Cause riunite C-87/03 e C-100/03
Regno di Spagna
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Pesca — Regolamento che ripartisce le quote di catture tra Stati membri — Atto di adesione della Spagna — Fine del periodo transitorio — Esigenza di stabilità relativa — Principio di non discriminazione — Nuove possibilità di pesca»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006
Massime della sentenza
1. Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di quote di pesca
(Atto d’adesione del 1985, art. 2)
2. Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di quote di pesca
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92, art. 8, n. 4]
3. Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla cittadinanza
[Atto di adesione del 1985; regolamento (CE) del Consiglio n. 2341/2002]
4. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Spagna — Pesca
(Atto di adesione del 1985, artt. 154‑166; regolamento del Consiglio n. 2341/2002)
1. L’esigenza di stabilità relativa della ripartizione delle quote di pesca tra gli Stati membri va intesa nel senso che sta a significare il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro nelle ripartizioni delle possibilità di pesca. La chiave di ripartizione, stabilita dal regolamento n. 170/83 e inizialmente fissata tenendo conto dei quantitativi mediamente pescati dalle flotte dei vari Stati membri durante il periodo tra gli anni 1973 e 1978, continuerà quindi ad essere applicata finché non sarà stato adottato un regolamento modificativo secondo il procedimento seguito per questo stesso regolamento.
A tal riguardo, l’adesione di un nuovo Stato membro, in particolare quella del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non potendo avere solo di per sé conseguenze giuridiche, non ha l’effetto di obbligare il Consiglio a modificare la ripartizione esistente. Inoltre, la fine del periodo transitorio, come definito nell’Atto di adesione, può produrre solo gli effetti giuridici previsti da tale Atto. Orbene, quest’ultimo non prevede né una modifica della chiave di ripartizione che produrrebbe effetti a partire dalla scadenza del periodo transitorio né un obbligo del Consiglio di rivedere tale chiave in tale momento. Pertanto, l’assenza di modifiche della chiave di ripartizione esistente mediante un successivo atto del Consiglio non è incompatibile con il principio di stabilità relativa.
(v. punti 27-30, 32)
2. La ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri, quale prevista dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura, implica la valutazione di una situazione economica complessa per la quale il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, per controllare l’esercizio di siffatta competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se la misura di cui trattasi non sia viziata da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale.
(v. punto 38)
3. Non trattando nel regolamento n. 2341/2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca applicabili nelle acque comunitarie, il Regno di Spagna allo stesso modo degli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale delle quote di pesca prima dell’adesione del detto Regno, o alle successive ripartizioni, durante il periodo transitorio, il Consiglio non ha agito in modo discriminatorio nei suoi confronti.
Infatti, si deve distinguere la nozione di accesso alle acque da quella di accesso alle risorse. Se è vero che, dopo la fine del periodo transitorio, il Regno di Spagna può nuovamente accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, non per questo i pescherecci spagnoli possono avere accesso alle risorse di questi due mari alle stesse proporzioni degli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale o a ripartizioni successive. Ne deriva che il Regno di Spagna non era in una situazione equivalente a quella degli Stati membri, le cui navi avevano recentemente, durante il pertinente periodo di riferimento, pescato in tali acque.
(v. punti 55-57)
4. Non avendo attribuito al Regno di Spagna talune quote di pesca nel Mare del Nord con il regolamento n. 2341/2002, che istituisce, per il 2003, le possibilità di pesca applicabili nelle acque comunitarie, il Consiglio non ha assolutamente violato l’Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
Gli artt. 154-166 di tale Atto di adesione definiscono il regime applicabile nel Mare del Nord nel settore della pesca unicamente per il periodo transitorio. Tali articoli non possono pertanto, in linea di principio, servire come fondamento per rivendicazioni vertenti su un periodo che inizi in data successiva alla conclusione del detto periodo transitorio. Alla fine di quest’ultimo si applica quindi il patrimonio normativo comunitario che comprende la chiave di ripartizione fissata dalla normativa esistente al momento dell’adesione del Regno di Spagna.
