Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Contributo finanziario totale al progetto inferiore all'importo anticipato dalla Commissione - Diritto al rimborso parziale dell'anticipo, maggiorato di interessi moratori
(Art. 238 CE)
Parti
Nella causa C-30/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braga da Cruz e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC), ente privato con sede in Lisbona (Portogallo),
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE e diretto al recupero della somma di EUR 26 105,97 versata da quest'ultima al convenuto nell'ambito dell'esecuzione del contratto n. PRO 036, maggiorata degli interessi di mora,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in virtù di una clausola compromissoria stipulata sul fondamento dell'art. 238 CE, un ricorso avverso l'ente privato di ricerca Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC; in prosieguo: l'«ITEC»), avente ad oggetto il recupero della somma di EUR 26 105,97 di capitale, anticipata dalla Commissione nell'ambito del contratto n. PRO 036 (in prosieguo: il «contratto»), maggiorata di EUR 3 432,04 per gli interessi di mora maturati al 31 dicembre 2002 al tasso del 5,25%, per un importo totale di EUR 29 538,01, cui va aggiunta la somma di EUR 3,75 al giorno a titolo degli interessi maturati, al medesimo tasso, a partire dal 31 dicembre 2002 fino a integrale rimborso.
Fatti e contesto normativo
2 Il 1° luglio 1997 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto con l'ITEC, con funzioni di coordinatore, con il CPIN - Centro Promotor de Inovação e Negócios, con la NET - Novas Empresas e Tecnologias, con il CIEBI - Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior e con il CEIA - Centro de Inovação Empresarial do Alentejo.
3 Il contratto prevedeva l'attuazione di un progetto di ricerca denominato «TEC+», grazie al sostegno finanziario della Comunità, nell'ambito della decisione del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/917/CE, relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) (GU L 361, pag. 101).
4 In conformità dell'art. 2, n. 1, del contratto, la durata del progetto era di 18 mesi a partire dal 1° agosto 1997.
5 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del contratto, la Commissione si impegnava a contribuire finanziariamente alla buona esecuzione del progetto, le cui spese imputabili totali erano state stimate in ECU 555 590, e, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, tale contributo poteva coprire fino al 75% di tutte le spese imputabili o, se necessario, arrivare al 100% delle spese aggiuntive fino al limite di ECU 327 795.
6 Secondo l'art. 4, n. 3, del contratto, il versamento del contributo della Commissione doveva avvenire come segue:
- un anticipo iniziale di ECU 81 949 da versarsi entro due mesi dall'ultima firma delle parti contraenti;
- pagamenti periodici da effettuarsi entro un termine di due mesi dall'approvazione delle relazioni intermedie e dei corrispondenti rendiconti delle spese; l'importo complessivo dell'anticipo iniziale e dei pagamenti periodici non superava il 75% dell'importo massimo del contributo finanziario della Commissione al progetto;
- il resto del contributo totale (saldo del 25%) da versarsi entro un termine di due mesi dall'approvazione della relazione finale e del rendiconto dei costi relativo al periodo finale.
7 L'art. 4, n. 5, del contratto prevedeva che tutti i versamenti a carico della Commissione fossero effettuati per mezzo del coordinatore del progetto, il quale aveva inoltre il compito di trasferire prontamente l'importo di ogni versamento al contraente destinatario.
8 Ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1, n. 4, e 3, n. 1, del contratto, l'ITEC, nella sua veste di coordinatore, era l'unico interlocutore della Commissione per quanto riguardava la trasmissione di tutti i documenti relativi al contratto, impegnandosi altresì a presentare relazioni regolarmente ogni sei mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto, corredati dei rendiconti dei costi, nonché una relazione finale da sottoporre nei due mesi successivi alla scadenza del contratto.
9 Secondo l'art. 4, n. 3, dell'allegato II del contratto, i contraenti si impegnavano, nel caso in cui il contributo finanziario totale per il progetto fosse risultato inferiore all'importo totale dei pagamenti effettuati, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.
10 In virtù dell'art. 12 del contratto, le parti convenivano di sottoporre al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ogni controversia sulla validità, sull'esecuzione e sull'interpretazione del contratto che, ai sensi dello stesso articolo, è disciplinato dalla normativa portoghese.
11 In conformità delle disposizioni del contratto, la Commissione ha effettuato i seguenti versamenti all'ITEC:
- ECU 81 949 nel luglio 1997 come anticipo iniziale;
- ECU 44 778,02 nel marzo 1998, in seguito alla presentazione, il 20 marzo 1998, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998;
- ECU 42 554,99 nel novembre 1998, in seguito alla presentazione, il 30 agosto 1998, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998;
- ECU 46 901,21 nell'aprile 1999, in seguito alla presentazione, il 27 febbraio 1999, del rendiconto delle spese per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
12 Al fine di giustificare l'anticipo iniziale della Commissione, il 24 settembre 1999 l'ITEC ha presentato la quarta relazione periodica per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 marzo 1999, per il quale il contributo richiesto alla Commissione ammontava a ECU 55 843,03.
13 La Commissione ha quindi versato all'ITEC, a titolo di anticipo iniziale, la somma di ECU 81 949, quando tale contributo sarebbe dovuto ammontare a ECU 55 843,03.
14 Il 27 ottobre 1999 la Commissione inviava una lettera all'ITEC, informandolo che avrebbe dovuto rimborsare le somme versategli in eccesso dalla Commissione, per un importo di ECU 26 105,97.
15 Successivamente, il 15 maggio 2000, la Commissione emetteva nei confronti dell'ITEC la nota di debito n. 3240202551 per un importo di EUR 26 105,97 pagabile alla scadenza del 30 giugno 2000. Alla voce «[c]ondizioni di pagamento», la Commissione annunciava che, dopo quella data, sarebbero stati pretesi gli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento in euro nel giugno 2000, maggiorato di 1,5 punti. Il 29 gennaio e il 14 maggio 2001 inviava un nuovo sollecito.
16 Il 14 dicembre 2001 l'ITEC inviava un fax alla Commissione, dichiarando il proprio interesse a trovare una soluzione per tale problema.
17 Poiché l'ITEC non dava seguito a tale domanda, la Commissione presentava il ricorso in esame.
Procedimento dinanzi alla Corte
18 Ai termini dell'art. 238 CE e della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), la Corte è la sola competente a pronunciarsi, in virtù di una clausola compromissoria, su un ricorso presentato da un'istituzione.
19 Il ricorso della Commissione è stato regolarmente notificato all'ITEC. Considerando che l'ITEC non ha presentato controricorso nei termini prescritti, la Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
20 L'ITEC, ritualmente citato, non ha presentato nei termini prescritti il controricorso ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in conformità dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.
21 La Commissione chiede che la Corte voglia condannare l'ITEC:
- a pagare alla ricorrente la somma di EUR 29 538,01, corrispondenti a EUR 26 105,97 per capitale ed EUR 3 432,04 per interessi di mora maturati al 31 dicembre 2002 al tasso del 5,25%;
- a pagare EUR 3,75 al giorno a titolo di interessi maturati, al medesimo tasso, a partire dal 31 dicembre 2002 fino ad integrale pagamento;
- alle spese.
Sul rimborso di una parte dell'anticipo
22 Ai sensi dell'art. 4, n. 3, dell'allegato II del contratto, i contraenti si impegnavano, qualora il contributo finanziario complessivo per il progetto fosse risultato inferiore all'importo totale dei pagamenti effettuati, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.
23 Dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che l'ITEC ha ricevuto complessivamente ECU 216 183,22 e che, sulla base dei diversi rendiconti delle spese da quello presentati, il contributo totale della Commissione sarebbe dovuto ammontare a soli ECU 190 077,25.
24 Si devono quindi accogliere le conclusioni della Commissione relativamente al rimborso della somma di ECU 26 105,97 versata in eccesso.
Sugli interessi
25 Nella nota di debito emessa nei confronti dell'ITEC, la Commissione ha precisato che la stessa era pagabile alla scadenza del 30 giugno 2000 e che, dopo tale data, sarebbero stati applicati gli interessi di mora al tasso praticato dalla Banca centrale europea nelle proprie operazioni di rifinanziamento in euro nel giugno 2000, maggiorato di 1,5 punti.
26 Occorre tuttavia constatare che l'art. 4, n. 3, dell'allegato II del contratto non prevede che il rimborso delle somme versate in eccesso dalla Commissione all'ITEC sia maggiorato degli interessi di mora.
27 In mancanza di interessi contrattuali e poiché il contratto è disciplinato dalla normativa lussemburghese, si deve applicare l'art. 1153 del codice civile lussemburghese, ai sensi del quale, «[n]elle obbligazioni che si limitano al pagamento di una certa somma, i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento consistono sempre solo nella condanna agli interessi di legge; (...). Tali danni sono dovuti, senza che il creditore debba provare alcuna perdita, a partire dal giorno dell'ingiunzione di pagamento, salvo i casi in cui la legge li faccia decorrere ipso iure (...)».
28 Avendo messo in mora l'ITEC, la Commissione è legittimata a reclamare gli interessi moratori, al tasso legale lussemburghese, a far data dal 30 giugno 2000.
29 Il règlement grand-ducal del 21 gennaio 2000 (Mémorial A 2000, pag. 282) ha fissato il tasso degli interessi legali per l'anno 2000 al 5%. Tale tasso è stato modificato dal règlement grand-ducal del 22 dicembre 2000 (Mémorial A 2000, pag. 3290), che l'ha fissato al 5,75% per l'anno 2001. Per quanto riguarda gli anni 2002 e 2003, i règlements grand-ducaux del 21 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2003 (Mémorial A 2002, pag. 225, e A 2003, pag. 380) hanno fissato tale tasso di interesse al 5%.
30 In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ECU è sostituito con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.
31 Occorre quindi condannare l'ITEC a pagare alla Commissione la somma di EUR 26 105,97, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale lussemburghese, calcolati conformemente alle disposizioni dei règlements grand-ducaux del 21 gennaio e del 22 dicembre 2000, del 21 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2003, sino ad integrale pagamento del debito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'ITEC, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) è condannato a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 26 105,97, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale lussemburghese, calcolati conformemente alle disposizioni dei règlements grand-ducaux del 21 gennaio e del 22 dicembre 2000, del 21 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2003, sino ad integrale pagamento del debito.
2) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) è condannato alle spese.
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