Causa C-61/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Inadempimento di uno Stato — Trattato CEEA — Ambito di applicazione — Installazioni militari — Protezione sanitaria — Smantellamento di un reattore nucleare — Smaltimento di residui radioattivi»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 2 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 aprile 2005.
Massime della sentenza
1. CEEA — Trattato — Disposizioni che tengono conto degli interessi della difesa degli Stati membri — Disposizioni aventi portata limitata, che non consentono di concludere per l’applicabilità, salvo deroga espressa, della norme del CEEA agli impieghi militari dell’energia nucleare
(Art. 24 EA - 28 EA e 84, terzo comma, EA)
2. CEEA — Trattato — Ambito di applicazione — Attività rientranti nell’ambito militare — Esclusione — Inapplicabilità dell’art. 37 EA ai residui radioattivi provenienti da installazioni militari
(Art. 37 EA)
3. CEEA — Protezione sanitaria — Progetti relativi allo smaltimento di residui radioattivi — Comunicazione alla Commissione — Finalità — Interpretazione dell’art. 37 EA che lascia agli Stati membri un margine discrezionale quanto al momento della comunicazione dei dati e al contenuto della stessa — Rigetto
(Art. 37 EA)
4. CEEA — Obiettivo di protezione della salute delle popolazioni e dell’ambiente contro i pericoli connessi all’utilizzo dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari — Applicabilità delle disposizioni del Trattato CE
1. L’esistenza, nel Trattato CEEA, di disposizioni che tengono conto degli interessi della difesa degli Stati membri, vale a dire gli artt. 24 EA ‑ 28 EA, nonché l’art. 84, terzo comma, EA, non conduce necessariamente alla conclusione secondo cui le norme di quest’ultimo sarebbero applicabili, salvo espressa deroga, alle utilizzazioni militari dell’energia nucleare. L’esistenza di queste disposizioni può essere ugualmente spiegata con il fatto che l’applicazione di alcune norme istituite dal detto Trattato, anche se esso riguarda soltanto le attività civili, può nondimeno incidere su attività ed interessi che rientrano nel settore della difesa nazionale degli Stati membri. Ciò è esattamente quanto accade per le norme previste al titolo II, capo 2, del detto Trattato, che riguardano la diffusione delle cognizioni, nonché per quelle previste al capo 7 dello stesso titolo, che sono relative al controllo di sicurezza. Inoltre, le disposizioni derogatorie di cui trattasi hanno portata limitata. Infatti, fatta eccezione per i due capi in cui le dette disposizioni sono inserite, il Trattato non contiene altre disposizioni che tengano conto degli specifici interessi e necessità legati alle attività militari.
(v. punti 32-33)
2. Diverse disposizioni del Trattato CEEA conferiscono alla Commissione poteri considerevoli che le permettono di intervenire attivamente, per via normativa o sotto forma di pareri contenenti decisioni individuali, in diversi settori delle attività che, nella Comunità, si riferiscono all’uso dell’energia nucleare. L’applicazione di tali disposizioni alle installazioni, ai programmi di ricerca ed alle altre attività militari potrebbe essere di natura tale da compromettere interessi essenziali della difesa nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, l’assenza nel detto Trattato di qualsiasi deroga che fissi le modalità secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati ad invocare e a proteggere tali interessi essenziali permette di concludere che le attività che rientrano nel settore militare sfuggono all’ambito di applicazione del Trattato. Poiché tale Trattato non è applicabile alle utilizzazioni dell’energia nucleare a fini militari, la Commissione non può legittimamente far valere l’art. 37 EA per pretendere che gli Stati membri le forniscano informazioni sullo smaltimento di residui radioattivi provenienti da installazioni militari.
(v. punti 35-36, 44)
3. L’art. 37 EA dev’essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione prima che tale smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. Per garantire l’efficacia di questa disposizione, che persegue l’obiettivo di prevenire la contaminazione radioattiva, e considerata la grandissima importanza che rivestono gli orientamenti che la Commissione può fornire allo Stato membro interessato, è indispensabile che essa abbia conoscenza dei dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi in tempo utile per emettere, a seguito della consultazione del gruppo di esperti, un parere che possa essere esaminato a fondo da parte del detto Stato, in condizioni tali da consentire che i suggerimenti della Commissione possano essere presi in considerazione prima del rilascio dell’autorizzazione.