(v. punti 64, 66-67)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 marzo 2006 (*)
«Pesca – Regolamento che ripartisce le quote di catture tra Stati membri – Atto di adesione della Spagna – Fine del periodo transitorio – Esigenza di stabilità relativa – Principio di non discriminazione – Nuove possibilità di pesca»
Nelle cause riunite C‑87/03 e C‑100/03,
aventi ad oggetto due ricorsi di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, presentati il 27 e 28 febbraio 2003,
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. G. Ramos Ruano e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. D. Wyatt, QC, e dal sig. K. Manji, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, S. von Bahr (relatore) e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 4 maggio 2005,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha emesso la seguente
Sentenza
1 Con i ricorsi qui in esame, il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia annullare il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 356, pag. 12), nella parte in cui non gli attribuisce talune quote relative a possibilità di pesca oggetto di una ripartizione nel Mare del Nord e nel Mar Baltico successivamente alla sua adesione alla Comunità (causa C‑87/03), e nel Mare del Nord anteriormente a questa (causa C‑100/03).
Contesto normativo e procedimento
L’Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
2 Gli artt. 156-166 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione») disciplinano, in particolare, l’accesso delle navi spagnole alle acque comunitarie e alle loro risorse. Dal disposto del detto art. 166 risulta che il regime così definito è applicabile durante un periodo che scade il 31 dicembre 2002 (in prosieguo: il «periodo transitorio»).
I regolamenti nn. 170/83 e 172/83
3 Con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), il legislatore ha fissato regole di ripartizione del volume globale delle catture tra gli Stati membri. L’obiettivo del Consiglio dell’Unione europea era, tra l’altro, quello di contribuire ad una stabilità relativa delle attività di pesca. I ‘considerando’ quinto-settimo di tale regolamento configurano la nozione di stabilità relativa come intesa a salvaguardare le necessità specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate, tenuto in particolare conto della situazione biologica momentanea degli stock.
4 Il Consiglio ha proceduto per la prima volta alla ripartizione delle risorse disponibili nelle acque comunitarie (in prosieguo: la «ripartizione iniziale») con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30).
5 Al fine di consentire una ripartizione equa delle risorse disponibili, dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 172/83 risulta che il Consiglio ha tenuto conto in particolare delle attività di pesca tradizionali, delle esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall’industria della pesca e dalle industrie connesse, nonché della perdita di potenziali di cattura nelle acque dei paesi terzi.
Il regolamento n. 3760/92
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (GU L 389, pag. 1), nella versione modificata con regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1181 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3760/92»), abroga il regolamento n. 170/83. Il suo art. 8, n. 4, sub i), prevede che il Consiglio determini per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca se del caso su base pluriennale.
7 L’art. 8, n. 4, sub ii), del regolamento n. 3760/92 dispone che il Consiglio ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati. Tale nozione di stabilità relativa è descritta nei ‘considerando’ dodicesimo-quattordicesimo di tale regolamento. Secondo il dodicesimo ‘considerando’, la conservazione e la gestione delle risorse deve contribuire ad una maggiore stabilità delle attività di pesca e deve essere valutata sulla base di una ripartizione di riferimento che riflette gli orientamenti adottati dal Consiglio. Il tredicesimo ‘considerando’ riprende in sostanza i termini del preambolo del regolamento n. 170/83 menzionati al punto 3 della presente sentenza.
8 Secondo l’art. 8, n. 4, sub iii), del regolamento n. 3760/92, laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della pesca, definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri.
Il regolamento n. 2341/2002
9 Il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2341/2002, oggetto del presente ricorso, prendendo a fondamento in particolare il disposto dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92.
Il regolamento n. 2371/2002
10 Il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha altresì adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU 358, pag. 59), il quale abroga il regolamento n. 3760/92 a partire dal 1° gennaio 2003. L’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2371/2002 dispone che i pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie definite in tale articolo, ad esclusione delle misure adottate per assicurare la conservazione e la sostenibilità delle specie.
11 Sotto la rubrica intitolata «Ripartizione delle possibilità di pesca», l’art. 20, n. 1 del detto regolamento prevede che il Consiglio decida in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
12 Il n. 2 del detto articolo dispone che, quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.
Gli antefatti delle controversie e il procedimento
13 Durante i negoziati relativi al regolamento n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca per il 2003, il Regno di Spagna, ritenendo di aver diritto, a partire dalla fine del periodo transitorio, di partecipare alla ripartizione delle specie soggette a limitazioni di catture nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, presentava al Consiglio una domanda per ottenere quote di pesca in questi due mari.
