Causa C-64/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/30/CE»
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1 aprile 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 98/30/CE»
Nella causa C-64/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Grunwald e H. Støvlbaek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, R. Schintgen, (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell’art. 29 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione. Conformemente al suo art. 30, la direttiva è entrata in vigore il 10 agosto 1998. Il termine per il recepimento è quindi scaduto il 10 agosto 2000.
3 Non avendo ricevuto dalla Repubblica federale di Germania alcuna informazione relativa all’attuazione della direttiva, la Commissione, in conformità alla procedura prevista dall’art. 226, primo comma, CE, ha dato modo, a tale Stato membro, di presentare le sue osservazioni dopodiché, con lettera del 13 giugno 2001, gli ha inviato un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi. Poiché dalle informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità tedesche in seguito al detto parere è emerso che talune disposizioni della direttiva non erano state recepite nel diritto nazionale o lo erano state solo parzialmente, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
4 La Commissione addebita alla Repubblica federale di Germania, da un lato, di non avere recepito nel diritto nazionale talune disposizioni della direttiva e, dall’altro, di aver recepito solo parzialmente altre disposizioni della stessa direttiva. Pertanto, la Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 29 della direttiva.
5 Il governo tedesco non contesta gli inadempimenti allegati. Esso rileva tuttavia che le disposizioni necessarie per assicurare il recepimento completo della direttiva sono state pubblicate il 23 maggio 2003 e sono entrate in vigore il giorno dopo.
6 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑821, punto 11).
7 Nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania non contesta di non aver completamente recepito la direttiva entro il termine prescritto.
8 Pertanto, il ricorso presentato dalla Commissione è fondato.
9 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
10 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Rosas
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'1 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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