Un’interpretazione dell’art. 37 EA secondo cui lo Stato membro interessato potrebbe decidere tanto il momento a partire dal quale una fonte militare di residui radioattivi deve essere considerata rifiuto civile quanto il contenuto concreto dei dati che devono essere comunicati alla Commissione sarebbe in contrasto con la finalità di questa disposizione. Da un lato, una comunicazione eventualmente tardiva dei dati vanificherebbe l’obiettivo della prevenzione. D’altro lato, una comunicazione eventualmente parziale dei dati pertinenti renderebbe impossibile che il parere fosse emesso con cognizione di causa.
(v. punti 39-40)
4. Il fatto che il Trattato CEEA non sia applicabile alle utilizzazioni dell’energia nucleare a fini militari non diminuisce affatto l’importanza cruciale che riveste l’obiettivo di proteggere la salute delle popolazioni e l’ambiente contro i pericoli connessi all’utilizzo dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari. Nei limiti in cui il detto Trattato non fornisce alla Comunità uno strumento specifico per perseguire questo obiettivo, non si può escludere che misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni pertinenti del Trattato CE.
(v. punto 44)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 aprile 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Trattato CEEA – Ambito di applicazione – Installazioni militari – Protezione sanitaria – Smantellamento di un reattore nucleare – Smaltimento di residui radioattivi»
Nella causa C‑61/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 141 EA, proposto il 14 febbraio 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle P. Ormond e C. Jackson, in qualità di agenti, assistite dal sig. D. Wyatt, QC, nonché dal sig. S. Tromans, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e E. Puisais, en qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell’udienza del 12 ottobre 2004,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo fornito dati generali relativi ad un progetto di smaltimento dei residui radioattivi collegati allo smantellamento del reattore Jason, situato presso il Royal Naval College di Greenwich, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 37 EA.
Contesto giuridico
2 Dal preambolo del Trattato CEEA risulta che i firmatari di esso erano «[c]oscienti che l’energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo (…) delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace», «[r]isoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia (…) e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli», «[s]olleciti d’instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni», nonché «[d]esiderosi (…) di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell’energia atomica».
3 Ai sensi dell’art. 1 EA, la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ha il compito «di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi».
4 L’art. 2 EA è formulato nel modo seguente:
«Per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:
a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,
c) agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità,
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,
f) esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,
g) assicurare ampi sbocchi e l’accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d’impiego degli specialisti all’interno della Comunità,
h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare».
5 Il titolo II del Trattato CEEA, intestato «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare», comprende un capo 3, dal titolo «Protezione sanitaria», che è composto dagli artt. 30 EA ‑ 39 EA.
6 Gli artt. 30 EA e 31 EA prevedono l’istituzione nella Comunità di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L’art. 30 EA definisce cosa si intenda per norme fondamentali. L’art. 31 EA descrive la procedura da seguire per l’elaborazione e l’adozione di queste ultime.
7 Ai sensi dell’art 34 EA:
«Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri».
8 L’art. 37 EA dispone quanto segue:
«Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall’articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi».
9 L’art. 124, secondo trattino, EA recita:
«Al fine di assicurare lo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità, la Commissione
(…)
– formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando essa lo ritenga necessario».
10 Al fine di permettere una valutazione coerente dei progetti di smaltimento dei residui radioattivi ai sensi dell’art. 37 EA, la Commissione ha ritenuto necessario precisare quali sono i tipi di attività che possono produrre residui e, per i diversi tipi di attività, quali sono le informazioni che devono essere fornite a titolo di dati generali. La raccomandazione della Commissione 7 dicembre 1990, 91/4/Euratom, relativa all’applicazione dell’articolo 37 del Trattato Euratom (GU 1991, L 6, pag. 16), rispondeva a quest’obiettivo ed è rimasta in vigore dal 7 dicembre 1990 al 5 dicembre 1999. Essa è stata sostituita dalla raccomandazione della Commissione 6 dicembre 1999, 1999/829/Euratom, sull’applicazione dell’articolo 37 del Trattato Euratom (GU L 324, pag. 23), a partire dal 6 dicembre 1999.
Fatti all’origine del ricorso
11 Il reattore Jason, il cui rendimento termico massimo era di 10 kW, è stato utilizzato dal Ministero della Difesa del Regno Unito presso il Royal Naval College di Greenwich dal 1962 al 1996. Esso serviva alla formazione del personale ed a talune attività di ricerca intese a sostenere il programma di propulsione nucleare attuato dal governo del Regno Unito per i sottomarini nucleari della Royal Navy.
12 Il fascicolo sottoposto alla Corte non precisa la data in cui è stato compiuto lo smantellamento del reattore Jason. Tuttavia, risulta dal detto fascicolo che tale smantellamento ha avuto luogo dopo la presentazione di una domanda intesa a questo scopo all’Environment Agency for England & Wales (Agenzia per l’ambiente dell’Inghilterra e del Galles) e dopo l’adozione da parte di quest’ultimo ente di una decisione in tal senso.
13 Nel 1998 la Commissione è stata informata del fatto che il reattore Jason sarebbe stato soppresso e smantellato. Il fascicolo non precisa quale sia la fonte di questa informazione e non permette neppure di accertare se lo smantellamento fosse già stato effettuato alla data in cui la detta informazione è pervenuta alla Commissione.
14 Con lettera dell’8 gennaio 1999, quest’ultima ha chiesto al Regno Unito di fornirle informazioni dettagliate sulla messa fuori servizio del reattore Jason. Risulta dalla risposta a tale richiesta, in data 5 marzo dello stesso anno, da parte delle autorità competenti del detto Stato membro, che l’Environment Agency for England & Wales aveva già rilasciato, prima di quest’ultima data, un’autorizzazione rivista per lo smaltimento di residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del detto reattore.
La procedura precontenziosa
15 Il 30 gennaio 2001 la Commissione ha inviato al Regno Unito una lettera di diffida in cui erano esposti gli argomenti che giustificano la sua posizione secondo cui il detto Stato membro, avendo omesso di fornirle i dati generali relativi ad un progetto di smaltimento di residui radioattivi derivanti dallo smantellamento del reattore Jason, era venuto meno agli obblighi ed esso incombenti in forza dell’art. 37 EA.
16 Le autorità del Regno Unito hanno risposto alla detta lettera di diffida con una lettera del 30 marzo 2001 che esponeva le ragioni per le quali esse ritengono che l’art. 37 EA non si applichi alle installazioni militari e che faceva valere che non esiste alcun obbligo del detto Stato membro di fornire alla Commissione dati relativi allo smantellamento del reattore Jason.
17 Nel parere motivato inviato al Regno Unito il 21 dicembre 2001, la Commissione, da un lato, ha confermato la posizione da essa espressa nella lettera di diffida e, dall’altro, ha chiesto al detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi dalla notifica di tale parere. Le dette autorità hanno parimenti ribadito la loro posizione nella risposta a quest’ultimo, fornita in data 20 febbraio 2002.
18 In questo contesto la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
La procedura dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
19 Con ordinanza del presidente della Corte 28 agosto 2003, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno Unito.
20 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, non avendo fornito i dati generali relativi al progetto di smaltimento dei residui radioattivi collegati allo smantellamento del reattore Jason, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 37 EA, e
– condannare il Regno Unito alle spese.
21 Il Regno Unito e la Repubblica francese chiedono il rigetto del ricorso della Commissione e la sua condanna alle spese.
Sul ricorso
22 La Commissione sostiene che l’art. 37 EA si applica allo smaltimento di residui radioattivi provenienti da installazioni sia civili sia militari. Essa fa essenzialmente valere che tale disposizione è intesa a prevenire tutti i rischi di contaminazione radioattiva di un altro Stato membro e che, poiché la protezione della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti è un obiettivo indivisibile, essa deve estendersi a tutte le fonti di pericolo, ivi incluse quelle provenienti dallo smantellamento di installazioni militari come il reattore Jason.
23 Il Regno Unito, sostenuto dalla Repubblica francese, replica che l’art. 37 EA non può essere applicato allo smaltimento di residui radioattivi provenienti da installazioni militari in quanto il Trattato stesso riguarda soltanto le utilizzazioni civili dell’energia nucleare e le disposizioni del capo di quest’ultimo relativo alla protezione sanitaria non possono avere un ambito di applicazione più esteso di quello delle disposizioni inserite in altri capi dello stesso Trattato.