14 Tale Stato membro sosteneva che le quote ripartite prima e dopo la sua adesione alla Comunità nella zona alla quale la flotta spagnola non aveva accesso durante il periodo transitorio dovevano essere riviste per tener conto, da un lato, dell’incapacità puramente giuridica nella quale versava di partecipare a tale ripartizione e, dall’altro, delle catture della detta flotta nel Mare del Nord durante il periodo che si colloca tra gli anni 1973 e 1978.
15 Il Consiglio respingeva la domanda del Regno di Spagna.
16 In base a quanto sopra premesso, quest’ultimo ha deciso di proporre i ricorsi qui in esame.
17 Con ordinanze 27 giugno e 28 agosto 2003, la Commissione delle Comunità europee e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati rispettivamente ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nelle cause C‑87/03 e C‑100/03.
18 Con ordinanza 4 aprile 2005, le cause C‑87/03 e C‑100/03 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Conclusioni delle parti
19 Il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia:
– annullare il regolamento n. 2341/2002 nella parte in cui non gli attribuisce talune quote di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, e
– condannare il Consiglio alle spese.
20 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito, conclude che la Corte voglia:
– respingere i ricorsi, e
– condannare il Regno di Spagna alle spese.
Sui ricorsi
21 Con i due ricorsi proposti dal Regno di Spagna, quest’ultimo sostiene che, non avendo egli ottenuto con il regolamento n. 2341/2002 talune quote di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, la flotta spagnola si trova in pratica, e nonostante la fine del periodo transitorio, nell’impossibilità di pescare la maggior parte delle specie soggette a quote in tali due mari. Il governo di tale Stato membro deduce più motivi. Tra questi, due sono identici nelle due cause riunite e sono fondati, il primo, sulla lesione del principio di non discriminazione e, il secondo, sulla violazione dell’Atto di adesione. Il detto governo solleva, inoltre, un terzo motivo con il quale deduce, nella causa C‑87/03, la violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 e, nella causa C‑100/03, la violazione del principio di stabilità relativa.
22 Per quanto la violazione del principio di stabilità relativa sia invocata sotto forma di motivo distinto solo nella causa C‑100/03, essa viene menzionata egualmente nelle due cause a sostegno delle censure di discriminazione e di violazione dell’Atto di adesione. Occorre, di conseguenza, esaminarlo in primo luogo in relazione alle due cause.
Sul motivo e sugli argomenti che deducono la violazione del principio di stabilità relativa
Osservazioni delle parti
23 Il governo spagnolo sostiene che il principio di stabilità relativa è di portata generale e che, di conseguenza, si applica alle differenti ripartizioni di quote. La ripartizione iniziale che risale al 1983 può, tuttavia, essere modificata in ragione di avvenimenti determinanti. La scadenza del periodo transitorio sarebbe tale da costituire un siffatto avvenimento.
24 Da ciò conseguirebbe che il Regno di Spagna sarebbe d’ora in avanti completamente integrato nella politica comune della pesca e, pertanto, la ripartizione iniziale effettuata prima della sua adesione alla Comunità dovrebbe essere modificata in modo da poterne beneficiare. I pescherecci spagnoli dovrebbero pertanto ricevere quote che tengano conto di due dei criteri utilizzati all’atto della ripartizione iniziale, ricordati al punto 5 della presente sentenza, e cioè le attività di pesca tradizionali e le esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall’industria della pesca e dalle industrie connesse.
25 Il detto governo sottolinea che i battelli spagnoli hanno pescato nel Mare del Nord tra il 1973 e il 1976. Sostiene inoltre che, all’atto della ripartizione delle quote effettuata per l’anno 2003, conformemente al principio di stabilità relativa, debbono esser prese in considerazione soltanto le regioni i cui abitanti, in tale data, dipendono prevalentemente dall’industria della pesca e dalle industrie connesse e non le regioni che solo in un determinato momento del passato hanno presentato tali caratteristiche.
