Causa C-135/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all’indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l’uso del termine “bio” per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2005
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di quest’ultimo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Regolamento n. 2092/91 — Indicazioni concernenti il detto metodo di produzione — Impiego di tali indicazioni e di indicazioni da esse derivate per prodotti non ottenuti secondo un siffatto metodo di produzione — Uso dei termini «biológico» e «bio» in Spagna — Ammissibilità nella versione modificata dal regolamento n. 1804/1999
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2092/91, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1804/1999, art. 2]
3. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
1. L’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro così come essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. I cambiamenti intervenuti in seguito non possono essere tenuti in considerazione dalla Corte.
(v. punto 31)
2. L’elenco delle indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico di cui all’art. 2 del regolamento n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, come modificato, per includervi le produzioni animali, dal regolamento n. 1804/1999, non ha carattere tassativo. Ne consegue che gli Stati membri possono, in caso di modifiche degli usi vigenti nel loro territorio, introdurre nelle proprie legislazioni nazionali, per fare riferimento a un metodo di produzione biologico, espressioni diverse da quelle che figurano nell’elenco considerato.
Per quanto riguarda lo spagnolo, poiché solo il termine «ecológico», comprendente il prefissoide «eco», è contenuto nell’elenco presente all’art. 2 del detto regolamento, non si può rimproverare al governo spagnolo di non vietare ai produttori di beni non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico di utilizzare altri termini, quali «biológico» o «bio». Infatti, dalla formulazione del detto articolo non deriva nemmeno che il prefissoide «bio», poiché è indicato all’art. 2 quale prefissoide tipico, debba essere tutelato in modo particolare in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue, ivi comprese quelle per le quali, nell’elenco di cui al medesimo articolo, sono indicati termini che non corrispondono all’espressione francese «biologique» (biologico).
(v. punti 34-36)
3. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione dimostrare l’inadempimento lamentato. È la Commissione che deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa possa verificare l’esistenza dell’inadempimento, senza fondarsi su alcuna presunzione.
(v. punto 41)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 luglio 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all’indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari – Normativa nazionale che autorizza l’uso del termine “bio” per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico»
Nella causa C-135/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 26 marzo 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Berscheid, B. Doherty e F. Jimeno Fernandez nonché dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad e dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 marzo 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna,
– avendo conservato nel suo ordinamento giuridico interno e nei suoi usi l’impiego del termine «bio» – da solo o in combinazione con altri termini – per prodotti che non sono stati ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, violando così il combinato disposto degli artt. 2 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 giugno 1995, n. 1935 (GU L 186, pag. 1), e, per includervi le produzioni animali, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804 (GU L 222, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2092/91»),
– non avendo adottato le misure necessarie per prevenire un utilizzo fraudolento del termine in questione, in violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 10 bis del regolamento n. 2092/91,
– non avendo adottato misure destinate a evitare che i consumatori siano indotti in errore circa le modalità di produzione o di ottenimento delle derrate alimentari, contrariamente a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2 del detto regolamento e dell’art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), nonché
– avendo conservato, nel territorio della Comunità autonoma di Navarra, in violazione di tali disposizioni, l’impiego del termine «bio», da solo o in combinazione con altri termini, per latticini per i quali tale termine viene usato in modo abituale e costante, sebbene gli stessi non siano ottenuti con un metodo di produzione biologico,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento e di tale direttiva e, in particolare, delle citate disposizioni degli stessi.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
2 Il regolamento n. 2092/91 ha introdotto un quadro di norme comunitarie in materia di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico. Come risulta dal suo quinto ‘considerando’, tale regolamento mira a garantire condizioni di concorrenza leale tra i produttori di tali prodotti, ad assicurare la trasparenza a tutti i livelli della produzione e a rendere questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori.
3 L’art. 2 del citato regolamento prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all’articolo 6, e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
– in spagnolo: ecológico,
– in danese: økologisk,
– in tedesco: ökologisch, biologisch,
– in greco: βιολογικό,
– in inglese: organic,
– in francese: biologique,
– in italiano: biologico,
– in olandese: biologisch,
– in portoghese: biológico,
– in finlandese: luonnonmukainen,
– in svedese: ekologisk».
