Causa C-46/03
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
contro
Commissione delle Comunità europee
«Fondi strutturali — Disimpegno di somme — Presupposti — Programma Manchester/Salford/Trafford 2 (“MST 2”)»
Conclusioni dell’avvocato generale sig.ra C. Stix-Hackl, presentate il 9 giugno 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° dicembre 2005
Massime della sentenza
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Gestione e controllo — Disposizioni transitorie — Termine previsto per chiedere il pagamento definitivo delle somme concesse — Domanda di pagamento definitivo — Nozione — Attestato dello Stato membro che conferma le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni — Esclusione — Disimpegno d’ufficio di una somma a causa della mancata presentazione del detto attestato entro il termine stabilito per chiedere il pagamento definitivo — Inammissibilità
(Regolamenti del Consiglio n. 4253/88, art. 21, n. 4, terzo trattino, e n. 1260/1999, art. 52, nn. 1 e 5)
Procedendo ad un disimpegno d’ufficio di una somma a titolo di spese sostenute nell’ambito di un contributo finanziario comunitario, per il motivo che uno Stato membro non le ha sottoposto prima della data limite per chiedere il pagamento definitivo previsto all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la certificazione dei dati forniti ai sensi dell’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, la Commissione ha commesso un errore nell’applicazione del detto art. 52, n. 5, e la decisione di tale istituzione mirante a disimpegnare tale somma deve quindi essere annullata.
Infatti, anche se le domande di pagamento definitivo ai sensi di questo stesso art. 52, n. 5, inviate dagli Stati membri alla Commissione, devono almeno contenere le informazioni destinate a consentire a quest’ultima di procedere alla chiusura definitiva dei progetti interessati ed al pagamento delle somme reclamate, questa disposizione non contiene nessuna indicazione del fatto che tutte le formalità previste all’art. 21, n. 4, del detto regolamento n. 4253/88 e nella decisione di concessione del contributo finanziario, formalità alle quali è subordinato il pagamento del saldo di ogni impegno, debbano necessariamente essere soddisfatte onde evitare che, ai sensi di tale prima disposizione, si proceda al disimpegno delle somme impegnate. Del resto, l’espressione «domanda di pagamento definitivo», di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, è più appropriata di quella di «richiesta di pagamento», di cui rispettivamente al primo e terzo trattino dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88. Ora, risulta chiaramente dalla formulazione di quest’ultima disposizione che l’attestato o il certificato dello Stato membro che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nelle relazioni, cui si riferisce il terzo trattino della stessa, non fa parte della domanda di pagamento vera e propria. Pertanto, non si può considerare che l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 imponga ad uno Stato membro di soddisfare, entro una determinata data e pena il disimpegno d’ufficio, una formalità quale quella di presentare una certificazione dei dati forniti, se un siffatto obbligo non è chiaramente previsto dalla detta disposizione.
(v. punti 30, 43-46)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° dicembre 2005 (*)
«Fondi strutturali – Disimpegno di somme – Presupposti – Programma Manchester/Salford/Trafford 2 (“MST 2”)»
Nella causa C-46/03,
avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 31 gennaio 2003,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle P. Ormond e R. Caudwell nonché dal sig. K. Manji, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Lloyd‑Jones, QC, e dalla sig.ra S. Lee, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Flynn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Balta nonché dai sigg. F. Florindo Gijón e J. Carbery, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 aprile 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede che la Corte voglia:
– annullare:
a) la decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, di disimpegnare la somma di EUR 11 632 600 relativa alle spese occorse per il programma operativo Manchester/Salford/Trafford 2 (in prosieguo: l’«MST 2»);
b) la successiva decisione, adottata in data ignota al Regno Unito nel dicembre 2002 o nel gennaio 2003, di disimpegnare tale somma;
c) tutti i provvedimenti adottati in seguito a tale decisione, compreso l’atto di disimpegno di tale somma;
d) la decisione della Commissione, contenuta nella detta lettera 22 novembre 2002, che ordina il recupero della somma di EUR 9 272 767 al Fondo di sviluppo regionale (FESR) già versata al Regno Unito per le spese occorse per l’MST 2; e
e) qualsiasi provvedimento adottato in seguito a tale decisione;
– ai sensi dell’art. 231 CE, dichiarare la nullità di ciascuna delle dette decisioni e di ciascuno dei detti provvedimenti;
– qualora fosse accolta l’interpretazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), e/o del punto 10 dell’allegato alla decisione della Commissione 6 luglio 1992, C(92) 1358/8, proposta da quest’ultima, dichiarare, a norma dell’art. 241 CE, inapplicabili al Regno Unito tali disposizioni.
Contesto normativo
2 L’art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), intitolato «Pagamenti», al n. 4, dispone quanto segue:
«Il pagamento del saldo di ciascun impegno è effettuato se:
– l’autorità designata di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di pagamento nei sei mesi successivi alla fine dell’anno in questione o al completamento materiale dell’azione,
– le relazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4 sono presentate alla Commissione,
– lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni».
3 L’art. 52 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Disposizioni transitorie» prevede:
«1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.
(…)
5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest’ultima disimpegnate d’ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
(…)».
Fatti e procedimento
4 Il 6 luglio 1992 la Commissione adottava la decisione C(92) 1358/8, relativa all’aiuto comunitario del FESR e del Fondo sociale europeo per un programma operativo integrato riguardante le città di Manchester, Salford e Trafford, nell’ambito del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari interessati dall’obiettivo n. 2 nell’Inghilterra nord-occidentale, nel Regno Unito. Tale decisione riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1993 e all’art. 3 fissava l’importo del contributo del FESR in ECU 56,51 milioni.
5 Il punto 10 dell’allegato della detta decisione prevede:
«Il pagamento del saldo di ciascun impegno dipende dal soddisfacimento delle seguenti condizioni cumulative:
– l’autorità designata ha l’obbligo di presentare una richiesta di pagamento alla Commissione nei sei mesi successivi alla fine dell’anno in questione o al completamento materiale dell’azione; detta richiesta deve essere redatta facendo riferimento alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e debitamente giustificate;
– alla Commissione debbono essere presentate le relazioni di cui all’art. 25, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4253/88, nelle forme generalmente riconosciute;
– lo Stato membro deve presentare alla Commissione un attestato che confermi le informazioni contenute nella richiesta di pagamento e nelle relazioni».
6 Con la decisione della Commissione 17 dicembre 1993, C(93) 3804, che modifica i programmi operativi nelle regioni che rientrano nell’obiettivo 2 nel Regno Unito, al fine di tener conto delle modifiche richieste da tale Stato membro per quanto riguarda la ripartizione annuale dell’aiuto strutturale comunitario, l’attribuzione di risorse anteriormente non assegnate a misure prioritarie e il trasferimento di risorse tra certi programmi operativi, il contributo del FESR in favore dell’MST 2 è passato da ECU 56,51 milioni a ECU 58,163 milioni.
7 Con lettere 11 giugno 1999 e 31 luglio 2000, il Government Office for the North West [Dipartimento governativo per il Nord-Ovest dell’Inghilterra] (in prosieguo: il «GONW») presentava le bozze della relazione finale sull’MST 2.
8 Il 26 febbraio 2001 il GONW inviava alla Commissione una lettera in cui segnalava in particolare:
«Siamo in procinto di redigere le tabelle finanziarie finali relative a questi due programmi. Vi saranno inviate per posta elettronica da Paul [D.] dopo il completamento dell’MST 1 innanzitutto e dell’MST 2 successivamente. Prima di tale messaggio di posta elettronica, allego alla presente copie cartacee dei documenti originali affinché abbiate una serie completa di documenti prima del termine di disimpegno del 31 marzo 2001».
9 Il 15 marzo 2001 il GONW inviava alla Commissione una lettera in cui veniva precisato:
«Facendo seguito alla mia nota del 26 febbraio 2001, allego copie cartacee dei documenti originali relativi all’MST 2. Le tabelle finanziarie definitive per i programmi MST 1 e 2 vi saranno inviate per posta elettronica da Paul [D.] quando Ian [J.] avrà risolto le questioni in sospeso con Manchester [City Council], prima del termine di disimpegno del 31 marzo 2001. A queste tabelle finanziarie saranno allegati elenchi di progetti approvati, suddivisi per richiedente e per asse prioritario.
La tabella di utilizzo e la tabella finanziaria delle somme assegnate mostrano il saldo degli importi dovuti al governo del Regno Unito. Esprimeremo il nostro accordo su una formale richiesta di prelievo finanziario non appena il vostro ufficio finanziario avrà espresso la sua opinione sulle cifre presentate.
Queste tabelle rispecchiano la situazione illustrata nella relazione presentata a[lla Commissione] il 31 luglio 2000».
10 A tale lettera era allegata una relazione sull’MST 2, intitolata «Final Report» (relazione finale).
11 Il 21 marzo 2001 il GONW inviava alla Commissione un messaggio di posta elettronica dal seguente tenore:
«In allegato trovate quattro tabelle che Paul [I.] mi ha chiesto di inviarvi affinché possiate chiudere i due programmi.
(…)».
12 A tale messaggio di posta elettronica erano uniti vari allegati contenenti diverse tabelle con informazioni finanziarie relative all’MST 2. Nell’allegato 4, relativo ai progetti autorizzati ripartiti per assi prioritari, figurava un totale di spese ammissibili pari a GBP 111 735 335.
13 A seguito di scambi di corrispondenza tra la Commissione e il GONW, venivano apportate, durante l’estate 2001, talune rettifiche a tali tabelle finanziarie, senza che fosse modificato il detto totale delle spese ammissibili.
14 In seguito è intercorso un sostanzioso scambio di corrispondenza tra il GONW e la Commissione, la quale, in tale occasione, ha insistito affinché le autorità del Regno Unito le trasmettessero un certificato definitivo delle spese.
15 Con lettera 6 febbraio 2002, il GONW presentava alla Commissione un simile certificato. Da quest’ultimo risultava un importo di spese ammissibili pari a GBP 111 735 335.
16 Con lettera 18 aprile 2002, firmata dal direttore generale della Direzione generale «Politica regionale», la Commissione informava le autorità del Regno Unito di voler disimpegnare il saldo del contributo FESR a favore dell’MST 2, che ammontava a EUR 11 632 600. Essa spiegava che il documento presentato il 6 febbraio 2002 non era stato accettato come domanda di pagamento, poiché non era stato trasmesso entro la data limite del 31 marzo 2001, prevista dall’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999. La Commissione accordava al Regno Unito un termine di due mesi per far valere le sue osservazioni.
17 Con lettera 12 giugno 2002, le autorità del Regno Unito contestavano la proposta di disimpegnare il saldo attribuito all’MST 2. Esse hanno sostenuto in particolare che una bozza di relazione definitiva era stata presentata nel luglio 2000, che le tabelle finanziarie erano state presentate il 21 marzo 2001, così come tutte le informazioni pertinenti erano state presentate entro la scadenza del termine stabilita al 31 marzo 2001.
18 Con lettera 22 novembre 2002, la Commissione contestava i detti argomenti e affermava di aver incaricato l’unità competente di disimpegnare il restante saldo di EUR 11 632 600.
19 Il 31 gennaio 2003 il Regno Unito proponeva il presente ricorso. La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e per il resto respingerlo come infondato o, in subordine, respingerlo in toto come infondato.
20 Con ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 2003, è stato autorizzato l’intervento del Consiglio dell’Unione europea a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Sul ricorso
Sull’oggetto del ricorso
21 Per quanto riguarda le domande di annullamento formulate al primo trattino, lett. d) ed e), delle conclusioni del Regno Unito, la Commissione, nel suo controricorso, fa presente di aver deciso di non richiedere più il recupero della somma di EUR 9 272 767, decisione comunicata al governo del Regno Unito con lettera 13 marzo 2003.
22 Poiché il detto governo non contesta di aver ricevuto tale decisione, il ricorso è da considerare divenuto privo d’oggetto per quanto riguarda le dette domande di annullamento.
Sulla ricevibilità
23 La Commissione sostiene che le domande formulate al primo trattino, lett. b) e c), delle conclusioni del Regno Unito sono irricevibili poiché riguardano provvedimenti che non costituiscono decisioni autonome, ma sono conseguenze inevitabili della lettera 22 novembre 2002, di cui al primo trattino, lett. a), delle medesime conclusioni.