26 Il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito sostengono che la ripartizione delle quote operata dal regolamento n. 2341/2002 rispetta pienamente l’obiettivo di uno sfruttamento razionale delle risorse e delle regole di ripartizione fissate secondo il principio di stabilità relativa.
Giudizio della Corte
27 La Corte ha già avuto modo di giudicare nella sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2671, punto 17), e di confermare in una serie di sentenze pronunciate nel 1992 che l’esigenza di stabilità relativa va intesa nel senso che sta a significare il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro nelle ripartizioni delle possibilità di pesca. La Corte ha aggiunto che la chiave di ripartizione, inizialmente fissata tenendo conto dei quantitativi mediamente pescati dalle flotte dei vari Stati membri durante il periodo tra gli anni 1973 e 1978, continuerà quindi ad essere applicata finché non sarà stato adottato un regolamento modificativo secondo il procedimento seguito per il regolamento n. 170/83 (v., in particolare, sentenze Romkes, cit., punto 6; 13 ottobre 1992, causa C‑70/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑5159, punto 15; causa C‑71/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑5175, punto 15, e causa C‑73/90, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑5191, punto 28).
28 La Corte si è pure pronunciata sulle conseguenze dell’adesione di un nuovo Stato membro, in particolare quella del Regno di Spagna alla Comunità. Ha aggiunto che un siffatto avvenimento non può avere solo di per sé conseguenze giuridiche, dato che le condizioni di adesione sono disciplinate nel corrispondente atto (v. citata sentenza C‑70/99, Spagna/Consiglio, punto 16). Per quanto riguarda tale Stato membro, ha dichiarato che, a norma dell’art. 2 dell’Atto di adesione, si impone l’applicazione del patrimonio normativo comunitario, cioè le disposizioni dei Trattati originali e gli atti adottati dalle istituzioni della Comunità prima di tale adesione, in particolare il principio della stabilità relativa quale applicato nel 1983 (v. sentenze 13 ottobre 1992, cause riunite C‑63/90 e C‑67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑5073, punti 31, 32 e 34, e causa C‑70/90, Spagna/Consiglio, cit., punti 19 e 29).
29 Da ciò consegue che l’adesione del Regno di Spagna non ha avuto l’effetto di obbligare il Consiglio a modificare la ripartizione esistente. Al contrario, la chiave di ripartizione fissata precedentemente a tale adesione fa parte del patrimonio normativo comunitario e, in assenza di cambiamento adottato dal Consiglio, si impone a tale Stato membro.
30 Per quanto riguarda la fine del periodo transitorio, come definito nell’Atto di adesione, essa può produrre solo gli effetti giuridici previsti dal detto Atto. Orbene, in tale Atto non è prevista né una modifica della chiave di ripartizione che produrrebbe effetti a partire dalla scadenza del periodo transitorio né un obbligo del Consiglio di rivedere tale chiave in tale momento. In assenza di specifiche disposizioni previste nell’Atto di adesione o di cambiamento adottato dal Consiglio alla scadenza del periodo transitorio, continua ad essere applicabile la chiave di ripartizione esistente, fissata in conformità al principio di stabilità relativa.
31 Del resto, il fatto che le navi spagnole abbiano pescato nel Mare del Nord tra il 1973 e il 1976 non può essere invocato per giustificare una modifica della chiave di ripartizione. Infatti, tale attività di pesca è cessata nel 1977, a seguito della decisione adottata dagli Stati costieri del Nord di estendere la loro zona di pesca esclusiva a 200 miglia marittime, nell’ambito dell’evoluzione del diritto marittimo internazionale. Tale situazione è stata in seguito mantenuta nell’accordo bilaterale concluso nel 1980 tra il Regno di Spagna e la Comunità europea e, quindi, nell’Atto di adesione.
32 Di conseguenza, per quanto riguarda la chiave di ripartizione delle possibilità di pesca fissata prima dell’adesione del Regno di Spagna alla Comunità, l’assenza di sue modifiche mediante un successivo atto del Consiglio e, in particolare, mediante il regolamento n. 2341/2002 non è in contrasto con il principio di stabilità relativa.
33 Da ciò consegue che il motivo sollevato nella causa C‑100/03 e che deduce la violazione di tale principio dev’essere disatteso.
