Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Contributo finanziario totale al progetto inferiore all'importo anticipato dalla Commissione - Diritto al rimborso parziale dell'anticipo, maggiorato di interessi moratori
(Art. 238 CE)
Parti
Nella causa C-29/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braga da Cruz e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC), ente privato con sede in Lisbona (Portogallo),
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE e diretto al recupero della somma di EUR 62 236,65 versata da quest'ultima al convenuto nell'ambito dell'esecuzione del contratto n. IN 102781 20364/0, maggiorata degli interessi di mora,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in virtù di una clausola compromissoria stipulata sul fondamento dell'art. 238 CE, un ricorso avverso l'ente privato di ricerca Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC; in prosieguo: l'«ITEC»), avente ad oggetto il recupero della somma di EUR 62 236,65 di capitale, anticipata dalla Commissione nell'ambito del contratto n. IN 102781 20364/0 (in prosieguo: il «contratto»), maggiorata di EUR 6 853,19 a titolo di interessi di mora maturati al 31 dicembre 2002 al tasso del 6,28%, per un importo totale di EUR 69 089,84, cui va aggiunta la somma di EUR 10,71 al giorno per gli interessi maturati, al medesimo tasso, a partire dal 31 dicembre 2002 e fino a integrale rimborso.
Fatti e contesto normativo
2 Il 18 dicembre 1996 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto con l'ITEC, con funzioni di coordinatore, con l'Associação Nacional de Formação Electrónica Industrial - ANFEI, con la Novageo, Lda, con l'OCT-ON Campus Technology SA, con la Sodit SA e con la TMN- Telecomunicação Móveis Nacionais, SA.
3 Il contratto prevedeva l'attuazione di un progetto di ricerca denominato «TRIO», grazie al sostegno finanziario della Comunità, nell'ambito della decisione del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/917/CE, relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) (GU L 361, pag. 101).
4 In conformità dell'art. 2, n. 1, del contratto, la durata del progetto era di 27 mesi a partire dal 1° gennaio 1997.
5 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del contratto, la Commissione si impegnava a contribuire finanziariamente alla buona esecuzione del progetto, le cui spese imputabili totali erano state stimate in ECU 1 338 740, e, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, tale contributo poteva coprire fino al 50% di tutte le spese imputabili o, se necessario, arrivare al 100% delle spese aggiuntive fino al limite di ECU 669 370.
6 Secondo l'art. 4 del contratto, il versamento del contributo della Commissione doveva avvenire come segue:
- un anticipo iniziale di ECU 200 819 da versarsi entro due mesi dall'ultima firma delle parti contraenti;
- pagamenti periodici da effettuarsi entro un termine di due mesi dall'approvazione delle relazioni intermedie e dei corrispondenti rendiconti delle spese; l'importo totale dell'anticipo iniziale e dei pagamenti periodici non superava il 90% dell'importo massimo del contributo finanziario della Commissione al progetto;
- il resto del contributo totale (saldo del 10%) da versarsi entro un termine di due mesi dall'approvazione dell'ultima relazione, dei documenti o degli altri risultati da presentarsi per il progetto e del rendiconto delle spese del periodo finale.
7 L'art. 9, n. 2.3, del contratto prevedeva che tutti i versamenti a carico della Commissione fossero effettuati per mezzo del coordinatore del progetto, il quale aveva inoltre il compito di trasferire prontamente l'importo di ogni versamento al contraente destinatario.
8 L'art. 2, n. 1, lett. a), dell'allegato II del contratto stabiliva che l'ITEC, nella sua veste di coordinatore, fosse l'unico interlocutore della Commissione per quanto riguardava la trasmissione di tutti i documenti relativi al contratto, impegnandosi altresì a presentare relazioni regolarmente ogni dodici mesi e nel mese successivo alla fine del periodo cui afferivano, nonché una relazione finale da sottoporre nei due mesi successivi alla scadenza del contratto.
9 Secondo l'art. 23, n. 3, dell'allegato II del contratto, i contraenti si impegnavano, nel caso in cui il contributo finanziario totale per il progetto fosse risultato inferiore all'importo totale dei pagamenti effettuati, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.
10 In virtù dell'art. 7 dell'allegato II del contratto, le parti convenivano di sottoporre al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ogni controversia sulla validità, sull'esecuzione e sull'interpretazione del contratto, che, ai sensi dell'art. 10, è disciplinato dalla normativa portoghese.
11 In conformità delle disposizioni del contratto, la Commissione effettuava i seguenti versamenti all'ITEC:
- ECU 200 819 nel gennaio 1997 come anticipo iniziale;
- ECU 48 849,12 nel settembre 1997, in seguito alla presentazione, il 31 luglio 1997, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997;
- ECU 152 592,58 nell'aprile 1998, in seguito alla presentazione, il 31 dicembre 1997, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997;
- ECU 58 527,42 nel marzo 1999, in seguito alla presentazione, il 31 luglio 1998, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
12 Al fine di giustificare l'anticipo iniziale della Commissione, l'ITEC presentava i seguenti documenti:
- il 31 gennaio 1999, la quarta relazione periodica per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998, per il quale il contributo fissato dalla Commissione ammontava a ECU 33 339,59;
- il 31 luglio 1999, la quinta relazione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999, per il quale il contributo fissato dalla Commissione ammontava a ECU 68 988,13;
- il 30 settembre 1999, la relazione finale, che comprendeva un rendiconto delle spese effettuate nel periodo dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 1999, per il quale il contributo fissato dalla Commissione ammontava a ECU 36 254,63.