24 In questo contesto occorre osservare che, sebbene la Commissione abbia invocato a sostegno del suo ricorso argomenti che si fondano sugli obiettivi specifici perseguiti dall’art. 37 EA e dalle altre disposizioni inserite nel titolo II, capo 3, del Trattato, relativo alla protezione sanitaria, essa non ha precisato che alle disposizioni del detto capo potrebbe essere attribuito un ambito di applicazione diverso da quello dell’insieme del detto Trattato. La Commissione ha, per contro, fatto valere che la sua interpretazione dell’art. 37 EA, unica disposizione di cui si asserisce la violazione nel presente ricorso, è corroborata, in particolare, dal fatto che il detto Trattato non contiene alcuna disposizione espressa che escluda in via generale le attività militari dal suo ambito d’applicazione.
25 Occorre dunque che la Corte esamini previamente la fondatezza dell’interpretazione che costituisce il fondamento del ricorso della Commissione, secondo la quale gli usi militari dell’energia nucleare possono rientrare nell’ambito di applicazione del Trattato, salvo talune disposizioni espresse che prevedono eccezioni a carattere limitato.
26 In proposito, i firmatari del Trattato, facendo riferimento nel preambolo di esso al progresso delle opere di pace, alle applicazioni dell’industria nucleare che contribuiscono al benessere dei loro popoli, nonché allo sviluppo pacifico dell’energia atomica, hanno inteso sottolineare il carattere non militare di questo Trattato e la preminenza attribuita all’obiettivo diretto a favorire l’utilizzazione dell’energia nucleare a fini pacifici.
27 Gli artt. 1 EA e 2 EA, nel definire rispettivamente la missione ed i compiti affidati alla Comunità, confermano che gli obiettivi perseguiti dal Trattato sono essenzialmente d’ordine civile e commerciale.
28 Occorre tuttavia constatare che, in assenza di una disposizione espressa che escluda le attività legate alla difesa dall’ambito di applicazione del Trattato, è necessario riferirsi ad altri elementi per stabilire se quest’ultimo sia destinato a disciplinare ugualmente, quantomeno in determinati settori, l’utilizzo dell’energia nucleare a fini militari.
29 Gli elementi d’interpretazione da prendere in considerazione non possono limitarsi al contesto storico che ha accompagnato l’elaborazione del Trattato né al contenuto delle dichiarazioni unilaterali effettuate dai rappresentanti di alcuni Stati che hanno partecipato ai negoziati che hanno condotto alla firma del Trattato stesso. Vero è che, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, risulta da tale contesto, come pure da talune dichiarazioni espresse nel corso dei lavori preparatori del detto Trattato, che l’eventuale applicazione di esso alle utilizzazioni militari dell’energia nucleare è stata presa in considerazione e dibattuta dai rappresentanti degli Stati che hanno partecipato ai detti negoziati. Tuttavia, ne risulta parimenti che questi ultimi avevano punti di vista diversi sulla questione e che hanno deciso di lasciarla in sospeso. Ne consegue che le indicazioni fornite da questi elementi non sono sufficienti per affermare che gli autori del Trattato abbiano avuto intenzione di rendere applicabili le disposizioni di esso alle installazioni ed alle applicazioni militari dell’energia nucleare.
30 Secondo il Regno Unito e la Repubblica francese, la principale obiezione alla tesi secondo cui il Trattato CEEA può essere applicato anche alle utilizzazioni militari dell’energia nucleare risiede nel fatto che, a differenza del Trattato CE, che è stato firmato lo stesso giorno del Trattato CEEA e dagli stessi Stati che hanno concluso quest’ultimo, il primo di questi Trattati non contiene disposizioni derogatorie destinate specificamente a salvaguardare gli interessi della difesa nazionale degli Stati membri. Orbene, considerata l’importanza vitale che questi ultimi, come tutti gli altri Stati, annettono alla salvaguardia di questi interessi, sarebbe inconcepibile che essi avessero implicitamente rinunciato ad istituire le garanzie adeguate in un settore tanto sensibile come quello delle applicazioni militari dell’energia nucleare. L’esclusione totale delle attività militari dall’ambito di applicazione del Trattato CEEA costituirebbe l’unica spiegazione dell’assenza in questo Trattato di disposizioni equivalenti a quelle degli artt. 48, n. 4, del Trattato CEE (divenuto art. 48, n. 4, del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE) e 223 CEE (divenuto art. 223 del trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 296 CE).
