Causa C-82/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Collaborazione con le istituzioni comunitarie — Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione»
Massime della sentenza
Stati membri — Obblighi — Compito di vigilanza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Cooperazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato
(Artt. 10 CE e 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 luglio 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Art. 10 CE – Collaborazione con le istituzioni comunitarie – Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione»
Nella causa C-82/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. A. Cingolo e P. Gentili, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
causa diretta a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, dalla F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'1 aprile 2004,
ha emesso la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE.
2 Tale articolo così dispone:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».
Fase precontenziosa
3 Nel corso del 2000, la Commissione veniva adita da un operatore economico con una domanda avente ad oggetto l’applicazione, nell’ordinamento giuridico italiano, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, pag. 13). Secondo il denunciante, le prescrizioni di sicurezza di cui ai punti 2.5, 2.8, 2.14, 2.16 e 2.19 dell’allegato I della direttiva 89/655 non erano state osservate in un impianto di depurazione di acque sporche.
4 Il 3 agosto 2000 la Commissione indirizzava alla Repubblica italiana una lettera nella quale si chiedevano informazioni in ordine ai fatti contestati, al fine di poter procedere ad una valutazione più precisa della situazione.
5 In assenza di risposta da parte delle autorità italiane a tale prima lettera, la Commissione, in data 19 marzo 2001, inviava al detto Stato membro una seconda lettera di richiesta di informazioni, la quale pure restava senza risposta.
6 Dalle dette lettere risulta che le infrazioni segnalate dalla denuncia ricevuta dalla Commissione riguardano un «impianto di depurazione situato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia».
7 Considerando in particolare che l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane implica l’omissione di leale collaborazione ai sensi dell’art. 10 CE da parte di tale governo, la Commissione dava corso al procedimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le sue osservazioni, il 18 luglio 2002 la Commissione emetteva un parere motivato, con il quale invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla notifica.
8 Non avendo ricevuto risposta da parte delle autorità italiane, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
9 La Commissione sostiene di aver constatato l’assenza di collaborazione da parte delle autorità italiane, le quali, nonostante i numerosi contatti da essa stabiliti, non hanno fornito alcuna informazione sui fatti segnalati dal denunciante. Con il suo ostinato silenzio, il governo italiano avrebbe reso vana la ricerca degli elementi di fatto indispensabili per un dettagliato esame della denuncia. Tale assenza di collaborazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla lettera dell’obbligo di leale collaborazione che incombe agli Stati membri ai sensi dell’art. 10 CE.
10 Il governo italiano sostiene che il ricorso è irricevibile, e comunque infondato.
11 Sostiene che il ricorso non contiene l’esposizione del contesto di merito minimo, indispensabile ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa e della conseguente decisione giurisdizionale. Infatti, né dal ricorso né da alcuno dei documenti ivi allegati risulterebbe un’informazione circa la denominazione e la situazione dell’impianto oggetto della denuncia.
12 Da ciò conseguirebbe una difficoltà oggettiva per le autorità italiane per l’identificazione degli organi di sorveglianza competenti in materia di protezione dei lavoratori al fine di poter procedere sollecitamente a controlli mirati. La responsabilità dello stallo in cui si trova tale fattispecie è dovuta esclusivamente alla Commissione.
Giudizio della Corte
13 Il ricorso è ricevibile nella misura in cui la domanda soddisfa i requisiti degli artt. 21, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia e 38, n. 1, del regolamento di procedura, in particolare per quanto riguarda l’identificazione dell’oggetto della controversia e la sommaria esposizione dei motivi invocati. Si tratta della censura di violazione dell’art. 10 CE per non aver fornito alcuna informazione circa i fatti rimproverati in una denuncia ed esposti per la prima volta nella lettera 3 agosto 2000. La Repubblica italiana era perfettamente in grado di esercitare i suoi diritti di difesa per quanto riguarda tale censura.
14 Il ricorso è altresì fondato.
15 Dall’art. 10 CE risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare lealmente ad ogni indagine svolta dalla Commissione ex art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa loro richieda all’uopo (v., in particolare, sentenze 11 dicembre 1985, causa 192/84, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3967, punto 19, e 6 marzo 2003, causa C‑478/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑2351, punto 24).
16 Orbene, la Repubblica italiana, nonostante sia stata più volte a ciò invitata, non ha fornito le informazioni richieste.
17 L’indicazione del luogo oggetto della denuncia risulta chiaramente nelle lettere che la Commissione ha indirizzato prima dell’introduzione del procedimento precontenzioso e alle quali fa riferimento nella sua lettera di messa in mora 23 ottobre 2001 nonché nel parere motivato 18 luglio 2002. Pertanto, le autorità italiane disponevano degli elementi di fatto che consentivano loro di rispondere alla domanda della Commissione.
18 Si deve di conseguenza constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione situato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE.
Sulle spese
19 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo collaborato lealmente con la Commissione delle Comunità europee in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione ubicato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Timmermans
Gulmann
Cunha Rodrigues
Macken
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Seconda Sezione
R. Grass
C.W.A. Timmermans
1 – Lingua processuale: l'italiano.
Full & Egal Universal Law Academy