Causa C‑22/03
Optiver BV e altri
contro
Stichting Autoriteit Financiële Markten
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam)
«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Tassa sugli utili lordi delle imprese di valori mobiliari»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 9 novembre 2004
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 marzo 2005.
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Ambito di applicazione — Tassa riscossa a carico delle imprese di valori mobiliari calcolata sugli utili lordi provenienti da attività relative a detti valori — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, artt. 4, 10 e 11)
La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla riscossione a carico delle imprese di valori mobiliari di una tassa calcolata sugli utili lordi provenienti da attività relative ai detti valori, dato che tale tassa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva.
Infatti, da un lato, il fatto generatore di una tassa del genere risiede non nella realizzazione di un’operazione specifica come quelle di cui agli artt. 4, 10 e 11 della direttiva, ma nell’esercizio di un’ampia gamma di attività relative ai valori mobiliari in generale.
D’altro lato, poiché la base imponibile della tassa è costituita dagli utili lordi realizzati dalle imprese di valori mobiliari nell’esercizio di varie attività, la detta tassa presenta maggiori analogie con un’imposta diretta sui redditi e rientra pertanto in una categoria di imposte cui non si applica la direttiva 69/335.
(v. punti 31-35 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 marzo 2005(1)
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Tassa sugli utili lordi delle imprese di valori mobiliari»
Nel procedimento C-22/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) con decisione 21 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nel procedimento
Optiver BV e altri
contro
Stichting Autoriteit Financiële Markten , subentrata per legge alla Stichting Toezicht Effectenverkeer,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
30 settembre 2004,
viste le osservazioni presentate:
– per la Optiver BV, la Optrix BV e la Optra BV, dai sigg. H. Speyart e M. Scheele, advocaten;
– per la All Options International BV, dai sigg. E. Kuijpers e G.J.G. Bolderman, advocaten;
– per la Robeco Obligatie DividendFunds NV e altri, dai sigg. H. Speyart e A.J.P. Tillema, advocaten;
– per la Stichting Autoriteit Financiële Markten, subentrata per legge alla Stichting Toezicht Effectenverkeer, dai sigg. H.J. Sachse, F. Leeflang e T. van Wagensveld, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle S. Terstal e C. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra la Optiver BV e altre 38 società (in prosieguo: la «Optiver e altri» o le «ricorrenti»), imprese di valori mobiliari con sede nei Paesi Bassi, e la Stichting Autoriteit Financiële Markten (in prosieguo: l’«AFM»), subentrata per legge alla Stichting Toezicht Effectenverkeer, in merito alla riscossione di una tassa sugli utili lordi provenienti da attività svolte da tali società.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Come risulta dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è diretta a promuovere la libera circolazione dei capitali, ritenuta una delle condizioni essenziali per la creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva 69/335, il perseguimento di tale obiettivo presuppone, relativamente all’imposizione sulla raccolta di capitali, che le imposte indirette attualmente in vigore negli Stati membri siano eliminate e sostituite da un’imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri.
5 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335:
«Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:
a) la costituzione di una società di capitali;
b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;
c) l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
d) l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci (…);
(...)».
6 L’art. 4, n. 1, lett. e) - h), della direttiva 69/335 dispone che anche il trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali da un paese terzo in uno Stato membro o da uno Stato membro in un altro Stato membro è sottoposto all’imposta sui conferimenti.
7 L’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335 elenca le varie operazioni che possono essere sottoposte all’imposta sui conferimenti.
8 La direttiva 69/335 prevede inoltre, conformemente al suo ultimo ‘considerando’, la soppressione di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli il cui mantenimento rischia di rimettere in questione le finalità perseguite da tale direttiva. Le dette imposte, la cui riscossione è vietata, sono elencate in particolare all’art. 10 della direttiva 69/335, ai sensi del quale:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».
9 L’art. 11 della direttiva 69/335 così dispone:
«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».
10 L’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 è formulato come segue:
«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
(...)
e) diritti di carattere remunerativo;
(...)».
La normativa nazionale
11 La Wet toezicht effectenverkeer 1995 (legge 1995 sul controllo del trasferimento di valori mobiliari) 16 novembre 1995 (Stbl. 1995, n. 574; in prosieguo: la «legge 1995») disciplina il controllo delle operazioni relative ai valori mobiliari. Ai sensi del suo art. 1, la detta legge si applica, in particolare, agli intermediari di valori mobiliari e ai gestori di patrimoni, categorie, queste, designate anche «imprese di valori mobiliari».
