati pertanto al cent più vicino. Lo stesso varrebbe, ad esempio, per i debiti monetari o gli importi menzionati negli estratti conto o nei bilanci.
26 Al contrario, un importo destinato unicamente al calcolo di tali somme, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, riguardo al quale un grado più elevato di precisione non comporterebbe alcun problema pratico, dovrebbe essere considerato come un importo intermedio, per il quale non è necessario l’arrotondamento alle condizioni fissate dall’art. 5 del regolamento n. 1103/97. La circostanza che il prezzo al minuto costituisca per il consumatore un criterio determinante di raffronto sarebbe irrilevante ai fini della detta analisi. Peraltro taluni operatori concorrenti della O2 avrebbero arrotondato alla quarta cifra decimale e non al cent più vicino i loro prezzi al minuto convertiti in euro.
27 L’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 dovrebbe quindi essere interpretato nel senso che non disciplina importi quali il prezzo al minuto che compare nei contratti della O2.
Giudizio della Corte
28 Il regolamento n. 1103/97 non fornisce alcuna definizione della nozione di «importi monetari da pagare o contabilizzare» di cui al suo art. 5, prima frase.
29 Benché la formulazione di tale disposizione implichi chiaramente che sono inclusi in tale nozione, da un lato, qualsiasi importo che dà luogo a pagamenti da parte del consumatore, vale a dire tutti i debiti monetari, e, dall’altro, qualsiasi importo iscritto nei documenti contabili o negli estratti conto, essa non consente immediatamente di stabilire se in tale nozione rientrino anche importi monetari, quali i prezzi al minuto applicati dalla O2, che fungono da base di calcolo del prezzo che il consumatore deve pagare.
30 In mancanza di altre indicazioni risultanti dalla formulazione del regolamento n. 1103/97 è opportuno rifarsi alle finalità di quest’ultimo.
31 Risulta dal complesso dei suoi ‘considerando’ e delle sue disposizioni che tale regolamento è volto ad assicurare che il passaggio alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già sottoscritti dai cittadini e dalle imprese. In tale prospettiva, il suo quarto ‘considerando’ enuncia che «(…) detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti». A tenore del suo settimo ‘considerando’, «(…) è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall’introduzione di una nuova moneta». Lo stesso ‘considerando’ precisa che le disposizioni del regolamento n. 1103/97 relative alla continuità dei contratti «possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori (...)». L’art. 3, prima frase, del regolamento n. 1103/97 dispone che «[l]’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico».
32 La fissazione di regole relative alle operazioni di conversione è parte di tale obiettivo di neutralità del passaggio all’euro. In effetti, la ricerca del maggior grado possibile di neutralità di tali operazioni, tanto per i cittadini quanto per le imprese, presuppone, come enuncia il dodicesimo ‘considerando’ del detto regolamento, che sia garantito «un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione». L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1103/97 prevede che i tassi di conversione «si compongono di sei cifre significative». Lo stesso articolo precisa, al n. 2, che «[i] tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni» e, al n. 3, che «[n]on si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione», disposizione quest’ultima che, ai sensi del decimo ‘considerando’ del regolamento, è diretta ad evitare «notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati».
33 In nome del medesimo obiettivo di neutralità del passaggio all’euro, il regolamento n. 1103/97 prevede al suo undicesimo ‘considerando’ che le regole sull’arrotondamento di importi monetari «non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi».
34 Risulta dal presente esame delle finalità del regolamento n. 1103/97, in particolare dal rinvio effettuato dal suo undicesimo ‘considerando’ alle norme nazionali in materia di arrotondamento di importi monetari, che tale regolamento si limita a fissare regole minime relative all’arrotondamento di taluni importi e lascia alle autorità nazionali il compito di mantenere in vigore o adottare regole che permettano di contribuire in modo più efficace all’obiettivo di neutralità del passaggio alla moneta unica. La formulazione stessa di tale undicesimo ‘considerando’ mostra che le modalità di arrotondamento degli importi monetari che compaiono nel regolamento n. 1103/97 non hanno lo scopo di disciplinare esaurientemente i calcoli intermedi relativi a tali importi.
35 Ebbene, qualora fosse interpretato nel senso che esso riguarda tutti gli importi monetari, ivi compresi quelli che non comportano né un pagamento né un’iscrizione contabile, l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 imporrebbe l’osservanza di una regola d’arrotondamento che non corrisponderebbe in tutti i casi al grado di precisione presupposto dall’obiettivo di neutralità dell’introduzione all’euro e che, di conseguenza, potrebbe pregiudicare le regole più precise esistenti a livello nazionale.
36 L’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 non deve pertanto ricevere un’interpretazione estensiva. Come indica giustamente la Commissione, esso può riguardare unicamente gli importi monetari citati al punto 29 della presente sentenza, per i quali ragioni pratiche, siano esse di ordine commerciale, contabile o finanziario, non solo giustificano, ma addirittura impongono un arrotondamento al cent più vicino.