4 Ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento:
«1. Nell’etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all’articolo 6 o è stato importato da paesi terzi nell’ambito del regime di cui all’articolo 11;
c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.
(…)».
5 L’art. 10 bis del regolamento n. 2092/91 prevede quanto segue:
«1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all’articolo 2 e/o all’allegato V, irregolarità o infrazioni circa l’applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l’autorità di controllo o riconosciuto l’organismo di controllo e la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l’uso fraudolento delle indicazioni di cui all’articolo 2 e/o all’allegato V».
6 D’altra parte, la direttiva 2000/13, che riguarda i prodotti alimentari in generale, prevede, all’art. 2, n. 1, che:
«1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
(…)».
Il diritto nazionale
7 L’art. 3, n. 1, del regio decreto 22 ottobre 1993, n. 1852, relativo alla produzione agricola biologica e alla sua indicazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (BOE n. 283 del 26 novembre 1993, pag. 33528), prevedeva originariamente quanto segue:
«In conformità dell’art. 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91, un prodotto riporta indicazioni riferite a un metodo di produzione biologico allorché sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali il prodotto o i suoi ingredienti sono indicati con il termine “ecológico”.
È inoltre possibile utilizzare, oltre alle indicazioni specifiche suscettibili di applicazione da parte delle Comunità autonome, le diciture: “obtenido sin el empleo de productos químicos de sínteses”, “biológico”, “orgánico”, “biodinámico”, e i rispettivi composti, oltre alle denominazioni “eco” e “bio”, accompagnate o meno dal nome del prodotto, da quello dei suoi ingredienti o dal suo marchio commerciale».
8 Il decreto è stato modificato dal regio decreto 11 maggio 2001, n. 506 (BOE n. 126 del 26 maggio 2001, pag. 18609). Il suo art. 3, n. 1, così recita:
«In conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1804/99, in ogni caso si ritiene che un prodotto rechi indicazioni concernenti un metodo di produzione biologico quando il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono contrassegnati, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, mediante il termine “ecológico” o il suo prefissoide “eco”, da soli o in combinazione con il nome del prodotto, dei suoi ingredienti o del marchio commerciale».
9 Secondo il terzo e il quinto comma della motivazione del regio decreto, tale modifica si era resa necessaria al fine di evitare ogni ambiguità relativa a termini che, secondo la normativa comunitaria, sono riservati alla produzione biologica e di eliminare la confusione che potrebbe sorgere nei consumatori in considerazione della situazione reale del settore alimentare in Spagna, nel quale l’utilizzo del termine «bio» è divenuto abituale per designare prodotti alimentari aventi caratteristiche non legate a un metodo di produzione biologico.
10 D’altra parte, per ciò che riguarda la Comunità autonoma di Navarra, il decreto regionale 20 dicembre 1999, n. 617 (BO di Navarra n. 4 del 10 gennaio 2000), prevede, al suo art. 2, che un prodotto rechi indicazioni riferite a un metodo di produzione biologico qualora il prodotto stesso sia designato con i termini «ecológico», «obtenido sin el empleo de productos químicos de síntesis», «biológico», «orgánico», «biodinámico» o con le abbreviazioni «eco» e «bio».
11 Il decreto regionale 12 giugno 2000, n. 212 (BO di Navarra n. 83 del 10 luglio 2000), ha aggiunto all’art. 1 del decreto regionale n. 617/1999 il comma seguente:
«Il presente regolamento non si applica ai latticini associati in modo abituale e continuo alla denominazione “bio”, poiché essa non ha alcun legame con un metodo di produzione biologico».
12 Secondo la motivazione di tale decreto regionale, la modifica prenderebbe in considerazione la situazione della regione di Navarra, nella quale la denominazione «bio», applicata ai latticini, non corrisponderebbe di regola né al concetto né a un metodo di produzione biologico.
Fase precontenziosa
13 Durante la fase di preparazione del regio decreto n. 506/2001, la Commissione ha ricevuto numerose denunce finalizzate ad attirare la sua attenzione su tale modifica legislativa, in quanto ritenuta contraria alle norme dettate dal regolamento n. 2092/91. Poiché il regio decreto è stato adottato nonostante l’intervento dei suoi servizi presso le autorità spagnole, la Commissione ha attivato la procedura di infrazione di cui all’art. 226, primo comma, CE.
14 Dopo aver posto il Regno di Spagna in condizioni di presentare le sue osservazioni, la Commissione ha emesso parere motivato in data 24 aprile 2002, invitando tale Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi ad esso entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione. Poiché il governo spagnolo non ha dato seguito al detto parere, la Commissione ha presentato l’odierno ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
15 Secondo la Commissione il regio decreto n. 506/2001, il quale riserva solo il termine «ecológico» e il suo prefissoide «eco» a metodi di produzione biologici, permettendo di conseguenza l’utilizzo del termine «bio» per prodotti che non sono stati ottenuti con tali metodi di produzione, viola gli artt. 2, 5 e 10 bis del regolamento n. 2092/91. L’art. 2 di tale regolamento vieterebbe chiaramente che prefissoidi di termini che indicano un metodo di produzione biologico siano utilizzati per prodotti non ottenuti secondo tale metodo. Il termine «bio» sarebbe esplicitamente menzionato in detto articolo in quanto esempio di tale prefissoide. Questa interpretazione non sarebbe inficiata dal fatto che, nell’elenco di termini nelle varie lingue contenuto nel medesimo articolo, sia contenuto per la lingua spagnola il solo termine «ecológico». Detta elencazione infatti, introdotta dall’espressione «in particolare», non conterrebbe che esempi e non avrebbe carattere tassativo.
16 Il contesto e lo scopo dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91 confermerebbero tale interpretazione. Sarebbe infatti inconcepibile, nel mercato comune, che il termine «bio» sia protetto in alcuni Stati e non negli altri.
17 Inoltre, secondo le abitudini correnti in Spagna, e contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, i consumatori attribuirebbero un identico valore alle espressioni «ecológico» e «biológico». Tale rilievo troverebbe ulteriore conferma nella versione precedente del regio decreto n. 1852/1993, che prevedeva la possibilità di utilizzare indistintamente i termini «biológico» e «bio», da un lato, e «ecológico» e «eco», dall’altro, per indicare i prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico. Lo stesso discorso varrebbe per la normativa in vigore nel territorio della Comunità autonoma di Navarra.
18 Da vari esempi concreti risulterebbe che i termini «ecológico» e «biológico» sarebbero spesso utilizzati, in Spagna, in modo identico. Numerosi prodotti recanti sull’etichetta il termine «biológico» sarebbero provvisti di un imballaggio che riporta la menzione secondo la quale essi sarebbero stati ottenuti secondo un metodo di produzione biologico. La stessa stampa spagnola utilizzerebbe i due termini in modo indifferenziato.
19 I servizi della Commissione avrebbero ricevuto denunce relative all’esistenza, in Spagna, di un uso irregolare e fraudolento del termine «bio». In presenza di una tale situazione gli Stati membri sarebbero tenuti, ai sensi dell’art. 10 bis, n. 2, del regolamento n. 2092/91, a prendere le misure necessarie per porvi fine. Poiché il governo spagnolo non ha adottato tali misure, andrebbe altresì constatata una violazione di tale norma.
20 Per le medesime ragioni, e cioè a causa della tolleranza delle autorità spagnole riguardo ad un uso fraudolento del termine «bio», la Commissione afferma che occorre altresì dichiarare accertata una violazione, da parte di dette autorità, dell’art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva 2000/13. L’autorizzazione a porre in commercio, con l’etichetta «biológico» o «bio», prodotti alimentari non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico avrebbe l’effetto di indurre i consumatori in errore circa i metodi di produzione o di ottenimento dei prodotti alimentari in questione, tanto più che i prodotti realmente ottenuti con un metodo di produzione biologico sono generalmente proposti ad un prezzo considerevolmente più elevato.