13 Il 17 marzo 2000 la Commissione inviava una lettera all'ITEC, reclamando il rimborso di ECU 62 236,65, corrispondenti alla differenza tra l'importo di ECU 460 788,12 effettivamente versati e la somma di ECU 398 551,47 che avrebbe dovuto rappresentare il contributo totale della Commissione, sulla base dei rendiconti delle spese presentati.
14 Successivamente, il 13 febbraio 2001, la Commissione emetteva nei confronti dell'ITEC la nota di debito n. 3240210406 per un importo di EUR 62 236,65, pagabile alla scadenza del 31 marzo 2001. Alla voce «[c]ondizioni di pagamento», la Commissione annunciava che, dopo quella data, sarebbero stati pretesi gli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento in euro nel marzo 2001, maggiorato di 1,5 punti. Il 14 maggio e il 29 giugno 2001, inviava un nuovo sollecito.
15 Il 14 dicembre 2001 l'ITEC inviava un fax alla Commissione, dichiarando il proprio interesse a trovare una soluzione per tale problema. Il 14 gennaio 2002 la Commissione gli rispondeva rammentandogli gli importi versati nell'ambito del progetto e la ragione per cui chiedeva il rimborso di quanto versato in eccesso.
16 Poiché l'ITEC non dava seguito a tale domanda, la Commissione presentava il ricorso in esame.
Procedimento dinanzi alla Corte
17 Ai termini dell'art. 238 CE e della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), la Corte è la sola competente a pronunciarsi, in virtù di una clausola compromissoria, su un ricorso presentato da un'istituzione.
18 Il ricorso della Commissione è stato regolarmente notificato all'ITEC. Considerando che l'ITEC non ha presentato controricorso nei termini prescritti, la Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
19 L'ITEC, ritualmente citato, non ha presentato nei termini prescritti il controricorso ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in conformità dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.
20 La Commissione chiede che la Corte voglia condannare l'ITEC:
- a pagare alla ricorrente la somma di EUR 69 089,84, corrispondenti a EUR 62 236,65 per capitale ed EUR 6 853,19 per interessi di mora maturati al 31 dicembre 2002 al tasso del 6,28%;
- a pagare EUR 10,71 al giorno a titolo di interessi maturati, al medesimo tasso, a partire dal 31 dicembre 2002 e fino ad integrale pagamento;
- alle spese.
Sul rimborso di una parte dell'anticipo
21 Ai sensi dell'art. 23, n. 3, dell'allegato II del contratto, i contraenti si impegnavano, qualora il contributo finanziario complessivo per il progetto fosse risultato inferiore all'importo totale dei pagamenti effettuati, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.
22 Dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che l'ITEC ha ricevuto complessivamente ECU 460 788,12 e che, sulla base dei diversi rendiconti delle spese da quello presentati, il contributo totale della Commissione sarebbe dovuto ammontare a soli ECU 398 551,47, pari al 50% del costo totale del progetto.
23 Si devono quindi accogliere le conclusioni della Commissione relativamente al rimborso della somma di ECU 62 236,65 versata in eccesso.
Sugli interessi
24 Nella nota di debito emessa nei confronti dell'ITEC, la Commissione ha precisato che la stessa era pagabile alla scadenza del 31 marzo 2001 e che, dopo tale data, sarebbero stati applicati gli interessi di mora al tasso praticato dalla Banca centrale europea nelle proprie operazioni di rifinanziamento in euro nel marzo 2001, maggiorato di 1,5 punti.
25 Occorre tuttavia constatare che l'art. 23, n. 3, dell'allegato II del contratto non prevede che il rimborso delle somme versate in eccesso dalla Commissione all'ITEC sia maggiorato degli interessi di mora.
26 In mancanza di interessi contrattuali e poiché il contratto è disciplinato dalla normativa portoghese, si deve applicare l'art. 806 del codice civile portoghese, i cui nn. 1 e 2 dispongono rispettivamente che, «[n]elle obbligazioni pecuniarie, l'indennizzo corrisponde agli interessi a partire dal giorno della messa in mora del debitore» e che «[g]li interessi dovuti sono gli interessi legali, a meno che (...) le parti abbiano fissato un diverso interesse di mora».
27 Avendo messo in mora l'ITEC, la Commissione è legittimata a reclamare gli interessi moratori, al tasso legale portoghese, a far data dal 31 marzo 2001.
28 La Portaria 12 aprile 1999, n. 263/99 (Diário da República I, serie B, n. 85, del 12 aprile 1999; in prosieguo: il «decreto n. 263/99»), ha fissato il tasso degli interessi legali al 7%. Tale tasso è stato modificato dalla Portaria 8 aprile 2003, n. 291/2003 (Diário da República I, serie B, n. 83, dell'8 aprile 2003; in prosieguo: il «decreto n. 291/2003»), che l'ha fissato al 4% a partire dal 1° maggio 2003.
29 In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ECU è sostituito con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.
30 Occorre quindi condannare l'ITEC a pagare alla Commissione la somma di EUR 62 236,65, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale portoghese, calcolati conformemente alle disposizioni del decreto n. 263/99 fino al 30 aprile 2003 e del decreto n. 291/2003 a partire dal 1° maggio 2003 sino ad integrale pagamento del debito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'ITEC, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) è condannato a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 62 236,65, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale portoghese, calcolati conformemente alle disposizioni della Portaria 12 aprile 1999, n. 263/99, fino al 30 aprile 2003, e della Portaria 8 aprile 2003, n. 291/2003, a partire dal 1° maggio 2003 e sino ad integrale pagamento del debito.
2) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) è condannato alle spese.
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