31 La Commissione ribatte a tale argomento facendo valere che gli artt. 24 EA ‑ 28 EA, nonché l’art. 84, terzo comma, EA, dimostrano, al contrario, che gli interessi della difesa degli Stati membri sono stati presi in considerazione ed hanno costituito oggetto di disposizioni appropriate. Gli artt. 24 EA ‑ 27 EA riguardano il regime del segreto cui sono sottoposte le cognizioni la cui divulgazione può nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri. L’art. 28 EA prevede l’obbligo per la Comunità di risarcire i danni provocati in particolare qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, brevetti o modelli d’utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato. Quanto all’art. 84, terzo comma, EA, inserito nel titolo II, capo 7, del Trattato, relativo al controllo di sicurezza, esso esclude dal detto controllo le materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
32 Tuttavia, come il Regno Unito ha osservato nel corso dell’udienza, l’esistenza delle dette disposizioni del Trattato CEEA non conduce necessariamente alla conclusione secondo cui le norme di quest’ultimo sarebbero applicabili, salvo espressa deroga, alle utilizzazioni militari dell’energia nucleare. L’esistenza di queste disposizioni può essere ugualmente spiegata con il fatto che l’applicazione di alcune norme istituite dal detto Trattato, anche se esso riguarda soltanto le attività civili, può nondimeno incidere su attività ed interessi che rientrano nel settore della difesa nazionale degli Stati membri. Ciò è esattamente quanto accade per le norme previste al titolo II, capo 2, del detto Trattato, che riguardano la diffusione delle cognizioni, nonché per quelle previste al capo 7 dello stesso titolo, che sono relative al controllo di sicurezza.
33 Occorre inoltre sottolineare che le pretese disposizioni derogatorie invocate dalla Commissione hanno portata limitata. Infatti, fatta eccezione per i due capi in cui le dette disposizioni sono inserite, il Trattato non contiene altre disposizioni che tengano conto degli specifici interessi e necessità legati alle attività militari.
34 Secondo il Regno Unito, se il detto Trattato avesse dovuto applicarsi anche alle utilizzazioni militari dell’energia nucleare, sarebbe stato indispensabile inserirvi una disposizione generale di contenuto analogo a quello dell’art. 296 CE. In forza del n. 1 del detto articolo, le disposizioni del Trattato CE non ostano al diritto di ciascuno Stato membro, da un lato, di non fornire informazioni la cui divulgazione esso consideri contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza e, dall’altro, di adottare le misure che esso ritenga necessarie alla tutela dei detti interessi e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.
35 A questo proposito occorre constatare che diverse disposizioni del Trattato CEEA conferiscono alla Commissione poteri considerevoli che le permettono di intervenire attivamente, per via normativa o sotto forma di pareri contenenti decisioni individuali, in diversi settori delle attività che, nella Comunità, si riferiscono all’uso dell’energia nucleare. È sufficiente ad esempio menzionare, oltre alle disposizioni del titolo II, capo 3, del detto Trattato, relative alla protezione sanitaria, e in particolare gli artt. 34 EA, 35 EA e 37 EA, le disposizioni del capo 1 dello stesso titolo II, relative allo sviluppo delle ricerche. La formulazione di queste disposizioni non precisa in alcun modo se le attività così disciplinate siano esclusivamente civili.
36 È tuttavia evidente che l’applicazione di tali disposizioni alle installazioni, ai programmi di ricerca ed alle altre attività militari potrebbe essere di natura tale da compromettere interessi essenziali della difesa nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, come il Regno Unito e la Repubblica francese hanno giustamente sostenuto, l’assenza nel detto Trattato di qualsiasi deroga che fissi le modalità secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati ad invocare ed a proteggere tali interessi essenziali permette di concludere che le attività che rientrano nel settore militare sfuggono all’ambito di applicazione del Trattato.
37 È tuttavia importante sottolineare che, in occasione dell’udienza, la Commissione ha nondimeno sostenuto che, secondo l’interpretazione da essa data all’art. 37 EA, gli Stati membri non sono tenuti a fornirle alcuna informazione relativa alle loro attività militari. I dati generali menzionati in questa disposizione, la cui comunicazione è pretesa dalla Commissione, riguarderebbero unicamente le attrezzature o le installazioni che non sono più oggetto di destinazione militare e che lo Stato membro interessato ha, per questo motivo, qualificato come «rifiuti». Per altro verso, secondo questa interpretazione, spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere tanto il momento a partire dal quale una fonte militare di residui radioattivi deve essere considerata come rifiuto quanto il contenuto concreto dei dati generali che, senza compromettere gli interessi della difesa nazionale dello Stato membro interessato, devono essere comunicati alla Commissione affinché quest’ultima possa assolvere il compito che le è affidato a norma dell’art. 37 EA.