24 A questo proposito, occorre constatare che si evince dalla detta lettera che la Commissione ha incaricato l’unità competente di disimpegnare il restante saldo di EUR 11 632 600. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, tale lettera costituisce pertanto un provvedimento produttivo di effetti giuridici nei confronti del Regno Unito.
25 Ciò premesso, i provvedimenti di cui al primo trattino, lett. b) e c), delle conclusioni di tale Stato membro costituiscono, al più, rispettivamente, un atto confermativo e un atto di mera esecuzione rispetto alla decisione già contenuta nella lettera 22 novembre 2002. Essi non sono pertanto impugnabili separatamente.
26 Ne consegue che le domande d’annullamento dei provvedimenti di cui al primo trattino, lett. b) e c), delle conclusioni del Regno Unito sono irricevibili.
Nel merito
27 Nel suo atto introduttivo, il Regno Unito deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo di tali motivi attiene alla violazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999. Con il suo secondo motivo, il governo del Regno Unito solleva un’eccezione d’illegittimità, relativa ad un’asserita illegittimità della detta disposizione e/o del punto 10 dell’allegato della decisione C(92) 1358/8. Il terzo motivo attiene alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nonché dell’art. 10 CE e il quarto motivo si riferisce ad un asserito difetto di motivazione. Con lettera 23 marzo 2005, il governo del Regno Unito ha dichiarato di desistere dal secondo motivo.
28 Con il suo primo motivo, il governo del Regno Unito sostiene che i documenti che ha trasmesso alla Commissione nel febbraio e nel marzo 2001 costituivano, come risulta dalla loro formulazione e dal loro contesto, una domanda di pagamento definitivo ai sensi della detta disposizione, il che ha consentito alla Commissione di chiudere l’MST 2. A suo parere, questa stessa disposizione, interpretata alla luce dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità, di buona amministrazione, di solidarietà comunitaria e di partenariato regionale nonché di cooperazione tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, ai sensi dell’art. 10 CE, non impone la formulazione obbligatoria di una domanda di pagamento definitivo mediante utilizzo del modello standardizzato di certificazione delle spese predisposto dal FESR. La Commissione avrebbe dunque commesso un errore di diritto concludendo che la mancata presentazione, entro il 31 marzo 2001, di una domanda di pagamento definitivo in tale forma comportava l’applicazione della sanzione di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999.
29 La Commissione replica che l’effetto utile della detta disposizione presuppone che essa disponga entro il 31 marzo 2001 di tutti i documenti necessari per concludere l’intervento e che tali documenti abbiano la forma richiesta perché essa possa farlo. A suo parere, uno stato delle spese non certificato, inviato a mezzo posta elettronica sotto forma di file «Excel», non può essere considerato una domanda di pagamento definitivo, non solo perché non è stato presentato secondo il modello standardizzato, ma anche perché una domanda del genere deve essere firmata e certificata conformemente all’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88 e al punto 10 dell’allegato della decisione C(92) 1358/8.
30 Al riguardo, si deve rilevare che le domande di pagamento definitivo ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, inviate dagli Stati membri, devono almeno contenere le informazioni destinate a consentire alla Commissione di procedere alla chiusura definitiva dei progetti interessati ed al pagamento delle somme reclamate (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1999, causa C‑84/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑6547, punto 57).
31 Risulta dagli atti del fascicolo che il Regno Unito ha fatto pervenire alla Commissione, entro il termine del 31 marzo 2001, varie informazioni concernenti l’MST 2 mediante lettere in data 26 febbraio e 15 marzo 2001, integrate da taluni allegati e da un messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2001.
32 Va notato che la Commissione, come da essa rilevato all’udienza, non addebita al Regno Unito di averle comunicato talune informazioni a mezzo posta elettronica.
33 La Commissione non afferma neanche che ci sarebbe stata un’incoerenza tra le cifre comunicate che le avrebbe impedito di concludere il programma interessato o che le informazioni le sarebbero state comunicate da un’autorità non competente.
34 Tuttavia, essa sostiene che la relazione, che, come risulta dai documenti presentati dal governo del Regno Unito, era allegata alla lettera 15 marzo 2001, era una relazione provvisoria.
35 Al riguardo, occorre rilevare che dal fascicolo non si evince che la detta relazione, intitolata «Final Report», avrebbe avuto lo status di una relazione provvisoria. Del pari, la Commissione non precisa in quali punti tale relazione sarebbe stata incompleta.
36 Peraltro, per quanto riguarda le correzioni apportate alle informazioni nell’estate 2001 e definite di scarsa importanza dal Regno Unito, senza che quest’ultimo sia seriamente contraddetto dalla Commissione, va dichiarato che, comunque, non si evince dai documenti del fascicolo, e in particolare dalla lettera 18 aprile 2002, che le dette correzioni avrebbero potuto influire sulla decisione, adottata dalla Commissione, di procedere al disimpegno.
37 La Commissione considera, infatti, che il Regno Unito non ha presentato, entro il 31 marzo 2001, una domanda di pagamento definitivo ai sensi dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, poiché tale Stato membro non ha trasmesso, entro tale data, una certificazione dei dati forniti.
38 Secondo la Commissione, l’obbligo di certificare, entro il detto termine previsto all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, i dati comunicati deriva dall’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88 e dal punto 10, terzo trattino, dell’allegato della decisione C(92) 1358/8, i quali prevedono che gli Stati membri inviino alla Commissione un attestato o un certificato che confermi le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni.
39 Questa tesi della Commissione non può essere accolta.
40 Certamente, è vero che l’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88, il quale, come si evince dall’art. 52, n. 1, del regolamento n. 1260/1999, continua a disciplinare gli interventi quali quelli controversi nella fattispecie, nonché il punto 10, terzo trattino, dell’allegato della decisione C(92) 1358/8 impongono al Regno Unito un’insieme di formalità per poter ottenere il pagamento del saldo di ogni impegno, tra le quali quella di inviare alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nelle relazioni.
41 Tuttavia, né le dette disposizioni né il n. 5 del detto art. 52 consentono di concludere che l’attestato in questione dovesse essere inviato entro il 31 marzo 2001.
42 Per quanto riguarda, innanzi tutto, l’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88 e il punto 10, terzo trattino, dell’allegato della decisione C(92) 1358/8, è sufficiente constatare che essi non prevedono il termine del 31 marzo 2001.
43 Per quanto riguarda, poi, l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, si deve rilevare che la detta disposizione non contiene nessuna indicazione che tutte le formalità previste all’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88 e al punto 10, terzo trattino, dell’allegato della decisione C(92) 1358/8, formalità alle quali è subordinato il pagamento del saldo di ogni impegno, debbano necessariamente essere soddisfatte onde evitare che, ai sensi di tale prima disposizione, si proceda al disimpegno delle somme impegnate.
44 Del resto, l’espressione «domanda di pagamento definitivo», di cui all’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999, è più appropriata di quella di «richiesta di pagamento», di cui rispettivamente al primo e terzo trattino dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 4253/88 e del punto 10 dell’allegato della decisione C(92) 1358/8. Orbene, risulta chiaramente dalla formulazione di queste due ultime disposizioni che l’attestato o il certificato cui si riferisce il terzo trattino delle medesime non fanno parte della domanda di pagamento vera e propria.
45 Pertanto, non si può considerare che l’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 imponga a uno Stato membro di soddisfare, entro una determinata data e pena il disimpegno d’ufficio, una formalità quale quella di presentare una certificazione dei dati forniti, se un siffatto obbligo non è chiaramente previsto dalla detta disposizione.
46 Da quanto precede risulta che la Commissione ha commesso un errore nell’applicazione dell’art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999 procedendo al disimpegno d’ufficio con la motivazione che il Regno Unito non le aveva sottoposto, entro il 31 marzo 2001, la certificazione dei dati forniti ai sensi dell’art. 21, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 4253/88 e del punto 10, terzo trattino, dell’allegato della decisione C(92) 1358/8.
47 Il primo motivo dedotto dal Regno Unito è dunque fondato.
48 Per questi motivi, e senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti da tale Stato membro, il ricorso di quest’ultimo deve essere accolto.
Sulle spese
49 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno Unito ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Consiglio, intervenuto nella presente controversia, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, che disimpegna la somma di EUR 11 632 600 a titolo di spese occorse per il programma operativo Manchester/Salford/Trafford 2, è annullata.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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