21 Quanto poi alla specifica normativa in vigore nel territorio della Comunità autonoma di Navarra, la Commissione rileva che essa correttamente riserva l’utilizzo dei termini «biológico» e «bio» ai prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico. Non sarebbe però accettabile l’eccezione prevista per i latticini.
22 Il governo spagnolo contesta la presunta infrazione. Esso conclude per il rigetto del ricorso della Commissione e per la condanna di quest’ultima alle spese. A giudizio del governo spagnolo appare chiaro dalla lettera dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91, nella versione applicabile nel caso di specie, che per indicare un metodo di produzione biologico si deve fare riferimento alle indicazioni linguistiche contenute nell’elenco inserito nel medesimo articolo. Tale elenco indica precisamente, per la lingua spagnola, il termine «ecológico», e non i termini «biológico» o «bio». I produttori sarebbero dunque liberi, in Spagna, di utilizzare i termini «biológico» o «bio» per indicare prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, e ciò senza che un tale uso possa essere qualificato illegale o fraudolento.
23 Secondo il governo spagnolo, poiché le indicazioni di cui si discute non sono state armonizzate a livello comunitario, si deve accettare che esistano differenze tra le norme dei vari Stati membri. Se l’estensore del regolamento n. 2092/91 avesse voluto che la designazione dei prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico fosse sottoposta a regole identiche in tutti gli Stati membri, esso avrebbe dovuto imporre a ciascuno Stato l’utilizzo del medesimo termine, tradotto nelle varie lingue comunitarie. L’elenco di cui si è detto, però, dimostrerebbe che non è questo il caso.
24 Nella percezione dei consumatori spagnoli, peraltro, il termine «bio», che sarebbe assai meno conosciuto in Spagna che in altri Stati membri, non farebbe tanto riferimento a metodi di produzione biologici, ma sarebbe piuttosto associato a prodotti che sono, in generale, sani e di effetto benefico per la salute. Da un sondaggio realizzato nel 1999 a Madrid risulterebbe che solo il 3% degli intervistati associa il termine «bio» a un metodo di produzione biologico, mentre l’86% lo collega semplicemente ai latticini, principalmente allo yogurt. Non si potrebbe quindi sostenere che tale termine sia utilizzato in Spagna per indicare metodi di produzione biologici.
25 Il governo spagnolo rigetta dunque gli addebiti circa una presunta violazione sia degli artt. 2, 5 e 10 bis del regolamento n. 2092/91 che dell’art. 2 della direttiva 2000/13. Poiché risulta, dal citato sondaggio, che la grande maggioranza dei consumatori spagnoli non associa il termine «bio» a un metodo di produzione biologico, la prassi di cui si discute non sarebbe tale da indurre gli stessi in errore.
26 La Commissione contesta l’oggettività, l’affidabilità e la pertinenza di tale sondaggio. Essa sostiene che, poiché il significato di certi termini, nel settore che qui interessa, evolve molto rapidamente, uno studio del 1999 non può avere valore per la situazione del 2002. Inoltre, il sondaggio stesso sarebbe stato condotto su un numero assai limitato di persone e, in considerazione delle questioni poste e dei metodi utilizzati, non sarebbe tale da poterne trarre alcuna conclusione decisiva.
27 In udienza il governo spagnolo, in risposta ad un quesito della Corte, ha indicato che la maggior parte delle comunità autonome possiede norme regionali identiche a quelle in vigore nel territorio della Comunità autonoma di Navarra: tali norme ammettono indistintamente, oltre ad «ecológico» e «eco», svariati altri termini per indicare i prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico. Fra tali termini figurano spesso «biológico» e «bio».
28 Sempre in udienza le parti si sono altresì pronunciate sull’eventuale rilievo, ai fini della soluzione della controversia, della versione del regolamento n. 2092/91 risultante dopo le modifiche introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 24 febbraio 2004, n. 392 (GU L 65, pag. 1), e dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 346).