34 Tenuto conto delle considerazioni operate al punto 22 della presente sentenza, occorre esaminare anche gli argomenti sollevati nell’ambito della causa C‑87/03 secondo i quali l’assenza di revisione della chiave di ripartizione utilizzata per l’assegnazione di quote nel Mare del Nord e nel Mar Baltico per la prima volta dopo l’adesione del Regno di Spagna ha violato tale principio.
35 Per quanto riguarda queste ultime assegnazioni si deve rilevare che resta pertinente il principio di stabilità relativa, che figura nel regolamento n. 3760/92.
36 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma di avere definito un periodo di riferimento recente e rappresentativo, esteso su più anni, e di avere esaminato i volumi catturati dai pescatori degli Stati membri al fine di tener conto dei bisogni degli abitanti che dipendono in modo particolare dall’industria della pesca. Siccome i pescherecci spagnoli non erano presenti nelle acque di cui trattasi da numerosi anni, al Regno di Spagna non è stata attribuita alcuna quota in occasione della prima ripartizione, né in occasione di quella effettuata per l’anno 2003, in conformità al principio di stabilità relativa.
37 Il governo spagnolo, da parte sua, sostiene che tale principio avrebbe dovuto essere stato modificato per tenere conto degli interessi di tale Stato membro. Tale governo sostiene in sostanza che, invece di ripartire le quote mantenendo le percentuali stabilite in occasione delle ripartizioni effettuate nel corso del periodo transitorio, quando il Regno di Spagna non ne poteva fruire, il Consiglio avrebbe dovuto tenere conto delle attività di pesca delle navi spagnole tra gli anni 1973 e 1976 come pure delle esigenze dei suoi abitanti che oggi vivono di pesca.
38 Si deve a questo proposito ricordare che la ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri, quale prevista dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, implica la valutazione di una situazione economica complessa per la quale il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, nel controllare l’esercizio di siffatta competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se la misura di cui trattasi non sia viziata da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale (sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto 80, e 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7655, punto 23).
39 In un contesto caratterizzato da una forte diminuzione delle specie rilevata dal Consiglio e dalla Commissione, si deve, innanzi tutto, considerare che il Consiglio, fissando per la prima ripartizione delle quote di talune specie nel Mare del Nord e nel Mar Baltico un periodo di riferimento recente esteso su più anni, non ha leso il principio di stabilità relativa. Come risulta dal punto 42 della sentenza 25 ottobre 2001, causa C‑120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I‑7997, il legislatore comunitario dispone, infatti, di ampi margini di manovra in questo campo.
40 Il Consiglio non ha, poi, neanche violato il principio di stabilità relativa escludendo da tale ripartizione il Regno di Spagna, tenuto conto dell’assenza di navi spagnole di questi due mari durante il periodo transitorio.
41 La medesima conclusione si applica, infine, per quanto riguarda il mantenimento di tale esclusione nel quadro della ripartizione delle possibilità di pesca per l’anno 2003, tenuto conto della ripartizione precedente e della circostanza, ricordata al punto 31 della presente sentenza, secondo la quale le navi spagnole non avevano pescato le specie in considerazione nel Mare del Nord e nel Mar Baltico per oltre vent’anni.
42 Da ciò consegue che gli argomenti sollevati nella causa C‑87/03 relativi alla violazione del principio di stabilità relativa debbono essere disattesi.
Sul motivo che deduce la lesione del principio di non discriminazione
Osservazioni delle parti
43 Il governo spagnolo sostiene che, a partire dalla scadenza del periodo transitorio, i pescherecci spagnoli dovevano beneficiare non solo della parità di accesso alle acque comunitarie, il che non viene loro contestato, ma anche alle loro risorse, il che implicherebbe l’attribuzione di quote di pesca nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Il regolamento n. 2341/2002, poiché non attribuisce siffatte quote al Regno di Spagna, non rispetterebbe le condizioni di parità di trattamento e creerebbe una discriminazione nei confronti dei pescatori spagnoli.
44 Nessuna obiettiva ragione giustificherebbe siffatta discriminazione. Si dovrebbe rispettare la regola generale della piena applicabilità ai nuovi Stati membri, a partire dalla loro adesione, del diritto comunitario nel suo insieme. Le deroghe a tale regola, previste da un atto di adesione, sarebbero temporanee e dovrebbero essere interpretate restrittivamente.