12 L’art. 7, n. 1, della legge 1995 dispone che ai soggetti non autorizzati quali intermediari di valori mobiliari o gestori di patrimoni è vietato offrire o fornire prestazioni di servizi nei Paesi Bassi o dai Paesi Bassi. Conformemente allo stesso art. 7, n. 4, il Ministro delle Finanze rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatte determinate condizioni di ordine qualitativo.
13 L’art. 42 della legge 1995 dispone quanto segue:
«Il nostro Ministro o una persona giuridica cui sono stati affidati compiti e competenze in forza dell’art. 40 può addebitare le spese sostenute per l’esecuzione di detti compiti e per l’esercizio di dette competenze, conformemente alle norme adottate dal nostro Ministro, ai gestori di borse valori, agli istituti a carico dei quali sono stati emessi valori mobiliari quotati in borsa in una delle borse valori autorizzate in forza dell’art. 22, alle imprese di valori mobiliari, ai richiedenti un’autorizzazione di cui all’art. 7, n. 1 (…)».
14 L’autorità cui le competenze sono state affidate ai sensi dell’art. 40 della legge 1995 è l’AFM. L’importo delle spese che essa può addebitare alle imprese titolari dell’autorizzazione prevista all’art. 7, n. 1, della legge 1995 è fissato sulla base del bilancio dell’AFM.
15 Gli importi dovuti dalle imprese di valori mobiliari sono costituiti, da un lato, da tributi per servizi specifici effettivamente prestati alle dette imprese e, dall’altro, da una tassa calcolata in base agli utili lordi realizzati dalle dette imprese nel corso dell’esercizio precedente l’anno per cui è redatto il bilancio dell’AFM (in prosieguo: la «tassa»).
16 L’art. 5, n. 1, della Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 (decreto relativo alle spese di controllo in relazione alla legge 1995, sul controllo del trasferimento di valori mobiliari), come modificata nel 2000 (Stcrt. 2000, n. 137, pag. 10; in prosieguo: il «decreto»), recita:
«Un importo, fissato sulla base degli scaglioni, di cui al n. 3, dei redditi realizzati nel corso dell’anno precedente l’esercizio finanziario dalle imprese di valori mobiliari stabilite nei Paesi Bassi ed autorizzate conformemente all’art. 7, n. 1, della legge è addebitato ogni anno a dette imprese di valori mobiliari».
17 L’art. 5, n. 3, del decreto fissa i detti scaglioni prevedendo 10 diverse fasce di redditi.
18 Dalla motivazione del decreto risulta che per «redditi» si intendono gli utili lordi risultanti dalla gestione ordinaria, purché essi derivino da attività quali quelle di cui all’art. 7, n. 1, della legge 1995. Tali redditi possono derivare, in particolare, dalla commissione o dalla mediazione per servizi relativi ai valori mobiliari, dal negozio «al netto», da commissioni per esecuzioni di ordini, dalla gestione di patrimoni, da transazioni «repo», da risultati sul corso legato a transazioni relative ai valori mobiliari, da riprese e da collocazioni di emissioni, dalla custodia e dall’amministrazione, da operazioni di custodia, da attività di «clearing» e di «settlement», nonché da redditi di regolazione di mercato.
19 L’art. 3 della Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000 (decreto che fissa gli importi per il 2000 a titolo del decreto relativo alle spese di controllo in relazione alla legge 1995, sul controllo del trasferimento di valori mobiliari, Stcrt. 2000, n. 137, pag. 9) fissa gli importi di cui all’art. 5, n. 1, del decreto.
Causa principale e questione pregiudiziale
20 Le ricorrenti hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere operazioni relative ai valori mobiliari quali quelle di cui all’art. 7, n. 1, della legge 1995.
21 Con decisioni 15 agosto 2000 l’AFM ha imposto alle ricorrenti nella causa principale, a titolo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, una tassa sui loro redditi provenienti da valori mobiliari.
22 Ritenendo la tassa contraria alla direttiva 69/335, le ricorrenti hanno proposto reclami diretti contro tali decisioni. Poiché i detti reclami sono stati respinti, la controversia è stata portata dinanzi al Rechtbank te Rotterdam facendo valere che la detta tassa, che colpisce la messa in circolazione e la negoziazione di valori mobiliari, è incompatibile con l’art. 11 della direttiva 69/335.
23 L’AFM sostiene che la detta tassa non costituisce una tassa sulla negoziazione di valori mobiliari, ma riguarda i redditi ottenuti grazie alle operazioni realizzate su tali valori. In subordine, essa fa valere che una tassa simile rientra in una delle deroghe previste all’art. 12, n. 1, lett. a) ed e), della direttiva 69/335.
24 Considerando che la soluzione della controversia su cui è chiamato a pronunciarsi richieda l’interpretazione della direttiva 69/335, il Rechtbank te Rotterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva [69/335], in particolare l’interpretazione degli artt. 11 e 12 [della stessa], osti alla riscossione di una tassa (…) a carico delle imprese di valori mobiliari calcolata sugli utili lordi da attività relative a detti valori mobiliari».
Sulla questione pregiudiziale
25 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 69/335 debba essere interpretata nel senso che osta alla riscossione, a carico delle imprese di valori mobiliari, di una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale, calcolata sugli utili lordi provenienti da attività relative a detti valori.
26 Per poter fornire una soluzione utile a tale questione, occorre determinare se la tassa rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335.
27 A tale proposito, va ricordato che dalla direttiva 69/335 risulta che quest’ultima è diretta a sopprimere le imposte indirette, diverse dall’imposta sui conferimenti, che hanno le stesse caratteristiche di quest’ultima, vale a dire quelle che colpiscono le operazioni cui si applica tale direttiva.
28 Per quanto riguarda la qualificazione di imposizione di una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale, occorre rilevare che, ai sensi della normativa olandese, gli intermediari di valori mobiliari e i gestori di patrimoni devono obbligatoriamente disporre di un’autorizzazione nei Paesi Bassi per poter prestare i loro servizi in tale Stato membro.
29 Conformemente alle disposizioni della legge 1995, l’esercizio del potere di controllo delle operazioni relative ai valori mobiliari conferito al Ministro delle Finanze è affidato all’AFM. Quest’ultima è autorizzata ad addebitare le sue spese di funzionamento, in particolare, alle imprese di valori mobiliari, riscuotendo segnatamente la tassa imposta a queste ultime, che è calcolata annualmente, secondo una tabella stabilita dal decreto, sulla base degli utili lordi realizzati da tali imprese nel corso dell’esercizio precedente l’anno per cui è stato redatto il bilancio di tale autorità.
30 Ne consegue che una tassa di questo tipo, dovuta ai sensi di una norma di diritto promulgata dallo Stato, è versata da soggetti privati ad un ente che esercita un compito statale al fine di garantire il finanziamento di quest’ultimo.
31 Orbene, come la Commissione fa giustamente valere, anche se è vero che alla luce delle caratteristiche indicate non si può sostenere validamente che la tassa non sia un’imposizione, ciò non toglie che la detta tassa non costituisce un’imposizione vietata dalla direttiva 69/335 in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
32 Infatti, da un lato, il fatto generatore della tassa risiede non nella realizzazione di un’operazione specifica come quelle di cui agli artt. 4, 10 e 11 della direttiva 69/335, ma nell’esercizio di un’ampia gamma di attività relative ai valori mobiliari in generale.
33 D’altro lato, poiché la base imponibile della tassa è costituita dagli utili lordi realizzati dalle imprese di valori mobiliari nell’esercizio di varie attività, la detta tassa presenta maggiori analogie con un’imposta diretta sui redditi e rientra pertanto in una categoria di imposte cui non si applica la direttiva 69/335 (v., in particolare, sentenze 26 settembre 1996, causa C-287/94, Frederiksen, Racc. pag. I-4581, punto 21, e 18 gennaio 2001, causa C-113/99, P.P. Handelsgesellschaft, Racc. pag. I-471, punti 24 e 27).
34 Alla luce di ciò, si deve necessariamente rilevare che una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335 e, quindi, non costituisce un’imposizione vietata ai sensi di tale direttiva.
35 Di conseguenza, la questione sottoposta va risolta dichiarando che la direttiva 69/335 dev’essere interpretata nel senso che non osta alla riscossione, a carico delle imprese di valori mobiliari, di una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale, calcolata sugli utili lordi provenienti da attività relative a detti valori.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla riscossione a carico delle imprese di valori mobiliari di una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale, calcolata sugli utili lordi provenienti da attività relative a detti valori.
Firme
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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