29 In effetti, il regolamento n. 392/2004 ha aggiunto, all’art. 2 del regolamento n. 2092/91, una disposizione secondo la quale i termini elencati in detto articolo nelle varie lingue «sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua». Proprio questa versione del citato art. 2 è oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale che ha condotto, in data odierna, alla sentenza della Corte nella causa C-107/04, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (Racc. pag. I-7137).
30 Mentre la Commissione sostiene che tale ultima modifica dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91 ha solo natura dichiarativa di un contenuto già implicito nella formulazione precedente, il governo spagnolo afferma che si tratta di una modifica sostanziale, che non può però spiegare effetti nel presente ricorso per inadempimento.
Giudizio della Corte
31 Va preliminarmente ricordato che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro così come essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 16 gennaio 2003, causa C-63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-821, punto 11, e 14 aprile 2005, causa C‑341/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2733, punto 33). I cambiamenti intervenuti in seguito non possono essere tenuti in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2004, causa C-482/03, Commissione/Irlanda, non pubblicata nella Raccolta).
32 Poiché il parere motivato della Commissione è datato 24 aprile 2002 e il termine con esso assegnato al Regno di Spagna era di due mesi, l’esistenza del lamentato inadempimento va verificata sulla base del regolamento n. 2092/91 e non del medesimo così come modificato dal regolamento n. 392/2004.
33 L’art. 2 del regolamento n. 2092/91 fa riferimento, per quanto concerne l’etichettatura, la pubblicità e i documenti commerciali relativi a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, alle «indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all’acquirente che il prodotto (…) [è] stat[o] ottenut[o] conformemente alle norme di produzione [biologica]» e «in particolare» ai «termini (…) o [ai] corrispondenti termini derivati» che compaiono in un elenco che indica, per ciascuna delle allora undici lingue ufficiali della Comunità, una o due espressioni. In tale elenco, per cinque delle undici lingue compare una sola espressione, corrispondente al termine francese «biologique» (biologico). Per altre tre lingue è presente una sola espressione corrispondente al termine francese «écologique» (ecologico). Per il tedesco sono indicate, senza particolari distinzioni, due espressioni corrispondenti ai predetti due termini, mentre per ciascuna delle due lingue rimanenti è indicata un’altra espressione.
34 Tale elenco, che è introdotto dall’espressione «in particolare», non ha carattere tassativo. Ne consegue che gli Stati membri possono, in caso di modifiche degli usi vigenti nel loro territorio, introdurre nelle proprie legislazioni nazionali, per fare riferimento a un metodo di produzione biologico, espressioni diverse da quelle che figurano nell’elenco citato.
35 L’art. 2 del regolamento n. 2092/91, nella versione applicabile al presente ricorso per inadempimento, è privo di equivoci al riguardo. Poiché, per quanto riguarda lo spagnolo, solo il termine «ecológico», comprendente il prefissoide «eco», è contenuto nell’elenco presente in detto articolo, non si può rimproverare al governo spagnolo di non vietare ai produttori di beni non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico di utilizzare altri termini quali, nel caso di specie, «biológico» o «bio».
36 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, dalla formulazione dell’art. 2 non deriva nemmeno che il prefissoide «bio», poiché è indicato in tale articolo quale prefissoide tipico, debba essere tutelato in modo particolare in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue, ivi comprese quelle per le quali, nell’elenco di cui al medesimo articolo, sono indicati termini che non corrispondono all’espressione francese «biologique» (biologico). Come si è visto precedentemente, all’epoca dei fatti questa era la situazione per cinque dei quindici Stati membri. Infatti, il riferimento, nell’art. 2 del regolamento n. 2092/91, ai prefissoidi «bio, eco, ecc.» non consente di sostenere che un trattamento particolare debba essere riservato al solo termine «bio».
37 Benché possa apparire auspicabile, in considerazione dell’importanza crescente a livello comunitario del mercato dei prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico, provvedere ad un’armonizzazione in materia di indicazioni relative a tali prodotti, è al legislatore comunitario che spetta dare una risposta a tale esigenza. La modifica dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91 da parte del regolamento n. 392/2004 indica un’evoluzione di questo tipo. Come risulta dalla citata sentenza di questa Corte nella causa Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, la versione dell’art. 2 che risulta dalla citata modifica deve essere appunto interpretata nel senso che le espressioni in esso contenute devono essere tutelate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
38 Tale modifica, tuttavia, non può incidere sulla situazione normativa precedente, alla luce della quale deve essere valutato il presente ricorso per inadempimento. In effetti, l’adozione di una nuova versione dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91 fa presumere la volontà del legislatore di modificare detto articolo, e non quella di lasciarlo immutato. Se non vi fosse stata tale volontà, non sarebbe stato necessario adottare la modifica legislativa di cui si è detto.
39 Infine, la Commissione non può sostenere che il Regno di Spagna sarebbe stato comunque tenuto a riservare, oltre al solo termine «ecológico» e al suo prefissoide «eco», anche il termine «bio» ai prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, e ciò a causa di un uso di tale ultimo termine, in Spagna, che avrebbe comunque condotto i consumatori spagnoli a considerare detto termine come indicazione di metodi di produzione biologici.
40 È vero, come sostiene la Commissione, che il contenuto della legislazione nazionale anteriore alle modifiche risultanti dal regio decreto n. 506/2001 e la situazione normativa nel territorio della Comunità autonoma di Navarra costituiscono rilevanti indizi a tale riguardo. Lo stesso si può dire delle informazioni fornite in udienza dal governo spagnolo, in risposta ad un quesito della Corte, secondo le quali in molte altre regioni l’uso dei termini «biológico» o «bio» pare riservato ai prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico. Peraltro, a prima vista anche i dubbi espressi dalla Commissione a proposito del sondaggio richiamato dal governo spagnolo non paiono privi di qualche fondamento.
41 Va tuttavia ricordato come sia giurisprudenza costante che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione dimostrare l’inadempimento lamentato. È la Commissione che deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa possa verificare l’esistenza dell’inadempimento, senza fondarsi su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 29 aprile 2004, causa C-194/01, Commissione/Austria, Racc. pag. I-4579, punto 34, e Commissione/Germania, cit., punto 35). Nel caso presente la Commissione, al di là delle citate indicazioni relative ad un certo uso dei termini «biológico» e «bio» sul mercato spagnolo, non ha dimostrato che, in tale mercato, detti termini suggeriscano in generale ai consumatori spagnoli che i prodotti relativi siano ottenuti secondo un metodo di produzione biologico. A tale proposito, anche se i dubbi espressi dalla Commissione a proposito del sondaggio indicato dal governo spagnolo non sono privi di fondamento, rimane il fatto che la Commissione non ha provato che in Spagna, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’uso dei termini «biológico» e «bio» per indicare prodotti ottenuti secondo metodi di produzione biologici fosse a tal punto diffuso da far sì che il consumatore spagnolo associasse detti termini a tali metodi di produzione. Pertanto, la Commissione non ha potuto confutare l’affermazione, contenuta nella motivazione del regio decreto n. 506/2001, secondo cui, al momento dell’adozione di quest’ultimo, l’uso del termine «bio» era divenuto abituale, in Spagna, per prodotti alimentari con caratteristiche estranee a un metodo di produzione biologico.
42 Non essendo dunque accertabile una violazione degli obblighi derivanti dall’art. 2 del regolamento n. 2092/91, nella versione applicabile nel presente caso, non può nemmeno ritenersi acclarata la violazione, che ne conseguirebbe, degli artt. 5 e 10 bis del detto regolamento e dell’art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva 2000/13.
43 Per quanto poi riguarda l’inadempimento che, a giudizio della Commissione, deriverebbe dall’uso del termine «bio» nel territorio della Comunità autonoma di Navarra, basti osservare che il ragionamento seguito dalla Corte per quanto riguarda il regio decreto n. 506/2001 vale allo stesso modo per la normativa regionale applicabile nel territorio della Comunità autonoma di Navarra. Pertanto, anche in tal caso non è rilevabile alcun inadempimento.
44 Il ricorso va pertanto respinto nella sua interezza.
Sulle spese
45 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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