Causa C-65/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE — Diploma di insegnamento secondario ottenuto in un altro Stato membro — Accesso all’insegnamento superiore»
Massime della sentenza
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla cittadinanza — Accesso all’insegnamento superiore — Requisiti diversi per i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti negli altri Stati membri — Inammissibilità
(Artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’art. 12 CE, in combinato disposto con gli artt. 149 CE e 150 CE, uno Stato membro che non adotta i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all’insegnamento superiore alle stesse condizioni dei titolari del certificato di insegnamento secondario superiore (CESS) conseguito nello Stato membro considerato.
(v. punto 31 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1° luglio 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE – Diploma di insegnamento secondario ottenuto in un altro Stato membro – Accesso all'insegnamento superiore»
Nella causa C-65/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all'insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese del Belgio alle stesse condizioni dei titolari del certificato di insegnamento secondario superiore (CESS), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. Rosas, presidentee di Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la decisione adottata, sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell’art. 226 CE, un ricorso mirante a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari di diplomi d’insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese del Belgio (in prosieguo: la «Comunità francese») alle stesse condizioni dei titolari del certificato d’insegnamento secondario superiore (in prosieguo: il «CESS»), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
2 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, CE:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
3 L’art. 149, nn. 1 e 2, CE stabilisce:
«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L’azione della Comunità è intesa:
(…)
– a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
(…)»
4 L’art. 150 CE prevede:
«1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.
2. L’azione della Comunità è intesa:
(…)
– a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
(…)»
La normativa nazionale
5 L’art. 1, lett. b), del regio decreto 20 luglio 1971, che stabilisce le condizioni e la procedura di concessione dell’equivalenza dei diplomi e dei certificati di studi esteri (Moniteur belge del 5 agosto 1971, pag. 9254; in prosieguo: il «decreto del 1971»), stabilisce:
«In nessun caso, la concessione delle equivalenze previste all’art. 1 della legge 19 marzo 1971 può avere come conseguenza:
(…)
(b) di dare al richiedente accesso a studi che non sono ad esso accessibili nel paese in cui il diploma o il certificato è stato rilasciato».
6 Il decreto del governo della Comunità francese del 3 aprile 2003, che modifica il decreto del 1971 (Moniteur belge del 16 maggio 2003, pag. 2867; in prosieguo: il «decreto 3 aprile 2003 che modifica il decreto del 1971»), ha aggiunto all’art. 1, lett. b) del decreto del 1971 la frase seguente: «Tuttavia, la lettera b) non si applica ai titoli rilasciati in uno Stato membro dell’Unione europea».
7 L’art. 2 del decreto del governo della Comunità francese del 17 maggio 1999, che stabilisce l’equivalenza tra taluni titoli esteri che attestano il completamento di studi secondari ed il certificato omologato di insegnamento secondario superiore (Moniteur belge del 25 settembre 1999, pag. 36182; in prosieguo: il «decreto del 1999»), stabilisce:
«I diplomi lussemburghesi che attestano il completamento di studi secondari, in base al nuovo regime, rilasciati a decorrere dall’anno scolastico 1993-1994 e contenenti una delle menzioni seguenti:
(…)
sono dichiarati equivalenti al certificato omologato di insegnamento secondario superiore».
8 Il decreto del governo della Comunità francese del 3 aprile 2003, che modifica il decreto del 1999 (Moniteur belge del 15 maggio 2003, pag. 26497; in prosieguo: il «decreto del 3 aprile 2003 che modifica il decreto del 1999»), ha, in particolare, abrogato l’art. 2 del decreto del 1999.
La fase precontenziosa del procedimento
9 Ritenendo che le disposizioni del decreto del 1971 che disciplinano il riconoscimento accademico dei titoli e dei diplomi attestanti il completamento di studi secondari e l’accesso agli studi superiori e universitari nella Comunità francese fossero incompatibili con gli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il Regno del Belgio a presentare le sue osservazioni, la Commissione, in data 23 ottobre 2001, ha emesso un parere motivato intimando a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
10 Il governo della Comunità francese ha quindi comunicato alla Commissione che, nella sua riunione del 20 dicembre 2001, aveva deciso di conformarsi alle conclusioni da essa enunciate nel suo parere motivato. Esso le ha anche comunicato che la normativa vigente sarebbe stata modificata al fine di eliminare la discriminazione di cui trattasi e che i provvedimenti necessari per l’esecuzione della detta decisione sarebbero stati adottati entro la fine dell’anno accademico 2001/2002.
11 Poiché la comunità francese non ha risposto alle due lettere di richiamo della Commissione, quest’ultima ha introdotto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
12 La Commissione fa presente che dalla sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593), risulta che le condizioni di accesso alla formazione professionale rientrano nel campo di applicazione del Trattato. Dalla giurisprudenza della Corte deriverebbe anche che la nozione di «formazione professionale» dev’essere intesa in senso molto ampio. Inoltre, ai sensi dell’art. 149 CE, tutti i livelli e tipi di istruzione rientrerebbero d’ora in poi nell’ambito del Trattato.
13 La Commissione fa valere che i cittadini degli altri Stati membri titolari di diplomi e di titoli che certificano il completamento di studi secondari compiuti in altri Stati membri i quali intendono ottenere l’accesso all’insegnamento superiore in Belgio (studi di medicina, scienze dentarie, veterinaria e ingegneri agronomi) devono sottoporsi ad un esame di idoneità e superarlo se non sono in grado di dimostrare, a titolo di condizione supplementare, che sono ammessi nel loro paese d’origine ad una facoltà universitaria senza esame d’ammissione o altra condizione d’accesso.