45 Se è vero che prima del 31 dicembre del 2002 il Regno di Spagna non poteva invocare le attività di pesca che i pescherecci spagnoli esercitavano nelle acque del Mare del Nord durante il periodo di riferimento collocantesi tra gli anni dal 1973 al 1978, per il fatto che vigeva il regime eccezionale previsto dall’Atto di adesione, dopo tale data la situazione sarebbe diversa. Le dette attività avrebbero dovuto essere state da allora prese in considerazione per modificare la ripartizione delle possibilità di pesca in vigore fino all’adesione del Regno di Spagna alla Comunità e durante il periodo transitorio. Al Regno di Spagna andavano quindi attribuite quote di pesca proporzionate a quanto pescato dalle navi spagnole prima dell’entrata in vigore del regime comunitario di conservazione delle risorse.
46 Il governo spagnolo aggiunge che, in assenza di periodo transitorio, il Regno di Spagna avrebbe partecipato alle ripartizioni di nuove quote effettuate a partire dal 1986, in considerazione di tre elementi: in primo luogo, le catture dei pescatori spagnoli nel Mare del Nord durante gli anni dal 1973 al 1976, cioè il periodo preso in considerazione per la prima fissazione del principio di stabilità relativa; in secondo luogo, le catture delle stesse specie in zone connesse e, in terzo luogo, le esigenze dei pescatori spagnoli di catture accessorie.
47 Secondo il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito, il regolamento n. 2341/2002 non crea discriminazioni nei confronti del Regno di Spagna. Infatti, quest’ultimo verrebbe trattato allo stesso modo degli Stati membri che non hanno beneficiato della ripartizione iniziale di quote effettuata prima della loro adesione alla Comunità e che costituiscono pressoché la metà dei detti Stati. Le dette istituzioni e il Regno Unito sottolineano che il governo spagnolo non fa la distinzione che si impone tra la nozione di accesso alle acque comunitarie e la nozione di accesso alle loro risorse.
Giudizio della Corte
48 Il rispetto del principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1995, causa C‑44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I‑3115, punto 46).
49 Si pone pertanto la questione se la situazione del Regno di Spagna sia analoga a quella degli Stati membri che hanno ottenuto quote di pesca nelle acque del Mare del Nord e nel Mar Baltico attraverso il regolamento n. 2341/2002.
50 La Corte ha già avuto modo di esaminare la questione di un’eventuale discriminazione nei confronti di Stati membri che non avevano ottenuto talune quote di pesca successivamente alla loro adesione alla Comunità.
51 Al punto 41 della citata sentenza Portogallo e Spagna/Consiglio, la Repubblica portoghese ha sostenuto che la flotta portoghese aveva esercitato attività di pesca nelle acque della Groenlandia dal 1973 al 1977, cioè per una parte del periodo di riferimento iniziale, e sottolineava che i quantitativi pescati dalla sua flotta erano analoghi a quelli catturati dalla flotta tedesca e nettamente superiori a quelli catturati dalla flotta del Regno Unito.
52 La Corte ha ciò nondimeno considerato che la situazione della Repubblica portoghese non è analoga a quella degli altri Stati membri beneficiari delle ripartizioni. Ha giudicato che, nella misura in cui l’Atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne, continua ad applicarsi il patrimonio normativo comunitario e che, di conseguenza, i nuovi Stati membri non possono invocare circostanze anteriori all’adesione, fra cui, in particolare, le loro attività di pesca durante il periodo di riferimento, per escludere l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi. A partire dalla loro adesione, essi si trovano nella stessa situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretizzata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell’adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983 (sentenza Portogallo e Spagna/Consiglio, cit., punti 43 e 44).
53 Tale ragionamento è trasponibile nelle cause qui in esame. Da ciò consegue che il Regno di Spagna non si trova in una situazione analoga a quella degli Stati membri i cui pescherecci hanno beneficiato di quote in occasione della ripartizione iniziale e, di conseguenza, il governo spagnolo non può invocare le attività di pesca delle navi spagnole svolte tra gli anni dal 1973 al 1976 nel Mare del Nord, durante il periodo di riferimento iniziale. La sua situazione è, per contro, analoga a quella degli Stati membri i cui pescherecci non hanno ottenuto siffatte quote, a prescindere dal fatto che tali Stati membri abbiano o no esercitato un’attività di pesca nelle acque del Mare del Nord e/o del Mar Baltico durante il periodo di riferimento iniziale.