37 Essendo infatti il cent la più piccola unica divisionale dell’euro, il prezzo effettivamente pagato dal consumatore, allorché quest’ultimo paga in contanti tale prezzo, può essere indicato unicamente al cent più vicino. Allo stesso modo, essendo le fatture arrotondate al cent più vicino, le scritture contabili e gli estratti conto corrispondenti a tali fatture possono essere presentati unicamente con un identico grado di precisione.
38 Certamente, lo sviluppo dei mezzi elettronici di pagamento, quali le carte o i bonifici bancari, avrebbe potuto lasciare spazio ad un grado di precisione che andasse oltre tale unità divisionale. Tuttavia evidenti ragioni pratiche impedivano che tali esigenze, che in ogni caso non potevano essere rispettate per i pagamenti in moneta fiduciaria, fossero imposte ai cittadini ed alle imprese.
39 Cosciente delle inevitabili imprecisioni connesse all’arrotondamento degli importi monetari al cent più vicino, il legislatore comunitario si è quindi limitato a prevedere che tale prassi sia applicata agli importi monetari che danno luogo a pagamenti o ad iscrizioni contabili e a precisare, nell’ultima frase dell’art. 5, del regolamento n. 1103/97, che «[s]e l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».
40 Per quanto riguarda una tariffa, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, nessuna ragione pratica impone di arrotondarne, in tutti i casi, l’importo a due cifre dopo la virgola. La tariffa unitaria per beni e servizi può infatti essere presentata con un grado di precisione più elevato, come dimostrano le prassi di numerosi operatori economici. E soprattutto, un importo di questo tipo non è effettivamente fatturato al consumatore e pagato da quest’ultimo e non è iscritto in quanto tale in nessun documento contabile o estratto conto. Esso non costituisce pertanto un importo monetario da pagare o contabilizzare, ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, e non deve quindi essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino.
41 La circostanza che tale tariffa rappresenti l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi proposti al consumatore è irrilevante ai fini della detta conclusione. In effetti, l’indicazione di una tariffa con un grado di precisione limitato a due decimali non è necessariamente il modo migliore per assicurare l’informazione completa del consumatore.
42 Neppure il fatto che tale tariffa riposi su un determinato multiplo (il sestuplo) dell’unità utilizzata come base (uno scatto di dieci secondi) per il calcolo dell’importo finale fatturato è rilevante ai fini della soluzione della questione pregiudiziale. Dal momento che tale tariffa non costituisce l’importo effettivamente pagato dal consumatore, essa non è un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi del regolamento n. 1103/97, indipendentemente da quali ne siano la struttura o le modalità di calcolo.
43 La prima questione pregiudiziale va dunque risolta dichiarando che una tariffa quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 e non deve pertanto essere arrotondata in tutti i casi al cent più vicino. La circostanza che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell’unità utilizzata come base di calcolo dell’importo finale fatturato o che essa rappresenti per il consumatore l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante ai fini di tale valutazione.
La seconda questione
44 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento n. 1103/97, in particolare il suo art. 5, prima frase, debba essere interpretato nel senso che osta a che le somme diverse da quelle che devono essere pagate o contabilizzate siano arrotondate al cent più vicino.
Osservazioni presentate alla Corte
45 La O2 sostiene che tutti gli importi monetari costituiscono importi da pagare o contabilizzare e che possono essere tutti oggetto di operazioni di conversione e, di conseguenza, di arrotondamento secondo le modalità definite dall’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97. Se tali importi monetari non fossero né da pagare né da contabilizzare, essi sarebbero sottratti alle regole sull’arrotondamento contenute nel regolamento e dovrebbero rimanere espressi nella vecchia valuta nazionale o con un’indicazione precisa del risultato della conversione, il che sarebbe incompatibile con l’obiettivo di un rapido passaggio all’euro.
46 La O2 deduce in subordine, nell’ipotesi in cui il prezzo al minuto non fosse considerato un importo da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che altri importi, quali il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, possano essere arrotondati al cent più vicino.
47 La Commissione considera che dal fatto che nella detta disposizione non siano menzionati altri importi monetari non si possa dedurre un divieto formale di arrotondare altri importi, divieto che avrebbe richiesto una menzione esplicita, anche se il regolamento è fondato sul principio secondo cui la conversione deve essere effettuata con il massimo grado possibile di precisione. L’art. 5 dunque disciplinerebbe unicamente l’arrotondamento degli importi in esso menzionati, stabilendo un grado minimo di precisione e non impedendo che il diritto nazionale miri ad ottenere, per altri importi, un grado di precisione più elevato, in particolare a partire dai calcoli intermedi.
Giudizio della Corte
48 Come risulta dalla soluzione alla prima questione, l’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 stabilisce una regola d’arrotondamento che si applica unicamente agli importi monetari da esso menzionati. Quanto alle altre disposizioni di tale regolamento, esse non prevedono alcuna regola d’arrotondamento relativa agli altri importi monetari, quali le tariffe unitarie per beni e servizi o gli importi intermedi che consentono di calcolare gli importi monetari da pagare o contabilizzare. Infatti, il regolamento n. 1103/97, tenuto conto soprattutto delle differenze di valore esistenti tra le vecchie unità monetarie degli Stati membri, non poteva determinare in modo omogeneo per tutti gli Stati membri che hanno adottato l’euro il grado di precisione necessario per le operazioni d’arrotondamento relative alle dette tariffe o agli importi intermedi.
49 Tuttavia, la circostanza che il regolamento n. 1103/97 stesso non stabilisca il grado di precisione delle operazioni di arrotondamento relative agli altri importi monetari non implica che tali operazioni siano sottratte al principio generale della continuità dei contratti, di cui costituisce espressione l’art. 3 del detto regolamento, né che esse possano non tener conto dell’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito da tale regolamento.
50 Da un lato, la regola dell’arrotondamento al cent più vicino enunciata all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 e quella che la completa, prevista all’ultima frase dello stesso articolo, di arrotondare per eccesso taluni importi monetari sono dettate agli operatori economici solo per necessità pratiche.
51 L’effetto combinato delle due regole di cui trattasi comporta una relativa imprecisione nel risultato della conversione in euro del valore dei beni e dei servizi, imprecisione che può arrivare sino al punto di modificare in modo non trascurabile prezzi convenuti contrattualmente e quindi essere all’origine di una violazione degli imperativi di continuità dei contratti e di neutralità del passaggio all’euro. Ne consegue che un arrotondamento limitato a due decimali degli importi monetari diversi da quelli menzionati all’art. 5, prima frase, del regolamento n. 1103/97 non può in tutti i casi corrispondere all’esigenza di precisione imposta da tali imperativi, anche ammesso che una prassi d’arrotondamento di questo tipo non sia vietata a norma delle disposizioni nazionali.
52 D’altro lato, risulta dall’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1103/97, nel quale si enuncia che le regole d’arrotondamento di cui al detto regolamento «non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi», che gli autori del regolamento non hanno concesso alle autorità nazionali la facoltà di derogare agli imperativi di continuità e neutralità nel fissare le modalità d’arrotondamento applicabili alle tariffe o agli importi intermedi.
53 Da tali considerazioni consegue che, benché il regolamento n. 1103/97 in generale non osti a che importi monetari diversi da quelli menzionati al suo art. 5, prima frase, siano arrotondati al cent più vicino, occorre tuttavia che tale metodo d’arrotondamento non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che esso non abbia una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
54 Così, laddove il prezzo da pagare risulti dal prendere in considerazione un elevato numero di calcoli intermedi, l’arrotondamento al cent più vicino della tariffa unitaria per tali beni e servizi o di ciascuno degli importi intermedi che entrano nella fatturazione è atto ad avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente sopportato dai consumatori. Orbene, ove non sia stata previamente convenuta tra le parti del contratto di cui trattasi, una siffatta variazione del prezzo è contraria al principio di continuità dei contratti e all’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro, la cui osservanza il regolamento n. 1103/97 mira a garantire.
55 È compito del giudice nazionale verificare, nella causa di cui è investito, se l’applicazione della regola d’arrotondamento al cent più vicino abbia avuto una concreta incidenza sull’importo che i consumatori devono pagare e se l’applicazione di tale regola abbia influito sugli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti.
56 È rimesso quindi al giudice del rinvio verificare se la decisione della O2 di arrotondare al cent più vicino tutte le sue tariffe al minuto abbia avuto una concreta incidenza sul prezzo e se essa comporti una violazione degli obblighi contrattuali che tale società ha sottoscritto nei confronti dei propri clienti.
57 Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che non osta a che importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti sancito dall’art. 3 del detto regolamento e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito dallo stesso regolamento, vale a dire che la detta prassi d’arrotondamento non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
Sulle spese
58 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non danno luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Una tariffa, quale il prezzo al minuto di cui trattasi nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell’art. 5, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino. La circostanza che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell’unità utilizzata come base di calcolo dell’importo finale fatturato o che essa rappresenti per il consumatore l’elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante ai fini di tale valutazione.
Il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d’arrotondamento rispetti il principio di continuità dei contratti sancito dall’art. 3 del detto regolamento e l’obiettivo di neutralità del passaggio all’euro perseguito dallo stesso regolamento, vale a dire che siffatta prassi d’arrotondamento non influisca sugli impegni contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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