14 Essa sostiene che la condizione supplementare richiesta per l’accesso all’insegnamento superiore nella Comunità francese, in quanto si applica esclusivamente ai titolari di diplomi conseguiti in un altro Stato membro, può pregiudicare i cittadini di questi altri Stati membri maggiormente rispetto ai cittadini belgi.
15 La Commissione ritiene che questa condizione supplementare, che riveste la forma di un esame detto di «maturità» e al quale sono sottoposti i soli titolari di diplomi conseguiti in un altro Stato membro, costituisce una condizione di accesso all’insegnamento superiore e universitario ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata.
16 La Commissione sostiene che questo sistema crea una doppia discriminazione, da un lato, nei confronti dei titolari di diplomi conseguiti negli altri Stati membri e, dall’altro, tra i cittadini degli altri Stati membri in funzione del sistema scolastico nel quale essi hanno conseguito il loro diploma che attesta il completamento di studi secondari.
17 Nel controricorso, il governo belga ritiene che, con l’adozione dei due decreti 3 aprile 2003, che modificano i decreti del 1971 e del 1999, esso ha adottato i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese alle stesse condizioni dei titolari del CESS.
18 Nel controricorso la Commissione fa valere che gli emendamenti legislativi apportati dalle autorità belghe prendono in considerazione le sue censure solo per il futuro. Ora, numerosi studenti titolari di un diploma d’insegnamento secondario conseguito in un altro Stato membro e che intendono accedere all’insegnamento superiore in Belgio sarebbero stati penalizzati in passato a causa della violazione del diritto comunitario fatta valere dalla Commissine nel suo ricorso. Una sentenza della Corte sul ricorso della Commissione manterrebbe quindi un certo interesse al fine di stabilire il fondamento di una responsabilità del Regno del Belgio nei loro confronti. Inoltre, il ricorso solleverebbe una questione di diritto importante che la Commissione vorrebbe fosse formalmente risolta dalla Corte.
19 Per il resto, secondo la Commissione, la sola modifica del decreto del 1971 era sufficiente per porre fine all’inadempimento fatto valere e non era necessario modificare anche il decreto del 1999, il quale dichiarava equivalenti al CESS i diplomi lussemburghesi attestanti il completamento di studi secondari. La Commissione precisa che, nell’ambito della fase precontenziosa del procedimento, essa non ha formulato una censura separata relativa alla situazione specifica dei titolari di diplomi lussemburghesi. Il riferimento a questa situazione specifica mirava unicamente ad illustrare il fatto che la discriminazione denunciata nei confronti dei titolari di un diploma conseguito in un altro Stato membro accompagnava una discriminazione tra cittadini degli altri Stati membri a seconda dello Stato membro nel quale essi avevano conseguito il loro diploma di insegnamento secondario.
Giudizio della Corte
20 Risulta da una giurisprudenza consolidata che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑1147, punto 23, e 20 novembre 2003, causa C‑296/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑13909, punto 43).
21 Nella fattispecie il decreto 3 aprile 2003 che modifica il decreto del 1971 è intervenuto solo dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
22 Di conseguenza, questo provvedimento non può essere preso in considerazione dalla Corte nell’ambito dell’esame del presente ricorso.
23 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, CE, nel campo di applicazione del Trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
24 Da quanto precede risulta che occorre esaminare se le disposizioni del diritto belga vigenti alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese fossero conformi a questa disposizione del Trattato.
25 Come la Corte ha già dichiarato al punto 25 della sentenza Gravier, sopra menzionata, le condizioni di accesso alla formazione professionale rientrano nel campo di applicazione del Trattato (v. anche sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 11; 27 settembre 1988, causa 42/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 5445, punto 7, e 7 luglio 1992, causa C‑295/90, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑4193, punto 15). A tal riguardo, l’art. 149, n. 2, secondo trattino, CE prevede esplicitamente che l’azione della Comunità è intesa a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo, tra l’altro, il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. Inoltre, l’art. 150, n. 2, terzo trattino, CE stabilisce che l’azione della Comunità è intesa a facilitare l’accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani.
26 Per quanto riguarda l’accesso alla formazione professionale, il Trattato non prevede disposizioni particolari che dovrebbero, in relazione all’art. 12, n. 1, CE, essere esaminate in primo luogo.
27 L’art. 12, n. 1, CE si applica quindi alle condizioni stabilite dagli Stati membri per l’accesso all’insegnamento superiore.
28 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio di parità di trattamento, del quale il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità consacrato dall’art. 12, n. 1, CE è specifica espressione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca in pratica lo stesso risultato (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 1989, causa C‑3/88, Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 8, e 16 gennaio 2003, causa C‑388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑721, punto 13).
29 Nella fattispecie, la normativa di cui trattasi svantaggia i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti in uno Stato membro diverso dal Belgio, in quanto essi non possono accedere all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese alle stesse condizioni dei titolari del CESS o del diploma lussemburghese equivalente. Il criterio distintivo applicato opera principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri.
30 Il Regno del Belgio non deduce alcun argomento tale da giustificare questo criterio.
31 Di conseguenza, si deve constatare che il Regno del Belgio, non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese alle stesse condizioni dei titolari del CESS, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del combinato disposto dell’art. 12 CE e degli artt. 149 CE e 150 CE.
Sulle spese
32 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all’insegnamento superiore organizzato dalla Comunità francese del Belgio alle stesse condizioni dei titolari del certificato di insegnamento secondario superiore (CESS), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del combinato disposto dell’art. 12 CE e degli artt. 149 CE e 150 CE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Rosas
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il francese.
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