54 Si deve aggiungere che la fine del periodo transitorio nulla muta a tale situazione.
55 Il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito hanno infatti a ragione sostenuto che si deve distinguere la nozione di accesso alle acque da quella di accesso alle risorse. Se è vero che, dopo la fine del periodo transitorio, il Regno di Spagna può nuovamente accedere alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, non per questo i pescherecci spagnoli possono avere accesso alle risorse di questi due mari alle stesse proporzioni degli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale o a ripartizioni successive.
56 Come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il Consiglio poteva ritenere che, poiché le navi spagnole non avevano pescato nelle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico per oltre vent’anni, l’assenza di attribuzione di quote non ledeva il principio di stabilità relativa delle attività di pesca delle regioni interessate. Da ciò consegue che il Consiglio poteva altresì considerare che il Regno di Spagna non era in una situazione equivalente a quella degli Stati membri, le cui navi avevano recentemente, durante il pertinente periodo di riferimento, pescato in tali acque.
57 Di conseguenza, non trattando nel regolamento n. 2341/2002 il Regno di Spagna allo stesso modo degli Stati membri che hanno partecipato alla ripartizione iniziale delle quote di pesca prima dell’adesione del detto Regno, o alle successive ripartizioni, durante il periodo transitorio, il Consiglio non ha agito in modo discriminatorio nei suoi confronti.
58 Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il motivo che deduce la lesione del principio di non discriminazione dev’essere respinto.
Sul motivo che deduce la violazione dell’Atto di adesione
Osservazioni delle parti
59 Il governo di Spagna considera che il regolamento n. 2341/2002, in quanto non attribuisce al Regno di Spagna una parte delle quote di pesca che hanno costituito oggetto di ripartizione per la zona delle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico dopo l’adesione di tale Stato membro alla Comunità, proroga il periodo transitorio oltre quanto previsto dall’Atto di adesione e ne viola di conseguenza le disposizioni.
60 Un analogo ragionamento si applicherebbe per quanto riguarda l’assenza di revisione nel detto regolamento della chiave di ripartizione fissata per il Mare del Nord prima dell’adesione del Regno di Spagna alla Comunità.
61 Il governo spagnolo ritiene che estendere le deroghe previste nell’Atto di adesione oltre il periodo transitorio ivi fissato equivalga a violare la loro natura eccezionale, transitoria e limitata nonché la loro finalità, cioè, la progressiva integrazione di un nuovo Stato membro nella Comunità.
62 Il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito sostengono, da parte loro, che le disposizioni dell’Atto di adesione hanno cessato di essere applicabili allo scadere del periodo transitorio e non possono pertanto più costituire un criterio per stabilire la legittimità delle misure adottate dal Consiglio.
63 Del resto, l’Atto di adesione non esigerebbe né prevedrebbe una revisione del sistema di ripartizione delle quote.
Giudizio della Corte
64 Si deve ricordare che gli artt. 154-166 dell’Atto di adesione definiscono il regime applicabile nel settore della pesca unicamente per il periodo transitorio. Tali articoli non possono pertanto, in linea di principio, servire come fondamento per rivendicazioni vertenti su un periodo che inizi in data successiva alla conclusione del detto periodo transitorio.
65 Inoltre, non risulta in alcun modo dall’Atto di adesione che il Consiglio era tenuto a modificare in avvenire la chiave di ripartizione delle possibilità di pesca adottata prima dell’adesione del Regno di Spagna o successivamente, durante il periodo transitorio.
66 Anche se il regime applicabile durante il periodo transitorio è per definizione temporaneo, non per questo tutte le restrizioni ivi previste cessano automaticamente allorché tale periodo giunge a compimento, qualora esse risultino anche dal patrimonio normativo comunitario applicabile allo Stato membro. Orbene, come è stato constatato al punto 29 della presente sentenza, la chiave di ripartizione fissata dai regolamenti esistenti al momento dell’adesione del Regno di Spagna fa parte del patrimonio normativo comunitario. Tale chiave di ripartizione resta in linea di principio in vigore fintantoché non sarà stata modificata da un atto del Consiglio. Per quanto riguarda le ripartizioni di quote effettuate durante il periodo transitorio, queste non sono disciplinate dall’Atto di adesione, ma dai regolamenti che fissano le quote di cui trattasi e dal principio di stabilità relativa.
67 Pertanto, il Consiglio non ha assolutamente violato l’Atto di adesione per non avere attribuito al Regno di Spagna mediante il regolamento n. 2341/2002 talune quote di pesca nel Mare del Nord.
68 Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione dell’Atto di adesione dev’essere respinto.
Sul motivo che deduce la violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002
Osservazioni delle parti
69 Il governo spagnolo sostiene che, a partire dalla scadenza del periodo transitorio, le nuove possibilità di pesca ripartite nel Mare del Nord e nel Mar Baltico nel periodo collocantesi tra gli anni dal 1992 al 1998 devono essere attribuite in conformità all’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002, tenendo conto degli interessi di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, anche del Regno di Spagna.
70 Tale governo sottolinea nuovamente nell’ambito di tale motivo che, in assenza di periodo transitorio, tale Stato membro avrebbe partecipato alle ripartizioni di nuove quote effettuate a partire dal 1986.
71 Il Consiglio, la Commissione e il Regno Unito sostengono che le possibilità di pesca che hanno costituito oggetto di un’assegnazione di quote tra gli Stati membri dopo l’adesione del Regno di Spagna, nel periodo collocantesi tra gli anni 1992 e 1998, non sono nuove ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 e neppure, del resto, ai sensi dell’art. 8, n. 4, sub iii), del regolamento n. 3760/92 e che, di conseguenza, il motivo invocato dal governo spagnolo è infondato.
Giudizio della Corte
72 Va rilevato, come sostenuto dal Consiglio, che il regolamento n. 2341/2002 non è fondato sul regolamento n. 2371/2002, bensì sul regolamento n. 3760/92. Di conseguenza, l’asserita violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 non è pertinente.
73 Si deve ciò nondimeno constatare che le disposizioni del detto art. 20, n. 2, riprendono in sostanza quelle dell’art. 8, n. 4, sub iii), del regolamento n. 3760/92.
74 Nella fattispecie qui in esame, si deve pertanto esaminare il motivo sollevato dal Regno di Spagna come riferentesi a queste ultime disposizioni.
75 Il governo spagnolo menziona talune specie che avrebbero costituito oggetto di una prima ripartizione durante il periodo transitorio, ma non cita alcun particolare regolamento a sostegno delle sue affermazioni.
76 Il Consiglio e il Regno Unito, per contro, menzionano, senza essere contraddetti, due regolamenti che paiono loro essere contemplati dal Regno di Spagna, cioè il regolamento (CE) del Consiglio 7 aprile 1998, n. 783, che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 113, pag. 8), e il regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1570, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 187, pag. 5).
77 Si deve rilevare che le quote di pesca ripartite dal regolamento n. 2341/2002 per l’anno 2003 e aventi ad oggetto le specie sulle quali vertono i due regolamenti menzionati al punto precedente non costituiscono quote fissate per la prima volta dal Consiglio, ma, al contrario, quote che hanno costituito oggetto di una ripartizione durante il periodo transitorio.
78 Di conseguenza, tali quote non costituiscono nuove possibilità di pesca ai sensi dell’art. 8, n. 4, sub iii), del regolamento n. 3760/92, ma riguardano possibilità di pesca esistenti, rientranti sotto l’art. 8, n. 4, sub ii), del detto regolamento e soggette al principio di stabilità relativa.
79 Alla luce di quanto sopra considerato, il motivo del Regno di Spagna che deduce la violazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2371/2002 dev’essere respinto.
80 Poiché nessuno dei motivi invocati da tale Stato membro è stato accolto, i ricorsi qui esaminati debbono essere respinti.
Sulle spese
81 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese conformemente alla domanda del Consiglio. A norma del n. 4, primo comma, del medesimo articolo, il Regno Unito e la Commissione sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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