38 Secondo il Regno Unito, anche se la Commissione, attraverso la sua interpretazione più sfumata dell’art. 37 EA esposta in occasione della trattazione orale, fosse ormai disposta a pretendere dagli Stati membri solo informazioni ridotte rispetto a quelle menzionate nella sua raccomandazione 1999/829, il ricorso non sarebbe per questo fondato. Esso ritiene infatti che, attraverso la sua nuova interpretazione dell’art. 37 EA, la Commissione tenti di scorgere nel detto articolo garanzie ivi non previste, appunto a causa del fatto che le attività militari sono sempre state escluse dall’ambito di applicazione del Trattato. Inoltre, tale interpretazione dell’art. 37 EA sarebbe in contraddizione con quella data dalla Commissione alle altre disposizioni del capo del Trattato riguardante la protezione sanitaria. Esso ricorda che, secondo la Commissione, l’art. 34 EA, relativo agli esperimenti particolarmente pericolosi, si applica anche agli esperimenti relativi ad armi nucleari.
39 Occorre osservare che, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland e a. (Racc. pag. 5013), l’art. 37 EA dev’essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione prima che tale smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. La Corte ha infatti affermato che, per garantire l’efficacia di questa disposizione, che persegue l’obiettivo di prevenire la contaminazione radioattiva, e considerata la grandissima importanza che rivestono gli orientamenti che la Commissione può fornire allo Stato membro interessato, è indispensabile che essa abbia conoscenza dei dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi in tempo utile per emettere, a seguito della consultazione del gruppo di esperti, un parere che possa essere esaminato a fondo da parte del detto Stato, in condizioni tali da consentire che i suggerimenti della Commissione possano essere presi in considerazione prima del rilascio dell’autorizzazione.
40 Un’interpretazione dell’art. 37 EA secondo cui lo Stato membro interessato potrebbe decidere tanto il momento a partire dal quale una fonte militare di residui radioattivi deve essere considerata rifiuto civile quanto il contenuto concreto dei dati che devono essere comunicati alla Commissione sarebbe in contrasto con la finalità di questa disposizione. Da un lato, una comunicazione eventualmente tardiva dei dati vanificherebbe l’obiettivo della prevenzione. D’altro lato, una comunicazione eventualmente parziale dei dati pertinenti renderebbe impossibile che il parere fosse emesso con cognizione di causa.
41 Peraltro, un’interpretazione dell’art. 37 EA che lasci agli Stati membri un simile margine di discrezionalità quanto al momento della comunicazione dei dati ed al loro contenuto sarebbe fonte di contenzioso e nuocerebbe alla corretta applicazione di questa disposizione.
42 Risulta da queste considerazioni che l’interpretazione dell’art. 37 EA proposta dalla Commissione nel corso dell’udienza non può essere accolta.
43 È pertanto giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato la fondatezza dell’applicazione dell’art. 37 EA allo smantellamento dell’installazione militare controversa.
44 Occorre tuttavia sottolineare che il fatto che il Trattato [CEEA] non sia applicabile alle utilizzazioni dell’energia nucleare a fini militari e che, di conseguenza, la Commissione non possa legittimamente far valere l’art. 37 EA per pretendere che gli Stati membri le forniscano informazioni sullo smaltimento di residui radioattivi provenienti da installazioni militari non diminuisce affatto l’importanza cruciale che riveste l’obiettivo di proteggere la salute delle popolazioni e l’ambiente contro i pericoli connessi all’utilizzo dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari. Nei limiti in cui il detto Trattato non fornisce alla Comunità uno strumento specifico per perseguire questo obiettivo, non si può escludere che misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni pertinenti del trattato CE (v., in questo senso, sentenza 29 marzo 1990, causa C‑62/88, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I‑1527).
45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che l’art. 37 EA non impone al Regno Unito l’obbligo di fornire alla Commissione dati generali relativi al progetto di smaltimento dei residui radioattivi collegati allo smantellamento del reattore Jason e che, pertanto, il ricorso di quest’ultima deve essere respinto.
Sulle spese
46 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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