Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Massima
$$
Parti
Nella causa C-89/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121, pag. 20), o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione di tali disposizioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121, pag. 20), o, in ogni caso, non avendola informata di tali disposizioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
2 A norma dell'art. 19, n. 1, della direttiva 93/15, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 9-14 della detta direttiva entro il 30 settembre 1993. Ai sensi del n. 2 della stessa disposizione, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni diverse da quelle menzionate al n. 1. Essi dovevano informarne immediatamente la Commissione e applicare tali disposizioni a partire dal 1° gennaio 1995.
3 Considerando che la direttiva 93/15 non era stata trasposta nell'ordinamento lussemburghese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il detto Stato membro ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 26 giugno 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso. Poiché le informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità lussemburghesi avevano rivelato che la trasposizione della direttiva 93/15 non era stata ancora effettuata, essa ha deciso di proporre il ricorso in esame.
4 Senza contestare il suo ritardo nella trasposizione della direttiva 93/15, il governo lussemburghese fa valere che esso è dovuto ad una riorganizzazione delle competenze in materia di esplosivi civili tra varie amministrazioni nazionali. Essendo quest'ultima ormai ultimata, sarebbe in corso di elaborazione un progetto di legge diretto a trasporre la detta direttiva.
5 Al riguardo basta constatare che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri non possono far valere circostanze interne o difficoltà pratiche per giustificare una mancata trasposizione entro i termini prescritti (v., in questo senso, sentenze 8 giugno 1993, causa C-52/91, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3069, punto 36, e 14 novembre 2002, causa C-140/00, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-10379, punto 60).
6 Pertanto si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
7 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 93/15, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy